ACCORDO ATTUATIVO TRA
ACCORDO ATTUATIVO TRA
LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, LE UNIONI ED I SINGOLI COMUNI
PER GLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEGLI ARGINI MEDIANTE PIANO DI CONTROLLO NUTRIE
Premesso che:
- la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 44, in combinato disposto al comma 85, che le Città metropolitane svolgano la funzione fondamentale di “...tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza...”.
- la L.R. E-R 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.
- la stessa L.R. E-R 13/2015, all’art. 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali), prevede che:
“1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna […]
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne). La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo
pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria."
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: all'articolo 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”;
- all'articolo 18 che “La Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.
- all'articolo 20 che, in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana, oppure quest'ultima può avvalersi degli Uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
- all'articolo 20 che, per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 (semplificazione), 5 (armonizzazione) e 11 (cittadinanza digitale), la Città metropolitana, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, promuove specifiche forme di collaborazione con Unioni e Comuni, in materia di innovazione istituzionale, semplificazione amministrativa e armonizzazione dei regolamenti, mediante il più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, assicurando assistenza e coordinamento agli enti interessati nello svolgimento delle attività di supporto ai diversi processi;
Preso atto altresì che:
- l'articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione prevede che le Unioni o i singoli Comuni possono servirsi degli uffici della Città metropolitana per lo svolgimento di attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo, mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato;
- in base al combinato disposto dalle suddette norme statutarie e regolamentari è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni di Comuni e dai singoli Comuni non associati dell'area la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città
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metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese , che prevede
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approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 54 del 30.11.2016 e perfezionata con PG 27899/2018
la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi negli ambiti di competenza indicati, tra i quali nell'ambito della materia “Territorio e ambiente” le competenze e attività relative alla difesa e manutenzione del territorio, sviluppo sostenibile e protezione civile;
- gli accordi attuativi individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili; sono possibili le seguenti modalità:
• ufficio comune metropolitano
• avvalimento di uffici metropolitani
• altre forme di collaborazione e cooperazione. Richiamati inoltre:
- la legge n. 221/2015 ''Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali'' ed in particolare l'art. 7, comma 5 lett. a), il quale prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica protette di cui all'art. 2, che gli interventi finalizzati all'eradicazione della nutria stessa vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della
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legge n. 157/1992 ;
- la L.R. Er n. 1/2016 ''modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria'' in attuazione della L.R. n. 13/2015 ''Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni'' ;
- il Piano regionale per il controllo delle nutrie, approvato dalla Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx il 18 aprile 2016 individua le nutrie come “grave fattore di minaccia per la biodiversità” esprimendosi a favore di “finalità eradicative”;
- il Piano faunistico venatorio 2018-2023 approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n.179 del 6 novembre 2018 qualifica la nutria come “animale infestante (pag. 445) ne riconosce la “concentrazione nelle zone umide della pianura bolognese (pag.443) dichiarandone “l'obbligo di eradicazione” (pag.443).
Atteso che:
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Tale norma prevede che: “ Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo- agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”.
- come disposto dalla deliberazione regionale appena citata, per quanto concerne i siti Rete Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;
- per l'attuazione del Piano regionale per il controllo delle nutrie possono essere stipulate - con gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, oltreché da parte degli Enti gestori delle opere di difesa idraulica e dei sistemi arginali - apposite convenzioni per avvalersi del Corpo di polizia locale della città metropolitana oltreché per il supporto di personale abilitato e l'affiancamento di unità del volontariato di vigilanza;
- il Piano stabilisce che i Comuni attivino il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest control che hanno l'obbligo di operare c o n personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato.
Considerato che:
- La presenza invasiva, strutturata e stabile della nutria nei territori di pianura dell'area metropolitana ha accentuato negli anni l'allarme sociale per i rischi alla pubblica incolumità, i danni agli argini, alle colture e all'ecosistema;
- l'amplificazione degli effetti delle esondazioni avvenute nel territorio bolognese è dovuto anche all'indebolimento degli argini provocato dalle escavazioni di nutrie, tassi e volpi;
- allo scopo di limitare gli impatti conseguenti, la suddetta criticità va affrontata in maniera incisiva, territorialmente omogenea ed organica con il ricorso ad azioni e strumenti sia di natura preventiva sia di natura operativa che vanno dalla formazione degli operatori abilitati alla sensibilizzazione della popolazione, all'esecuzione delle operazioni di controllo numerico;
- la Città metropolitana ritiene opportuno costituire un tavolo di consultazione con la Protezione civile, i Consorzi di Bonifica interessati, l'ATC Bo 1, le Organizzazioni agricole e l'associazionismo venatorio per favorire il coordinamento delle azioni ed effettuare una ricognizione degli interventi prioritari per il contenimento delle nutrie (Myocastor coypus);
- la presenza della nutria comporta i seguenti effetti perniciosi:
• rischi ambientali derivanti dall’alterazione degli equilibri ecologici causata dall’introduzione di una specie alloctona e consistenti principalmente in danneggiamenti a specie vegetali acquatiche con compromissione delle biocenosi palustri e disturbo alle zone di nidificazione e di alimentazione di numerose specie ornitiche, anche rare o minacciate e d’interesse comunitario, presenti nelle zone umide della Regione;
• rischi idraulici innescati dall'erosione degli argini e dallo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali o in corrispondenza di manufatti di regolazione dei corsi d'acqua naturali, invasi e cavi di bonifica, a volte pensili sul piano campagna;
• danni alle colture agricole in aziende collocate in vicinanza ai corsi d'acqua naturali, invasi, cavi di bonifica colonizzati dal roditore;
• rischi sanitari, in quanto potenziale vettore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo. Rilevato pertanto che l'invasiva diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale necessita di un'attività di prelievo e abbattimento continuativo da parte degli enti locali.
Ricordato che la Città metropolitana di Bologna, istituita ai sensi della L. n. 56/2014, e subentrata alla Provincia di Bologna il 1° gennaio 2015, negli anni ha esercitato le attività di controllo delle nutrie su tutto il territorio provinciale assicurando il contenimento della suddetta specie ai sensi della normativa nazionale e regionale sulla fauna selvatica; Valutata da parte delle Unioni di Comuni e dei Comuni oltre all'esigenza di avvalersi - ai sensi della Convenzione quadro citata - della Polizia locale della Città metropolitana per i compiti di controllo, attraverso la cattura e l'abbattimento, in ragione dell'esperienza e della professionalità maturate in anni di esercizio di tali attività, la necessità di strutturare ed articolare le risposte del territorio sostenendo iniziative e assicurando supporto ai coadiutori che operano con il coordinamento del Corpo di Polizia locale della Cm.
Riconosciuto infine che la Polizia locale della Città metropolitana si avvale, a sua volta, dell'ausilio esecutivo di “coadiutori” locali, cioè radicati territorialmente, debitamente formati e abilitati oltreché sostenuti economicamente o materialmente da soggetti pubblici o privati interessati alla loro operatività.
Tutto ciò premesso,
la Città metropolitana di Bologna rappresentata dal Sindaco metropolitano pro-tempore (o suo sostituto), domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 a Bologna,
l'Unione dei Comuni Terre di Pianura (Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Xxxxxx, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dal Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Xxx Xxx Xxxxxx x. 000 a Granarolo dell'Xxxxxx,
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Xxx xxx Xxxxx x. 0 x Xxxxxxxxxxx xx Xxxx,
l'Unione dei Comuni Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Xxxxxx, Pianoro) rappresentata dalla Presidente pro-tempore, domiciliata per la carica in viale Risorgimento n. 1 a Pianoro,
l'Unione Reno-Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Xxxxxx in Casale) rappresentata dal Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in via Fariselli n. 4 a San Giorgio di Piano,
l'Unione Terre d’Acqua (Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,
l'Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxx x. 0 a Vergato,
il Nuovo Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Xxxxxx Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dal Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 x Xxxxx,
e i singoli Comuni interessati,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Finalità e oggetto
1. Il presente accordo che trae fondamento dalla DGR N.551/2016 e si focalizza sulla necessità di tutela del suolo in aree rese vulnerabili anche dall'azione, su argini e terrapieni, degli animali fossori che ne pregiudicano stabilità e consistenza, è finalizzato in particolare ad attuare il controllo ed il contenimento delle nutrie nell'area metropolitana di Bologna con obbligo eradicativo ai sensi del Piano faunistico venatorio 2018-2023, prioritariamente con “metodi indiretti ecologici” e, ove inefficaci, mediante l'esecuzione di Piano di controllo. Tali interventi di limitazione devono avere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale.
2. Il presente accordo ha ad oggetto, oltre all'avvalimento del Corpo di polizia locale della Città metropolitana da parte delle Unioni e dei Comuni interessati, lo sviluppo e il sostegno ai coadiutori che agiscono sotto il coordinamento della Polizia della Città metropolitana.
3. Il Piano di controllo regionale sopracitato risponde ad un pubblico interesse e i coadiutori abilitati, titolati alla sua attuazione esecutiva, sono incaricati di pubblico servizio e, come tali, tutelati dall'amministrazione.
4. Chiunque con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esecuzione degli interventi di controllo ponga in essere atti di ostruzionismo o disturbo in grado di rallentare, vulnerare o interrompere tale attività può essere denunciato ai sensi dell'articolo 340
cp. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate le funzioni di polizia, anche avvalendosi di mezzi di videosorveglianza e foto trappole da posizionarsi in prossimità delle gabbie – trappole.
5. I rapporti fra Amministrazioni, Enti e soggetti privati aventi ad oggetto forme di collaborazione, dazioni e/o dotazioni, saranno disciplinati con le modalità ritenute, di volta in volta, più idonee a realizzare quanto concordato fra le parti interessate.
Art. 2 – Compiti del Corpo di polizia locale della Città metropolitana
1. Il controllo della nutria è attuato, limitatamente alla superficie agro-silvo-pastorale, come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, dalla Città metropolitana di Bologna attraverso la gestione e l'azione del proprio Corpo di polizia locale (d'ora in poi per comodità espositiva “Corpo di polizia”).
2. Il controllo è attuato tramite appositi Piani di controllo formalmente predisposti dal Corpo di polizia.
Al Corpo di Polizia locale sono assegnate le seguenti attività:
• formazione specialistica dei coadiutori anche mediante corsi formativi abilitanti, in collaborazione con lo STACP regionale, indirizzati ad accrescerne il numero;
• coordinamento dell'attività dei coadiutori autorizzati e definizione delle modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità per la Regione di definire modalità uniformi;
• gestione anche in sinergia con Amministratori ed Uffici comunali interessati delle richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca;
• attivazione degli agricoltori, mediante la collaborazione delle Organizzazioni di categoria per l'esecuzione dei piani o per l'acquisto di gabbie-trappole da posizionare nei loro terreni.
Al Corpo non compete lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti che deve avvenire ai sensi dell’art. 6 del DGR n. 551/2016.
3. Il Corpo di Polizia interviene sull'area metropolitana con particolare attenzione alla tutela del suolo per le zone caratterizzate da un maggiore rischio idraulico. A tal fine le Unioni e i Comuni interessati indicano e aggiornano circa le aree a rischio, individuando i luoghi (canali, fossi, terrapieni, cavedagne di transito, argini ecc) e i tratti dei corsi d’acqua che, in base ad una serie di caratteristiche intrinseche e alla loro ubicazione, presentano maggiori pericoli.
Art. 3 – Compiti delle Unioni e dei Comuni
1. Le Unioni ed i Comuni sottoscrittori si impegnano a segnalare problemi relativi alle nutrie, attivando i propri uffici al fine di collaborare, con il Corpo di polizia, alle attività di monitoraggio delle tane e delle presenze anche ai fini di prevenzione.
2. Le amministrazioni firmatarie si impegnano ad:
− informare e sensibilizzare la popolazione, anche attraverso avvisi redatti in collaborazione con l'ufficio stampa della Città metropolitana, sulla finalità pubblica e preventiva dei piani di controllo, di assicurare la sicurezza degli argini e di incolumità delle persone;
− informare gli agricoltori sia sugli interventi attivabili direttamente sia con riguardo ai contenuti dei piani di controllo;
− assicurare assistenza e forme di sostegno anche attraverso possibili contributi economici materiali e strumentali ai coadiutori abilitati coordinati dal Corpo di polizia;
− segnalare i soggetti locali da avviare o utilizzare, se già figure abilitate, in tali servizi al fine di evidenziare legittimazione e radicamento rappresentativo.
Art. 4 – Tavolo metropolitano - Ruolo dei coadiutori ai piani di controllo
1. L'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana costituisce il luogo di supervisione degli Enti e delle necessità emerse nell'attuazione dell'accordo. Le Amministrazioni possono costituire una struttura di coordinamento delle azioni e di ricognizione degli interventi prioritari relativamente ai temi oggetti del presente accordo. Per la trattazione dei punti all'ordine del giorno relativi a tali temi, tale struttura può essere integrata con la partecipazione di rappresentanti della protezione civile, dei Consorzi di Bonifica, dell'ATC Bo 1, delle organizzazioni agricole e l'associazionismo venatorio.
2. Il Corpo di polizia si avvale di coadiutori quali soggetti abilitati, non appartenenti al Corpo, qualificati come incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 c.p. ed eventualmente dotati di appositi segnali di riconoscimento (polsini o bracciali) ad alta visibilità.
3. Ogni azione che impedisca intenzionalmente l'esecuzione degli interventi di controllo, costituisce integra la fattispecie di reato di cui all'art. 340 c.p.- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
4. Gli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana possono avvalersi dei proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali si attuano i Piani di controllo, muniti di licenza per l'esercizio venatorio e degli operatori abilitati alla gestione della nutria, come previsto comma 3 art. 16 L.R. n. 8/94.
5. Ogni gruppo di coadiutori, d'intesa con l'Amministrazione locale interessata, può proporre al Corpo di polizia un proprio referente e/o un suo vice con il ruolo di coordinatore e responsabile organizzativo; il Comandante o l'Ispettore di Zona nomina il soggetto proposto valutate le caratteristiche della persona. La durata della nomina è annuale, rinnovabile, ma anche revocabile in ragione dei comportamenti tenuti, della continuità dell'impegno assicurato, dei risultati ottenuti nelle attività esecutive di controllo. Il referente fornisce al Corpo di polizia le informazioni relative agli interventi da effettuare rapportandosi in via continuativa con l'Ispettore o l'Agente di Polizia delegato nella propria zona di intervento;
6. I coadiutori, al fine di assicurare riconoscibilità al servizio svolto, devono operare con giubbotti ad alta visibilità.
Art. 5 – Modalità d'intervento
1. Ai sensi della L.R. Er .8/1994, come modificata dalla L.R. N.1/2016 i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità del personale del Corpo di polizia locale e sono attuati dai soggetti indicati dall'art.19 della L. n.157/1992 o da operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal citato Corpo di Polizia.
E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.
2. Gli interventi possono essere svolti nelle seguenti modalità:
a) Cattura mediante gabbie-trappola
La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.
Devono essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, ecc.) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Città metropolitana.
La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dal personale del corpo di Polizia locale, dalle "guardie forestali", dalle polizie municipali munite di licenza di caccia, dai coadiutori anche non titolari di licenza di caccia, già abilitati dalla Città metropolitana o abilitati dalla Regione, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque purché abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione, ovvero da coadiutore di loro fiducia.
La finalità di pubblico interesse e l'attenzione alle pratiche incruente necessitano che le gabbie, una volta attivate, siano controllate almeno una volta al giorno, due durante il periodo estivo, affidando il monitoraggio anche agli assistenti civici, agli ausiliari o ad altri soggetti impegnati nel volontariato o in forme di collaborazione con l'Amministrazione, anche in patti o progetti di cittadinanza e similari. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.
Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Città metropolitana di Bologna e a segnalare formalmente e tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento che dovrà essere perseguito attivando le procedure di legge previste.
La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:
• arma da fuoco con canna ad anima, liscia preferibilmente di piccolo calibro, dai soggetti di cui al punto successivo;
• dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a
4.5 mm per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
• trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.
I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o pest control che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.
I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
b) Abbattimento diretto con arma da fuoco
L'abbattimento diretto della nutria oltre che dagli appartenenti al Corpo di Polizia può
avvenire ad opera di:
- agenti dei Corpi di polizia locale muniti di licenza di caccia; sarà cura delle Amministrazioni cercare di favorire l'acquisizione di tale licenza al fine di incrementare il numero dei soggetti abilitati;
- coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dalla Città metropolitana o dalla Regione ai s ensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- cacciatori in possesso dell'abilitazione di coadiutore durante l’esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi ( terza domenica di settembre - 31 gennaio) e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.
Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.
Art. 6 – Xxxxxx, recesso e contributi volontari
1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana di Bologna successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa. È possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.
2. È ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.
3. Le parti e gli altri soggetti pubblici e privati, appartenenti al tavolo di cui all'articolo 4, possono contribuire sia economicamente sia attraverso materiali e strumentazioni alle spese dei piani sostenute dai coadiutori disciplinando tali rapporti con atti separati di cui dare informazione alla Città metropolitana.
Articolo 7 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista solo in caso d'uso, a carico della parte che richiederà la
registrazione medesima.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, si rinvia a quanto disposto dal Piano per il controllo della nutria, anche in aree urbane, approvato dalla Giunta della Regione Xxxxxx – Romagna il 18 aprile 2016.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa e
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CHE DELIBERANO PER APPROVAZIONE IL PRESENTE ACCORDO ATTUATIVO .
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ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente