COMUNE DI MONZA
COMUNE DI MONZA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI MONZA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO – PERIODO 24 MESI – CIG 6785621796.
ARTICOLO 1– OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un Accordo quadro con un operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell’art. 54, D.lgs.n. 50/2016, al quale affidare il servizio di custodia, vigilanza e pulizia delle palestre scolastiche comunali annesse alle scuole primarie e secondarie di I° grado di Monza in orario extra scolastico.
Il presente accordo quadro definisce i servizi e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste.
L’accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso i moduli d’ordine, indicheranno, all’inizio di ogni stagione sportiva, l’entità delle prestazioni e/o ore da eseguire, nonché l’elenco delle palestre scolastiche dove espletare il servizio per una durata massima di 9 mesi di prestazione ciascuna. Il singolo contratto diverrà vincolante ed operativo al momento della ricezione da parte dell’appaltatore del modulo d’ordine.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo, nei limiti del corrispettivo massimo previsto ed entro il periodo di vigenza dello stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare i servizi per l’intero importo previsto dall’accordo quadro.
ARTICOLO 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’appalto quadro avrà la durata di 24 mesi dalla data di affidamento del servizio.
Ogni stagione sportiva avrà decorrenza presunta a partire dal 15 settembre e terminerà al 15 giugno. L’affidamento del servizio decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, che in casi di urgenza potrà essere anticipata rispetto alla data di stipulazione del contratto, salvo il diritto di recesso anticipato come stabilito al successivo art. 25.
Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
ARTICOLO 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO.
L’ importo complessivo del servizio è di € 207.619,20 (IVA esclusa) così ripartito:
€ 184.550,40 IVA esclusa (di cui € 1845,50 oneri sicurezza inclusi) per lo svolgimento del servizio per due stagioni sportive pari a 24 mesi dei quali 20 di servizio effettivo (periodi estivi esclusi)
€ 23.068,80 IVA esclusa (di cui € 230,68 oneri di sicurezza inclusi), per un’eventuale opzione di proroga per un periodo di due mesi, tempo necessario per la conclusione della procedura concorsuale per l’individuazione del nuovo contraente.
In tale caso, la ditta è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste dalla presente procedura agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la S.A. (art. 106 D.lgs. n. 50/2016, comma 11).
Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in base al fabbisogno per un numero di 5184 ore annue.
Agli atti dei singoli affidamenti, il corrispettivo verrà calcolato, in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara dall’aggiudicatario rispetto alla base d’asta di € 17,80 IVA esclusa, comprensiva di € 0,178 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte.
Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l’esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
Gli oneri della sicurezza di ogni singolo affidamento verranno corrisposti in relazione alla durata e alla quantità di prestazione da eseguire.
ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’importo a favore dell’Aggiudicatario è stabilito dal prezzo indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara.
L’esito della gara determinerà il prezzo quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale.
Le prestazioni dovranno essere erogate in base alla programmazione settimanale, che potrà essere ridefinita in base alle esigenze delle società fruitrici del servizio.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare le ore delle prestazioni per i servizi forniti; variazioni in aumento del monte ore settimanale, sono dovute allo svolgimento di campionati o manifestazioni, o variazioni in diminuzione sono dovute a sospensioni temporanee o permanenti delle attività o per inagibilità provvisoria delle palestre.
L’appaltatore, in tal caso dovrà provvedere ad assicurare il servizio alle medesime clausole del contratto, ivi comprese le condizioni economiche, includendo le variazioni segnalate.
L’importo totale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio medesimo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che la ditta possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016). Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti.
Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.
Le eventuali variazioni dell’importo del servizio non costituiscono motivo per l’Aggiudicatario per risolvere anticipatamente il contratto.
In caso di riduzione, oltre il quinto d’obbligo, l’Aggiudicatario non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.
ARTICOLO 5 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno svolgersi presso le palestre scolastiche delle scuole primarie e secondarie di I grado di Monza, gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale.
Le palestre, individuate quali luoghi di esecuzione del servizio, potranno variare in relazione alle attività, per le quali verrà richiesta l’attivazione a favore dell’utenza.
Le palestre interessate all’eventuale svolgimento di attività sportive e le relative ore presunte (come da programmazione stagione sportiva 2017/2018) sono le seguenti:
Palestre scolastiche con servizio giornaliero di custodia (intesa come apertura e chiusura delle palestre a inizio e fine attività extrascolastica ) e pulizia dell’impianto:
Palestre scolastiche | Indirizzo | ore settimanali | Totale mq. | Ingresso separato |
Citterio | xxx Xxxxxxx | 00 | 000 | Xx |
Xxxxxxx (xxxxxxx) | via Mameli, 18 | 28 | 125 | Si* |
Xxxxx | via Omero, 6 | 10 | 400 | Si |
Sant’Xxxxxxxxxx | via Sant’Xxxxxxxxxx, 13 | 10 | 280 | Si |
Xxx Xxxxxx | xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 | 11 | 310 | Si |
Salvo D’Acquisto | via Paganini, 30 | 15 | 325 | No |
Bachelet | via Xxxxxxx, 1 | 30 | 375 | No |
Raiberti | Xxx Xxxxxxxx 00 | 14 | 315 | No |
De Amicis | Via De Amicis | 10 | 300 | No |
Ore per società che offrono servizi ad utenti diversamente abili, che potranno essere richieste in qualsiasi palestra | 6 | - |
TOTALI ORE SETTIMANALI | 144 | 2810 |
* da considerare ingresso NON separato sino al termine lavori manutenzione straordinaria in essere.
Tot. h. settimanali per 36 settimane annue
=TOTALE complessivo ore annue: 5.184
Tot. ore settimanali: 144
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Lo svolgimento dei servizi dovrà essere svolto secondo la programmazione annuale che verrà predisposta dall’Amministrazione Comunale prima dell’inizio di ogni stagione sportiva, con la previsione di un’interruzione del servizio nelle festività natalizie e pasquali previste nel calendario scolastico e nel periodo estivo (metà giugno/metà settembre) ed una riduzione di orario nei mesi di settembre e giugno.
Le attività sportive potranno essere previste nella fascia oraria dalle h. 16.30 alle h. 23.30 dal lunedì al venerdì anche nelle giornate di sabato e domenica.
I servizi e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli di seguito descritti, tali da garantire la sorveglianza dei luoghi e delle attrezzature ivi presenti.
Il servizio si articola in:
a) custodia: l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l’apertura e la chiusura di tutte le palestre secondo il piano programma annuale di utilizzo degli impianti e le indicazioni impartite dall’Ufficio Gestione Diretta Impianti sportivi. L’appaltatore e il personale addetto sono responsabili della custodia e conservazione delle chiavi di accesso. Il personale incaricato è responsabile dell’accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione all’inizio ed al termine del servizio e della chiusura interna di porte e finestre. L’Aggiudicatario del servizio di custodia dovrà eseguire le prestazioni in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio Manifestazioni ed Attività sportive, garantendo sempre la massima disponibilità nei confronti degli atleti e delle società sportive che usufruiscono degli impianti. Limitatamente alle palestre con ingresso autonomo (come da tabella di cui all’art.5), il personale di custodia dell’Aggiudicatario dovrà consegnare le chiavi di accesso all’impianto, rilasciando apposita ricevuta, all’inizio della prima ora di attività, alla società presente e recuperare le stesse dalla società sportiva operante in palestra all’ultima ora.
b) Vigilanza: l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, per le palestre senza ingresso autonomo, la presenza di personale, all’uopo incaricato in ogni plesso scolastico per tutto il tempo di svolgimento delle attività sportive, al quale compete la responsabilità e la sorveglianza sul corretto utilizzo degli impianti e del materiale sportivo presente in palestra, la vigilanza sugli accessi all’impianto assicurando che i frequentatori, autorizzati all’utilizzo della palestra e dei locali annessi, non accedano a quelli scolastici confinanti.
Il personale di servizio incaricato dovrà far rispettare scrupolosamente sia gli orari di utilizzo degli impianti da parte delle società sportive in base al piano programma annuale sia i Regolamenti e le norme di utilizzo impianto, che saranno comunicate dal Servizio Attività Sportive da parte degli utenti e loro accompagnatori.
All’Appaltatore compete altresì l’obbligo per tutte le palestre scolastiche di segnalare formalmente all’Ufficio Gestione Diretta Impianti sportivi eventuali anomalie, mancanze e rotture degli impianti e/o delle attrezzature in dotazione, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo;
c) pulizia: l’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alle pulizie della palestra, locali spogliatoi, bagni, corridoi di accesso e ogni altro spazio annesso all’impianto sportivo. Il servizio di pulizia dovrà essere garantito con le modalità previste al successivo art. 7. La pulizia dovrà essere effettuata in maniera accurata al termine dell’ultima attività svolta, utilizzando i mezzi e gli strumenti necessari per una adeguata pulizia, compreso l’uso di macchine aspiratrici e macchine lava-asciuga per i pavimenti. Il servizio dovrà essere svolto come da piano – programma annuale che verrà comunicato prima dell’inizio di ogni stagione sportiva dall’Ufficio Manifestazioni e attività sportive.
Il personale incaricato dovrà assicurarsi che le società sportive utilizzatrici dell’impianto siano state autorizzate da parte dell’Amministrazione Comunale: in assenza della stessa, il personale incaricato non dovrà consentire l’utilizzo della palestra medesima.
Le eventuali successive comunicazioni di variazioni che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno scolastico, saranno tempestivamente comunicate, con un anticipo minimo di 48 ore, dall’Ufficio dall’Ufficio Gestione Diretta Impianti sportivi alla persona che l’operatore economico aggiudicatario nominerà quale referente e responsabile operativo dei servizi richiesti.
ARTICOLO 7 - PULIZIA DEI LOCALI
Gli interventi devono essere eseguiti quotidianamente provvedendo alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari al termine delle attività.
La pulizia dovrà comprendere in particolare:
INTERVENTI GIORNALIERI
a) spazzatura e pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti ;
b) asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti ed immissione nell’apposito involucro con trasporto nei locali all’uopo destinati secondo normativa comunale. Gli involucri dovranno essere forniti dall’appaltatore;
c) lavaggio e disinfezione giornaliera dei servizi igienici , degli apparecchi igienico sanitari, delle docce e relativi spazi anti – bagno.
INTERVENTI SETTIMANALI
a) lavaggio e sanificazione pareti docce e servizi igienici;
b) pulizia panchine, arredi spogliatoi ed attrezzature sportive fisse ;
c) lavaggio accurato di pavimenti, corridoi, palestra, spogliatoi;
d) pulizia tribune, scale di accesso e corrimani.
INTERVENTI MENSILI
a) pulizia delle porte, infissi, locali ripostigli e cancelli;
b) asportazione ragnatele.
INTERVENTI BIMESTRALI
Pulizia dei vetri interni ed esterni di tutti gli ambienti esclusivamente annessi alla palestra, compresi i cristalli degli ingressi, i vetri delle scale, dei pianerottoli e di quanto altro in vetro risulta installato; dovranno inoltre essere puliti i telai dei serramenti nonché i davanzali delle finestre, siano essi in alluminio o di altro materiale.
INTERVENTI STRAORDINARI
In caso di neve dovrà essere garantito lo sgombero lungo il camminamento e l’ingresso palestre. Nel caso invece di gelo si dovrà provvedere allo spargimento del salaccio messo a disposizione dagli uffici comunali. Il personale incaricato dovrà altresì procedere alla tempestiva asciugatura dell’acqua in caso di allagamento parziale dei locali durante l’espletamento del servizio.
Durante i periodi di inattività l’Appaltatore è impegnato per una pulizia particolareggiata degli ambienti.
ARTICOLO 8 – USO DEI LOCALI
Per il deposito degli attrezzi e del materiale verrà concesso all’affidatario del servizio l’uso dei vani che il Comune riterrà necessari e di cui potrà disporre ed individuerà in accordo con la competente direzione didattica.
ARTICOLO 9 – UTILIZZO ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’operatore economico dovrà utilizzare quando necessario, laddove la pavimentazione lo richieda, le macchine e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio di pulizia impegnandosi ad assicurare la loro conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l’uso dei locali; gli stessi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche di cui al primo comma.
Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’operatore economico aggiudicatario stesso.
ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI
Le prestazioni ordinarie di custodia, vigilanza e pulizia saranno sospese negli edifici / locali ove si rendano necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell’operatore economico aggiudicatario del servizio.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Entro dieci giorni consecutivi dall’avvio dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza nei locali del committente anche ai fini delle verifiche degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i
L’impresa aggiudicatrice dovrà assicurare la reperibilità telefonica sia nelle ore d’ufficio che durante le ore di servizio con un proprio rappresentante o incaricato che abbia le potestà necessarie ad assicurare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. L’impresa appaltatrice, a tale fine, dovrà avere una sede operativa in Monza o nelle Province di Monza e Brianza o di Milano ovvero dovrà provvedere entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, pena la revoca dell’affidamento, all’apertura di una sede operativa funzionante in Monza o nelle province di Monza e Brianza o di Milano e dovrà comunque comunicare all’Ufficio Manifestazione e Attività sportive, all’atto dell’affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile, anche al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall’azienda per ciò che riguarda la gestione dell’accordo quadro. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l’Amministrazione Comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.
Più in generale, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. L’operatore economico si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
Sono a completo carico dell’operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all’impiego di:
a) divise per il personale impiegato;
b) tessere di riconoscimento e distintivi;
c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
d) materiali di pulizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PREVISTI PER IL MATERIALE DI PULIZIA – DM MINISTERO DELL’AMBIENTE DEL 24 MAGGIO 2012
PRODOTTI PER L’IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)
I prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall’impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.1 “Specifiche tecniche” del DM 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente.
VERIFICA: L’offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.
L’aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.
PRODOTTI DISINFETTANTI
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:
a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n ”;
b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n ”.
I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati”” del DM del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012.
VERIFICA: Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B.
L’aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 del DM del Ministero dell’ambiente del 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.
L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario, per uno o più di tali prodotti, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del DM del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012.
ALTRI PRODOTTI
I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del DM del Ministero dell’ambiente del 24 maggio 2012, si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati “superconcentrati”.
Per “prodotti superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con
elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso.
I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati”” del DM del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012.
VERIFICA: Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.
L’aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 del DM del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del DM del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012.
I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo. Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e/o diluiti al momento dell’utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produttrici.
Tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere opportunamente immagazzinati; in particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce e da fonti di calore.
I prodotti devono inoltre essere compatibili nella destinazione d’uso con le superfici/attrezzature dell’Amministrazione.
e) attrezzature atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
f) ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
ARTICOLO 12 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la continuità del personale impiegato per l’intera durata della stagione sportiva, fatta salva l’esigenza di sostituzione del personale (per malattie, gravidanze, dimissioni) o necessità dell’Amministrazione Comunale per carenze nell’erogazione del servizio.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci–lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo quadro, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’impresa aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo
hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico – economica e sindacale.
L’elenco del personale impiegato con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.
L’impresa aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. .
L’impresa aggiudicataria dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il personale addetto dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, dovrà tenersi informato circa le disposizioni inerenti il servizio ed attenersi agli ordini impartiti dall’appaltatore.
Il personale addetto deve sapersi relazionare in modo corretto con gli utenti del servizio.
In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore, si applicano le disposizioni previste dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 13 – CLAUSOLA SOCIALE – JOBS ACT
L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire, in via prioritaria l’assunzione del personale impegnato nei medesimi servizi nell’appalto precedente garantendo il livello normativo e retributivo con riferimento all’ultimo contratto di CCNL di categoria applicato; l’Appaltante considera che la presa in carico di personale già precedentemente operativo nelle sedi coinvolte dal suddetto appalto rappresenti una forma di continuità nell’inserimento lavorativo di personale svantaggiato e pertanto all'Appaltatore viene richiesto di assumere gli operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti, senza periodo di prova, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto.
Resta impregiudicata la successiva facoltà del dipendente di presentare formale richiesta all’Appaltatore di adesione in qualità di socio, se trattasi di cooperativa.
In ipotesi di cessazione dal servizio del personale di cui al precedente comma, la sostituzione dello stesso dovrà avvenire mediante ricerca di personale svantaggiato certificato ai sensi della legge 381/91, da reclutarsi prioritariamente attraverso le segnalazioni dell’Ufficio Prevenzione e reinserimento del Comune di Monza.
ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
ARTICOLO 15 – PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO
L’operatore economico aggiudicatario deve indicare il “Responsabile di Servizio” per le seguenti funzioni:
- referente per l’Amministrazione Comunale;
-garante dell’esatta ed uniforme erogazione del servizio;
-responsabile della qualità del servizio;
-referente per segnalare eventuali cause di forza maggiore che rendono impossibile assicurare in tutto o in parte il servizio, per ogni variazione oraria o problematica di lavoro.
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contradditorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.
Il Responsabile di servizio concorda con il referente dell’Amministrazione le fasce orarie relative ai servizi per ogni singolo edificio.
Il Responsabile del servizio riceverà la consegna delle chiavi necessarie all’ingresso ai locali oggetto del contratto.
ARTICOLO 16 - SCIOPERI
In caso di scioperi del personale dell’impresa aggiudicataria o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato per ciascun edificio un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’operatore economico aggiudicatario e il Committente.
ARTICOLO 17 – CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli sulle strutture ed attrezzature sportive per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con l’ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni di prodotti impiegati per le pulizie, da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche.
I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:
- esame visivo della qualità delle pulizie in base ad una griglia di 4 livelli così articolata:
- 0 pulito
- 1 tracce di sporco
- 2 sporco, polvere e alcune ragnatele
- 3 diffusione sporco e ragnatele evidenti
- professionalità degli addetti;
- controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti;
- controllo del numero di addetti e relativo monte ore;
- controllo del corretto utilizzo delle attrezzature necessarie per il servizio di pulizia;
- verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature/macchinari impiegate per l’effettuazione del servizio di pulizia.
I risultati delle verifiche e dei controlli saranno riportate nei “Rapporti” che verranno inviati all’Appaltatore, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuati i diversi lavori di risanamento o poste in essere le operazioni corrette del servizio.
ARTICOLO 18 – GARANZIA DEFINITIVA
18.1 - Modalità di presentazione della garanzia
A servizio assegnato, l'Aggiudicatario dovrà costituire, pena la decadenza dall’aggiudicazione, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le seguenti modalità (art. 93, commi 2 e 3, e art. 103 X.X.xx. n. 50/2016):
x. Xxxxxxxx costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
b. Garanzia fideiussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.lgs. n. 175/1995, e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, da cui risulti a pena decadenza:
• che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Euro sistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
• l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
• l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
• l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
c. Garanzia fideiussoria bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lettera b).
d. Garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lettera b).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento dell’appalto a terzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
18.2 - Importo della garanzia
a. L’importo della garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, risultante dall’aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
b. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della seria UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
c. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto b), per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario e ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
d. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti b) e c), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
e. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
f. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti b), c), d), e), per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei relativi requisiti.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dell’esecuzione del servizio e l’assunzione del carattere di definitività della verifica medesima.
18.3 - Altre prescrizioni
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, e di quanto previsto dall’art. 103, comma e 2, del D.lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L’eventuale reintegrazione della garanzia deve avvenire entro il termine che verrà indicato dalla S.A.
La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
La garanzia definitiva verrà restituita previa redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e dell’adozione di apposito provvedimento dirigenziale di svincolo.
Il certificato di regolare esecuzione del servizio è soggetto all’applicazione, da parte dell’appaltatore, di una marca da bollo del valore corrente.
ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L’appaltatore ha l’obbligo di controllare i titoli di accesso all’impianto vigilando ed impedendo a chiunque l’accesso ai locali scolastici assumendosi la piena responsabilità in merito ad eventuali furti e danni ai beni patrimoniali dell’istituto scolastico durante l’orario di attività da parte dei terzi estranei. L’impresa aggiudicataria si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.
Qualora l’impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato ad effettuare direttamente le trattenute con le modalità predette.
ARTICOLO 20 – ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ed esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’impresa aggiudicataria), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto o comunque prima dell’inizio del servizio. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
L’aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell’appalto, solleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del Servizio e cesserà con lo svincolo della cauzione definitiva. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare la fornitura utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.
ARTICOLO 21 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’impresa aggiudicataria emetterà fattura esclusivamente in forma elettronica al termine di ogni mese. L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie, preventivamente concordate e commissionate dal Responsabile dell’Ufficio, sarà fatturata a parte.
Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H.
Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere indicato nella fattura anche il Codice Identificativo Gara (CIG).
Per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all’eventuale stipulazione del contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’Aggiudicatario, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai
30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento.
Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Comune si riserva di sospendere il pagamento del servizio, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese contrattuali, delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’Aggiudicatario e quant’altro dallo stesso dovuto.
ARTICOLO 22 - PENALITÀ
Nel caso in cui il referente dell’Amministrazione accerti il precario stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello dei servizi ordinari, il Committente richiederà all’impresa aggiudicataria, a mezzo e-mail, l’immediato intervento. Tali prestazioni dovranno essere effettuate nel termine di 1 (uno) giorno dalla notifica della richiesta e non darà luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione della negligente esecuzione del servizio. Inoltre il Committente, qualora l’operatore economico aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall’Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato dall’impresa aggiudicataria, potrà
applicare le penalità di seguito specificate, ovvero quelle previste da altri articoli del presente capitolato.
In caso di violazioni a disposizioni previste dal presente Capitolato e non ricomprese nella casistica di cui di seguito, potrà essere applicata una motivata penale ricompresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 400,00.
L’Amministrazione appaltante, in assenza di interventi correttivi segnalati come sopra indicato e non eseguiti, da parte dell’Impresa aggiudicataria, applicherà le seguenti penali, strutturate come segue:
a) detrazione dello 0,50% del corrispettivo mensile per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi giornalieri previsti;
b) detrazione dello 0,75% del corrispettivo mensile per mancata esecuzione di ognuno degli interventi settimanali;
c) detrazione del 2% del corrispettivo mensile per mancata esecuzione di ognuno degli interventi bimestrali.
d) per mancata comunicazione del nominativo del Responsabile con funzioni direttive, di cui all’articolo 11, nonché nei casi di assenza o irreperibilità giornaliera, senza sostituzione, verrà comminata una penale pari a € 100,00; qualora l’assenza ingiustificata non sostituita superasse i 3 giorni consecutivi, la penale si intenderà giornaliera;
e) a seguito di eventi naturali :
e1) in caso di nevicate: il mancato sgombero della neve comporta la comminazione di una penale pari allo 0,75% del corrispettivo, per ogni omissione, in rapporto ai singoli edifici;
e2) in caso di gelo: il mancato spargimento del salaccio, comporta una penale pari allo 0,25% del corrispettivo annuale, per ogni omissione in rapporto ai singoli edifici;
e3) in caso di mancata tempestiva asciugatura dell’acqua, a seguito di allagamenti, verrà comminata una penale pari allo 0,30% del corrispettivo annuale, per ogni omissione;
f) per mancata osservazione di disposizioni varie:
f1) per assenza di dotazione e/o relativa esposizione di tesserino di riconoscimento del personale impiegato (per ogni singolo addetto): € 100,00;
g) per mancata apertura/chiusura impianto secondo il piano programma annuale di utilizzo: € 100,00 per ogni singola mancata apertura o chiusura;
h) per omessa segnalazione di anomalie, mancanze e rotture impianti e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimenti o inconveniente che possa causare pericolo entro 24 ore: € 100,00.
All’Applicazione delle penalità si procederà, in contradditorio con l’impresa aggiudicataria, tramite apposita nota scritta.
Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’operatore economico aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 18 del presente capitolato.
ARTICOLO 23 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tale caso, essere immediatamente integrato.
ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE – RIFUSIONE DANNI E SPESE
Poiché in sede di analisi dei prezzi e determinazione dell’importo contrattuale l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d’opera, sulle tabelle “Costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrativi/multiservizi” – Luglio 2013, approvata con Decreto del Ministero del Lavoro
del 13.02.2014 e pubblica in G.U. n. 50 del 01.03.2014, per la provincia di riferimento (Milano), la ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l’immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto;
d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed d) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via mail), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate l’Aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 25 - RECESSO
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell' art. 1373 c.c. nonché per mancato adeguamento da parte dell’Appaltatore del contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionale successive alla stipula del presente contratto, in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. o PEC all'appaltatore con preavviso di almeno 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite.
Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.
Dalla data del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall' Appaltatore solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 90 giorni.
L' appaltatore che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l’Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.
La S.A appaltante potrà inoltre recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
ARTICOLO 26 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’esecutore del contratto, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza dell’appalto dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Impresa aggiudicataria.
L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione del contratto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza dell’appalto, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO
E’ vietato sub-appaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni.
Non sono in ogni caso considerati sub appalti le commesse date dall’Impresa aggiudicataria ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura di mezzi meccanici.
ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE
Tutte le controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente fornitura o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs.n.50/2016, parte VI, titolo I, capo I.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione.
ARTICOLO 29 – SPESE CONTRATTUALI
Si provvederà alla stipulazione del contratto in forma scritta.
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (spese contrattuali, diritti di segreteria, bolli, ecc.) saranno a carico dell’azienda appaltatrice.
ARTICOLO 30 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva all’appalto oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.
ARTICOLO 31 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento del fornitore, l’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
ARTICOLO 32 - RINVIO E NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’esecutore del servizio/fornitura è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all’espletamento della fornitura/servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al solo fine dell’espletamento del servizio/fornitura.
L’esecutore del servizio/fornitura dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Xxxxx a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Firma per accettazione del legale Rappresentante dell’impresa munita di idonei poteri di rappresentanza