CAPITOLATO D’ONERI POLIZZA ELETTRONICA LOTTO 4 CIG 89167975A9
CAPITOLATO D’ONERI POLIZZA ELETTRONICA LOTTO 4 CIG 89167975A9
D E F I N I Z I O N I
Nel testo che segue si intendono:
- per Assicurazione il contratto di assicurazione
- per Polizza il documento che prova l’assicurazione
- per Contraente la persona giuridica che stipula il contratto e pertanto:
❖ DiSCo.
- per Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
- per Società l’impresa assicuratrice
- per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
- per Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- per Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per attività Quella svolta in qualità di Ente Strumentale della Regione Lazio per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
-per Franchigia la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato;
DESCRIZIONE BENI ASSICURATI
Apparecchiature elettroniche
Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato, da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto, per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso.
A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano tali: personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati e relativi supporti ed accessori, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, tablet, notebook, netbook, stampanti, server, unità di backup, hard disk esterni, l.i.m., scanner, lavagne luminose, diaproiettori, microscopi elettronici, spettrofotometri, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, hardware per elaborazione dati, apparecchiature di audio-fonovideo- riproduzione, impianti antintrusione e simili, apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio, siano esse di proprietà, locazione,uso comodato o comunque nella disponibilità del Contraente.
UBICAZIONE DEL RISCHIO
Le apparecchiature, di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate nei fabbricati costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l’Assicurato per la sua attività, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.
PARTITE E SOMME ASSICURATE
Il premio anticipato per il primo anno è calcolato applicando alle sottonotate partite assicurate i tassi lordi indicati per ciascuna di esse :
1) Apparecchiature Elettroniche € 2.652.708,00
2) Supporto dati e ricostituzione archivi € 447.702,00
3) Maggiori costi 447.702,00
4) Programmi in licenza d’uso € 50.000,00
5) Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento € 75.000,00
6) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli €25.000,00
Per il dettaglio del valore delle apparecchiature elettroniche e relative ubicazioni leggasi All. B) composto da n. 1 pagina allegato al presente Capitolato
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni omesse, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, purché tali omissioni, inesatte o incomplete dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Il Contraente in ogni modo dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.
Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Ove sussistano, per quanto coperto dalla presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall’applicazione dell’art.1910 C.C.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Variazione del rischio.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza, così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) rinunziando al diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice nei seguenti casi: inserimento di nuove e diverse prestazioni che potrebbero essere previste da una nuova normativa in materia oppure da modifiche organizzative che prevedono nuove attività per le quali sarebbe necessario effettuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente capitolato e negli atti di gara. Il valore di tali modifiche non potrà superare il 5% dell’importo a base di gara.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Durata del contratto.
Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data indicata nel contratto fra le parti e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un ulteriore semestre o per un minor periodo, non inferiore in ogni caso a mesi tre. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’Amministrazione corrisponderà alla Società aggiudicataria il premio annuale risultante dall’offerta economica formulata dallo stesso in sede di gara.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento e rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di novanta ( 90) giorni mediante lettera raccomandata o pec. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite all’art.30 del presente capitolato.
Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza garanzia.
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.
Il premio sarà corrisposto in due semestrali, di cui la prima, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.
Le successive rate saranno corrisposte con decorrenza semestrale.
In caso di rinnovo del contratto il termine utile per il pagamento del premio sarà di 10 giorni dal nuovo inizio della garanzia, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la successiva data di scadenza contrattualmente stabilita
Art. 8 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente..
Art. 9 – Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.
Art. 10 Clausola tracciabilità flussi
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione.
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 12 - Valore assicurabile.
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione di una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
Art. 13 - Deroga alla proporzionale.
La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per le singole partite colpite da sinistro, una copertura inferiore al loro “valore a nuovo” di oltre il 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, l’applicazione della proporzionale rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Art. 14 – Variazione della somma assicurata – Nuove acquisizioni.
Si precisa che eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni sono automaticamente comprese fino ad un massimo del 20% della somma assicurata.
Pertanto, in caso di sinistro, si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale solo in relazione all’eventuale eccedenza della somma assicurata rispetto al suindicato 20%.
L’Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 90 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l’importo effettivamente assicurato a titolo di regolazione per l’annualità trascorsa.
Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Assicurato, si intenderanno automaticamente confermate le somma assicurate nel corso dell’annualità precedente.
Art. 15– Esclusioni.
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato/ Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo odi sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione
n) rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica per l’hardware o di manutenzione per il software così come descritti nelle definizioni, anche se non sottoscritti dall'Assicurato;
Art. 16 - Supporti di dati e ricostruzione archivi.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per “dati” si intendono un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale.
Art. 17 – Virus informatici.
Relativamente alla garanzia “ricostruzione archivi”, la garanzia comprende anche i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi (memorizzati su supporti assicurati) perduti a causa di “Virus Informatico”, installato , colposamente o dolosamente, da parte di dipendenti o prestatori d’opera o di terzi.
Per “Virus Informatico” si intende un programma capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra le applicazioni e macchine diverse, anche attraverso reti, determinando conseguentemente:
1) una modifica ai programmi dell’Assicurato attraverso l’inserimento di nuovi statements nel codice o attraverso modifiche o alterazioni del codice stesso;
2) una non utilizzabilità dei dati dell’Assicurato attraverso una cancellazione o alterazione dei files o di parte di essi.
Per questa estensione di garanzia, la Società non è obbligata per i danni dovuti a dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei preposti dell’Assicurato quali responsabili dell’esercizio o della sicurezza.
L’indennizzo è subordinato alla dimostrazione dell’esistenza del programma “Virus” nei dischi contenenti le informazioni perdute.
Questa garanzia è prestata alle condizioni essenziali che:
- l’accesso ai terminali, personal computer e unità periferiche in genere sia consentito solo a personale regolarmente autorizzato attraverso un sistema personalizzato di chiavi d’utenza;
- ogni dischetto/chiece USB prima di essere utilizzato sia adeguatamente testato;
- non venga fatto uso di software o di dischetti autoricaricanti;
- l’installazione di ogni pacchetto software avvenga dietro regolare licenza d’uso documentabile per ogni personal computer;
- siano stati prodotti software “antivirus” in grado di rilevare l’eventuale presenza di virus.
Per questa estensione viene stabilito un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 10.000,00.
Art. 18 – Maggiori costi.
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dello impianto o apparecchio danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorate o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale.
Massimale € 500.000,00 per 12 mesi; limite di indennizzo mesi tre, con applicazione di una franchigia di giorni tre con il minimo di € 5.000,00.
Art. 19 – Eventi sociopolitici.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 15 ( esclusioni), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio anche organizzati, di occupazione degli stabilimenti ed edifici in genere.
Con riferimento ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da terrorismo, si precisa che:
- per atto di terrorismo si intende l’uso della violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologico etnici da parte di una persona o di un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d’intesa con un’organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa;
- la Società non risponderà dei danni causati da contaminazione biologica e/o chimica, intendendosi per contaminazione l’inquinamento, l’avvelenamento o il mancato uso od uso parziale a causa dell’impiego di sostanze chimiche o biologiche.
Art. 20 – Spese di demolizione e sgombero.
La Società risponde , fino a concorrenza del 15% del danno liquidabile a termini di polizza, delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro.
Art. 21 – Apparecchiature ad uso mobile.
Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione, con un limite di indennizzo di € 15.000,00 per ciascuna annualità assicurativa.
Art. 22 – Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli.
Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo pari ad € 10.000,00 per evento.
Art. 23– Programmi in licenza d’ uso
Premesso che per programmi in licenza d’uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dal precedente art.16, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d’uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che è indicato con apposita partita.
Art. 24 – Parificazione danni.
Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dall’Autorità, dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso.
Art. 25 – Conduttori esterni.
La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati- compresa l’eventuale ricerca del danno.
Art. 26 – Tubi e valvole elettroniche.
A parziale deroga dell’art. 15 /h), l’esclusione non è operante per tubi e valvole elettroniche. Resta però inteso che relativamente alle seguenti apparecchiature:
LASER, SONDE, TUBI SPECIALI, FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE
In caso di danno ai tubi speciali, sonde ed alle valvole elettroniche e/o laser, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo restando che in ogni caso sono soggetti ai seguenti fattori minimi di riduzione dell'indennizzo dovuto al loro carattere di consumo predeterminato:
- i primi 12 mesi di installazione, percentuale di riduzione 0% (da O a 12 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 10% (da 12 a 16 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 20% (da 16 a 20 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 40% (da 20 a 24 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 50% (da 24 a 28 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 60% (da 28 a 32 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 70% (da 32 a 36 mesi di età)
- i successivi 4 mesi di operatività, percentuale di riduzione 80% (da 36 a 40 mesi di età)
In caso di inesistenza di prove atte a verificare l'effettiva data di installazione, farà fede l'età del macchinario sul quale sono installate.
Art. 27 – Lavoro straordinario.
La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 28 – Terremoto.
La Società, a deroga di quanto previsto dall’art. 15 , risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurai per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere all’Assicurato un indennizzo superiore al 50 % delle somme assicurate, con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 10.000,00.
Art. 29 – Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento.
A maggior precisazione di quanto indicato nella descrizione dei beni assicurati, la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata con apposita partita.
Art. 30 – Danni da furto.
I mezzi di difesa devono essere quantomeno costituiti da chiusure in legno, materia plastica rigida,vetro, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti, Qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso :
• con rimozione di inferriate, di serramenti o serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
• rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato l’indennizzo avverrà previo detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con uno Stop loss di € 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Art. 31– Colpa grave dell’assicurato e del contraente.
A parziale deroga della esclusione di cui all’art. 15 la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 32 – Rinunzia alla rivalsa.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché gli utenti, purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 33 - Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite e funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni
anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Art. 34 – Franchigie
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 35 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della
Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando l’ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché, su richiesta della Società, farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di xxxxx, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo:
e) fornire dimostrazione del valore della cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.
Art. 36- Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 37 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 38 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 35;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 37;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto del successivo art.39.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 39 - Determinazione del danno
La determinazione del danno indennizzabile avviene calcolando, alla data del sinistro, il costo ( al lordo degli oneri fiscali se dovuti all’Erario e delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione delle parti danneggiate o di rimpiazzo delle parti distrutte o perdute senza applicazione in alcuna misura di deprezzamento o di degrado.
Ciò riguarda sia impianti ed apparecchiature sia in funzione che in temporanea inattività
Art. 40 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Art. 41 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società..
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 42- Ispezione delle cose assicurate.
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 43- Pagamento dell’indennizzo.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 16 (esclusioni).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato dalla Società anche prima della chiusura dell’istruttoria giudiziaria, se aperta, e l’Assicurato s’impegna a far pervenire alla Società detto documento, appena disponibile, con la massima urgenza.
Art. 44 – Anticipo indennizzi.
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettantegli, che verranno determinati in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta ovvero 30 giorni da quando siano state presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
Art. 45- Imposta sul valore aggiunto Imposta sul valore aggiunto
In caso di danno, l’IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all’Erario in forza dell’art. 17 del
D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.
46. Xxxxxxxx broker
Il Contraente, ad ogni effetto di legge, dichiara di aver affidato la gestione della polizza di cui trattasi alla società di brokeraggio Vesta Broker srl.
La conclusione e la gestione della presente assicurazione, per tutto il tempo della durata dell’incarico, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
1) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società. si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
2) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’articolo 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato;
3) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del contraente/assicurato dal Broker.
4) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari al 12% del premio imponibile.
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione.