Contract
xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxx
AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale 2016-2017
Cre.s.c.o.
(Crescita, sviluppo, competitività e occupazione)
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020
OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Asse I “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1-R.A. 8.5 - 8.2-R.A. 8.1 Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità di investimento 10.3-R.A. 10.4
Art. 1 Finalità e obiettivi
Favorire la ripresa del sistema produttivo regionale sostenendo le imprese che investono nella realizzazione dei loro piani di sviluppo; incrementare e migliorare l’occupazione nel territorio regionale; migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro attraverso interventi diretti dei Centri per l’Impiego e azioni congiunte con gli Enti di Formazione accreditati.
Sono queste le finalità che la Regione Umbria persegue con il presente avviso, con il quale intende:
- rispondere in maniera puntuale e qualificata ai fabbisogni di personale e di competenze professionali delle imprese del territorio per supportare processi di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa;
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di professionalità in tempi brevi e in modo efficace;
- offrire alle persone disoccupate iscritte ai CPI regionali strumenti di politiche attive del lavoro per accrescere le loro competenze, in linea con le esigenze del sistema produttivo locale, e favorire l’ingresso stabile nel mondo del lavoro.
Obiettivi specifici dell’avviso sono, quindi:
- offrire alle imprese del territorio regionale, che manifestino la concreta sussistenza di un piano di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa, con la necessità di incrementare l’organico aziendale, strumenti formativi e incentivi finalizzati ad agevolare l’attuazione del piano stesso – attraverso l’attivazione di procedure a sportello;
- finanziare a tal fine, con modalità just in time, progetti presentati da Enti di Formazione accreditati, su delega specifica di una o più imprese di un medesimo settore o filiera produttiva, elaborati a seguito di un’attenta rilevazione dei fabbisogni di risorse umane e di competenze professionali;
- offrire alle persone in stato di disoccupazione, iscritte ai Centri per l’Impiego della regione, strumenti di sostegno all’inserimento lavorativo, attraverso la promozione di esperienze formative tese ad accrescerne le competenze richieste dal mercato del lavoro e l’erogazione alle imprese di incentivi per l’assunzione.
L’Avviso è redatto in coerenza con i principi orizzontali del POR Umbria FSE 2014-2020 pari opportunità e non discriminazione e parità tra uomini e donne, prevedendo incentivi di maggiore importo per l’assunzione di soggetti svantaggiati e disabili e delle donne.
Art. 2 Interventi finanziabili e risorse disponibili
Nell’ambito del presente avviso sono finanziabili, a valere sulle risorse del P.O.R. Umbria F.S.E. 2014/2020, asse I “Occupazione” e asse III “Istruzione e Formazione”, progetti a sostegno della realizzazione di piani aziendali di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa, che prevedano anche assunzioni a tempo indeterminato di persone disoccupate da parte di una o più imprese del medesimo settore o filiera produttiva, attraverso l’attivazione di tutti o alcuni degli strumenti di seguito indicati.
I disoccupati da inserire negli organici aziendali saranno individuati attraverso il servizio di preselezione, mediazione e incontro domanda/offerta svolto dai CPI della regione tra i propri iscritti - con il supporto del soggetto proponente individuato ai sensi dell’art. 4 - e all’esito di uno specifico intervento formativo realizzato nell’ambito degli strumenti seguenti.
Per l’attuazione dell’Avviso è disponibile la somma complessiva di € 3.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, ripartita tra i vari interventi come riportato nella tabella seguente.
La somma stanziata potrà essere incrementata, in caso di fabbisogno, con ulteriori assegnazioni di fondi disposte dalla Giunta Regionale.
Asse | Priorità d’investimento | Obiettivo specifico/RA | Azione | Intervento specifico (Strumenti) | Destinatari | Dotazione finanziaria |
Asse I Occupazione | 8.1 accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale | 8.5 favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché di sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | Azione 1: misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) | Brevi percorsi formativi specialistici connessi a domanda espressa dalle imprese | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | € 800.000,00 |
Tirocini formativi extracurriculari | € 350.000,00 | |||||
Incentivi alla creazione di rapporti di lavoro | € 500.000,00 | |||||
8.2 integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare coloro che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per giovani | 8.1 aumentare l’occupazione dei giovani | Azione 1: misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT | Tirocini formativi extracurriculari | Giovani disoccupati, compresi quelli di lunga durata | € 350.000,00 | |
Incentivi alla creazione di rapporti di lavoro | € 500.000,00 | |||||
Asse III Istruzione e Formazione | 10.3 rafforzare le priorità d’accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce d’età, nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibile anche tramite l’orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite | 10.4 accrescimento delle competenze delle forze lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento e il reinserimento lavorativo | Azione 1: Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutte le forze lavoro compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperative, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori | Formazione continua (Percorsi brevi di formazione aziendale/interaziendale) | Lavoratori delle imprese aderenti al progetto | € 500.000,00 |
Agli interventi specifici (strumenti) sopra indicati si aggiunge l’attività di analisi dei fabbisogni professionali delle imprese e supporto alla individuazione dei disoccupati, descritta allo strumento n. 1 dell’art. 6, che risulta già finanziata all’interno del contribuito assegnato per gli strumenti formativi e, in particolare, per gli strumenti 2 e 5.
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Art. 3 Articolazione, modalità attuative e di finanziamento
Una o più imprese1 del medesimo settore o filiera produttiva, interessate da un piano aziendale di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa, nel quale sia programmato anche un incremento occupazionale relativo alle unità operative ubicate nel territorio regionale, possono richiedere a un organismo di formazione, di cui all’art. 4, la presentazione di un progetto, a valere sul presente avviso, a condizione che il progetto stesso preveda, per ciascuna impresa richiedente, almeno una assunzione a tempo indeterminato di persone disoccupate nei 12 mesi successivi alla richiesta.
Il progetto avrà l’obiettivo di sostenere l’impresa o le imprese aderenti al progetto nella realizzazione del suddetto piano di sviluppo, attraverso la messa a disposizione di un servizio per l’efficace individuazione delle professionalità da inserire nell’organico aziendale (anche a seguito dell’attivazione di strumenti formativi specifici per l’acquisizione delle competenze e delle capacità relazionali, indispensabili per l’immediato coinvolgimento nei processi aziendali) e l’erogazione dei relativi incentivi per l’assunzione dei disoccupati.
Dovrà basarsi, pertanto, su una preliminare attività di analisi (strumento 1), svolta dal soggetto proponente a supporto del servizio di mediazione istituzionalmente erogato dai Centri per l’Impiego, finalizzata a individuare gli obiettivi e l’articolazione del piano stesso e a determinare i relativi fabbisogni professionali, organizzativi, formativi dell’impresa nonché gli ulteriori strumenti da attivare nell’ambito del presente avviso.
Conseguentemente dovrà prevedere, obbligatoriamente:
- l’attivazione del servizio di preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro (previsto nell’ambito dello stesso strumento 1), svolto dal Centro per l’Impiego territorialmente competente, con il supporto dell’organismo di formazione, per l’individuazione dei disoccupati beneficiari degli interventi formativi e degli incentivi per l’occupazione;
- l’attivazione di brevi percorsi formativi, della durata max di 100 ore (strumento 2) e/o di tirocini extracurriculari, anche integrati con i percorsi suddetti, della durata di quattro mesi (strumento 3), finalizzati a far acquisire ai destinatari ulteriori competenze di carattere tecnico-professionale o trasversale/relazionale richieste dalle imprese aderenti;
- la richiesta di incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato (strumento 4) dei disoccupati da inserire nell’organico aziendale.
Gli interventi formativi di cui agli strumenti 2 e 3, tuttavia, sono concepiti - oltre che per rispondere al fabbisogno dell’impresa di formare preventivamente le persone da assumere, così da renderle pronte ad operare all’interno dei processi aziendali - per offrire a una platea di disoccupati più ampia le medesime opportunità formative, al fine di favorirne comunque l’inserimento occupazionale, anche in altre imprese, collegate con l’impresa/le imprese aderenti o dello stesso settore o filiera produttiva.
Questi interventi, infatti, dovranno rivolgersi a un numero di disoccupati maggiore rispetto al numero delle assunzioni previste in progetto:
- a tre disoccupati se il progetto preveda complessivamente una sola assunzione;
- pari al doppio a fronte di almeno due e fino a 5 assunzioni complessive;
- aumentato del 50% per un numero di assunzioni superiore a 5 prevedendo comunque 10 disoccupati nel caso dei progetti che prevedono 6 assunzioni. L’aumento del 50% viene applicato con arrotondamento all’unità superiore.
I partecipanti alle attività, tra i quali le imprese aderenti individueranno le persone da assumere, saranno selezionati nell’ambito del servizio di preselezione e incontro domanda- offerta di lavoro di cui allo strumento 1, con le procedure concordemente definite dal CPI e dal soggetto proponente, sulla base dei requisiti indicati nel progetto.
1Ai fini del presente avviso, in coerenza con la vigente normativa comunitaria, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica e sia in grado di assumere personale senza dover ricorrere a procedure concorsuali pubbliche. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica. Per attività economica si intende qualsiasi offerta di beni e servizi su un determinato mercato.
I tirocini extracurriculari potranno essere attivati anche presso imprese diverse da quelle interessate dal piano di sviluppo occupazionale e aderenti al progetto, nell’ambito dello stesso settore o filiera produttiva.
Nel progetto, pertanto, dovranno essere individuate tutte le imprese disponibili ad ospitare i tirocinanti, nel numero per questi previsto.
Qualora il progetto preveda l’attivazione di percorsi formativi e non anche di tirocini extracurriculari, quale strumento propedeutico all’assunzione, il soggetto proponente dovrà comunque garantire l’attivazione del tirocinio per tutti i formati che al termine del percorso formativo non saranno stati assunti dalle imprese aderenti.
Nel caso in cui, al termine del tirocinio, una delle imprese ospitanti decida di perfezionare l’assunzione a tempo indeterminato nei confronti del tirocinante, potrà comunque beneficiare dell’incentivo all’assunzione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, facendone apposita richiesta, sebbene inizialmente non sia stata interessata dal piano di sviluppo proposto dal progetto e non compaia, quindi, tra le aziende aderenti.
Il progetto potrà prevedere anche la realizzazione di percorsi brevi di formazione continua, della durata max di 100 ore, (strumento 5) per l’adeguamento delle competenze dei lavoratori dell’impresa strettamente coinvolti nel piano di sviluppo o di riconversione e che abbiano la sede prevalente della loro attività lavorativa esclusivamente presso unità operative dell’impresa localizzate nel territorio della regione.
Saranno ammissibili esclusivamente progetti che prevedano l’assunzione presso unità operative dell’impresa localizzate nel territorio della regione.
Presentazione e approvazione del progetto
Su delega dell’impresa, l’organismo di formazione presenterà al Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale (con le modalità descritte all’art. 5) un progetto con l’illustrazione del suddetto piano di sviluppo o di riconversione, degli obiettivi del processo da intraprendere e dei fabbisogni di risorse umane e professionali individuati, la descrizione dell’attività svolta per l’analisi del piano e per l’individuazione dei fabbisogni, l’indicazione degli strumenti previsti dall’Avviso che intende utilizzare, con i relativi costi, modalità e tempi di attuazione.
Il progetto verrà preso in carico in base all’ordine cronologico di presentazione e sottoposto ad istruttoria di ammissibilità da parte dei competenti uffici del Servizio e successiva valutazione di merito, tesa a verificarne fattibilità, coerenza, sostenibilità, a cura di un apposito Nucleo Tecnico di Valutazione e sulla base dei criteri di cui all’art. 7.
Il progetto ammissibile e approvato dal NTV sarà finanziato con atto del Dirigente del suddetto Servizio di norma entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, sulla base del suddetto ordine cronologico, fino alla concorrenza delle risorse stanziate per l’Avviso.
L’approvazione del progetto sarà comunicata oltre che al soggetto proponente alla U.O.T. Servizi per l’impiego e servizi alle imprese per l’occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99 e alla U.O.T. Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone, ai fini dell’attivazione presso il CPI territorialmente competente del servizio di preselezione e incontro domanda-offerta per l’individuazione dei disoccupati beneficiari degli specifici strumenti assegnati all’impresa.
Nel periodo di vigenza del presente avviso ciascuna impresa non potrà aderire a più di un progetto per i medesimi obiettivi di sviluppo.
Modalità di finanziamento e attuazione
Il finanziamento del progetto avverrà sulla base dei parametri e dei massimali previsti all’art. 8.
Per la quantificazione complessiva si dovrà comunque fare riferimento, preliminarmente, al numero delle assunzioni previste nel progetto e quindi all’ammontare complessivo degli incentivi per l’assunzione richiesti.
Per lo strumento 5), che rientra nell’ambito della disciplina sugli aiuti di stato, dovrà essere determinata anche la percentuale di cofinanziamento privato, sulla base del regime di aiuto prescelto.
Il progetto finanziato dovrà essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia.
Ulteriori disposizioni, concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario, potranno, comunque, essere adottate dal Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale successivamente alla pubblicazione del presente avviso, in coerenza e attuazione del Manuale GEO del POR FSE 2014–2020 di prossima approvazione
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetti, per conto di una o più imprese del medesimo settore o filiera produttiva, organismi di formazione pubblici o privati, anche costituiti in associazioni temporanee di imprese (ATI) o di scopo (ATS), accreditati ai sensi della normativa regionale per la macrotipologia formazione continua e permanente e in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali.
I requisiti in materia di accreditamento e di regolarità contributiva devono essere posseduti al momento della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’impegno. Nel caso di mancato accreditamento o di mancanza della regolarità contributiva il progetto non può essere avviato e i costi eventualmente sostenuti non saranno riconosciuti.
Art. 5 Termini e modalità di presentazione dei progetti
L’Avviso ha validità fino al 30 dicembre 2017 e può essere oggetto di integrazioni e aggiornamenti.
I progetti potranno essere presentati a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Per la presentazione del progetto occorre produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. domanda di finanziamento in bollo (€ 16,00) (Modello 1), regolarmente sottoscritta in originale e compilata in ogni sua parte e con pagine numerate progressivamente;
2. apposito formulario di progetto (Modello 2), compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, secondo le specifiche indicazioni contenute nel modello stesso, e con pagine numerate progressivamente.
Dopo aver compilato integralmente i due Modelli suddetti, secondo le specifiche indicazioni contenute in ciascuno di essi, il soggetto proponente dovrà:
- stamparli, allegandovi l’eventuale ulteriore documentazione necessaria;
- sottoscrivere in originale la domanda di finanziamento ed allegarvi copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità di ogni soggetto firmatario;
- apporre sulla domanda medesima marca da bollo da € 16,00 e procedere all’annullamento della stessa;
- scansionare integralmente e salvare in formato PDF i modelli così predisposti e la relativa documentazione;
- inviare il tutto alla Regione Umbria – Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Nell’oggetto della e-mail va indicato: progetti Cre.s.c.o. 2016-2017
Il testo della e-mail dovrà essere così redatto: (Si trasmette, in allegato, il progetto di seguito indicato)
Mittente: (denominazione soggetto proponente);
Destinatario: Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale;
Oggetto: Avviso pubblico “Cre.s.c.o”;
Titolo del Progetto: (titolo del progetto per esteso); Acronimo Progetto: (acronimo del progetto max 7 caratteri).
N.B.: le parentesi tonde vanno tolte e il testo in esse contenuto va sostituito con i propri dati.
Si ricorda che la domanda di finanziamento e tutte le dichiarazioni eventualmente necessarie dovranno essere sottoscritte ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ossia occorre allegare copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
La data e l’orario di invio, risultanti dalla ricevuta di accettazione (cioè di spedizione) della PEC, determineranno l’ordine cronologico di presentazione dei progetti.
I progetti inviati prima della data stabilita saranno considerati inammissibili.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dell’invio o ricezione della PEC, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Si ricorda, a tale proposito, che i sistemi di posta elettronica certificata non consentono, di solito, l’invio di e-mail con allegati del peso superiore a 50 MB.
Il soggetto proponente dovrà conservare gli originali della domanda di finanziamento e del progetto inoltrati tramite PEC e renderli disponibili per eventuali controlli e verifiche da parte dell’Amministrazione anche in ordine all’autenticità dei formati PDF.
Art. 6 Descrizione e articolazione degli strumenti
Strumento n. 1
Analisi dei fabbisogni professionali e supporto all’individuazione delle risorse umane
Finalità specifica
Lo strumento garantisce un’azione di supporto, da parte dei soggetti di cui all’art. 4, ai servizi di mediazione, preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro istituzionalmente erogati dai Centri per l’Impiego della regione ed è finalizzato ad aiutare l’impresa nella rilevazione dei fabbisogni di risorse umane e professionali connessi a un piano di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa; nell’individuazione e formalizzazione delle relative competenze; nell’individuazione e definizione degli interventi da realizzare nell’ambito dell’avviso, a sostegno dell’attuazione del piano stesso; nell’individuazione dei disoccupati da inserire nell’organico aziendale.
Modalità di progettazione e finanziamento
Nel progetto dovrà essere illustrato il piano aziendale e descritta l’attività di analisi realizzata dal soggetto proponente, in termini di metodologia, strumenti utilizzati, soggetti coinvolti. Dovranno, quindi, essere presentati i risultati dell’indagine svolta e i fabbisogni professionali, organizzativi, formativi rilevati nonché la strategia d’intervento e i relativi obiettivi e modalità di azione, sulla base degli strumenti dell’avviso di cui si chiede l’attuazione.
Dopo la comunicazione di approvazione del progetto il soggetto proponente richiederà al CPI territorialmente competente l’attivazione del servizio di preselezione e incontro domanda- offerta di lavoro e definirà con lo stesso la tipologia di azione e le modalità di intervento più idonee per l’efficace individuazione dei disoccupati beneficiari degli specifici strumenti assegnati all’impresa, sulla base dell’analisi dei fabbisogni effettuata e delle caratteristiche e delle competenze del personale da assumere richieste dall’impresa stessa e puntualmente individuate nel progetto.
Per tale strumento non è prevista l’assegnazione di un finanziamento.
I costi delle relative attività risultano, infatti, già riconosciuti nell’ambito del contributo assegnato per gli strumenti formativi del presente avviso.
La realizzazione delle attività previste all’interno dello stesso, costituisce tuttavia, condizione essenziale per l’approvazione e il finanziamento dell’intero progetto. A tal fine, pertanto, sarà
presa in considerazione esclusivamente l’attività di analisi e supporto svolta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Umbria.
Strumento n. 2 Formazione per disoccupati
Finalità specifica
Lo strumento consente la realizzazione di brevi percorsi formativi per l’acquisizione o il rafforzamento, da parte delle persone in stato di disoccupazione iscritte ai CPI della regione, delle competenze richieste dall’impresa ai fini dell’inserimento nel proprio organico e comunque spendibili all’interno del mercato del lavoro umbro.
Modalità di progettazione e finanziamento
Oggetto dei percorsi formativi saranno le competenze di carattere tecnico-professionale e/o trasversale/relazionale individuate come necessarie per l’inserimento nell’organico aziendale, alla luce dell’attività di analisi dei fabbisogni sulle risorse umane effettuata per la realizzazione del piano di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa.
Destinatari sono le persone in stato di disoccupazione iscritte ai CPI della regione, selezionate attraverso il servizio di preselezione e incontro domanda-offerta svolto, nell’ambito dello Strumento 1, dal Centro per l’Impiego in collaborazione con il soggetto proponente.
Come precisato al precedente art. 3 il numero dei partecipanti alle attività formative dovrà essere maggiore del numero delle assunzioni previste e dovrà essere indicato nel progetto.
Conseguentemente, le assunzioni previste dovranno effettuarsi all’interno della rosa dei suddetti partecipanti.
Qualora dall’analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più profili professionali, il progetto potrà prevedere l’attivazione anche di più percorsi formativi, fermo restando il massimale di finanziamento attribuibile a tale strumento ai sensi del successivo art. 8.
Ciascun percorso potrà avere, comunque, una durata massima di 100 ore e dovrà prevedere un numero minimo di 3 allievi. Le relative attività dovranno tenersi nel territorio regionale.
Non saranno ammesse più edizioni dello stesso intervento formativo con dimensionamento subottimale delle rispettive aule, dovendosi in tal caso procedere ad accorpamento.
I percorsi formativi dovranno essere progettati nel rispetto della Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e delle relative linee di architettura, di cui alla D.G.R. n. 51 del 18.01.2010 e successive disposizioni attuative.
Dovranno pertanto prevedere un approccio per competenze e svilupparsi per Unità di Competenza (U.C) e relative Unità Formative (U.F.), poste in rapporto di 1:1 con le Unità di Competenza.
Per i percorsi riferiti ai profili professionali descritti nel Repertorio regionale dei profili professionali, di cui alla D.G.R. n. 168/2010 e s.m.i., il progetto dovrà fare riferimento alle U.C. in esso indicate, viste come standard minimo di riferimento. Dovrà, inoltre, fare riferimento allo standard minimo di percorso eventualmente disponibile nel Repertorio regionale degli standard di percorso formativo di cui alla D.G.R. n 1518/2011 e s.m.i.
E’ consentito lo svolgimento delle attività di formazione in FAD (formazione a distanza) in e- learning.
A tal fine la proposta progettuale dovrà prevedere:
− l’utilizzo di apposite piattaforme adeguate alle caratteristiche dell’intervento formativo e tali da consentire la stampa di report individuali e la conservazione della relativa documentazione da parte del soggetto attuatore, al fine di eventuali monitoraggi e controlli;
− la presenza, il sostegno e la supervisione da parte di xxxxxxx e di tutor FAD;
− un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati conseguiti.
Il finanziamento dei percorsi approvati avverrà sulla base della disciplina di cui alla D.G.R. n. 1326/2011 con applicazione del costo standard per la tipologia formativa “formazione permanente, aggiornamento professionale e tecnico”.
Il costo standard delle attività realizzate sarà riconosciuto fino ad un massimo del 70% se non verranno perfezionate tutte le assunzioni previste dal progetto.
Strumento n. 3
Tirocini formativi extracurriculari per disoccupati
Finalità specifica
Lo strumento ha l’obiettivo di offrire alle persone in stato di disoccupazione iscritte ai CPI della regione, individuate all’esito dell’attività di selezione realizzata nell’ambito dello Strumento 1, un’esperienza formativa on the job finalizzata a favorire l’inserimento nell’organico aziendale dell’impresa aderente al progetto o di altre imprese dello stesso settore o filiera produttiva.
Modalità di progettazione e finanziamento
Se il progetto prevede l’utilizzo del presente strumento, dovrà essere attivato un numero di tirocini maggiore rispetto al numero delle assunzioni previste, sulla base di quanto specificato all’art. 3.
Qualora, viceversa, non sia previsto l’utilizzo del presente strumento, il soggetto proponente dovrà comunque garantire l’attivazione del tirocinio per tutti i partecipanti alle azioni formative di cui allo Strumento 2 che, al termine delle stesse, non siano stati assunti dalle imprese aderenti.
I tirocini extracurriculari potranno essere attivati anche presso imprese diverse da quelle interessate dal piano di sviluppo o riconversione e aderenti al progetto, che operino nell’ambito dello stesso settore o filiera produttiva.
Potranno essere attivati anche in unità operative dell’impresa aderente diverse rispetto a quella in cui si prevede l’assunzione, anche ubicate al di fuori del territorio regionale.
I tirocini avranno una durata di mesi 4, e dovranno essere attuati nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 1354/2013 e s.m.i.
Ad ogni tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile.
L’importo di tale indennità sarà quantificato sulla base della somma di € 500,00 lordi mensili (elevabile ad € 800,00 nel caso in cui la xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx 00 xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), comprensiva degli oneri fiscali, se dovuti, dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali (inclusa la quota a carico dell’impresa e del tirocinante), nonché dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e dell’IRAP.
Nel progetto il soggetto proponente dovrà individuare, sulla base dell’analisi dei fabbisogni di risorse umane e professionali connessi al piano di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa dell’impresa, il numero di tirocini previsti e, per ciascuno, il profilo professionale di riferimento con i relativi requisiti di accesso, gli obiettivi formativi e le aree di competenza oggetto dell’esperienza formativa. Dovrà, altresì, individuare tutte le imprese disponibili ad ospitare i tirocinanti previsti.
Successivamente all’approvazione del progetto e allo svolgimento dell’attività di selezione dei partecipanti, svolta congiuntamente dal CPI competente e dal soggetto proponente nell’ambito dello Strumento 1, lo stesso soggetto proponente assumerà il ruolo di soggetto promotore dei tirocini, con l’assegnazione ad esso di tutti i compiti previsti dalla D.G.R. n. 1354/2013 e s.m.i.
Il tirocinio sarà avviato successivamente alla stipula dell’apposita convenzione fra soggetto promotore e impresa ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante. Alla convenzione dovrà essere allegato un progetto formativo individuale di tirocinio, contenente tutte le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio stesso, alle attività che il tirocinante dovrà svolgere e agli specifici obiettivi formativi.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascerà al tirocinante, sulla base della valutazione dell’impresa ospitante, un’attestazione semplice di apprendimento non formale ed
informale ai sensi della Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e delle relative linee di architettura, di cui alla D.G.R. n. 51 del 18.01.2010 e successive disposizioni attuative.
Al soggetto promotore sarà corrisposta una remunerazione lorda per lo svolgimento dei compiti di cui alla D.G.R. 1354/2013 e s.m.i. di € 500,00 per ogni tirocinio attivato, oltre al 3% dell’indennità di partecipazione per la gestione amministrativa, il monitoraggio fisico e finanziario del tirocinio.
Strumento n. 4
Incentivi alla creazione di rapporti di lavoro
Finalità specifica
Lo strumento sostiene le imprese aderenti al progetto nel processo di ampliamento dell’organico aziendale, previsto dal piano di sviluppo o riconversione, attraverso la concessione di incentivi economici per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015.
Modalità di progettazione e finanziamento
Ogni impresa aderente potrà richiedere l’incentivo anche per più assunzioni, con le modalità e sulla base dei criteri di seguito illustrati.
Il progetto dovrà contenere la richiesta di attivazione del presente strumento da parte di ogni impresa aderente, con l’indicazione del numero degli incentivi richiesti e l’individuazione del profilo e delle caratteristiche personali delle figure professionali da inserire nell’organico aziendale, definito sulla base dell’analisi dei fabbisogni di risorse umane e di competenze.
Dovrà altresì contenere l’indicazione dell’unità operativa dell’impresa posta sul territorio regionale presso cui sarà effettuata l’assunzione.
Dopo l’approvazione del progetto e l’individuazione dei disoccupati da assumere - in esito all’attività di preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro svoltasi nell’ambito dello Strumento 1) e a conclusione del percorso di formazione e/o di tirocinio, di cui agli Strumenti
2) e 3) – l’impresa potrà procedere con le assunzioni, provvedendo alle relative comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni in materia e potrà presentare, anche a mezzo del soggetto proponente, la richiesta di erogazione dell’incentivo sulla base dei criteri di seguito esplicitati e con le modalità che saranno definite in un apposito successivo atto del Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale.
Le assunzioni dovranno perfezionarsi, a pena di decadenza dall’incentivo, di norma entro 30 giorni dalla conclusione dello strumento formativo immediatamente collegato all’assunzione stessa (strumento 2 e/o strumento 3).
Gli incentivi si configurano come aiuti di stato e sono soggetti, pertanto, alla normativa comunitaria in materia, così come richiamata al successivo art. 9.
L’ammissibilità e l’entità dell’incentivo dipendono anche dal regime di aiuti prescelto dall’impresa al momento della presentazione della domanda.
In regime de minimis (Reg.UE n. 1407/2013) l’incentivo è di € 5.000,00 per l’assunzione di giovani di età inferiore a 30 anni e di € 7.000,00 per gli over 30 e per i percettori di NASPI, ASDI ed indennità di mobilità; tali incentivi sono elevabili a € 9.000,00 se l’inserimento lavorativo riguarda donne o persone over 45.
Tali importi valgono anche per il settore della pesca (Reg. UE n. 717/2014) per un massimo di
€ 30.000,00 per ogni azienda in 3 anni e per il settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. UE n. 1408/2013), per un massimo di € 15.000,00 per ogni azienda in 3 anni.
Per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili l’importo dell’incentivo è lo stesso di quello previsto in applicazione del regime di aiuti di stato all’assunzione di soggetti svantaggiati e disabili di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e di seguito riportato.
In regime di aiuti di stato all’assunzione di soggetti svantaggiati e disabili (Reg. UE n. 651/2014) l’importo dell’incentivo sarà così commisurato:
- per i soggetti svantaggiati l’intensità massima dell’aiuto è del 50% del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all’assunzione e, comunque, non oltre 7.000,00 euro;
- per i soggetti molto svantaggiati l’intensità massima dell’aiuto è del 50% del costo salariale lordo dei 24 mesi successivi all’assunzione e, comunque, non oltre 9.000,00 euro complessivi;
- per i soggetti disabili iscritti alla L. 68/99 l’intensità massima dell’aiuto è del 75% del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all’assunzione e, comunque, non oltre 10.000,00 euro.
Per l’individuazione dei soggetti svantaggiati e molto svantaggiati si rinvia a quanto stabilito nella D.G.R. n. 738 del 28 maggio 2015.
Non potranno essere assegnati incentivi per l’assunzione alle imprese che non siano in regola con gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 68/99.
Per le imprese che assumono con contratto di apprendistato l’importo massimo erogabile è pari a € 5.000,00.
L’incentivo è erogabile per l’intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario settimanale pari o superiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato part time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL, l’incentivo verrà proporzionalmente ridotto. In ogni caso, per poter usufruire dell’incentivo, il part time non potrà essere inferiore al 50% dell’orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento.
Sono escluse dall’assegnazione dell’incentivo le assunzione effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti, nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all’estero.
Gli incentivi per le assunzioni sono cumulabili con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non aventi natura selettiva rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. Non sono cumulabili con altri incentivi erogati per l’assunzione del medesimo disoccupato a valere su POR FSE Regione Umbria.
Ogni onere fiscale, assicurativo e qualsiasi altro onere inerente la realizzazione dell’intervento resta a carico del beneficiario dell’incentivo.
Per beneficiare dell’incentivo l’impresa deve:
- avere almeno una unità produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale ed inserire il neo assunto nell’organico della stessa;
- rispettare per il personale dipendente e non le vigenti disposizioni normative e contrattuali e, in particolare, quelle in materia di sicurezza e gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili;
- essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
- inoltre, nei confronti dei propri amministratori non debbono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla L. n. 575/65 ed indicate nell’allegato al D.lgs. 490/94 (antimafia).
Se l’impresa sceglie il regime “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013, Reg. UE n. 717/2014 e Reg. UE n. 1408/2013) dovrà, altresì, dimostrare che l’assunzione per la quale richiede l’aiuto comporta un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Invece, se l’impresa sceglie l’applicazione del Reg. UE n. 651/2014 dovrà altresì dimostrare che l’assunzione per la quale richiede l’aiuto comporta un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda;
oppure, se l’assunzione non comporterà un aumento netto,
dovrà dimostrare che il posto o i posti occupati non si siano resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale durante i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, a prescindere dal regime di aiuti prescelto, per beneficiare dell’incentivo l’impresa, altresì:
- non dovrà effettuare, dalla data di presentazione della domanda di incentivo e fino a 6 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell’atto unilaterale di impegno, licenziamenti per riduzione del personale;
- non dovrà interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale abbia ricevuto l’incentivo per almeno 12 mesi successivi l’assunzione;
- dovrà impegnarsi ad accettare il sistema dei controlli come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell’ambito dei campi di applicazione dei Reg. UE n. 1407/2013, Reg. UE n. 1408/2013, Reg. UE 717/2014 e Reg. UE n. 651/2014.
Strumento n. 5 Formazione aziendale/interaziendale
Finalità specifica
Lo strumento promuove la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai lavoratori dell’impresa o delle imprese aderenti, direttamente coinvolti nel piano aziendale di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa, per l’adeguamento delle competenze richiesto dalla conseguente innovazione dei processi.
Modalità di progettazione e finanziamento
Il progetto potrà prevedere l’attivazione anche di più percorsi formativi, nei limiti del massimale di finanziamento attribuibile a tale strumento.
Ciascun percorso potrà avere, comunque, una durata massima di 100 ore e dovrà prevedere un numero minimo di 3 allievi.
Non saranno ammesse più edizioni dello stesso intervento formativo con dimensionamento subottimale delle rispettive aule, dovendosi in tal caso procedere ad accorpamento.
I percorsi formativi dovranno essere progettati nel rispetto della Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e delle relative linee di architettura, di cui alla D.G.R. n. 51 del 18.01.2010 e successive disposizioni attuative.
Dovranno pertanto prevedere un approccio per competenze e svilupparsi per Unità di Competenza (U.C.) e relative Unità Formative (U.F.), poste in rapporto di 1:1 con le Unità di Competenza.
E’ consentito lo svolgimento delle attività di formazione in FAD (formazione a distanza) in e- learning.
A tal fine la proposta progettuale dovrà prevedere:
- l’utilizzo di apposite piattaforme adeguate alle caratteristiche dell’intervento formativo e tali da consentire la stampa di report individuali e la conservazione della relativa documentazione da parte del soggetto attuatore, al fine di eventuali monitoraggi e controlli;
- la presenza, il sostegno e la supervisione da parte di esperti e di tutor FAD;
- un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati conseguiti.
Per “lavoratori dell’impresa” ai fini del presente strumento, si intendono i lavoratori dipendenti, imprenditori, dirigenti, lavoratori con contratto di somministrazione o a tempo intermittente, collaboratori (anche lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione in regime di
esclusività), che abbiano la sede prevalente della loro attività lavorativa presso unità operative dell’impresa ubicate nel territorio regionale.
Il finanziamento dei percorsi approvati avverrà sulla base della disciplina di cui alla D.G.R. n. 1326/2011 con applicazione del costo standard per la tipologia formativa “formazione per occupati (o formazione continua)”.
Il finanziamento di tali attività, si configura come aiuto di stato: si applica, pertanto, la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, così come richiamata al successivo art. 9.
Il contributo percentuale massimo che le imprese beneficiarie potranno ricevere, in caso di scelta del regime de minimis è pari al 80% del costo totale delle attività formative autorizzate.
In caso di scelta del regime di aiuti alla formazione, di cui al Reg. (UE) 651/2014, le intensità massime di aiuto che le imprese beneficiarie potranno ricevere sono quelle previste dal Regolamento stesso e adottate dalla D.G.R. n. 738/2015
I percorsi approvati potranno essere attivati soltanto dopo il perfezionamento del numero di assunzioni previste dal progetto.
Art. 7 Ammissibilità e valutazione
La valutazione dei progetti sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione, secondo una procedura di selezione di tipo valutativo a sportello in coerenza con la “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 1303/2014)” approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE 2014–2020 nella seduta del 07 luglio 2015.
Non è prevista, pertanto, l’elaborazione di una graduatoria di merito tra i progetti presentati. Tuttavia, i progetti saranno sottoposti ad una valutazione di carattere qualitativo, volta all’acquisizione del giudizio di idoneità da parte di un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente nominato e alla conseguente approvazione.
L’ordine cronologico di presentazione sarà determinato in base alla data e ora di invio tramite PEC del progetto e della domanda di finanziamento.
I progetti pervenuti saranno sottoposti ad una preliminare istruttoria di ammissibilità formale tesa a verificare:
- ricevibilità della domanda (ovvero compilazione e inoltro del progetto e della relativa domanda di finanziamento nelle forme e nei termini previsti dall’avviso);
- ammissibilità formale della domanda (presenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente ai sensi dell’art. 4; previsione all’interno del progetto di almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di ciascuna impresa aderente, con la conseguente richiesta di attivazione del servizio di preselezione e incontro domanda/offerta dei Centri per l’Impiego Strumento 1), dei relativi incentivi per l’assunzione Strumento 4) e di almeno uno tra gli Strumenti 2) e 3); completezza e regolarità tecnica della domanda di finanziamento e del formulario di progetto ai sensi delle indicazioni contenute nell’avviso e nei relativi modelli).
Con particolare riferimento alla Domanda di finanziamento (Modello 1) si precisa che costituisce motivo di inammissibilità: la mancata sottoscrizione con le modalità di cui all’art. 5; la mancata o incompleta individuazione e/o identificazione del soggetto richiedente; l’omessa indicazione dell’ammontare del finanziamento richiesto; la mancata produzione delle dichiarazioni nella stessa eventualmente richieste.
I progetti ammissibili saranno sottoposti all’esame del NTV che valuterà fattibilità, coerenza e sostenibilità della proposta nel suo complesso e dei singoli strumenti sulla base dei seguenti criteri:
Finalizzazione della proposta
Coerenza e sostenibilità dell’impianto complessivo del progetto rispetto ai fabbisogni rilevati e alle strategie aziendali, con particolare riferimento alla congruenza, adeguatezza e grado di integrazione degli strumenti richiesti e agli impatti attesi, anche in relazione ai tempi di realizzazione.
Formazione per disoccupati (strumento 2)
1) Coerenza del percorso formativo con i fabbisogni di competenze espressi dall’impresa aderente, con il target di destinatari e i relativi requisiti di accesso; congruenza con il profilo professionale di riferimento; correttezza della progettazione per UC e UF;
2) Qualità progettuale in termini di congruenza degli obiettivi progettuali, architettura, didattica, monitoraggio e valutazione, risorse professionali, strumentali e strutturali.
Tirocini formativi extracurriculari per disoccupati (strumento 3)
1) Coerenza della proposta di tirocinio con i fabbisogni di competenze espressi dall’impresa aderente, con il target di destinatari e i relativi requisiti di accesso; congruenza degli obiettivi formativi con il profilo professionale di riferimento;
2) Coerenza e adeguatezza delle imprese individuate come disponibili ad ospitare i tirocinanti.
Formazione aziendale/interaziendale (strumento 5)
1) Coerenza del percorso formativo con il target di destinatari e congruenza con le aree di competenza di riferimento; correttezza della progettazione per UC e UF;
2) Qualità progettuale in termini di congruenza degli obiettivi progettuali, architettura, didattica, monitoraggio e valutazione; risorse professionali, strumentali e strutturali.
All’esito dell’attività di valutazione del NTV i progetti potranno risultare:
▪ idonei
▪ parzialmente idonei
Il NTV dichiarerà la parziale idoneità nel caso in cui, per la piena efficacia della proposta, ritenga non coerenti o adeguati uno o più degli strumenti sopra indicati e ne prescriva la ridefinizione, nel numero o nella tipologia, anche in accordo con il soggetto proponente;
Nel caso in cui il N.T.V. prescriva la ridefinizione suddetta, il soggetto proponente apporterà le opportune modifiche al progetto entro i termini perentori che saranno assegnati, ai fini della definitiva approvazione del progetto.
Conseguentemente, i progetti che avranno superato l’istruttoria di ammissibilità saranno comunque finanziati, al termine dell’attività di valutazione del NTV, sulla base della tipologia e del numero degli strumenti approvati dal Nucleo stesso e dei parametri e massimali di cui all’articolo seguente.
Al termine dell’attività svolta dal CPI competente e dal soggetto attuatore nell’ambito del servizio di preselezione e incontro domanda/offerta di lavoro, di cui allo strumento 1), il soggetto attuatore stesso potrà richiedere l’autorizzazione alla ridefinizione, nei limiti del finanziamento assegnato, di alcuni degli strumenti approvati, per una maggiore efficacia della proposta in relazione ai disoccupati individuati.
La richiesta dovrà essere sottoposta all’approvazione del Nucleo Tecnico di Valutazione.
Il Nucleo Tecnico di Valutazione sarà nominato dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione.
Per l’espletamento dei suoi compiti il NTV potrà avvalersi dell’assistenza tecnica di professionalità dei servizi per il lavoro della Regione Umbria nonché di professionalità esterne esperte in procedure di valutazione, che saranno individuate con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi.
Art. 8) Misura del finanziamento e parametri di costo
Il finanziamento pubblico attribuibile al progetto è commisurato al numero delle assunzioni previste ed è quantificato sulla base dell’ammontare degli incentivi per l’assunzione assegnati e dei parametri e massimali di seguito indicati per ciascuno strumento, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle relative attività.
Per lo strumento n. 5 si dovrà tenere conto della percentuale di cofinanziamento privato in base alla disciplina sugli aiuti di stato, di cui all’articolo seguente.
Ad ogni progetto non sarà comunque attribuibile un finanziamento pubblico complessivo superiore a € 300.000,00.
Strumenti | Parametri e massimali | |
1 | Analisi dei fabbisogni professionali e supporto all’individuazione delle risorse umane | Finanziamento pubblico non previsto. I costi sostenuti per la realizzazione delle attività risultano riconosciuti nell’ambito del contributo assegnato per gli strumenti formativi dell’avviso. |
2 | Formazione per disoccupati | Finanziamento pubblico: massimo € 2.500,00 per destinatario dell’attività formativa. Spese ammissibili in applicazione del costo standard ex D.G.R. n. 1326/2011 – tipologia formativa: ”Formazione permanente aggiornamento professionale e tecnico”. Il costo standard sarà riconosciuto fino al massimo del 70% se non verranno perfezionate tutte le assunzioni previste dal progetto. |
3 | Tirocini formativi per disoccupati | Finanziamento pubblico: a) € 500,00 lordi mensili per ciascun tirocinante (€ 800,00 nel caso previsto all’art. 6) Spese ammissibili: costo dell’indennità di partecipazione per il tirocinante, oltre agli oneri fiscali, se dovuti, all’assicurazione INAIL contro infortuni e le malattie professionali (compresa la quota a carico dell’impresa), all’assicurazione RCT e all’IRAP b) € 500,00 lordi per ciascun tirocinante come remunerazione al soggetto promotore per le attività relative ai compiti di cui alla D.G.R. n. 1354/2013 e s.m.i. Spese ammissibili: costo connessi alle attività suddette c) 3% dell’importo complessivo di cui alla voce A) Spese ammissibili: costi connessi all’attività di erogazione dell’indennità di partecipazione e di monitoraggio fisico e finanziario del tirocinio |
4 | Incentivi alla creazione di rapporti di lavoro | Finanziamento pubblico: € 5.000,00 per ogni assunzione di disoccupati under 30 e di € 7.000,00 per disoccupati over 30 e per i percettori di NASPI, ASDI ed indennità di mobilità; € 9.000,00 per donne e over 45 (in regime de minimis) Finanziamento pubblico: max € 10.000,00 per ogni assunzione di soggetti svantaggiati o disabili (in regime Reg. CE 651/2014) in base alle tipologie di soggetti indicate all’art. 6. Spese ammissibili: applicazione regime somme forfettarie ex D.G.R. n. 463/2014 |
5 | Formazione aziendale/interaziendale | Finanziamento pubblico: non superiore al 60% del finanziamento ammissibile, più elevato, per gli strumenti 2 o 3. Spese ammissibili in applicazione del costo standard ex D.G.R. n. 1326/2011 – tipologia formativa: “Formazione per occupati (o formazione continua)” Per la quota di cofinanziamento privato: costi per retribuzione ed oneri del personale in formazione. |
Il finanziamento concesso verrà erogato al soggetto attuatore sulla base delle attività effettivamente realizzate e tenendo conto del raggiungimento del risultato obiettivo dell’avviso, ossia il perfezionamento delle assunzioni previste dal progetto e, quindi, con modalità, percentuali e tempistica differenti per ciascuno strumento, come di seguito riportato:
Strumento 2: All’avvio delle attività formative, al soggetto attuatore potrà essere erogato, dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, un acconto pari al 50% del finanziamento pubblico concesso per lo strumento. Un secondo acconto, pari al 40% del suddetto
finanziamento, potrà essere erogato dopo il perfezionamento del numero delle assunzioni previste in progetto.
Il saldo sarà erogato solo dopo la positiva verifica del rendiconto finale dello strumento.
Nel caso in cui le assunzioni effettivamente perfezionate risultino in numero inferiore rispetto a quelle previste, non sarà erogato il secondo acconto. Verrà erogato direttamente il saldo, per un importo massimo pari al 20% del finanziamento pubblico concesso allo strumento, in proporzione del numero delle assunzioni effettivamente realizzate, previa la positiva verifica del relativo rendiconto finale.
Strumento 3: All’avvio delle attività, al soggetto attuatore potrà essere erogato dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, un acconto pari al 50% del finanziamento pubblico concesso per lo strumento. Un secondo acconto, pari al 40% del suddetto finanziamento, potrà essere erogato a conclusione delle attività stesse.
In alternativa, il soggetto attuatore potrà richiedere l’erogazione dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, di un unico acconto fino al 90% del finanziamento pubblico concesso per lo strumento, a conclusione delle attività di tirocinio.
In ogni caso il saldo sarà erogato solo dopo la positiva verifica del rendiconto finale dello strumento.
Strumento 4: L’erogazione del finanziamento sarà effettuata in una unica soluzione. L’azienda beneficiaria, di concerto con il soggetto attuatore, potrà optare tra:
- liquidazione in via anticipata, subito dopo l’assunzione del lavoratore, dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, a copertura dell’intero importo dell’incentivo assegnato;
- liquidazione posticipata, al compimento del dodicesimo mese dall’assunzione.
Strumento 5: All’avvio delle attività formative, al soggetto attuatore potrà essere erogato dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, un acconto pari al 50% del finanziamento pubblico concesso per lo strumento. Un secondo acconto, pari al 40% del suddetto finanziamento, potrà essere erogato a fronte della dimostrazione dello svolgimento delle attività per un importo pari al 70% del primo acconto.
Il saldo sarà erogato solo dopo la positiva verifica del rendiconto finale dello strumento.
Qualora le imprese non ottemperino l’impegno assunto nel progetto di procedere all’assunzione, saranno registrate in un apposito elenco da costituirsi anche al fine della valutazione di successive richieste delle stesse, a valere sulle risorse regionali dei fondi strutturali.
Art. 9 Regime di aiuti
Gli strumenti nn. 4 e 5, previsti dal presente avviso si configurano come Aiuto di Stato e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione della stessa.
La normativa comunitaria relativa agli Aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente avviso, è la seguente:
- Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;
- Regolamento n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Per le disposizioni relative alle modalità di applicazione di tali Regolamenti si fa riferimento alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 600 del 26 maggio 2014 e n. 738 del 28.05.2015, consultabili nel Portale della Regione Umbria nella sezione “Normativa” della pagina “Lavoro-e- formazione”.
Il contributo percentuale massimo erogabile per gli strumenti del presente avviso, sopra individuati, dipende dalla scelta del regime di aiuto demandata all’impresa richiedente ed esplicitata in fase di presentazione del progetto.
Per le azioni di cui allo strumento n. 4) in alternativa al regime de minimis può applicarsi il regime di aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili di cui agli artt. 32-33-34 del Reg. (UE) 651/2014.
Per le azioni di cui allo strumento n. 5) in alternativa al regime de minimis può applicarsi il regime di aiuti alla formazione di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014.
Art. 10 Termine del procedimento e comunicazione ai soggetti proponenti
Il procedimento per l’approvazione e il finanziamento del progetto si conclude, di norma, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dello stesso, con l’adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale, in seguito alla presa d’atto dell’attività istruttoria e di valutazione svolta, rispettivamente, dai competenti uffici della Regione e dal Nucleo Tecnico di Valutazione.
E’ fatta salva la possibilità di prorogare i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, sopra indicati, nel caso in cui gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità dei progetti pervenuti in uno stesso giorno.
Gli esiti dell’attività suddetta e dell’eventuale finanziamento saranno comunicati al soggetto proponente tramite apposita notifica a mezzo PEC.
Successivamente, la Regione Umbria provvederà alla pubblicazione dell’atto di approvazione e finanziamento del progetto, sul canale Amministrazione trasparente della Regione Umbria nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento senza giustificato motivo ed adeguata comunicazione, il soggetto proponente potrà proporre ricorso al TAR Umbria.
Art. 11 Avvio e conclusione dei progetti
Xxxx la revoca del finanziamento il soggetto proponente dovrà dare avvio alle attività del progetto entro i termini che saranno fissati nel provvedimento di notifica dell’ammissione al finanziamento e concluderle, salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento stesso, entro 12 mesi dall’avvio.
Art. 12 Disposizioni generali
Per quanto attiene alle norme che regolano la fase di programmazione, gestione, controlli e rendicontazione, certificazioni di spesa, tempi di attuazione, attestazioni finali si rinvia a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento.
Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa o presso la sede legale del soggetto attuatore.
I soggetti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati previsti sia dalla Normativa comunitaria sia dalle regolamentazioni nazionali e regionali per materia. Le citate fonti saranno armonizzate nelle “Linee guida e manuale d’uso per la comunicazione e la pubblicizzazione degli interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE 2014-2020
Art. 13 Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente per l’espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento stesso.
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell’Unione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le rispettive attività istituzionali normativamente previste. Potranno esercitarsi i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta Regionale con sede in Corso Xxxxxxxx n. 96 – 06121 Perugia. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale.
I soggetti beneficiari degli strumenti e delle relative risorse dovranno garantire la riservatezza delle informazioni (dati anagrafici, patrimoniali, statistici e di qualunque altro genere), limitando il loro utilizzo alle sole finalità istituzionali previste negli interventi del presente avviso.
Art. 14 Informazioni sul procedimento Amministrativo
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni la Unità organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo provvedimento conclusivo è: la Regione Umbria – Direzione Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione - Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale - Dirigente Responsabile Dott. Xxxxxxx Xxx
– Responsabile del procedimento Dott. Xxxxxxx Xxx.
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale, presso xxx Xxxxxxx xxx 00000 Xxxxxxx.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato, mediante richiesta scritta alla Regione Umbria Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale– Xxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxxx, con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Xxxxx.
Art. 15 Informazioni sull’avviso
Il presente avviso e i relativi formulari sono reperibili all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxx.
Per ogni utile informazione relativa al presente avviso e per la consulenza in ordine alla presentazione del progetto gli interessati potranno rivolgersi a:
▪ Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale
Via Palermo, snc – 06124 Perugia
Tel. 075/0000000 – 4340 – 4916 - 0744 484445
e-mail: xx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx (Apertura: dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00)
Art. 16 Riferimenti normativi
La Regione Umbria adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione
− del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
− del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
− del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
− del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.12.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
− del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;
− del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
− del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
− del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
− della D.G.R. n. 600 del 26 maggio 2014 recante “Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento UE n. 1407/2013 applicabile agli interventi qualificabili come Aiuti di Stato concessi a valere sul POR Umbria FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale”;
− della D.G.R. n. 738 del 28 maggio 2015 avente ad oggetto “Approvazione regime di aiuti alla formazione e regimi di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014”;
− dell’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo Stato alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 14, punto 4 ed apprvato con decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014 – CCI2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
− della D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020;
− della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria
– Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI2014IT055SFOP1010;
− della D.G.R. n. 118 del 2.02.2015 con la quale si è presto atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9916 dell’ 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 – Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione;
− della D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12.02.2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. Art. 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
− dei criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
− del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
− della Legge Quadro Nazionale 21.12.1978 n. 845 in materia di formazione professionale;
− della Legge 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
− della Legge Regionale n. 69/81 “Norme sul sistema formativo regionale” come modificata dalla Legge Regionale 28 maggio 1991 n. 14;
− della Legge regionale n. 17 del 17 settembre 2013 avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981 n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995 n. 12 (Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)”;
− del D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 “Attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
− della Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
− del D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugni 2012 n. 92”;
− della Legge 10 dicembre n. 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
− del D.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
− del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
− della Circolare del MLPS n. 34 del 23.12.2015 recante le prime indicazioni operative del D. Lgs. 150/2015;
− della D.G.R. n. 133 del 15.02.2016 “D.lgs. n. 150 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015.
Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’impiego regionali”;
− dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;
− della Legge Regionale n. 11 del 23.07.2003 avente ad oggetto “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale n. 41 del 25.11.1998 e disciplina del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;
− della Legge Regionale 2 aprile 2015 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” e delle successive disposizioni attuative;
− del Documento Annuale di Programmazione della Regione Umbria (DAP) 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 15.03.2016 e pubblicato nel BUR Supplemento straordinario al n. 15 del 6 aprile 2016;
− della D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 “POR FSE. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento d’indirizzo attuativo (DIA)”, che individua i Servizi della Giunta Regionale responsabili della programmazione operativa, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività ricompresse nei vari Assi e priorità di investimento del POR FSE 2014-2020;
− della D.G.R. n. 114 del 8.02.2016 avente ad oggetto “ LR 11/2003. POR FSE 2014-2020.
1° atto di avvio della programmazione – periodo 2016-2017. Preadozione.”;
− della D.G.R. n. 192 del 29.02.2016 e della D.G.R. n. 285 del 21.03.2016, aventi ad oggetto modifiche ed integrazioni al Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR FSE 2014-2020, di cui alla D.G.R. n. 430/2015;
− della D.G.R. n. 1948 del 9 dicembre 2004 avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento e Dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento per la fase a regime;
− della D.G.R. n. 656 del 23 aprile 2007 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, bando pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;
− della D.G.R. n. 1429 del 3.09.2007 “Approvazione della direttiva crediti”;
− della D.G.R. n. 181 del 25.02.2008 “Prime misure di attuazione della Direttiva regionale sul riconoscimento dei crediti formativi”;
− della X.X.X. x. 00 xxx 00.0.0000 avente ad oggetto “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;
− della D.G.R. n. 168 del 8.02.2010 “Approvazione dell’aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali” e s.m.i.;
− della D.D. della Regione Umbria n. 9486 del 08.11.2010 “Entrata in vigore del Repertorio degli standard di attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51/2010”;
− della D.G.R. n. 93 del 31.01.2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51/2010”;
− della D.G.R. n. 1518 del 12.12.2011: “Approvazione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo” e s.m.i.;
− della D.D. della Regione Umbria del 9 gennaio 2009, n. 21 “POR Umbria FSE 2007 – 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, 71 e 60 del Reg. CE n. 1083/2006”;
− della D.D. della Regione Umbria del 1 aprile 2011, n. 2152 “POR Umbria FSE 2007 – 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Modifica al manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21 del 09.01.2009”;
− della D.D. della Regione Umbria n. 8850 del 12.11.2012 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 Competitività regionale e occupazione. Integrazione al manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n.21/2009 e s.m.i. e modificata dalla D.D. n.3346/2012”;
− della D.D. della Regione Umbria del 29 luglio 2009, n. 7206, “POR Umbria FSE 2007 – 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto approvazione della Descrizione dei sistemi di gestione e Controllo da parte della Commissione Europea. Pubblicazione”;
− della D.D. della Regione Umbria n. 2669 del 20 aprile 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 Competitività regionale e occupazione. Approvazione delle disposizioni per l’invio della dichiarazione finale delle spese e per la rendicontazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2007-2013 e da altre fonti di finanziamento”;
− della D.G.R. n. 1326 del 07.11.2011 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia di applicazione dei costi standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del POR FSE Umbria 2007-2013”;
− della D.D. della Regione dell’Umbria n. 3346 dell’8.05.2012 “POR Umbria FSE 2007-2013. Approvazione del disciplinare per l’attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all’art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”;
− della D.D. della Regione dell’Umbria n. 715 del 18 febbraio 2015 “Linee guida per l’attuazione delle attività formative e revisione modulistica – Ritiro D.D. n. 103 del 19 gennaio 2015 e approvazione nuovi allegati”;
− della D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013 avente ad oggetto ”Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini”;
− della D.G.R. n. 463 del 24 aprile 2014 avente ad oggetto ”Approvazione della metodologia di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfettarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni di lavoratori precari”;
− della D.G.R. n. 597 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto ”Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche ed integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R n. 1354/2013”;
− della D.G.R. n. 320 del 29.03.2016, “POR Umbria FSE 2014-2020 Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse I “Occupazione” Priorità di investimento 8.1
R.A. 8.5 - 8.2 R.A. 8.1, Asse III “Istruzione e Formazione” Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4: atto di indirizzo per l’adozione di un avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale anno 2016-2017”;
Perugia, _._.
IL DIRIGENTE DEL
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale
(Dott. Xxxxxxx Xxx)