Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Linea Strada
Classic
AUTOVETTURE SEZIONE RCA
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Indice
Oggetto del Contratto pag. 2
1 Cosa è assicurato? pag. 2
1.1 CLASSE UNIVERSALE (CU)
1.2 FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”
1.3 FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA DECRESCENTE (RISERVATA ALLE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO)
1.4 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
1.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
1.6 VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI RISCHIO
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? pag. 13
2.1 RIVALSA PER GUIDATORI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI COMPIUTI
2.2 BLOCCO DEL MALUS (SOLO PER AUTOVETTURE)
2.3 PACCHETTI GARANZIE COMPLEMENTARI: RCA NEW E RCA GOLD
3 Cosa non è assicurato? | pag. | 18 |
4 Ci sono limiti di copertura? | pag. | 19 |
4.1 ESCLUSIONI E RIVALSA 4.2 LIMITI DI INDENNIZZO |
Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 22
1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
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2 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
3 GESTIONE DELLE VERTENZE
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro pag. 25
Appendice normativa pag. 26
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I N D I C E
Oggetto del Contratto
Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato nel documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”.
1 Cosa è assicurato?
[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione RCA; tali garanzie sono valide solo se riportate in POLIZZA]
La SOCIETÀ assicura, ai sensi di LEGGE, i RISCHI della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a corrispondere, entro il MASSIMALE indicato in POLIZZA, le somme (capitale, interessi e spese) dovute per il RISARCIMENTO di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del VEICOLO assicurato.
Sono inoltre assicurate:
• la responsabilità per i danni alla persona causati ai Trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
• la circolazione del VEICOLO in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di urto.
Se il VEICOLO assicurato, in base alla carta di circolazione, è destinato e omologato al traino, l’assicurazione vale anche:
• per il traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili1;
• per il traino di xxxxxxxxx xxxxxxx, nel caso di esplicita dichiarazione in POLIZZA.
Se il VEICOLO assicurato è un rimorchio con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), l’assicurazione vale per i danni a terzi:
- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
Per poter circolare con un veicolo a motore, la legge impone l’obbligo di stipulare un’assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli (comunemente nota come RC AUTO o RCA). Questa assicurazione tutela il responsabile dell’incidente da eventuali danni causati a terzi (persone, altri veicoli/cose, animali) con il VEICOLO assicurato: la compagnia assicurativa si farà infatti carico di risarcire i danneggiati fino alla somma indicata nella POLIZZA (cd. MASSIMALE).
La LEGGE fissa un importo minimo del MASSIMALE; alla data di redazione di questo documento i MASSIMALI minimi sono pari a:
• € 6.070.000,00 per SINISTRO, per i danni alle persone, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
• € 1.220.000,00 per SINISTRO, per i danni a cose (veicoli/altre cose/animali), indipendentemente dal numero dei danneggiati.
È possibile richiedere alla SOCIETÀ dei MASSIMALI più elevati, pagando un supplemento di PREMIO.
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1 Ai sensi dell’art. 56 del CODICE DELLA STRADA.
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1.1 CLASSE UNIVERSALE (CU)
La CLASSE UNIVERSALE (CU) è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basa la compagnia assicurativa per valutare il grado di RISCHIO associato a ogni ASSICURATO. È collocata in una scala che va da 1 a 18 dove il primo valore è il migliore e il secondo il peggiore.
Ciascun contratto è assegnato ad una CLASSE UNIVERSALE o, in forma breve, CU, secondo le regole stabilite dal CAP e da IVASS2 (Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018) di seguito riportate:
A. Criteri di assegnazione della CU
1. In caso di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.3 del VEICOLO, viene assegnata la CU 14.
2. Il contratto è assegnato alla CU 18 se non sono esibiti gli originali della carta/ certificato di circolazione, o del foglio complementare/certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto.
3. Nel caso di VEICOLO già assicurato, il contratto è assegnato alla CU indicata nell’ultimo ATTESTATO DI RISCHIO valido, acquisito dalla SOCIETÀ per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli ATTESTATI DI RISCHIO, salvo quanto previsto dalla legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA).
Qualora l’ATTESTATO DI RISCHIO non indichi la CU, la stessa viene determinata sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza SINISTRI pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da tabella che segue:
5
4
3
2
1
0
Anni senza sinistri
09
10
11
12
13
14
Classe di merito C.U.
N.B: non sono considerati anni senza SINISTRI quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (VEICOLO non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
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Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali SINISTRI pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (esclusa l’annualità in corso); per ogni SINISTRO viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
2 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
3 Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
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A titolo di esempio:
• il RISCHIO assicurato da 5 anni senza SINISTRI sarà collocato nella classe 9;
• il RISCHIO assicurato da 5 anni con un SINISTRO sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza SINISTRI + 2 classi per la presenza di un SINISTRO);
• il RISCHIO assicurato da 3 anni e senza SINISTRI sarà collocato nella classe 11;
• il RISCHIO assicurato da 4 anni con 2 SINISTRI nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza SINISTRI + 4 classi per la presenza dei due SINISTRI);
• il RISCHIO assicurato da 4 anni con 2 SINISTRI in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza SINISTRI + 4 classi per la presenza dei due SINISTRI).
B. Disciplina della CU - Regole generali
Per le annualità successive a quella di stipula del contratto, l’ATTESTATO DI RISCHIO riporta sia la CU sia la CLASSE VITTORIA (vedi articoli 1.2 e 1.3). I criteri di assegnazione della CU per l’annualità successiva, determinata sulla base del numero di SINISTRI registrati nel periodo di osservazione (vedi articolo 1.5), per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.
Tabella 1
CU di assegnazione in base ai SINISTRI osservati | |||||
CU di provenienza | 0 SINISTRI | 1 SINISTRO | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 o più SINISTRI |
01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 |
02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 |
06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
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C. Disciplina della CU - Regole specifiche
Con riferimento ad alcuni casi particolari, IVASS disciplina inoltre il mantenimento della CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’ATTESTATO DI RISCHIO, fra VEICOLI appartenenti alla stessa categoria:
a) nel caso di VEICOLO già assicurato all’estero, il CONTRAENTE deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della CU da assegnare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale CU d’ingresso. Tale dichiarazione è considerata, a
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tutti gli effetti, ATTESTATO DI RISCHIO. Se la dichiarazione non è consegnata il contratto è assegnato alla CU 14;
b) nel caso di cambio di proprietà di un VEICOLO appartenente a più proprietari che comporti il passaggio a uno o più di essi, a quest’ultimo/i è assegnata la CU maturata sul VEICOLO in questione, anche nel caso che il VEICOLO venga sostituito da un altro. Gli altri soggetti, già cointestatari, possono conservare la CU maturata sul VEICOLO ora intestato ad uno o più di essi su un altro VEICOLO di proprietà o anche acquistato successivamente. L’assegnazione della CU avviene in sede di rinnovo, oppure, in fase di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un VEICOLO tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è assegnata la CU già maturata sul VEICOLO trasferito. Il venditore può conservare la CU maturata sul VEICOLO ceduto su altro VEICOLO di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) se la CU è stata trasferita su altro VEICOLO
• di proprietà dello stesso soggetto, la CU attribuita ad un VEICOLO consegnato in conto vendita e risultato poi invenduto, oppure
• la CU già maturata su un VEICOLO rubato e successivamente ritrovato,
al VEICOLO invenduto od oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la CU
precedente alla perdita di possesso;
e) se il PROPRIETARIO di un VEICOLO dimostra, con riferimento ad un altro e precedente VEICOLO di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze riferibili ad una data successiva al rilascio dell’ATTESTATO DI RISCHIO, ma entro il periodo di validità dello stesso:
• vendita,
• demolizione,
• furto di cui sia esibita denuncia,
• certificata cessazione della circolazione,
• definitiva esportazione all’estero,
• consegna in conto vendita,
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al nuovo VEICOLO dallo stesso acquistato è assegnata la stessa classe di CU del precedente VEICOLO. La stessa disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo VEICOLO da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul VEICOLO venduto è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del VEICOLO4 da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un VEICOLO in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del VEICOLO5 da almeno 12 mesi. Se l’utilizzatore non acquista il VEICOLO quando smette di usarlo, e ne acquista uno nuovo, la CU è riconosciuta sul nuovo VEICOLO acquistato;
g) nel caso di VEICOLO intestato a soggetto portatore di handicap, la CU maturata sul VEICOLO è riconosciuta, per i nuovi VEICOLI acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente guidato il VEICOLO stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate6 da almeno 12 mesi;
4 Ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.
5 Ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.
6 Ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.
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h) se la proprietà del VEICOLO assicurato è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la CU maturata sul VEICOLO è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento del decesso, che hanno ereditato il VEICOLO. Se l’erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è PROPRIETARIO di altro VEICOLO assicurato, il VEICOLO ereditato può fruire della stessa CU del VEICOLO di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del CONTRAENTE, la compagnia assicurativa che presta la garanzia sul VEICOLO ereditato, è tenuta ad assegnare a tale VEICOLO la nuova CU;
i) nel caso di vendita del VEICOLO assicurato con cessione del contratto di assicurazione, l’acquirente ha diritto a mantenere la CU, risultante dall’ultimo ATTESTATO DI RISCHIO maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto. Alla scadenza, al nuovo contratto relativo al VEICOLO sarà assegnata la CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “Bonus Familiare RCA”; il venditore ha diritto a mantenere la CU per il periodo di validità dell’ATTESTATO DI RISCHIO;
j) se il precedente contratto è stipulato presso una compagnia assicurativa alla quale è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è posta in liquidazione coatta amministrativa e l’ATTESTATO DI RISCHIO non è presente nella banca dati degli ATTESTATI DI RISCHIO7, il nuovo contratto è assegnato alla CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’ATTESTATO DI RISCHIO rilasciata dalla compagnia assicurativa o dal commissario liquidatore su richiesta del CONTRAENTE. In mancanza di tale dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di vendita del VEICOLO da una ditta individuale al proprio titolare persona fisica o da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della CU;
l) se una società di persone o di capitali sia proprietaria del VEICOLO, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della CU a favore della persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà;
m) se cambia la classificazione del VEICOLO assicurato8 lo stesso mantiene la CU già maturata.
D. Legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA)
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La SOCIETA’, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di SINISTRI con responsabilità principale o paritaria o che riportino indicazione di NA e/o ND, negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’ATTESTATO DI RISCHIO, relativi a un ulteriore VEICOLO, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di POLIZZA assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una CLASSE DI MERITO più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo ATTESTATO DI RISCHIO conseguito sul VEICOLO già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della CLASSE DI MERITO, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Pertanto, il mantenimento della stessa classe CU sul nuovo VEICOLO può avvenire a condizione che vi siano i seguenti presupposti:
a. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore VEICOLO assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
7 Ai sensi dell’art. 134 del CAP.
8 Ai sensi dell’art. 47 del CODICE DELLA STRADA.
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b. si tratti di un nuovo contratto relativo ad un VEICOLO per il quale vi è l’obbligo di indicare la CU”;
c. l’intestatario al P.R.A. del nuovo VEICOLO da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta legge sia in alternativa:
• la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro VEICOLO assicurato con XXXXXXX in
corso di validità. La condizione vale anche per il caso di VEICOLI cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l’intestatario al P.R.A. del nuovo VEICOLO;
• un familiare stabilmente convivente (presente nello “stato di famiglia”) con l’intestatario
al P.R.A. di altro VEICOLO assicurato con POLIZZA in corso di validità;
d. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche, identificate come consumatori con Codice Fiscale, sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.
* * *
Per il presente contratto, la SOCIETÀ offre, in alternativa, le formule tariffarie “BONUS/MALUS” e “BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA DECRESCENTE” descritte ai successivi articoli 1.2 e 1.3.
1.2 FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”
A. La presente formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale della POLIZZA, l’aumento o la diminuzione del PREMIO pagato l’anno precedente rispettivamente in presenza o in assenza di SINISTRI nel “periodo d’osservazione”, definito all’articolo 1.5 “PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ”.
La presenza o l’assenza di SINISTRI determinano l’aumento o la diminuzione della “CLASSE VITTORIA” dalla quale dipende l’aumento o la diminuzione del PREMIO in base ad un determinato coefficiente.
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La formula tariffaria “BONUS/MALUS” prevede 26 classi di merito interne (CLASSI VITTORIA), riportate di seguito, ciascuna con il relativo coefficiente di determinazione del PREMIO:
Classi di Bonus/Malus Vittoria | Coefficienti di determinazione del premio | Classi di Bonus/Malus Vittoria | Coefficienti di determinazione del premio |
1H | 0,344 | 06 | 0,660 |
1G | 0,346 | 07 | 0,720 |
1F | 0,348 | 08 | 0,750 |
1E | 0,351 | 09 | 0,780 |
1D | 0,370 | 10 | 0,820 |
1C | 0,390 | 11 | 0,880 |
1B | 0,410 | 12 | 0,940 |
1A | 0,440 | 13 | 1,000 |
01 | 0,470 | 14 | 1,150 |
02 | 0,510 | 15 | 1,600 |
03 | 0,560 | 16 | 2,200 |
04 | 0,580 | 17 | 3,500 |
05 | 0,620 | 18 | 5,000 |
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Ad esempio, a parità di altri “parametri di rischio” utilizzati dalla SOCIETÀ per il calcolo del PREMIO (es. comune di residenza) ed in assenza di modifiche tariffarie, se per una POLIZZA assegnata alla CLASSE VITTORIA 13 è stato pagato alla stipula un premio di € 1.000,00 (coefficiente 1,000), al rinnovo, in assenza di SINISTRI, tale POLIZZA sarà assegnata alla Classe Vittoria 12 ed il relativo PREMIO sarà pari ad € 940,00 (coefficiente 0,940).
Le regole di dettaglio per l’assegnazione della CLASSE VITTORIA al rinnovo della POLIZZA sono illustrate al successivo paragrafo H.
B. Al momento della stipula del contratto, se non è applicabile il c.d. “Bonus Familiare RCA ”, il contratto è assegnato alla CLASSE VITTORIA determinata secondo le seguenti regole:
a) se il contratto si riferisce ad un VEICOLO già assicurato presso altra compagnia assicurativa, la CLASSE VITTORIA corrisponde alla CU, fatte salve le seguenti agevolazioni, regolamentato dalle Norme e TARIFFA Auto in visione presso tutti i punti vendita:
Classe Vittoria | |
4 anni consecutivi in classe CU 1 | 1C |
3 anni consecutivi in classe CU 1 | 1B |
2 anni consecutivi in classe CU 1 | 1A |
veicolo assicurato in precedenza nella forma con | 07 |
franchigia, e senza sinistri negli ultimi 5 anni | |
b) se relativo a VEICOLO assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: CLASSE VITTORIA 14 (uguale alla CU);
c) se VEICOLO assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: CLASSE VITTORIA 14 (uguale alla CU);
d) per quanto non specificato al presente punto B. e nei punti successivi la CLASSE VITTORIA corrisponde alla CU.
C. Per la stipula di contratti relativi a VEICOLI di cui al precedente punto B., il CONTRAENTE deve esibire la carta di circolazione del VEICOLO o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà o l’appendice di cessione del contratto; in mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla CLASSE VITTORIA 18.
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D. In caso di documentata cessazione del RISCHIO assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del VEICOLO, risultante da apposita dichiarazione del CONTRAENTE, l’ultimo ATTESTATO DI RISCHIO conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal CONTRAENTE o dal PROPRIETARIO del VEICOLO, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione o la stipula di una POLIZZA di durata temporanea.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla CLASSE DI MERITO indicata nell’ATTESTATO DI RISCHIO. Se la stipula avviene oltre i 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata, il nuovo contratto è assegnato alla CLASSE VITTORIA 14.
E. Nel caso di VEICOLO già assicurato all’estero, se oltre alla dichiarazione della compagnia assicurativa estera – di cui all’articolo 1.1 “CLASSE UNIVERSALE (CU)”, punto C. a) – il CONTRAENTE presenta anche un ATTESTATO DI RISCHIO italiano in corso di validità,
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tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della CLASSE DI MERITO ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 1 del suddetto articolo 1.1.
F. Per le annualità successive alla stipula, il contratto è assegnato, al momento del rinnovo, alla CLASSE VITTORIA di pertinenza in base alle regole evolutive riportate al successivo punto G. Al verificarsi di un SINISTRO, non sarà applicata alcuna variazione peggiorativa della classe (cd. applicazione del malus) prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del CONTRAENTE, che è individuata nel responsabile principale del SINISTRO, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. La responsabilità principale, nel caso di SINISTRI tra due o più VEICOLI, è riferita al VEICOLO cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’ATTESTATO DI RISCHIO né all’applicazione del malus. In caso di SINISTRI, tra due o più VEICOLI, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’ATTESTATO DI RISCHIO della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, se a seguito di più SINISTRI pagati nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, è raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
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X. Xxxxxx evolutive della CLASSE VITTORIA sulla base dei SINISTRI verificatisi durate il “Periodo di osservazione della sinistrosità” di cui al successivo articolo 1.5:
Classe di assegnazione Vittoria in base ai sinistri “osservati” | |||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1H | 1H | 1E | 1B | 01 | 04 |
1G | 1H | 1D | 1A | 02 | 05 |
1F | 1G | 1C | 01 | 03 | 06 |
1E | 1F | 1B | 02 | 04 | 07 |
1D | 1E | 1A | 03 | 05 | 08 |
1C | 1D | 01 | 04 | 06 | 09 |
1B | 1C | 01 | 04 | 07 | 10 |
1A | 1B | 02 | 05 | 08 | 11 |
01 | 1A | 03 | 06 | 09 | 12 |
02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 |
06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
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H. Il CONTRAENTE può evitare le maggiorazioni di PREMIO e fruire delle riduzioni di PREMIO, conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, rimborsando alla SOCIETÀ, al momento del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei SINISTRI avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale possibilità è concessa anche al CONTRAENTE che, alla scadenza annuale della POLIZZA, non vuole rinnovare il contratto con la SOCIETÀ.
I. In caso di sostituzione del contratto (es. per cambio del VEICOLO) è mantenuta la regola evolutiva, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, per qualunque motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del PROPRIETARIO ASSICURATO o del locatario nel caso di contratti di leasing.
J. La sostituzione del VEICOLO assicurato comporta la sostituzione del contratto nei casi previsti dell’articolo 2.6 del documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”. In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.
1.3 FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA DECRESCENTE (riservata alle Autovetture ad uso privato)
Il CONTRAENTE che stipula il contratto chiedendo l’applicazione di questa formula tariffaria è tenuto in caso di SINISTRO con colpa, anche parziale, a rimborsare alla SOCIETÀ, in solido con l’ASSICURATO, l’importo del RISARCIMENTO rientrante nei limiti della FRANCHIGIA, fissa ed assoluta, indicata in POLIZZA.
La SOCIETÀ richiede il pagamento della FRANCHIGIA dopo che ha pagato il danneggiato o, in caso di RISARCIMENTO DIRETTO, dopo che l’altra compagnia assicurativa ha risarcito il proprio ASSICURATO.
Sono comunque applicabili tutte le norme e le regole evolutive previste dal precedente articolo 1.2, fatto salvo che, se l’importo del RISARCIMENTO rientra nei limiti della FRANCHIGIA, il SINISTRO non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della CLASSE DI MERITO.
L’importo iniziale della FRANCHIGIA è scelto dal CONTRAENTE alla stipula del contratto tra le diverse opzioni offerte dalla SOCIETÀ:
• “Franchigia A”, di importo iniziale pari a € 500,00;
• “Franchigia B”, di importo iniziale pari a € 750,00.
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Gli importi delle FRANCHIGIE diminuiranno progressivamente in occasione di ciascun rinnovo del contratto, tenendo conto degli anni di assicurazione osservati in assenza di SINISTRI, con qualsiasi grado di responsabilità, come indicato nella seguente tabella:
Anni in assenza di sinistri | Franchigia A | Franchigia B |
1° ANNO DI OSSERVAZIONE (ASSUNZIONE DEL CONTRATTO) | 500 | 750 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 460 | 700 |
430 | 650 | |
400 | 600 | |
360 | 550 | |
320 | 500 | |
290 | 450 | |
260 | 400 | |
220 | 350 | |
190 | 300 | |
150 | 250 | |
120 | 200 | |
80 | 150 | |
40 | 80 | |
10 | 20 |
Al verificarsi del primo SINISTRO, l’importo della FRANCHIGIA sarà nuovamente posto pari a quello della FRANCHIGIA iniziale prescelta in fase di stipula del contratto.
La SOCIETÀ conserva il diritto di gestire il SINISTRO anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della FRANCHIGIA.
Ad esempio, stipulando una POLIZZA con FRANCHIGIA iniziale pari a € 500,00 (“Franchigia A”):
Caso A
• Non si verifica alcun SINISTRO;
• Alla scadenza della POLIZZA verrà riconosciuta la riduzione della CU e della CLASSE VITTORIA (bonus);
• In caso di rinnovo della POLIZZA, l’importo della FRANCHIGIA si riduce a € 460,00.
Caso B
• Si verifica un SINISTRO con colpa e il RISARCIMENTO liquidato alla controparte è pari a € 400,00;
• La SOCIETÀ richiede al CONTRAENTE il rimborso di € 400,00 a titolo di FRANCHIGIA; non scatta il malus (il RISARCIMENTO rientra nei limiti della FRANCHIGIA pattuita), ma verrà invece riconosciuta la riduzione della CU e CLASSE VITTORIA (bonus) come se il SINISTRO non fosse accaduto;
• In caso di rinnovo della POLIZZA, l’importo della FRANCHIGIA rimane pari a quello iniziale (€ 500,00).
Caso C
• Si verifica un SINISTRO con colpa e il RISARCIMENTO liquidato alla controparte è pari a € 1.000,00;
• La SOCIETÀ richiede al CONTRAENTE il rimborso di € 500,00 a titolo di FRANCHIGIA; scatta il malus (il risarcimento non rientra nei limiti della FRANCHIGIA pattuita), quindi la CU e la CLASSE VITTORIA aumentano;
• In caso di rinnovo della POLIZZA, l’importo della FRANCHIGIA rimane pari a quello iniziale (€ 500,00).
1.4 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza del contratto, la SOCIETÀ consegna all’avente diritto l’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO per via telematica (come previsto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9/2015), purché si sia concluso il periodo di osservazione della sinistrosità di cui all’articolo 1.5.
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La consegna per via telematica prevede che l’ATTESTATO DI RISCHIO venga messo a disposizione nell’area riservata del sito web della SOCIETÀ, alla quale ciascun CONTRAENTE può accedere per consultare la propria posizione assicurativa. La SOCIETÀ, prevede anche modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del CONTRAENTE.
L’ ATTESTATO DI RISCHIO contiene le informazioni di seguito dettagliate:
a. la denominazione della SOCIETÀ: Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
b. il nome ed il codice fiscale del CONTRAENTE se persona fisica, o la denominazione della ditta o la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di CONTRAENTE persona giuridica;
c. i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al PROPRIETARIO o ad altro avente diritto;
d. il numero del contratto di assicurazione;
e. la targa del VEICOLO per la cui circolazione il contratto è stipulato o quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del VEICOLO assicurato;
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f. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g. la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h. la CLASSE VITTORIA di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei SINISTRI pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei SINISTRI con responsabilità principale e del numero dei SINISTRI con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k. gli eventuali importi delle FRANCHIGIE, richiesti e non corrisposti dall’ASSICURATO;
l. il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il PROPRIETARIO del VEICOLO, o altro Avente diritto, e ciascun VEICOLO di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
Nel caso di stipula del contratto con l’utilizzo del c.d. “Bonus Familiare RCA”, l’ATTESTATO DI RISCHIO dovrà riportare l’indicazione che la stipula è stata effettuata ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis del CAP, tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del RISCHIO tra più compagnie assicurative (“coassicurazione”), l’ATTESTATO DI RISCHIO deve essere rilasciata dalla Delegataria9.
La SOCIETÀ non rilascia l’attestazione nel caso di:
• contratti sospesi
• contratti che abbiano avuto durata inferiore all’anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
• contratti temporanei emessi a seguito della cessione del VEICOLO;
• contratti ceduti con la vendita del VEICOLO assicurato; salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.
Per i contratti acquisiti tramite un INTERMEDIARIO, la SOCIETÀ, garantisce, all’avente diritto che ne faccia richiesta o a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri INTERMEDIARI, senza applicazione di costi. L’ATTESTATO DI RISCHIO così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.
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Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO relativa agli ultimi cinque anni 10. In tal caso, la SOCIETÀ consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l’ATTESTATO DI RISCHIO comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. L’ATTESTATO DI RISCHIO così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.
1.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’evoluzione, in aumento o in diminuzione, della CU e della CLASSE VITTORIA per effetto dei SINISTRI pagati nel periodo, da cui dipende la variazione del PREMIO assicurativo annuale.
9 Il contratto di coassicurazione prevede la ripartizione del RISCHIO tra diversi assicuratori, secondo quote predeterminate. Ciascun assicuratore può delegare ad una compagnia “Delegataria” la facoltà di stipula e gestione del contratto di coassicurazione (clausola di delega).
10 Ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del CAP.
Durata dei periodi di osservazione:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa (durata 10 mesi);
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Ad esempio per un contratto con decorrenza 01/07/2019:
• 1° periodo: inizia il 01/07/19 e termina il 01/05/20;
• 2° periodo: inizia il 01/05/20 e termina il 01/05/21;
• 3° periodo: inizia il 01/05/21 e termina il 01/05/22, e così via per tutti i periodi successivi
Per i contratti stipulati, su richiesta dell’ASSICURATO, con durata di un anno più frazione (es. un anno e 3 mesi), il 1° periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Ad esempio, per un contratto con decorrenza 01/07/2019 e scadenza 01/10/2020 (durata un anno e 3 mesi), il 1° periodo di osservazione inizia il 01/07/2019 e termina il 01/08/2020 (durata 13 mesi).
1.6 VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI RISCHIO
Nei casi di:
• documentata cessazione del RISCHIO assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all’estero, furto, vendita, consegna in conto vendita del VEICOLO),
• sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del VEICOLO, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal CONTRAENTE di non aver circolato,
l’ultimo ATTESTATO DI RISCHIO conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
L’attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto, sia se riferito allo stesso VEICOLO indicato nell’attestato, sia se riferito a VEICOLO diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell’ASSICURATO.
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?
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Oltre ai rischi della responsabilità civile auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione, la SOCIETÀ offre diverse estensioni di garanzia: alcune sono gratuite e quindi sempre valide, altre invece sono opzionali e prevedono una diminuzione o un aumento del PREMIO.
In entrambi i casi, estensioni gratuite o con diminuzione/aumento del PREMIO, i MASSIMALI indicati in POLIZZA sono riservati in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx per la RC AUTO obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia, salvo quanto eventualmente previsto per alcune specifiche garanzie.
Estensioni di garanzia sempre valide (gratuite)
• Per i VEICOLI adibiti a scuola guida in base alla Carta di circolazione, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile verso terzi dell’istruttore di guida. In questo caso sono considerati terzi: l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore di guida stesso, ma soltanto durante lo svolgimento degli esami di guida.
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• Per i VEICOLI adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile verso terzi – del conducente, del CONTRAENTE e, se persona diversa, del PROPRIETARIO del VEICOLO – per i danni involontariamente causati dalla circolazione del VEICOLO stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Opzione con riduzione del PREMIO (valida solo se scelta dal CONTRAENTE e richiamata nella POLIZZA)
2.1 RIVALSA PER GUIDATORI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI COMPIUTI
Questa garanzia prevede una riduzione del PREMIO e può essere scelta solo se il
PROPRIETARIO del VEICOLO assicurato ha compiuto i 26 anni d’età.
La garanzia prevede che se, al momento del SINISTRO, alla guida del VEICOLO assicurato ci sia un conducente di età inferiore ai 26 anni, il CONTRAENTE dovrà rimborsare alla SOCIETÀ quanto pagato per il RISARCIMENTO dei danni, entro il limite massimo della somma indicata in POLIZZA come RIVALSA.
Nel caso in cui il rimborso corrisponda all’intero RISARCIMENTO pagato dalla SOCIETÀ, il SINISTRO non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della CU e della CLASSE VITTORIA di cui agli articoli 1.1 e 1.2.
La RIVALSA non sarà applicata se al momento del SINISTRO il VEICOLO era stato affidato a terzi per riparazioni, manutenzione o custodia e nel caso di uso per emergenza connessa a gravi esigenze di salute.
Estensioni di garanzia con aumento del PREMIO (valide solo se scelte dal CONTRAENTE e richiamate nella POLIZZA)
Per aggiungere alla copertura assicurativa una o più delle seguenti estensioni di garanzia, il Contraente deve pagare alla SOCIETÀ un PREMIO aggiuntivo. Le estensioni di garanzia sono valide entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e con le esclusioni, FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO indicati in dettaglio nel successivo capitolo 4. “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?”.
2.2 BLOCCO DEL MALUS (solo per Autovetture)
Questa estensione di garanzia può essere acquistata solo se il VEICOLO assicurato è una Autovettura ad uso privato ed è operativa solo per i contratti per i quali la CLASSE VITTORIA sia uguale o inferiore alla 5.
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Nel caso in cui nel periodo di osservazione sia accaduto un solo SINISTRO RC AUTO che avrebbe determinato l’aumento della CLASSE VITTORIA (applicazione del malus), non verrà applicata l’evoluzione in malus della CLASSE VITTORIA.
Alla scadenza contrattuale, pertanto, il contratto non subirà la penalizzazione del malus prevista dall’articolo 1.2 “FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS””, ma sarà mantenuta la stessa CLASSE VITTORIA in corso.
La CU seguirà invece la sua normale evoluzione, come da Tabella 1 riportata al punto B. dell’articolo 1.1 “CLASSE UNIVERSALE (CU)”.
2.3 PACCHETTI GARANZIE COMPLEMENTARI: RCA NEW E RCA GOLD
Il contratto prevede la possibilità di ampliare la copertura assicurativa scegliendo uno dei due pacchetti di garanzie complementari: RCA NEW o RCA GOLD.
La tabella 2 seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole estensioni di garanzia comprese nei due pacchetti.
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Tabella 2 ✓= compresa nel pacchetto
n. | Estensione di garanzia | RCA NEW | RCA GOLD | ||
1 | Responsabilità Civile dei trasportati: copre i rischi della responsabilità civile, personale ed autonoma, dei trasportati per danni involontariamente causati a terzi non trasportati, per i fatti connessi con la circolazione del VEICOLO identificato in POLIZZA e non compresi nell’assicurazione obbligatoria RC AUTO. Un esempio di Responsabilità Civile dei trasportati: un passeggero, senza responsabilità del conducente, apre una portiera del VEICOLO e provoca la caduta di un ciclista. In questo caso il ciclista sarà risarcito grazie a questa estensione di garanzia. | ✓ | ✓ | ||
2 | Spese per dissequestro: nel caso accada un SINISTRO a seguito del quale il VEICOLO assicurato venga sottoposto a sequestro penale (SINISTRO con morti e/o feriti), questa garanzia copre il pagamento delle spese necessarie per il dissequestro del VEICOLO assicurato, a condizione che la procedura di dissequestro sia avviata e seguita da legali di fiducia della SOCIETÀ. Questa estensione di garanzia vale solo per il territorio della Repubblica Italiana. | ✓ | ✓ | ||
3 | Guida di Prova in attesa superamento esami: copre i rischi della Responsabilità Civile anche quando alla guida del VEICOLO assicurato si trovi una persona che, superato l’esame teorico d’idoneità alla guida presso l’Ispettorato della Motorizzazione, stia effettuando esercitazioni di guida al fine del superamento dell’esame pratico. La garanzia è valida se le esercitazioni di guida sono svolte nel pieno rispetto della normativa. In caso di SINISTRO, il Conducente deve fornire la documentazione che provi il superamento dell’esame teorico (cd. “foglio rosa”), nonché tutta la documentazione utile ad accertare che la guida è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti. | ✓ | ✓ | ||
4 | Danni da inquinamento: in caso di rottura accidentale del VEICOLO assicurato, questa garanzia copre il RISARCIMENTO dei danni a terzi causati dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al suo funzionamento (es. carburante, olio motore, ecc.). La garanzia è valida solo quando il VEICOLO non si trova in circolazione (quindi quando è in sosta in un’area privata). | ✓ | ✓ | ||
5 | Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: nel caso in cui l’ASSICURATO conducente del VEICOLO provochi un incidente con morte o lesioni gravi/gravissime a persone, da cui derivi, ai sensi di LEGGE, il ritiro della patente di guida, questa garanzia copre il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente. La garanzia è però valida solo se l’ASSICURATO viene poi prosciolto o assolto dalla eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso. | ✓ | ✓ | ||
6 | Ricorso terzi da incendio: copre i danni a terzi provocati da incendio, scoppio, esplosione del VEICOLO compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento. La garanzia è valida solo quando il VEICOLO non si trova in circolazione (quindi | ✓ | ✓ | ||
quando è in sosta in un’area privata). | |||||
7 | Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture: a parziale deroga dell’art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia all’azione di RIVALSA per i danni subiti dalle persone trasportate su autovetture, purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati | ✓ | ✓ | ||
indicato sulla carta di circolazione. |
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n. | Estensione di garanzia | RCA NEW | RCA GOLD |
8 | Rinuncia alla rivalsa per patente idonea ma scaduta: a parziale deroga dell’art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia all’azione di RIVALSA nel caso di SINISTRO causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno. La garanzia è valida a condizione che la patente venga poi rinnovata entro 6 mesi dalla data del SINISTRO, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti e sia comunque idonea a condurre VEICOLI della stessa categoria di quello coinvolto nel SINISTRO. In ogni caso, la SOCIETÀ non eserciterà il diritto di RIVALSA se il mancato rinnovo della patente sia derivato dalle conseguenze fisiche subite dal conducente a causa del SINISTRO. | ✓ | ✓ |
9 | Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: nel caso di VEICOLO guidato da conducente in stato di ebbrezza, in violazione dell’art. 186 del CODICE DELLA STRADA, la SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA che le compete, ma solo se il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 grammi per litro (gr/l). Invece, in caso il tasso alcolemico riscontrato sia superiore a 1,5 gr/l, la SOCIETÀ conserva il proprio diritto di RIVALSA nei confronti del solo conducente del VEICOLO, a patto che il PROPRIETARIO (o il locatario in caso di VEICOLO in leasing) non fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente nel momento in cui gli ha affidato il VEICOLO. L’importo della rivalsa è limitato ad un massimo di: • € 5.000,00 per SINISTRO, se il tasso alcolemico è compreso tra 1,51 gr/l e 2,00 gr/l; • € 10.000,00 per SINISTRO, se il tasso alcolemico è compreso tra 2,01 gr/l e 2,50 gr/l; • € 20.000,00 per SINISTRO, se il tasso alcolemico è superiore a 2,50 gr/. | ✓ | ✓ |
10 | Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (garanzia valida solo per VEICOLI intestati a società): la SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA nei confronti del solo PROPRIETARIO del VEICOLO (o del locatario nel caso di leasing) se, al momento del SINISTRO, il conducente è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il PROPRIETARIO del VEICOLO (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell’affidamento del VEICOLO. | ✓ | ✓ |
11 | Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate: la SOCIETÀ, a parziale deroga dell’art. 4.1 ESCLUSIONI, rinuncia al diritto di RIVALSA per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà della SOCIETÀ di risarcire il danno in proporzione. | ✓ | ✓ |
12 | Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: a parziale deroga dell’art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA per i danni a terzi causati dalla circolazione del VEICOLO assicurato, se questo viene guidato da minori (figli o soggetti a tutela) conviventi con il PROPRIETARIO del VEICOLO. La garanzia è valida solo la circolazione del VEICOLO avviene all’insaputa del PROPRIETARIO e non esista colpa grave del genitore/tutore per il comportamento del minore. | ✓ | ✓ |
13 | Estensione periodo di copertura a 30 giorni: relativamente alla sola garanzia RCA, il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in POLIZZA o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (se tale stipula avviene entro il predetto periodo di trenta giorni). Nel caso di scadenze intermedie (es. rata semestrale), la garanzia RCA si considera in vigore fino alle 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. | ✓ |
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n. | Estensione di garanzia | RCA NEW | RCA GOLD |
La Legge prevede che il contratto di assicurazione RC AUTO rimane comunque valido per 15 giorni oltre la sua scadenza annuale (comunque non oltre la data di effetto della nuova POLIZZA). Esempio: se la POLIZZA scade il 30 settembre e il CONTRAENTE non la rinnova, la POLIZZA rimane comunque valida fino al 15 ottobre. Questa garanzia estende il periodo di validità della POLIZZA di ulteriori 15 giorni, portandolo a 30 giorni complessivi (nell’esempio precedente la POLIZZA sarebbe valida fino al 30 ottobre). | |||
14 | Estensione periodo di mora/copertura a 30 giorni: per tutte le garanzie presenti in POLIZZA, il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza intermedia/annuale (ad eccezione dei contratti emessi con frazionamento mensile ed addebito con SDD) indicata in POLIZZA o fino alla stipula di eventuale contratto con altra compagnia di assicurazione (se tale stipula avviene entro il predetto periodo di trenta giorni). In questo caso, rispetto alla garanzia n.13, l’estensione del periodo di copertura di ulteriori 15 giorni vale per tutte le garanzie presenti in POLIZZA (non solo per la RCA) e anche per le eventuali rate intermedie (es. rata semestrale). | ✓ | |
15 | Caso fortuito: la garanzia RCA è valida ed operante nei confronti dei terzi trasportati sul VEICOLO assicurato anche in caso di SINISTRO accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito. Per caso fortuito si intende qualunque fattore imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso. | ✓ | |
16 | Auto Sostitutiva (valida solo per autovetture ad uso privato): In caso di SINISTRO indennizzabile ai sensi della RC AUTO: • classificato dalla SOCIETÀ come “CARD gestionario e/o CARD concorsuale”, • per il quale il VEICOLO subisca un “fermo tecnico”, cioè sia inutilizzabile a causa dei danni subiti, come certificato da un perito incaricato dalla SOCIETÀ, • per il quale la riparazione del VEICOLO avvenga presso un autoriparatore convenzionato con la SOCIETÀ, la SOCIETÀ rimborsa all’ASSICURATO la spesa, adeguatamente documentata, per il noleggio di un’autovettura sostitutiva per un massimo di 5 giorni. Il rimborso previsto da questa garanzia non è cumulabile con eventuale analogo RISARCIMENTO ottenuto con il pagamento del SINISTRO RCA. “CARD gestionario e/o CARD concorsuale” è un SINISTRO di cui l’ASSICURATO non ha responsabilità (“CARD gestionario”) o esiste una responsabilità condivisa (cd. “concorso di colpa”, “CARD concorsuale”). | ✓ | ✓ |
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n. | Estensione di garanzia | RCA NEW | RCA GOLD |
17 | Garanzia Noleggio (valida solo per autovetture ad uso privato): In caso di noleggio a breve termine (della durata massima di 30 giorni) di un’autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di SINISTRO occorso al veicolo noleggiato, la SOCIETÀ risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico in base al contratto di noleggio. La garanzia è operante a condizione che il VEICOLO sia stato utilizzato in modo conforme a quanto previsto dal contratto di noleggio. IN CASO DI SINISTRO l’assicurato deve fornire la seguente documentazione: a. copia del contratto di noleggio; b. richiesta di pagamento da parte della società di noleggio; c. documentazione relativa al sinistro accaduto ed in particolare: - modulo di constatazione amichevole in caso di sinistro R.C. Auto; - denuncia alle autorità in caso di furto totale o parziale, atto vandalico; - denuncia di SINISTRO alla società di noleggio in caso di evento naturale o rottura di cristalli. | ✓ | ✓ |
18 | Rinuncia alla Rivalsa in caso di conducente neopatentato (art. 117 CDS) (valida solo per autovetture ad uso privato e per le sole persone fisiche): La SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA nei confronti del solo proprietario, in caso di guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui al comma 2 dell’art.117 del codice della strada, da parte di soggetto diverso dal proprietario e che abbia conseguito la patente B da meno di un anno. La SOCIETÀ rinuncia inoltre al diritto di RIVALSA nei confronti del conducente se appartiene al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo. Resta ferma l’applicazione integrale della RIVALSA nei confronti del proprietario che risulti anche conducente al momento sinistro. | ✓ | ✓ |
3 Cosa non è assicurato?
[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative]
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Per LEGGE, non sono considerati terzi e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria RC AUTO:
• il conducente del VEICOLO responsabile del SINISTRO, per i danni alla propria persona e alle proprie cose;
• il PROPRIETARIO del VEICOLO, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di VEICOLO in leasing, per i danni a cose;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del PROPRIETARIO del VEICOLO, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di VEICOLO in leasing, per i danni a cose;
• i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del PROPRIETARIO del VEICOLO, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per VEICOLO in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
• se l’ASSICURATO è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti,
i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
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Inoltre, se il VEICOLO assicurato è un rimorchio con targa propria, e a condizione che il rimorchio sia staccato dalla motrice (cosiddetto “rischio statico”), la POLIZZA non comprende i danni a terzi né alle persone che:
• occupano il rimorchio;
• partecipano alle manovre a mano del rimorchio.
4 Ci sono limiti di copertura?
[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti e sottolimiti di INDENNIZZO previsti dal contratto]
4.1 ESCLUSIONI E RIVALSA
• per tutti i VEICOLI l’assicurazione non è operante:
- se il conducente non ha conseguito la patente o è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha rispettato le disposizioni relative alle limitazioni nella guida11;
- nel caso di VEICOLO guidato da persona in stato di ebbrezza12;
- nel caso di VEICOLO guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti13 e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del CODICE DELLA STRADA;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso in cui il VEICOLO assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i
VEICOLI privati;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del VEICOLO a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del PROPRIETARIO, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
• per gli autoveicoli adibiti a scuola guida l’assicurazione non è operante durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della LEGGE vigente;
• per i VEICOLI con targa in prova14, l’assicurazione non è operante se la circolazione avviene senza l’osservanza delle LEGGI e dei REGOLAMENTI che ne disciplinano l’utilizzo;
• per i VEICOLI dati a noleggio con conducente l’assicurazione non è operante se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il VEICOLO non è guidato dal PROPRIETARIO, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida15.
Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla LEGGE, la SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare per l’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.
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11 Ai sensi dell’art. 117 CODICE DELLA STRADA comma 2 e 2 bis.
12 In violazione dell’art. 186 del CODICE DELLA STRADA.
13 In violazione dell’art. 187 del CODICE DELLA STRADA.
14 Ai sensi dell’art. 98 del CODICE DELLA STRADA.
15 Ai sensi della Legge 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante mezzi pubblici non di linea) e successive modifiche.
Cos’è la “RIVALSA” nell’assicurazione RC AUTO?
La Legge stabilisce che il danneggiato a causa di un SINISTRO, provocato dalla circolazione di un VEICOLO (per il quale è obbligatoria l’assicurazione), ha diritto al risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione del VEICOLO responsabile. La Compagnia è quindi obbligata a pagare (entro il limite del MASSIMALE assicurato) e non può opporre al danneggiato alcuna eccezione.
Se però il SINISTRO è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: il VEICOLO partecipava ad una gara su pista o il conducente guidava sotto effetto di droghe), la Compagnia può, per LEGGE, esercitare la RIVALSA, cioè può chiedere al proprio ASSICURATO di rimborsargli tutto o parte del RISARCIMENTO versato al danneggiato.
In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di RIVALSA – gratuitamente o dietro pagamento di un PREMIO aggiuntivo – salvaguardando totalmente l’ASSICURATO (es. in caso di VEICOLO guidato da minori all’insaputa del PROPRIETARIO, vedi Tabella 2, n.13).
Relativamente al PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA NEW ed al PACCHETTO
GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD:
• Spese per dissequestro (Tabella 2, n.2): la garanzia è esclusa su territori al di fuori della Repubblica Italiana;
• Ricorso terzi da incendio (Tabella 2, n.6): la garanzia non comprende i danni:
- alle cose in uso, custodia e possesso dell’ASSICURATO, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione e destinato ad autorimessa del VEICOLO assicurato;
- a cose di persone non considerate “terzi” ai sensi della LEGGE;
- derivanti da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia “Danni da inquinamento” (Tabella 2, n.4).
• Garanzia Noleggio (Tabella 2, n.17): la garanzia esclude:
- qualsiasi forma di “car sharing”;
- il noleggio a lungo termine;
- tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine.
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Relativamente ai VEICOLI adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, per quanto riguarda i danni ad indumenti e ad oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, sono portati con sé dai terzi trasportati, sono esclusi: i danni a denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto e, in generale, i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
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4.2 LIMITI DI INDENNIZZO
Cosa si intende per “limite di indennizzo”?
Per limite di INDENNIZZO si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia
1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo
€ 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell’anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell’anno assicurato (es. 2 SINISTRI da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.
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Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l’applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito dettagliati:
Riferimento | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx acquistato | |
PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA NEW | PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD | ||
Tabella 2, n. 2 | Spese per dissequestro | € 200,00 per SINISTRO e per anno assicurato | € 300,00 per SINISTRO e per anno assicurato |
Tabella 2, n. 4 | Danni da inquinamento | € 30.000,00 per SINISTRO e per anno assicurato | € 40.000,00 per SINISTRO e per anno assicurato |
Tabella 2, n. 5 | Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente | € 200,00 per SINISTRO | € 300,00 per SINISTRO |
Tabella 2, n. 6 | Ricorso terzi da incendio | € 150.000,00 per SINISTRO | € 300.000,00 per SINISTRO |
Tabella 2, n. 16 | Auto sostitutiva | € 150,00 per SINISTRO e per anno assicurato | |
Tabella 2, n. 17 | Garanzia Noleggio | € 2.000,00 per SINISTRO e per anno assicurato |
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Cosa fare in caso di Sinistro?
[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI]
1 Obblighi in caso di Sinistro
la denuncia del SINISTRO deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla SOCIETÀ (cosiddetto Modulo blu/CAI) ai sensi dell’articolo 143 Codice delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni da quando il SINISTRO è accaduto.
La denuncia del SINISTRO deve contenere:
• il numero della POLIZZA;
• il nome del CONTRAENTE/ASSICURATO
• il nome del conducente e il suo codice fiscale
• la data e il luogo del SINISTRO e la descrizione di come è accaduto il SINISTRO
• la descrizione dei danni provocati
• il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati
• il nome di eventuali testimoni
• l’indicazione dell’Autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO.
Nel caso sia applicabile la procedura di RISARCIMENTO DIRETTO, la denuncia di
SINISTRO, deve contenere:
• per quanto concerne i danni al VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato con la SOCIETÀ:
o i nomi dei due assicurati e dei conducenti
o le targhe dei due VEICOLI coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione
o la descrizione delle circostanze e della modalità del SINISTRO
o le generalità di eventuali testimoni
o l’indicazione dell’Autorità che fosse intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO
o il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l’entità del danno;
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• nell’ipotesi di lesioni subite dal conducente del VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ:
o l’età, l’attività e il reddito del danneggiato
o l’entità delle lesioni subite
o la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d’istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS, INAIL)
o l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
o l’eventuale esame medico volto a determinare l’entità del danno corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
La procedura di “RISARCIMENTO DIRETTO” è un particolare sistema di INDENNIZZO che consente al “danneggiato” – al fine facilitare e velocizzare la liquidazione del danno – di chiedere il RISARCIMENTO alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile.
Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:
• deve coinvolgere due VEICOLI immatricolati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, assicurati per la garanzia RC AUTO;
• gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono invece limitazioni per i danni subiti dai VEICOLI o altre cose/ animali coinvolti);
• le Compagnie assicurative di entrambi i VEICOLI devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Il CONTRAENTE/ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ, entro quindici giorni dalla data del SINISTRO, eventuali elementi necessari per consentire alla SOCIETÀ di ricostruire il fatto e le responsabilità. La SOCIETÀ comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l’indennizzo Diretto, alla compagnia di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita. La SOCIETÀ si riserva di quantificare il danno16 ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di SINISTRO.
In caso di SINISTRO mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da fax, PEC (o altro mezzo equipollente) indirizzato alla sede della SOCIETÀ. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al SINISTRO e successivamente pervenuti al CONTRAENTE/ASSICURATO.
2 Divieto di cessione del credito
in caso di SINISTRO, il CONTRAENTE/ASSICURATO può delegare il proprio autoriparatore di fiducia (carrozziere, officina, ecc.) – anche non convenzionato con la SOCIETÀ – ad incassare direttamente il RISARCIMENTO dovuto per le riparazioni effettuate sul VEICOLO, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione che attesti l’importo delle riparazioni effettuate e concordate, dal CONTRAENTE/ASSICURATO o dall’autoriparatore, con il perito della SOCIETÀ.
Il perito incaricato dalla SOCIETÀ, entro 2 giorni dalla messa a disposizione del VEICOLO da parte dell’ASSICURATO, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l’ASSICURATO o l’autoriparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.
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Il CONTRAENTE/ASSICURATO17 non potrà cedere a terzi i crediti relativi al RISARCIMENTO
del danno, a meno che la SOCIETÀ acconsenta alla cessione.
La richiesta di cessione di avvalersi di un autoriparatore non convenzionato dovrà essere inviata all’agenzia presso cui è stato stipulato il contratto o, in alternativa, all’Ispettorato che è stato incaricato della gestione del SINISTRO.
Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell’ASSICURATO di avvalersi di un autoriparatore non convenzionato, la SOCIETÀ non comunicherà il proprio esplicito rifiuto, il consenso si considererà acquisito e l’ASSICURATO potrà far riparare il proprio VEICOLO dall’autoriparatore prescelto. In caso di cessione del credito non autorizzato, la SOCIETÀ agirà nei confronti del CONTRAENTE per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato.
16 Ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
17 Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile.
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Il divieto di cessione del credito non è operante se il CONTRAENTE/ASSICURATO utilizzerà una carrozzeria o un centro riparazioni convenzionato con la SOCIETÀ.
In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell’utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., la SOCIETÀ si impegna a riconoscere al CONTRAENTE/ASSICURATO, al momento del pagamento del SINISTRO, il rimborso (nella percentuale indicata in POLIZZA) del PREMIO imponibile pagato nell’ultima annualità assicurativa relativo alla garanzia RC AUTO.
3 Gestione delle vertenze
la SOCIETÀ assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’ASSICURATO, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del RISARCIMENTO del danno, nominando, se necessario, i legali o tecnici. La SOCIETÀ può provvedere alla difesa dell’ASSICURATO in sede penale, fino a quando ne avrà interesse e, in ogni caso, fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’effettivo RISARCIMENTO dei danneggiati.
La SOCIETÀ non riconosce le spese incontrate dall’ASSICURATO per i legali o tecnici che non siano da essa nominati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro
Garanzia Interessata | Cosa fare SUBITO | Cosa fare ENTRO 3 GIORNI | Per la liquidazione del Danno |
Responsabilità Civile | Compilazione della consta- tazione amichevole. | Denuncia all’Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonchè nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati. | In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo utilizzato. In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore. |
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Appendice normativa
[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell’appendice normativa del documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”]
CODICE CIVILE
Art. 1260 - Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261 - Divieti di cessione
I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio
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1. L’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall’IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell’IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135.
2. Il regolamento prevede l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
Art. 142 - Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
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1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
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4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Art. 143 - Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
CODICE DELLA STRADA
Art. 47 - Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
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- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art. 56 - Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
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f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Art. 98 - Circolazione di prova
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un
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suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 117 - Limitazioni nella guida (comma 2 e 2-bis)
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
Art. 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
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c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna
che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
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0. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
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119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’ articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
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1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera
d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
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0. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
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6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
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8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2020
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