Scrittura Privata dilazione di pagamento tra
Scrittura Privata dilazione di pagamento tra
il Comune di Ortona, in persona del Dirigente del I Settore Affari Generali ed Istituzionali dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx (d’ora innanzi il “Comune”)
- da una parte -
e
la Società EdilGe.An. s.r.l. (già s.n.c.) con sede in Sant’Anastasia (NA), Via Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx,
n.35 (p.iva 04658431210) in persona del rappresentante legale Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Sant’Anastasia (NA) il 29.07.1968 ed ivi residente, alla Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x.00
- dall’altra parte –
Premesso che
A. Con sentenza resa dal Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona n. 165/2014 28/05/2014 la EdilGe. An. s.r.l. veniva condannata per responsabilità contrattuale al pagamento della somma di euro 65.345,65 oltre accessori in favore del Comune di Ortona
B. Che la sentenza veniva appellata ed è pendente giudizio presso la Corte di Appello dell’Aquila giudizio iscritto al R.G. n. 836/2014
C. Che il Comune di Ortona metteva in esecuzione la sentenza di primo grado mediante notifica del titolo e del precetto con il quale ingiungeva alla soc. Edil Ge.An. S.r.l. il pagamento della complessiva somma di €. 88.979,45, oltre spese di notifica del precetto, oltre spese, interessi e svalutazioni posteriori; la soc. Edil Ge.An. proponeva opposizione al precetto davanti al Tribunale di Chieti sez. di Ortona ed il relativo procedimento, iscritto al n. R.G. 294/15, è tutt'ora pendente.
D.attualmente il credito vantato dal Comune di Ortona è pari, complessivamente, ad €. 95.538,34, di cui €. 88.979,45 come da precetto, €. 194,00 per interessi posteriori, €. 2.938,50 per spese di registrazione sentenza di primo grado, €. 10,27 per spese di notifica atto di precetto, €. 3.956,12 per competenze legali inerenti il procedimento di opposizione al precetto. Gli altri punti delle premesse restano uguali.
E. Che la EdilGe.An. s.r.l. ha chiesto al Comune una dilazione di pagamento dell’ Importo dovuto, e il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare tale dilazione;
F. Che restano ferme ed impregiudicate le pendenti azioni giudiziarie presso la Corte di Appello dell’Aquila al cui esito le parti rimettono la efficacia della presente scrittura.
* * * Quanto sopra premesso, il Comune e la EdilGe.An. s.r.l.
stipulano e convengono quanto segue La premessa è patto e forma parte integrante del presente accordo.
Art. 1 - Dilazione di pagamento
la soc. Edil Ge.An. S.r.l. si obbliga a pagare al Comune di Ortona l'importo come specificato al punto d delle premesse, oltre accessori eventualmente dovuti nel seguente modo:
a. Il rapporto di dilazione di pagamento concessa dal “Creditore”, oggetto della presente convenzione, decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Il pagamento si intenderà eseguito nel giorno in cui verrà ordinato irrevocabilmente il bonifico, sempre a condizione che quest’ultimo vada a buon fine.
Art. 2 – Il creditore accetta la procedura di dilazione per tutto il credito come sopra indicato dichiarato certo, liquido ed esigibile e oggetto della presente transazione, come da richiamata sentenza e atto di precetto che formano parte integrante del presente accodo.
Art. 3 - Le rate, con cadenza mensile, ed esattamente il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2016 e così di seguito fino al saldo, saranno pari a 60, con facoltà del debitore di versare il residuo in una o più soluzioni in via anticipata rispetto alle scadenze pattuite, senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l’estinzione anticipata. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario da effettuare in favore del Comune di Ortona sul seguente Iban: X/x XXXX xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX 66Q0538777781000000549152. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la scrittura perderà ogni efficacia con diritto del Comune di agire in via esecutiva per il recupero di tutto quanto dovuto, previo trattenimento delle rate già versate.
Art. 4 Nel caso di eventuali cessioni di credito in corso per il dovuto oggetto, del presente accordo, il Creditore dovrà tempestivamente procedere alla retrocessione del credito dilazionato, pena la risoluzione del contratto. La facoltà del Creditore di cedere a terzi il credito, senza consenso del Debitore, è limitata alla fattispecie in cui il concessionario sia una banca o un intermediario finanziario, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n° 385, e successive modifiche, ovvero una società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n° 130/1999.
Art. 5 – Le parti, in ragione del presente accordo, intendono transigere ed abbandonare, come di fatto transigono ed abbandonano il procedimento di opposizione al precetto iscritto al n.RG294/2015 e pendente presso il Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, le cui spese legali, come indicato al punto d delle premesse resteranno a totale carico della soc. Edil Ge.An..
Art.6 – Le parti espressamente convengono che qualora nelle more del giudizio di secondo grado la Corte di Appello dell’Aquila accogliesse con sentenza le istanze dell’appellante in riforma della epigrafata sentenza di primo grado, la efficacia e la validità della presente scrittura sarà sostituita dalle disposizioni della emananda sentenza senza ulteriore necessità di modifica e/o integrazione ai sensi dell’art. 1321 c.c. In caso di esito favorevole per la Edil.Ge.An della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila e recante n.R.G.836-14, il pagamento delle rate sarà sospeso alla notifica del provvedimento nei confronti del Comune di Ortona”.
Art. 7 – Garanzie.
A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto, la Società Cooperativa XX.XX a r.l. di Ortona, corrente in Via Civiltà Xxx Xxxxxx, n.14 (p.iva: 02334840697) in persona del legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxxxxxx, nata a Sant’Anastasia il 4.11.1969 ed ivi residente alla Via Canesca, n.70 (c.f.:GLLNNZ69S44I262F), contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, provvede ad iscrivere ipoteca volontaria a favore del Comune di Ortona, sull’immobile di proprietà della stessa Cooperativa e sito in Ortiona, alla
c.da Villa Iubatti identificato catastalmente al foglio n.62 particelle n.268 sub5 e 7, p.lla 4504, per l’intero importo di €95.538,34. In caso di estinzione per avvenuto pagamento dell’intero debito o in caso di riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello dell’Aquila e comunque non prima del passaggio in giudicato della Sentenza di secondo grado, il Comune di Ortona presterà l’immediato assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta a suo favore, con conseguente accollo delle spese, in misura uguale, su entrambe le parti.
Art. 8 – Foro esclusivo.
La EdilGe.An. s.r.l. e il Comune di Ortona convengono che qualunque controversia originata, connessa o derivata dalla presente Scrittura Privata (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, controversie relative alla validità, efficacia, adempimento, risoluzione degli stessi), o comunque più in generale dal rapporto originato dagli stessi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Chieti –Sez. distaccata di Ortona, con espressa esclusione di ogni altro foro.
Art. 9 – Efficacia novativa.
La presente Scrittura Privata costituisce modalità di adempimento sostitutivo, senza effetto novativo, del pagamento delle somme oggetto della presente scrittura.
Art.10 – Spese
Per espressa volontà delle parti tutte le spese, oneri a qualsiasi titolo dovuti per la presente scrittura sono ad esclusivo carico della Edil Ge,An..
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Ortona lì