A tutto il personale della scuola All’Albo online All’Albo sindacale
Castel di Iudica (Data del protocollo)
A tutto il personale della scuola All’Albo online All’Albo sindacale
Agli atti
Circolare n. 208 Al DSGA
Oggetto: Elezioni rinnovo R.S.U. 5–6–7 aprile 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II;
VISTO il Protocollo del 07/12/2021 per la definizione del Calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU dei comparti;
VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 10/12/2021: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5-6-7 aprile;
VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 29/12/2021: Rinnovo delle RSU – Mappatura collegi sede di elezione della RSU;
VISTA la nota MIUR registro ufficiale 0001077 del 17/01/2022: Elezioni RSU Scuola del 5– 6–7 Aprile 2022;
VISTO il Protocollo di intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali del 24/01/2022;
COMUNICA
• che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di questa scuola;
• che le elezioni avranno luogo nelle date comprese fra il 5 e il 7 aprile 2022;
• che è disponibile, dalla data del 01/02/2022 per le XX.XX. che ne fanno richiesta,
l’elenco generale alfabetico dell’elettorato attivo;
• che il numero dei seggi e l’ubicazione degli stessi saranno comunicati successivamente;
• che il calendario delle operazioni è il seguente:
31 gennaio | Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale. |
1 febbraio | a) messa a disposizione, da parte delle amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; b) contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta firme per la presentazione delle liste |
10 febbraio | Primo termine per l’insediamento della commissione elettorale |
16 febbraio | Termine conclusivo per l’insediamento della Commissione elettorale |
25 febbraio | Termine per la presentazione delle liste elettorali |
24 marzo | Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione |
5-6-7 aprile | Votazioni |
8 aprile | Scrutinio |
8/14 aprile | Affissioni risultati elettorali da parte della commissione |
19/27 aprile | Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramitedell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia |
A partire da martedì 1° febbraio 2022 verrà reso disponibile con consegna in copia l’elenco generale alfabetico degli elettori a tutte e sole le organizzazioni sindacali firmatarie dell’ACQ del 1998 (e, in caso di firma definitiva dell’ipotesi di novembre 2021, a quelle che aderiscono all’accordo) che ne faranno richiesta.
Xxxxxxx presentare le liste elettorali:
1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:
a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;
tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
Devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.
Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’A.Ra.N., che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.
La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista a inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.
Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non possono presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.
È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.
Elettorato passivo
La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.
Non sono titolari di elettorato passivo:
- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza.
Procedura per la presentazione delle candidature:
È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.
Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura.
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità.
I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.
È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.
Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.
Nella presentazione della lista, le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.
Le Commissioni Elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della
organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’A.Ra.N. tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).
Sono elettori (Art. 3 ACQ-1998):
tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’Amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola, hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.
Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Da martedì 1° febbraio 2022 può iniziare da parte delle organizzazioni sindacali la raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da quel momento potranno essere presentate.
Le liste potranno essere presentate in segreteria tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (sig.
X. Xxxxxx)
Le liste dei candidati sono portate a conoscenza dei lavoratori a cura della Commissione elettorale, mediante affissione all’albo dell’I.C. “X.xx Xxxxx” almeno otto (8) giorni prima della data fissata per le elezioni. Questa istituzione scolastica metterà a disposizione gli strumenti di comunicazione interna per la diffusione delle notizie da parte della Commissione (liste dei candidati, luogo e orari di apertura dei seggi, risultati delle elezioni etc.).
Tra il 10 e il 16 febbraio 2022 sarà costituita la Commissione elettorale composta dai dipendenti della scuola designati dalle XX.XX. presentatrici di lista, integrati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo e il quindicesimo giorno. L’Amministrazione, all’approssimarsi del 16 febbraio, avrà cura di segnalare alle XX.XX. presentatrici di lista nella scuola, l’eventuale circostanza che il numero di componenti la Commissione elettorale sia inferiore a tre (3). In tale eventualità le XX.XX. che hanno già designato un componente ne possono designare uno aggiuntivo.
La commissione elettorale elegge al suo interno il presidente, che è l’interlocutore privilegiato per i rapporti tra l’Amministrazione e la Commissione stessa.
La Commissione elettorale acquisisce dall’I.C. “X. xx Xxxxx” l’elenco generale degli elettori e:
• definisce i seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
• distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
• predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
• nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori;
• organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
• raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi;
• riepiloga i risultati;
• compila i verbali;
• comunica i risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista.
Questa Amministrazione avrà cura di supportare la Commissione trasmettendo i documenti di sua pertinenza e fornendo spazi e materiali adeguati, nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti.
Ogni seggio deve essere munito, a cura della Commissione, di un’urna elettorale, idonea a una regolare votazione, quindi con la possibilità di essere chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. L’I.C. “X. xx Xxxxx” avrà cura di trasmettere all’ARAN, tramite l’apposita procedura online disponibile sul sito di quest’ultima (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx), i risultati delle elezioni, come ricevuti dalla Commissione (da martedì 19 a mercoledì 27 aprile 2022 – invio del verbale elettorale finale all’ARAN). Una volta trascorsi i termini per i reclami o quelli per le decisioni dei ricorsi, i rapporti sindacali si tengono con la nuova RSU.
Scrutinio:
Le operazioni di scrutinio, pubbliche, si terranno venerdì 8 aprile 2022 e avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, avrà cura di sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’I.C. “X. xx Xxxxx” in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi (3). Il plico, trascorsi i tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell’Amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dall’L’I.C. “L. da Vinci”.
Risultati:
Da venerdì 8 aprile 2022 a giovedì 14 aprile 2022 la Commissione elettorale avrà cura di affiggere i risultati elettorali. Trascorsi cinque (5) giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta. Copia del verbale della decisione sul reclamo e dei verbali di seggio deve essere notificata (da parte della Commissione) a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni, e all’I.C. “L. da Vinci”. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti che decide nel termine di altri 10 giorni.
Si sottolinea che non spetta all’Amministrazione la verifica della correttezza della procedura elettorale, trattandosi di una questione squisitamente endosindacale.
Eventuali contenziosi e decisioni circa la regolarità della procedura sono di esclusiva competenza della Commissione elettorale alla quale vanno presentati eventuali reclami e ricorsi.
Ad ogni buon fine e per ulteriori specifiche, si allega la circolare Aran n. 1 del 2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
XXXXXXX XXXXX 31.01.2022
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