MINISTERO DEL LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VIII
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 26 giugno 1997, al Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del sottosegretario di stato dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, assistita dall'avv. Xxxxx Xxxxxxx, direttore generale dei rapporti di lavoro, partecipano, alla riunione, convocata per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali, per:
• CONSILP - Confprofessioni : dr. Xxxxxxx Xxxxxx (segr. Naz.) e avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (segr. naz)
• A.N.C.L. (Ass. Nazionale Consulenti del Lavoro): dr. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx (presidente), dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (delegato comitato di presidenza)
• I.N.R.C. Istituto Nazionale Revisori Contabili: dr. Xxxxxxxx Xxxxxx (v. segretario generale)
• Federnotai: dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (delegata)
• U.C.L.A. (Unione Consulenti dei Lavoro Nazionale): dr. Xxxxxx Xx Xxxxx (presidente), dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx (v. presidente), dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx (v. presidente), dr. Xxxxx Xxxxxxxx (presidente onorario)
• A.D.C. (Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario): dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (presidente), dr. Xxxxx Xxxxx (delegato), dr. Xxxxx Xxxxxxx (delegato);
• FE.NA.SI.C.L. (Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro): dr. Xxxxx Xxxxxx (segretario), dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (seg. naz.),. dr. Bruno di Franco (delegato naz.)
• S.N.R.C. (Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti): rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (presidente), rag. Xxxxxxxx Xxxxx (consigliere), rag. Xxxxxxx Xxxxxxxx (consigliere);
• S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani): dr. Xxxxx Xxxxxxx (delegato naz.)
• Federavvocati: avv.. Xxxxxxx Albites Xxxx (della segr. naz.)
• S.N.U.B.A.L.P. (Sindacato Nazionale Unitoario Biologi Analisti Liberi Professionisti): dr. Xxxxxxx Xxxxxx (segr. naz.)
• FILCAMS CGIL: Sig. Xxxxx Xxxxxxx (segr. naz.)
• FISASCAT CISL: sig. Xxxxx Xxxxxxxxx (segr. naz.)
• UILTUCS UIL: sig. Xxxxx Xxxx (segr. naz.)
In ordine alla vicenda contrattuale in esame, le parti confermano le risultanze delle trattative condotte in sede sindacale, contenute nel testo che fa parte integrante del presente verbale.
Peraltro, le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Parlamento nazionale ha definitivamente approvato l'esame delle norme in materia di promozione dell'occupazione, noto come "Pacchetto Treu" e, nella considerazione dei riflessi che potrebbero ripercuotersi sulle clausole contrattuali, si impegnano a pubblicazione avvenuta della nuova legge, ove fosse necessario, ai conseguenti adeguamenti, così come previsto nella parte prima, Titolo V, art. 10, III comma.
Le dizioni, Ufficio del lavoro e Ispettorato del lavoro, riportate nel testo contrattuale, sono sostituite da "Direzione del Lavoro".
Le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non diversamente disposto, confermano quelle contenute nel precedente c.c.n.l.. del 10 dicembre 1992.
Letto, confermato e sottoscritto.
TESTO DEL C.C.N.L.
Premesso
• che in data 29/5/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (Andi-Aio) regolare disdetta del Ccnl 10/12/1992;
• che in data 31/7/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl 10/12/1992;
• che in data 1/4/1996 le stesse Xx.Xx. hanno illustrato in sede Consilp- Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma;
• che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l’articolato del Ccnl 10/12/1992.
Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23/7/1993, per quanto compatibile con il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive Ue richiamate nel Ccnl 10/12/1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente Xxxx che, così come di seguito formulato e sistemizzato, rinnova il precedente testo del 10/12/1992.
Premessa
1. Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle Libere Professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato o equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
2. Le parti, a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di informazione e Relazioni sindacali" nel Ccnl del 10/12/1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l’aspetto economico/produttivo sia sotto l’aspetto occupazionale.
3. Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Xx.Xx. datoriali degli studi professionali e delle Xx.Xx. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del Ccnl e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell’occupazione e al ruolo delle attività professionali nell’economia nazionale ed europea.
4. Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
5. Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente Ccnl sia recepito "erga omnes".
6. Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive Comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
7. In ragione di quanto sopra, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo Ccnl fin da 3 mesi prima della sua scadenza. In tale ambito la Consilp/Confprofessioni s’impegna a operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.
Parte prima - sistema delle relazioni sindacali TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale
Articolo 1 - Esame quadro socio economico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp- Confprofessioni e le OoSs nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica. Xxxxxxx altresì presi in esame:
• i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
• lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile, anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione Cee 1984 e la legge n. 125 del 10/4/1991;
• le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
• la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
• i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle libere professioni, anche alla luce dei problemi connessi all’attuazione della Direttiva 89/48 Cee recepita nel Dl 27/1/1992 n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente Xxxx, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. la formazione e la riqualificazione professionale;
2. l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente Ccnl quali: telelavoro e/o lavoro a distanza - Job sharing;
3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4. l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione (compreso lo studio dell’applicabilità della Legge 190/85);
5. l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione Cee 20/5/1990 e della Raccomandazione Cee 92c 27/04 del 27/11/1991.;
7. la costituzione degli strumenti bilaterali.
TITOLO II
Strumenti bilaterali
Articolo 2 - Istruzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che a essi fanno riferimento.
A. L’Osservatorio nazionale;
B. la Commissione paritetica nazionale;
C. il Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-Confprofessioni.
Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente Ccnl.
Tale rappresentate (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione sindacale e comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del Ccnl presso il ministero del Lavoro, comunicherà alle OoSs dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp- Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
Articolo 3 - Osservatorio nazionale
L'osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l’osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al
fine di fornire alle parti stipulanti il Ccnl il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima del presente contratto;
b. elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c. predisporre i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d. riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della L. 223/91;
e. riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l’analisi e la registrazione;
f. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g. predispone e organizza l’invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni sindacali" così come previsto agli articoli 7 e 8 del presente Ccnl.
Articolo 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente Ccnl, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1. alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali a essa facenti capo.
All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2. La data della convocazione, per l’esame della controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta giorni successivi.
La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
La Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e
delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa.
3. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
Articolo 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Articolo 6 - Distribuzione del CCNL
Le parti, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente Xxxx anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione della rappresentanza delle parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che da ciò ne scaturisce.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale per il cui utilizzo avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
Per i fini di cui sopra, i titolari degli studi professionali sono tenuti a distribuire gratuitamente a ogni singolo loro dipendete in servizio copia del presente contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione presso il ministero del Lavoro.
TITOLO III
Funzionamento delle relazioni sindacali contributi finalizzati Procedure
Articolo 7 - Contributi finalizzati
1. Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" e in particolare a quanto previsto al Titolo II articoli 3-4-5-6 e al Titolo VII articoli 12 e 13, convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e dalla applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati.
2. L’adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito modulo di adesione così come previsto al successivo articolo 8.
3. Tale contributo, per la durata del presente Ccnl, sarà costituito attraverso il versamento di quote annue denominate "Coasco- Professioni" (Contributo di assistenza contrattuale).
4. Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente Ccnl.
5. a) Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua "Coasco-Professioni" sarà pari a lire 15.000 (quindicimila).
b) Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale quota annua "Coasco-Professioni" sarà pari a lire 30.000 (trentamila).
Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi al mese di settembre di ciascun anno.
c) I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil mentre quelle a carico dei titolari di studio datori di lavoro saranno di competenza delle associazioni sindacali nazionali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente Ccnl ovvero della Consilp-Confprofessioni.
d) Per la riscossione delle quote "Coasco-Professioni" la Consilp- Confprofessioni e le Xx.Xx. definiranno specifica convenzione con l’Istituto prescelto.
6. Le parti convengono inoltre che, per la realizzazione di quanto sopra e ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti al "Coasco-Professioni", sarà attivata la procedura di cui al successivo art 8.
Articolo 8 - Procedura
A. I titolari degli studi professionali e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, utilizzeranno il modulo di adesione al Contributo finalizzato al funzionamento delle relazioni sindacali di cui al fac-simile allegato (All. n. 1).
B. Copia dei moduli di adesione dovrà essere inviata all’Osservatorio nazionale c/o la sede della Consilp-Confprofessioni con domiciliazione in Xxxx 00000 - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 c/o il Sindacato nazionale ragionieri commercialisti o tramite Internet al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx
Una copia sarà tenuta dall’amministrazione dello studio.
C. Le quote "Coasco-Professioni" a carico dei lavoratori e dei titolari di studio destinate al fondo saranno versate a cura del titolare dello studio a mezzo dell’Istituto prescelto.
Dichiarazione congiunta
In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni sindacali" le parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del presente Titolo III affinché aderiscano ai rispettivi sindacati di categoria potenziando la rappresentatività degli stessi.
TITOLO IV
Tutele della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; della sicurezza sul lavoro; della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Articolo 9
A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione Cee del 20 maggio 1990 e alla raccomandazione Cee 92 c 27/04 del 27 novembre 1991 così come richiamate al Titolo I, articolo 1, punto 6).
B) Della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, vista la legge 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 242 del 19 marzo 1996, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.
D) Della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento al successivo articolo 62-ter del presente Ccnl.
TITOLO V
Mercato del lavoro
Parte seconda - disciplina del rapporto di lavoro TITOLO I
Sfera di applicazione
Articolo 14
Il presente Ccnl disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma
associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente: avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Ccnl:
a. i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b. i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili eccetera) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.
TITOLO II
Classificazione del personale
Articolo 15
Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1°luglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:
A. Area amministrativa e giuridica;
B. Area tecnica;
C. Area medico-sanitaria.
Dichiarazione a verbale
In pari data viene istituito il IV livello super intermedio tra il IV e il III livello con il valore retributivo base rispetto al precedente contratto di L. 450.000 e contingenza pari al IV livello.
A) Area professionale amministrativa e giuridica
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all’intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell’attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o
amministrativi - bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative).
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell’attività di altri dipendenti, quali: contabili di concetto - addetti all’elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d’ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - addetti all’elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni - addetti all’amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa
- traduttori e interpreti - primanotisti e codificatori.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - addetti alla compilazione di libri-paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati - contabili d’ordine addetti a scritture contabili in partita doppia.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede - contabili d’ordine - primanotisti d’ordine - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini - uscieri.
B) Area professionale tecnica (valida fino al 30 giugno 1993)
Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni del Ccnl del 25 luglio
1988 del IV livello super limitatamente ai profili di area amministrativa.
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all’intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell’attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi progettisti - progettisti disegnatori - capi laboratorio geologici - capi missione geologici.
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell’attività di altri dipendenti, quali: contabili di concetto - disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d’ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - addetti all’amministrazione del personale in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - addetti alla elaborazione di computi tecnico- estimativi - assistente di cantiere geologico - sperimentatori geologici - rilevatori geologici - sperimentatori tecnici geologici.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede - contabili d’ordine - primanotisti - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni
per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - esecutori delle prove di laboratorio di campagna e delle registrazioni dei dati di campagna.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini - uscieri - canneggiatori - porta stadia.
C) Area professionale medico-sanitaria
I livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionale e/o creative, con autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell’attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) capi uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettrocardiogrammi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica - ortottisti (assistenti di oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (Dm Sanità 26-1-1988 n. 30 - Dm Sanità 14-9-1994 n. 669 - Dm ministero
Università 24-7-1996).
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell’attività di altri dipendenti, quali: contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d’ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici radiologi - odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tengono anche contatti
informativi con la clientela - tosatori - infermieri generici - esecutori prove di laboratorio - assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - contabili d’ordine
- addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - addetti all’accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici - assistenti di studio odontoiatrico.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini - uscieri.
TITOLO III
Assunzione
Articolo 16
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a. la data di assunzione;
b. la durata del periodo di prova;
c. la qualifica del lavoratore;
d. la retribuzione;
e. gli elementi di cui alla direttiva Cons. Cee n. 91/533 del 14 ottobre 1991.
Articolo 17
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
a. certificato di nascita;
b. certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramenti frequentati;
c. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d. certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
e. libretto di lavoro;
f. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g. numero di codice fiscale;
h. eventuali altri documenti e certificati ivi compresi quelli previsti dal successivo articolo 81.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
TITOLO IV
Periodo di prova
Articolo 18
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: I livello 180 giorni di calendario
II e III livello 90 giorni di calendario
IV super e IV livello 60 giorni di lavoro effettivo V livello 30 giorni di lavoro effettivo
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore s’intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.
TITOLO V
Apprendistato
Articolo 19 - Premessa
Al fine del rilancio dell’apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.
Articolo 20 - Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello III, IV e IV super, con le seguenti eccezioni:
III Livello
analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma - terapisti di
riabilitazione - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - infermieri professionali - tecnico di laboratorio purché in possesso di specifico diploma - traduttori e interpreti - odontotecnici - tecnici radiologi - addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi - contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma.
IV Livello super
stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.
IV Livello
dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma - autisti - infermieri generici
- archivisti.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’articolo 9 del Rdl 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
Articolo 21 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14º anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma della legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi di legge 31 dicembre 1962 n. 1859.
Articolo 22 - Assunzione
Ai sensi dell’articolo 21 legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Articolo 23 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Articolo 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Articolo 25 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a. di impartire o di fare impartire nel suo studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
c. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
d. di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell’addestramento.
Articolo 26 - Doveri dell'apprendista
L’apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Articolo 27 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
Articolo 28 - Trattamento economico
Le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:
a. paga base tabellare conglobata del livello di riferimento:
- agli apprendisti del III livello spetta il 75% della paga base tabellare per i primi 10 mesi; l’83% per i 10 mesi successivi e il 90% per i rimanenti mesi;
- agli apprendisti del IV livello super e del IV livello spetta il 75% della paga base tabellare per i primi 8 mesi; l’83% per i successivi 8 mesi; il 90% per i rimanenti mesi;
b. malattia e infortunio.
In caso di malattia agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera per i primi 3 (tre) giorni; pari al 25% (venticinque per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4º (quarto) al 20º (ventesimo); pari al 33% (trentatré per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 21º (ventunesimo) al 180º (centottantesimo).
In caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera per il primo giorno: pari al 60% (sessanta per cento) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 2º (secondo) al 4º (quarto) (periodo di carenza); a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all’apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità stabilite dallo stesso Inail.
Alla fine dell’apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l’apprendistato.
Articolo 29 - Durata dell'apprendistato
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello super e nel IV livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Articolo 30 - Durata dell’apprendistato nell’area professionale medico- sanitaria
Negli studi odontoiatrici, la durata dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica del III livello "assistente di studio odontoiatrico" è fissato in quarantadue mesi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
1. le situazioni in atto;
2. i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.
Articolo 31 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
Dichiarazione a verbale
La normativa relativa all’apprendistato ha la sua attuazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio 1992.
Per i rapporti già instaurati si applica fino a scadenza del periodo di apprendistato la normativa prevista dal Ccnl 25 luglio 1988. Pertanto le retribuzioni risulteranno essere alle rispettive scadenze quelle della tabella sottoindicata.
Livelli | Paga base | ||||
1/7/1992 | 1/1/1993 | 1/7/1993 | 1/1/1994 | ||
1/7/1994 | 1/1/1995 | 1/7/1995 | |||
III | 1.218.984 | 1.236.984 | 1.274.424 | 1.314.924 | --- |
--- | --- | ||
IV 1° anno | 1.109.142 | 1.125.142 | 1.155.094 |
1.187.094 1.232.022 1.257.622 1.302.550
IV 2° anno 1.162.592 1.180.592 1.214.288
1.250.288 1.300.832 1.329.632 1.380.176
TITOLO VI
Tempo parziale
Articolo 32 - Rapporto a tempo parziale
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il raccordo fra i flussi di attività dello studio con la composizione dell’organico oltreché come risposta a esigenze dei lavoratori anche già occupati.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a. le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti nello studio;
b. il periodo di prova per i nuovi assunti.
Articolo 33 - Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Articolo 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
1. volontarietà delle parti;
2. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze di studio e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3. priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto a eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
4. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
5. volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Articolo 35 - Riproporzionamento
Ai sensi dell’articolo 84 del presente contratto, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Articolo 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’articolo 87 per il divisore convenzionale 26, per malattia e infortunio che si ottiene applicando i criteri adottati dall’Inps e dall’Inail.
Articolo 37 - Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.
Articolo 38 - Festività
Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, Titolo IX, seconda parte del presente contratto, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all’articolo 52 del presente contratto, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui all’articolo 36 del presente contratto.
Articolo 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Fermo restando quanto previsto agli articoli 61 e 62 del presente contratto e con le modalità previste dagli stessi articoli, il numero di ore annuo dei riposi aggiuntivi e dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente articolo 35 (riproporzionamento) del presente contratto.
Articolo 40 - Ferie
Conformemente a quanto previsto all’articolo 54 del presente contratto, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali commisurato alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Articolo 41 - Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell’articolo 5, legge 863/84, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
• eventuale intensificazione dell’attività lavorativa dello studio;
• particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetaria è convenzionalmente determinata nella misura del 35%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione cui all’articolo 84, Titolo XXI, parte seconda del presente contratto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito.
Articolo 42 - Mensilità supplementari - tredicesima e premio ferie
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno l’importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 35 (riproporzionamento) del presente contratto.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione spettante nell’arco della corresponsione.
Articolo 43 - Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Articolo 44 - Condizioni di miglior favore
Restano confermati eventuali condizioni di miglior favore in atto, presso singoli studi, con riferimento alla materia di cui al presente istituto.
TITOLO VII
Orario di lavoro
Articolo 45 - La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello Studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A) - B).
X. Xxxxxx settimanale su 5 (cinque) giorni
In questo caso, fermo restando l’orario normale settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi professionali.
B. Orario settimanale su 6 (sei) giorni
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 (tredici) del sabato, l’orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
• 72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale
• più l’utilizzo di 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) ore o inferiori da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi professionali.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l’assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l’infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Articolo 46
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’articolo 65 del presente contratto.
Articolo 47
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore a un’ora. L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.
TITOLO VIII
Lavoro straordinario
Articolo 48
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore a effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Articolo 49
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo articolo 48 del presente contratto e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della paga base tabellare conglobata:
• 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali di cui all’articolo 45 del presente contratto e le 8 ore giornaliere;
• 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
• 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte
— intendendosi per tale quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino — sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
• 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
Articolo 50
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
TITOLO IX
Riposo settimanale e festività
Articolo 51
I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono:
1. il primo giorno dell’anno;
2. il 6 gennaio;
3. il giorno di lunedì di Pasqua;
4. il 15 agosto;
5. il 1º novembre;
6. l’8 dicembre;
7. il 25 dicembre;
8. il 26 dicembre;
9. il Santo Patrono;
10. il 25 aprile;
11. il 1º maggio.
In relazione alla norma di cui al secondo comma del presente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni indicati.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera
- qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione
- nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Articolo 52
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, con la modifica di cui al Dpr 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:
• il 19 marzo San Xxxxxxxx;
• il giorno dell’Ascensione;
• il giorno del Corpus Domini;
• il 29 giugno SS. Xxxxxx x Xxxxx.
Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. In alternativa, i lavoratori potranno richiedere altrettanti giorni di ferie in aggiunta a quelli stabiliti dal presente contratto.
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento previsto dall’articolo 51 del presente contratto, ultimo comma.
La normativa di cui sopra si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività fossero in assenza retribuita per uno dei casi previsti dal presente contratto (ad esempio: in ferie, in congedo matrimoniale, in malattia eccetera), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività di cui all’articolo 51 del presente contratto.
Per quanto concerne le ricorrenze del 2 giugno e 4 novembre, esse verranno retribuite secondo i criteri previsti dall’ultimo comma del precedente articolo.
Articolo 53
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell’articolo 51 del presente contratto dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.
TITOLO X
Ferie
Articolo 54
A decorrere dal 1º luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l’orario è distribuito su 5 giorni. In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali saranno concessi 3 giorni di ferie retribuite.
Articolo 55
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Articolo 56
È in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze dello studio e sentiti i lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
Le ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.
Articolo 57
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Articolo 58
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Articolo 59
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto a rimborso delle spese necessarie sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
TITOLO XI
Assenze, congedi e permessi
Articolo 60
Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b. licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare.
Articolo 61
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi retribuiti. Ciò anche ai lavoratori studenti che debbano sostenere prove d’esame comprese quelle universitarie.
Articolo 61 bis - congedi non retribuiti
Negli studi che occupano non meno di 5 dipendenti, le parti convengono che, in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze dello studio, il datore di lavoro potrà concedere al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.
In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.
Articolo 62
Sono concessi a tutti i dipendenti degli studi permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti, nella misura di:
• giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;
• giorni 3 (tre) per natalità e xxxxx familiari fino al terzo grado di parentela.
Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.
Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Articolo 62 bis - Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Usl o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio- assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio- riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabili e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’autorità sanitaria competente (Sert) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al titolare dello studio, in forma scritta, dall’interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Articolo 62 ter - Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire
delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e dall’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423 e cioè:
a. il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino a tre anni di età dei bambini;
b. in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell’Inps;
c. dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’Inps, anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b), c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’articolo 7 della legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 legge 1204/71.
Il genitore parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore*.
(*Cfr Dl 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 423
<SC1,91articolo 2<SC1,93; articolo 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104 "legge Quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap").
TITOLO XII
Chiamata alle armi
Articolo 63
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal Dlgs Cps 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo di servizio militare di leva, col diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, solo in caso di ripresa del servizio, eccettuato il calcolo degli scatti di anzianità.
Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell’anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell’attività dello studio professionale, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell’attività stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto dell’articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento della obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
Articolo 64
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nell’anzianità di servizio.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dello studio.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata inferiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a. in caso di richiamo durante il periodo di prova il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di servizio;
b. in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
TITOLO XIII
Missioni, trasferte e trasferimenti
Articolo 65
Lo studio professionale ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso al personale compete:
1. il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio;
3. il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse dello studio professionale;
4. una diaria di L. 20.000 (ventimila) giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di L. 40.000 (quarantamila) giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del dieci per cento.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo.
Articolo 66
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A) Al lavoratore che non sia capo famiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva documentata di xxxxx, alloggio, di viaggio (per la via più breve);
2. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’articolo 65 del presente contratto;
B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare;
2. il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagagliaio;
3. il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza il godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata dall’articolo 65 del presente contratto per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
TITOLO XIV
Malattie e infortuni
Articolo 67
Nell’ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Articolo 68
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.
Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare allo studio professionale il certificato medico di prima visita, e i successivi in caso di prolungamento della malattia, rispettivamente entro il terzo giorno dall’inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti.
Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto all’articolo 96 del presente contratto con l’esclusione dell’indennità di mancato preavviso.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
Articolo 69
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia allo studio da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma.
Articolo 70
Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta
denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli articoli 71 e 73 del presente contratto.
Ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e una indennità pari al 60 per cento (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso Inail.
L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inail non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.
Articolo 71
Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell’anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 gg., trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo delle ferie, dell’indennità di preavviso e di licenziamento.
Articolo 72
Durante il periodo di malattia previsto dall’articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell’Inps e a un’integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);
2. 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4º al 20º giorno;
3. 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21º giorno in poi.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell’Inps. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’Inps non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità a carico dell’Istituto; se l’indennità stessa è corrisposta dall’Inps in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli articoli 70 e 73 del presente contratto.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Articolo 73
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli articoli 70 e 71 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 90 (novanta), alle seguenti condizioni:
1. che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2. che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3. che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell’articolo 71 del presente contratto; il periodo stesso non sarà in nessun caso considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Articolo 74
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall’articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Articolo 75
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
TITOLO XV
Gravidanza e puerperio
Articolo 76
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a. per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c. per i tre mesi dopo il parto;
d. per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza dell’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi di legge i periodi di astensione obbligatori di lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto a una indennità pari rispettivamente all’80% e al 30% della retribuzione posta a carico dell’Inps dall’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo articolo 78 del presente contratto.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Articolo 77
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
O periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
Per detti riposi è dovuta dall’Inps un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata da datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
Il lavoratore ha diritto altresì a norma delle vigenti disposizioni di legge ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I periodi di assenza di cui al terzultimo comma sono computabili solo ai fini di cui all’art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Articolo 78
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del S.S.N. e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio di stato civile.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste al successivo art. 95 del presente contratto.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’Inps da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100 per cento della retribuzione giornaliera di cui all’art. 84 e 84 ter del presente contratto e degli eventuali superminimi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
TITOLO XVI
Sospensione del lavoro
Articolo 79
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
TITOLO XVII
Anzianità di servizio
Articolo 80
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto presso lo studio, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.
TITOLO XVIII
Anzianità convenzionale
Articolo 81
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
x. xxxxxxxx ed invalidi di guerra: un anno;
b. decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;
c. ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L’anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più datori di lavoro. Il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed asperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all’atto dell’assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.
I lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno - a pena di decadenza - comunicare al datore di lavoro il possesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla predetta data e fornire la relativa documentazione entro i 6 mesi successivi.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale a cui egli ha diritto.
TITOLO XIX
Passaggio di qualifica
Articolo 82
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore a diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale nel nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.
TITOLO XX
Scatti di anzianità
Articolo 83
Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell’apprendistato, a cinque scatti triennali nelle seguenti misure:
Livelli | Importi |
I | 41.000 |
II | 32.000 |
III | 27.000 |
IV super | 25.500 |
IV | 24.000 |
V | 20.000 |
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito ne i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
TITOLO XXI
Trattamento economico
Articolo 84
Di norma la retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base tabellare conglobata;
b. eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 83 del presente contratto.
La retribuzione di cui al presente articolo è riferita a misura fissa mensile. Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all’art. 15 Titolo II, Parte Seconda del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo art. 84 ter del presente contratto.
Articolo 84 bis
A) Le parti per la vigenza del presente Ccnl, riconoscono un aumento salariale che a regime risulta nei seguenti importi:
Livelli Importi
Livelli | Importi |
I | 340.000 |
II | 300.000 |
III | 280.000 |
IV Super | 260.000 |
IV | 240.000 |
V | 220.000 |
B) Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la decorrenza così definiti:
Livelli Importi
1/1/1997 1/1/1998 1/7/1998 1/1/1999
I | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
II | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
III | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
IV Super | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
IV | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
V | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Xxxxxxx aumenti lordi mensili apprendisti con relative decorrenze
Livelli | Importi 1/1/1997 | 1/1/1998 | 1/7/1998 | ||
1/1/1999 | |||||
III dal 1° al 10° mese | 52.500 52.500 | 52.500 52.500 | |||
III dall'11° al 20° mese | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | |
III dal 21° al 30° mese | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
IV Super dal 1° all'8° mese 48.750 | 48.750 | 48.750 | 48.750 | ||
IV Super dal 9° al 16° mese | 53.950 | 53.950 | 53.950 53.950 | ||
IV Super dal 17° al 24° mese | 58.500 | 58.500 | 58.500 58.500 | ||
IV dal 1° all'8° mese 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
IV dal 9° al 16° mese 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | ||
IV dal 17° al 24°mese 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
Le parti convengono che l’elemento economico di secondo livello è stato considerato negli aumenti tabellari di cui sopra ed è quindi da valere per la vigenza del presente Xxxx esaustivo fino alla sua scadenza.
Qualora entro il periodo di vigenza del presente Ccnl le parti addivenissero alla costituzione di un Fondo di Previdenza integrativa, la maturazione della contribuzione a carico del datore di lavoro al predetto Fondo decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del presente Ccnl, secondo quanto le parti abbiano a convenire in sede di rinnovo contrattuale.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli aumenti, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati, fatta eccezione per quelli di merito e per quelli espressamente dichiarati non assorbibili.
Una tantum Xx lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta una indennità una tantum così ripartita tra i diversi livelli:
Livelli | Importi |
I | 700.000 |
II | 650.000 |
III | 600.000 |
IV Super | 570.000 |
IV | 530.000 |
V | 500.000 |
suddivisa mensilmente o per frazione di mese superiore ai 15 giorni in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1995 - 31 dicembre 1996 (mesi 15).
Detta indennità forfettaria Una tantum non sarà utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e sarà corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi alle date del marzo 1997 e ottobre 1997 (periodo di paga in corso).
Detta indennità sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all’orario effettivo di lavoro prestato (part-time) ed in percentuale per gli apprendisti.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati.
Chiarimento a verbale
Per presenza in servizio si intendono anche i periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio e maternità obbligatoria.
Articolo 84 ter - Minimi tabellari
Nel riconfermare quanto definito in materia dal Ccnl 10 dicembre 1992, la retribuzione tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992.
Pertanto, per effetto del precedente comma e degli articoli 84 e 84 bis, titolo XXI e dell’articolo 28, titolo V, parte seconda del presente Xxxx, le retribuzioni risulteranno essere, alle rispettive scadenze, quelle della tabella sottoindicata
Livelli | Paga base | ||
1/1/1997 | 1/1/1998 | 1/7/1998 | |
1/1/1999 | |||
I | 2.220.394 | 2.305.3942.390.394 | 2.475.394 |
II | 1.925.408 | 2.000.4082.075.408 | 2.150.408 |
III | 1.774.328 | 1.844.3281.914.328 | 1.984.328 |
Apprendisti 0-10 mesi | 1.330.746 | 1.383.2461.435.746 | 1.488.246 |
11-20 mesi | 1.472.692 | 1.530.7921.588.892 | 1.646.992 |
21-30 mesi | 1.596.895 | 1.659.8951.722.895 | 1.785.895 |
IV Super | 1.729.390 | 1.794.3901.859.390 | 1.924.390 |
Apprendisti 0-8 mesi | 1.297.043 | 1.345.7931.394.543 | 1.443.293 |
9-16 mesi | 1.435.394 | 1.489.3441.543.294 | 1.597.244 |
17-24 mesi | 1.556.451 | 1.614.9511.673.451 | 1.731.951 |
IV | 1.672.030 | 1.732.0301.792.030 | 1.852.030 |
Apprendisti 0-8 mesi | 1.254.023 | 1.299.0231.344.023 | 1.389.023 |
9-16 mesi | 1.387.785 | 1.437.5851.487.385 | 1.537.185 |
17-24 mesi | 1.504.827 | 1.558.8271.612.827 | 1.666.827 |
V Articolo 85 | 1.562.007 | 1.617.0071.672.007 | 1.727.000 |
In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dagli studi professionali, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Articolo 86
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Articolo 87
La retribuzione giornaliera a tutti gli effetti contrattuali e il computo dell’indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo per 26 (ventisei) la retribuzione stessa.
Il quoziente per la determinazione della paga oraria viene convenzionalmente fissato in 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.
TITOLO XXII
Mensilità supplementari
Articolo 88
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno gli studi professionali dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso lo studio professionale.
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente articolo 76 del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.
Articolo 89
In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo. La data di riferimento per la maturazione del premio ferie nella misura di cui al comma precedente decorre dal 1° luglio 1992.
Non hanno diritto al premio ferie tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l’intero importo del premio ferie di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare del premio stesso e l’importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nel premio ferie le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
TITOLO XXIII
Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 90
Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 Codice civile la comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 91
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso lo stesso studio professionale deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato — salvo prova del contrario — se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.
Articolo 92
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) del terzo comma dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dello studio professionale, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto.
Articolo 93
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all’Ufficio del Lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, all’intero trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 96 del presente contratto con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’articolo 94, e confermate, a pena di nullità all’Ufficio del Lavoro, entro il termine di un mese.
Articolo 94
I termini di preavviso sono i seguenti:
Livelli Giorni di preavviso
fino a 5 anni di anzianità oltre i 5 anni di anzianità
I | 90 | 120 | |
II | 60 | 90 | |
III | 30 | 40 | |
IV Super | 20 | 30 | |
IV | 20 | 30 | |
V | 15 | 20 |
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Articolo 95
Ai sensi del 2° comma dell’articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all’altra una indennità equivalente all’importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e premio ferie.
Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 96
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
• paga base tabellare conglobata come da Ccnl 10/12/1992;
• eventuali scatti di anzianità di cui all’articolo 83 del presente contratto;
• assegni "ad personam";
• aumenti di merito e/o superminimi;
• tredicesima mensilità e premio ferie.
TITOLO XXIV
Norme disciplinari
Articolo 97
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.
Articolo 98
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Articolo 99
Non sono ammesse tolleranze nell’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all’importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all’ammontare della trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell’anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l’importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Articolo 100
È dovere del personale di comunicare immediatamente allo studio ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizioni emanata dallo studio per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
Articolo 101
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall’articolo 99 del presente contratto per i ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3. multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all’articolo 2105 del Codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’articolo 60, dal primo e secondo comma dell’articolo 97 e dal terzo comma dell’articolo 99 del presente contratto e in quelli di cui all’articolo 2119 del Codice civile.
Articolo 102
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso.
Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell’anzianità del lavoratore. Nell’ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dallo studio al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
TITOLO XXV
Divise e attrezzi
Articolo 103
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.
TITOLO XXVI
Condizioni di miglior favore
Articolo 104
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano.
TITOLO XXVII
Decorrenza e durata del contratto
Articolo 105
Il presente contratto entra in vigore dal 1º ottobre 1995, salvo le diverse decorrenze espressamente previste, e scadrà il 30 settembre 1999.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano a incontrarsi 3 (tre) mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per un esame dell’intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale.
TITOLO XXVIII
Archivio contratti
Articolo 106
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’articolo 17, legge 963/1988, le parti contraenti il presente Xxxx si impegnano a inviare al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) - Archivio contratti - via Lubiam - Roma.
Dichiarazione a verbale
(Con riserva di modifiche e ratifica con più precise puntualizzazioni)
Lo Snami Odontoiatria e lo Snami Generale si dissociano, quali rappresentanti dell’area medico-odontoiatrica, al mantenimento nella classificazione del personale e nell’apprendistato della voce, al terzo livello, odontotecnici inseriti quali dipendenti degli studi professionali in quanto non compatibili quale figura professionale.
Tale dipendenza può dar luogo al sicuro fenomeno dell’abusivismo di professione medica.
Dichiarazione a verbale
Lo SNAMI ODONTOIATRIA e lo SNAMI GENERALE si dissociano, quali rappresentanti dell'area medico-odontoiatrica, al mantenimento della classificazione del personale e nell'apprendistato della voce, al terzo livello, "odontotecnici" inseriti quali dipendenti degli studi professionali in quanto non compatibiliquale figura professionale.
Tale dipendenza può dar luogo al sicuro fenomeno dell'abusivismo di professionen medica.