COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXXXX
Nella seduta del 07/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La società ricorrente, titolare di conto corrente presso l’intermediario resistente, contesta l’applicazione di condizione economiche illegittime per superamento del tasso soglia, applicazione della commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Rinvia per i dettagli alla relazione tecnica allegata al ricorso. La ricorrente ha successivamente depositato le tabelle relative ai calcoli eseguiti dal consulente nominato. La ricorrente chiede pertanto all’Arbitro la restituzione di somme illegittimamente addebitate sul conto per:
1) Superamento del tasso soglia;
2) Commissione massimo scoperto;
3) Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anatocismo per un ammontare complessivo di € 96.151,34, oltre accessori come per legge.
L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali, preliminarmente, eccepisce che le contestazioni della società ricorrente riguardano presunti vizi genetici del contratto di apertura di credito, con conseguente incompetenza ratione temporis dell’ABF; segnala inoltre il mancato rispetto del termine di 30 giorni tra presentazione del reclamo e proposizione del ricorso, poiché il riscontro fornito al cliente in data 18.1.2016 avrebbe natura meramente interlocutoria e la risposta nel merito al reclamo è intervenuta in data 16.2.2016 (dopo la presentazione del ricorso, avvenuta a seguito del primo riscontro). replica nel merito affermando che:
- i tassi debitori applicati al conto si sono sempre mantenuti nei limiti contrattuali e – comunque - al di sotto della soglia usura;
- il conto è “sorto” quando la CMS era esclusa dal calcolo del TEG;
- la banca si è adeguata alle disposizioni introdotte dal C.I.C.R. con la delibera del 9.2.2000, che stabilisce l’obbligo di prevedere la stessa periodicità (trimestrale in questo caso) nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
L’intermediario ha successivamente integrato le controdeduzioni, depositando un prospetto dal quale, anche per il periodo antecedente all’1.1.2009, il TEG contrattuale risulterebbe al di sotto della soglia; ha quindi rilevato che il ricorrente richiede al Collegio un’attività di tipo consulenziale.
L’intermediario chiede pertanto all’ABF di dichiarare il ricorso irricevibile per il periodo antecedente all’1.1.2009 e di respingerlo per il resto.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio deve affrontare le eccezioni sollevate dall’intermediario contro la ricevibilità del ricorso.
In relazione al mancato rispetto del termine dilatorio di 30 gg. fra il reclamo e la presentazione del ricorso, il Collegio intende dare continuità al principio stabilito dal Collegio di Coordinamento (decisione 6666/14) in base al quale occorre “distinguere l’ipotesi di mancata comunicazione del reclamo alla banca resistente, la quale comporta l’inammissibilità del ricorso senz’altro, dall’ipotesi in cui il reclamo sia stato preventivamente comunicato alla banca resistente, ma il ricorso sia stato presentato prima
che essa abbia potuto dare una risposta al reclamante entro il termine di trenta giorni … in quest’ultimo caso, l’improcedibilità in oggetto deve ritenersi di natura solo temporanea, in quanto la stessa non pregiudica la decisione del ricorso, ma implica soltanto che il procedimento di definizione della vertenza mediante decisione può essere avviato solo dopo che sia trascorso il tempo (trenta giorni) necessario all’intermediario per replicare al reclamo”. Nel caso di specie risulta che reclamo è stato presentato il 15.1.2016, il ricorso è pervenuto all’Arbitro il 5.2.2016, il riscontro al reclamo è stato poi fornito dal resistente il 16.2.2016, successivamente alla presentazione del ricorso: pertanto la causa di improcedibilità è cessata.
In relazione poi all’eccezione di incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, risulta incontroverso tra le parti che il rapporto di conto corrente è stato acceso in data anteriore al 1.1.2009, posta come limite dalla normativa vigente al potere decisionale dell’Arbitro (par. 4, sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari). Ne consegue che il Collegio non può valutare la validità originaria degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, ma solo ed eventualmente ragioni di invalidità sopravvenute dopo il 1.1.2009. Peraltro, va rilevato come nessuna parte abbia prodotto copia del contratto di apertura di credito, le quindi relative pattuizioni possono essere ricostruite unicamente in base alle affermazioni delle parti stesse.
Ciò determina le seguenti conseguenze in ordine alle domande presentate dal ricorrente:
1) Usura: per il limite temporale fissato alla conoscenza dell’Arbitro, resta fuori dalla competenza del Collegio la valutazione sulla natura usuraria dei tassi originariamente convenuti (Usura originaria). Ma anche a voler intendere la domanda come rivolta all’accertamento della sola usura c.d. “sopravvenuta” a partire dal 2009, risulta dalla stessa documentazione presentata dal ricorrente come il tasso soglia non sia mai stato superato: infatti dalla perizia prodotta risulta soltanto in alcuni casi il superamento del TEGM, cioè il tasso medio che è la base di calcolo per la soglia di usura, ma non deve essere confuso con il tasso soglia oltre il quale scatta l’usura;
2) commissione di massimo scoperto. Dagli atti risulta che detta commissione non è stata più praticata dalla banca a decorrere dal terzo trimestre del 2009. Il ricorrente afferma che i relativi addebiti siano invalidi è richiama gli orientamenti giurisprudenziali che predicano la nullità della cms. Per quanto anticipato, il Collegio non può tuttavia entrare nel merito dell’esistenza di un vizio genetico relativo ad una clausola contrattuale stipulata in data anteriore al 1.1.2009.
3) interessi anatocistici. Anche per quanto riguarda il capo relativo all’anatocismo, va ribadito che non rientra nella competenza ratione temporis del Collegio valutare l’originaria validità delle clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi, in quanto afferenti ad un contratto stipulato anteriormente al 1.1.2009.
Peraltro, quanto al meccanismo di capitalizzazione degli interessi, il consulente di parte ricorrente sostanzialmente ne riconosce la legittimità: “essendo, quindi, il periodo considerato ai fini dell’analisi posteriore all’emanazione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata ritenuta corretta e valida”… “la clausola di reciprocità (ossia capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che degli interessi attivi) è stata espressamente prevista in sede di stipula del contratto di conto corrente” (pagg. 5 e 8 della CTP).
Invece il Collegio può e deve rilevare la nullità delle suddette clausole di anatocismo per illiceità sopravvenuta a seguito della riforma dell’art. 120 T.u.b. operata dall’art.1 comma 629 L. 27.12.2013 n.147.
La questione è stata oggetto di esame da parte del Collegio di coordinamento nella decisione n. 7854/2015, il quale è pervenuto ad affermare con ampia e condivisibile argomentazione la natura immediatamente precettiva del nuovo art. 000 X.x.x. Xx consegue l’immediata invalidità sopravvenuta delle clausole contrattuali che, in linea con la precedente formulazione della norma e con la delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, prevedevano la produzione di interessi anatocistici a condizione che fosse rispettata la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi. Nello stabilire questo principio di diritto, il Collegio di coordinamento ha negato l’ultrattività della normativa secondaria emanata in attuazione della previgente disciplina; nel contempo, però, ha riconosciuto che non spetta all’Arbitro Bancario (ma all’Autorità amministrativa competente) il potere dovere di rivolgere agli operatori bancari indicazioni generali di tecnica contabile e contrattuale. Pertanto, fino all’emanazione della nuova delibera Cicr gli intermediari dovranno adottare le opportune prassi contabili per renderle coerenti con il dieto di addebito di interessi anatocistici.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento manifestato dalla richiamata decisione del Collegio di coordinamento e ritiene che i principi ivi affermati restino validi nel caso di specie, nonostante l’ulteriore modifica subita nel frattempo dall’art. 120 T.u.b. ad opera della legge 8.4.2016, n. 49 in sede di conversione del d.l. 14.2.2016, n. 18.
Il nuovo art. 120 T.u.b. dispone che: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria»; nel definire
i principi della normativa di attuazione, l’attuale formulazione dell’articolo conferma il principio di uguale periodicità nel conteggio degli interessi, ma precisa che il periodo deve essere « comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti». Per quanto riguarda specificamente gli interessi debitori, la nuova norma conferma che in via di principio gli stessi «non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tuttavia, si precisa che «per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il Collegio è consapevole che l’attuale formulazione dell’art. 120 T.u.b. concede nuovo spazio alla produzione di interessi anatocistici limitatamente alle aperture di credito e agli sconfinamenti non autorizzati in c/c. Tanto però è consentito solo in presenza di due condizioni: 1) che la capitalizzazione avvenga con cadenza annuale; 2) che sia espressamente autorizzato dal cliente l’addebito degli interessi passivi sul conto corrente. Orbene, a prescindere dal rilievo che la nuova disciplina troverebbe applicazione soltanto dall’entrata in vigore della legge 49/2016, e cioè dal 15.04.2016, nel caso di specie la clausola di capitalizzazione trimestrale contenuta nel conto corrente non è comunque conforme con il tenore dell’art. 120, 2° comma, T.u.b., perché viene pattuita una periodicità di conteggio degli interessi inferiore a quella minima consentita dalla legge e perché manca l’autorizzazione del cliente all’addebito in conto corrente. Di conseguenza, va accertato che a partire dal 1.1.2014 l’intermediario ha addebitato interessi anatocistici indebiti per illiceità sopravvenuta della relativa clausola contrattuale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1