R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A MADRID IL 22 SETTEMBRE 2015.
R E L A Z I O N E
L’Accordo firmato a Madrid il 22 settembre 2015 dalle autorità di Italia e Andorra è basato sui più aggiornati standard OCSE in quanto conforme al Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), predisposto in sede OCSE nell’ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.
L’intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE - Global Forum on Taxation ed Unione Europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della evasione fiscale.
A tal fine, l’Accordo prevede una serie di disposizioni atte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.
In merito allo specifico contenuto dell’Accordo, si delinea quanto segue.
Ai sensi dell’Art. 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l’accertamento, l’applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo Art. 3, che per l’Italia sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.
All’Art. 2, si precisa che l’obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
Di seguito, nell’Art. 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
Articolo centrale dell’Accordo è l’Art. 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall’OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall’altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 di detto articolo
che prevede, tra l’altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standards dell’OCSE in materia.
Nell’Art. 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
Le disposizioni dell’Art. 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Garanzie di riservatezza sono previste, inoltre, nelle norme di cui all’Art. 8.
L’Art. 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l’assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.
Le Parti contraenti si impegnano, all’Art. 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini dell’Accordo.
Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’Accordo, l’Art. 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.
All’Art. 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell’Accordo, che dispiegherà i suoi effetti a partire dalla data del completamento delle procedure richieste dagli ordinamenti interni per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso.
Infine, l’Art. 13 disciplina l’ipotesi di denuncia dell’Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all’altra Parte.