DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 1756
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)
di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (XXXXXX)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2009
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006
TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5
Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16 Analisi dell’impatto della regolamentazione . . . . . . . . . . . . . . . » 19 Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . » 23 Testo dell’Accordo prevalente in caso di divergenza . . . . . . . . » 29
Onorevoli
Senatori.
– In linea di princi-
– legislazione militare, scienza, storia e
pio, la sottoscrizione di atti bilaterali va in- tesa come azione stabilizzatrice di una parti- colare area/regione, di squisita valenza poli- tica, considerati gli interessi strategici nazio- nali e gli impegni assunti in ambito interna- zionale.
In particolare l’Accordo con la Moldova, nel riaffermare l’adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e coo- perazione in Europa, adottato a Helsinki il 1º agosto 1975, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispet- tive capacita` difensive e contribuire al rag- giungimento dello scopo comune di raffor- zare la sicurezza e stabilita` in Europa.
L’articolo 1 fissa il principio della recipro- cita` su cui si basera` la cooperazione e stabi- lisce che le Parti agiranno in conformita` con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.
L’articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare pos- sibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.
L’articolo 3 e l’articolo 4 individuano ri- spettivamente i campi di cooperazione e le forme in cui essa puo` manifestarsi, che pos- sono essere cos`ı sintetizzati:
– sicurezza e politica di difesa;
– peace-keeping e operazioni umanitarie;
– rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
– organizzazione delle Forze armate, am- ministrazione e gestione del personale;
– formazione e addestramento del perso- nale militare;
sport militare;
– industrie della difesa e politica degli ap- provvigionamenti;
– visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;
– questioni ambientali e controllo dell’in- quinamento causato dalle strutture militari;
– partecipazione di osservatori ad eserci- tazioni militari;
– scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
– contatti fra istituzioni militari similari;
– scambi di attivita` culturali e sportive.
L’articolo 5 regola le visite delle delega- zioni ed il loro finanziamento, nonche´ gli eventuali aspetti sanitari.
L’articolo 6 regola le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte.
L’articolo 7 attribuisce allo Stato di ban- diera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al ser- vizio, nonche´ altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d’origine, sul territorio dello Stato ospitante.
L’articolo 8 disciplina il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classifi- cati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali infor- mazioni dovranno essere utilizzate esclusiva- mente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, ne´ uti- lizzati a danno di una delle Parti.
L’articolo 9 sancisce che eventuali diver- genze sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo vengano risolte mediante con- sultazioni o negoziati tra le Parti.
L’articolo 10 regola l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo e ne disciplina le moda- lita` di recesso. Inoltre, esso disciplina anche le modalita` per apportare emendamenti.
L’Accordo, prevedendo il diritto di giuri- sdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l’attuale stesura e` stata
definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.
Il presente provvedimento era gia` stato presentato dal Governo nel corso della pas- sata legislatura e non ha potuto terminare l’iter a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere (atto Senato n. 1899).
Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall’applica- zione dell’Accordo, sono stati quantificati con la relazione tecnica.
Relazione tecnica
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Moldova in materia di coo- perazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:
Articolo 2, secondo paragrafo
Si prevede l’invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l’esame dei programmi operativi e per il completamento dell’Accordo. Tali riunioni si terranno alternativa- mente in Moldova ed in Italia.
Nell’ipotesi dell’invio di quattro funzionari a Chisinau, con una per- manenza di quattro giorni in detta citta`, la relativa spesa e` cos`ı quantifi- cabile:
Spese di missione:
– pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni) | euro | 2.400 |
– diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 83 che viene ridotta di euro 28, corrispondente ad un terzo della stessa. Ad euro 55 vanno aggiunti euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 0000, x. 000, x xxx xx- xxxxx legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 76 x 4 persone x 4 giorni) | euro | 1.216 |
Spese di viaggio:
– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Chisinau
(euro 1.000 x 4 persone) euro 4.000
Totale onere (articolo 2, secondo paragrafo) euro 7.616
Pertanto, l’onere annuo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2009 ad anni alterni e` di euro 7.616, in cifra tonda euro 7.615.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle
riunioni e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatisi in precedenti ana- loghi accordi, si precisa che:
– l’eventuale richiesta per le attivita` di formazione e addestramento (articolo 3, primo paragrafo, lettera e); articolo 4, lettera c)), gli inviti alle conferenze ed ai seminari su questioni militari (articolo 4, lettera f)) ven- gono accordati qualora vi siano le sufficienti disponibilita` sia di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa che sugli stanziamenti gia` autorizzati dalla vigente legislazione per questo Dicastero, con esclusione, quindi, di spese aggiuntive;
– le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni mili- tari ed addestrative (articolo 4, lettere c) e d)), potranno essere accolte pre- vio rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
– relativamente alla disposizione relativa al trasporto locale ed al- l’alloggio a carico della Parte ricevente (articolo 5, secondo paragrafo) si precisa che tali attivita` rientrano negli stanziamenti autorizzati dalla legi- slazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza per tali finalita` i mezzi di trasporto e le strutture militari gia` disponibili;
– qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 10, se- condo paragrafo) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, xxxx` necessario prevedere un disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.
Si fa presente, infine, che il calcolo della diaria tiene conto del de- creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l’importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento introdotta dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Necessita` dell’intervento normativo
Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legisla- tiva ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Moldova nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacita` militari nel campo addestrativo e tecnico, ed in conformita` con gli obblighi assunti a livello internazio- nale.
b) Analisi del quadro normativo
L’accordo impegna le Parti in attivita` che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la rati- fica degli accordi internazionali mediante legge formale.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti
Attribuendo allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul pro- prio personale per reati inerenti il servizio e commessi sul territorio dello Stato ospitante, l’Accordo incide sulla legge penale.
d) Analisi della compatibilita` dell’intervento con l’ordinamento comuni- tario
Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilita` con l’ordina- mento comunitario.
e) Analisi della compatibilita` con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale
Non si pongono questioni di compatibilita` con le competenze delle autonomie locali.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali
Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «devolution», in quanto la
materia disciplinata rientra nella potesta` legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita` di delegificazione
La materia non rientra nell’alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo della lettera b). Pertanto, riman- gono verificate le condizioni in titolo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita`, della coerenza con quelle gia` in uso
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano gia` al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro- getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi
I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono cor-
retti.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica- zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Non si e` fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per intro- durre le previsioni normative.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi ne´ impliciti.
3. Ulteriori elementi
a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita` sul medesimo o analogo progetto
Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia ne´ si e` a cono- scenza di giudizi di costituzionalita` in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.
b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
In materia di accordi con la Moldova nello specifico settore della di- fesa, non risultano altri progetti di legge all’esame del Parlamento. Di con- tro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia ma re- lativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.
Il presente provvedimento tuttavia era gia` stato presentato dal Go- verno nel corso della passata legislatura (Atto Senato n. 1899) e non ha potuto terminare l’iter a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti ed indiretti
Il presente intervento normativo si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell’accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa moldovo. Inoltre, si pos- sono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed in- dustriali delle due Parti.
b) Obiettivi e risultati attesi
Il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno puo` contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli in- terscambi culturali, in uno spirito di amicizia gia` esistente, e concorrere
cos`ı alla sicurezza e stabilita` in Europa. Sul piano tecnico, ulteriori ac-
cordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in speci- fici ambiti militari di reciproco interesse.
c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata
Non si e` ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non pre- senta di per se´ aspetti progettuali di particolare complessita` e che non siano, comunque, gia` sperimentati.
d) Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sull’attivita` delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operativita`
L’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbli- che amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, ne´ richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture or- ganizzative.
e) Impatto sui destinatari diretti
Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa che non sussistono condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provve- dimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l’Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.
f) Impatto sui destinatari indiretti
L’impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera a) e` valutato po- tenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare bene- fici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e dei materiali per la difesa, espresse secondo le direttrici nazionali ed inter- nazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da rite- nere congrui in relazione alle finalita` perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 di- cembre 2006.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formita` a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 7.615 ad anni al- terni a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto- rizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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E 4,00