PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING LOGISTICO RIGUARDANTE LO STOCCAGGIO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING LOGISTICO RIGUARDANTE LO STOCCAGGIO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA
ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE | ||
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23 | 17Articolo 20 21 | |
Articolo 28 | - Sciopero del personale | |
Articolo 29 | - Clausola finale | 23 |
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
Lepida S.c.p.A (di seguito nominata, per brevità, anche Amministrazione), con sede legale in Bologna, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx in persona del ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del Servizio di outsourcing logistico riguardante lo stoccaggio di documentazione sanitaria e amministrativa mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il ;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra indetta dall’Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Offerta Tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
e) che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l’Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
k) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula del Contratto;
l) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Contratto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché dalla normativa comunitaria richiamata dal contratto;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del Contratto.
Articolo 3 - Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di conclusione ed esecuzione relative alla prestazione del servizio di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta, il tutto nei limiti dell’importo aggiudicato pari a € ………..inclusi oneri interferenziali pari a € 600 nel triennio - al netto di IVA, .
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del Contratto sia esaurito l'importo contrattuale di cui al comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.
4. Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Articolo 4 - Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di mesi 24 . E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.
Articolo 5 – Oneri per la sicurezza
L’Amministrazione ha redatto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI, Documento dell’unico di valutazione dei rischi da interferenza, dal quale risultano oneri per la sicurezza € 600 per la durata triennale dell’appalto.
Tale documento, che costituisce allegato al presente capitolato, potrà essere adeguato, anche su proposta dell’Aggiudicatario, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.
Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi ad eventuali spese di trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi;
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall’ intervenuta modifica, l’eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.
6. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
c) a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
f) su richiesta scritta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
7. Per qualsiasi inosservanza o inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione può disporre la risoluzione del Contratto, in danno del Fornitore inadempiente, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna e fatte salve le eventuali sanzioni connesse accertate dalle Autorità competenti.
Articolo 9 - Corrispettivi
1. L’Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore, a titolo di corrispettivo per i servizi resi, l'importo complessivo pari a … Euro, al netto degli oneri fiscali, quantificato sulla base del fabbisogno stimato nel Capitolato.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono quelli indicati nell'offerta economica dello stesso.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all’esecuzione del Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 10 Adeguamento prezzi
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per tutta la durata contrattuale. .
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte secondo le modalità indicate nel capitolato di gara. Qualora il Referente lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Referente che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
4. SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - CODICE DESTINATARIO Q69T9DL.
5. Il pagamento deve essere a 60 giorni data fattura fine mese, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro 30 giorni dal completamento e verifica delle azioni in oggetto, tramite bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato ai sensi della l.n. 136/2010, indicato in fattura. Si precisa che Lepida ScpA in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere ed accettare solo fatture con data di emissione dal 01/07/2017 in applicazione del regime dello Split Payment, con l’indicazione del rispettivo CIG. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. , dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa dall’Amministrazione.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell’art. 13 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. n.136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto s’intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
7. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Bologna notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Penali
1. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo..
2. L’Amministrazione ha il compito di monitorare e vigilare sul corretto andamento del contratto e di interagire con l’Aggiudicatario al fine di prevenire e/o individuare in modo cooperativo le soluzioni agli eventuali disservizi che dovessero verificarsi.
3. Nel caso situazioni di disservizio dovessero prolungarsi o ripetersi per responsabilità imputabile all’Aggiudicatario, l’Amministrazione contesterà per iscritto il disservizio indicando altresì un termine perentorio entro il quale quest’ultima dovrà provvedere alla soluzione del problema e/o al reintegro del danno cagionato e comunque al ripristino del regolare e corretto andamento della fornitura. L’Aggiudicatario è tenuto a rispondere per iscritto alla contestazione entro 5 giorni consecutivi e naturali.
4. Qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti, o il disservizio non fosse risolto entro il termine fissato nella contestazione scritta, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a:
Tipologia | Unità di misura ritardo | Penale |
Ritiro e consegna bancali | Giorno / bancale | 0,3 per 1000 del servizio |
Picking unità documentale | Ora / unità documentale | 10,00 € |
Utilizzo apparecchiature non a norma | Giorno / rilevazione | 100,00 € |
Utilizzo Pallets non a norma | Pallet | 20,00 € |
Comunicazione nominativo sostituto | Giorno / rilevazione | 100,00 € |
5. Per ogni ora di ritardo per cause imputabili al Fornitore rispetto al termine previsto per l'erogazione della prestazione, verrà applicata una penale pari a 10,00 € /ora per unità documentale. Per mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal Fornitore, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Per mancato rispetto delle caratteristiche dei pallet verrà applicata una penale di € 20,00 per ogni irregolarità riscontrata.
Per mancata comunicazione del nominativo del sostituto verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata comunicazione.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
7. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore, in sede di liquidazione fattura, o sulla cauzione definitiva.
8. È fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto e ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno subito.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. L’ Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 15 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione di importo pari a del valore del Contratto eventualmente incrementata ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 16 – Adempimenti in materia di riservatezza, protezione e sicurezza
dei dati
1. Fermo restando le disposizioni e gli obblighi previsti i dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR e D.lgs. n. 196/2003 come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 101/2018) tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere relativi all'attività di Lepida S.c.p.A. che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi presso l’Amministrazione, sono considerati riservati, tranne quelli di pubblico dominio.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ Amministrazione hanno ha facoltà di dichiarare risolto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
8. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare, in conformità all’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e tenuto conto della natura della documentazione oggetto di stoccaggio e movimentazione, le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
9. Il Fornitore dovrà adottare, in coerenza con la citata normativa, idonee misure di sicurezza ed in particolare modalità tecniche volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, alterazione dei dati ovvero di intrusione od accesso da parte di soggetti non autorizzati o abilitati.
10. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Fornitore si impegna a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali ‘autorizzati’ al trattamento dei dati personali ex art. 29 e 4.10 del citato Regolamento europeo.
12. Ove si verifichi una violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, l’accesso indebito, l’intrusione rispetto alla documentazione oggetto di archiviazione e stoccaggio, il Fornitore ha l’obbligo di informare tempestivamente dell’accaduto l’Amministrazione che, a sua volta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta ad informare senza ingiustificato ritardo il Titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all’art. 33 del GDPR.
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Articolo 17 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Contratto, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione contraente, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Adempimenti in materia di riservatezza, protezione e sicurezza dei dati
g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
h) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione del Contratto è legittimata a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione Contraente.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’ Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo delle prestazioni già eseguite.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra riguardano il Contratto. In tal caso l’Amministrazione Contraente, può risolvere il Contratto.
Articolo 18 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ Amministrazioni contraente, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera trasmessa con posta elettronica certificata(PEC).
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
iv) L’Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
v) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
vi) L’Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
viii) L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.
Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio dell’Amministrazione contraente e dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al medesimo Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Il Fornitore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 20 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non sarà autorizzato.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. l’Aggiudicatario deve allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
10. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto.
Articolo 22 - Responsabile delle prestazioni
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile delle prestazioni con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail PEC .
3. Il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile dell’esecuzione del Contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 23 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell’Amministrazione, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art.32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da15 a.22 del UE/2016/679 (GDPR).
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UR/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art.32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
d) nel trasmettere all’Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Amministrazione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Amministrazione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali al Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
Articolo 26 – Verifiche sull’esecuzione del Contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso sia contestata al Fornitore la non conformità nell’esecuzione del servizio, la stessa deve essere risolta in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l’Amministrazione procede ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
3. L’ Amministrazione Contraente nomina da uno a tre componenti incaricati [rif. Articolo 102 comma 6 D. Lgs. 50/2016], di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.
4. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti dell’ Amministrazione Contraente, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.
Articolo 27 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto si procede ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 28 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all’Amministrazione Contraente con un anticipo di almeno 7 gg.
Articolo 29 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’ Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a questa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Il , lì
Lepida S.c.p.A. | il Fornitore |
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING LOGISTICO RIGUARDANTE LO STOCCAGGIO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA
TRA
Lepida s.c.p.a (di seguito nominata, per brevità, anche Amministrazione), con sede legale in Bologna, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx in persona del ;
E
Società sede legale in via , iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
al n. , P. IVA/C.F. domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a il , e residente a in Via , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, “Fornitore”);
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo
3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Adempimenti in materia di riservatezza, protezione e sicurezza dei dati), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Verifiche sull’esecuzione del Contratto), Articolo 29 (Clausola finale).
IL FORNITORE |