FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE
Allegato 1)
FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE
Gestione dei servizi relativi al Palazzetto dello Sport di Laghetto in Xxx Xxxx xx Xxxxxxx, 0 a Vicenza
Il Comune di Vicenza affida la gestione dei servizi sotto indicati da svolgersi nell'impianto sportivo di cui all'oggetto per il periodo 1 agosto 2016 al 31 luglio 2019, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata a.r..
ART. 1 - Svolgimento del servizio
a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva, secondo il piano di utilizzo predisposto dal Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale. L'orario di svolgimento delle attività sportive di palestra, dovrà avvenire indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 13,30 per le attività didattiche e/o per i corsi di attività motoria a favore degli anziani promossi da quest'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'associazionismo; indicativamente dalle ore 16,00 alle ore 22,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dal Comune per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e di domenica l’orario sarà fissato secondo il calendario delle partite di campionato e/o per eventuali manifestazioni straordinarie autorizzate dal Comune.
b) Ispezione, controllo, custodia, riordino e pulizia dell'area di gioco e dei locali al servizio dell'impianto stesso, in base alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Vicenza, nonchè degli impianti tecnici (luce, acqua, gas, riscaldamento) per il buon funzionamento dell’impianto sportivo stesso.
ART. 2 - Obblighi del gestore
1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza degli impianti stessi;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell’Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione delle stesso all'ufficio competente;
ART. 3 - Riserva di utilizzo
Il Comune di Vicenza si riserva l’utilizzo dell’impianto sportivo per n. 10 giornate l'anno, per la organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate da stabilire.
ART. 4 - Copertura Assicurativa
L’Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati ai servizi, con massimale adeguato.
ART. 5 – Durata, revoca e decadenza
La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l’Associazione affidataria avrà durata per il periodo dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2019, fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa A.R..
Non è consentita all’affidatario la cessione o il subappalto del servizio.
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale.
In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all’aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.
In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell’infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.
In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.
Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:
- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell’obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.
La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento.
ART. 6 - Rapporti
L’Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l’altro, un frequente rapporto con l’utenza, dovrà fornire l’elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all’interno della struttura, incaricati dalla Presidenza della rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx, in materia di collaborazioni sportive.
Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta “Comune di Vicenza - Custode Impianto Sportivo”.
Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall’Associazione affidataria.
L’accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.
ART. 7 - Pubblicità all’interno dell’impianto
All’interno dell’impianto sportivo è consentita la pubblicità commerciale e sportiva, con esclusione di quella sindacale e politica, e dovrà tenere conto di quanto stabilito nella convenzione adottata con determina PGN 59645 del 14.9.2010.
ART. 8 - Soggetti ammessi all’utilizzo dell’impianto
Sono ammessi all’utilizzo dell’impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d’uso stagionale rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario appositamente predisposto dall'ufficio competente, ed il calendario stagionale della partite di campionato debitamente autorizzate.
Sono ammessi associazioni, gruppi o soggetti che, dopo specifica richiesta, saranno autorizzati dal Comune, previa comunicazione con almeno tre giorni di preavviso scritto.
L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.
ART. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modlaità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.
Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il CIG: …....................................
Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 – Pagamento del corrispettivo
Il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di € IVA
esclusa, per lo svolgimento dei servizi sopracitati.
ART. 11 - Fatturazione elettronica
La fattura dei servizi resi dall'Associazione affidataria, dovrà essere inviata, secondo le vigenti disposizioni di Xxxxx, con modalità elettronica all'indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx , indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza PGKHCR, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo split payment, con cadenza quadrimestrale (31/12 – 30/04 – 31/08) a decorrere dal 31.12.2016. L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.
L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi di calcio, potrà usufruire della riduzione del 50% relativamente ai propri utilizzi, sulle tariffe fissate, rispetto ai criteri previsti nella deliberazione di C.C. n. 45/7848 del 14.2.2007 e successive modifiche.
ART. 11 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
ART. 12 - Controversie
Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in xxx xxxxxxx, x competente il Foro di Vicenza.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i
Regolamenti vigenti ed il Codice Civile. Vicenza,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE UFFICIO SPORT