ALLEGATO A
DPR del 10 Marzo 2011 n. 179
ALLEGATO A
(di cui all'articolo 2, comma 1) ACCORDO DI INTEGRAZIONE
tra
lo Stato, in persona del Prefetto di
e
il Sig./la Sig.ra
Preambolo
L'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.
A questi obiettivi mira l'accordo di integrazione che, ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, lo straniero è tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.
Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra , di seguito denominato «l'interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di o da un suo delegato
_, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. - Impegni dello straniero
L'interessato si impegna a:
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L'interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.
Art. 2. - Impegni dello Stato
Lo Stato:
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l'accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell'obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l'associazionismo no profit.
In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
Art. 3 - Durata dell'accordo
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
Art. 4. - Articolazione dell'accordo per crediti
L'accordo è articolato per crediti, nel senso che all'interessato sono riconosciuti i crediti indicati nell'accluso allegato B del regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione, numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Detti crediti vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo, nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'Allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato. I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell'accluso allegato C del regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione, in connessione con: le condanne penali anche con sentenza non definitiva; l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari. L'ammontare delle decurtazioni è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia di cui all'articolo 2 dà luogo alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.
Art. 5. - Scadenza e verifica dell'accordo
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di , di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall'interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea documentazione, l'interessato può chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello unico.
La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell'art. 1, lett. a) e b);
b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ). Della proroga è data comunicazione all'interessato.
c) inadempimento dell'accordo e conseguente espulsione dell'interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l'interessato non può essere espulso, l'inadempimento dell'accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla
sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione, ove si accerti la mancata partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata dell'accordo. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, lett. c) produce gli effetti di cui alla precedente lett. c).
Art. 6. - Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione
Presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è istituita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono comunicati di volta in volta all'interessato. Questi ha accesso diretto all'anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.
Art. 7. - Disposizioni finali.
La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di .
Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica , recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.