ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA.
Xxxxxxxx x. 0 xxxx xxxxxxxxxxxxx X.X. x. 00 del 12/08/2016
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA.
L’anno duemilasedici il giorno del mese di alle ore _ presso l’aula consiliare del Comune di Ghilarza, tra i rappresentanti legali o loro delegati degli enti di seguito indicati:
la Provincia di Oristano, l’Azienda Sanitaria Locale n. 5, il Comune di Abbasanta,
il Comune di Aidomaggiore, il Comune di Ardauli,
il Comune di Bidonì,
il Comune di Bonarcado, il Comune di Boroneddu, il Comune di Bosa,
il Comune di Busachi, il Comune di Cuglieri, il Comune di Flussio,
il Comune di Fordongianus, il Comune di Ghilarza,
il Comune di Magomadas, il Comune di Modolo,
il Comune di Montresta, il Comune di Neoneli,
il Comune di Norbello,
il Comune di Nughedu Santa Vittoria, il Comune di Paulilatino,
il Comune di Sagama,
il Comune di Santulussurgiu,
il Comune di Scano Montiferro, il Comune di Sedilo,
il Comune di Seneghe,
il Comune di Sennariolo, il Comune di Soddì,
il Comune di Sorradile,
il Comune di Suni,
il Comune di Tadasuni, il Comune di Tinnura,
il Comune di Tresnuraghes, il Comune di Ulà Tirso,
PREMESSO CHE
- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Il sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 40/32 del 06.10.2011 ha approvato le “Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012-2014”;
- si rende necessario rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per l’adozione del piano locale unitario dei servizi alla persona stipulati in data 21.03.2008 tra i 32 Comuni del distretto, la Provincia di Oristano e l’Xxxxxxx xxxxxxxxx xx0 xx Xxxxxxxx;
- il suddetto accordo è stato modificato dalla Conferenza di servizi in data 06.03.2009 con l’individuazione dell’Unione dei Comuni Planargia-Montiferru quale ente capofila della Sub-ambito II;
- la Conferenza dei servizi riunitasi in data 10.02.2010 ha stabilito, in attesa dell’emanazione da parte della Regione delle nuove direttive per la seconda triennalità del PLUS di prorogare l’accordo di programma e la relativa convenzione;
- in data 23.01.2013 la Conferenza di servizi ha approvato l’accordo di programma e la convenzione per la gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012/2014;
- in data 23.12.2015 la Conferenza di servizi ha approvato la proroga dell'accordo di programma e della convenzione per la gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012/2014 per il periodo 01.01.2016-30.06.2016;
- che in data 29.06.2016 la Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa ha stabilito di rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa per il periodo 01.07.2016-31.12.2018;
VISTI
l’articolo 21 della L.R. 23.12.2005 n. 23 il quale stabilisce che il Piano è adottato con accordo di programma promosso dal Presidente della Provincia;
gli articoli 30, 32, 34 e 42 del D. Lgs.vo 267/2000 e l’art. 15 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Recepimento della premessa
La premessa è parte integrante del presente accordo di programma.
Art. 2 - Finalità
Le Amministrazioni contraenti si propongono di approvare formalmente il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS dell’ambito territoriale del distretto di Ghilarza-Bosa, allegato al presente accordo di programma per farne parte integrante e sostanziale e di individuarne le modalità di attuazione allo scopo di promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.
Art. 3 - Oggetto
Il presente Accordo di programma ha per oggetto:
a) l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona dell’ambito territoriale del distretto di Ghilarza-Bosa;
a) la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel PLUS con individuazione delle modalità per la gestione associata delle risorse e dei servizi.
Art. 4 – Enti capofila
Ferma restando la suddivisione territoriale in due sub-ambiti adottata ai soli fini della gestione economico/amministrativa del PLUS nei modi previsti dall’articolo 10 dell’Accordo di Programma, sono individuati:
- il Comune di Ghilarza in qualità di ente capofila per il distretto Ghilarza-Bosa e per la gestione economico- finanziaria del sub-ambito 1;
- l’Unione dei Comuni Planargia–Montiferru capofila per la gestione economico-finanziaria del sub-ambito 2. La disciplina dei rapporti tra gli enti capofila sarà esposta in modo dettagliato nella convenzione - ai sensi degli articoli 30 e 32 D. Lgs. n.267/2000 - che regolerà i rapporti tra gli enti aderenti al Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona.
Art. 5 – Principio di leale collaborazione
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
Art. 6 – Impegno dei soggetti firmatari
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona. Per l’individuazione delle reciproche sfere di competenza si fa riferimento a quanto stabilito dalla
L.R. 23.12.2003 n. 23 e dalla normativa di riferimento vigente.
Art. 7 – Intervento di altri soggetti
Alla realizzazione delle azioni previste nel Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona possono concorrere anche i soggetti di cui all’articolo 21 della L.R. 23/2005.
Art. 8 – Risorse economiche del PLUS
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a destinare alla realizzazione del PLUS le risorse economiche individuate nella programmazione triennale, curando a tal fine il coordinamento dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria.
Art. 9 – Priorità e strumenti di attuazione
Le parti firmatarie dell’accordo intendono realizzare in forma associata ed integrata gli specifici interventi e servizi individuati nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona .
Per la gestione in forma associata le parti ricorreranno alla convenzione tra Enti ex articoli 30 e 32 del decreto legislativo 267/2000 con delega a comune capofila.
La convenzione disciplinerà in particolare:
a) compiti e funzioni dell’ente capofila;
b) compiti e funzioni dell’organismo politico–istituzionale composto dai rappresentanti legali degli Enti firmatari;
c) compiti e funzioni degli organismi tecnici;
d) forme e modalità di partecipazione finanziaria di ciascun Ente firmatario.
Le parti si impegnano ad approvare la convenzione entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità del PLUS agli indirizzi della programmazione regionale da parte della Regione nelle forme previste nell’articolo 21 della legge 23/2005.
Art. 10 – Sub-ambiti
Ai soli fini della gestione economico/amministrativa del PLUS sono individuati due sub-ambiti:
sub-ambito I composto dai Comuni di:
Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso;
sub-ambito II composto dai Comuni di:
Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
Art. 11– Durata
La durata del presente Accordo stessa decorre dal 01.07.2016 e fino al 31.12.2018 con possibilità di rinnovo di triennio in triennio salvo che non intervengano nuove linee guida o nuove disposizioni regionali.
Art. 12 – Efficacia
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (pubblicazione per estratto sul BURAS).
Articolo 13 – Monitoraggio e valutazione
Gli enti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in ordine allo svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, anche attraverso report annuali condivisi e prodotti dagli enti firmatari per le attività di propria competenza. Tali report dovranno essere trasmessi agli enti aderenti; l’Ufficio di Piano che redigerà annualmente un rapporto sullo stato di attuazione del PLUS, in cui sono riportati lo stato di
realizzazione degli interventi programmati, l’andamento della spesa, i risultati conseguiti basati su sistema di evidenza, delle azioni promosse, dei progetti delle sperimentazioni eventualmente attivate, compresa la ricognizione delle buone pratiche. Il rapporto sullo stato di attuazione, illustrato in apposita conferenza e inviato alla Regione ai fini della valutazione, costituisce lo strumento ordinario di valutazione della programmazione ed è adempimento necessario per accedere ai fondi regionali relativi all’annualità successiva.
Articolo 14 – Aggiornamenti e modifiche
La programmazione del PLUS ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale.
Per la revisione del PLUS, le integrazioni e le modifiche di natura sostanziale, ivi compresa la possibilità dell’allargamento del presente accordo ad altri soggetti, verrà utilizzata la medesima procedura seguita per addivenire alla stipulazione dell’accordo di programma secondo quanto stabilito dalle linee guida.
Si considerano sostanziali le modifiche idonee a comportare un rilevante mutamento degli obiettivi e del quadro di risorse necessarie alla gestione associata del PLUS.
Le parti concordano di procedere alla definizione e/o modifica di aspetti operativi e di dettaglio inerenti alla realizzazione del PLUS mediante mera comunicazione scritta indirizzata all’Ente capofila.
Art. 15 – Collegio di vigilanza
Le parti istituiscono un Collegio di Vigilanza formato da 5 membri e composto da un rappresentante della Provincia o suo delegato, da 3 rappresentanti dei Comuni scelti d’intesa tra gli enti sottoscrittori e da 1 rappresentante della ASL.
Il collegio di vigilanza esercita poteri propulsivi, di controllo e di vigilanza in ordine all’adempimento del presente accordo di programma e può disporre l’adozione di eventuali provvedimenti sostitutivi in caso di gravi inadempienze da parte dei oggetti firmatari. Esso si riunisce, di norma, due volte all’anno e può essere convocato, su richiesta di ciascuna delle parti dell’accordo, qualora insorgano difficoltà non risolvibili in ambito tecnico. Il collegio adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti. Le parti si impegnano a ottemperare alle decisioni assunte dal collegio di vigilanza, fatto salvo il caso di motivata impossibilità.
Art. 16 – Controversie
Le controversie che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono l’Accordo di Programma e che non possono essere risolte bonariamente fra le parti, saranno deferite a un collegio arbitrale composto da n. 3 membri, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo.
Art. 17 – Disposizioni conclusive.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, approvato, sottoscritto.
Provincia di Oristano
Azienda Sanitaria Locale n. 5
Comune di Abbasanta
Comune di Aidomaggiore _
Comune di Ardauli _
Comune di Bidonì _ Comune di Bonarcado _ Comune di Boroneddu
Comune di Bosa
Comune di Busachi _
Comune di Cuglieri
Comune di Flussio _
Comune di Fordongianus _
Comune di Ghilarza
Comune di Magomadas
Comune di Modolo
Comune di Montresta
Comune di Neoneli
Comune di Norbello _ Comune di Nughedu Santa Vittoria _ Comune di Paulilatino
Comune di Sagama
Comune di Santulussurgiu
Comune di Scano Montiferro
Comune di Sedilo
Comune di Seneghe
Comune di Sennariolo _
Comune di Soddì _
Comune di Sorradile _
Comune di Suni _
Comune di Tadasuni _ Comune di Tinnura _ Comune di Tresnuraghes _ Comune di Ulà Tirso _