ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO UTILE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO UTILE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO
tra
l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano, con sede in Xxxxxx Xxx X. Xxxxxxx 0, c.f. 80109110157, in persona del Presidente Potito di Xxxxxx, nato ad Ascoli Satriano (FG) il 24/02/1953 (di seguito “Ordine”)
e
L'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx con sede in Benevento alla Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
12 C.F. 92040460625, rappresentata dal Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato aa Andretta (AV) il 10/08/1948 (di seguito anche solo “Università”)
- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.” ;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: “Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
Firmato digitalmente da: POTITO DI XXXXXX Xxxxx: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI MILANO N. 1079 Data: 23/07/2020 11:51:11
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso l'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- vista la delibera n. 71/2020 del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano in data 21 luglio 2020.
convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità dell’accordo
1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.
Art. 2 – Impegni delle parti
2. Le parti firmatarie si impegnano a:
a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.
Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio
1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all’art. 4:
x. Xxxxxx xxxxxxxxx o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
i. L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
ii. L-18: Scienze dell’economia
iii. LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
b. Xxxxxx xxxxxxxxxx appartenenti alle classi:
i. LM-77: Scienze Economico-Aziendali.
Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea
Firmato digitalmente da: POTITO DI XXXXXX Xxxxx: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI MILANO N. 1079
1. L'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx garantisce l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:
18 CFU nell’Area 12 – Scienze giuridiche
- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
e almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.
Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico
1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Rettore per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il I semestre di ogni anno.
Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al registro dei praticanti, gli studenti dovranno inoltre aver superato con profitto gli esami nelle seguenti discipline, ritenute caratterizzanti i singoli corsi di laurea e ritenuti dalle parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato:
- SECS-P/07- Xxxxxxxx e Principi Contabili.
- IUS/08 - Diritto Costituzionale.
- IUS/07- Diritto del Lavoro
Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico
Firmato digitalmente da: POTITO DI XXXXXX Xxxxx: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI MILANO N. 1079 Data: 23/07/2020 11:52:55
1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
1. L'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’Ordine entro il mese di ottobre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Entro il I semestre (fare riferimento al semestre o al diverso arco temporale rispetto alle esigenze universitarie) il referente per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione all'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 8 – Referenti organizzativi
1. L'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Firmato digitalmente da: POTITO DI XXXXXX Xxxxx: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI MILANO N. 1079 Data: 23/07/2020 11:53:25
Art. 9 – Collaborazione didattica
1. L’Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. L'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti
1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all’art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro.
Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all’art. 2
1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione fino a nove mesi successivi alla conclusione del corso di studi nell’ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale
Firmato digitalmente da: POTITO DI XXXXXX Xxxxx: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI MILANO N. 1079 Data: 23/07/2020 11:54:01
periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l’inefficacia del tirocinio previamente svolto.
Art. 12 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti fino al 31.12.2025 e non potrà essere rinnovata se non in forza di un espresso consenso delle parti stipulanti.
Art. 13- Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni operative, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.
Art. 14 - Responsabilità esterna al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 (GDPR), della Normativa Privacy Nazionale, nonché dei successivi provvedimenti in materia, i partners tratteranno i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto del presente accordo, ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del GDPR.
2. Le Parti dichiarano di essere compliant rispetto alla Normativa privacy vigente e garantiscono di aver messo in atto Misure Tecniche ed Organizzative adeguate al livello di rischio e idonee a soddisfare i requisiti richiesti dal GDPR e la tutela dei diritti degli interessati.
3. Le Parti, nella qualità di responsabili esterni al trattamento ex art. 28, potranno avvalersi di ulteriori Responsabili (“Sub-Responsabili”) per l’esecuzione delle specifiche attività di trattamento oggetto del presente contratto, solo con l’ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte del Titolare e nei limiti precisati all’interno dell’Accordo di Nomina.
Milano/Benevento, 23 luglio 2020
Il Presidente Il Rettore
del Consiglio Provinciale dell’Università Telematica dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: POTITO DI XXXXXX Xxxxx: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI MILANO N. 1079 Data: 23/07/2020 11:54:42