Ministero dell’Interno
Rep. N.
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXX
Ministero dell'Interno/97420690584 Firmato il 23/08/2019 13:24
Seriale Certificato: 6074
Valido dal 31/08/2017 al 31/08/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo n.50 del 18/04/2016, per la fornitura di un servizio per la gestione integrata delle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada rilevate dal personale della Polizia di Stato, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, realizzata in “modalità ASP”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2020 addì del mese di - in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Dottor Xxxxx Xxxxxxx Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio l’8/06/2007 visto n. 3331
- sono presenti:
1) La dr.ssa Xxxxx XXXXXXX, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Sig. , nato a il – nella sua qualità di dirigente e procuratore della Società/RTI con sede legale in , via , n. , il quale dichiara che la Società “ ”, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al n.
, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , con attività esercitata dal
/ / “ ” come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio , Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/548/A/0000 /19 del
/ / , ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura
Sigla: MG Classifica: PR.548.A
di un servizio per la gestione integrata delle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada rilevate dal personale della Polizia di Stato, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, realizzata in “modalità ASP”;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto specifico capitolato tecnico ed ha fissato in € 43.181.544,26, XXX xxxxxxx, da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso con ID nr. -
- - in data __/ / e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il / / con ID n. /_ – , ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) sono pervenuta nr. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) il RTI viene indicato per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di un servizio per la gestione integrata delle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada rilevate dal personale della Polizia di Stato, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”, “realizzata “in modalità ASP”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnico/economica dell’Impresa in data / / ,
documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Nello specifico, l’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione delle seguenti attività:
A. Servizi prodromici all’avvio del processo:
1. Preparazione plichi cartacei;
2. Gestione codice obbligazione;
3. Gestione ed esposizione del portale web per la lavorazione delle notifiche;
4. Gestione del canale dedicato vero il CEPS.
B. Servizi di pre-notifica:
1. Acquisizione dei dati mediante modello “Sezionale”;
2. Acquisizione dei dati mediante modello “CNAI”.
C. Servizi di notifica:
1. Postalizzazione e notifica dell’atto.
D. Servizi post-notifica:
1. Dematerializzazione degli avvisi;
2. Gestione delle giacenze;
3. Rendicontazione degli esiti;
4. Archiviazione fisica ed elettronica.
E. Servizi accessori e continuativi:
1. Servizio di Help Desk;
2. Servizio di data entry.
L'ammontare complessivo del contratto è di € , , cui sono da aggiungere €
, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di €
, .
Sedi di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Le attività saranno svolte su tutto il territorio nazionale.
Definizioni e acronimi
Nell’ambito del presente documento sono usate le seguenti definizioni e acronimi:
ACRONIMO | SIGNIFICATO | ||||
AG | Atto giudiziario – un plico costituito da una busta di colore verde contenente copia dell’atto da notificare, e dal relativo “Avviso di Ricevimento”, anch’esso di colore verde | ||||
AR | Avviso di Ricevimento | ||||
AR/CAD | Avviso di Ricevimento Avvenuto Deposito | relativo | alla | Comunicazione | di |
Amministrazione | Polizia di Stato – Ministero dell’Interno | ||||
CAD | Comunicazione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx: comunicazione in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con AR emessa nel caso di temporanea assenza del destinatario o mancanza/inidoneità/assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto o rifiuto da parte delle stesse, a mezzo della quale l’agente postale, dovendo procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale per la giacenza prevista, dà contestuale notizia al destinatario dell’avvenuto deposito | ||||
CAN | Comunicazione di Avvenuta Notifica: raccomandata emessa nel caso in cui il plico non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto ma a persona legittimata a ricevere l’atto, a mezzo della quale l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto. | ||||
CNAI | Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, Ufficio periferico della Polizia di Stato | ||||
CEPS | Centro Elettronico di Polizia Stradale, Ufficio della Polizia di Stato |
CCUN | Conto Corrente Unico Nazionale per la gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il riversamento all’Erario dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada accertate dal personale della Polizia di Stato |
CCP | Conto Corrente Postale |
CdS | Codice della Strada |
BONDOM | Bonifico domiciliato |
IDOM | Incasso domiciliato |
DEC | Direttore di Esecuzione del Contratto |
Impresa | Aggiudicatario della fornitura descritta nel presente capitolato tecnico, in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 |
FTP | File Transfer Protocol, protocollo di scambio dei dati all’interno di un sistema informatico basato su TCP |
MEF | Ministero dell’Economia e delle Finanze |
Polizia Stradale | Specialità della Polizia di Stato con il compito di svolgere prevalentemente attività inerenti il traffico veicolare |
POS | Point Of Sale, terminale per i pagamenti elettronici mediante carta di credito o debito |
PCG | Xxxxxx Xxxxxxxx Giacenza: si tratta dei plichi che, trascorsi sei mesi dalla data in cui in cui sono stati depositati nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, vengono restituiti al mittente in raccomandazione con indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» |
PMR | Xxxxxx Xxxxxxx Recapito: si tratta dei plichi che, nei casi di irreperibilità, trasferimento in altro Comune o decesso del destinatario ovvero di suo rifiuto a ricevere l’atto, l’agente postale restituisce al mittente in raccomandazione |
RUP | Responsabile Unico del Procedimento |
Sezioni del Servizio di Polizia Stradale | Gli organi periferici del Servizio di Polizia Stradale che si articolano sul territorio nazionale |
TTS | Ticket Trouble System |
VPN su MPLS | Virtual Private Network su Multiprotocol Label Switching, tecnologia per reti IP utilizzata per l’instradamento cifrato del traffico |
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
3. L’Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
j) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
k) il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
l) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h), i), j), e k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di Xxxxxxxx sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico “referente” nei confronti dell’Amministrazione. In particolare, al Responsabile di Progetto faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ le relazioni con l’Amministrazione;
⮚ il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
⮚ la messa in disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di notificazione;
⮚ il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
⮚ il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
⮚ la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi.
Articolo 4.bis
(Attività propedeutiche all’avvio della fornitura)
4.bis.1 - Attività propedeutiche all’avvio della fornitura in capo all’Amministrazione
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di designazione del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, alla messa in disposizione per l’Impresa di tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti necessari per l’esecuzione delle attività previste dal presente contratto, quali:
a) le caratteristiche tecniche, i formati e le piattaforme informatiche per lo scambio dei flussi di stampa e di rendicontazione.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del servizio, subentri la necessità di modificare le piattaforme informatiche e le caratteristiche dei sistemi di scambio delle informazioni, l’Impresa deve provvedere ai conseguenti adeguamenti entro il termine massimo di nr. 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione, da effettuare tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione;
Il mancato rispetto dei tempi indicati al punto a) del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
4.bis.2 – Attività propedeutiche all’avvio della fornitura in capo all’Impresa 4.bis.2.1 – Informazioni da fornire in capo all’Impresa
L’Impresa, entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1 (10 giorni lavorativi),
provvederà, per il tramite del proprio Responsabile di progetto, a fornire all’Amministrazione:
a) l’elenco delle strutture individuate destinate al deposito degli atti, con l’indicazione della dimensione in metri quadri (mq); i locali proposti debbono consentire l’accesso agli utenti diversamente abili;
L’elenco delle strutture adibite a deposito in giacenza degli atti sarà sottoposto a specifica approvazione da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione contrattuale di cui al precedente articolo 3, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dei predetti elenchi.
Resta ferma il vincolo per il personale dipendente addetto alla notifica e consegna, come previsto dalla vigente normativa di settore, di aver effettuato e superato il corso preposto dal Ministero di Giustizia.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
4.bis.2.2 – Preparazione dei plichi cartacei
L’Impresa, entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza”, di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà mettere a disposizione un “campione” significativo (min. 150 pz.) dei plichi cartacei che l’Impresa intende utilizzare per l’erogazione dei servizi, al fine di una preventiva verifica e formale autorizzazione dell’Amministrazione, per mezzo del Direttore dell’esecuzione contrattuale.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione contrattuale redigerà apposito verbale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dei “campioni”, nel quale attesterà la conformità degli stessi, autorizzandone contestualmente il loro utilizzo.
Il verbale in argomento sarà, comunque, sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 10 (dieci) giorni dalla data della verifica stessa.
Per la notificazione degli atti a mezzo posta è previsto l’utilizzo di speciali “buste e moduli” per “avvisi di ricevimento”, entrambi di colore verde (di seguito plichi cartacei), le cui specifiche tecniche sono state definite dall’Autorità di regolamentazione del settore postale (AGCom), sentito il Ministero della Giustizia, con le Delibere N. 285/18/CONS del 27 giugno 2018 e N. 155/19/CONS dell’8 maggio 2019 e ss.mm.ii..
L’Impresa, per l’erogazione dei servizi di cui al presente atto negoziale, è tenuto ad adottare la modulistica definita nelle citate Delibere.
I bollettini postali, da allegare al plico, devono essere prodotti in conformità a quanto indicato nel documento “Autorizzazione alla stampa in proprio – Edizione 2019”, pubblicato da Poste Italiane sul proprio portale “web”, con particolare riferimento alle caratteristiche fisico-chimiche della carta e dei colori utilizzati.
Risulta completamente a carico dell’Impresa la stampa e l’imbustamento di tutti gli oggetti postali necessari per la notifica.
L’Impresa provvede, inoltre, ad applicare sugli elementi del plico quattro “codici a barre” che permettono sia il collegamento automatico di tutti gli oggetti postali nell’atto originario sia il tracciamento elettronico mediante un opportuno sistema informatico che deve essere messo a disposizione dell’Amministrazione, come da successivo articolo 5, Paragrafo 5.2.
Nel caso in cui la valutazione dei suddetti “campioni” di plichi risultasse negativa, questi dovranno, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie, essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora i suddetti “campioni” non siano ancora disponibili o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa e contestualmente all’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte del Direttore dell’esecuzione contrattuale.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo, primo comma, comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 5
(Gestione codice obbligazione e gestione del canale dedicato verso il CEPS) 5.1 - Gestione “codice obbligazione”
Al fine di poter correttamente associare la contestazione di violazione, notificata mediante il plico cartaceo di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2.2, con la rendicontazione del relativo pagamento da parte del contravventore, l’Impresa si impegna ad utilizzare i “codici di obbligazione” generati dall’operatore economico a cui sarà affidata, da parte dell’Amministrazione, la gestione della rendicontazione dei pagamenti sul “CCUN”.
Le modalità tecniche ed organizzative volte alla condivisione dei predetti “codici di obbligazione” tra gli operatori economici interessati e lo stesso “CEPS” saranno concordate successivamente alla stipula del presente atto negoziale, in un apposito incontro di avvio da concordare tra il Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione e il Responsabile di progetto dell’Impresa.
Ogni onere derivante dall’interfacciamento tecnico verso l’operatore economico responsabile della rendicontazione dei pagamenti e verso questa Amministrazione per la trasmissione dei codici obbligazione è a carico dell’Impresa.
5.2 - Gestione ed esposizione del portale web per la lavorazione delle notifiche
L’Impresa, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza”, di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà mettere a disposizione delle Sezioni di Polizia Stradale, del “CNAI” e del “CEPS” un “portale web” per la registrazione dei bollettari e dei bollettini con relativa assegnazione
Il predetto “portale web” dei servizi viene raggiunto dal “CEPS” attraverso una “linea dedicata” di tipo “VPN” su “MPLS” con banda minima di “8 Mbit/s”.
L’Impresa si assume ogni onere derivante dal mantenimento del “canale”, gestendo la scalabilità del “sistema”, a livello di “linea dati” e di “server” impiegati, qualora i tempi di risposta e le capacità del “sistema” risultino non rispondenti ai livelli di servizio dettagliati nel capitolato tecnico.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo, primo comma, comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 6
(Servizi di notifica - Servizi accessori e continuativi)
Tutti i servizi di cui ai seguenti Paragrafi, e specificatamente dal Paragrafo 6.1 al Paragrafo 6.10, dovranno essere operativi entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza”, di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
La mancata messa in disponibilità dei servizi, di cui ai successivi Paragrafi secondo la tempistica sopra indicata, comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
6.1. – Servizi di pre-notifica
I servizi di seguito descritti afferiscono ai processi e alle attività da porre in essere immediatamente prima dell’effettiva postalizzazione (notifica) dell’atto, quale, a titolo esemplificativo, la stampa. Attualmente, il Servizio Polizia Stradale utilizza due modelli di flusso per la predisposizione della stampa dell’atto (pre-notifica) da affidare all’Impresa per la consegna:
1. “modello sezionale”, che prevede l’invio da parte delle Sezioni del Servizio Polizia Stradale del plico cartaceo contenente i verbali da notificare;
2. “modello CNAI”, che prevede l’invio da parte del “CNAI” di un flusso elettronico contenente i dati necessari per la notifica dell’atto.
L’Amministrazione prevede di migrare completamente al “modello CNAI”, abbandonando progressivamente l’utilizzo del “modello sezionale”.
Tuttavia, entrambi i modelli di funzionamento dovranno essere gestiti e mantenuti fino al completamento la “fase” del transitorio (entro il triennio).
L’elaborazione dei dati e stampa notifiche deve avvenire nel rispetto degli obblighi di cui alla soprarichiamata normativa (GDPR) di cui all’articolo 18 del presente atto negoziale.
6.1.1 – Modello sezionale
Nel modello sezionale, il processo di postalizzazione e notifica è originato dall’invio e postalizzazione cartacea tramite spedizione tracciata, a carico dell’Impresa, da parte delle Sezioni del Servizio di Polizia Stradale, del plico contenente i verbali da notificare e una distinta riassuntiva.
Congiuntamente all’invio cartaceo, le Sezioni del Servizio della Polizia Stradale trasmettono elettronicamente all’Impresa un “file” contenente i dati minimali del plico, avendo cura di effettuare, in fase di digitalizzazione, il corretto abbinamento tra i dati elettronici e quelli cartacei.
L’Impresa scansiona i verbali cartacei, crea ed integra i dati della relata con un’attività di “data entry”, provvede a normalizzare l’indirizzo, acquisisce l’autorizzazione a notificare da parte del “CEPS” (mediante portale messo a disposizione) e stampa il flusso dei dati e ne predispone la postalizzazione. Successivamente all’invio, viene comunicato al “CEPS” l’identificativo numerico della raccomandata ed il “codice di obbligazione” per la rendicontazione degli esiti e dei pagamenti.
Il processo prevede:
1. caricamento dei dati minimi del verbale attraverso un tracciato definito e caricato su un portale (messo a disposizione dall’Impresa) mediante canale dedicato (VPN su MPLS);
2. spedizione delle copie cartacee dei verbali verso una sede di lavorazione dell’Impresa;
3. accettazione e monitoraggio copie verbali inviati all’Impresa;
4. scansione delle copie dei verbali;
5. “data entry” con associazione alla scansione;
6. predisposizione relata da “template” definito;
7. inserimento dei bollettini (con istruzioni, modalità pagamento e codice obbligazione);
8. normalizzazione dei dati;
9. composizione del documento;
10. verifica ed approvazione “da remoto” del plico di notifica da parte del Servizio di Polizia Stradale mediante “portale” messo a disposizione dall’Impresa;
11. stampa ed imbustamento;
12. gestione degli scarti di stampa;
13. rendicontazione dei plichi postalizzati e associazione con il verbale e con il “codice obbligazione”;
14. eventuale rinotifica senza costi per l’Amministrazione in caso di “PMR” causati da errori (“data entry”, stampa o normalizzazione errati) dell’Impresa.
6.1.2 – Modello CNAI
Nel modello “CNAI”, il processo è originato dall’invio elettronico, attraverso un canale “SFTP”, di un flusso di dati generato dal “CEPS” presso un “server” messo a disposizione dall’Impresa.
Il flusso di dati contiene i documenti da notificare (verbale, relata di notificazione, modulo conducente ed altri documenti indicanti le modalità di pagamento) in formato elettronico ed un “file” in formato “XML” e “PDF”, firmato digitalmente, all’interno del quale sono riportate le informazioni sul destinatario (nome, cognome e indirizzo completo) e sugli importi della sanzione (ex art. 202 del C.d.S.) ed altri dati utili al fine della notifica.
L’Impresa, una volta acquisito il flusso di dati, provvede al controllo di integrità del dato e alla sua normalizzazione con particolare riferimento agli indirizzi di destinazione, segnalando al “CEPS” eventuali difformità o incongruenze attraverso l’invio di un “file” di “acknowledgment”.
In aggiunta ai documenti elettronici ricevuti tramite il flusso digitale, l’Impresa:
⮚ produce un frontespizio indicante il destinatario con l’indirizzo normalizzato al quale inviare il plico;
⮚ provvede alla produzione dei bollettini postali pre-marcati (con gli importi in forma scontata ed in forma ridotta delle sanzioni), con relativo “codice obbligazione” associato al verbale in notifica.
L’intero plico di documenti elettronici viene, quindi, stampato, imbustato ed inviato per la postalizzazione, comunicando al “CEPS” il numero di riferimento dell’invio per la rendicontazione dei pagamenti.
L’intero processo di notifica prevede:
1. l’accettazione dei flussi di notifica con i possibili importi via protocollo “SFTP” sul canale dedicato (“VPN” su “MPLS”);
2. la gestione degli scarti;
3. l’inserimento dei bollettini (modalità di pagamento – codice obbligazione);
4. la composizione del documento;
5. la stampa ed imbustamento;
6. la gestione degli scarti di stampa;
7. la rendicontazione dei plichi postalizzati ed associazione del verbale con il codice obbligazione:
8. la pubblicazione del plico di notifica sul portale dedicato.
6.2 – Servizio di notifica
La postalizzazione e notifica degli atti a mezzo posta segue le disposizioni di cui alla Legge del 20 Novembre 1982 e ss.mm.ii. ed è regolata con:
⮚ la predisposizione e il recapito della “Comunicazione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C.A.D.)” o della “Comunicazione di Avvenuta Notifica (C.A.N.)” secondo la vigente normativa;
⮚ il ricevimento presso le strutture dell’Impresa di tutti gli oggetti postali di ritorno dal circuito di recapito;
⮚ la restituzione degli eventuali atti e delle eventuali “C.A.N.” che non è stato possibile consegnare.
La notifica degli atti e di tutti gli oggetti postali deve essere effettuata in maniera uniforme e con le medesime modalità sull’intero territorio nazionale da un operatore economico abilitato ai sensi della vigente normativa.
L’Impresa provvede alla notifica degli atti ai destinatari nei tempi previsti dalla vigente normativa. Per la notificazione degli atti a mezzo posta è previsto l’utilizzo di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, le cui specifiche tecniche sono state definite dall’Autorità di regolamentazione del settore postale (AGCom), sentito il Ministero della Giustizia, con Delibera N. 285/18/CONS del 27 giugno 2018.
Si intende a carico dell’Impresa provvedere, a proprie cura e spese, alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti per l’utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (zone a traffico limitato) o aree pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alla prestazione del servizio di notifica degli atti.
6.3 – Servizio di post-notifica
I servizi di post-notifica si riferiscono a tutte le attività necessarie a seguito della notifica degli atti. I servizi necessari riguardano:
⮚ la dematerializzazione degli avvisi;
⮚ la gestione delle giacenze;
⮚ la rendicontazione degli esiti di notifica;
⮚ l’archiviazione elettronica e fisica;
⮚ l’incasso e la rendicontazione dei pagamenti (non oggetto della fornitura);
⮚ altri servizi accessori.
6.4 – Servizio di dematerializzazione degli avvisi
Gli “Avvisi di Ricevimento (AR)”, frutto delle attività di notifica, dovranno essere scansionati dall’Impresa e messi a disposizione su apposito “Portale”:
⮚ agli Uffici della Polizia Stradale che hanno avviato la richiesta di notifica, nel caso del modello “sezionale”;
⮚ al “CEPS”, nel caso del modello “CNAI”.
Il “Portale” deve fornire la possibilità di ricercare agevolmente i documenti relativi ad un verbale con i seguenti criteri di ricerca:
⮚ data postalizzazione;
⮚ data esito;
⮚ data di pagamento del verbale;
⮚ ID verbale;
⮚ ID lotto invio;
⮚ targa del veicolo interessato dal verbale;
⮚ codice obbligazione pagamento;
⮚ codice raccomandata.
Gli “AR” in formato elettronico dovranno rimanere a disposizione sul “portale” per un periodo non inferiore a 5 anni.
Limitatamente al modello “CNAI”, al fine di rendere più agevole la consultazione degli “AR”, l’Impresa deve mettere a disposizione del CEPS un flusso “SFTP” utile ad inserire negli appositi fascicoli elettronici, in uso al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, i relativi “file” delle scansioni.
A tal fine sarà indicato il tracciato da utilizzare nella comunicazione con l’Amministrazione di cui all’allegato tecnico nr. 1 al capitolato di gara.
Tutti gli “AR” originali (in formato cartaceo) dovranno essere conservati in appositi magazzini, collocati sul territorio italiano, per un periodo non inferiore a 5 anni e, su richiesta dei vari Uffici della Polizia Stradale, recapitati all’ufficio richiedente per un massimo di 10 richieste all’anno.
I locali adibiti a stoccaggio devono essere dotati di sistemi di sicurezza e di controllo degli accessi. Per quanto riguarda i “AR/CAD”, l’Impresa deve fornire, attraverso apposito “portale”, una scheda riepilogativa delle informazioni utili a identificare l’esito della notifica.
I criteri di ricerca dovranno essere i medesimi di quelli utilizzati per la ricerca degli “Avvisi di Ricevimento”.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
6.5 – Servizio di gestione delle giacenze
Per il ritiro della corrispondenza inesitata, l’Impresa deve realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un numero di “punti di giacenza” come previsto in offerta o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario, garantendo eventualmente la fruizione dei locali a chiunque abbia capacità motoria limitata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
Le strutture eventualmente adibite a deposito di giacenza degli atti devono essere locali e strutture aziendali dedicati alle attività postali e osservare il seguente orario di apertura minimo:
• dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 14:00
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
6.6 – Servizi di rendicontazione degli esiti
Le attività di notifica delle violazioni al Codice della Strada, sia per il modello “CNAI” che per quello “sezionale”, dovranno essere rendicontate giornalmente attraverso appositi flussi informatici.
L’Impresa dovrà mettere a disposizione del Centro Elettronico della Polizia Stradale un flusso “SFTP” utile ad individuare il tipo di esito della richiesta di notifica dell’atto giudiziario e la data in cui l’esito è stato prodotto.
Di seguito, è riportata la tabella dei possibili esiti di notifica che l’Impresa deve gestire:
Identificativo | Descrizione |
C | Consegnato a casa |
U | Consegnato in ufficio |
D | Destinatario sconosciuto |
I | Indirizzo sconosciuto |
H | Indirizzo incompleto |
T | Destinatario trasferito |
R | Rifiutato |
X | Xxxxxxxxxxxx deceduto |
N | Plico giacente in ufficio |
Q | Dati incompleti |
G | Destinatario detenuto |
A tal fine saranno indicati il tracciato e le modalità da utilizzare nella comunicazione con l’Amministrazione.
La rendicontazione degli esiti delle notifiche avviene attraverso il caricamento giornaliero dei dati direttamente sui “sistemi” del Servizio Polizia Stradale, senza ulteriori oneri.
L’Impresa dovrà, inoltre, assicurare l’invio delle informazioni di tracciatura relative agli esiti delle notifiche alla Sezione di Polizia Stradale richiedente al fine di poter risalire allo stato della consegna.
6.7 – Archiviazione elettronica e fisica degli avvisi 6.7.1. – Archiviazione elettronica e fisica degli A.R.
Il servizio di archiviazione elettronica e fisica degli avvisi di ricevimento deve prevedere:
⮚ l’archiviazione elettronica degli “A.R.” degli atti per cinque anni e la pubblicazione delle immagini e dei dati sul portale dell’Impresa;
⮚ l’archiviazione fisica degli A.R. per cinque anni presso le strutture dell’Impresa;
⮚ l’invio del flusso delle immagini degli A.R. ai “sistemi” del Servizio di Polizia Stradale.
6.7.2. – Archiviazione elettronica e fisica degli “A.R. C.A.D.”
Il servizio di archiviazione elettronica e fisica degli “avvisi di ricevimento” con comunicazione avvenuto deposito deve prevedere:
⮚ l’archiviazione elettronica degli “A.R. C.A.D.” per cinque anni e relativa pubblicazione delle immagini sul “portale online” dell’Impresa;
⮚ l’archiviazione fisica degli “A.R. C.A.D.” presso le strutture e i magazzini dell’Impresa per un numero di anni pari a cinque.
Servizio di archiviazione elettronica e fisica degli atti non consegnati
Al fine di alleggerire il carico di attività amministrative in capo all’Amministrazione, l’Impresa dovrà effettuare:
⮚ l’archiviazione elettronica per cinque anni delle buste degli atti che non è stato possibile consegnare, “Plichi Mancato Recapito (PMR)”, e relativa pubblicazione delle immagini sul portale dell’Impresa, fino ad un massimo di 200.000 PMR annui;
⮚ l’archiviazione fisica, per cinque anni, delle buste degli atti “PMR” che non è stato possibile consegnare fino ad un massimo di 200.000 annui.
Servizio di archiviazione fisica dei “moduli conducente”
Al fine di alleggerire il carico di attività amministrative in capo all’Amministrazione, l’Impresa dovrà effettuare:
⮚ l’archiviazione fisica per cinque anni dei moduli conducente attualmente raccolti dalla Società Poste Italiane che provvederà a inoltrarli all’Impresa secondo modalità da concordare.
6.8 – Incasso e rendicontazione dei pagamenti
Pur non essendo l’incasso e la rendicontazione dei pagamenti oggetto della presente fornitura, tuttavia, essendo servizi complementari ad essa, si riassumono in sintesi come di seguito indicato:
⮚ la ricezione dei flussi di dati dei verbali da non notificare (consegnati direttamente al trasgressore) per consentire una corretta attività dei relativi incassi;
⮚ l’accettazione presso tutta la rete degli uffici dell’Impresa dei pagamenti tramite bollettino postale premarcato relativamente sia ai verbali notificati via posta che quelli notificati su strada. I versamenti devono essere effettuati sul “CCUN”;
⮚ l’accettazione “online” mediante canale “web” dei pagamenti relativi a tutti i verbali (notificati e non) per infrazioni al Codice della Strada elevati dalla Polizia Stradale;
⮚ l’incasso presso le strutture dell’Impresa di tutti i bollettini prestampati da versare sul “CCUN”;
⮚ l’incasso mediante terminali “POS”, fissi e mobili, su “CCUN” dei verbali notificati su strada da parte degli agenti accertatori delle Sezioni di Polizia Stradale;
⮚ l’incasso dei pagamenti sul “CCUN” mediante bonifici bancari dall’Italia e dall’estero;
⮚ l’incasso e la rendicontazione dei pagamenti sul “CCUN” derivanti da pagamenti in contanti presso le Sezioni della Polizia Stradale da pagamenti rateali concessi ai trasgressori, mediante gli strumenti finanziari messi a disposizione dell’Amministrazione;
⮚ la rendicontazione dei pagamenti effettuati a titolo di rimborso nei confronti di privati relativi a somme erroneamente imputate al “CCUN” mediante bonifico, consentendo in tal modo il pagamento delle somme destinate ai beneficiari presso l’intera rete degli uffici dell’Impresa;
⮚ la rendicontazione di tutte le tipologie di pagamento effettuate sul “CCUN”;
⮚ l’incasso e la rendicontazione dei pagamenti sul “CCUN”, derivanti da pagamenti in contanti presso le Sezioni della Polizia Stradale da pagamenti rateali concessi ai trasgressori, mediante lo strumento finanziario “incasso domiciliato (IDOM)” che consente il versamento rateale delle somme destinate al “CCUN” presso l’intera rete nazionale degli uffici sul territorio messi a disposizione dall’Impresa;
⮚ rendicontazione dei pagamenti, effettuati a titolo di rimborso nei confronti di privati, relativi a somme erroneamente imputate al “CCUN” mediante lo strumento finanziario del “bonifico
domiciliato (BONDOM)” che consente il pagamento delle somme destinate ai beneficiari presso l’intera rete degli uffici territoriali dell’Impresa;
⮚ rendicontazione di tutte le tipologie di pagamento effettuate sul “CCUN”.
6.9 – Servizio di help-desk
L’Impresa, per tutta la durata del presente atto negoziale (36 mesi), dovrà mettere a disposizione un servizio di “help-desk” multicanale (email e numero verde), attivo almeno nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 17.00, con un nucleo di operatori dimensionato opportunamente per la gestione del servizio. (Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
6.9.1. – Livelli di servizio “help-desk”
L’”help-desk” potrà essere contattato sia telefonicamente che con posta elettronica (numero/i Verde gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa).
L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” sopra riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
6.10 – Servizio di data-entry
Il servizio di “data entry” dei verbali ha per oggetto l’inserimento nel sistema informatico a disposizione dell’Amministrazione dei verbali notificati su strada (Serie 70) e del modulo di comunicazione dati del conducente con l’obiettivo di sollevare le Sezioni della Polizia Stradale dallo svolgimento delle attività burocratiche non prettamente legate a quelle istituzionali. Il numero di inserimenti stimato nell’arco del triennio è pari a 180.000 (centottantamila).
In particolare, si richiedono le seguenti attività:
⮚ ricezione sui propri sistemi di un flusso elettronico composto dall’immagine del verbale e da un insieme minimo di dati preinserito dagli operatori delle Sezioni di Polizia Stradale;
⮚ completamento del “data entry” con l’inserimento dei tutti gli altri dati del verbale;
⮚ inoltro automatico nei “sistemi” del Servizio di Polizia Stradale dei dati inseriti, anche se parzialmente in caso di riscontrate anomalie di lettura sul verbale.
⮚ inserimento nel sistema informatico del modulo conducente.
Articolo 7
(Documentazione di progetto e trasferimento del Know How) 7.1 – Documentazione di progetto
In considerazione dell’articolazione e complessità dei servizi richiesti, l’Impresa è tenuta a mantenere aggiornata costantemente la documentazione di progetto presentata in offerta.
In particolare si riepilogano i documenti oggetto del presente Paragrafo:
⮚ Piano di Lavoro Generale;
⮚ Piano di Presa in carico;
⮚ Piano di trasferimento del “know how”;
L’Amministrazione a valle della stipula del contratto potrà chiedere modifiche ed integrazioni.
Tutta la documentazione di progetto, prima dell’avvio dei servizi di cui al precedente articolo 6 e nei casi di concordate modifiche e/o integrazioni con l’Amministrazione, sarà sottoposta a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del presente atto negoziale ovvero dalla relativa presentazione nell’ipotesi di richiesta di modifiche e/o integrazioni. Nel caso in cui la valutazione della suddetta documentazione risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora la suddetta documentazione non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato aggiornamento dei suddetti documenti di progetto, anche su esplicita o comunque concordata richiesta dell’Amministrazione, comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
7.1.1 – Piano di Lavoro generale
Il “Piano di Lavoro Generale” è il documento che definisce le modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative ad un servizio contrattualmente previsto.
In esso l’Impresa deve:
⮚ esplicitare le disposizioni organizzative, i processi e le metodologie adottate dall’aggiudicatario, allo scopo di garantire l’erogazione dei servizi anche con riferimento a standard riconosciuti (ad es. ISO/IEC 20000-1:2011);
⮚ garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti.
7.1.2 – Piano di presa in carico
Il “Piano di Presa in Carico”, presentato in sede di offerta, potrà essere rivisto, anche su richiesta dell’Amministrazione, nei primi 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del contratto per garantirne l’effettiva applicabilità.
L’Impresa dovrà comunicare tempestivamente e concordare con l’Amministrazione ogni eventuale modifica, aggiornando e consegnando il relativo “Piano di Presa in Carico” in coerenza con i vincoli temporali previsti contrattualmente.
L’attuazione del “Piano” sarà oggetto di monitoraggio costante da parte dell’Amministrazione. Il “Piano di Presa in Carico” deve almeno contenere il dettaglio delle attività che devono essere espletate ad inizio contratto, la relativa tempificazione e le stime di impegno.
In particolare, coerentemente con le caratteristiche offerte dall’Impresa e concordate con l’Amministrazione, il “Piano” riporterà:
⮚ nome e descrizione delle attività per la presa in carico;
⮚ “output” delle singole attività, ove applicabile;
⮚ “GANTT” delle attività, contenente:
• date di inizio e fine, previste ed effettive, delle singole attività;
• date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.
7.1.3 – Piano di Trasferimento del “Know-How”
Il “Piano di trasferimento del Know-How” descrive tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi di trasferimento di “know-how” di cui al successivo Paragrafo.
7.2 – Trasferimento del “Know-how”
Al termine del contratto ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l’Impresa si impegna a prestare all’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentirne il subentro nella gestione dei servizi.
L’Impresa, a seguito della richiesta dell’Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione della stessa, nelle modalità con essa concordate, risorse umane e documentazione.
Durante tale periodo, l’Impresa s’impegna a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione il proprio personale incaricato della gestione, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei livelli di servizio richiesti dal presente capitolato.
Sempre durante tale fase finale, in particolare l’Impresa si impegna a:
⮚ garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell’Amministrazione interruzioni o degrado degli SLA concordati.
Tutte le attività che saranno svolte dall’Impresa in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nel presente contratto, non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate. A questo scopo, l’Impresa dovrà obbligatoriamente evidenziare, come intende affrontare la fase finale (metodologia, organizzazione, etc.).
Si descrivono, di seguito, i principali impegni dell’Impresa relativi a questa fase:
− predisposizione della documentazione per il passaggio di consegne: l’Impresa dovrà produrre, in formato sia cartaceo che elettronico, la documentazione indicante le modalità della gestione operativa dei servizi oggetto di fornitura, nonché permettere in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle attività di gestione del sistema informatico fino al momento del subentro, e l’utilizzo di tale documentazione da parte del nuovo contraente;
− trasferimento delle competenze: l’Impresa dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Amministrazione un adeguato addestramento sull’utilizzo degli strumenti di gestione dei sistemi attivati durante la fase di regime, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile.
Tale addestramento dovrà basarsi sia sugli aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, etc.).
La pianificazione e lo svolgimento di tutte le operazioni sopradescritte dovranno essere concordate preventivamente con il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 8
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla
risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 9
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione contrattuale all’uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione contrattuale – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione contrattuale - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 10 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti
sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 11 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 12
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al _% dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la “fornitura di un servizio di per la gestione integrata delle notificazioni delle violazioni del codice della strada rilevate dal personale della Polizia di Stato, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 13
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale).
13.1 – Mancato adeguamento piattaforme informatiche
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, punto a), comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.2 – Informazioni da fornire in capo all’Impresa
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, primo comma, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.3 – Preparazione dei plichi cartacei
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2.2, primo comma, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.4 – Gestione ed esposizione del “portale web” per la lavorazione delle notifiche
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2, primo comma, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.5 – Servizi di notifica e servizi accessori
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 6, primo comma, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.6 – Livelli di servizio e penalità per il servizio di notifica
Fermo restando gli obblighi e i requisiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli contenuti nella Delibera 77/18/CONS e relativi allegati, di seguito sono riportati gli indicatori di qualità e relative penali utilizzate per governare tutti i servizi che compongono la presente fornitura.
INDICATORI DI QUALITA’ | VINCOLI | AZIONI PREVISTE DA PARTE DEL FORNITORE IN CASO DI INADEMPIENZA | |
I1 | Tempo di lavorazione, stampa e postalizzazione dei verbali da notificare | • 15 giorni lavorativi nel caso del modello “CNAI” a partire dalla ricezione del flusso elettronico; • 20 giorni lavorativi nel caso del modello “sezionale” a partire dalla ricezione/prelievo dei verbali cartacei | Penale corrispondente all’1 per mille) sul valore totale del singolo flusso per ogni giorno di ritardo sulla consegna oltre il 5° giorno. Per valore totale si intende l’importo della singola notifica* moltiplicata per il numero di notifiche contenute nel singolo flusso |
I2 | Tempi di conservazione degli AR e degli AR/CAD (archiviazione fisica) | Conservazione fisica per almeno 5 anni | In caso di smarrimento o distruzione il Fornitore produce un duplicato mediante archivio elettronico |
I3 | Primo tentativo di consegna del piego | Oltre il 10° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione | Rimborso pari al costo della notifica* |
Oltre il 20° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione | Rimborso pari a due (2) volte il costo della notifica* | ||
Oltre il 30° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione | Rimborso pari a tre (3) volte il costo della notifica* | ||
Oltre il 35° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione oppure in caso di furto, mancato | Rimborso pari a cinque (5) volte il costo della notifica* |
recapito, smarrimento, manomissione o danneggiamento | |||
I4 | Consegna dell’Avviso di Ricevimento (AR) | In caso di mancato recapito (verificato elettronicamente mediante sistema informatico) | Rilascio entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un duplicato o un altro documento comprovante l’avvenuta notifica dell’atto ovvero le cause che ne hanno impedito la notifica |
I5 | Consegna della Comunicazione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (CAD) | Ritardo nel recapito elettronico oltre il 10° lavorativo successivo alla data di emissione | Comunicazione al mittente del ritardo |
Mancato recapito | Emissione di un duplicato della CAD con dicitura “Riemissione CAD” senza ulteriori oneri per l’Amministrazione | ||
I6 | Disponibilità del servizio di Help Desk | Il numero delle chiamate senza risposta non deve superare il 1% del totale di quelle effettuate con riferimento a ciascun trimestre | Penale corrispondente all’0,02‰ (0,02 per mille) dell’ammontare netto contrattuale ogni unità percentuale eccedente su base trimestrale |
I7 | Disponibilità del portale web messo a disposizione dal fornitore | L’indisponibilità del portale web non deve superare le 8 ore lavorative su base mensile | Penale corrispondente all’0,02‰ (0,02 per mille) dell’ammontare netto contrattuale |
I8 | Tempestività del data entry | Entro 7 (sette) giorni lavorativi calcolati a partire dal giorno del ricevimento del flusso | Penale corrispondente al totale del singolo flusso per ogni giorno di ritardo sulla consegna. Per valore totale si intende l’importo* del singolo inserimento (DEV) moltiplicato per il numero di elementi totali contenuti nel singolo flusso |
I9 | Tempo di elaborazione dei flussi contenenti i dati di notifica | Entro 24 ore lavorative dalla ricezione nel caso del modello “CNAI” |
I10 | Qualità dell’invio degli atti | Rispetto dei livelli di servizio offerti in relazione all’elemento migliorativo offerto C1, valutato per ciascun trimestre | Penale corrispondente al 50% del costo della notifica* per ogni plico non recapitato secondo i livelli di servizio offerti |
(*l’importo è determinato dal valore offerto dal proponente in fase di gara.)
Sono a carico del fornitore eventuali ulteriori danni imputabili a ritardi, da parte del Fornitore medesimo, tali da causare mancata postalizzazione degli atti ed una conseguente decadenza del diritto acquisito.
13.7 – Documentazione di progetto
Il mancato rispetto del termine concordato per l’aggiornamento della documentazione di progetto di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.1, Sottoparagrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3., comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.8 – Trasferimento del “Know-how”
Il mancato rispetto dei termini concordati tra l’Impresa e il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’esecuzione dei servizi, di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.2, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
13.9 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento
del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 14
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) 14.1 - Servizi di notifica a consuntivo
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite (numero di notifiche effettuate, numero di inserimenti di data entry effettuati) applicando l’importo unitario proposto dall'aggiudicatario entro i volumi massimi attesi dichiarati, e successivamente alla consuntivazione del numero di notifiche effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto tramite il “software” di gestione oggetto di fornitura , ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di consuntivazione delle notifiche a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii...
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze (esigibilità):
⮚ € 8.780.247,34, IVA compresa – anno 2020;
⮚ € 17.560.494,66, IVA compresa – anno 2021;
⮚ € 17.560.494,66, IVA compresa – anno 2022;
⮚ € 8.780.247,34, IVA compresa – anno 2023;
Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG , dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
CODICE CIG
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA:
14.2 - Clausola risolutiva espressa
L’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più
esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita. Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 21
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 22 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in Via , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, Sottoparagrafo 4.bis.2.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, Sottoparagrafo 4.bis.2.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 6, secondo xxxxx;
− articolo 7, Paragrafi 7.1 e 7.2, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 13.9, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, Sottoparagrafo 4.bis.2.2, comma 10;
− articolo 7, Paragrafo 7.1, comma 6;
− articolo 8, comma 7;
− articolo 9, comma 4;
− articolo 10, ultimo comma;
− articolo 12, ultimo comma;
− articolo 14, Paragrafo 14.2;
− articolo 18, ultimo comma;
− articolo 28, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 25,
l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 26 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico. (All. 1)
Articolo 30 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (All. 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 31
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (Allegato nr. 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 32
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 49 pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o Articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento;
o Articolo 4.bis – Attività propedeutiche all’avvio della fornitura;
o Articolo 5 – Gestione codice obbligazione e gestione del canale dedicato verso il CEPS;
o Articolo 6 – Servizi di notifica – Servizi accessori e continuativi;
o Articolo 7 – Documentazione di progetto e trasferimento know-how;
o Articolo 8 – Scioperi e cause di forza maggiore;
o Articolo 9 - Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità;
o Articolo 10 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o Articolo 11 - Modifiche e varianti tecniche;
o Articolo 12 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
o Articolo 13 – Livelli di servizio, penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale;
o Articolo 14 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o Articolo 15- Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o Articolo 16 – Brevetti e diritti d' autore;
o Articolo 17 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o Articolo 18 - Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o Articolo 19 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o Articolo 21 - Recesso dell'Amministrazione;
o Articolo 25 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o Articolo 26 - Cessione del credito;
o Articolo 27 – Salvaguardia dell’obsolescenza;
o Articolo 28 - Risoluzione in caso di condanna penale.