ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE PER COMMERCIALISTI - CONVENZIONE CNDCEC
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE PER COMMERCIALISTI - CONVENZIONE CNDCEC
Documento informativo relativo al prodotto denominato "Commercialisti - convenzione
CNDCEC"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Regno Unito. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Autorizzazione in italia n.: 401591
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti;
✓sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per responsabilità attribuibili all’assicurato stesso;
✓attività di liquidatore non giudiziale di società;
✓fatto colposo e/o doloso di collaboratori;
✓distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici;
✓apposizione dell'asseverazione per studi di settore
✓violazioni del codice della privacy
✓funzione di membro di Commissione Tributaria;
✓danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
✓attività di libero docente limitatamente alle discipline economiche, fiscali, tributarie
✓consulente per le attività di ristrutturazione di capitali, prestiti, ricapitalizzazioni, liquidazione o vendita di capitali, azioni o titoli e tutte le consulenze relative a fusioni ed acquisizioni in generale
✓revisore di Enti Locali ;
✓ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente
✓azienda di elaborazione elettronica dei dati limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso;
✓attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale o dell’Organismo di Controllo e Sorveglianza;
✓attività di consulente del lavoro, attestatore di cui Regolamento Cndcec-Abi-Unioncamere, 22.10.2010
✓attività di mediatore ai sensi del D.lgs. 28/2010
✓uso di sistemi di elaborazione elettronica compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali;
✓perizie per trasformazioni societarie;
✓Amministratore di sostegno ai sensi del codice civile
✓attività di tributarista
✓Studio associato (coperture principali)
Il Prodotto denominato "Commercialisti - Convenzione CNDCEC" copre, nella forma "claims made", la responsabilità civile ai sensi di legge derivante nell’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile.
Che cosa non è assicurato?
La polizza non copre i danni derivanti da:
🗶 guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
🗶 esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
🗶 circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
🗶 inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
🗶 in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
🗶 attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa
🗶 impegno assunto in relazione a disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, o qualsiasi forma di investimento;
🗶 rischio contrattuale puro;
🗶 perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
🗶 accesso non autorizzato ad un sistema per computer;
Salvo sia stata effettuata espressa estensione sono esclusi:
🗶 certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
🗶 attività nei CAAF o CAF
🗶 attività in qualità di Sindaco, Revisore Legale interno, Consigliere di Amministrazione e membro di Organi di Controllo e Sorveglianza in società di capitali e/o Enti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici
🗶 amministratore di stabili;
🗶 Incarichi di natura Giudiziaria-Insolvenze, liquidazioni, curatele e consulenza tecnica d’ufficio
🗶 Responsabilità civile verso terzi per la conduzione dei locali adibiti ad uffici
🗶 apposizione dei visti di conformità (visto leggero)
🗶responsabilità professionali causate da Computer virus; (esclusioni principali)
Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività
I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
Dove vale la copertura?
✓ L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell’assicurato avanzate in Mondo intero con esclusione di Usa e Canada.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni stipulate sullo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro l'assicurato dovrà informare il broker, a mezzo fax, raccomandata e/o PEC, o come descritto nella scheda di notifica del sinistro, entro 10 giorni da quando ha ricevuto o è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda. È valido il pagamento effettuato al Broker a mezzo bonifico bancario con valuta compensata.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione ha durata così come indicato nel frontespizio di Xxxxxxx, in assenza di notifica di richieste di risarcimento nei confronti dell’assicurato durante la vigenza della polizza e previa compilazione della scheda di rinnovo da parte dell'assicurato la stessa verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi. Qualora il contraente non versi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Come posso disdire la polizza?
La polizza viene rinnovata automaticamente; l’assicurato che vuole disdire la polizza dovrà entro e non oltre i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza, darne comunicazione scritta all'assicuratore.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: "Dottori Commercialisti - convenzione CNDCEC" Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può |
consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
Il presente prodotto è stipulato nella formula "claims made". | |
Responsabilità civile professionale | 1) Danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile; 2) funzione di membro di Commissione Tributaria; 3) attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati; 4) per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l'invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto; 5) revisore di Enti Locali; 6) ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente; 7) attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale o dell’Organismo di Controllo e Sorveglianza (ODV); 8) attività di consulente del lavoro; 9) attività di attestatore di cui Regolamento Cndcec-Abi-Unioncamere, 22.10.2010; 10) attività di mediatore ai sensi del D.lgs. 28/2010; 11) errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive d.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio); 12) spese per il ripristino di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione 13) perizie per trasformazioni societarie; 14) attività di Amministratore di sostegno ai sensi del codice civile; 15) attività di difesa del contribuente in commissione tributaria; 16) attività di Tributarista; 17) Studio associato; 18) attività di certificazione dei piani formativi; 19) attività di Revisore Legale del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; 20) attività di attestazione nei concordati preventivi su incarico del cliente. |
Ultrattività della garanzia | In caso di Cessazione dell’Attività per cause diverse dalla radiazione e/o sospensione, l'Assicurato e/o i suoi eredi e gli eventuali Assicurati Addizionali/Aziende avranno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività, sempre che tali richieste si riferiscano a atti illeciti, errori o omissioni posti in essere prima della data di Cessazione dell’Attività. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Attività di Sindaco, di Revisore Legale interno in società di capitali o Enti e di Revisore dei conti in Enti | Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di revisione legale in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni. |
Pubblici | Dall’estensione resta esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza. La garanzia opererà altresì per l'attività di: • membro di Consiglio di Sorveglianza (ex. Art. 2409 cc) e di Attestatore di capacità finanziaria per autotrasportatori o dei Confidi iscritti all’ex art. 107 D.lgs 385/93; • Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti; • Attività di membro di Organo di Controllo e di Sorveglianza in società di capitali o Enti; • Responsabilità Amministrativo Contabile | ||||
Visto Pesante | Perdite involontariamente cagionate ai certificazione tributaria (c.d. visto pesante). | terzi | clienti | conseguenti | alla |
Assistenza Fiscale e compensazione crediti - Visto leggero | • Apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per: (i) Assistenza Fiscale (ii) Compensazione Credito IVA (iii) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap (iv) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14. • Elaborazioni modelli 730. | ||||
Attività presso i CAAF o CAF | Attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF). | ||||
Attività di Amministratori di stabili | Attività di Amministratore di stabili condominiali. | ||||
Incarichi di natura Giudiziaria - Attività di Curatela - Commissario giudiziale - Liquidatore | Attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti. | ||||
Vincolo di solidarietà | La copertura della presente polizza viene estesa al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi Sinistro inerente l'attività, se opzionata, svolta dall'Assicurato in relazione a quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A), A1) e A2), fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. | ||||
RCT\O | • Conduzione dello studio; • Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato (R.C.O.D.); • Responsabilità civile personale dei dipendenti; • Committenza auto; • Danni da incendio; • Responsabilità d'opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale); • Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. | ||||
Information & tecnology Shield | Sinistro avanzato per Cyber Liability. | ||||
Che cosa non è assicurato? | |||||
Attività professionale diversa | Attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa. | ||||
Titoli al portatore | Sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. |
Valore futuro/rendimento | Xxxxxxxx attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, a un impegno o garanzia fornita dall'Assicurato in relazione a disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, forme di investimento in genere che prevedano un risultato economico o un rendimento garantito. |
Rischio contrattuale puro | Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato. |
Atti dolosi | Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente. |
Richieste di risarcimento/circostanze preesistenti | Qualsiasi richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. |
U.S.A / Canada | Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in un qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla Legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
Computer virus | Virus nei computer. |
Accesso non autorizzato | Uso non autorizzato o accesso non autorizzato ad un sistema per computer. |
Guerra/terrorismo | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo |
Esplosioni/radiazioni | Sinistri che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Circolazione su strade di uso pubblico/natanti a motore/aeromobili | Sinistri connessi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili. |
Motivi disciplinari | Sinistri commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale. |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti: • perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione. • Spese per il ripristino della reputazione: € 25.000 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia/scoperto. • Assistenza Fiscale e compensazione crediti - Visto leggero: il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00. La garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico dell’assicurato di € 300 per sinistro non |
opponibile al terzo danneggiato. • RCT/O - Conduzione dello studio: la Società non risponderà per somme in eccesso a Euro 250.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione. • RCT/O - Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato: L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata. • Information & Technology Shield: l'estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione ha durata così come indicato nel frontespizio di Xxxxxxx e verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi alle condizioni concordate nell'ambito della Convenzione della Società con CNDCEC, previa compilazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni precedenti o successivi alla decorrenza del rinnovo, della Scheda di Copertura (Rinnovo) . |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | La polizza viene rinnovata automaticamente; l’assicurato che vuole disdire la polizza dovrà entro e non oltre i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza, darne comunicazione scritta all'assicuratore. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Coloro che svolgono l'attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx, 00– 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 |
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. | |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Nel testo che segue, si intendono :
- per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (a titolo esemplificativo: il Professionista, lo Studio Associato, la società EDP, la società tra professionisti STP, la società di servizi, etc.);
- per Assicurazione si intende il contratto di assicurazione;
- per Broker si intende R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A. incaricato dal CNDCEC di predisporre la Convenzione e di gestire le polizze stipulate dagli iscritti in applicazione alla medesima;
- per Contraente si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- per Convenzione CNDCEC/Società si intende l'accordo quadro nel quale sono contenute le condizioni economiche e normative della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale che la Società si impegna ad applicare a tutti gli iscritti al CNDCEC;
- per Dichiarazione di Cessazione dell’Attività: comunicazione attraverso la quale l’Assicurato dichiara espressamente la cessazione dell’attività professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- per Periodo di Assicurazione si intende il periodo per il quale è stato pagato il Premio;
- per Xxxxxxx si intende il documento che prova
l'Assicurazione;
- per Premio si intende la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
- per Circostanza si intende:
1 . Qualsiasi manifestazione scritta riguardante l ’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato;
2. Qualsiasi atto o fatto, del quale l’ Assicurato venga a conoscenza durante i l periodo di Assicurazione, che possa dare luogo ad una r ichiesta di r isarcimento dei confronti dell’ Assicurato
3. l ’attività professionale svolta in qualità di Sindaco/ Revisore legale/ Consigliere di Amministrazione/ Membro organo di controllo e sorveglianza, in società che entrino in stato di insolvenza dichiarato/fallimento/ liquidazione coatta amministrativa in vigenza di polizza
- per Circostanza nota si intende:
1. Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato sia a conoscenza prima della data di decorrenza della Polizza o della pima Polizza stipulata in Convenzione, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento dei confronti dell’Assicurato
2. l’attività professionale svolta in qualità di Sindaco/Revisore legale/Consigliere di Amministrazione/Membro organo di controllo e sorveglianza, in società che siano in stato di insolvenza dichiarato/fallimento/liquidazione coatta amministrativa prima della data di decorrenza della prima polizza sottoscritta con AIG Europe SA;
- per Sinistro si intende la prima richiesta scritta di r isarcimento presentata dal terzo all'assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Xxxxxxx e dalla quale possa derivare un Danno o qualsiasi Circostanza della quale l’Assicurato venga a conoscenza in vigenza di xxxxxxx, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento;
- per Xxxxx si intende qualunque pregiudizio subito da terzi con esclusione (qualora non sia stata richiamata la condizione aggiuntiva H) dei danni inerenti la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali;
- - per Società si intende la Società Delegataria AIG Europe SA e le Società Coassicuratrici;
- per Scheda di copertura si intende il documento predisposto dalla Società, contenente i dettagli del rischio e dell’Assicurazione, per mezzo del quale la Società medesima attesta l’avvenuta stipulazione del presente contratto;
- per Xxxxx Xxxxxxxx si intende la perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro ente pubblico che comporta la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile diretta o indiretta su cui giudica la Corte dei Conti.
Sezion e prima: Assicurazion e della responsabilità civil e professional e del Dottore
Commercialista e dell'Esperto Contabile
A r t . 1 O g g e t t o d e l l ' Assicurazione
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal d.lgs. n. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonché da ogni altra norma di Legge applicabile .
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, i mandanti, i committenti e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico, a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle sue attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo :
a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.
Per estendere la copertura a quanto previsto dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e delle Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 deve essere attivata l'apposita garanzia aggiuntiva C di cui alle Condizioni Aggiuntive della presente polizza.
b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
c) le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento dell'attività di liquidatore non giudiziale di società;
d) le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori (cioè per i soli collaboratori che non rientrano tra i soggetti di cui al
successivo art. 10 "Assicurati Addizionali"), sostituti di concetto, praticanti, tirocinanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
e) le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
f) l'apposizione dell'asseverazione per studi di settore come da normativa vigente.
g) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del d.lgs. 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) e successive modifiche legislative e/o regolamenti per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
h) la responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
i) l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali, tributarie
j) la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di ristrutturazione di capitali, prestiti, ricapitalizzazioni, liquidazione o vendita di capitali, azioni o titoli e tutte le consulenze relative a fusioni ed acquisizioni in generale, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge. Rimane fermo quanto disciplinato al punto c), art. 3 – Rischi Esclusi.
Si precisa che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, a meno che tale responsabilità sia riferita alle attività previste nelle Condizioni Aggiuntive A), A1) e A2), fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
L'Assicurazione vale inoltre:
1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117) e successive modifiche legislative e/o regolamenti;
2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 234 d.lgs. 267 del 18/082000 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni legge);
3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
4. per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale o dell’Organismo di Controllo e Sorveglianza (ODV);
5. per l'attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato), limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso;
6. per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l'invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto, ivi compreso la PEC (posta elettronica certificata), anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo e non limitativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006, etc.);
7. per l'attività di consulente del lavoro esercitata direttamente dal Contraente o dai suoi collaboratori svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 12 del 1979 e successive modifiche legislative e/o regolamenti;
8. per l’attività di ATTESTATORE di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo 22.10.2010 tra CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE;
9. per l’attività di MEDIATORE esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da d.lgs. 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, d.lgs. 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. In caso di Sinistro trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 14 della presente polizza – “Altre assicurazioni”;
10. per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del d.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio);
11. per le spese di ripristino di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione.
A tal proposito si precisa che come spese di ripristino di una persona chiave si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall`Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell`Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento dell`attività dell`Assicurato direttamente causati dall`invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di assicurazione di un Socio o di un dipendente dello Studio, purché espressamente indicato nella Scheda di Copertura. La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia/scoperto.
12. Per l’attività di Amministratore di sostegno, secondo quanto previsto dal Codice Civile;
13. Per l’attività di difesa del contribuente in commissione tributaria;
14. Per l’attività di perizie per trasformazioni societarie;
15. Per l’attività di Tributarista (purché l’Assicurato sia iscritto all’albo dei dottori commercialisti);
16. Per l’attività di Revisore Legale del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
17. Per l’attività di certificazione dei piani formativi;
18. Per l’attività di attestazione nei concordati preventivi su incarico del cliente.
Art. 2 - Inizio e termine della garanzia
L'Assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato per la prima volta e notificati all’Assicuratore nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato.
Qualora si assicuri uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti), la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all’attività da loro svolta individualmente, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso.
Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato/STP presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all’attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all’ uscita dallo Studio Associato/STP stesso.
Si precisa che, per quanto riguarda le STP, la copertura vale ovviamente solo per professionisti che svolgono attività di cui all’art. 1.
Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Art. 3 - Rischi esclusi
L'Assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a o derivanti da:
a) Attività professionale diversa
attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relative successive disposizioni legislative e/o regolamenti (casi da valutare di volta in volta con la Società);
b) Xxxxxx al portatore
qualsiasi Sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
c ) V a l or e f ut ur o/ re ndi ment o
qualsiasi Sinistro attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, a un impegno o garanzia fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. forme di investimento in genere che prevedano un risultato economico o un rendimento garantito.
d) Rischio contrattuale puro
qualsiasi Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
e) Atti dolosi
qualsiasi Sinistro derivante da atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di atti dolosi, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;
f) Richieste di r isarcimento per situaz ioni preesistenti
qualsiasi richiesta di risarcimento già ricevuta dall'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione o Circostanza Nota suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, che siano già conosciute dall'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;
g) Esclusione Giurisdizione USA/ Canada
qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:
i. sotto la giurisdizione di Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
ii. a seguito di delibazione o di pronuncia giudiziaria di qualsiasi tribunale o corte degli Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
h) Computer virus
qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer, salvo sia stata effettuata l’estensione di cui alla condizione aggiuntiva I) Information & Tecnology shield.
i) Accesso non autoriz z ato
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dall'uso non autorizzato o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer, salvo sia stata effettuata l’estensione di cui alla condizione aggiuntiva I) Information & Tecnology shield.
A meno che non sia stata richiamata la relativa Condizione Aggiuntiva e pagato il sovra premio convenuto come pattuito nella Convenzione con il CNDCEC, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività:
j) Sindaco, Revisore Legale interno, Consigliere di Amministrazione e membro di O r g a n i di C on t r o ll o e S o r v e g lia nz a i n s oc ie t à d i c a pi t a li e /o E n t i e d i Revisore dei conti in Enti Pubblici
Per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco di società o enti, di revisore contabile interno e di membro di organi di controllo e sorveglianza, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizioni Aggiuntive A) , A.1) e A.2);
k) CAAF o CAF
per qualsiasi Sinistro conseguente all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva D);
l) Incarichi di natura Gi udiz iaria- Insolvenz e, l iquidaz ioni, curatele e consulenz a tecnica d’ufficio
per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'espletamento delle seguenti funzioni: Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, delegato alla vendita, commissario straordinario di enti o società per nomina ministeriale delegato per vendita immobiliare alle aste giudiziarie ex articolo 591 bis c.p.c., attestatore di cui agli art. 28-67-161-182bis L.F., salvo sia stata effettuata l’estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva F)
m) A m m inis t r a t or e di s t a bili
per qualsiasi Sinistro inerente l ' attività svolta dall' Assicurato in relazione all'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice
Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva E);
n) Visto Pesante — Certificazione tributaria
per qualsiasi Sinistro inerente l ' attività svolta dall' Assicurato in conseguenza della certificazione tributaria/visto pesante, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva B);
o) Assistenza f iscale — Visto di conformità (visto leggero)
per qualsiasi Sinistro inerente l'attività di Assistenza fiscale svolta dall'Assicurato per l'apposizione del visto di conformità (visto leggero), salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva C);
p) V incolo di solida r ie tà — As s i c ur ati d i c ui alle Condizioni Speciali A), A1) e A2) per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato in relazione alle attività di cui alle Condizioni Aggiuntive A), A1) e A2) salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva G)
q) RCT/ O – qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva H);
Art. 4 Estensione territoriale e legge applicabile al contratto
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte all'Assicurato per comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero, escluso USA e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà
fare riferimento per l'interpretazione della polizza.
A richiesta del Contraente/Assicurato l'Assicurazione potrà essere estesa all'attività svolta dall'Assicurato stesso in sedi poste nell'Unione Europea, ad esclusione di quei Paesi per i quali è prevista una diversa regolamentazione o una specifica copertura in loco nel rispetto della normativa vigente; per l’estensione ai predetti paesi la Società valuterà caso per caso.
Art. 5 Limiti di Indennizzo.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro come risultante dal frontespizio di polizza.
Resta convenuto tra le Parti che tutti i sinistri derivanti da eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro verificatosi nella data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società l'esistenza di fatti che avrebbero successivamente potuto comportare richieste di risarcimento.
Nel caso di Sinistro in serie, lo stesso è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Art. 6 Gestione delle controversie di natura contrattuale ( ADR e ARBITRATO)
Nel caso in cui tra le parti del presente contratto di Assicurazione sorga una controversia sulla natura dell’errore professionale, sull’ammissibilità al risarcimento del danno e dell'errore professionale, sull’ammissibilità al risarcimento del danno e sulla interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le parti convengono di tentare di risolvere bonariamente la questione, prima di intraprendere qualsiasi azione legale, ricorrendo a metodi di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution) e in particolare ricorrendo in via preliminare alla conciliazione (Mediation).
Le parti concordano di rimettere il tentativo di conciliazione al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale riferito alla Provincia di residenza dell'Assicurato o solo in mancanza alla Camera Arbitrale riferita alla Regione a cui fa capo la Provincia di residenza dell'Assicurato o solo in mancanza di quest'ultima alla Camera Arbitrale riferita alla Regione Lombardia per il centro-nord Italia o alla Regione Lazio per il centro-sud Italia isole comprese. In tale ipotesi il tentativo di conciliazione è obbligatorio e la Società accetta fin d'ora che l'Assicurato ricorra alla Camera Arbitrale di cui sopra e che sia applicato il regolamento della Camera Arbitrale di competenza.
Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'0rdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso
di disaccordo, dal Presidente dell'0rdine al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente dell'0rdine del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 7 : Ultrattività della Garanzia
In caso di Cessazione dell’Attività per cause diverse dalla radiazione e/o sospensione, l'Assicurato e/o i suoi eredi e gli eventuali Assicurati Addizionali/Aziende avranno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività, sempre che tali richieste si riferiscano a atti illeciti, errori o omissioni posti in essere prima della data di Cessazione dell’Attività.
A tale proposito l’Assicurato e/o i suoi eredi e gli eventuali Assicurati Addizionali/Aziende dovranno inviare al Broker e all’ODCEC di appartenenza una Dichiarazione di Cessazione dell’Attività o, in caso di decesso, il certificato di morte dell’Assicurato.
Si conviene che:
1. la garanzia non potrà essere più richiesta nei casi previsti dall'art. 29) "Recesso in caso di Sinistro" nonché in caso di radiazione dall'albo o nel periodo di sospensione.
2. il massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.
3. Nel caso in cui l’Assicurato riprenda l’attività Professionale e/o la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia sostituita da altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, la presente estensione dovrà intendersi automaticamente priva di efficacia.
Si precisa inoltre che:
• In caso di cessazione dell’attività per cause diverse dal decesso dell’assicurato, il periodo di ultrattività di 10 anni decorrerà dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione dell’ Attività trasmessa dall’Assicurato al Broker e all’ODCEC di appartenenza, senza obbligo di cancellazione dall’Albo Professionale; la Dichiarazione di Cessazione dell’Attività dovrà essere inviata entro 6 mesi dalla data di scadenza dell’ultima polizza sottoscritta in Convenzione.
• In caso di morte dell’Assicurato, il periodo di ultrattività di 10 anni decorrerà dalla data del decesso; gli eredi dovranno trasmettere al Broker il certificato di morte dell’Assicurato entro
1 anno dalla scadenza dell’ultima polizza in
Convenzione.
Art. 8 Garanzia a favore degli eredi
In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale dell'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Art. 9 Studi Associati – Prestazioni individuali
Nel caso in cui Contraente della Polizza sia uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti) per Assicurato, oltre allo Studio Associato/STP stesso, si intendono tutti i professionisti associati e/o eventuali collaboratori dello Studio/STP stesso riportati sulla Scheda di adesione/Questionario, purché regolarmente iscritti all'Albo professionale, sia in relazione alle attività da essi svolte in qualità di associati e/o collaboratori dello Studio, sia per l’attività esercitata in maniera esclusiva per conto del Contraente come singoli professionisti con propria partita Iva, a condizione che i relativi fatturati siano stati dichiarati nell’ultima Scheda di Copertura.
Resta inteso che sono assicurati automaticamente tutti i soci e collaboratori anche se variano in corso d'anno, senza necessità di preventiva comunicazione, sempreché i fatturati dei singoli professionisti vengano comunicati agli assicuratori in sede di rinnovo.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale convenuto e indicato nel frontespizio di polizza, il quale resta unico a ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra di loro."
Si precisa che, per quanto riguarda le STP, la copertura vale ovviamente solo per professionisti che svolgono attività di cui all’art. 1.
Art. 10 Assicurati Addi z ionali – Az iende
Si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alle aziende citate nel frontespizio (o in altra pagina) di polizza (vedi art. 1, punto 5) le quali beneficeranno di tutte le garanzie prestate con la presente polizza. La garanzia è prestata nei limiti dell’attività di cui all’art. 1 di polizza (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE) e del massimale convenuto e indicato nel frontespizio di polizza, il quale resta unico a ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità tra più Assicurati.
Art 11 - Dichiarazioni contenute nella Scheda di Copertura
Garantendo la copertura all'Assicurato, la Società tiene conto delle informazioni contenute nella Scheda di Copertura assieme agli eventuali allegati e ad altre informazioni fornite o richieste. Tali documenti ed informazioni sono la base della copertura e costituiscono parte integrante della polizza.
In relazione alle informazioni inesatte o reticenti (assieme ad eventuali allegati) contenute nella Scheda di Copertura, le dichiarazioni o informazioni rese da un Assicurato non saranno imputabili a un altro Assicurato (ove si debba stabilire se una richiesta di risarcimento presentata nei confronti di quest'ultimo sia oggetto di copertura assicurativa).
Sezion e seconda: norme che regolano l'assicurazion e i n generale
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 13 - Validità delle comunicazioni
Per essere ritenute valide ed efficaci tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax o e-mail all'indirizzo della Società o del Broker così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata telefax o e-mail all'indirizzo dell'Assicurato o del Broker; per essere valide ed efficaci le eventuali lettera di disdetta e di recesso devono essere inviate dalla Società all'Assicurato e per conoscenza al Broker.
Art. 14 - Altre assicurazioni
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni stipulate sullo stesso rischio; in caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata dalla Società, la massima somma risarcibile in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza.
Nel caso in cui la presente Assicurazione sia stata sottoscritta esclusivamente per la copertura degli incarichi di Sindaco Revisore legale, Consigliere di Amministrazione, Membro di Organo controllo e Sorveglianza (Cond. Agg. A, A1 e A2), si precisa che qualora l’Assicurato svolga anche attività professionale di Dottore Commercialista o Esperto Contabile non assicurata tramite la presente Assicurazione ma attraverso altre polizze di Responsabilità Civile Professionale, la stessa opererà solo ed esclusivamente in eccesso alle medesime garanzie prestate dalle altre assicurazioni, in mancanza delle quali le garanzie prestate dalla presente Assicurazione non saranno operanti.
Art. 15 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento ; la Società riconosce valido ed efficace il pagamento effettuato al Broker (depositario dei premi) a mezzo bonifico bancario con valuta compensata.
Art. 16 - Modifiche dell' Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Di comune accordo tra le parti si prende atto che qualora successivamente alla stipula
della presente polizza entrassero in vigore disposizioni di legge o di regolamento che ampliano o modificano le competenze professionali l'Assicurazione si intenderà operante ed efficace anche per tali modifiche o ampliamenti secondo la seguente modalità:
- entro 45 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui sopra e dalla successiva comunicazione inviata dal Broker, la Società può richiedere, in base a quanto precede, un maggior premio nella stessa misura che avrebbe richiesto se all'atto della stipula del contratto tali elementi fossero stati conosciuti e ne fosse stata richiesta la copertura.
Trascorso tale termine senza richiesta di un maggior premio, la Società emetterà un apposito documento contrattuale a favore di tutti gli Assicurati prendendo atto della relativa estensione di copertura.
In caso di richiesta di maggior premio, l'Assicurato, previo contatto da parte del Broker, ha facoltà di rifiutare il premio addizionale richiesto dalla Società entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, e in tal caso l'estensione della copertura si intenderà non operante dall'origine.
Art. 17 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Art. 18 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell' Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 19 - Durata dell' assicurazione e tacito rinnovo
L'Assicurazione ha durata così come indicato nel frontespizio di Xxxxxxx e verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi alle condizioni concordate nell'ambito della Convenzione della Società con il CNDCEC, previa compilazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni precedenti o successivi alla decorrenza del rinnovo, della Scheda di Copertura (Rinnovo) nella quale andrà riportato :
1. assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento
2. i dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente
3. la conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nella Scheda di Adesione del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo.
Il Premio sarà calcolato sulla base del fatturato di cui al punto 2 che precede e dovrà essere corrisposto entro e non oltre 30 gg successivi la data di decorrenza del rinnovo.
Nel caso in cui l'Assicurato volesse disdettare il presente contratto dovrà, entro e non oltre i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza, far pervenire alla Società e al Broker comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiari la volontà di rescindere il contratto.
Art. 20 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 21 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.
Art. 22 - Rischi esclusi
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità:
a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
b) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) connesse con la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione
o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
e) relative a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
Purché la Società provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Art. 23 - Diritto di surrogazione
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti:
a) delle persone elencate all'art.1 punto d),
b) dei coadiutori, delegati e depositari dell'Assicurato,
c) degli altri Assicurati con la presente polizza
d) delle persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere ad eccezione dei professionisti iscritti nei relativi albi esterni allo Studio Assicurato, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso
Art. 24 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
Art. 25 - Delimitazione dell' Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :
a) l'Assicurato, il coniuge, il convivente i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;
d) Le Aziende con qualifica di Assicurato addizionale di cui all'art. 10.
Art . 26 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:
a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato di attività professionale con conseguente trasmissione della Dichiarazione di Cessazione Attività
c) in caso di radiazione.
In caso di morte dell’assicurato, il rapporto cessa a partire dalla data di decesso dell’Assicurato
In caso di cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione e/o dal decesso dell’assicurato, il rapporto cessa dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione Attività.
In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
In caso di sospensione dall’Albo professionale la copertura viene immediatamente sospesa, con riferimento a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data in cui la è stata deliberata la sospensione dalle competenti Autorità, la copertura verrà riattivata automaticamente alla data di revoca della sospensione, deliberata dalle competenti Autorità, oppure alla data di scadenza del termine di sospensione.
Art. 27 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker anche mezzo fax, raccomandata e/o PEC con le modalità descritte nella Scheda di Notifica del Sinistro che forma parte integrante della presente polizza entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui sia pervenuta la richiesta da terzi o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
La comunicazione di denuncia effettuata dall'Assicurato deve contenere:
1) la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; in particolare nei casi di sanzioni, sanzioni ridotte e/o ricorsi riportare proprie motivazioni e/o valutazioni tecniche sulla migliore soluzione adottabile;
2) la copia, se già presente, della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati con particolare attenzione al ricevimento di informazioni di garanzia;
3) il nome ed il domicilio del richiedente (con segnalazione anche se trattasi di Privato, Ente Pubblico, etc.) e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
4) il nome e il domicilio, se conosciute, delle persone informate dei fatti.
Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, un
Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, dovrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
c) i motivi per cui si prevede che venga presentata un Sinistro; e
d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Gli eventuali Sinistri comunicati e riconducibili a tali circostanze saranno considerati trasmessi alla data di tale comunicazione.
Art. 28 — Gestione e fasi del Sinistro
a) Riscontro dalla Società
La Società deve comunicare per iscritto le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all'Assicurato e al Broker entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione. In particolare la Società dovrà comunicare, indicando le successive specifiche modalità) se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento dell'Indennizzo. In questo secondo caso l'Assicurato può comunicare alla Società e al Broker la sua opposizione al pagamento dell'Indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà l'Indennizzo al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
La Società deve altresì immediatamente comunicare al Broker l'esito di ogni singola denuncia di Xxxxxxxx e i pagamenti eventualmente effettuati.
b) Gestione del Sinistro
L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.
Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata per iscritto dalla Società preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale poteva transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.
c) Nomina del legale difensore ed altre facoltà
L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. Eventuali spese legali e/o di tecnici non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.
d) Rappresentanza processuale passiva
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dalle Società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto
stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro: "La Società delegataria che ha assunto il rischio derivante dalla polizza in oggetto”.
e) Gestione della fase giudiziale (prevista solo in caso di coassicurazione)
La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici alla gestione della fase giudiziale relativa ai sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.
Art. 29 — Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata all'Assicurato ed al Broker; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato e/o Contraente stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Art. 31 — Comunicazioni della Società
La Società, su espressa richiesta del Broker, è tenuta a fornire allo stesso con cadenza trimestrale la statistica aggiornata inerente l'andamento della polizze in applicazione alla Convenzione dalla quale risulti:
- il numero dei sinistri denunciati;
- la tipologia dei sinistri;
- l'ammontare delle richieste di Indennizzo per ogni singolo Sinistro;
- l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo
Sinistro e le Riserve accantonate;
- il numero dei sinistri rifiutati;
- tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy.
Art. 32 — Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto allo Spett.le R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A. o al diverso broker di tempo in tempo nominato dall’ente. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dallo Spett.le R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A. o al diverso broker di tempo in tempo nominato dall’ente, il quale tratterà con la Società Assicuratrice. Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 27 - 0bblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - e dell'Art. 29
- Recesso in caso di Sinistro.
Art. 33 - Ripartizione dell'Assicurazione e Delega
L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l.
– MEDIASS S.p.A., e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla AIG EUROPE SA; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS
S.p.A., il quale tratterà con l’impresa Delegataria e solo per conoscenza le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compresa la completa gestione delle pratiche di Sinistro e l’emissione sempre da parte della Delegataria di un unico documento contabile/quietanza rilasciato all’Assicurato fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
COMPAGNIA | QUOTA |
AIG EUROPE SA | 70% |
AGCS | 30% |
TOTALE | 100% |
Sezion e terza: condizioni aggiuntive
( valide esclusivamente s e espressamente richiamate)
A) At t i vi t à di S i ndac o, di R e vi s or e Lega l e i nt e r no i n società di capi t a l i o E nti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici
1. A parziale modifica di quanto già previsto al punto 2 dell’art. 1 e dell'esclusione di cui all'Art 3 punto j) di cui
sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di revisione legale in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni - sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
2. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 e 2403bis del Codice Civile.
3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G).
4. La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione.
5. Dall’estensione resta escluse qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
- incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.
- incarichi cessati precedentemente all’ammissione delle società a tali procedure (in deroga a quanto disciplinato al punto 2 della definizione di Circostanza Nota)
S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.
S’intendono automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente paragrafo 5., salvo che la cessazione dell’incarico sia avvenuta precedentemente all’ammissione delle società a tali procedure.
L'inclusione di Sindaci e Revisori legali presso Società quotate in Borsa – Banche – Società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta. Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
7. L’Assicurazione vale altresì per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di membro di Consiglio di Sorveglianza (ex. Art. 2409 cc) e di Attestatore di capacità finanziaria per autotrasportatori o dei Confidi iscritti all’ex art. 107 d.lgs. 385/93.
A .1 ) A t t iv it à di C on s i glie r e d i A m m ini s t r a z ion e in società di c a pit a l i o E nt i
A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 3 punto
j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato -nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.
Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G).
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione.
Per la presente estensione di garanzia vale già quanto riportato nel precedente art. 14 "Altre Assicurazioni".
S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono inoltre compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
L'inclusione di Amministratori presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta. Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
A . 2 ) A t t i v i t à di m e m br o di O r ga n o di C ont r ol l o e di S o r v e gl i a nz a i n società d i capitali o Enti
A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto
j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato - nella qualità di membro di Organo di Controllo e di Sorveglianza, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del d.lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
Si precisa che la copertura di cui sopra opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Organi di Controllo e di Sorveglianza e di norma assicurate da una polizza "D&O". La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di membro di 0rgano di Controllo e di Sorveglianza in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la Società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'Art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.
Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G).
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione.
Per la presente estensione di garanzia vale già quanto riportato nel precedente art. 14 "Altre Assicurazioni".
S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono inoltre compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
L'inclusione di membri di Organo di Controllo e di
Sorveglianza presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta. Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
A . 3 ) R e s xxxx a b i l i t à A m m i ni s t r a t i v o C ont a bi l e La presente condizione aggiuntiva estende l’assicurazione alla responsabilità dell’assicurato per Xxxxx Xxxxxxxx conseguente ad un errore commesso nello svolgimento dell’attività professionale così come descritta in polizza.
B ) V i s t o P e s a nt e
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto n) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza vale anche per le perdite involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e successive modifiche legislative e/o regolamenti e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
C) A ssi st e n z a F i s cal e e co m p en sa z i o n e cr ed i t i
- V is t o le g ge r o
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto o) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per:
a) Assistenza Fiscale - come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
d) Rimborsi di cui all’art. 13 del d.lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell’art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge
Si precisa che tale estensione di Garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli
730.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico dell’assicurato di € 300,00 per sinistro non opponibile al terzo danneggiato.
L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Si dà e si prende atto, sulla base di dichiarazioni dell'Assicurato, che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
C1) Elaborazione modelli 730 (subordinata all’attivazione della garanzia C)
La Società, nei limiti del massimale previsto per la garanzia aggiuntiva C) Assistenza fiscale e compensazione crediti- visto leggero, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato e non opponibile allo
Stato o al diverso Ente impositore pari al 20% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell’importo dello scoperto a carico dell’Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell’Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell’Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell’art.6 d.lgs. del
9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell’art.6 del 9 Luglio 1997 N.241: Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).
In applicazione dell’art. 1915 del Codice Civile, l’Assicurato perderà il diritto all’indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l’insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) del d.lgs. 175/2014.
D)Attività presso i CAAF o CAF
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto k) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
E) Atti vità di Amministr atori di stabili
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto m) resta convenuto che , ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La garanzia non vale:
1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.
F) Incarichi di natura Giudiz iaria - Attività di Curatela - Commissario giudiziale - Liquidatore
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto l) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso a titolo esemplificativo e non limitativo: l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di
concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, perito e consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, commissario straordinario di enti o società per nomina ministeriale delegato per vendita immobiliare alle aste giudiziarie ex articolo 591 bis c.p.c., attestatore di cui agli art. 28-67- 161-182bis L.F., gestore dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ex D.M. 202/2014.
G) Vincolo di solidarietà — Assicurati di cui alle Condizioni Speciali A), A 1 ) , A2 )
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto p) resta convenuto che la copertura della presente polizza viene estesa al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi Sinistro inerente l'attività, se opzionata, svolta dall'Assicurato in relazione a quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A), A1) e A2) , fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
H) Sezione RCT\O DEFINIZIONI
Cosa/e oggetti materiali e animali.
Danno a Cosa/e alterazione fisica e/o chimica di Cosa/e.
Danno a persona/e lesione o malattia fisica, lesione o malattia psichica, morte di una persona.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Tale definizione comprende a titolo esemplificativo e non tassativo:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del d.lgs. 23/02/2000 n. 38;I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al d.lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
- I borsisti, i corsisti, gli stagisti e i tirocinanti.
Richiesta/e di Risarcimento
qualsiasi scritto, procedimento o causa intentata da Xxxxx nei confronti dell'Assicurato per ottenere il risarcimento Xxxxx a persona/e e/o Xxxxx a cosa/e; Ai sensi della presente Xxxxxxx, qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola Richiesta di risarcimento.
Terzi ai fini dell'Assicurazione RCT non sono considerati "Terzi":
i) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
ii) i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O.
Conduzione dello studio
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto q) resta convenuto che la copertura della presente polizza viene estesa a qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da o attribuibili a:
a) lavori di manutenzione straordinaria
b) attività non riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione
c) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Società non risponderà per somme in eccesso a Euro 250.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, questo sottolimite di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nel frontespizio e non addizionale allo stesso.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
-non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del d.lgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.
La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI
Quanto previsto con i precedenti punti, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.
Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per Sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con
l'Assicurato o fra di loro.
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O.D., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS à sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in Europa.
NON SONO CONSIDERATI TERZI :
a) il Rappresentante legale dell'Assicurato.
b) I dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;
b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
e) da furto;
f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
k) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Tecnology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
I)conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
n) conseguenti a guerra e terrorismo;
o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).
ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.
L'Assicurazione non comprende i danni:
1. detenzione od impiego di esplosivi;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri.
COMMITTENZA AUTO
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.
PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. LAVORO INTERINALE)
La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.
RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.
Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per Sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con
l'Assicurato o fra di loro.
Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
I) Information & tecnology Shield
La Società si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi sinistro avanzato per Cyber Liability.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo.
La franchigia della presente garanzia è pari alla franchigia prevista al punto 5 del frontespizio di polizza. Definizioni aggiuntive:
Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente.
Sistema di sicurezza: si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo.
Computer virus: si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
Cyber Liability: si intende:
(i) il mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza derivante da un errore, omissione, mancato adempimento da parte dell’Assicurato;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato;
(iii) la Mancata protezione di Dati personali;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ AIG EUROPE SA