PROVINCIA DI FERMO
COMUNE DI PEDASO
PROVINCIA DI FERMO
Piazza Roma, 47 - Cap 63827 - P.I. 00000000000 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768
Prot.
BANDO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI IN VIA LUNGO ASO E ADIBITI A MATTATOIO COMUNALE
In esecuzione della Determinazione dell’Ufficio Tecnico n.174 del 11.12.2018 e della precedente delibera di Giunta Comunale n.123 del 30.11.2018, questa Amministrazione intende concedere l’immobile citato in oggetto alle condizioni previste dal presente bando ed allegato Capitolato Speciale d’Xxxxx.
ENTE LOCATORE : Comune di Pedaso, Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX)
Art.1- OGGETTO E FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
Il presente bando ha per oggetto l’affidamento in locazione dei locali comunali siti in viale Lungo Aso adibiti a MATTATOIO COMUNALE, distinto al NCEU al foglio n. 1 particella n.65, e limitrofa area distinta in porzione della particella n.1 del foglio n.1, il tutto come meglio individuati e definiti nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A).
La struttura in questione oggetto del presente avviso, presenta le seguenti caratteristiche:
L’edificio, di vecchia costruzione. si sviluppa su due piani (piano seminterrato e piano terra ) e si compone dei seguenti ambienti:
-Piano Seminterrato: Stalle di sosta animali, tripperia, locale motori frigoriferi e deposito.
-Piano Terra: Ufficio veterinario, servizi igienici, ambienti per macellazione, cella frigorifero e locale spedizione carni
L’immobile oggetto della locazione si intende concesso per la macellazione di animali bovini, equini, ovini caprini ed al successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, completo di tutti i beni mobili, gli arredi e le attrezzature in esso contenute.
I locali concessi non potranno essere utilizzati per altro scopo.
L’immobile dovrà essere destinato ad uso esclusivo MATTATOIO.
N.B. - Sulla copertura piana e in un piccolo spazio seminterrato del manufatto in questione è collocata un’antenna di telefonia mobile e relativi accessori, pertanto nel rapporto locativo vengono esclusa sia la copertura del manufatto che gli spazi di servizio, il cui uso rimane nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale che ne disporrà liberamente senza nulla dovere al locatario del sottostante edificio.
Art.2- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA E DURATA
La durata della locazione, in relazione alla lettura combinata degli articoli 27 e 29 comma 1 della legge 392/1978 con gli articoli 1339 e 1419 comma 2 x.x., x xxxxxxxxx xx xxxx 0 (xxx) decorrenti dalla stipulazione del contratto di locazione o dall’affidamento dei locali.
Ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978, in mancanza di disdetta, da comunicarsi a cura del locatario mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno 12 mesi prima della scadenza il contratto si rinnova tacitamente di ulteriori 6 (sei) anni. E’ previsto recesso ai sensi dell’art. 4 della L.392/1978 da comunicare con raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In ogni caso deve essere espletato il servizio fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso.
Qualora il numero degli utenti non sia sufficiente a garantire l’equilibrio economico della gestione il locatario può recedere, previa comunicazione formale attestante l’impossibilità della prosecuzione del servizio, a prescindere dal preavviso di 6 mesi, garantendo comunque la conclusione dell’anno scolastico.
Il valore stimato posto a base di gara per la locazione della parte di immobile destinato a MATTATOIO è determinato in € 120.000,00 (diconsi euro centoventimila/00), pari ad €. 20.000,00 annui, oltre IVA, per il periodo temporale previsto di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione.
Su tale importo dovranno obbligatoriamente essere operate offerte in rialzo.
Il canone, relativo alla locazione, dovrà essere versato, alla Tesoreria Comunale, in rate semestrali, anticipate di almeno 15 giorni antecedenti il mese riguardo l’occupazione.
Il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno, a partire dal canone del secondo anno di locazione, senza necessità di richiesta scritta del Locatario, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT. L’adeguamento sarà pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati e riferito al mese di settembre.
Art.3- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti, con identità individuale o plurisoggettiva, che siano nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione.
I soggetti che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno aver maturato una esperienza specifica nella gestione nel settore previsto dal presente bando.
A tal fine non è ammessa la partecipazione da parte dei soggetti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).
I soggetti partecipanti dovranno risultare iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad altri Albi/ Registri in relazione alla fattispecie giuridica di appartenenza.
Nell'eventualità in cui partecipino alla presente procedura consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese si rimanda alla regolamentazione prevista per tali soggetti dal D.Lgs. 50/2016 (art. 47 e 48).
Qualora i concorrenti fossero imprese ammesse al concordato preventivo che partecipino alla presente procedura alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26, possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara inoltrando apposita richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx entro il giorno 28/12/2018. Non verranno presi in considerazione quesiti presentati oltre il termine indicato. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite entro la data del 08-01-2019, e saranno pubblicate in forma anonima sul portale del Comune al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione Bandi di gara. E' dato onere ai concorrenti di consultare il sito citato per verificare la presenza di eventuali chiarimenti.
Art.5- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione si effettua a favore del concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale in rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara secondo le modalità di cui all’art.3 del R.D.2440 del 18.11.1923 e degli artt.73 lettera c) e 76 del R.D. n.827/1924.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si procederà nella medesima seduta come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio tra essi soli, con offerte migliorative segrete;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio.
La Commissione giudicatrice si riserva la possibilità di aggiornarsi per valutare il contenuto delle offerte.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni momento.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
Art. 6- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE- OPERAZIONI DI GARA
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Pedaso, Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX), esclusivamente per mezzo del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante l’autopresentazione in plico chiuso, debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno- ben visibile- oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo, la data della gara e la seguente dicitura: “Contiene offerta locazione dei locali comunali siti in via Lungo Aso da adibire a MATTATOIO COMUNALE”.
Il predetto plico dovrà pervenire all’Ente entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno mercoledì 16 gennaio 2019 a pena di esclusione.
Non fa fede la data del timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il suddetto plico dovrà contenere due buste separate a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, con indicanti all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, il destinatario, l’oggetto della gara e rispettivamente la dicitura seguente:
BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa”; BUSTA 2 “Offerta economica”.
La busta 1“Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
a) Istanza di ammissione, utilizzando esclusivamente il Modello C allegato al presente avviso, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante con allegata copia del documento di identità o equipollente;
L’istanza dovrà essere redatta, in lingua italiana, munita di bollo del valore corrente di €.16,00 e dovrà riportare i seguenti dati:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, partita IVA e numeri telefonici del soggetto richiedente;
2. formulazione di richiesta di partecipazione alla gara con accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di gara e di contratto indicate nel presente bando e nel capitolato;
3. dichiarazione di presa d’atto della destinazione d’uso dei locali. La domanda deve essere datata e sottoscritta in maniera leggibile dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
b) Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale utilizzando esclusivamente il Modello C allegato al presente avviso, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante;
In particolare la domanda dovrà essere corredata dalle seguenti attestazioni formulate in forma di autocertificazione:
1. attestazione di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
2. in stato di fallimento in forza di sentenza pronunciata nell’arco del quinquennio anteriore alla data di scadenza della gara, che non è in corso procedura per la dichiarazione di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
3. attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione;
4. attestazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
5. attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
c) Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale utilizzando esclusivamente il Modello C allegato al presente avviso, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante;
In particolare la domanda dovrà essere corredata dalle seguenti attestazioni formulate in forma di autocertificazione:
1. Iscrizione Camera di Commercio ed eventualmente iscrizione Registro Cooperative.
2. possesso per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni nell’ultimo quinquennio, di esperienza specifica nella gestione nel settore previsto dal presente bando.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.
d) Copia del capitolato speciale d’oneri (Allegato “B”) firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante;
e) Cauzione provvisoria, mediante apposita fideiussione a garanzia dell’offerta, di importo pari al 2% del prezzo a base d’asta con validità di 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara sarà rilasciata dichiarazione di svincolo della fidejussione bancaria.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della firma del contratto di locazione.
f) Attestato di avvenuto sopralluogo presso la struttura, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente, da
soggetto munito di procura speciale o da qualsiasi altro soggetto delegato, purché dipendente dell'operatore concorrente. L’attestazione di presa visione, redatta secondo il modello sub E), dovrà essere inserita nella Busta 1 Documentazione amministrativa.
In caso di raggruppamento temporaneo, di aggregazione di imprese di rete o di consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi, in relazione al regime di solidarietà, il sopralluogo potrà essere effettuato anche da uno qualsiasi dei soggetti costituenti il raggruppamento, contratto di rete o consorzio, purché munito di delega da parte di tutti gli operatori economici raggruppati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.
La busta 2 “Offerta economica”:
Tale offerta, in bollo da € 16,00, dovrà essere compilata in tutte le sue parti utilizzando il modulo predisposto
(Allegato D).
In caso di difformità tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per l’Ente.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante quando trattasi di altri soggetti giuridici. Nel caso di Associazione Temporanea già costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.
Art. 7- ESCLUSIONI- AVVERTENZE
Resta inteso che:
- Non sono ammesse offerte in ribasso;
- Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete;
- Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;
- Non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta all’ufficio protocollo entro l’ora e il giorno stabiliti;
- Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altra gara;
- L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per l’amministrazione appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Art. 8 – PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI
La locazione sarà stipulata in forma di scrittura privata. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente nella misura pari al 75% della variazione prezzi ISTAT. La locazione avrà durata di sei anni. L’offerente dovrà provvedere all’allestimento necessario al funzionamento del mattatoio a proprie spese, in tempo utile per l’inizio del servizio.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla voltura ed agli allacci a nome proprio di tutte le utenze, in tempo utile per l’inizio del servizio.
L’offerta è impegnativa per l’offerente e lo sarà per il Comune solo dopo la stipulazione del contratto.
Il Comune si riserva, comunque, di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico sotteso al presente affidamento
Art. 9 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
Le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’utilizzo a fini imprenditoriali dell’unità immobiliare da parte dell’aggiudicatario, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese dello stesso senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti. Il concorrente, pertanto, prima della formulazione della sua offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso l’immobile, anche eventualmente avvalendosi di personale qualificato e di propria fiducia, per verificare – sotto la sua responsabilità - la sussistenza di ogni condizione tecnico-legale propedeutica allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Art. 10 - OPERAZIONI DI GARA:
Il giorno 17/01/2019, alle ore 11.00, in seduta pubblica, presso la Sala Giunta del Comune di Pedaso (FM) - Xxxxxx Xxxx x. 0, xx procederà all’apertura dei plichi pervenuti e all’esame della documentazione prodotta (busta 1 “Documentazione amministrativa”). Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà a determinare l’elenco dei soggetti ammessi alla gara. Infine, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste relative alle offerte economiche.
Il Comune di Pedaso si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. Non è dovuto alcun rimborso per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione,
Il locatario aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione pena l’incameramento della cauzione provvisoria.
Art. 11 - GARANZIE
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario locatario costituirà una cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa di importo pari al 10% dell’importo a base di asta a garanzia di eventuali danni arrecati all’immobile e/o agli arredi e dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale d’oneri, ivi compreso il pagamento dei canoni e la regolare esecuzione della manutenzione.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione/fideiussione costituita.
Il locatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, entro 20 (venti) giorni dall’invito in tal senso. In caso di inadempienza sarà dichiarato lo scioglimento del contratto e chiesto il pagamento dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza.
Il locatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche il Comune, che potessero in qualche modo derivare dalla conduzione dell’immobile e dall’esercizio dell’attività cui il complesso è vincolato.
A tale scopo il locatario dovrà stipulare, con una primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT/O per un massimale adeguato a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (intendendosi per terzi anche il Comune, gli utenti e loro familiari ed accompagnatori, i prestatori di lavoro). Copie delle polizze dovranno essere depositate presso il Comune, prima della sottoscrizione del contratto di locazione.
Art. 12- SPESE CONTRATTUALI .
Restano a carico dell’aggiudicatario locatario tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
Art.13 - ALTRE NOTIZIE E AVVERTENZE
Non sussiste né CIG né PASSOE in quanto la presente locazione a norma di quanto disposto dall’ art. 17 comma 1 lett. a) del Dlgs. N. 50/2016 non rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 50/2016.
Le spese contrattuali saranno costituite dagli importi dovuti per imposta di bollo, di registro e diritti di segreteria, calcolati, questi ultimi sul valore complessivo del contratto. Le stesse saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il presidente della Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà rinviare il giorno della gara, dandone comunque notizia ai concorrenti.
La partecipazione alla gara da parte dei soggetti concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nel capitolato di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano tutte le norme pubbliche vigenti in materia (R.D. 827/1924 e D.lgs. n. 50/2016 per le parti espressamente richiamate), di locazione di immobili e quelle del codice civile.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida.
Il locatario , in ragione del regime di locazione dei locali da adibire a centro per l’ infanzia, dovrà provvedere direttamente e immediatamente alle richieste di subentro nell’“Autorizzazione all’esercizio e di Accreditamento istituzionale”, ai sensi della L.R. n. 9/2003 e R.R. Marche n. 13/2004.
Art.14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI
Gli interessati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo nella struttura come stabilito al precedente art. 5.
I sopralluoghi e la visione dei documenti relativi alla struttura, potranno essere effettuati solo previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il presente bando sarà pubblicato, per la durata di gg. 20, all’Albo pretorio online dell’Ente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”
ART. 15 - DIREZIONE DEL MACELLO
La Direzione del macello è di competenza del Gestore dell’impianto, il quale è responsabile del regolare funzionamento dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché a quelle impartite dal Comune.
E’ fatto obbligo di nominare, quale Direttore del macello, persona di comprovate doti e professionalità. La stessa nomina e le relative variazioni e sostituzioni dovranno essere comunicate alla Amministrazione Comunale, che potrà valutarne la professionalità, comunicando entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie valutazioni alla Ditta concessionaria, che sarà tenuta ad adeguarsi immediatamente alle stesse.
Qualora il Direttore del Macello dovesse assentarsi ovvero essere impedito, le relative attribuzioni dovranno essere assunte dal Sostituto.
La nomina del Sostituto dovrà seguire il medesimo procedimento previsto per la nomina del Direttore.
ART. 16 - CONTROLLI E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA
Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico-sanitaria dell’impianto e delle attrezzature è di competenza del Servizio Veterinario dell’A.S.U.R. competente.
Il Gestore mette a disposizione gratuita del Servizio Veterinario del pubblico macello i locali necessari all’espletamento del servizio ed i relativi arredi.
ART. 17 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MACELLO
Per quello che concerne la disciplina all’interno del mattatoio si fa integrale riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente nonché alle disposizioni contenute nel presente atto.
ART. 18 - ADEMPIMENTI DEL LOCATARIO
L’impresa aggiudicataria accetta l’impianto nelle condizioni di fatto in cui si trova, ed accertate in un verbale di consistenza sottoscritto del legale rappresentante del Gestore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Il locatario è tenuto altresì:
• Ad effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di spaccatura e scuoiatura delle carcasse, queste dovranno essere effettuate in maniera da assicurare la migliore qualità possibile delle carni esitate;
• a fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti e soddisfi le condizioni e gli obblighi contenuti nel presente capitolato d’oneri;
• a permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi d’identificazione o di qualità presso il Mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell’ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla vigente normativa);
• ad aderire ad eventuali piani nazionali, regionali o locali volti a promuovere la qualità della carne, attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi;
• a fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta, al Comune sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relative ai capi macellati, su supporto cartaceo ed informatico, con cadenza annuale;
• ad assicurare un orario d’apertura dell’impianto confacente le esigenze dell’utenza, conformemente a quanto stabilito d’intesa con il Comune di Pedaso e con la Direzione Veterinaria dell’A.S.U.R. Marche competente. Dovrà, inoltre, essere assicurato un servizio continuativo di macellazione speciale d’urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario;
• ad assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dal Servizio Veterinario della ASUR Marche competente;
• a provvedere, a sua cura e spese, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti, dei fabbricati e delle aree accessorie avute in consegna e, più precisamente, a quelle opere di riparazione, rinnovazione e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza tutti gli impianti tecnologici e le attrezzature esistenti;
• ad accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell’impianto avuto in gestione, ivi compresi tutti gli adempimenti, con relativi oneri, conseguenti agli scarichi inquinanti, nel rispetto della normativa vigente, nonché l’intestazione di tutte le utenze;
• ad utilizzare, per l’espletamento del servizio, personale dotato della specifica ed idonea professionalità e competenza;
Il locatario dovrà inoltre effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti, la manutenzione e pulizia dell’area esterna della struttura, compresi la recinzione, i cancelli, la pavimentazione, l’illuminazione esterna secondo quanto disposto dal capitolato speciale di oneri a cui espressamente si rinvia.
ART. 19 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria del solo fabbricato, inteso come attività relativa alle opere e modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’edificio.
ART. 20 - CANONE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DI LAVORI A SCOMPUTO
Il locatario dovrà corrispondere al Comune, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di gestione, e per tutta la durata della locazione un canone annuo pari all’offerta prodotta in sede di gara, oltre IVA.
Il locatario oltre al pagamento del canone dovrà realizzare dei lavori di miglioramento dell’edificio secondo le indicazioni dettate dal progetto di fattibilità tecnico-economico approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 30-11-2018, e previa redazione a propria cura e spese, di un progetto esecutivo da presentare al Comune entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Trattandosi comunque dell’esecuzione di un’opera pubblica, il citato progetto dovrà:
- essere redatto in conformità ai dettami del D.Lgs. 50/2016;
- prevedere costi derivanti dal prezziario della Regione Marche in vigore;
- acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta necessarie oltre al nulla osta del Servizio Veterinario della ASUR competente;
Dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, decorreranno i dodici mesi di tempo entro il quale il locatario dovrà eseguire le opere e inoltrare al Comune per la necessaria approvazione, la contabilità compreso il certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori, nonché il parere dell’ASUR competente.
La mancata o incompleta realizzazione delle opere di cui sopra sarà ritenuta grave violazione, utile alla risoluzione del contratto.
L’importo dei lavori eseguiti e relativi oneri accessori risultanti dalla contabilità finale dei lavori e riconosciuti ed approvati dal Comune saranno scomputati dal canone di concessione dovuto per un importo massimo di €.22.000,00 compreso IVA, da suddividere in 3 annualità;
Il canone sarà dovuto a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione di investimenti da parte del Comune relativamente all’ impianto oggetto di concessione.
Tutte le opere realizzate, al termine della concessione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il concessionario possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.
Salvo i lavori autorizzati con la presente locazione, nessuna modifica, innovazione o trasformazione successiva sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione formale del Comune che, in caso contrario, avrà
diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell'immobile e degli impianti a spese del concessionario.
ART. 21 - ATTREZZATURE E ARREDI
Il locatario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione. Nessuna attrezzature consegnata dall’Amministrazione comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto.
ART.22 - USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ED ASSICURAZIONE
Il locatario, che si avvale dei locali, delle attrezzature e degli impianti messi a disposizione dell’Ente concedente, di cui prende regolare consegna verbalizzata e corredata d’inventario, s’impegna a farne un uso corretto, responsabile e diligente, rispondendo di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, imputabile al normale esercizio, al regolare uso o a cause forza maggiore.
Gli impianti e le attrezzature dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, nei confronti del personale e di terzi utilizzanti o visitanti, guasti macchinari, incendio, furto, atti vandalici e danno ambientale da malfunzionamento, con estensione completa a tutti i rischi derivanti o comunque connessi all’attività di gestione.
La predetta polizza assicurativa dovrà essere stipulata, a cura ed onere dell'affidatario, con primarie compagnie, con massimale di € 1.000.000,00 e con copertura dei rischi sino alla scadenza contrattuale.
Copia della polizza dovrà essere presentata al momento della presa in consegna del servizio.
I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno, inoltre, essere tenuti, a cura e spese del Gestore, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in buono stato di conservazione e di pulizia.
Sono a carico del locatario tutti i costi e le spese rientranti negli oneri ordinari di gestione, compresi i prodotti detergenti, chimici e disinfettanti necessari per la sanificazione dell’impianto.
E’ fatto assoluto divieto d’introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o pericolo ai locali stessi, alle cose e alle persone.
Il locatario s’impegna, per quanto riguarda gli impianti, trattandosi d’impiantistica di rilevante complessità e di notevole importanza funzionale e gestionale, ad assicurare la manutenzione con personale proprio e anche, se necessario, attraverso convenzioni con ditte specializzate in possesso di adeguate qualifiche.
Sono a carico del locatario anche gli interventi di manutenzione derivanti da sua incuria e trascuratezza e quelli necessari a sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo uso degli stessi, quelli causati da atti vandalici, incendi e cortocircuiti. Eventuali gravi carenze nella manutenzione previste nel presente capitolato a carico del gestore, saranno contestate formalmente al medesimo, il quale dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini congrui fissati dal Comune.
La verifica dello stato d’uso dell’impianto in gestione, la valutazione circa gli interventi di manutenzione, in sostituzione del Gestore, e di eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal locatario stesso, viene fatta dal Comune, tramite persona appositamente designata ed in contraddittorio con il locatario o suo rappresentante.
Il locatario dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il tipo d’intervento, la data, la ditta esecutrice dell’intervento medesimo. Tale registro dovrà essere esibito a richiesta del Comune di Pedaso.
Il locatario, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli dal Comune, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come richiesto dalla Legge e dal presente capitolato.
Il locatario non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avute in consegna, né mutarne la destinazione d’uso, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, rilasciata dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario della competente A.S.U.R.
Il locatario dovrà restituire i locali, le attrezzature, gli impianti, all’atto della scadenza ovvero alla revoca della concessione del servizio, nelle stesse condizioni esistenti all’atto della consegna.
Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile.
ART. 23 - PERSONALE
Il locatario è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati dallo stesso personale a terzi e al Comune nell’espletamento della sua attività.
Il locatario, nell’assumere il servizio, s’impegna ad applicare e a far osservare ai dipendenti e coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico-sanitaria che giuridico-amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione, nonché il contenuto del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del pubblico macello.
Il locatario è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui affidato dal Comune.
Il locatario è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti concernenti la macellazione, ivi compresi gli animali in vincolo sanitario, per attestare sia la presa in consegna degli animali che la restituzione della carne, sollevando integralmente il Comune da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti degli utenti che di quanti altri possano chiamare in causa l’Ente concedente per danni, indennizzi, penalità, riconducibili a fatti colposi del Gestore.
Il locatario è, inoltre, obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della concessione del servizio.
Il locatario dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e dovrà pertanto presentare, entro trenta giorni dalla consegna del servizio, copia del proprio documento di valutazione del rischio in materia di sicurezza e tutela della salute.
Il locatario si assume l’obbligo dell’osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze (clienti, trasportatori…) e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti.
Entro trenta giorni dalla data di affidamento del servizio il Concessionario dovrà produrre la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed agli enti assicurativi ed infortunistici. In riferimento alla regolarità contributiva il concessionario deve trasmettere, all’Amministrazione Comunale, una attestazione di correttezza contributiva rilasciata dalla sede INPS competente per territorio.
Il locatario è solo e unico responsabile dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l’obbligo di dotarsi dei piani di sicerezza previsti dalla legge nonché di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
ART. 24 - MODALITÀ NELL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Previ accordi vincolanti con il Comune e il locale Servizio Veterinario, il locatario è tenuto:
a) a fissare le modalità e gli orari d’accettazione degli animali;
b) a fissare l’orario e i giorni di macellazione;
c) ad applicare nella macellazione lo standard di lavorazione previsto dalla normativa U.E.;
d) a comunicare tempestivamente eventuale interruzione della macellazione dovuta a cause di forza maggiore;
e) a garantire la macellazione speciale d’urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario competente, nelle 24 ore della giornata sia feriale che festiva.
ART. 25 - TARIFFE DI MACELLAZIONE E SERVIZI VARI
Le tariffe di macellazione e per i servizi vari, sono stabilite dall’ Ente di concerto con il gestore.
Il locatario deve provvedere per ogni capo macellato al versamento dei Diritti sanitari e veterinari al competente Servizio della competente ASUR.
Il locatario incamera direttamente gli introiti derivanti dall’ applicazione delle tariffe.
Per quanto attiene i prezzi di vendita delle carni macellate, nel caso si costituisca il servizio commercio carni, il gestore avrà la facoltà di applicare i prezzi più convenienti e rispondenti alle vigenti condizioni del mercato.
ART. 26 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo della concessione del servizio dovrà essere versato in rate semestrali, scadenti rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, entro il decimo giorno successivo alle scadenze prefissate.
Nel caso di ritardi nei versamenti, saranno applicate le seguenti penali:
- 5% della somma da corrispondere, se il versamento verrà effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del semestre di riferimento;
- 10% della somma da corrispondere se il versamento verrà effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza del semestre di riferimento.
I versamenti delle somme dovute dovranno essere eseguiti mediante versamento in c/c postale intestato al Comune di Pedaso – Tesoreria Comunale.
ART. 27 - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell’autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell’impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del concessionario. Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzione programmate che comportino una sospensione dell’erogazione del servizio di durata superiore ai 5 giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell’utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, telegramma, e-mail o pec, mass-media, messo del gestore, ecc..).
In ogni caso il locatario è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare all’utenza il minor disagio possibile.
Nel caso in cui il locatario, durante il corso di validità della concessione a seguito di formale diffida, senza giustificati motivi, non esegua il servizio in modo regolare e completo, il Comune può provvedere ad assicurare la continuità dello stesso, anche ricorrendo a prestazioni di terzi.
A carico del locatario gravano tutte le spese ed ogni altra passività derivanti dalle suddette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sia stato costretto ad adottare di conseguenza.
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:
- In caso di frode, di grave negligenza, compreso l’abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 ( sei ) giorni, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e del capitolato;
- In caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’ Amministrazione;
- modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti in assenza o in difformità del preventivo parere obbligatorio e vincolante dell’amministrazione comunale;
- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta del Comune in base alle disposizioni del presente capitolato e mancata trasmissione di polizza assicurativa di cui all’art. 15 del presente capitolato;
La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto con raccomandata A.R. o pec all’ appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Dalla comunicazione della risoluzione il Comune subentrerà al locatario nella gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto ,affidando il servizio ad altra Ditta e addebitando alla impresa inadempiente la eventuale maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione su altri beni del gestore stesso. L’ esecuzione in danno non esime comunque il gestore dall’obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dalla legge, bisognerà attenersi alle modalità di seguito stabilite:
a) La risoluzione del contratto è disposta, previa contestazione degli addebiti al concessionario, con Determinazione Dirigenziale.
b) Dell’assunzione della determinazione viene data comunicazione alla Ditta con notificazione per mezzo lettera raccomandata AR o pec
ART. 29 - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la gestione del servizio di macellazione, in danno alla Ditta inadempiente ricorrendone i presupposti.
L’affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall’Amministrazione a causa dell’inadempimento. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni della Ditta.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 30 - INFORTUNI E DANNI
Il locatario del servizio sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione Comunale, quanto verso terzi, dei danni a persone, animali e cose.
Il locatario del servizio risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, per fatto suo o dei suoi dipendenti.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al concessionario ed al personale dipendente, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato dagli introiti derivanti dalla gestione del servizio.
ART. 31 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il locatario è l'unico responsabile del funzionamento del mattatoio comunale e delle altre attrezzature ricevute, nei limiti indicati dal presente capitolato.
Il locatario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
ART. 32 – COOPERAZIONE
Il locatario ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Responsabile del settore Tecnico Comunale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.
ART. 32 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI))
Il Comune in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto di concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
ART. 33 – VIGILANZA E CONTROLLO
L’ Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ispezioni e controlli sull’esatto adempimento di tutti gli obblighi propri del concessionario, circa il servizio, il personale e quant’altro definito nel presente capitolato speciale.
Il Comune, provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dalla ditta a mezzo dell’Ufficio competente, attraverso il quale saranno comunicate tutte le disposizioni che l’Amministrazione Comunale riterrà di emanare sul servizio oggetto del contratto.
Il Comune di Pedaso in particolare si riserva il diritto di effettuare, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, un controllo riguardante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, in qualsiasi momento, prima e durante l’apertura del macello per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e per la adozione dei provvedimenti necessari.
Il Servizio veterinario dell’ASUR provvederà alla effettuazione dei controlli inerenti il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie per l’attività di macellazione.
ART. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pedaso e del vigente Codice di Comportamento redatto dal Comune di Pedaso e approvato con D.G.C. n. del
, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Pedaso..
ART. 35 - CLAUSOLA SOCIALE
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ART. 36 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA
La Ditta aggiudicataria si obbligherà a dichiarare espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Pubblico Macello, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto d’appalto.
Il Foro competente, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, è quello di Fermo.
ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il locatario, per il tramite del suo Rappresentante legale, è direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio. L’utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Pedaso.
Art. 39. - CODICI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pedaso” approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 5 del 31.01.2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” il testo del codici di comportamento sopra citati, affinché l’impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Pertanto, nel contratto di concessione verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.
Art.40 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione Comunale per le operazioni connesse alla procedura di gara.
Allegati:
ALLEGATO “A” – Planimetria
ALLEGATO “B” - Capitolato speciale d’oneri ALLEGATO “C” - mod. di domanda ALLEGATO “D” – Mod. di Offerta economica
ALLEGATO “E” – Dichiarazione effettuato sopralluogo 16 Dicembre 2018
Il Responsabile del Procedimento Arch. Xxxx Xxxxxxxxxx