REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
NATURA DELLA REVISIONE: | Adeguamento a Regolamento Accredia RG 01 rev. 4 |
REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Sommario
3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 4
4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 5
5 CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 9
6 NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 10
8 SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’ 13
9 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE 13
10 USCITA DAL SISTEMA DEI CONTROLLI E RILASCIO DELLA LIBERATORIA 13
SCOPO
Il presente regolamento illustra le procedure seguite da VALORITALIA per la certificazione dei prodotti biologici ed è parte integrante del contratto sottoscritto con VALORITALIA.
Lo scopo della certificazione dei prodotti biologici è quello di dare, attraverso una valutazione iniziale e successive verifiche di sorveglianza, un’assicurazione indipendente con un adeguato livello di fiducia, che le produzioni certificate siano conformi ai requisiti richiesti dalla normativa cogente in materia di produzioni ottenute con metodo biologico (Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni) e dal presente regolamento.
1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Tutta la normativa applicabile alle produzioni e la documentazione cui il presente documento fa riferimento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nell’area download oppure può essere richiesta alle sedi di Valoritalia.
2 GENERALITA’
Il sistema di certificazione di VALORITALIA si basa sui modelli previsti dalle norme internazionali relative alla certificazione di prodotto (es. ISO/IEC 17065) e al relativo accreditamento o previste in specifici documenti riguardanti programmi di certificazioni promossi da soggetti diversi.
Organigramma
Consultare la revisione corrente del documento DOC003_V – Organigramma generale.
Strutture operative a livello territoriale
Consultare l’elenco delle sedi operative presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Non Soddisfacente
Valutazione Documentale e/o Visita Ispettiva
Soddisfacente
Conforme
Non conforme
Fatturazione
Fatturazione
Fatturazione
Fatturazion
Liberatoria
Ricorso
Ritiro dei documenti di certificazione
Esclusione
Cambio Organismo di controllo
Recesso
Operatore
biologico
Emissione provvedimento NC
Attività di sorveglianza
CEC
Sospetta N.C.
Variazione della Notifica o della Documentazione Aziendale
Sottoscrizione
Rifiuto del contratto
Preventivo e Contratto
Analisi delle motivazioni
Contatto iniziale
necessaria variazione
3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Notifica
4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
4.1 Gestione commerciale
A seguito del contatto con l’Operatore richiedente, Valoritalia ha il compito di:
- illustrare l'organizzazione dello schema con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti svolti dal personale coinvolto;
- illustrare al richiedente la documentazione necessaria ai fini dell’ingresso nel sistema
di controllo;
- fornire il questionario (QIP) per la richiesta dell’offerta economica e il tariffario
vigente.
Acquisito il QIP compilato, il responsabile commerciale provvede ad inviare l’offerta. Una volta approvata l’offerta, si provvede alla sottoscrizione del contratto che ha durata triennale.
4.2 Accesso al sistema di controllo
Valoritalia prende atto della richiesta di ammissione al sistema di controllo da parte di un operatore mediante il ricevimento della notifica di inizio attività con metodo biologico o di variazione per cambio Organismo di Controllo (OdC), presentata ed inoltrata secondo le istruzioni fornite dalle autorità competenti. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera “g” del
D. lgs n° 20 del 23 febbraio 2018, è inibito l’accesso a tutti gli operatori che risultano esclusi dal medesimo sistema di controllo prima che siano trascorsi due anni dall’esclusione stessa, ad eccezione delle esclusioni per morosità.
Contestualmente all’inoltro della richiesta della documentazione necessaria alla predisposizione della verifica ispettiva, si provvederà alla richiesta di sottoscrizione del contratto se non già stipulato.
La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a Valoritalia entro 20 giorni al fine di consentire la chiusura dell’iter di certificazione entro il novantesimo giorno dalla data di presentazione della notifica iniziale. In caso di mancato riscontro da parte dell’operatore Valoritalia si riserva la possibilità di dichiarare non valida la notifica fin dal settantesimo giorno dalla data di presentazione della notifica.
4.3 Passaggio a Valoritalia da altro OdC e richiesta di liberatoria
Per le notifiche di variazione per cambio OdC, Valoritalia provvederà a richiedere all’organismo di controllo uscente, una dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 10071 del 03/05/2012.
L’organismo di controllo uscente ha 15 giorni di tempo per l’invio della risposta.
Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria, non è possibile l’emissione del documento giustificativo; quello emesso dall’organismo di controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte di Valoritalia. Quest’ultima è tenuta alla verifica di tutte le operazioni svolte dall’operatore successivamente alla data della notifica di variazione. L’ingresso nel sistema dei controlli per Valoritalia è subordinato alla concessione della liberatoria da parte del precedente organismo di controllo.
4.4 Visita ispettiva iniziale o di sorveglianza
Valoritalia provvede alla valutazione della correttezza e della congruità della documentazione presentata dall’operatore e se necessario richiede le opportune integrazioni o modifiche. In base alle valutazioni effettuate attribuisce a ciascun operatore la relativa classe di rischio.
Terminata la fase di controllo documentale viene individuato il tecnico per lo svolgimento delle attività ispettive.
La prima visita di controllo ha lo scopo di stabilire la conformità o meno degli aspetti strutturali e gestionali dell'azienda rispetto alle prescrizioni generali e specifiche contenute nei Regg. CE 834/07 e 889/08 e successive integrazioni e modifiche. Viene effettuata a seguito della prima notifica da parte dell’operatore o a seguito di invio di una notifica di variazione per certificare nuove superfici, attività o strutture.
La visita di sorveglianza ha lo scopo di verificare che:
- il sistema aziendale dell'operatore continui a soddisfare le prescrizioni generali e specifiche contenute nei Regg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive integrazioni e modifiche e che sia realmente messo in atto;
- i prodotti posti in commercio con i riferimenti all'agricoltura biologica siano conformi.
Le visite ispettive di sorveglianza vengono distinte in due tipologie:
- annunciate, per le quali il personale incaricato da VALORITALIA comunicherà all'operatore la data stabilita con congruo anticipo;
- non annunciate, per le quali il personale incaricato interverrà senza preavviso, che rappresentano almeno il 10 % del totale dei controlli effettuati nell’anno.
Nel caso di visite annunciate, l'operatore ha la facoltà di chiedere, motivandone le ragioni, la variazione della data proposta all’ufficio competente che si riserva di accettarla solo qualora ciò non comprometta la significatività della visita.
Per validi motivi le aziende possono richiedere la variazione dell’ispettore incaricato per il controllo. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto tramite PEC, fax o raccomandata alla sede territorialmente competente. Valoritalia valuterà la richiesta di sostituzione dell’ispettore e, se la riterrà fondata, ne proporrà uno differente.
Le visite ispettive devono essere condotte e verbalizzate in presenza del titolare della notifica
o di suo delegato che permetta l’accesso all’interno dell’azienda.
Nel corso delle visite deve essere garantita la massima collaborazione al personale incaricato da VALORITALIA e, qualora nel caso di visite annunciate non venga comunicata l’assenza del titolare della notifica o di suo delegato, l’Operatore si impegna a pagare comunque i costi della visita.
Sono previste ulteriori visite supplementari o mirate, in aggiunta a quelle pianificate, nei seguenti casi:
- sospetti di non conformità;
- ulteriori accertamenti in seguito ai controlli documentali;
- variazioni sostanziali dello status aziendale;
- verifica del trattamento o dell’efficacia delle azioni correttive in seguito a non conformità.
4.5 Controlli analitici
Nel corso delle attività ispettive il personale incaricato provvede ad effettuare dei campionamenti di prodotto da sottoporre ad analisi chimica per la ricerca di sostanze non ammesse. I campionamenti sono svolti rispettando un programma predefinito. In caso di dubbi o sospetti circa la conformità dei prodotti o l’utilizzo di sostanze non ammesse, il personale incaricato è tenuto ad effettuare campionamenti aggiuntivi rispetto a quelli preventivamente stabiliti.
Gli operatori, al momento della sottoscrizione del verbale di prelievo, hanno la facoltà di esprimere riserve sul laboratorio di analisi individuato. Tali riserve saranno riportate nel verbale di prelievo e valutate da Valoritalia che, se le riterrà fondate, provvederà a proporre all’operatore un laboratorio alternativo.
Una delle aliquote campionate viene rilasciata come testimone all’operatore che ha facoltà di disporne liberamente. Si consiglia di conservare l’aliquota in funzione matrice campionata provvedendo eventualmente al congelamento, per matrici facilmente deperibili. La conservazione dovrebbe avvenire in un posto sicuro, al fine di evitarne lo smarrimento o qualsiasi intervento da parte di terzi. Le aliquote non dovrebbero essere sottoposte alla luce diretta o a fonti di calore.
L’operatore, ricevuti i riscontri analitici, ha la facoltà entro 10 giorni dalla ricezione di richiedere la revisione dell’analisi, da effettuarsi su una delle aliquote detenute da Valoritalia, presso un diverso laboratorio rispetto al primo da scegliere tra quelli inseriti in “Elenco laboratori dipartimenti DO/IG, bevande spiritose e biologico” – DOC025_V, nella sezione Dipartimento biologico. Tale volontà dovrà essere espressa in forma scritta tramite PEC, fax o raccomandata alla sede di competenza.
4.6 Esiti delle attività di controllo
I risultati delle attività ispettive saranno sottoposti alla delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione (CEC). Il CEC, analizzate le risultanze delle attività di verifica, ha il compito di deliberare l’emissione dei documenti di certificazione, validando così la notifica presentata dall’Operatore oppure, nel caso in cui non sussistano gli elementi minimi per il rilascio della certificazione, ha il compito di emettere dei provvedimenti a carico dell’operatore o rendere la notifica non valida chiudendo la richiesta presentata con esito negativo.
La conclusione dell’iter di certificazione deve avvenire comunque entro 90 giorni dal rilascio della notifica.
4.7 Emissione del documento giustificativo
Al massimo entro 90 giorni dalla notifica, se gli esiti dei controlli sono stati positivi, viene rilasciato agli operatori il documento giustificativo che attesta l’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo di VALORITALIA per la specifica attività notificata. Il documento giustificativo potrà essere utilizzato per informare i propri clienti dell’avvenuto ingresso nel sistema di controllo. L’ottenimento del documento giustificativo non autorizza l’operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità sui prodotti commercializzati; queste ultime potranno essere rilasciate solo a seguito dell’emissione del certificato di conformità.
Il documento giustificativo conterrà gli elementi minimi riportati nell’allegato VI al Decreto
Ministeriale 18321 del 09/08/2012.
A seguito della delibera di rilascio del documento giustificativo l'operatore viene iscritto nel registro degli operatori controllati che è un documento pubblico, aggiornato almeno mensilmente, disponibile presso la sede di VALORITALIA ed è consultabile da chiunque lo richieda. VALORITALIA può inviarlo (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto richiedente ed eventualmente, pubblicarlo su proprie pubblicazioni, materiale informativo e/o nel proprio sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Tale elenco viene trasmesso alle autorità competenti.
La validità del documento giustificativo è condizionata al rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e del presente regolamento. Durante tutto il periodo di validità con cadenza minima annuale, a seconda della classe di rischio, verranno svolte attività di sorveglianza al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Il documento giustificativo è valido 36 mesi dalla data di emissione, salvo revoca da parte di VALORITALIA nei casi previsti.
4.8 Richiesta del certificato di conformità
Il certificato di conformità è il documento emesso dal CEC che attesta per quali prodotti
l’Operatore può rilasciare le dichiarazioni di conformità.
Il certificato è rilasciato su esplicita richiesta dell’operatore e può essere emesso solo successivamente al documento giustificativo. La sua validità è infatti subordinata al documento giustificativo al quale viene associato. Il certificato di conformità ha una validità di 18 mesi e riporta gli elementi stabiliti nell’allegato VII al Decreto Ministeriale 18321 del 09/08/2012.
Il certificato di conformità (e il conseguente marchio di certificazione) viene rilasciato da VALORITALIA in regime di licenza d’uso; in base a tale licenza l’azienda è autorizzata a dichiarare il prodotto conforme nei modi concordati purché siano rispettati i requisiti di certificazione. Pertanto la responsabilità dell’immissione in commercio di prodotto conforme ai requisiti di certificazione rimane esclusivamente all’operatore, che è obbligato
a manlevare VALORITALIA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di non conformità.
Su formale richiesta dell’operatore il certificato può essere modificato o esteso a nuovi prodotti, previo invio della documentazione necessaria ai fini della valutazione della conformità (PAPV, PAP, ricetta o scheda tecnica di vinificazione, ecc).
5 CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE
L’operatore, per ottenere e mantenere la certificazione, deve:
- rispettare quanto indicato nel documento “Misure di controllo e precauzionali da imporre agli operatori” e nelle “Linee guida”, per le rispettive attività praticate, definite da Valoritalia e disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx oppure presso le nostre sedi;
- garantire la salvaguardia di tutti i requisiti richiesti per il mantenimento della conformità;
- consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- permettere al personale incaricato da VALORITALIA, l’accesso alla documentazione, alle
registrazioni e a tutte le aree aziendali;
- consentire l’esecuzione, da parte del personale di VALORITALIA, dei campionamenti di prodotto previsti dal piano di campionamento specifico e straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
- comunicare nelle modalità e nei termini previsti qualsiasi variazione sostanziale della struttura organizzativa aziendale;
- utilizzare la certificazione esclusivamente nei termini stabiliti dalla normativa applicabile e per le produzioni autorizzate;
- utilizzare la certificazione in modo tale da non portare discredito a Valoritalia;
- rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa applicabile alle produzioni biologiche;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese;
- segnalare a Valoritalia eventuali reclami, non conformità riscontrate, esiti di analisi effettuate in autocontrollo e qualsiasi altro elemento che possa pregiudicare la conformità dei prodotti;
- comunicare a Valoritalia eventuali suoi coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
- cessare qualsiasi utilizzo della certificazione e del materiale riportante i riferimenti alla certificazione, in seguito alla revoca o alla sospensione della stessa;
- provvedere a coprire i costi di certificazione in base a quanto sottoscritto nell’offerta
economica indipendentemente dall'esito della certificazione.
- rendere disponibile tutta la documentazione pertinente all’attività certificata, nel caso in cui – al fine di accertare che le modalità di valutazione adottate da Valoritalia Srl siano conformi alle norme di riferimento - l’ente di accreditamento ACCREDIA richieda a Valoritalia l'effettuazione di una visita, detta “Market Surveillance Visit”, presso il soggetto controllato, direttamente attraverso l'uso di proprio personale. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit.
6 NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI
In base alla stima dei possibili rischi di non conformità associati ai diversi operatori vengono individuati i seguenti gruppi e le relative frequenze di verifica:
A) Gruppo 1: operatori a basso rischio per i quali si esegue una visita all’anno e per i quali sono previste analisi a discrezione del tecnico che esegue le attività ispettive.
B) Gruppo 2: operatori a medio rischio per i quali si eseguono due visite all’anno per i quali si prevede un’analisi su un numero minimo di operatori pari alla radice quadrata del totale dei soggetti ricadenti in questa classe.
C) Gruppo 3: operatori ad alto rischio per i quali si eseguono tre visite all’anno di cui una non annunciata e per i quali si esegue un campionamento almeno una volta all’anno.
Ogni anno in base al numero degli operatori sotto controllo verranno in ogni caso eseguite il 10% in più di visite ispettive e il 5% di prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio. Valoritalia si servirà, per l’esecuzione delle prove, esclusivamente di laboratori accreditati e riconosciuti dal MIPAAF.
L’emissione di un provvedimento comporta l’applicazione di misure che l’operatore dovrà mettere in atto oltre a risolvere la NC rilevata entro i termini indicati, individuarne le cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non si ripeta:
Diffida: consiste in un invito scritto a risolvere la NC rilevata entro i termini indicati, individuarne le cause e predisporre le eventuali azioni correttive affinché tale evento non si ripeta.
Soppressione delle indicazioni biologiche: comporta il divieto per l’operatore di riportare nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dalla NC, le indicazioni relative al metodo dell’agricoltura biologica e contempla il ritiro di prodotti non conformi, eventualmente già commercializzati.
Sospensione della certificazione: consiste nel divieto temporaneo all’uso del documento giustificativo per il periodo indicato. La sospensione comporta per l’operatore il divieto di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell’agricoltura biologica.
Può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione), una o più unità produttive o l’intera azienda. Tale provvedimento contempla il ritiro di prodotti non conformi, eventualmente già commercializzati.
Esclusione dell’operatore dal sistema di controllo: avviene nel caso di eventi di livello tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore nella gestione dell’azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo o nel caso in cui l’operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti dell’autorità competente e gli obblighi contrattuali nei confronti di VALORITALIA. Consiste nella cancellazione dell’operatore dal sistema di controllo con conseguente divieto dell’uso della certificazione ricevuta, il ritiro del relativo documento giustificativo e del certificato di conformità e costituisce causa di risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter-partes". Un operatore escluso dal sistema di controllo non potrà richiedere un nuovo assoggettamento prima che siano trascorsi due anni dall’esclusione. Tale disposizione non si applica alle esclusioni per mancato pagamento degli oneri di certificazione.
Il mancato rispetto di un provvedimento, entro i termini stabiliti, comporta l’emissione di un
provvedimento di gravità maggiore.
L’allegato I del D.M. 15962 raggruppa tutte le possibili casistiche di non conformità in aree
di appartenenza e vi attribuisce un codice identificativo.
- Area dei documenti previsti dal sistema di controllo;
- Area dei documenti di certificazione;
- Area delle prescrizioni generali previste dal sistema di controllo;
- Area delle norme di produzione vegetale;
- Area delle norme di produzione zootecnica;
- Area delle norme di produzione da acquacoltura e alghe;
- Area delle norme di preparazione dei prodotti;
- Area delle norme di importazione da Paesi Extra-UE;
- Area delle specifiche di prodotto;
- Area del mancato rispetto dei provvedimenti dell’OdC;
- Area della reiterazione delle non conformità.
Pertanto il ripetersi, nell’arco di un triennio, di una NC nell’ambito della stessa area, viene
considerato “Reiterazione”, ciò determina l’emissione una non conformità di gravità maggiore.
Evento manifestato | Misura adottata |
Dopo la prima soppressione (alla SECONDA NC della stessa area) | Sospensione 3 mesi |
Dopo due soppressioni (alla TERZA NC della stessa area) | Esclusione |
Dopo la prima sospensione (alla SECONDA NC della stessa area) | Esclusione |
NC determinate da eventi non direttamente imputabili all’operatore e i provvedimenti classificati come “Diffida” non generano reiterazione.
Secondo le attuali disposizioni normative, Valoritalia è tenuta a comunicare agli enti preposti (MIPAAF, ICQRF, Assessorati Regionali o Provinciali) ed agli altri organismi di controllo autorizzati tutti i provvedimenti emessi nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
Il mancato pagamento degli oneri di controllo genera un provvedimento di non conformità, come indicato al paragrafo 12.
7 RICORSI
L’operatore ha la facoltà di presentare ricorso alle decisioni assunte da Valoritalia secondo le modalità riportate all’art. 14 del documento ITA_CON001_VLT_2_BIO “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”.
8 SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’
L’attività di certificazione di VALORITALIA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale comitato è composto da un’equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni industriali e del commercio.
Compito principale di tale comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di VALORITALIA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.
9 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
- modifiche alla normativa di riferimento nazionale e/o comunitaria;
- modifiche alle condizioni generali di contratto;
- modifiche al tariffario.
Nel caso venissero apportate variazioni alla normativa di riferimento l’operatore ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione. Il mancato recesso entro il termine stabilito comporterà l'accettazione da parte dell'operatore delle modifiche.
Nel caso vi siano modifiche alle condizioni generali di contratto o alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno comunicate all’operatore che ha facoltà di accettarle, entro il termine che gli verrà indicato, o rinunciare alla certificazione comunicando un recesso o di presentare una notifica di variazione per il cambio dell’organismo di controllo.
10 USCITA DAL SISTEMA DEI CONTROLLI E RILASCIO DELLA LIBERATORIA
Un operatore può rinunciare in qualsiasi momento al controllo effettuato da Valoritalia ai sensi del Reg. 834/07, comunicando il suo recesso mezzo PEC, fax o raccomanda A/R da inviare alla sede competente per territorio. In tal caso l'operatore resterà obbligato al pagamento delle quote di certificazione come previsto dal contratto.
In caso di richiesta di uscita dal sistema di controllo per cambio OdC, Valoritalia dovrà attendere la richiesta di liberatoria dell’organismo subentrante. Valoritalia provvederà a rilasciare la dichiarazione di liberatoria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
La liberatoria verrà negata nel caso in cui persistano “conclamate” non conformità non ancora risolte o nel caso in cui siano ancora in corso procedure amministrative o accertamenti. Le non conformità potranno definirsi risolte solamente dopo che Valoritalia abbia verificato e valutato positivamente l’efficacia delle azioni correttive intraprese dall’operatore. Nel caso in cui la liberatoria venga negata Valoritalia ne dovrà dare comunicazione all’autorità competente.
Nel caso in cui l’Operatore intenda recedere dal contratto per uscire definitivamente dal sistema di controllo ai sensi del Reg. 834/07 s. m. e i. dovrà provvedere a rispettare gli obblighi imposti da Valoritalia per l’uscita dal sistema di controllo e le disposizioni dell’allegato VI del D.M. 2049 del 01/02/2014.
Valoritalia in ogni caso si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per consentire la corretta uscita degli operatori dal sistema di controllo.
11 TARIFFE E PAGAMENTI
I costi di certificazione saranno quantificati in base al tariffario accettato dall’Operatore.
La fatturazione della quota annua avverrà nel momento in cui si sarà concluso l’iter di certificazione. Per gli anni successivi al primo, la fattura verrà emessa al momento della conclusione delle attività di sorveglianza. La quota variabile per gli operatori che effettuano attività di trasformazione, confezionamente e distribuzione sarà quantificata in base ai quantitativi di prodotto commercializzato che dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Queste quote variabili verranno pertanto fatturate in maniera comulativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Qualora l’Operatore non adempia agli obblighi di pagamento, Valoritalia come disposto dal
D.M. 15962 del 20/12/2013 procederà alla sospensione della certificazione per un periodo massimo di 9 mesi. Terminato tale periodo, nel caso in cui non sia stata regolarizzata la posizione amministrativa, Valoritalia emetterà un provvedimento di esclusione che comporta la cancellazione dall’elenco degli operatori biolocici e contestualmente attiverà la procedura per il recupero del credito.