AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO “G.RODOLICO- SAN MARCO” CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO “X.XXXXXXXX- SAN MARCO” CATANIA
CONTRATTO DI APPALTO
L’anno duemila il giorno del mese di in Catania
presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx – San Marco”di Catania, sita in Catania, xxx Xxxxx Xxxxx 00
tra
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx – San Marco” di Catania (P. Iva 04721290874) con sede in Catania, via Santa Sofia 78, di seguito denominata “Azienda” rappresentata dal Dott. _ , nato a ,
C.F. , nella sua qualità di Direttore Generale, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell’Azienda,
e
l’Impresa (P. IVA ), con sede in ( ), Via
, di seguito denominata “Appaltatore” rappresentata, in questo atto da
nato a il / / Cod.Fiscale
nella Sua qualità di della ditta medesima
PREMESSO
−che con deliberazioni n°1911 del 02/09/2022 e n.1982 del 14/09/2022 è stata approvata l’indizione gara per l’affidamento dei lavori relativi ad un “Accordo Quadro per interventi di adeguamento a norma, ristrutturazione, ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx – San Marco” per un
importo complessivo di € 2.500.000,00 + IVA (diconsi euro duemilionicinquecentomila/00), comprensivo di oneri della sicurezza per € 115.000,00 + IVA (diconsi euro centoquindicimila/00) non soggetti a ribasso;
−che con la medesima deliberazione l’Azienda ha autorizzato l’indizione di una gara ad asta pubblica con l’applicazione del criterio del prezzo più basso ex artt.60,36 comma 9 bis,95 e97 del D.Lgs n.50/2016 (codice dei Contratti pubblici, in seguito Codice), , da espletarsi mediante piattaforma SITAS e- procurement, per l’affidamento dei lavori del suddetto Accordo Quadro;
−che i lavori del presente contratto sono finanziati con i fondi dei bilanci
aziendali,
− che con deliberazione n° del / / - sono stati aggiudicati, a seguito di procedura espletata dall’UREGA tramite piattaforma SITAS e- procurement, i lavori in oggetto;
- L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’Appaltatore;
- Sono decorsi i termini per la stipula del contratto, ex art.32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016,
PRESO ATTO CHE per quanto complessivamente richiamato:
Ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx” stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture della Sicilia, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, il suddetto sig. si impegna:
- a comunicare tramite il RUP, all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx –San Marco” di Catania e all’Osservatorio
Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti, il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx
–San Marco” di Catania qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc..);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
L’aggiudicatario e il Firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente accordo quadro, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto; occorre attendere i termini per la stipula del contratto, ex art. 32, comma 9^, del D. Lgs 50/2016;
L’avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente accordo
quadro è stato pubblicato anche sul profilo del committente» della stazione appaltante.
Il DURC per la stipula dell’accordo quadro, acquisito dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx –San Marco” di Catania in data
, risulta regolare;
Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengono stabilite e condivise le seguenti definizioni:
⮚ Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
⮚ Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.
⮚ Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico , allegato al presente contratto.
⮚ Contratti applicativi: successivi contratti affidati all’interno del presente accordo quadro.
⮚ Aggiudicatario e/o Appaltatore: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui si sottoscrive il presente accordo.
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx –San Marco” di Catania affida all’Impresa che accetta, l’Accordo Quadro per interventi di adeguamento a norma, ristrutturazione, ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx –San Marco” di Catania L’Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d’oneri e relativi allegati, materialmente allegati al presente atto che l’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.
ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
E' materialmente allegato al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti :
- Disciplinare di gara ;
- Bando di gara;
- delibera di autorizzazione indizione procedura e di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa
- offerta della ditta aggiudicataria;
- (eventuale) dichiarazione dell’impresa aggiudicataria contenente le opere che intende subappaltare;
- (eventuale) contratto di avvalimento;
- delibera di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
- comunicazione in data dell’Impresa aggiudicataria
, con sede in , resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificato della C.C.I.A.A. ;
- comunicazione ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- autocertificazioni, di cui all'art. 89 del d.lgs. n.159/2011, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del citato d.lgs.n159/2016, in sostituzione della certificazione antimafia già richiesta in data .
ART. 3 - AMMONTARE e DURATA MASSIMI DELL’ACCORDO QUADRO
Il totale delle prestazioni richiedibili con i contratti/ordini applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi, già al netto del ribasso praticato sull'elenco prezzi indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e compresi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ) avrà come limite massimo l'importo dei lavori a base d'asta, al netto del ribasso del %, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso IVA.
Con la sottoscrizione del presente accordo l’Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione ai sensi dell’accordo stesso entro tre anni dalla sottoscrizione o entro il tetto di spesa sopra indicato, se raggiunto prima del limite temporale dei tre anni.
L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l’Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.
Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X.Xxxxxxxx –San Marco” di Catania, ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le
condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.
Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro.
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste con affidamento di singolo contratto applicativo entro il termine stabilito nello stesso.
I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all’accordo quadro.
Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell’accordo quadro, quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l’Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
ART. 4 – CAUZIONI
L’Aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva
pari a € mediante
rilasciata in data dalla . La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior danno.
La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro.
In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.
Art. 5 - ASSICURAZIONI
L’appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 2.2.2 del Capitolato Speciale di Appalto, le seguenti polizze assicurative:
ART. 6 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà dell’Amministrazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l’esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo/ordine di lavori del presente accordo quadro.
È facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi; resta in capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato
Speciale di Appalto, e di quanto offerto per l’aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui al Capitolato Speciale di Appalto, a cui si fa integralmente riinvio per tutto quanto non espressamente inserito nel presente contratto.
ART. 7 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo
Il termine per l’ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare alla stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare alle penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme parere del Direttore dei lavori.
Sull’eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere del D.L. e ove costituito dell’organo di collaudo.
ART. 8 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, relativi, rispettivamente, a: classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e classi di elementi tecnici, oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in xxxxxxx.Xx rinvia espressamente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi.
ART. 9 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI CONTRATTI APPLICATIVI
Richiamato quanto previsto agli artt. 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del Capitolato Speciale di Appalto, il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
I pagamenti in favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso --
così come richiesto e dichiarato dall’aggiudicatario nella relativa comunicazione allegata al presente atto, nella quale sono indicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.
Il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ANAC al presente accordo quadro, e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi, è il seguente CIG 939693326D.
L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione
appaltante, mediante pec indirizzata al responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei “conti correnti dedicati alle commesse pubbliche” nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo. L’aggiudicatario si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante, nella persona del Responsabile unico del procedimento, i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l’impresa si avvalga dell’istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 10 - PENALITA’ LEGATE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI
L’Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione
a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 ed a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo.
Per quanto riguarda le eventuali penali si fa riferimento all'art. 2.5.4 del Capitolato Speciale Di Appalto.
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei crediti vantati nei confronti della stazione appaltante a titolo di corrispettivo di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall’aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata alla stazione appaltante e deve essere notificata alla Stazione Appaltante e accettata dalla stessa a termini di legge.
In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ART.12 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Altresì tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi, sono a carico dell’aggiudicatario del presente accordo quadro, che espressamente le assume.
Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 .
A tal fine, si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso.
La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto
.L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
ART. 13 - SUBAPPALTO
(eventuale) Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt.. 2.3.1,
2.3.2 e 2.3.3. del Capitolato Speciale di Appalto (ove lo stesso sia stato indicato in sede di gara).
ART. 14 – AVVALIMENTO
(eventuale) L’Appaltatore, in virtù del contratto di avvalimento stipulato con
la ditta , in data si impegna a (verrà
riportato il contenuto del contratto di avvalimento)
ART. 15 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Si fa riferimento all' art. 2.6.3 del Capitolato Speciale di Appalto
ART.16 - NORME GENERALI
L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e forniture, sono regolate dal contratto e dall'allegato Capitolato Speciale, ma, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti nei testi seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano:
a) Il Codice dei Contratti Pubblici in materia di lavori, servizi e fornitura di cui
al Decreto Legislativo n.50/2016.
b) Il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di Appalto) approvato con D.P.R. n.207/2010.
c) Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F per quanto concerne gli articoli non abrogati.
d) Gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modifiche ed integrazioni;
e) La Legge 5 Novembre 1971, n. 1086;
f) La Legge 10 Dicembre 1981 n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di OO.PP) per la parte applicabile;
g) Le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 Ottobre 1982, n. 936 del 23 Dicembre 1982, n.55 del 19 Marzo 1990, il DPCM n. 55 del 10 gennaio 1991, il DL. 490/94 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, Legge 13 agosto 0000 , x. 000;
h) Decreto legislativo 29.10.1999 n. 490 (testo unico in materia di beni culturali e ambientali;
i) Legge 2.2.1974 n. 64 art. 2 (Norme per le costruzioni in zone sismiche) ed il D.M. 16/01/1999.;
j) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI- UNEL ed i testi citati nel Capitolato;
k) Il DL 19.12.1991 n. 406 ed i regolamenti connessi;
l) La legge 22 gennaio 2008 n. 37;
m) La legge 9 gennaio 1989 n. 13 e il DM LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236;
n) Il DPR 27 aprile 1978 n. 384;
o) Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.
L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata. I capitolati e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l’Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.
Inoltre nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall’arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto di appalto.
ART. 17 – CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a darne comunicazione all’ufficio di Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
ART. 18 – DOMICILIO E REPERIBILTA' DELL'APPALTATORE
Si applicherà il disposto dell’art. 2 del DM 145/2000.
L’Appaltatore dovrà rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell’anno e/o giorno feriale o festivo.
ART. 19 – PERSONALE SUBALTERNO DI CANTIERE
Nell'interesse del buon andamento dei lavori, agenti e capi cantiere dell'Appaltatore debbono essere dotati di adeguati requisiti di professionalità e senso di responsabilità.
L'Appaltatore stesso è responsabile di essi e del loro lavoro ed è garante del loro comportamento per quanto riguarda l'andamento del cantiere.
ART. 20 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà presentare, prima della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante, per ottenerne l'approvazione, il programma dettagliato esecutivo dei lavori e di organizzazione del cantiere (diagramma di GANNT o PERT) che individui la data di inizio e termine di tutte le categorie di opere indicate nell’art. 2 suddivise per interventi come da tabelle del presente documento e tutte le interconnessioni della varie lavorazioni.
Nella redazione di tale programma l'Appaltatore dovrà evidenziare - con adeguato grafico – l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavoro, nonché l’importo mensile maturato, indicando eventuali vincoli ed impedimenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro ed il termine entro cui dovranno essere rimossi detti impedimenti, precisando
altresì quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata dei locali. L'impresa dovrà uniformare ed integrare il programma dei lavori senza che ciò possa essere motivo di richiesta di ulteriori oneri
Qualora il programma sottoposto non ottenesse l'approvazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione Appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.
Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma generale debba essere aggiornato.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei modi e con gli effetti stabiliti dal presente contratto o, in ipotesi di consegna anticipata, di non stipulare il contratto,salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere.
Il programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione; è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità.
L’appaltatore è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l’importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
ART. 21 – DISCIPLINA FORNITURE E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO ED ESEGUITI DA ALTRE DITTE
Qualora si rendesse urgente e indifferibile procedere a forniture e montaggi da parte di altre ditte specializzate, non compresi nell’appalto ma interessanti ambiti in consegna all’Appaltatore, questi non potrà negare l’esecuzione di tali operazioni.
Nell’area di lavoro vi potranno infatti essere altre ditte che dovranno operare per la manutenzione degli ambienti ospedalieri.
ART. 22 – VERIFICA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 19 del DM 145/2000, la Stazione Appaltante ha facoltà di eseguire, sia in corso d’opera sia in corso di collaudo, controlli e verifiche.
Le spese ed oneri relativi sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà rendersi disponibile e facilitare in qualsiasi momento le operazioni di verifica e di coordinamento su richiesta della Stazione Appaltante.
ART.23 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre alla particolare osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010, Dlgs. 50/2016 dal DM 145/2000 con particolare riferimento agli oneri a carico dell’Appaltatore, dalle altre norme vigenti riguardanti la soggetta materia, l'Appaltatore dovrà farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in appresso specificati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi lo stesso Appaltatore ha dichiarato di aver tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.
Sarà cura dell’Appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte di Enel, Telecom, Anas, Azienda erogatrice di gas ed acquedotto, autorizzazioni da parte del Comune di Catania (ad esempio: occupazioni di suolo pubblico) e tenerne debitamente conto nella programmazione dei lavori.
A - Oneri specifici relativi alle demolizioni ed agli scavi A1) Tecnica operativa - Responsabilità
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare, rimuovere o smontare al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.
Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.
L’Appaltatore, come da dichiarazione resa , ha potuto direttamente constatare che i lavori investiranno l’area ospedaliera e dovrà tenere conto pertanto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione dei Lavori:
- di realizzare particolari opere provvisionali sia murarie che impiantistiche necessarie per garantire la continuazione delle attività nelle parti di struttura non direttamente interessata dai lavori oggetto del presente appalto;
-di provvedere all'immediato allontanamento e deposito a discarica dei materiali di risulta onde non ingombrare le aree di cantiere;
-di programmare gli approvvigionamenti a piè d’opera in relazione alle aree esterne disponibili per le singole unità di cantiere;
-di dover differire rispetto al programma lavori esecutivo una o più categorie di lavorazioni;
-di dover provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera, maestranze da una zona all’altra per consentire l’ordinato proseguimento dei lavori;
A2) Accorgimenti e protezioni
La zona dei lavori oggetto di lavori di demolizione sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.
Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture.
A3) Allontanamento dei materiali
In fase di demolizione e di scavo dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta nelle aree interne degli Ospedali.
I materiali di demolizione e di scavo non reimpiegabili in ambito di cantiere, dovranno perciò essere immediatamente allontanati dal cantiere ed avviati a discarica. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
A carico dell'Appaltatore sono tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi (compreso amianto).
A4) Diritti della Stazione Appaltante
Tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni, sono di proprietà dell’Appaltatore, ove non diversamente disposto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, e in questo caso troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 art. 36 del DM 145/2000 per cui il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori. Saranno, invece, di proprietà della Stazione Appaltante gli elementi da smontare e conservare, nel numero e quantità indicati dalla Direzione dei Lavori.
A5) Rilievi
Prima di iniziare le demolizioni l'Appaltatore dovrà predisporre:
- il rilievo planoaltimetrico dell’area ante operam, corredato da documentazione fotografica, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
- l'accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti aeree, superficiali o interrate.
Per tali demolizioni dovrà essere redatto apposito “Piano delle opere da
demolire” così come previsto dall’art. 72 del DPR 164/56.
Per quanto sopra l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere, avendone tenuto conto nella definizione dell’offerta.
B - Oneri generali a carico dell’Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere
B1) I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.
B2) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro.
A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.
B3) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle
zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.
B4) L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti nn. B2 e B3, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Appaltatore stesso ai sub- appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al c.3 art. 123 del Regolamento D.P.R. 5 OTTOBRE 2010. La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.
B5) La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera, mezzi ed attrezzature in cantiere; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie.
B6) E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto del programma lavori esecutivo approvato, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività in essere dell’area ospedaliera. L’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori nelle aree ove insistono le attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un’area all’altra per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività di cui sopra e per rendere accessibili le zone in cui è necessario per la Stazione appaltante mantenere l’accessibilità per manutenzione o quant’altro, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.
L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
B7) Le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto.
B8) La messa a disposizione della D.L. di adeguati locali chiusi convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, muniti di personal computer di adeguate prestazioni, collegamento Internet con casella personale e-mail, telefono, fax, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la consultazione del progetto sedie, armadio con chiusura di sicurezza ed un’adeguata superficie di pannelli in legno per appendere alle pareti gli elaborati di progetto, una copia completa del progetto di appalto. Le spese di esercizio degli impianti (telefono fax e collegamento Internet incluso), come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all’Appaltatore;
B9) L’approntamento di locali spogliatoio e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità, compresi servizi igienici del tipo chimico nel numero e posizione previste dal piano di sicurezza e coordinamento di contratto. Non è consentito l’alloggio notturno di personale dell’Impresa e dei Subappaltatori all’interno del cantiere: l’Impresa dovrà provvedere eventualmente con abitazioni per il personale nei paesi limitrofi al cantiere.
B10) Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di altre opere, o dalla consegna delle forniture di pertinenza della Stazione Appaltante stessa di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire
determinati lavori od opere. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi, né avanzare, per tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi.
Qualora, per le ragioni su esposte dovesse essere necessario il ricorso a più turni lavorativi, si applicherà il disposto di cui al c.2 art. 27 del DM 145/2000.
B11) La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con potenza adeguata, mediante allaccio alla rete pubblica di distribuzione o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento essere disponibile la quantità di corrente necessaria al funzionamento di tutti i macchinari, impianti ed apparecchiature nel cantiere o comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di illuminazione.
B12) La provvista dell'acqua necessaria per la realizzazione delle opere previste dall’appalto e per l’esecuzione delle prove in corso d'opera e del collaudo dei lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto, ecc.
B13) Le spese per l'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni pubblici e privati.
Le spese per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al decreto legislativo 9 APRILE 2008, n. 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nonché cartelli di segnalazione delle eventuali modifiche ai percorsi per il pubblico.
La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di cui al presente appalto, rimarrà in ogni caso a carico dell'Appaltatore e non potrà essere trasferita, nemmeno parzialmente, sul personale della Direzione Lavori e sulla Stazione Appaltante.
B14) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti negli stessi cantieri.
B15) La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuato nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.
B16) L'esecuzione di modelli e campionature lavori, materiali e forniture prima del loro approvvigionamento, secondo apposite schede di sottomissione dei materiali che verranno fornite dalla Direzione dei Lavori.
B17) L’esecuzione di sondaggi sul terreno, carotaggi, prelievo di campioni di qualsiasi natura, prove di carico che siano ordinate dalla D.L.; gli oneri per il prelievo, la confezione, la conservazione ed il trasporto di provini di calcestruzzo, malte, cementi ed acciai per le prove che l’Appaltatore farà eseguire a proprie spese nei laboratori di istituti abilitati, scelti dalla Direzione dei Lavori ed i cui risultati saranno i soli riconosciuti ai fini dell’accettazione delle opere e per i relativi collaudi. Il numero dei provini da prelevare, stabilito dalla D.L., potrà essere superiore a quello prescritto dalle norme vigenti, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi particolari.
Da parte sua l’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottemperare agli obblighi che in merito gli competono per legge;
B18) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
B19) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.
B20) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.
B21) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nei tratti stradali da essi interessati.
La segnaletica da essi interessati, sia all’interno sia all’esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.
B22) Costruzione e provvista di mezzi di difesa dalla eventuale penetrazione di acque esterne ed installazione ed esercizio di mezzi meccanici di scolo e di esaurimento di tali acque dalla sede dei lavori, anche per consentire l’esecuzione
all’asciutto di xxxxxxxx e manufatti.
B23) Il ripristino di scavi, rilevati, discariche, manufatti, opere, eventualmente guasti o alterati per franamenti, smottamenti, corrosioni, cedimenti, derivanti da qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali, oppure l'esecuzione di verifiche, saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino alla fine del collaudo.
B24) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante e per verifiche e controlli.
B25) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Xxxxx dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.
B26) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori; tali cartelli dovranno essere predisposti in ottemperanza alle normative regionali vigenti in Sicilia.
I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti;
B27) L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.
Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.
B28) La fornitura alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori ed alla fine di ogni mese, di fotografie a colori 18x24 in duplice copia nel numero prescritto dalla Direzione Lavori, da dove sia possibile rilevare agevolmente lo stato dei lavori nel corso dei vari periodi dell'appalto. L'Appaltatore dovrà inoltre, con cadenza semestrale, trasmettere alla Stazione Appaltante una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori corredandola di esauriente documentazione fotografica e grafica. L'Appaltatore dovrà altresì, dietro richiesta della Direzione Lavori, ricorrere a riprese videoregistrate per le lavorazioni più significative e per la documentazione ante e post operam del sito dei lavori.
B29) La consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati (esatto posizionamento, in piante e nelle sezioni). Tale documentazione finale dovrà essere fornita su supporti informatici (Cad) in base alle specifiche che saranno fornite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore .
Per le consegne anticipate delle singole unità edilizie, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall’Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.
B30) La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all’ultimazione di ogni singola opera completata, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
B31) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che
eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranei a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.
B32) Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre polizza.
B33) L'approntamento delle necessarie pratiche, compreso il pagamento delle relative spese ed oneri di qualsiasi tipo richiesti dagli Enti proprietari per tutti gli eventuali spostamenti residui di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, ecc., la cui presenza possa ostacolare l'avanzamento dei lavori.
B34) Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri di ripristino delle opere già realizzate derivanti da danni che si dovessero manifestare durante l’esecuzione dei lavori, nonché tutte le relative opere provvisionali, necessarie ai lavori, atte a garantire la conservazione di quanto già realizzato.
B35) Sono a carico dell’impresa la produzione degli us building, da fornire prima della stesura di ogni stato di avanzamento lavori.
C) Oneri particolari e speciali dell’appaltatore per l’esecuzione delle opere del presente appalto.
L’appaltatore, oltre agli obblighi ed oneri generali e speciali sopra riportati e più
in generale riportati negli altri articoli del Capitolato Speciale d’appalto, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed obblighi particolari e speciali. L’appaltatore, nel formulare l’offerta, ha attentamente considerato tali obblighi ed oneri e ne ha tenuto debito conto nel formulare il prezzo.
C1) L’appaltatore dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione delle opere pagandone gli eventuali oneri.
C2) Prevedere la custodia e la guardiania del cantiere, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del committente, installati in accordo con la D.L. In base a quanto disposto dall’art. 22 della legge 13 settembre 1983, n. 646 la custodia del cantiere, dovrà essere affidata, al di fuori del normale orario di lavoro, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'appaltatore prende atto che tutti gli oneri necessari a tal fine sono ricompresi e compensati nel prezzo di appalto.
C3) L’appaltatore dovrà eseguire prove di carico nel numero massimo pari a 5 prove, da effettuarsi secondo le prescrizioni che all’atto esecutivo impartirà il direttore dei lavori, sui solai preesistenti (di qualsiasi tipo quali latero-cemento, cemento armato con nervature ribassate, ecc.).
C4) Si sottolinea specificatamente, richiamando la particolare attenzione dell’appaltatore, che tutti gli oneri e costi conseguenti a quanto previsto dal progetto, anche per tipologie costruttive, soluzioni di progetto e modalità operative di cantiere differenti, sono a esclusivo carico dell’appaltatore. Nessun maggior compenso o ristoro di oneri sarà successivamente riconosciuto all’appaltatore.
C5) L’appaltatore dovrà tenere conto che i tempi per l’esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel Capitolato Speciale d’appalto devono essere rispettati rigorosamente in quanto strettamente correlati con le attività svolte all’interno dell’area ospedaliera. Pertanto l’appaltatore dovrà fare ricorso a straordinari, doppio turni di lavoro, lavoro domenicale e festivo, nonché l’appaltatore dovrà dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, maestranze, per poter operare in parallelo nella varie zone del cantiere. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori, il Committente applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d’ora di addebitare all’appaltatore ogni maggior danno che la Committenza stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese operanti nell’area ospedaliera, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell’avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto.
C6) l'Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione delle opere, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L.e per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e
procede a una trattenuta sui pagamenti in acconto per un importo pari all’importo dovuto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando i competenti Enti ispettivi, assicurativi e previdenziali non abbiano accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo.
Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore.
È inoltre obbligo dell'Appaltatore presentare, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici .
L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, l’elenco della mano d’opera in cantiere con l’individuazione della provincia di residenza e della Ditta di appartenenza.
Il Direttore dei Lavori procederà all'acquisizione del DURC, in sede di emissione dei certificati di pagamento. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione;
C7) L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, anche con apprestamenti provvisionali, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti.
C8) L’Appaltatore dovrà inoltre verificare tutte le interferenze con manufatti interrati di qualsiasi forma e natura che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell’esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l’esecuzione dei lavori e dopo l’ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto.
C9) Dovrà inoltre provvedere alla predisposizione e all’inoltro agli enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e coadiuvare la Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a suo totale carico tutte le spese e i costi necessari all’esecuzione di tali lavori.
C10) Dovranno essere garantiti la manutenzione e la guardiania di tutti i locali
fino alla presa in consegna definitiva ancorché sino state fatte consegne anticipate dei locali. Dovrà inoltre non arrecare pregiudizio o interruzioni alle normali attività che si svolgono al di fuori delle aree di intervento. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ogni onere relativo alla recinzione del cantiere, nonché la pulizia e la manutenzione, lo sgombero neve, l’inghiaiamento e la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
C11) il rilascio della dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi della L.37/2008 in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati;
C12) Provvedere alla gratuita fornitura, a lavori ultimati, da depositarsi, riposta entro appositi contenitori, della scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento sia interno che esterno in ragione dell’3% circa delle superfici poste in opera, per ogni tipologia;
C13) Provvedere alle richieste dei nullaosta prescritti, alla competente ASL e, in particolare, all’ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori e gli altri impianti;
C14) Provvedere alla predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte della stazione appaltante, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi e la predisposizione della
documentazione necessaria per la richiesta, da parte della stazione appaltante, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere;
C15) La consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e delle consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche del gas, interne ed esterne,completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quant’altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione
C16) La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti,impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d’uso e di manutenzione e quant’altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
C17) La messa a disposizione di esperti per l’assistenza, alla consegna dell’opera ultimata, per il tempo necessario ad istruire gli incaricati dell’amministrazione per l’avvio e il regolare funzionamento degli impianti; ART.24 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
Si applicherà il disposto di cui all’art. 27 del DM 145/2000.
ART. 25- OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
I costi relativi alle attività e misure di prevenzione e protezione, di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché riferiti all’applicazione dei contenuti del progetto sicurezza del presente appalto, non sono soggetti al ribasso d’asta. L'Appaltatore è tenuto ad adottare,
nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori.
Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore prende altresì atto che al presente appalto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.50/2016.
L’Appaltatore ha presentato il piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 (POS). Il suddetto piano deve essere consegnato anche al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva prima della consegna dei lavori oltre che alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo. Tutti i piani operativi dovranno essere preliminarmente approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, prima dell’ingresso in cantiere
di qualsiasi impresa.
Il Direttore tecnico di cantiere ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono responsabili, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, del rispetto dei vari piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
In particolare, l’Appaltatore tra l'altro, dovrà adottare le misure generali di tutela previste dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche:
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da adottare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
L'Impresa dovrà inoltre collaborare con i tecnici designati dal Committente, in particolare con il coordinatore all'esecuzione dei lavori previsto dal D.Lgs. 81/2008, al fine di organizzare l'attività della propria impresa anche in relazione alla presenza nel cantiere di altre persone e del personale dell'impresa appaltatrice degli impianti.
L'Impresa, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dovrà
curare in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere con speciale riferimento alle attività della Impresa appaltatrice delle opere impiantistiche;
i) le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
l) lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
L'appaltatore dovrà produrre, all'atto della consegna dei lavori, la seguente documentazione:
a) Indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
b) la documentazione di cui al D.lgs. 81/2008
c) il piano operativo di sicurezza
d) documento di Valutazione dei rischi e successive modifiche in cui tra l'altro sarà contenuto l'elenco dell'attrezzatura impiegata dai lavoratori ed i Dispositivi di protezione individuale dati in dotazione a ciascun lavoratore;
e) valutazione esposizione dei lavoratori al rischio rumore al D.lgs 81/2008 ;
f) nominativo dell'addetto alla sicurezza per l'Impresa e quindi responsabile dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza in cantiere;
g) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
h) elenco del personale incaricato dal datore di lavoro dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza e successive modifiche;
In caso di subappalto sarà cura e obbligo dell'Impresa aggiudicataria la dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati.
Anche i subappaltatori hanno gli stessi obblighi dell'Appaltatore e dovranno consegnare, 15 gg. prima dell'accesso del subappaltatore in cantiere, la documentazione precedentemente specificata.
Nel caso in cui il subappaltatore sia un lavoratore autonomo l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, 15 gg. prima in cantiere, in cui il lavoratore autonomo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo si precisa che anche tutte le ditte subappaltatrici, quelle di fornitura con posa, noli a caldo, fornitura di calcestruzzo con betoniera con o senza pompa dovranno ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti punti da a) a h).
L'Impresa dovrà attivamente collaborare all'attività di coordinamento prevista dal D.Lgs. 81/2008 intervenendo alle riunioni periodiche promosse dal coordinatore all'esecuzione dei lavori in cui saranno presenti altre imprese interessate al cantiere in oggetto.
ART.26 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO TERZI
Nel tassativo rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento contrattuale e delle sue eventuali integrazioni a norma, l’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 c.c., del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.lgs 81/2008 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d’opera.
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.
Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l’Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente
L’Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza.
In ogni caso l’Appaltatore si atterrà alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, nel rispetto del X.X.xx. 81/ 2008
In caso di inadempienze dell’Appaltatore accertate nei modi di legge, si applicheranno integralmente i depositi della legislazione vigente in materia sopra richiamata.
ART 27- DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO
Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore ha reso le seguenti dichiarazioni:
- di avere effettuato un sopralluogo sul luogo dove devono eseguirsi i lavori,
- di aver preso conoscenza delle opere già esistenti e di tutte le condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari, derivanti dal doversi eseguire i lavori all’interno dell’area ospedaliera garantendone la continuazione della sua funzionalità – e che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull'organizzazione del cantiere, sull'andamento dei lavori - attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di gara;
- di aver effettuato con rilievi topografici e misurazioni proprie, la verifica di congruità degli elaborati grafici dello stato di fatto allegati e di non aver rilevato difformità;
- di aver accuratamente valutato tutte le clausole contenute nei documenti e loro
allegati posti a base di gara, ivi comprese quelle riferite ai termini di inizio lavori, alle consegne lavori per parti successive, alle scadenze differenziate, ai limiti delle aree di cantiere, alla necessità di realizzare particolari opere provvisionali per garantire la continuazione delle attività ospedaliere non direttamente interessate dai lavori oggetto del presente appalto e tutte le altre condizioni cui è assoggettato l’appalto;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera e di avere preso visione ed accettato gli elaborati di progetto accettate che evidenziano le aree a disposizione del cantiere per l’esecuzione dei lavori;
- di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell’art. 4 L. 1/1978;
- di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo,per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori,in base agli artt.1171e1172c.c.;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver preso visione de piani di sicurezza e coordinamento, di obbligarsi a proporre, in caso risultasse aggiudicatario, eventuali integrazioni;
- che quanto stabilito per gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove i lavori devono essere eseguiti, è ritenuto congruo e tiene altresì conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti agli interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in fase di esecuzione relativi ai lavori nell’area di intervento e della tipologia dell’opera;
- di aver formulato l’offerta in sede di gara, avendo tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione che precede e negli altri documenti di gara, e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Art. 28- OCCUPAZIONE SPAZI INTERNI DELL'AREA OSPEDALIERA E PRESCRIZIONI OPERATIVE PARTICOLARI
L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, potrà occupare per l’installazione del cantiere, le sole aree individuate negli elaborati grafici con le fasi operative allegate al piano di sicurezza facenti parte del Capitolato.
Qualunque modifica o variazione riguardante le aree suddette o la viabilità di cantiere, dovrà preventivamente essere concordata con la Stazione Appaltante e dalla stessa approvata.
A - Prescrizioni in relazione ai lavori da eseguirsi in ambienti con attività sanitarie in corso.
Specifiche prescrizioni a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento
delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte giornalmente dalla
D.L. in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso.
Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività ospedaliere in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini. Tali prescrizioni non potranno essere in ogni modo motivo per eventuali proroghe dei tempi di esecuzione o di allungamento dei tempi né tantomeno potranno essere motivo di richieste di oneri aggiuntivi
B - Compatibilità dei programmi lavori con le attività ospedaliere in corso
È fatto specifico obbligo all’Appaltatore nel rispetto dei programmi lavori di cui all’art. 20 di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività ospedaliere in corso. In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di procedere o differire rispetto al programma uno o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività ospedaliera, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.
C - Cautele da adottare in cantiere in relazione alle attività sanitarie in corso
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività ospedaliere l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed
apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere.
Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare, ogni necessaria misura ed apprestamento, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’Appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura ospedaliera.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.
L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
Art. 29 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’ Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e
conoscenze dell’Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’ Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda.
ART. 30 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL’ACCORDO QUADRO
Si fa riferimento agli art. 2.4.2. e 2.5.6 del Capitolato Speciale di Appalto
ART. 31 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’ APPALTATORE
-DIREZIONE DEL CANTIERE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. 19.04.2000, n.145, l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede legale della propria impresa, sita in , Via
e qualunque comunicazione trasmessa tramite pec
all'indirizzo è considerata utilmente notificata.
Ai sensi dell'art.4 del capitolato generale d’appalto, se l’aggiudicatario/appaltatore non conduce i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
L’appaltatore o il suo rappresentante dovrà, per tutta la durata di ciascun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La stazione appaltante potrà esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
ART. 32 - REGISTRAZIONE
Del presente contratto le Parti richiedono - solo in caso di utilizzo - all’Ufficio delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario Iva. Le spese di registrazione sono a carico dell’appaltatore.
ART. 33 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o
extragiudiziale saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania.
IL DIRETTORE GENERALE L’AGGIUDICATARIO