Contract
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI MILANO E LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA PER LO SVILUPPO DELLA URBAN AIR MOBILITY (UAM) /ADVANCED AIR MOBILITY (AAM).
tra
il Comune di Milano, con sede a Milano, P.zza della Scala 2, C.F. e P.IVA 01199250158, di seguito denominato “Comune”, qui rappresentato per le finalità di cui al presente atto dal Direttore della Direzione Mobilità Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e
la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA, società per azioni con sede in Segrate c/o Aeroporto di Milano Linate, codice fiscale e partita IVA n. 00826040156, di seguito denominata “SEA”, rappresentata per le finalità di cui al presente atto dal Direttore Infrastructures Development Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
di seguito congiuntamente definite anche le “Parti” e, ciascuna singolarmente, la “Parte”
Premesse
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1599 del 17/12/2021 sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra il Comune di Milano e la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA per lo sviluppo della Urban Air Mobility (UAM) /Advanced Air Mobility (AAM).
• Con Determinazione Dirigenziale n. 342 del 26/01/2022, è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa.
• Il Comune di Milano, ente locale territoriale autonomo disciplinato dal D.Lgs. n.267/2000 e smi e dal vigente Statuto del Comune di Milano, attualmente detiene il 54,81% delle azioni di SEA, configurandosi come azionista di maggioranza della Società.
• SEA gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate in virtù della legge 18.4.1962 n. 194 e della conseguente convenzione 7.5.1962 n.191, novata dalla convenzione tra SEA ed ENAC del 4.9.2001 (“Convenzione”), garantendo tutti i servizi e le attività connesse. In Italia, il sistema aeroportuale milanese gestito da SEA è rispettivamente il 2° operatore per volume di traffico passeggeri e il 1° nel comparto cargo e nell''aviazione generale.
• SEA ed il Comune di Milano considerano di particolare interesse lo sviluppo della Urban Air Mobility/Advanced Air Mobility (nel seguito “UAM/AAM” o “Progetto”), un innovativo sistema di trasporto aereo di persone e beni su tratta urbana attraverso sicuri ed efficienti velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), instradati in corridoi aerei dedicati, a beneficio della riduzione della congestione stradale, dell’inquinamento acustico, della qualità dell’aria e della riduzione dei tempi di trasferimento. L’introduzione dei primi servizi di Urban Air Mobility (UAM) è prevista in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.
• L’UAM/AAM potrà ampliare l’offerta dei servizi di mobilità, a livello locale e nazionale, integrandosi con le altre modalità di trasporto esistenti ed offrendo, in virtù delle caratteristiche menzionate, un’alternativa sostenibile alla mobilità terrestre, pubblica e privata, caratterizzata da elevati livelli di congestione, in particolare in ambito urbano.
• Per favorire lo sviluppo di tale innovativo concetto tecnologico ed operativo è necessario il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i portatori di interesse facenti parte del complesso ecosistema di UAM/AAM, tra cui – a titolo esemplificativo - le istituzioni a livello
sovranazionale, nazionale e locale, le autorità aeronautiche, i gestori aeroportuali, i fornitori di servizi per la navigazione aerea, i produttori di eVTOL, le comunità e gli utenti.
• In qualità di gestore aeroportuale con competenze specifiche nella progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture e nella gestione delle operations, SEA è da tempo impegnata con ruolo attivo nella partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, al fine di monitorare il quadro normativo che regolamenterà il nuovo settore della Advanced Air Mobility e dello U-Space, conoscere le best practice in ambito aeroportuale, monitorare lo sviluppo del settore ed i trend di mercato. SEA ha avviato, inoltre, una serie di attività ed interlocuzioni con vari Enti del territorio e società con lo scopo di indagare l’interesse dei principali attori della mobilità e degli altri stakeholder appartenenti all’ecosistema di UAM/AAM nell’instaurare delle collaborazioni per l’esplorazione del nuovo mercato, in particolare nell’area di Milano e di Regione Lombardia, attraverso la raccolta e condivisione di informazioni utili all’avvio di analisi e studi di fattibilità.
• Nell’ambito di tali collaborazioni, in data 13 luglio 2021 SEA ha siglato la Lettera di Intenti con ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ed ENAV, società istituzionalmente designata dallo Stato per la fornitura dei servizi della navigazione aerea e della gestione del traffico aereo, per la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo del futuro di mobilità aerea urbana sostenibile, la Urban Air Mobility e, più in generale, della Advanced Air Mobility. Tra le attività che SEA potrà svolgere nell’ambito di tale accordo, si richiama il ruolo del gestore aeroportuale quale promotore di tavoli tecnici con Comune di Milano e Regione Lombardia per lo sviluppo di UAM nel territorio lombardo.
• Le Parti ritengono utile istituire una modalità di collaborazione e condivisione reciproca di informazioni su UAM/AAM, al fine di promuovere il trasporto intermodale attraverso l’integrazione tra modalità di trasporto sostenibili, con l’obiettivo di sviluppare i primi servizi di UAM in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.
Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale dell’intesa, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 OGGETTO
1.1 Il presente Protocollo d’Intesa ha lo scopo di disciplinare le modalità della collaborazione tra le Parti e del reciproco scambio di informazioni, con riferimento al Progetto e, più in particolare, alle attività descritte nei successivi articoli dello stesso.
1.2 A titolo meramente esemplificativo, e fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 1.3, le attività che potranno essere condotte nel contesto del Progetto riguardano: (i) condivisione di dati e informazioni utili a condurre analisi della domanda e del mercato dei servizi UAM/AAM; (ii) collaborazione nell’individuazione delle aree, appartenenti al territorio del Comune, potenzialmente idonee alla realizzazione delle infrastrutture di supporto ai servizi UAM/AAM; (iii) partecipazione a tavoli tecnici di lavoro e condivisione dei risultati.
1.3 Si specificano qui di seguito le attività che potranno essere svolte dalle Parti:
‐ da parte del Comune di Milano:
o collaborazione all’individuazione dei potenziali siti di ubicazione delle infrastrutture di supporto alle operazioni di Urban Air Mobility (UAM), in corrispondenza di aree situate all’interno del territorio del Comune che possano favorire lo sviluppo dell’Urban Air Mobility (UAM) e integrazione tra le modalità di trasporto esistenti e l’innovativo servizio di trasporto aereo;
o condivisione dei dati utili all’analisi della potenziale domanda di servizi di Urban Air Mobility (UAM) per il territorio di Milano, con un focus sui servizi di Urban Air Mobility (UAM) nell’ambito delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e particolare attenzione all’integrazione con i sistemi di interscambio trasportistico;
o coinvolgimento in manifestazioni, workshop, tavoli di confronto, convegni, etc. relativi a tematiche di sviluppo della mobilità innovativa e sostenibile;
o collaborazione, nei tavoli tecnici, per quanto attiene alle attività di scouting relative a possibili canali di finanziamento volti allo sviluppo del progetto Urban Air Mobility (UAM);
o approfondimento di tematiche autorizzative per l’utilizzo dei siti (e.g. destinazione urbanistica, etc.) e valutazione di eventuali adeguamenti normativi e di regolazione e/o pianificazione del territorio che dovessero risultare necessari per avviare i nuovi servizi di Urban Air Mobility (UAM);
o affiancamento con l’obiettivo di promuovere interlocuzioni con Regione Lombardia finalizzate allo sviluppo dei nuovi servizi nel territorio comunale e regionale;
‐ da parte di SEA
o verifica della fattibilità tecnica della realizzazione delle infrastrutture di supporto alle operazioni Urban Air Mobility (UAM) nelle potenziali aree individuate di concerto con il Comune di Milano, anche al fine di collegare gli aeroporti di Milano gestiti da SEA e/o altri vertiporti nel territorio lombardo;
o proporsi come interlocutore nei tavoli tecnici con ENAC, ENAV, Regione Lombardia e gli altri Enti/Società coinvolti, per promuovere lo sviluppo di Urban Air Mobility (UAM) nel territorio lombardo;
o coinvolgimento del Comune di Milano in manifestazioni e tavoli di lavoro relativi a tematiche di sviluppo della mobilità innovativa e sostenibile.
1.4 Con la sottoscrizione delle condizioni riportate nel presente Protocollo di Intesa, le Parti non intendono assumere alcun impegno con riferimento allo sviluppo del Progetto e/o alla stipula di eventuali contratti e dichiarano, altresì, che non fanno alcun affidamento in ordine al potenziale buon esito delle trattative, nonché dichiarano di essere consapevoli che dall’ipotetica mancata esecuzione del presente Protocollo d’Intesa non potrà conseguire alcuna richiesta di risarcimento, né pretesa alcuna, fatta salva in ogni caso la violazione degli obblighi di riservatezza.
1.5 Le Parti non intendono, per il tramite del presente Protocollo d’Intesa, creare alcun tipo di joint venture, agenzia, partnership o altra forma di stabile organizzazione o di tipo societario tra le Parti. Non derivano dal presente Protocollo d’Intesa obblighi di esclusività a carico di alcuna delle Parti e nulla limita o proibisce una Parte dal discutere, negoziare o concludere una qualsiasi transazione con terze parti in connessione con il Progetto.
ARTICOLO 2 EFFETTI ED ONERI
2.1 La sottoscrizione del Protocollo di Intesa non comporta oneri per le parti, ad eccezione dei costi riconducibili alle ore uomo del personale dedicate alle attività tecniche sopraindicate.
2.2 Il presente Protocollo d’Intesa costituisce la manifestazione integrale dello stato attuale delle trattative intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente documento scambiato tra le stesse in relazione al medesimo oggetto.
2.3 Resta inteso, comunque, che ogni eventuale pattuizione che possa determinare un, seppur marginale, investimento o impegno, dovrà essere espressamente approvata dagli organi deliberanti della Parte che dovrà assumere tale impegno o investimento. La mancata delibera o la delibera negativa o la semplice comunicazione che indichi la volontà di non proseguire nelle trattative, comporterà la cessazione degli effetti del presente Protocollo d’Intesa senza che le Parti possano avanzare alcuna richiesta o pretesa con riferimento al mancato sviluppo del Progetto e/o alla prosecuzione delle trattative stesse.
ARTICOLO 3 GOVERNANCE
Per le finalità di guida e coordinamento della collaborazione oggetto del presente Protocollo d’Intesa, le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro di natura tecnica/operativa che si riunisca periodicamente, con frequenza da definire congiuntamente tra le Parti, al fine di coordinare e sviluppare le specifiche attività previste dal presente accordo di collaborazione.
ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione o richiesta consentita dalle disposizioni contenute nel presente Protocollo d’Intesa dovrà essere effettuata per iscritto e recapitata a mano, inviata a mezzo lettera raccomandata oppure messaggio PEC, da indirizzarsi come segue:
‐ se a SEA:
SEA – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali c/o Aeroporto di Milano Linate – 20054 Segrate
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx Tel: x000000000000
All’attenzione di: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
‐ se al Comune di Milano: Comune di Milano
Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx Tel: x000000000000
All’attenzione di: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Resta inteso che ai suddetti indirizzi ciascuna delle parti elegge il proprio domicilio ad ogni fine
relativo a questo Protocollo d’Intesa.
ARTICOLO 5
TERMINE, EFFICACIA, RECESSO, RISOLUZIONE
5.1 Il presente Protocollo d’Intesa è efficace dalla data in cui viene sottoscritto dall'ultima delle Parti e per un periodo di 36 mesi dalla predetta data, salva in ogni caso la facoltà di consensuale risoluzione anticipata, ovvero di proroga del predetto termine, da esercitarsi per iscritto dalle Parti.
5.2 Ciascuna Parte può liberamente ed in qualsiasi tempo esercitare il recesso dal presente
Protocollo d’Intesa, dandone preavviso per iscritto almeno 15 giorni prima all’altra Parte.
ARTICOLO 6 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa e per i due anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, ciascuna Parte si impegna a tenere riservate e a non rivelare a terzi diversi dai Destinatari Ammessi, come in seguito definiti:
(i) l'esistenza del presente Protocollo di Intesa e i termini e condizioni ivi contenuti, fatta eccezione per quanto reso noto con eventuali comunicati stampa definiti congiuntamente tra le Parti;
(ii) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura anche se non espressamente qualificati come riservati e riconducibili al Protocollo di Intesa, scambiati tra le Parti, o ricevuti da una di esse verbalmente o per iscritto, in forma visiva o leggibile tramite una macchina o oralmente;
(iii) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalle Parti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, ovvero che contengano, riproducano o derivino le informazioni di cui al precedente paragrafo (ii) ricevute dalle altre Parti;
(iv) tutte le informazioni che siano definite come Informazioni Riservate attraverso un’apposita dicitura di riservatezza contrassegnata dall’espressione “Riservato” o con termini analoghi, (congiuntamente, le “Informazioni Riservate”). Non sono considerate Informazioni Riservate quelle preventivamente qualificate come “non riservate” tra le Parti, informazioni note o a conoscenza della Parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa ovvero informazioni disponibili al pubblico.
Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha rese disponibili.
Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri amministratori, membri degli organi interni, dipendenti e consulenti che partecipino o parteciperanno attivamente alle attività previste dal presente Protocollo di Intesa (i “Destinatari Ammessi”).
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
7.1 Ciascuna Parte è titolare esclusiva, o comunque legittima licenziataria, di ogni diritto di proprietà industriale e/o intellettuale inerente i processi, i materiali, i software, le tecnologie e le Informazioni Riservate sviluppati indipendentemente da tale Parte (anche attraverso la collaborazione di soggetti terzi) in relazione al progetto UAM/AAM.
7.2 La disciplina dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale inerente i processi, i materiali, i software, le tecnologie e le informazioni confidenziali che dovessero essere sviluppati congiuntamente dalle Parti nell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa formerà oggetto di autonomi accordi. Resta inteso che le Parti saranno autorizzate a utilizzare qualsiasi risultato derivante dalla collaborazione ai sensi della presente Protocollo d’Intesa, anche dopo la relativa risoluzione, nella misura in cui tali risultati del lavoro non contengano informazioni confidenziali o diritti di proprietà industriale e intellettuale delle altre Parti.
ARTICOLO 8
DIVIETO DI CESSIONE O MODIFICA
8.1 Il presente Protocollo d’Intesa non può essere modificato o emendato, in tutto o in parte, se non tramite atto scritto e firmato da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte.
8.2 Nessuna delle Parti può cedere i diritti o gli obblighi derivanti dal presente Protocollo, in tutto o in parte, a terzi senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’altra Parte.
ARTICOLO 9
PROTEZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI
9.1 Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs 51/2018 e D.lgs 101/2018 e ss. mm. (“Codice Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la c.d. “Normativa Privacy”).
9.2 Ciascuna Parte si impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell’inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.
LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il presente Protocollo d’Intesa è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia nascente da o comunque connessa al presente Protocollo d’Intesa sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Per il Comune di Milano
IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (x.xx digitalmente)
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Comune di Milano Direttore di Direzione
26.01.2022 19:02:42 GMT+01:00
Per SEA
IL DIRETTORE INFRASTRUCTURES DEVELOPMENT
Xxxxxxx Xxxxxxxxx il: 28 gennaio 2022
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (x.xx digitalmente)