ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Tra
La Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) rappresentata dal Presidente dott. Berlino Tazza
e
La Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
rappresentata dal Segretario Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx
Premesso che
- le Parti riconoscono nell'apprendistato un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro oltre che un canale privilegiato per il collegamento tra il mondo dell'istruzione ed il mondo del lavoro, concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale;
- le Parti intendono favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, per agevolare i giovani nell’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale e di titoli dell’alta formazione e per la ricerca utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria;
Considerato che
- il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
contratto di apprendistato professionalizzante;
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs. n. 81/2015 possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età;
- l’articolo 43 del D.lgs. n 81/2015 definisce l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore quale tipologia contrattuale strutturata “in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni”;
- Il medesimo articolo 43 prevede che possano essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale;
- l’articolo 43, inoltre, prevede che possano essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’articolo 45 del D.lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato di alta formazione tecnica, stabilendo che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, per attività
di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
- sia per l’apprendistato di cui all’articolo 43 sia per quello di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 81/2015, per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve diverse previsioni contenute nei singoli Contratti Collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie del presente Accordo;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015 ha definito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. n. 226/2005;
Ritenuto di
- dare piena ed immediata operatività al contratto di apprendistato;
- recepire quanto definito dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 articoli 41 e seguenti.
Si conviene quanto segue
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interconfederale;
- il presente Accordo disciplina il contratto di apprendistato in tutte le aziende che applicano i CCNL sottoscritti da SISTEMA IMPRESA, direttamente o congiuntamente alle Organizzazioni sindacali ad essa aderenti, unitamente alla CONFSAL;
- il presente Accordo si applica anche ai contratti di apprendistato stipulati in ambito cooperativo, anche nel caso della figura del socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro sia regolato da uno dei CCNL sottoscritti da SISTEMA IMPRESA, direttamente o congiuntamente alle Organizzazioni ad essa aderenti, unitamente alla CONFSAL;
- in generale, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni - che possono variare in base alla tipologia del contratto di apprendistato da sottoscrivere - :
a. il periodo di prova;
b. la prestazione lavorativa cui sarà adibito l’apprendista ai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di formazione;
c. il titolo di studio che può essere acquisito al termine del contratto e relativa qualificazione contrattuale;
d. il livello iniziale e finale di inquadramento;
e. la durata del contratto di apprendistato;
f. la figura del tutor o referente aziendale;
g. la distinzione tra le ore di formazione interna all’azienda, le ore di formazione esterna e la durata e l’articolazione dell’orario di lavoro ove si tratti di apprendistato di primo e terzo livello;
h. il piano formativo individuale in forma sintetica. Per i contratti di apprendistato diversi da quello professionalizzante si rimanda al modello di cui all’Allegato 1A del
D.M. 12 ottobre 2015.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1. La retribuzione spettante all’apprendista è quella stabilita dai Contratti Collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie il presente Accordo. Nei Contratti Xxxxxxxxxx che prevedono che la retribuzione venga determinata applicando il sistema del sotto inquadramento, l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello della destinazione finale. Il Contratto Collettivo di riferimento può determinare la retribuzione anche in percentuale rispetto a quella relativa al livello di destinazione. In nessun caso l’apprendista può essere retribuito a cottimo.
2. Il tutor o referente aziendale, se diverso dal datore di lavoro, è un lavoratore qualificato di livello superiore o almeno pari a quello in cui l’apprendista sarà
inquadrato al termine del contratto di apprendistato, che svolge attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista. Questi deve conoscere i diritti e i doveri dell’apprendista nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti e avere un’esperienza lavorativa almeno di tre anni. Quest’ultimo requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. Il tutor o referente aziendale segue ed indirizza l’apprendista nel percorso formativo e valuta periodicamente le competenze da lui acquisite nel corso dell’apprendistato, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare le soluzione più adatta.
3. La formazione dell’apprendista si caratterizza per essere un percorso teorico e pratico, integrato all’attività lavorativa e per questo personalizzato in funzione delle conoscenze di partenza dell’apprendista stesso e delle competenze da conseguire durante il periodo di formazione. La formazione teorica potrà essere finanziata anche dagli strumenti bilaterali costituiti dalle parti firmatarie il presente Accordo sulla base di programmi certificati dall’EBITEN. Inoltre, gli apprendisti potranno usufruire della formazione a distanza nell’ambito della formazione coordinata dall’EBITEN. La formazione professionalizzante, prevista per legge, potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento e, laddove presente, potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica.
4. La durata del periodo di apprendistato professionalizzante è quella stabilita dal Contratto Collettivo; il contratto di apprendistato può avere una durata massima di tre anni e una durata minima di sei mesi, salve eventuali previsioni della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali. Per le figure professionali i cui contenuti sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima può arrivare fino a 5 anni.
5. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali avverrà mediante il fascicolo elettronico del lavoratore. In attesa della piena operatività del fascicolo elettronico, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa nel “Piano Formativo individuale per gli apprendisti” secondo il format in allegato al presente Accordo.
6. Per standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione ed inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dai CCNL di riferimento e/o dalla classificazione dei profili professionali prevista dall’INAPP (già ISFOL);
7. Le ore di formazione effettuate per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante ottenute dall’apprendista in un
precedente rapporto di apprendistato, saranno computate presso il nuovo datore di lavoro qualora siano coerenti con le stesse attività e siano avvenute entro un anno dal nuovo periodo di apprendistato.
8. Qualora l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria superiore è possibile trasformare il contratto in essere di cui all’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015 in apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella che sarà individuata dai Contratti Collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie del presente Accordo.
9. Il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato e, di conseguenza, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. In caso d mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE – APPRENDISTATO O DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
10. Il piano formativo individuale e il protocollo di formazione di cui all’articolo 43, comma 6, e all’articolo 42, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 devono comprendere e descrivere puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
11. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’articolo 43 del D.lgs. n. 81/2015 va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale
– coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’articolo 4 del D.M. 12 ottobre 2015 – al fine della determinazione della retribuzione di riferimento.
12 Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015 per i contratti di cui al medesimo articolo 43 la retribuzione è di conseguenza stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto 11 come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata al presente Accordo.
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | |
Primo anno | Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Secondo anno | Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Terzo anno | Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Quarto anno | Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
13. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015 l’apprendista assunto con il contratto di cui al medesimo articolo 45 sarà inquadrato, anche ai fini retributivi in coerenza con il percorso formativo, come segue:
- Per i percorsi di durata superiore all’anno:
per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
- Per i percorsi di durata non superiore all’anno: per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
14. E’ sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all’articolo 42, comma 5, lettera g) del D.lgs. n. 81/2015.
15. Per ogni ulteriore aspetto di regolamentazione dei predetti contratti di apprendistato si rimanda a quanto specificatamente definito nei Contratti Collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie il presente Accordo o, in mancanza, a quanto
definito dalle Parti con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante.
16. Le Parti si danno atto che eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nella medesima materia potranno modificare quanto previsto nel presente Accordo.
17. Qualora dovessero intervenire modifiche alla disciplina legale in materia di apprendistato le stesse Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche.
Roma, 27 settembre 2017
SISTEMA IMPRESA CONFSAL
Anno del contratto di apprendistato | % Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | Anno scolastico formativo di riferimento |
Primo anno | Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art, 4, comma 1, lettere b) e c) del DM 12/10/2015; Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del DM 12/10/2015; Primo anno dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DM 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni ripetenti il primo anno di istruzione/formazione. |
Secondo anno | Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione |
secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art, 4, comma 1, lettere b) e c) del DM 12/10/2015; Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del DM 12/10/2015; Secondo anno dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DM 12/10/2015 per studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel primo anno di corso. | ||
Terzo anno | Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art, 4, comma 1, lettere b) e c) del DM 12/10/2015; Primo anno del corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del DM 12/10/2015; Terzo anno dei percorsi di cui |
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DM 12/10/2015 per studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel primo anno di corso. | ||
Quarto anno | Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art, 4, comma 1, lettera c) del DM 12/10/2015; Secondo anno del corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del DM 12/10/2015; Quarto anno dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DM 12/10/2015 per studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel primo anno di corso; Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del DM 12/10/2015. |
ALLEGATO A
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI
Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista, del/la Sig./ra ............
X. Xxxx relativi al datore di lavoro
Denominazione datore di lavoro:
Codice fiscale / Partita iva:
Indirizzo della sede legale:
Indirizzo unità operativa interessata:
Recapito telefonico/fax/e-mail: Tel Fax sito Attività:
Contratto utilizzato:
Legale rappresentante (nome e cognome):
B. Dati relativi all'apprendista
Nome e cognome Codice fiscale Data e luogo di nascita Residenza
Recapito telefonico/fax/e-mail Cittadinanza
Centro per l'impiego di riferimento ai sensi del D.lgs. n. 297/2002:
C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
• Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi LICENZIA/DIPLOMA/LAUREA
• Esperienze lavorative:
• Eventuali periodi di apprendistato svolti: APPRENDISTA......................... DAL.................... AL......................
• Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a) nessuna certificata Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)
D. Aspetti normativi
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Data di assunzione ................
Qualifica da conseguire ...................................
Xxxxxx (Definito dalla contrattazione collettiva)
Orario di lavoro a tempo pieno: .............................
Livello iniziale di inquadramento: ...................................
Livello finale di inquadramento: ........................................
E. Tutor
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Tutor aziendale111 (Dipendente)
Codice fiscale: ......................
Categoria/Livello di inquadramento .............................
Anni di esperienza. ..........in azienda .................
(1) (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, in quanto nelle imprese con
meno di 15 dipendenti le funzioni di tutor possono essere svolte anche dai soggetti sopraindicati)
F. contenuti formativi
(Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue.)
1. Competenze di base e trasversali (in ragione delle caratteristiche dell'apprendista, sono possibili interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere trasversale anche se questo non è previsto dal contratto collettivo)
a) sicurezza
b) qualità
c) comunicazione
d) contrattualistica
e) organizzazione aziendale
2. Competenze tecnico-professionali e specialistiche
1)...................
2) ...................
2)........................
3)......................................
3. Modalità di erogazione e di articolazione della formazione
(N° ORE NEI N° MESI DI APPRENDISTATO CHE VERRANNO EROGATE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA - MEDIANTE MODALITÀ' IN AFFIANCAMENTO, ON THE JOB E D'AULA - IN PARTICOLARE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
A CURA DEL TUTOR/INCARICATO ALLA SICUREZZA/PERSONALE SPECIALIZZATO PER QUANTO RIGUARDA LE VARIE TECNICHE DI LAVORAZIONE;
A CURA DEL TUTOR/INCARICATO ALLA SICUREZZA/PERSONALE SPECIALIZZATO PER QUANTO RIGUARDA, IL RAPPORTO DI LAVORO E L'IGIENE E LA SICUREZZA SUL LAVORO;
PARTECIPAZIONE A PROBABILI CORSI ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA DI )
Il piano è stato definito In base a quanto previsto dalla normativa vigente, dalle direttive regionali, dal contratto collettivo applicato dall'azienda e dai profili formativi e dal quadro delle professioni definiti dagli enti pubblici preposti per la formazione professionale.
Xxxxx restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all'evoluzione, tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa.
DATA
L'Impresa
L'Apprendista
Contratto di apprendistato del/la Sig./ra .....
Piano formativo individuale di dettaglio
Competenze generali/specìfiche- Insegnamentof con riferimento al piano formativo individuale) | Durata in ore/periodo | Modalità adottata | Firma Tutor Aziendale (a competenza acquisita) | Firma Apprendista (a competenza acquisita) |
12 MESI -1° ANNO | ||||
o On thè job o Affiancamento o Altro | ||||
o On thè job o Affiancamento o Altro | ||||
o On thè job o Affiancamento o Altro | ||||
o On thè job o Affiancamento o Altro |
Scheda degli interventi formativi effettuati durante il contratto di apprendistato
(N.B.: RIPRODURRE LO SCHEMA SOPRA INDICATO PER OGNI ANNUALITÀ')
DATA
TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA