CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. – Via Maestri Del Lavoro D’Italia, 81 – 65125 Pescara
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI QUALSIASI GENERE ED ENTITA’ DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI, DELLE RELATIVE DIRAMAZIONI E DEGLI IMPIANTI CONNESSI
ADDUTTRICI
GIARDINO - LA XXXXXX - XXXX XXXX NORD E SUD - VOMANO VAL DI FORO - ROCCA DI FERRO ANNO 2016/17
Pescara, febbraio 2016
L’Ufficio Tecnico
Geom. Xxxxx Xxxxxxxx (*) Geom. Xxxxxx Xxxxxxx (*) Geom. Xxxxx Xxxxxxx (*)
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/1993
INDICE
“Parte Prima”
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7 – Norme contrattuali
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 – Consegna, inizio e durata dei lavori
Art. 13 – Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Art. 14 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori Art. 15 – Modalità di richiesta per l’esecuzione degli interventi - Penali
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16 – Anticipazione
Art. 17 – Pagamenti in acconto Art. 18 – Pagamenti a saldo
Art. 19 – Riserve dell’appaltatore
Art. 20 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 21 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 22 – Revisione prezzi
Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 24 – Lavori a misura Art. 25 – Lavoro a corpo Art. 26 – Lavori in economia
Art. 27 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera Art. 28 – Prezzi contrattuali
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29 – Cauzione provvisoria
Art. 30 – Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva Art. 31 – Riduzione delle garanzie
Art. 32 – Assicurazione a carico dell’impresa
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33 – Variazione dei lavori
Art. 34 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 – Norme di sicurezza generali Art. 36 – Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 37 – Piano operativo di sicurezza
Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 – Subappalto
Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 42 – Controversie
Art. 43 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 44 – Risoluzione - Esecuzione d'ufficio dei lavori
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 45 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 46 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Art. 47 – Presa in consegna dei lavori ultimati
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 48 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore Art. 49 – Rispetto della normativa ambientale
Art. 50 – Danni di forza maggiore
Art. 51 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà Art. 52 – Custodia del cantiere
Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse
“Parte Seconda”
CAPO 13 - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODALITA’ DI ESECUZIONE - MODO DI VALUTARE I LAVORI
Sezione I – Qualità dei materiali e dei componenti
Sezione II – Modalità di esecuzione (movimento di materie, opere murarie e varie) Sezione III – Modo di valutare i lavori
ABBREVIAZIONI
- Legge n. 55/90 e s.m.i. (legge 19 marzo 1990, n. 55);
- D. Lgvo n. 163/’06 e s.m.i. (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto n. 81/08 (Decreto Legislativo 90 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento Generale o D.P.R. n. 207/2010 (D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207).
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
PARTE PRIMA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto riguarda gli interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle condotte adduttrici, delle relative diramazioni e degli impianti connessi.
2. I lavori stimati nel progetto definitivo possono variare in misura considerevole, in rapporto alle esigenze ed evenienze che dovessero manifestarsi nel periodo di durata dei lavori. L’appalto è stabilito per un periodo decorrente dalla consegna dei lavori e fino al 31.12.2017 e/o esaurimento dei fondi disponibili.
Elenco delle condotte adduttrici: Adduttrice acquedotto del Giardino
Adduttrice acquedotto La Xxxxxx
Adduttrice acquedotto Xxxx Xxxxxxxxxx acquedotto Tavo Nord Adduttrice acquedotto Tavo Sud Adduttrice acquedotto Vecchio Tavo Adduttrice acquedotto del Vomano Adduttrice acquedotto Val di Foro Adduttrice acquedotto Rocca di Ferro
3. L’appalto comprende i lavori e le prestazioni che, salvo più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, possono riassumersi nelle seguenti categorie:
- costruzioni, esecuzioni di modifiche, sostituzioni e rifacimenti delle condotte idriche;
- riparazione delle condotte idriche con tubazione di qualsiasi tipologia e diametro;
- prova in pressione delle canalizzazioni eseguite e tutte le prove di tenuta delle opere realizzate;
- rinterro degli scavi;
- disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;
- ripristino delle pavimentazioni stradali, compresa l’eventuale fresatura nei casi previsti;
- fornitura di mezzi d’opera, mano d’opera (da eseguire con personale specializzato e/o qualificato secondo le richieste della Direzione Lavori), ed attrezzature necessarie per l’esecuzione di tutti i lavori richiesti nel presente capitolato;
- scavi per raggiungere il piano di posa delle tubazioni di ogni genere, e dei manufatti di linea e speciali, da eseguire anche in strade cittadine e quindi con forte presenza di servizi nel sottosuolo;
- scavi, in casi eccezionali, con perforazioni orizzontali o spingitubo;
- posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, in PEAD, in acciaio nonché di pezzi speciali e di apparecchiature complementari e accessorie;
- opere di presidio di vario tipo;
- costruzione di opere minori quali pozzetti, briglie ecc..
- costruzione dei manufatti di sezionamento, di manovra, di accumulo e di sollevamento, sia interrati che in elevazione;
- costruzione, a qualsiasi profondità, degli scarichi di manufatti;
- in genere tutti i lavori, le forniture che fossero a carico dell’Impresa e le prestazioni necessarie a dare le opere complete, funzionanti e pronte per l’esercizio.
- pulizia dell’area di sedime dei manufatti e delle strade ci accesso tramite il taglio dell’erba, delle siepi, carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza;
- manutenzione dei manufatti consistente nella tinteggiatura esterna ed interna, le verniciature degli infissi e delle tubature di qualsiasi diametro poste all’interno dei serbatoi e/o camere di manovra, la posa in opera di guaina bituminosa sulle coperture.
- lavori di impermeabilizzazione all’interno di serbatoi interrati e/o pensili;
- tutti i lavori necessari al ripristino di portate e flussi esistenti non ricompresi nell’elencazione che precede;
4. Gli interventi sono comprensivi della fornitura e della posa in opera del relativo materiale occorrente. La Direzione dei Lavori, comunque, potrà ordinare all’Impresa, di volta in volta, di provvedere alla sola posa in opera utilizzando il materiale che verrà fornito dall’Azienda, senza che l’Appaltatore stesso maturi alcun diritto oltre a quello del pagamento secondo quanto stabilito nell’elenco prezzi.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le buone regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra di loro, site in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo ecc…
7. L’esecuzione dei singoli lavori e la loro successione nel tempo saranno precisati dalla Direzione Lavori o dal personale dell’Azienda preposto al controllo e sorveglianza, sia al momento della consegna, che di volta in volta a seconda delle necessità. Comunque, sono considerati prioritari gli interventi di ripristino del flusso idrico.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori ammonta a complessivi € 1.500.000,00d i cui € 1.455.000,00 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed € 45.000,00 per oneri sicurezza con la seguente ripartizione:
a) ACQUEDOTTO GIARDINO – XXXXXX – NORA | € 555.000,00 |
b) ACQUEDOTTO TAVO – VOMANO | € 550.000,00 |
c) ACQUEDOTTO VAL DI FORO – ROCCA DI FERRO | € 350.000,00 |
IMPORTO A BASE D’ASTA | € 1.455.000,00 |
Oneri per la sicurezza | € 45.000,00 |
Somme a Disposizione | € 304.870,23 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 1.804.870,23 |
2. I principali interventi di riparazione/manutenzione sono elencati nel computo metrico.
3. L’appalto riguarda principalmente la riparazione delle condotte idriche e fognarie. Pertanto, gli interventi di riparazione non possono essere predeterminati sia nel tempo che nel numero, ma gli stessi saranno eseguiti a seconda gli eventi e le necessità della stazione appaltante. Di conseguenza, gli interventi previsti nel computo metrico sono puramente indicativi al fine di illustrare la tipologia delle lavorazioni; essi potranno variare in più o in meno, senza che per questo l’Impresa possa trarre ragione per indennizzi o compensi di sorta trattandosi anche di lavori di riparazione non prevedibili.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgvo n. 163/06, salvo per i lavori che si rendono necessari da eseguire in economia.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, e alle condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG6».
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto definitivo vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della perizia manutentiva approvata; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici del progetto definitivo;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il PSC;
Per quanto attiene al computo metrico si rimanda all’art. 2, comma 3.
Art. 7 - Norme contrattuali
1. Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente capitolato speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegate, le seguenti norme che l’Impresa dichiara di conoscere perfettamente:
- la Legge 20.03.1865, n. 2248, allegato F nel testo in vigore;
- il D.Lgvo n. 163/06;
- la Legge 55/90 nel testo in vigore;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- il D. Lgvo del 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
- il Regolamento dell’ANAS, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali per quanto riguarda le modalità operative per attraversamenti ed interventi da eseguire sulle strade di competenza.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D.Lgvo n. 163/06.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi della vigente normativa in materia; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la vigente normativa in materia.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna, inizio e durata dei lavori
1. La Direzione dei Lavori verrà svolta dagli uffici tecnici dell’ACA S.p.A., senza che ciò sollevi l’Appaltatore da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza degli stessi.
2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio improrogabilmente dalla data risultante dal verbale di consegna, che verrà redatto previa convocazione dell’esecutore. Nelle more della formale stipulazione del contratto, il verbale di consegna verrà redatto con riserva.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile se dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale e comunque contestualmente all’emissione del S.A.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Tali documenti possono essere sostituiti con autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia.
La scadenza dei lavori è fissata al 31.12.2017 e/o esaurimento dei fondi disponibili. L’ACA si riserva la facoltà di prorogare il contratto di mesi 4 .
La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
Per l’eventuale proroga dei termini o per la disdetta del contratto, l’Appaltatore non matura nessun diritto e nessun compenso particolare, oltre, ovviamente, quello del pagamento dei lavori eseguiti.
Art. 13 - Oneri - Obblighi - Responsabilità dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore, con la formulazione dell'offerta, si obbliga:
a. ad eseguire i lavori ed a fornire la mano d'opera specializzata e qualificata, materiali e mezzi d'opera, e di trasporto necessari richiesti per la esecuzione di tutte le opere che si renderanno necessarie per le manutenzioni previste in appalto, con particolare riguardo agli interventi giornalieri di riparazione, dovendosi intendere compensati con i prezzi di appalto ogni altro onere e spesa per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte;
b. ad attrezzare i cantieri con gli impianti, i mezzi d'opera e le attrezzature atte ad assicurare una perfetta rapida esecuzione dei lavori e provvedere alla conservazione di tutte le opere fino all'avvenuto collaudo, nello stato in cui si trovano al momento della loro ultimazione;
c. ad assicurare gli interventi nei termini stabiliti al successivo art 15, commi 3 e 4, salvo l’applicazione delle penali;
d. a dotarsi di operai, da mettere a disposizione dell'Azienda ed particolare quelli specializzati, muniti di sicura capacità.
Per particolari interventi di riparazione delle condotte in acciaio di qualsiasi dimensione è richiesto l’intervento del personale dell’impresa dotato di patente/qualifica di saldatore in corso di validità.
Dato il frazionamento dei posti di lavoro, caratteristico del presente appalto, l’impresa indicherà preventivamente i nominativi e la qualifica del personale al quale la direzione dei lavori potrà rivolgersi in caso di impedimento o di assenza del responsabile designato. L’Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzerà, per i lavori, personale
dotato di specifica qualifica, e l’ACA S.p.A. si riserva il diritto di accertare le effettive capacità di tale personale con i metodi che riterrà più opportuni, senza che ciò costituisca accollo di responsabilità per l’ACA stessa. Quanto disposto nel presente comma è esteso anche al personale degli eventuali subappaltatori.
Per interventi di particolare specializzazione, la squadra potrà essere integrata con idoneo personale dipendente dell’ACA S.p.A.
e. a dotare la mano d'opera dei normali arnesi di lavoro quali badili, picconi, xxxxxxxx, mazze ecc. nonché di quelli derivanti dalla osservanza del D.P.R. del 27.4.1955, n. 547 e del 7.1.1956, n. 164, per la fornitura di attrezzatura antinfortunistica alla mano d'opera e relativi indumenti protettivi e, per quanto applicabile del D.Lgvo del 09.04.2008, n. 81 e dell'art. 131 del D.Lgvo n. 163/06 in quanto nei prezzi di elenco gli oneri relativi risultano adeguatamente compensati;
f. a tenere nei cantieri, a propria cura e spese, un proprio rappresentante con funzioni di capo squadra e assistente ai lavori il quale abbia facoltà di coordinare i lavori e le prestazioni, nonché di prendere i necessari provvedimenti onde ottemperare prontamente alle disposizioni che la Direzione Lavori potrà impartire sul posto in merito alle opere, ivi compreso l'eventuale allontanamento o sostituzione della mano d'opera non ritenuta idonea dalla Direzione Lavori;
g. ad assumersi la responsabilità dei danni alle persone ed alle cose nel corso dei lavori e l’accesso sui terreni interessati ai medesimi;
h. sono a carico dell’ACA S.p.A. gli oneri per l'occupazione temporanea e/o definitiva e l'accesso sui terreni interessati ai lavori;
i. ad istituire almeno n. 1 deposito-magazzino ed a mantenerlo in perfetta efficienza a propria cura e spese. In detto deposito-magazzino dovrà essere ricavato un locale ammobiliato e riscaldato munito di collegamento telefonico fisso o mobile; il medesimo dovrà essere accessibile con autoveicoli da strade pubbliche, ed in esso saranno tenute, a cura e spese dell'impresa, adeguate scorte di materiale di pronto intervento che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Il deposito, di concerto con la DD.LL., dovrà essere istituito xxxxxx xxxxxx x. 0 Comune di quelli oggetto di manutenzione raggiungibile in un tempo ragionevole dagli altri comuni.
L’appaltatore si impegna altresì a mantenere la disponibilità dei seguenti mezzi ed attrezzature :
N° 1,00 Autocarro (dotati di gru) ,con portata minima di 120 qli. N° 1,00 Autocarro (dotati di gru ),con portata minima di 75 qli N° 3,00 Autocarri da 35 a 75 qli
N° 2,00 Autocarri 4x4 da 40 qli fino a 100 qli
N° 8,00 Furgoni attrezzati completi di mezzi ed attrezzature come da Cap. Spec. Art. 13 , punto B e E .
N° 3,00 Escavatori sup a 120 qli
N° 7,00 Mini Escavatori da 15 a 80 qli di cui N° 2 dotati di fresa N° 6,00 Minipale da 20 qli a 40 qli
Compattatori a piastre /costipatore verticale tagliasfalto
N° 2,00 Perforatori pneumatico per spinta controtubi in acciaio fino a DN 300
N° 3,00 Saldatrici polivalenti per polietilene
N° 3,00 Saldatrice di TESTA per polietilene fino a DN 355 N° 6,00 Moto saldatrice
N° 2,00 Motopompe , centrifughe autoadescanti per acque torbide e fangose con portata fino a 300 MC/H
N° | 1,00 | Tagliatubi fino a 20 “ pollici |
N° | 2,00 | Rilevatori di difetti del rivestimento esterno delle tubazioni in acciaio |
N° | 3,00 | Cerca chiusini |
N° | 1,00 | Rilevatore perdite idriche (tipo Acquaphone) |
N° | 1,00 | Cercaservizi |
N° | 4,00 | Registratori di pressione da 0/10 bar |
j. le attrezzature indicante al punto i). dovranno essere sufficienti a garantire la gestione contemporanea dei cantieri come indicati al successivo art. 14, comma 1.
2. L’appaltatore si impegna altresì a fornire, entro 3 (tre) ore successive alla richiesta anche telefonica della Direzione Lavori, qualsiasi delle attrezzature, mezzo d'opera o mano d'opera prevista nell'elenco prezzi.
3. Sono a carico dell' appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali al deposito magazzino dei mezzi d'opera ed attrezzature nonché dei materiali di piccole quantità.
4. L'Appaltatore si obbliga di tenere nel magazzino-deposito o nella propria sede, nei giorni feriali e negli orari di lavoro normale, persona qualificata ed autorizzata a prendere i necessari provvedimenti affinché il personale specializzato corredato di tutte le attrezzature ed apparecchiature occorrenti raggiunga, entro i termini stabiliti nel presente capitolato, le località o gli impianti sui quali necessita intervenire.
5. I materiali forniti ed i macchinari effettivamente impiegati saranno compensati secondo le specifiche voci previste nell'elenco prezzi senza alcun onere aggiuntivo per la piena disponibilità degli stessi. Per quanto attiene al computo delle prestazioni dei mezzi d'opera il computo va sempre riferito all'effettivo impiego.
6. Per quanto attiene all'impiego della mano d'opera solo in prestazioni da pagarsi in economia a giudizio della DD.LL., l'orario di lavoro è quello effettivamente prestato sul luogo di impiego.
7. L'Appaltatore dovrà fornire, per ogni singolo intervento , alla Direzione Lavori, idonea ed esauriente documentazione fotografica dei lavori svolti ed i disegni contabili degli interventi principali di riparazione e potenziamento.;
8. Tutti gli oneri di cui al presente articolo e gli altri previsti nel presente atto si intendono concretamente compensati nei prezzi unitari; l'inadempimento ad uno o più degli oneri di cui sopra, fatte salve le determinazioni della Direzione Lavori in ordine alla contestazione totale della prestazione svolta, produrrà in ogni caso una decurtazione del prezzo in elenco.
9. L’Appaltatore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell’esecuzione dei lavori a lui affidati, dei materiali fruiti, compresi quelli forniti direttamente dall’ACA S.p.A e dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.
10. L’Appaltatore per l’esecuzione dei singoli ordini di servizio o commesse, o richiesta di intervento formulate dagli agenti idraulici dell’ACA S.p.A, dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, nonché di quanto specificatamente richiesto.
11. L’ACA S.p.A eseguirà il controllo dei lavori con saltuarietà o con continuità, nelle diverse fasi di esecuzione. Resta tuttavia inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione degli stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico ACA S.p.A.
12. La presenza sui cantieri del personale dell’ACA S.p.A di direzione e sorveglianza, non limita né riduce la piena ed incondizionata responsabilità dell’appaltatore
Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori
1. Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel X.Xxxx n. 163/06 nonché a quanto prescritto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Impresa, dovendosi intendere compensato con i prezzi di appalto, ogni altro onere e spesa per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte ed in particolar modo:
- la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L’impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico;
- la dotazione della squadra tipo di intervento costituita da un minimo di (due) persone, di cui un elemento specializzato in riparazioni idrauliche con qualifica di saldatore, oltre ad eventuale personale aggiuntivo a richiesta della Direzione Lavori, dotata delle attrezzature descritte all’art. 13. Ciascuna squadra tipo in dotazione dell’Impresa dovrà essere distribuita nei cantieri raggruppati come segue:
Adduttrici acquedotti Xxxxxxxx - Xx Xxxxxx - Xxxx, xx 0 squadre;
Adduttrici acquedotti Xxxx Xxxx, Xxx x Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxx, xx 0 squadre; Adduttrici acquedotti Xxx xx Xxxx - Xxxxx xx Xxxxx, xx 0 squadra.
- la squadra tipo suddivisa per i cantieri precedentemente indicati, su indicazione della DD.LL., può essere impiegata anche negli altri cantieri e, in caso di necessità espressa anche telefonicamente e/o sms sempre dalla DD.LL., dovrà essere incrementata nel numero;
- l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e di quella potabile per gli operai addetti ai cantieri;
- l’occupazione, la costruzione e manutenzione delle strade di cantiere, di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private e loro ripristino nelle condizioni iniziali; le opere necessarie a mantenere la continuità dei corsi d’acqua ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati; la recinzione del cantiere stesso, nelle modalità indicate dalla Direzione dei lavori, la sua segnalazione, la pulizia e la manutenzione e la sistemazione delle sue strade e di quelle adiacenti anche con opere provvisionali in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone, sia terzi che addette ai lavori tutti. In particolare l’Appaltatore avrà l’obbligo dell’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in base alle norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata l’ACA S.p.A., nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- la formazione del cantiere, il suo mantenimento in tutte le fasi dell’esecuzione dei
lavori e dei rinterri con i diversi materiali previsti, fino al completamento dei ripristini delle pavimentazioni e della segnaletica orizzontale; l’occupazione. il ripristino di aree pubbliche o private anche per danni arrecati a queste. strade di servizio ed accesso ai cantieri, impianto e mantenimento dei cantieri stessi e loro illuminazione, l’attrezzatura dei cantieri in relazione alla entità dell’opera. manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, l’apertura di cave, tutte le discariche e depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario al buon andamento dei cantieri;
- le prestazioni dei rilevatori, canneggiatori, disegnatori, gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e disegni, sia in fase preliminare che a lavori ultimati, tracciamenti e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori anche in corso d’opera; i disegni, in particolare quelli relativi a profili e planimetrie, dovranno essere redatti nelle opportune scale grafiche stabilite dalla D.L. anche su supporto informatico se richiesto;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, dei capisaldi planoaltimetrici eventualmente ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente, nel caso in cui si renda necessaria la loro rimozione, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito;
- l’apposizione in cantiere di appositi cartelli con l’indicazione dei lavori secondo quanto sarà prescritto dalla Direzione Lavori e secondo la normativa vigente;
- lo svolgimento delle pratiche per ottenere i permessi per deposito e trasporto di infiammabili ed esplosivi;
- su specifica richiesta dell’ACA S.p.A., la redazione degli elaborati costruttivi per le opere eseguite e quelli relativi a calcoli di stabilità per tutte le opere d’arte ed in particolare per le strutture metalliche, in cemento armato normale e precompresso, tubazioni metalliche e pezzi speciali, firmati da un professionista iscritto all’Ordine; detti progetti dovranno essere consegnati all’ACA S.p.A. ed essere conformi a tutte le disposizioni di legge e norme ministeriali vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori; tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati in formato dwg (disegni) e pdf (calcoli). Qualora ACA S.p.A. fornisse, per determinate opere d’arte o parti di esse, il progetto completo di calcoli, l’Appaltatore, previo controllo degli stessi, ne assumerà ogni responsabilità. Resta inteso che prima delle esecuzione delle opere gli elaborati progettuali devono essere approvati dalla Direzione Lavori.
- tutti i controlli che l’Appaltatore deve eseguire sui materiali e sulle apparecchiature direttamente fornite dall’ACA S.p.A., per accertarne l’integrità al momento della
consegna;
- gli oneri derivanti dalle consulenze richieste per i casi di particolare rilievo o difficoltà; tutte le prove che la Direzione Lavori richiederà sui materiali forniti dall’Appaltatore, sulle opere eseguite, sui campioni di calcestruzzo e sui campioni di rocce e terreni, da effettuarsi presso gli Istituti che verranno indicati dalla stessa Direzione Lavori; in particolare saranno effettuate dall’Appaltatore, a suo carico, tutte le verifiche con ultrasuoni, radiografie ecc. che saranno richieste dalla D.L. per il controllo delle giunzioni saldate effettuate sulle tubazioni “in acciaio”;
- ove richiesto dalla D.L., la custodia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, dei cantieri e di tutti i materiali, nonché di tutte le cose di proprietà dell’ACA S.p.A. ivi esistenti;
- il montaggio, lo smontaggio dei cantieri, secondo le norme vigenti e lo sgombero, a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- l’attuazione di tutti i provvedimenti, le cautele e i conseguenti apprestamenti, attrezzature dispositivi di protezione nel rispetto delle normative vigenti atti a garantire la salubrità dei cantieri, la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi, nonché ad evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati;
- la fornitura e l’applicazione di segnalazioni diurne e notturne, mediante apposito personale segnalatore o cartelli, fanali o semafori, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione o deviazioni provvisorie ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché l’osservanza delle norme di cui al Codice della Strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, ed il trasporto e stoccaggio a discariche autorizzate individuate dall’Impresa;
- l’osservanza delle disposizioni di legge, di quelle emanate dagli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori comprese le particolari prescrizioni dagli stessi impartite, (Soprintendenze archeologiche e ai monumenti, Regione - Provincia - ANAS - ENEL -TELECOM - Aziende erogatrici del gas di città, Ferrovie dello Stato ecc...) comprendendo in tale osservanza l’onere derivante da attese, rallentamenti o frammentarietà dei lavori stessi. In particolare, l’Impresa è l’unica responsabile di eventuali danni arrecati ai sottoservizi, anche se non segnalati;
- l’eventuale comunicazione e richiesta, prima della realizzazione dei lavori e delle riparazioni, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Società di gestione gas di città, Ferrovie dello Stato ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. E’ esclusa la richiesta dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, che saranno a carico dell’ACA S.p.A.;
- l’installazione presso i propri uffici di apparecchiature telefax per trasmissioni di documenti e comunicazioni urgenti con la Direzione Lavori, nonché di telefoni cellulari od equivalenti, in dotazione a tutte le squadre operative;
- l’impiego di esplosimetri e di apparecchiature atte alla ricerca e al rilevamento di gas tossici e di ossigeno nelle gallerie di pubblico servizio, nei manufatti interrati e negli scavi, compreso il personale di manovra con l’obbligo che tutte le squadre impegnate nell’intervento siano dotate di tali attrezzature;
- l’impiego di apparecchi per la ricerca e l’individuazione nel sottosuolo di tubazioni, chiusini, canalizzazioni ecc., compreso il personale di manovra, da utilizzare nel corso dei lavori, laddove necessario; ciascuna squadra operativa dell’Impresa dovrà essere attrezzata con tali strumenti;
- per i lavori programmati, l’interruzione su ordine della D.L. del lavoro commissionato e già iniziato;
- tutti i ritardi nella esecuzione dei lavori ed accessi a vuoto, non dipendenti dall’Ente Appaltante, ivi compresi quelli derivanti da occupazione temporanea dell’area destinata ai lavori, per esempio da macchine in sosta od altro;
- la maggior incidenza degli oneri fissi di cantiere e qualsiasi altro gravame e spesa causati all’Appaltatore dalla ridotta dimensione degli interventi commissionati talché, l’Appaltatore stesso nulla potrà mai eccepire in ordine sia al numero di questo genere di commesse, sia alla natura e consistenza di ciascuna di esse;
- l’ottenimento delle autorizzazioni per l’accesso dei mezzi d’opera all’interno di eventuali zone a traffico limitato;
- l’obbligo di concordare preventivamente con la Direzione Lavori la chiusura dei cantieri solo ed esclusivamente per i lavori programmati e non urgenti, in corrispondenza dei periodi di ferie o su richiesta delle Autorità Comunali, durante tutto l’anno ed in particolare l’obbligo, in occasione del periodo di ferie estive, di mantenere in attività, comunque, tre squadre con i relativi mezzi d’opera ed i supporti necessari per l’esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione;
- la bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgeranno i lavori ad essa affidati (sia entro le aree messe a disposizione dall’ACA S.p.A. per la costruzione delle opere, sia entro le aree prescelte dall’Appaltatore per la costruzione delle opere provvisionali a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere eventuali ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie, in modo da assicurare l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e direzione. La bonifica andrà condotta a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo autorizzata dalle competenti autorità. L’Appaltatore inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite l’ACA S.p.A. verranno impartite dalle autorità militari o civili in ordine all’entità e alle modalità della bonifica, senza che possa a riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta. L’ACA S.p.A. si riserva di verificare la documentazione che attesti l’avvenuta indagine ed eventuale successiva bonifica;
- l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
- la reperibilità nelle 24 ore della giornata per l’intera durata dell’appalto, compresi i giorni festivi e prefestivi, di almeno un responsabile dell’Impresa e di tre squadre tipo per lo svolgimento di lavorazioni manutentive di pronto. Tutti gli oneri derivanti dalla reperibilità nonché quelli relativi agli spostamenti da un cantiere all’altro sono a totale ed esclusivo carico dell’Impresa e si intendono compensati con i prezzi di appalto.
2. Il giorno in cui si procederà alla consegna dei lavori, l’impresa dovrà fornire alla stazione appaltante:
- il nominativo, il numero del telefono fisso, del fax e del cellulare del responsabile dell’Impresa che assicuri la reperibilità prevista al comma 33 e per le comunicazioni previste all’art. 15 comma 2;
- il numero di telefono, del fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa per tutte le comunicazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante;
3. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
6. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
Art. 15 – Modalità di richiesta per l’esecuzione degli interventi - Penali
1. L’appalto riguarda principalmente la riparazione delle condotte idriche. Pertanto, gli interventi di riparazione non possono essere predeterminati sia nel tempo che nel numero, ma gli stessi saranno eseguiti a seconda gli eventi e le necessità della stazione appaltante; gli interventi possono essere definiti “urgenti” o “non urgenti” e la tempistica e le relative penali sono illustrate nei commi seguenti;
2. Le richieste di intervento possono essere effettuate dal direttore dei lavori, dal tecnico reperibile nonché dagli agenti tecnici idraulici (ATI) quali sorveglianti di zona, con le seguenti modalità:
- tramite telefono a numero fisso e/o cellulare;
- tramite sms a numero di cellulare;
- tramite fax;
- tramite e-mail.
La richiesta di intervento potrà essere formulata anche nel caso in cui necessita eseguire una sola riparazione giornaliera, quando la stessa viene definita con carattere di urgenza. Inoltre, l’impresa può essere richiamata nell’arco della stessa giornata al fine di eseguire ulteriore intervento di riparazione definito con carattere di urgenza.
In entrambi i casi l’intervento sarà sempre compensato con l’elenco prezzi in appalto senza alcun onere aggiuntivo.
La definizione del carattere di intervento (urgente o non urgente) è stabilita ad insindacabile giudizio del personale aziendale preposto alla chiamata.
3. Nei casi non definiti con carattere di urgenza, l’intervento deve essere garantito entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta avanzata con le modalità stabilite al comma 2, pena applicazione di una penale pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ogni ora di ritardo e per un massimo di € 300,00 (euro trecento/00) al giorno e per ogni giorno di ritardo. Il mancato intervento nei termini, oltre all’applicazione delle penali, comporterà l’addebito all’impresa dei danni eventualmente arrecati a persone, immobili e/o cose derivanti dal ritardo sull’esecuzione della riparazione .
Complessivamente la penale non potrà superare quanto stabilito dalla vigente normativa in materia in rapporto al contratto stipulato.
4. Nei casi definiti con carattere di urgenza, l’intervento deve essere garantito entro
2 (due) ore dalla richiesta avanzata con le modalità stabilite al comma 2, pena applicazione di una penale distinta come segue di € 400,00 (euro quattrocento/00) per ogni ora di ritardo, e per un massimo di € 600,00 (euro seicento/00) al giorno e per ogni giorno di ritardo. Il mancato intervento nei termini, oltre all’applicazione delle penali, comporterà l’addebito all’impresa dei danni eventualmente arrecati a persone, immobili e/o cose derivanti dal ritardo sull’esecuzione della riparazione .
Complessivamente la penale non potrà superare quanto stabilito dalla vigente normativa in materia in rapporto al contratto stipulato.
5. Per ogni singolo intervento, qualora il ritardo superi il tempo massimo di ore stabilito ai commi 3 e 4, l’ACA S.p.A. ha facoltà di sospendere l’esecuzione dell’opera da parte dell’Impresa e di proseguirlo con personale proprio o di altra Impresa, addebitando all’Impresa appaltatrice, oltre le penalità maturate, l’eventuale maggior costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo. Sono fatte salve tutte le responsabilità penali ed amministrative che rimangono sempre a carico dell’Appaltatore.
6. Verranno addebitati all’Impresa tutti i maggiori costi eventualmente sostenuti dall’ACA
S.p.A. per richiesta di licenze per aperture cavi stradali comprese le tasse di occupazione suolo pubblico e l’eventuale danno, per colpa dell’Impresa, generatosi per il mancato o tardivo intervento.
7. Tutte le penali ed i maggiori costi di cui al presente articolo sono contabilizzati in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e verranno annotati nel Registro di Contabilità in corrispondenza ad ogni S.A.L.; l’importo globale verrà trattenuto in sede di conto finale.
8. L’intervento di riparazione verrà registrato dall’ATI di zona tramite un rapportino di lavoro giornaliero con l’ausilio di un programma in dotazione alla stazione appaltante a mezzo “Tablet”, a conclusione della procedura, il rapportino verrà sottoscritto digitalmente dal capo squadra dell’impresa e sarà inviato all’appaltatore tramite e-mail dalla procedura stessa.
In caso di non funzionamento temporaneo del “Tablet” anche per assenza di rete , il rapportino giornaliero verrà redatto in forma cartacea sottoscritto anche dal capo squadra dell’impresa il quale ne riceverà copia dello stesso.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16 - Anticipazione
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al D.Lgvo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 31.12.2014, n. 192 convertito in legge 27.02.2018, n. 11 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 17 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento per manutenzioni eseguite con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 31 dicembre e cosi via) indipendentemente all’importo delle opere eseguite, contabilizzate con le norme di riferimento contenute nel presente capitolato, al netto del ribasso d’asta.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione, mediante apposito mandato di pagamento , salvo l’esito del DURC che sospende i termini di cui sopra.
5. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 il legale rappresentante dell’impresa assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 1° comma del citato articolo e accetterà espressamente che il contratto d’appalto sarà risolto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art. 18 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate nei SAL precedenti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgvo n. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 19 - Riserve dell’Appaltatore
1. Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.
2. L’Appaltatore dovrà formulare le riserve in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve non devono essere generiche ma devono contenere la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190 del Regolamento.
3. Le riserve iscritte dall’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgvo n. 163/06 saranno esaminate e valutate dall’ACA S.p.A. entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’articolo 234 del Regolamento.
4. Le riserve presentate dall’Appaltatore in violazione delle norme avanti richiamate saranno considerate nulle ad ogni effetto.
Art. 20 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M. di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgvo n. 163/06.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M. di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgvo n. 163/06.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del predetto X.Xxxx n. 163/06.
Art. 21 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine previsto nel presente capitolato, per causa imputabile all’ACA S.p.A., sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 22 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del D.Lgvo n. 163/06 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile salvo quanto stabilito dal comma 4 del citato art. 133.
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti nel rispetto di quanto stabilito all’art. 117 del D.Lgvo n. 163/06.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 24 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 4, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti in appalto, verranno corrisposti in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori.
Art. 25 - Lavori a corpo : non trova applicazione.
Art. 26 - Lavori in economia
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le voci di elenco prezzi ( codice 10 e 20) decurtati di spese generali ed utili ( 13%+10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 28 - Prezzi contrattuali
1. All’Appaltatore saranno corrisposti, per i lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori, i compensi specificati nell’elenco prezzi allegato al presente Capitolato, assoggettati al ribasso d’asta operato dall’Appaltatore in sede di gara.
2. La DD.LL. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell’intervento, ai sensi dell’art. 148 del Regolamento, provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato Avanzamento Lavori.
3. Per le opere di posa condotte, l’intervento si riterrà regolarmente eseguito solo dopo il positivo esito della prova in pressione e, qualora eseguite dall’Appaltatore su ordine della Direzione Lavori, della disinfezione e del lavaggio.
4. Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente l’appalto.
5. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro. sia per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d’opera.
6. Per quel che riguarda le eventuali forniture dell’ACA S.p.A., l’apposito prezzo di elenco comprende e compensa ogni e qualsiasi onere per carico, trasporto e scarico da qualsiasi magazzino e/o deposito dislocato nel territorio in gestione ACA S.p.A.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgvo n. 163/06 è richiesta una cauzione provvisoria di pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri sulla sicurezza), da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Ai sensi dell’art. 38 - comma 2 del D.Lgvo n. 163/06, la cauzione provvisoria dovrà anche garantire la sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara.
Art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgvo n. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della stessa da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento dell’importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
7. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione la garanzia fideiussoria, per l’ammontare residuo pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Art. 31 - Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgvo n. 163/06.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgvo n. 163/06, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A., e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 2.000.000 (DUEMILIONI) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Per tutte le polizze, eventuali franchigie non possono operare nei confronti dell’ACA S.p.A.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33 - Variazione dei lavori
1. I lavori previsti nell’Appalto sono da considerarsi non prevedibili e non programmabili e le singole categorie di lavori previste nella perizia guida possono subire delle variazioni con la soppressione e/o aggiunte di quantità sulle singole categorie di lavori ed anche nuove categorie.
2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per categorie di lavori non previste e/o diversi dalla perizia guida che non comportano l’aumento dell’importo contrattuale.
Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento. Per i nuovi prezzi si farà principalmente riferimento al vigente prezziario della Regione Abruzzo, i cui prezzi saranno decurtati del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal Decreto Legislativo n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza, all’ACA S.p.A., le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dalla data in cui si è verificato l’infortunio.
La comunicazione scritta dovrà precisare le circostanze e le cause e l’Appaltatore provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
4. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, D.P.R. 222/03, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall’Appaltatore, dai subappaltatori e dal committente del lavoro.
5. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.
6. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti previsti nel decreto legislativo 09.04.2008, n. 81.
7. Il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del D.Lgvo n. 163/06 e s.m.i. costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgvo n. 81/08;
8. Il piano operativo della sicurezza dovrà avere almeno i seguenti contenuti:
a) SCHEDE INFORMATIVE
- Anagrafica dell’Impresa Esecutrice.
- Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione infortuni, (adempimenti agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08).
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell’Impresa presenti in cantiere e degli eventuali subappaltatori.
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, etc., di competenza dell’Appaltatore.
- Dati inerenti l’organizzazione interna dell’Appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.).
- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente (MC).
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti le lavorazioni previste in cantiere.
- Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti).
- programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione.
- indicazione sui requisiti tecnico – organizzativi e subappalti.
- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D.Lgs. 81/08 dei subappaltatori.
b) PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE
- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate.
- Elencazione dei D.P.I. a corredo dei lavoratori e modalità del loro uso in rapporto alla mansione svolta.
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all’uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni.
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi del cantiere.
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei lavoratori impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate.
- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione delle emergenze.
- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi.
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.
- Organizzazione e viabilità del cantiere.
- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere.
- Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza.
- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro.
- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa - funzionale (accantieramento, logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e misure di prevenzione e di tutela della salute adottate.
- Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo.
- Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza.
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e tutti gli adempimenti del decreto legislativo n. 81/08 e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 131 del D.Lgvo n. 163/06 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.
Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12.06.1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24.06.1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Qualora vengano richieste lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento e confinanti, come definiti dall’art. 6, comma 8 lettera g) del D.Lgs n. 81/2008, l’Appaltatore è tenuto nel pieno rispetto del D.P.R. n. 177 del 14.09.2011 con particolare riferimento alle procedure contenute nell’art. 13.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del D.Lgvo n. 163/06, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e
alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese per:
a) fornitura di materiale;
b) fornitura anche di opere di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate che comunque dovranno essere autorizzate dal Consorzio anche in riferimento alla vigente normativa per la lotta contro la delinquenza di stampo mafioso.
Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29.04.1995, n. 139, convertito dalla legge 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 42 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’art. 241 e seguenti del D.Lgvo n. 163/06.
3. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi- dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione per un importo determinato preliminarmente del 20 per cento sui pagamenti dei certificati in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, fatte salve diverse accertate quantificazioni, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuta regolarizzazione presso gli Enti preposti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può porre eccezioni all’ACA S.p.A., è non ha titolo ad eventuali risarcimenti dei danni.
Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
l) nel caso di ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’esecuzione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dalla DD.LL. superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi.
m) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
n) qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nell’ultimazione dei singoli lavori.
o) quando si verifichino danni all’ACA S.p.A., ai Comuni in gestione o a terzi, per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.
2. Quando, sia per il numero e le capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, l’ACA S.p.A. potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l’esecuzione d’ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.
3. In relazione a quanto stabilito al comma 1, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrez- zature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- tutti danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
5. Comunque, quando sia per il numero e le capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, l’ACA S.p.A. potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l’esecuzione d’ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni, ai sensi dell’art. 145, del D.P.R. n. 207/10.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 46 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 48 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) alla redazione in contraddittorio con la D.L. o personale da esso delegato, di appositi rapportini in uso all’Azienda (già inseriti nelle procedure di qualità). Detti rapportini sono equiparati al libro giornale nei quali, giornalmente, sono registrate:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori, le condizioni meteorologiche, le maestranze presenti e le fasi di avanzamento;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 49 – Rispetto della normativa ambientale
Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività e all'ambiente oltreché, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nei cantieri si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
1) I posti di lavoro e di passaggio dovranno essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.
2) Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, dovranno essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
3) Il materiale di demolizione non dovrà essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione si dovrà provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
4) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi dovranno essere disposte in modo da evitare il passaggio dci carichi sospesi sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico potrà costituire pericolo.
5) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche ai limiti di legge.
6) L’appaltatore dovrà utilizzate solamente macchine e attrezzi conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto". Tutte le macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere dovranno essere sottoposte ad un programma di manutenzione ordinaria finalizzata :i. mantenerne sotto controllo le caratteristiche di rumorosità nel tempo e a ridurre il rischio di perdite di fluidi dai circuiti idraulici o di raffreddamento. Su richiesta del personale della S.A. l'appaltatore dovrà rendere disponibili le registrazioni che attestano l'effettuazione degli interventi periodici di manutenzione delle macchine ed attrezzature.
7) I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e pertanto non sarà permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ccc.). I materiali di risulta
dovranno essere opportunamente separati in appositi cassoni per tipologie omogenee e successivamente conferiti presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.
Trattandosi di cantieri stradali nei quali dovrà comunque essere assicurato il transito dei residenti o dei fruitori di attività ivi dislocate, l'appaltatore dovrà favorire il transito nelle condizioni di massima sicurezza, predisponendo se necessario apposite passerelle con parapetto a scavalco degli scavi e appositi scivoli per l'accesso alle abitazioni ed alle attività commerciali.
Materiali di risulta
L'appaltatore, in qualità di "produttore rifiuto", sarà l'unico esclusivo responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del presente contratto di appalto. L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla gestione dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento prevista dal Decreto Legislativo n . 152/06 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti.
I rifiuti provenienti dagli scavi, tra i quali i vanno considerati tutti i detriti bituminosi (asfalti), dovranno essere separati dal resto dei materiali e trasportati in discarica o presso impianto di smaltimento/recupero autorizzati.
In materia di Riutilizzo delle terre e rocce da scavo, fermo restando la possibilità di gestire tali materiali come rifiuti, l'appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ottemperando a quanto previsto dall'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013.
In caso di fattibilità tecnico economica, e fermo restando la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, la S.A. invita a privilegia operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i lavori.
L'appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta della S.A., copia della documentazione gestionale che attesta il rispetto delle procedure amministrative di gestione dei rifiuti e/o delle terre e rocce da scavo (FIR, DDT, Dichiarazioni inviate all'ARTA, etc)
L'appaltatore, in quanto incaricato di trasportare i rifiuti presso l'impianto di recupero o smaltimento, dovrà essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti in stato di validità con riferimento ai mezzi utilizzati per il servizio e allo specifico rifiuto. L'appaltatore dovrà utilizzare i materiali stessi per l'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano tecnicamente idonei.
Detti materia li potranno inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.
I materiali non utilizzabili e a giudizio della Direzione Lavori non ritenuti adatti all' impiego, dovranno essere caricati e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle Discariche autorizzate od aree di scarico reperite dall'appaltatore, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario.
In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private cd al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
L’appaltatore dovrà provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici, Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e che, a giudizio della Direzione Lavori, non dovesse essere trasportato a discarica, testerà di esclusiva proprietà della Gestore.
Il materiale le bituminoso derivante dalla demolizione di superfici stradali dovrà essere smaltito come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06, ovvero potrà essere o smaltito io discarica autorizzata previa compilazione del formulario (da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale), oppure avviato al riciclaggio presso Ditte autorizzate sempre previa compilazione del formulario (da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale).
Qualora l'appaltatore produca o rinvenga materiali residui di laterizio, dì intonaci, di conglomerati c.a., residui di costruzione, si applicano le medesime procedure sopracitate per lo smaltimento a discarica autorizzata od il riciclo.
Qualora le terre di scavo siano senz'altro inutilizzabili, particolarmente in terreni rocciosi o granulometricamente non idonei, queste dovranno essere allontanate dal cantiere ed
utilizzate per altri scopi (rinterri di rilevati, di terrapieni, presso aree comunali se autorizzate, rinterri in discarica, ccc.) senza necessità di compilare il formulario; dovrà comunque essere fornita alla Direzione Lavori dichiarazione relativa al luogo di allontanamento dal cantiere di tali terre.
Si sottolinea che il materiale di scavo frammisto al conglomerato bituminoso dato dalla demolizione della superficie stradale è da considerarsi a tutti gli effetti rifiuto sottoposto alla disciplina del Decreto Legislativo n. 152/06.
Alla luce di quanto sopra descritto per il rispetto del Decreto Legislativo n. 152/06, è consigliabile prevedere da parte dell'appaltatore nella fase di scavo ed allontanamento la separazione dcl rifiuto costituito da conglomeraci bituminosi dalle terre di scavo, per consentire un più agevole smaltimento e/o riciclo, cd anche per ottenere l'accettazione di tali rifiuti da parte di discariche autorizzate e/o Ditte di riciclaggio autorizzate.
In caso di perdite dai mezzi durante gli interventi di scavo, il personale dell'appaltatore dovrà allertare immediatamente il personale della S.A e dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie a minimizzare la perdita e ad evitare che la stessa possa interessare eventuali caditoie stradali o corpi superficiali. Il terreno inquinato dalla perdita dovrà essere raccolto in contenitori a tenuta e gestito come rifiuto.
Art. 50 - Danni di forza maggiore
1. Non sarà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che per qualsiasi causa si verificassero durante il corso dei lavori, salvo che per i danni prodotti ai lavori oggetto dell’Appalto da cause di forza maggiore.
2. Per essi si applicheranno le disposizioni dell’art. 166 del D.P.R. n. 207/10.
3. La denuncia di cui al citato art. 20 del Capitolato Generale dovrà essere fatta per iscritto alla Direzione Lavori, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data dell’evento.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 51 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1. L’Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.
2. Oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni dell’ACA S.p.A., si provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l’importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, si inviterà l’impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell’ACA S.p.A.
Art. 52 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto. L’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PRESCRIZIONI TECNICHE
PARTE SECONDA
CAPO 13
Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione dei lavori– Modo di valutare i lavori
SEZIONE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 54 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 55 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua: L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN ISO 7027/03) , priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci: Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31- 8- 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459-1/02 e 459-2/02.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5- 1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9- 1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI EN 192-2/2001)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.
2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.
Art. 56 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934-2/99, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alla norma UNI EN 934-2/99,
3) I conglomerati cementizii per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative.
Art. 57 - Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20-11-1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 58 - Armature per calcestruzzo
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5-11-1971, n. 1086 (decreto ministeriale 9-1-1996) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Art. 59 - Materiali metallici
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate.
In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simli.
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.
- Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche».
- Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1561/99
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1561/99.
- Piombo
Il piombo dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alle norme:
- UNI 3165 - Piombo - qualità, prescrizioni;
- UNI 6450-69 - Laminati di piombo - Dimensioni, tolleranze e masse.
- Rame
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI 5649-1/88.
- Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme: Ex UNI 5744-66: Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.
UNI EN 10244/03: Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.
Art. 60 - Tubazioni in genere
Generalità
Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. "Materiali in Genere" del capitolo "Materiali da Costruzione" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.
Fornitura diretta delle tubazioni da parte dell'ACA S.p.A.
In caso di fornitura diretta delle tubazioni, l'ACA S.p.A. effettuerà le ordinazioni - tenendo conto del programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall'Impresa a norma dell'art. "Oneri Obblighi e Responsabilità dell'Impresa".
L'ACA S.p.A. si riserva la facoltà di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilità circa eventuali ritardi nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.
La consegna delle forniture dirette dell'ACA S.p.A. avverrà, a criterio insindacabile dell'Azienda stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria oppure franco camion, su strade statali, provinciali o comunali, oppure franco fabbrica. In quest'ultimo caso la consegna sarà effettuata da incaricati dell'Amministrazione subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno intervenire incaricati dell'Impresa.
A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, l'Impresa - quando è prevista la consegna franco fabbrica - può disporne alla Ditta fornitrice l'immediata spedizione con l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire che i materiali rimangano assolutamente
integri durante il trasporto. Diversamente l'ACA S.p.A. disporrà la spedizione direttamente nel modo che riterrà più opportuno, a spese dell'Impresa, preavvertendola.
All'atto della consegna, l'Impresa deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna che andrà a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel rivestimento) nei riguardi della fabbrica o della Trenitalia (ex Ferrovie dello Stato) o dell'armatore della nave o della ditta di autotrasporti).
L'Impresa dovrà provvedere nel più breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o da camion - anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico oltre al risarcimento degli eventuali danni che per tale causale subisse l'ACA S.p.A. - e poi al trasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo d'impiego compresa ogni e qualsiasi operazione di scarico e carico sui mezzi all'uopo usati dall'Impresa stessa.
I materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati all'ACA S.p.A. - con relativo verbale in cui sarà precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sarà allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalità che saranno da questa, o per essa dal Direttore dei lavori, stabilite.
Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati nè riconsegnati all'ACA S.p.A. oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sarà effettuata una corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.
Ordinazione
L'Impresa effettuerà l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrà stabilire il Direttore dei lavori e che sarà comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.
L'Impresa invierà al Direttore dei lavori copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.
L'ordinazione dovrà contenere la clausola seguente o equipollente.
"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dall'ACA S.p.A. e ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero - a cura e spese dell'Impresa - sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati.
Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Impresa, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".
L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sarà in ogni caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformità della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove.
I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a controllo della produzione - alle quali potranno presenziare sia l'Impresa e sia il Direttore dei lavori od altro rappresentante dell'ACA S.p.A. e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta fornitrice - saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PFA (ex PN). L'Impresa richiederà alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verrà consegnato al Direttore dei lavori, contenente le istruzioni sulle modalità di posa in opera della tubazione.
Accettazione delle tubazioni - Marcatura
L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, nonché delle istruzioni emanate con la Circolare Ministereo LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili.
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le fognature.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe
d'impiego) e possibilmente l'anno di fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.
L'ACA S.p.A. ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Rivestimento interno
Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.
Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.
Tipi di giunti
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:
- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1/03 , UNI 2299/67.
- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1/03, Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1/03 .
- Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Xxxxxxx), costituito da un manicotto (botticella) e da due flangie in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce.
Apparecchiature idrauliche
Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti norme UNI.
Su richiesta del Direttore dei lavori l'Impresa dovrà esibire - entro un mese dalla data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice - i loro prototipi che il Direttore dei lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Impresa.
L'accettazione delle apparecchiature da parte del Direttore dei lavori non esonera l'Impresa dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.
Art. 61 - Tubazione di acciaio (Xxxxxxxxxx)
Tubi di acciaio senza saldatura e saldati, UNI EN 10224/03
I tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224/03, con diametro nominale DN da 40 a 1200 mm per pressioni di esercizio rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cm².
Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a resistenza (per i diametri maggiori).
I tubi in acciaio saldato corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circolare Ministero LL.PP. 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate.
Le estremità dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.
Possono anche prevedersi tubi con estremità predisposte per saldatura di testa.
Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza è misurata fra le due estremità di ogni tubo, dedotta la lunghezza della profondità del bicchiere.
Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi l'esigenza della buona conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua posa in opera.
Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura è costituita da un doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio) oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura è costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro impregnati con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio).
I rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle prescrizioni dell'Appendice B alle suddette norme UNI.
Insieme con i tubi dovrà essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.
All'atto dell'ordinazione l'Impresa richiederà al fornitore il certificato di controllo secondo le norme UNI EN 10021/95 UNI EN 10204/92.
Tubi di acciaio filettabili ISO 65/73 UNI 8863/87
I tubi di acciaio filettabili saranno saldati (per i diametri minori) oppure senza saldatura (per i diametri maggiori) e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi rispettivamente alle norme ISO 65/73 ed alle norme UNI 8863/87
Le estremità dei tubi saranno predisposte per giunzione filettata a vite e manicotto e per giunzione saldata di testa.
I tubi saldati saranno in lunghezza da 6 m (con una tolleranza di + 100 mm e - 50 mm), ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 7 m nella misura massima del 10% sull'intera fornitura.
I tubi senza saldatura saranno in lunghezza da 4 a 7 m.
I tubi di acciaio filettabili saranno protetti con bitumatura interna e con rivestimento esterno normale o pesante, oppure saranno zincati secondo la norma UNI EN 10240/99
All'atto dell'ordinazione l'Impresa richiederà al fornitore un attestato di conformità alle suddette norme.
Pezzi speciali d'acciaio
I pezzi speciali di acciaio avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi, con una maggiore tolleranza sulle dimensioni e la massa lineica e con esclusione della prova idraulica (che sarà effettuata sul tubo da cui i pezzi speciali sono ricavati) e saranno bitumati internamente e con rivestimento esterno normale o pesante, come per i tubi.
L'ordinazione sarà in genere riferita ai pezzi speciali di serie adatti per pressione di esercizio di 10 kgf/cm²; ma per esigenze particolari saranno ordinati anche pezzi speciali non di serie, e cioè quelli di tabella ma adatti per pressioni di esercizio superiori e/o con giunti diversi o altri pezzi speciali ricavati, per la loro parte tubolare, da tubi di acciaio aventi caratteristiche appropriate e, per le altre parti, da profilati o da pezzi fucinati.
Art. 62 - Tubazioni di ghisa (Xxxxxxxxxx e Fognature)
Tubazioni di ghisa sferoidale
I tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 545/03. Dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti che pregiudichino l'impiego al quale sono destinati.
Essi avranno di norma un'estremità a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del tipo automatico (conforme alle norme UNI 9163-87) o del tipo meccanico) conforme alle norme UNI 9164-87).
I tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei tubi potrà essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.
I tubi per acquedotto saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed esternamente, previa zincatura, con vernice bituminosa.
I tubi per fognatura saranno rivestiti internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, di spessore rispondente alle UNI-ISO 4179-83; ed esternamente con uno strato di zinco puro applicato per metallizzazione, in conformità alle norme UNI-ISO
8179-86, e poi con una vernice di colore xxxxx xxxxx. Inoltre l'esterno dell'estremità del tubo liscio e l'interno del bicchiere che è a contatto con i liquidi saranno rivestiti con vernice epossidica.
Le tubazioni per acquedotto saranno utilizzate alle seguenti pressioni di esercizio, per la serie spessore K = 9, a seconda del diametro nominale DN.
DN | bar |
60 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 64 64 64 64 55 44 39 37 35 34 33 32 31 29 |
I tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40 bar.
Raccordi di ghisa sferoidale
I raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi e saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernice bituminosa. I raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire l'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che all'interno con vernice epossidica.
I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express e/o a flangia. I principali raccordi sono i seguenti:
a) Con giunto Express:
b) Con giunto a flangia:
Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni Ogni tubo porterà i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;
- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);
- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);
- il tipo di giunto (Rapido: R - Express: Ex).
Ogni raccordo porterà i seguenti marchi:
- il tipo del pezzo: p.e. TI, per il pezzo a T (per le curve sarà anche indicato il grado di deviazione angolare);
- il diametro nominale DN;
- il tipo di materiale.
Ogni guarnizione ad anello di gomma porterà i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;
- il diametro nominale DN;
- il tipo di giunto;
- il tipo di impiego (Acqua);
- l'anno di fabbricazione.
Art. 63 - Tubazioni in cemento armato senza lamierino (Acquedotti)
Tubi in cemento armato senza lamierino
I tubi in cemento armato (ordinario o precompresso) senza lamierino (che appresso indicheremo anche semplicemente con tubi in c.a. o in c.a.p., rispettivamente) debbono avere caratteristiche e requisiti di accettazione conformi anche alle vigenti norme ANDIS. Essi sono costituiti da conglomerato cementizio con armatura metallica, i cui componenti avranno le caratteristiche fissate per il conglomerato cementizio armato; la dimensione massima degli inerti non sarà superiore ad un quarto dello spessore della parete del tubo e comunque a 25 mm: l'acqua impiegata per l'impasto dovrà essere limpida e scevra da qualsiasi traccia di grassi e materie organiche e non dovrà contenere acidi o basi in percentuale dannosa; il suo contenuto di sostanze disciolte non dovrà superare 2 grammi per litro.
Pezzi speciali per tubi di cemento armato
I pezzi speciali (curve, biforcazioni, ecc.) possono essere di conglomerato cementizio armato, di ghisa, ovvero di lamiera di acciaio saldato.
Di norma i pezzi di conglomerato cementizio armato sono adatti per pressioni ridotte; essi dovranno comunque essere dimensionati con criteri e margini di sicurezza analoghi a quelli stabiliti per i tubi.
Per i pezzi speciali di ghisa valgono le norme vigenti per gli analoghi pezzi da tubazione in ghisa per acquedotto. Si eviterà peraltro l'adozione di pezzi di ghisa per diametri superiori a DN 50 cm per i quali sarà impiegata la lamiera di acciaio saldata protetta con rivestimenti bituminosi a spessore, dati a caldo.
I pezzi speciali di lamiera di acciaio dovranno essere calcolati a pressione e carichi esterni e dovranno avere apposito rivestimento a protezione della corrosione. Lo spessore minimo della lamiera è stabilito dalla seguente tabella:
Per tubi DN -> | fino a 45 cm | da 50 a 65 cm | da 70 a 100 cm |
Pezzi speciali rivestiti con conglomerato cementizio | 1,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Pezzi speciali con mastice bituminoso | 4 mm | 5,5 mm | 7 mm |
I pezzi speciali saranno normalmente forniti di giunti dello stesso tipo di quelli della tubazione corrente e che imbocchino direttamente sui tubi contigui.
I pezzi speciali che comportino viti, bulloni o altre parti soggette ad ossidazioni, debbono essere protetti da apposito pozzetto accessibile.
Tubi in cemento armato precompresso senza lamierino
Come caso particolare dei tubi di c.a. possono considerarsi i tubi nei quali l'armatura trasversale sia calcolata e realizzata identicamente a quanto prescritto per i tubi di cemento armato ordinario, mentre longitudinalmente essi sono provvisti di una armatura di fili ad alto limite elastico messi in tensione e che conferiscano al calcestruzzo una adeguata compressione.
I tubi in c.a.p. possono essere:
- tubi con nucleo di conglomerato cementizio prefabbricato, armatura di precompressione radiale e rivestimento protettivo della medesima;
- tubi monolitici con armatura di precompressione radiale inglobata nella parete di conglomerato.
Quando l'ambiente di posa presenta caratteristiche tali da compromettere la conservazione nel tempo della spirale di decompressione o del suo ricoprimento cementizio, i tubi in c.a.p. saranno dotati di un rivestimento - che dovrà soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CNR - eseguito con mastice bituminoso armato con tessuto di vetro, tale da garantire isolamento, durevolezza e inalterabilità, e precisamente costituito da:
- uno strato di vernice bituminosa a freddo (primer);
- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo;
- una fasciatura continua di tessuto di vetro reticolare;
- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo che incorpori completamente il tessuto di vetro reticolare.
Art. 64 - Tubazioni in PVC rigido non plastificato (Acquedotti e Fognature)
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle Raccomandazioni I.I.P.
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie.
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.
I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la rispondenza alle norme UNI.
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3/01 o UNI 1401.
Per l'acquedotto saranno impiegati tubi di varie serie, per la corrispondente pressione nominale di esercizio PN = 16 kgf/cm².
Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto civili e industriali: acque bianche, nere e miste) saranno impiegati tubi del tipo UNI .
La condotta sarà collegata con il tipo di giunto prescritto dalla DD.LL.
Art. 65 - Tubazioni in PEAD (Xxxxxxxxxx e Fognature)
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme UNI ed alle raccomandazioni I.I.P.
I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali perché siano idonei allo scopo.
Per l'acquedotto saranno impiegati tubi della classe stabilita dalla DD.LL. per la corrispondente pressione nominale PN = da 16 a 20 kgf/cm².
Per la fognatura saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI.
Art. 66 - Tubazioni in gres ceramico (Fognature)
Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNICERAB 03-1967 e ASSOGRES 13-1985.
Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una copertura vetrificata cioè saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le argille costituenti il gres.
Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinature, difetti o asperità, e dare, percossi al martello, un suono metallico.
I tubi saranno forniti di doppio giunto prefabbricato in poliuretano.
L'Impresa richiederà alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun lotto in cui sarà suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprenderà di regola almeno 300 unità dello stesso diametro. Ogni certificato dovrà attestare la conformità dei tubi di ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le quali in particolare:
- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovrà risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5 kgf/cm² per la durata di 5';
- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a seconda del diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti.
SEZIONE II – MODALITA’ DI ESECUZIONE (MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE)
Art. 67- Generalità
L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 68 - Collocamento in opera di materiali forniti dall’ACA S.p.A.
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'ACA S.p.A, sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente. Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art. 69 - Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, la relazione geologica e geotecnica, di cui al D.M. 11- 3-1988, e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dal Direttore dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
Il Direttore dei lavori potrà far asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Art. 70 - Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Art. 71 - Scavi di fondazione e subacquei, e prosciugamenti
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dal Direttore dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo in debito conto le istruzioni del D.M. 21 gennaio 1981.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'ACA S.p.A. si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che il Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta del Direttore dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'ingiro della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dal Direttore dei lavori.
Col procedere delle murature l'Impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'ACA S.p.A.; i legnami però, che a giudizio del Direttore dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà del Direttore dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando il Direttore dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Impresa, se richiesta, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Art. 72 - Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dal Direttore dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio del Direttore dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dal Direttore dei lavori.
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dal Direttore dei lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. E' obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Art. 73 - Paratie o casseri
Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'Impresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.
Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Impresa, munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.
Quando poi il Direttore dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni e le palancole, anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
Art. 74 - Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dal Direttore dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune: Calce spenta in pasta Sabbia | 0,25 ÷ 0,40 m³ 0,85 ÷ 1,00 m³ |
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo): Calce spenta in pasta Sabbia | 0,20 ÷ 0,40 m³ 0,90 ÷ 1,00 m³ |
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura): Calce spenta in pasta Sabbia vagliata | 0,35 ÷ 0,45 m³ 0,800 m³ |
d) Malta grossa di pozzolana: Calce spenta in pasta Pozzolana grezza | 0,22 m³ 1,10 m³ |
e) Malta mezzana di pozzolana: Calce spenta in pasta Pozzolana vagliata | 0,28 m³ 1,05 m³ |
f) Malta fina di pozzolana: Calce spenta in pasta Pozzolana vagliata | 0,28 m³ 0,28 m³ |
g) Malta idralulica: Calce idraulica Sabbia | q 0,90 m³ |
h) Malta bastarda: Malta di cui alle lettere a), e), g) Agglomerante cementizio a lenta presa | 1,00 m³ 1,50 q |
i) Malta cementizia forte: Cemento idraulico normale Sabbia | q 1,00 m³ |
l) Malta cementizia debole: Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia | q 1,00 m³ |
m) Malta cementizia per intonaci: Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia | 6,00 q 1,00 m³ |
n) Malta fina per intonaci: Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino | |
o) Malta per stucchi: Calce spenta di pasta Polvere di marmo | 0,45 m³ 0,90 m³ |
p) Calce idraulica di pozzolana: Calce comune Pozzolana Pietrisco o ghiaia | 0,15 m³ 0,40 m³ 0,80 m³ |
q) Calcestruzzo in malta idraulica: Calce idraulica Sabbia Pietrisco o ghiaia | q 0,40 m³ 0,80 m³ |
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi ecc...: Cemento Sabbia Pietrisco o ghiaia | q 0,40 m³ 0,80 m³ |
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili: Cemento Sabbia Pietrisco o ghiaia | q 0,40 m³ 0,80 m³ |
Quando il Direttore dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni del medesimo, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dal Direttore dei lavori, che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 27 luglio 1985.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Art. 75 - Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Impresa.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dal Direttore dei lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale, con i prezzi unitari d'Elenco.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 76 - Demolizioni delle pavimentazioni
La demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire mediante taglio preventivo da eseguirsi con sega o strumento analogo ma comunque in modo da determinare il completo distacco del tratto di pavimentazione da demolire da quella che non deve essere rimossa.
L’Appaltatore dovrà sempre operare in modo da evitare che al momento dell’asportazione della pavimentazione venga intaccata anche quella restante.
Qualora ciò avvenga, l’Appaltatore sarà tenuto, a sua cura e spese, a riquadrare con ulteriori tagli le zone ammalorate e a ripristinare anche su tali zone la pavimentazione preesistente.
Per la demolizione delle pavimentazioni in asfalto colato o simili, interessanti i marciapiedi, qualora l’autorizzazione di apertura cavi dell’Ente competente preveda il rifacimento del ripristino per l’intera larghezza del marciapiede o per una larghezza definita, maggiore di quella strettamente necessaria per la realizzazione delle opere, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire l’intera demolizione già all’atto dell’esecuzione dei lavori e non potrà rimandarla al momento dell’esecuzione del ripristIno.
Per la demolizione del selciato, comunque composto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla demolizione stessa in maniera da impedire rilasci o movimenti delle zone limitrofe che pregiudichino la stabilità della pavimentazione; inoltre i materiali asportati (selci, cubetti ecc...) dovranno essere accatastati sui posto con le dovute cautele (recinzioni ecc..) per il successivo reimpiego in fase di ripristino.
Il compenso per la demolizione del selciato comprende tali oneri.
Su richiesta specifica della D.L. i selci dovranno essere caricati sui mezzi di trasporto per essere sistemati in depositi provvisori e successivamente ritrasportati sul luogo di impiego.
Per la rimozione dei cigli, gli stessi dovranno essere smurati e rimossi a mano per evitarne la rottura; anche per tali materiali valgono le prescrizioni sopra espresse per il loro successivo reimpiego.
Art. 77 - Calcestruzzi e cemento armato
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nell'All. 1 del D.M. 9-1-1996.
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, il Direttore dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili o quegli altri mezzi d'immersione che il Direttore dei lavori prescriverà, ed userà la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che il Direttore dei lavori stimerà necessario.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella Legge 5.11.1971, n. 1086 e nel D.M. 9-1-1996, concernenti le opere stesse e quelle a struttura metallica.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che l'Impresa dovrà presentare al Direttore dei lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte del Direttore dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dal Direttore dei lavori nell'esclusivo interesse dell'ACA S.p.A., l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.
La cennata responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Impresa, anche per ciò che concerne forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione da parte dell'Impresa del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.
Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dall'ACA S.p.A. o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Impresa.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia: l'applicazione si farà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Art. 78 - Movimentazione e posa delle tubazioni
Generalità
Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti Norme tecniche:
- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;
- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanità;
- le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero dell'interno;
- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento;
- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorchè le tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;
- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con il D.M. 12 dicembre 1982, in vigore per specifiche finalità di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi.
Le prescrizioni di tutto l'art. "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo capitolo, tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.
Movimentazione delle tubazioni
1) Carico, trasporto e scarico
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti., contatti con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.
2) Accatastamento e deposito
L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.
Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.
Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento superiore a 36 mesi.
Scavo per la tubazione
1) Apertura della pista
Per la posa in opera della tubazione l'Impresa dovrà anzitutto provvedere all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari alla installazione della condotta.
A tal fine sarà spianato il terreno e, là dove la condotta dovrà attraversare zone montuose con tratti a mezza costa, sarà eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire strade di accesso. L'entità e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.
2) Xxxxx e nicchie
Nello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini dello scolo naturale delle acque che si immettono nei cavi.
Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN + 50 cm (dove DN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di 60 cm per profondità sino a 1,50 m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m (vedi art. 75d). Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori uno scavo a sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli operai.
Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.
Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi x xxxxx o di radici. Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro lunghezza.
Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno è sciolto o disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso.
Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette" determinate in sede di progetto oppure prescritte dal Direttore dei lavori.
Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.
Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.
L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori qualora la costruzione della condotta già iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.
Posa della tubazione
1) Sfilamento dei tubi
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a piè d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.
In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente organizzazione della posa.
I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta, allineati con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.
I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.
2) Posa in opera dei tubi
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino.
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna;
le estremità di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.
I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremità verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiaIe estraneo.
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di terreni rocciosi - consisterà, nei casi in cui è prescritto dal Direttore dei lavori per costituire un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente, come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze, di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verrà posato.
Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le asperità, lo spessore del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato.
Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri appoggi discontinui.
Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole.
In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.
Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.
Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà protetta esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm, applicato in fase di posa della condotta.
Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, per evitare danneggiamenti.
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.
Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato.
La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dal Direttore dei lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il numero delle giunture.
E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati.
Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque
interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele è a carico dell'Impresa.
3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.
I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi.
I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.
Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e i giunti isolanti, che è conveniente prima preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.
Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante.
Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro installazione e successivamente sulle flange in opera.
Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.
Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dal Direttore dei lavori.
Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce nei punti più depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremità inferiore di un tronco isolato.
Gli sfiati automatici saranno collocati comunque sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condotta tra due tronchi (salita, discesa) o alla estremità superiore di un tronco isolato ovvero alla sommità dei sifoni.
4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.
Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione è normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali è stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.
Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia. E' vietato l'impiego di due o più rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati condizioni di posa della condotta, sia indispensabile l'impiego di ringrossi tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.
I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremità di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero provocarne la rottura.
Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.
5) Prova d'isolamento e protezione catodica
Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuità del rivestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuità del rivestimento.
Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente aggressiva dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilità di
corrosione, verranno portate in condizioni di immunità cioè tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.
A prescindere dal sistema con cui questa verrà eseguita, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori, sarà nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire gli eventuali processi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa delle condotte e l'applicazione della protezione catodica.
6) Giunzioni dei tubi
Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.
Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente pulite.
La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonchè dalla pressione di esercizio.
A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
Art. 79 - Attraversamenti e parallelismi
Norme da osservare
Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione (acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le Norme vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971.
Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade
Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:
- un corso d'acqua naturale o artificiale;
- una strada ferrata;
- una strada a traffico pesante.
Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovra passaggio mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sarà effettuato un sottopassaggio ricavato in una briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.
In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta e in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto di scarico.
Gli attraversamenti ferroviari, per i quali vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971, devono essere sempre eseguiti in cunicolo, possibilmente ispezionabile, avente lunghezza almeno uguale alla larghezza della piattaforma ferroviaria; alle estremità del cunicolo, prima e dopo l'attraversamento deve essere predisposto un pozzetto contenente una saracinesca di intercettazione ed una derivazione per scarico.
Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in ogni caso necessario, quando non sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo più grande (tubo guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano stradale e permettere l'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.
Le condotte contenute in tubi-guaina (negli attraversamenti stradali, ferroviari ecc..) saranno isolate elettricamente inserendo zeppe e tasselli, rispettivamente alle estremità del tubo- guaina e nella intercapedine fra condotta e tubo-gomma, di materiale elettricamente isolante e meccanicamente resistente. I tasselli non dovranno occupare più di un quarto dell'area
dell'intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione.
I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.
Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati
La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti, ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.
Per le condotte urbane:
- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà controllato anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la continuità e sarà poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei tubi di acciaio: ved. art. 67.2); nella eventualità che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli di materiale isolante (tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;
- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, sarà eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verrà interposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazioni o cavi.
Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.
Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo
La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc., conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di armatura.
Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a cerniere protette con idonee vernici isolanti (epossidiche) mentre il tubo sarà sempre dotato di rivestimento.
Sostegni per condotte aeree
Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale isolante (polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta è ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio.
Ripristini stradali
L’Appaltatore dovrà eseguire immediatamente i ripristini stradali seguendo le indicazioni e le modalità dell’Ente proprietario della strada.
I ripristini in conglomerato bituminoso dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:
- la struttura sarà costituita in genere da due strati, quello inferiore di collegamento e di livellamento (binder) e quello superiore di usura (manto). Il conglomerato sarà costituito da una miscela di inerti ed additivi, mescolati con bitume a caldo, e verrà posta in opera con idonee attrezzature;
- gli aggregati avranno i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie, degli additivi per costruzioni stradali”, fascicolo 4/1953 del C.N.R.; in particolare i pietrischetti e le graniglie per il binder avranno i requisiti richiesti per la IV ctg della tabella III, art.4 delle predette norme; quelli per lo strato di usura avranno i requisiti richiesti dalla I ctg della stessa tabella. Le sabbie avranno i requisiti richiesti dallart.5 e gli additivi rispecchieranno i requisiti dell’art.6 delle predette norme:
- il legante sarà composto da bitume avente i requisiti prescritti dalle ‘Norme per l’accettazione dei bitumi”. fascicolo 2/1951 del C.N.R. e sarà del tipo con penetrazione 80/100;
- le miscele verranno scelte seguendo i criteri e le prescrizioni della sottoriportata tabella:
* vaglio UNI % passante in peso per | Binder | Manto |
25 | 100 | --- |
2 | 75÷100 | --- |
15 | 60÷85 | 100 |
10 | 50÷75 | 75÷100 |
5 | 35÷60 | 35÷60 |
2 | 25÷60 | 15÷40 |
0,4 | 10÷30 | 8÷15 |
0,18 | 5÷20 | 5÷10 |
0,075 | 4÷8 | 5÷8 |
* % in peso del bitume | 4 ÷ 6 | 5÷7 |
* stabilità Xxxxxxxx a 60° C in kg | 650 | 750 |
* stabilità Xxxxxxxx dopo 15 giorni in acqua distillata a 20° C (% su prec.) | --- | 75 |
* scorrimento su provini costipati
con 75 colpi di magli per facciata (mm) 2 ÷ 4 2÷4
* vuoti residui (% su provini c. s.
del volume apparente) | 8 | 2÷5 |
* ruvidezza superficie | --- | normale duratura |
* vuoti residui a cilidratura ultimata (% del volume apparente) | 10 | 6 |
- gli impasti verranno confezionati a mezzo di impianti atti ad assicurare la separazione della polvere, l’essiccamento ed il riscaldamento uniforme degli inerti fino alla temperatura di 140 - 160 gradi, la classificazione degli aggregati mediante vagliatura, il controllo della granulometria, il dosaggio degli additivi e del bitume che sarà immesso nell’impasto a temperatura di 150-180 gradi centigradi;
- per la posa in opera degli impasti andrà ripulita preventivamente la superficie da rivestire; il materiale sarà steso a temperatura non inferiore a 1 500C adeguatamente compattato a caldo, così da raggiungere le caratteristiche su esposte. Tra i vari strati dovrà essere utilizzata emulsione bituminosa quale legante.
- le prove sui materiali impiegati, sugli spessori finiti e quant’altro ritenuto idoneo ad accertare la buona qualità del lavoro saranno stabilite dalla D.L. nei tempi e nei modi che la stessa riterrà opportuni e avverranno sempre a sempre a cura e spese dell’Appaltatore.
Art. 80 - Prova idraulica della condotta
Puntellamenti ed ancoraggi per la prova
Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremità, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati.
Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovrà accettare la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinetti idraulici) per facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite.
Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta può rendersi talvolta opportuno costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvederà nel blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.
Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola, generate dalla sua chiusura.
Per i blocchi di ancoraggio sarà generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante, con i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo ed alla condotta.
I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in calcestruzzo cementizio non armato dosato a 300 kg di cemento per 1 m³ di inerti.
I blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo cementizio armato.
Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dal Direttore dei lavori.
Tronchi di condotta - Preparazione della prova
La condotta verrà sottoposta a prova idraulica per tronchi via via completati, della lunghezza ognuno di circa 200 m.
Si farà in modo di provare tronchi aventi alle estremità nodi o punti caratteristici della condotta, quali incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, così da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, può essere realizzato il sezionamento del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di acciaio.
Se invece le estremità delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre chiudere provvisoriamente le estremità della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco) e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.
L'Impresa eseguirà le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e pertanto dovrà far seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le operazioni per le prove.
Il Direttore dei lavori potrà prescrivere dispositivi speciali (come l'esecuzione di blocchi di calcestruzzo - da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla interruzione - con tubi di comunicazione tra l'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).
L'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario (acqua per il riempimento delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometro registratore ufficialmente tarato) per l'esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte del Direttore dei lavori.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Impresa, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni sì da non dare luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
Disinfezione della condotta
Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, durante la fase di collaudo e/o lavaggio dovrà essere immesso, all’interno della condotta , un proporzionato quantitativo di disinfettante.
Durante le prove e/o lavaggio della tubazione il disinfettante si scioglierà nell’acqua disinfettando all’interno la condotta; successivamente l’acqua carica della soluzione disinfettante sarà scaricata in fase di lavaggio.
Lo scarico della acque contenenti il disinfettante dovrà essere effettuato senza che venga arrecato alcun danno alla fauna ittica o alle colture circostanti ( concentrazione di cloro residuo inferiore a 0,2 ppm) mediante l’impiego ad esempio di filtri a carboni attivi.
Per il calcolo della quantità teorica di disinfettante da impiegare si dovrà tener conto che, per un tempo di permanenza nella condotta di 24m ore, occorre una soluzione disinfettante con una concentrazione di 10 ppm di cloro attivo (pari a 10g/m3). La quantità di ipoclorito di sodio commerciale da impiegare in questo caso è data dal prodotto del volume dell’acqua
contenuta nella condotta da disinfettare per il relativo coefficiente come sotto elencato, a seconda del titolo del prodotto impiegato.
Grammi di prodotto per ogni m3 di acqua in condotta: 100 – per soluzioni a titolo 10 g. cloro attivo/100g 83,3 – per soluzioni a titolo 12 g. cloro attivo/100g 66,7 – per soluzioni a titolo 15 g. cloro attivo/100g 55,6 – per soluzioni a titolo 18 g. cloro attivo/100g
E’ consentito l’adozione di altri metodi di disinfezione della condotte quali ad esempio l’utilizzo del grassello di calce nell'interno della condotta L'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi.
L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.
Nessun compenso aggiuntivo spetterà all’impresa per queste operazioni di disinfezione (il cui onere e compreso nei prezzi di elenco per la posa) quale che sia il numero.
Riempimento della condotta
Si riempirà la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremità a quota più bassa del tronco, per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremità alta; il riempimento sarà sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria .
Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremità alta deve essere forato nel punto più alto corrispondente alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.
In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L'immissione dell'acqua deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete già in esercizio; nel caso di condotte di adduzione esterne si può prelevare l'acqua dai tronchi già collaudati o da vasche, pozzi, corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato.
Si lascerà fuoriuscire l'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all'interno della condotta non vi siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione).
In caso di necessità possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".
Collocazione della pompa e messa in pressione
Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per consentire l'uscita di ogni residuo d'aria e sarà poi disposta, preferibilmente nel punto più basso di essa, la pompa di prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro registratore ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va collegata mediante apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.
Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si metterà la condotta in carico fino ad ottenere la pressione di prova stabilita, che sarà raggiunta gradualmente, in ragione di non più di 1 bar al minuto primo.
Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore più calde della giornata, si controllerà il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa l'eventuale aumento di pressione oltre i valori stabiliti.
Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verrà ispezionata la condotta per accertare che non vi siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta.
Le due prove
La prova idraulica della condotta consisterà di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ad una pressione pari a 1,5-2 volte la pressione di esercizio.
Alle prove il Direttore dei lavori potrà richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prima prova, il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Impresa, eseguirà la visita accurata di tutti i giunti che, all'inizio della prova, debbono risultare puliti e perfettamente asciutti.
Il buon esito della prima prova sarà dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico del manometro registratore; non potrà perciò accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorchè positive, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, essa dovrà essere ripetuta.
Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procederà alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui buon esito risulterà dal grafico del manometro registratore.
Se questa seconda prova non darà risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo dovrà essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verrà quindi ripetuta con le stesse modalità di cui sopra.
La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e l'attrezzatura occorrenti.
Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali il Direttore dei lavori redigerà "verbale di prova idraulica", verrà completato il rinterro.
Art. 81 - Rinterro
Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procederà di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo, con un cumulo di terra (cavallotto), sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando completamente scoperti i giunti.
Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi.
Il rinterro verrà effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento tubi.
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm, abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro di tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.
Ove occorra, il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro.
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonchè le indicazioni del costruttore del tubo.
Rinterro a semichiusura del cavo
Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procederà al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del tronco sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati ed accuratamente compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.
Rinterro definitivo
Eseguita la prova idraulica si completerà il rinterro con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto.
A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il ripristino del livello del piano di campagna - quale dovrà risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale assestamento del rinterro.
Nei tronchi sotto strada si avrà cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un
grado di compattazione e di assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica rispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti, l'Impresa, a sua cura e spese, dovrà procedere alle opportune ed ulteriori opere di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilità.
COSTRUZIONE DEI VARI TIPI DI CONDOTTA
Art. 82 - Costruzione delle condotte di acciaio (Xxxxxxxxxx)
Movimentazione
Durante il trasporto, i tubi di acciaio devono essere sistemati in modo da impedire le oscillazioni e gli sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i tubi esterni devono essere convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi (paglia, stracci, ecc.).
I tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di impiego con cura per evitare danni al rivestimento.
Durante le operazioni di carico e scarico, i tubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi o con catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi hanno un diametro maggiore di 100 mm, saranno manovrati singolarmente agganciandoli alle due estremità.
I tubi di acciaio devono essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno o dei materassini di paglia in modo che le estremità a flangia o a bicchiere non penetrino nel rivestimento dei tubi sovrastanti e sottostanti.
Si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi posti negli strati inferiori tenendo presenti le condizioni ambientali (in particolare modo la temperatura).
La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia, pietre o altri oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume.
Revisione del rivestimento - Protezione dei giunti - Posa in opera
Prima di calare i tubi di acciaio nello scavo si deve procedere ad un'accurata revisione del rivestimento per individuarne e ripararne gli eventuali difetti.
La riparazione si esegue asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a mezzo di spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con vernice al bitume. Quando la vernice è asciutta al tatto, si applica uno strato di bitume fuso e si ricopre accuratamente con tessuto di vetro imbevuto dello stesso bitume; la ricopertura deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata.
Nel caso di piccoli difetti o di piccole avarie la riparazione può limitarsi a semplice spalmatura di bitume caldo.
La protezione del giunto viene eseguita come segue.
- sulle estremità del rivestimento di fabbrica si realizza, con opportuno utensile, un invito a becco di flauto;
- si pulisce a fondo tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che risulti esente da polvere, terra, scorie di saldatura, ecc.; una accurata pulizia deve essere effettuata anche su un tratto di 10 ÷ 15 cm del rivestimento esistente sui tubi nelle parti adiacenti alla zona metallica nuda;
- si applica sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, almeno una mano di vernice bituminosa;
- si applica, dopo che la pellicola di vernice è ben essiccata, uno strato di bitume fuso dello spessore di almeno 2 mm; l'operazione va eseguita versando il bitume con un mestolo nella parte superiore e spalmandolo con un tampone od una spatola od altro idoneo sistema in quella inferiore;
- si controlla, eventualmente con un rilevatore elettrico a scintilla (detector), la continuità del rivestimento;
- si esegue una fasciatura in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume caldo, sovrapponendo la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 15 cm.
Per effettuare la posa, la condotta deve essere sollevata in punti ravvicinati in modo da evitare sollecitazioni pericolose nel materiale; parimenti il rivestimento deve essere conservato intatto impiegando sistemi idonei (esempio: fasce di tessuto a base di iuta).
A seconda dal tipo di giunzione, si avvicinano le testate dei tubi e si accoppiano i bicchieri e poi si procede alla loro giunzione mediante saldatura, onde formare dei lunghi tronchi da deporre a lato dello scavo, ed in qualche caso sopra lo scavo stesso.
Giunzioni con saldatura
La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico) o di testa delle tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, l'efficienza nelle normali condizioni di collaudo e di esercizio.
Si richiedono perciò:
- materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;
- materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;
- procedimento di saldatura appropriato;
- preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed alla importanza della condotta;
- saldatori qualificati.
La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sarà ottenuta, di norma, per fusione ed apporto di acciaio al carbonio, o a bassa lega, normalmente con saldatura manuale all'arco elettrico con elettrodi rivestiti. Nel caso di tubazioni di spessore piccolo (<= 3,2 mm.) e di piccolo diametro (<= 80 mm.) sarà usato il procedimento al cannello ossiacetilenico.
Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuità del lavoro nonché la sicurezza del personale.
Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere omologati secondo le tabelle UNI 5132/74.
Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremità deformate a causa di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate, normalmente previo adeguato riscaldo della zona interessata.
Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni o comunque un eccessivo disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovrà usare un accoppiatubi interno o esterno di allineamento che non dovrà essere tolto prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una lunghezza totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita sulla circonferenza stessa.
Prima della saldatura le estremità da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurità eventualmente presenti dovranno essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei.
Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 15°C; per temperature più basse dovrà eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si eviterà di effettuare saldature quando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidità, vento, siano giudicate, dal Direttore dei lavori, pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature stesse.
I saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di 40 ÷ 80°C.
II preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente è inferiore a + 5°C e in ogni caso per tubi di spessore superiore a 8 mm; esso potrà essere effettuato con fiamma di qualunque tipo (bruciatori a gas propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche.
Dovranno essere impiegati saldatori qualificati secondo le specifiche seguenti, per i procedimenti e gli elettrodi per i quali hanno conseguito la qualifica:
- per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, secondo le norme UNI 4633 (Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici per tubazioni d'acciaio dolce o a bassa lega);
- per la saldatura ossiacetilenica, secondo le norme UNI 5770/64 (Classificazione e qualifica dei saldatori ossiacetilenici).
Per quanto non indicato nelle suddette norme UNI, si seguiranno le norme ANDIS.
Prova idraulica
La pressione di prova idraulica delle condotte di acciaio sarà pari a 10 kgf/cm² oltre quella di esercizio e dovrà mantenersi costante per una durata di 24 ore continue, durante le quali nessuna perdita dovrà verificarsi in corrispondenza delle saldature. Qualora si dovessero invece verificare perdite le saldature relative verranno contrassegnate e, dopo lo svuotamento della condotta, riparate o rifatte come potrà ordinare il Direttore dei lavori.
Per le tubazioni con giunti saldati l'Impresa ha la facoltà, previa autorizzazione del Direttore dei lavori, di eseguire preliminarmente una prova di tenuta ad aria che permette di localizzare ed eliminare le eventuali saldature difettose senza attendere il risultato della prova idraulica.
Detta prova di tenuta consiste nella immissione, nel tronco di condotta da provare chiuso alle due estremità, di aria compressa a 6 ÷ 7 bar mentre si bagnano con acqua fortemente saponata le singole saldature; se la prova di tenuta ha esito favorevole, l'Impresa potrà rivestire i giunti anche prima di collocare i tubi nello scavo. Seguiranno il rinterro e la prova idraulica di cui ai relativi articoli.
Art. 83 - Costruzione delle condotte di PVC (Xxxxxxxxxx e Fognature)
Norme da osservare
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. Movimentazione
Tutte le operazioni di cui appresso - per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per posa in opera - devono essere effettuate con cautela ancora maggiore alle basse temperature (perché aumentano le possibilità di rotture o fessurazione dei tubi).
Trasporto
Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa delle vibrazioni.
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinchè i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo.
Nel caricare i mezzi di trasporto, si adagieranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di quelli più leggeri.
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
Carico e scarico
Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere né xxxxxxx, né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere sollevati ed appoggiati con cura.
Accatastamento e deposito
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero intaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo da essere sporgenti (in questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo un'intera generatrice).
I tubi devono essere accatastati ad un'altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione.
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, è da evitare l'accatastamento di tubi infilati l'uno nell'altro, che provocherebbe l'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.
Raccordi e accessori
I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si dovrà evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente così come si dovrà evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali pesanti.
Posa in opera e rinterro
* Letto di posa
Il fondo dello scavo, che dovrà essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua lunghezza.
Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10 cm distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di materiale incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze; il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.
Su tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore. Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario.
* Posa della tubazione
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso.
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.
*Rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo.
Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovrà essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato giungerà ad una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alto del tubo. La compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.
Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 3O%, devono essere eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo).
Infine va lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.
Xxxxxxxx, giunzioni e prova delle condotte in PVC per acquedotto
*Pozzetti
Nei pozzetti da costruire per il contenimento di apparecchiature idrauliche (scarichi, sfiati, ecc.) lungo la condotta in PVC per acquedotti, è indispensabile che i due tronchetti di acciaio calibrato a flangia - che vanno collocati per collegarsi da una parte con la tubazione in PVC (un tronchetto mediante giunto meccanico e l'altro tronchetto mediante giunto scorrevole con guarnizione elastomerica) e dall'altra parte con la saracinesca o lo sfiato, ecc. mediante giunto a flangia - fuoriescano, per la parte flangiata, dalla muratura verso l'interno del pozzetto.
*Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni di PVC per acquedotti saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto stabilito, con le seguenti modalità.
A) Giunti a bicchiere e a manicotto a scorrimento assiale con tenuta mediante guarnizioni elastomeriche
a) Verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;
b) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse siano integre; se già inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;
c) segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;
- si ritira il tubo non meno di 10 mm;
- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che è la linea di riferimento;
d) inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede;
e) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc.);
f) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sede.
B) Giunti a bicchiere e a manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio
a) verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle norme UNI;
b) verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;
c) pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con carta vetrata o solventi adeguati (molti incollaggi difettosi sono imputabili alla cattiva esecuzione di questa operazione);
d) introdurre il tubo nel bicchiere fino a battuta e fare un segno sulla superficie dello stesso in corrispondenza della bocca del bicchiere. Ciò consente di predeterminare la porzione di tubo che dovrà essere spalmata di collante;
e) assicurarsi che il collante impiegato non sia un adesivo ma realizzi una saldatura chimica;
f) spalmare il collante, con un pennello di dimensioni adeguate, in maniera uniforme sulla superficie interna del bicchiere e sulla superficie esterna del tubo in corrispondenza della zona precedentemente marcata, avendo cura di accertarsi che non resti un'eccessiva quantità di collante nell'interno del bicchiere;
g) introdurre immediatamente il tubo nel bicchiere fino a battuta. Dopo questa operazione è opportuno non sottoporre a tensioni il collegamento effettuato. Prima di mettere l'impianto in esercizio è consigliabile attenersi alle istruzioni del fabbricante relativamente al tempo di consoìidamento del collante.
C) Giunti a serraggio meccanico tipo <<Gibault>>
Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato è necessario che la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime possibili variazioni lineari dei due tronchi da congiungere più una quantità variabile dai 30 ai 100 mm in relazione al diametro dei tronchi stessi.
Provvedere ad un'accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurarsi che esse siano integre, infilare le due estremità nel giunto meccanico assicurandosi che ciascuna di esse
sia introdotta per una lunghezza corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto senza però che vengano a contatto fra di loro; infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.
D) Giunti con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio
a) tagliare il tubo nella lunghezza richiesta. Per il montaggio dei raccordi di misure medie e grandi, la parte terminale del tubo dovrà essere smussata accuratamente;
b) separare le parti del raccordo e montarle sul tubo: prima la ghiera, seguita dall'anello di serraggio. Fare attenzione che l'anello di serraggio conico sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte terminale maggiore verso il raccordo;
c) infilare il tubo nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione toroidale elastomerica e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo. Nel caso di misure medie e grandi è bene lubrificare con acqua saponata o vasellina la parte terminale del tubo e la guarnizione toroidale elastomerica;
d) accostare l'anello di serraggio conico al corpo del raccordo. Per fare scivolare meglio l'anello di serraggio, dilatarlo con un cacciavite;
e) avvitare strettamente la ghiera al corpo del raccordo. Per il serraggio finale, nelle misure medie e grandi, dovrà essere usata una chiave a nastro.
E) Giunti a flangia libera con collare di appoggio o fissa
Anche per questo tipo di giunto si tenga conto di quanto indicato al punto C):
a) infilare la fiangia libera nell'estremità del tubo;
b) unire il collare d'appoggio al tubo procedendo come descritto al punto B);
c) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare;
d) bullonare effettuando il serraggio a croce.
*Collegamento dei tubi in PVC per acquedotto con tubi di altro materiale
In genere, il collegamento fra tubazioni per acquedotto di diverso materiale avviene a mezzo flange opportunamente predisposte, oppure a mezzo di raccordi di PVC o PVC e metallo con una derivazione filettata e l'altra per incollaggio.
Nel giunto di PVC confezionato con bicchiere con guarnizione elastomerica non può essere inserito un normale tubo di acciaio perchè di diverse dimensioni. Ne consegue che per la costruzione di tronchetti adatti bisogna utilizzare tubi calibrati di acciaio senza saldatura (tubi di precisione) di cui alla norma UNI 2898, oppure calibrare opportunamente al tornio tubi di acciaio senza saldatura di cui alla norma UNI 4991, scegliendo in ogni caso i diametri adatti. Al tronchetto verrà poi saldata una flangia UNI 1092-1/03 avente dimensioni opportune, oppure una flangia cieca secondo UNI 1092-1/03.
Sarà così possibile "confezionare" un tronchetto di partenza adatto all'unione con saracinesche, idranti, sfiati, T, croci, ecc. a mezzo di flangia e connettere il tutto ai tubi di PVC inserendo il tronchetto nel giunto con guarnizione elastomerica.
*Prova idraulica della condotta in PVC per acquedotto
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni, escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico, e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi di PVC per acquedotto sarà effettuata su tratte di lunghezza fino a 1000 metri.
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili. Ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione. Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta ove verrà installato pure il manometro. Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa a mano, salendo gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio a 20°C. Questa verrà mantenuta per circa 2 ore, per consentire l'assestamento dei giunti e la eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della
condotta. Ad esito positivo di questa prova si procederà a portare la tratta interessata alla pressione di prova idraulica. Questa ultima sarà di 1,5 volte la pressione di esercizio a 20°C e dovrà essere raggiunta con la gradualità sopra specificata e dovrà rimanere costante per una durata di 2 ore.
Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederà al totale rinterro del tronco in esame.
Xxxxxxxx, giunzioni, prova e collaudo delle condotte in PVC per fognatura
1) Pozzetti
Per i pozzetti di una rete fognaria con tubazione in PVC (che devono essere stagni) le installazioni più frequenti sono le seguenti.
- Pozzetto di linee per ispezione e lavaggio con derivazione a 45°, la cui entrata deve essere chiusa con tappo a vite o con un normale tappo per tubi bloccato con una staffa.
- Pozzetto di linea con immissione di utenza, con o senza acqua di falda. Se l'acqua di falda ha un livello superiore, verrà inserito un elemento di tubo di lunghezza adeguata, previo posizionamento di un anello elastomerico in modo di garantire la tenuta da e verso l'esterno.
- Pozzetto di linea con immissione di utenza e cambio, in aumento, di diametro.
L'aumento può essere ruotato di 180° in modo da determinare un piccolo salto. In presenza di acqua di falda vale quanto si è già detto precedentemente.
- Pozzetto di salto senza o con continuità di materiale.
- Pozzetto di linea di ispezione e di lavaggio totalmente realizzato in materiale plastico.
2) Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto, con le seguenti modalità:
A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto del tipo rigido ottenuto per incollaggio).
a) eliminare le bave nella zona di giunzione;
b) eliminare ogni impurità dalle zone di giunzione;
c) rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela smerigliate di grana media;
d) completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti;
e) mescolare accuratamente il collante nel suo recipiente prima di usarlo;
f) applicare il collante nelle zone approntate, ad avvenuto essiccamento del solvente stendendolo longitudinalmente, senza eccedere, per evitare indebolimenti della giunzione stessa;
g) spingere immediatamente il tubo, senza ruotarlo, nell'interno del bicchiere e mantenerlo in tale posizione almeno per 10 secondi;
h) asportare l'eccesso di collante dall'orlo del bicchiere;
i) attendere almeno un'ora prima di maneggiare i tubi giuntati;
l) effettuare le prove idrauliche solo quando siano trascorse almeno 24 ore.
B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica).
a) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;
b) segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;
c) inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;
d) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);
e) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione;
f) le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.
Per effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il tubo alla sua estremità liscia va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo un'angolazione precisata dalla ditta costruttrice (normalmente 15°) mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col diametro), anch'esso indicato dal produttore.
3) Collegamento dei tubi in PVC per fognatura con tubi di altro materiale
Per il collegamento con tubo di ghisa, a seconda che questo termini con un bicchiere o senza il bicchiere, si usano opportune guarnizioni doppie (tipo Mengering) oppure si applica una guarnizione doppia e un raccordo di riduzione.
Per il collegamento con tubi di gres o di altro materiale si usa un raccordo speciale; lo spazio libero tra bicchiere e pezzo conico speciale viene riempito con mastice a base di resine poliestere o con altri materiali a freddo.
Per i collegamenti suddetti si seguiranno gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.I.P. per fognature.
4) Prova idraulica della condotta in PVC per fognatura
La tubazione verrà chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un raccordo con un tubo verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta.
La tubazione dovrà essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla pressione idrostatica.
Il riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria curando che, in ogni caso, non si formino sacche d'aria.
Una pressione minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto più alto del tubo) sarà applicata alla parte più alta della canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d'acqua sarà applicata alla parte terminale più bassa.
Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, il Direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione della prova per sezioni onde evitare pressioni eccessive.
Il sistema dovrà essere lasciato pieno d'acqua almeno un'ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.
La perdita d'acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo acqua, ad intervalli regolari, con un cilindro graduato e prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello originale.
La perdita d'acqua non deve essere superiore a 3 l/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per 24 ore.
In pratica la condotta si ritiene favorevolmente provata quando, dopo un primo rabbocco per integrare gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello.
Per i pozzetti, la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della stazionarietà del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non deve essere superiore al 5%.
5) Verifiche, in sede di collaudo, della condotta in PVC per fognatura
In sede di collaudo dell'opera appaltata, sarà verificata la perfetta tenuta idraulica della tubazione e la deformazione diametrale; questa deve essere inferiore ai valori consigliati dalla raccomandazione ISO/DTR 7073 riportati nella seguente tabella.
Tipo | Deformazione diametrale delta D/D | |
UNI | dopo 1 ÷ 3 mesi | dopo 2 anni |
303/1 | 5% medio 8% max. locale | 10% max. |
303/2 | 5% max | 8% max. |
La verifica può essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante strumenti ottici (telecamere).
Dalla verifica possono essere escluse, per difficoltà di esecuzione, le tratte che comprendono i pezzi speciali.
Possono essere ammessi valori di deformazione, misurata due anni dopo l'installazione, superiori a quelli massimi sopra stabiliti, ma non oltre 1,25 volte, se si accerta che tale deformazione è dovuta ad un sovraccarico locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza dei letti di posa (con una conseguente flessione longitudinale), per cui si può dimostrare che la durata dell'installazione non è intaccata.
Art. 84 - Costruzione delle condotte in PEAD (Xxxxxxxxxx e Fognature)
Norme da osservare
Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.
Movimentazione
1) Trasporto
Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.
I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.
2) Carico e scarico
Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.
Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.
3) Accatastamento
Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro diametro.
Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari.
Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate internamente onde evitare eccessive ovalizzazioni.
4) Raccordi ed accessori
Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovrà avere cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.
Posa in opera e rinterro
1) Profondità di posa
La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere almeno 1,00 m ed in ogni caso sarà stabilita dal Direttore dei lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.
In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta.
Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di scavo. In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno.
In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.
2) Letto di posa
Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore.
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso per strati successivi costipati.
3) Posa della tubazione
L'assiemaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.
I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.
Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
Il Direttore dei lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.
4) Rinterro
Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue:
- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;
- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta più avanzata;
- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costante.
Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della tratta di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremità della condotta dovrà essere eseguito dopo che il riscoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m dal pezzo stesso da collegare.
Giunzioni e collegamenti
1) Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti modalità:
1.1. Giunzione per saldatura
Essa deve essere sempre eseguita:
- da personale qualificato;
- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;
- in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità).
1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere
Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per tale sistema (v. norma UNI 10910-1/01).
In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremità femmina) e la superficie esterna della estremità maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, vengono portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante che dovrà essere rivestito sulle superfici interessate con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.
Le due estremità vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione, evitando ogni spostamento assiale e rotazione.
La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura dell'attrezzo riscaldante sarà compresa nell'intervallo di 250 ± 10°C.
1.3. Saldatura testa a testa
E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso.
Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura.
Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.
1.3.1. Preparazione delle testate da saldare
Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la complanarietà delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono avere velocità moderata per evitare il riscaldamento del materiale.
Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciò avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.
1.3.2. Esecuzione della saldatura
I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.
Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie. Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.
Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido. La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.
Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:
- temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10°C;
- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;
- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma).
1.4 Giunzioni elettrosaldabili
Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono assiemare due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. riparazioni).
L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata secondo le istruzioni del fornitore.
Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.
A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C.
1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico
Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi.
- Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna.
Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.
- Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffiaggio sulI'esterno del tubo.
1.6. Giunzione per flangiatura
Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD.
I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti contro la corrosione.
2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale
Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico (punto 1.5) o mezzo flange con collari predisposti su tubo (punto 1.6).
In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite pozzetto di ispezione.
Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD per acquedotto
Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori, si procederà alla prova idraulica della condotta.
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna. Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili: ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.
Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà installato pure il manometro.
Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.
Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.
*Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)
Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20°C) e si isolerà il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.
Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 1 per ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno.
*Prova a 12 ore
Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a
12 ore lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi positivo.
Pozzetti e prova idraulica delle condotte in PEAD per fognatura
I pozzetti di ispezione possono essere prefabbricati o realizzati in cantiere. In ogni caso si otterranno tagliando a misura un tubo di diametro opportuno e saldandolo su una piastra di PEAD. Le tubazioni (tronchetti) di adduzione verranno saldate al pozzetto.
Infine l'unione delle tubazioni ai vari tronchetti si otterrà mediante saldatura di testa o, se predisposta, mediante flangiatura. Ultimato il collegamento delle tubazioni al pozzetto, lo stesso sarà rivestito da una struttura cementizia. La base d'appoggio in calcestruzzo sarà calcolata opportunamente in funzione della natura del terreno.
Si otterrà così il pozzetto finito in cui il cemento rappresenterà la struttura portante, mentre il tubo di PEAD rappresenterà il rivestimento interno. I tubi della condotta (tronchetti di adduzione) verranno bloccati nel cemento con anelli x xxxxxxx di ancoraggio opportunamente predisposti. Tali anelli saranno ricavati da piastre di spessore s = 20 mm e saranno saldati d'angolo a gas caldo con sostegni di rinforzo a sezione triangolare, posti alternativamente d'ambo i lati del collare.
La prova della condotta dovrà accertare la perfetta tenuta della canalizzazione; sarà effettuata sottoponendo a pressione idraulica la condotta stessa mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare , di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle.
SEZIONE III – MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 85 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
(con esclusione degli interventi di riparazione di qualsiasi genere ed entità delle condotte )
85.1 - Lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno disposte dal Direttore dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori urgenti e non riconducibili “a misura” e nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'importo di tali prestazioni non potrà superare l’importo di € 200.000,00 (Duecentomila/00).
85.2 – Demolizione di pavimentazioni stradali
Le demolizioni delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere per l’apertura di cavi, qualunque sia l’effettiva demolizione avvenuta, saranno valutate con le seguenti modalità:
- per la realizzazione delle condotte e degli scarichi dei manufatti avranno una larghezza L pari a mt. 0,50 + D (intendendo per D il diametro nominale della canalizzazione) e la lunghezza effettiva;
- per la realizzazione di portatori avranno una larghezza L pari a mt. 0,50, qualunque sia il diametro nominale della diramazione e lunghezza effettiva;
- per la costruzione di manufatti interrati saranno pari alla superficie delimitata dal perimetro esterno delle pareti;
- per le demolizioni inerenti l’esecuzione delle prese stradali saranno valutate con le dimensioni di 1,50 x 1,50 mq..
Per diversa esplicita prescrizione della D.L. o sulla base di specifica richiesta dell’Ente proprietario o gestore della strada, riportata sulla licenza o permesso di apertura cavo stradale, l’Appaltatore dovrà eseguire demolizioni di diversa dimensione che saranno compensate in base alle effettive misure richieste.
Qualora invece la pavimentazione impegnasse soltanto in parte la larghezza in superficie del cavo sarà considerata, ai fini contabili, la corrispondente frazione della larghezza convenzionale fissata.
In tutti gli altri casi, (cavi per allacci di nuove condotte alla rete esistente, cavi per l’esecuzione di testate, cavi di indagine) verranno riconosciute le quantità ordinate ed effettivamente eseguite.
Art. 85.3 – Forniture di materiali a piè d’opera per i lavori a misura
La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura sarà determinata geometricamente, ovvero a peso o a numero, in base a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate dal progetto, o prescritte con ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, anche se dalle misure di controllo dovessero risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori a quelli che siano le ragioni che hanno originato tali maggiori quantità.
Soltanto nel caso che il Direttore dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità,di queste si terrà conto nella contabilizzazione. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. E' fatta comunque salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.
85.4 Scavi in Genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- il volume degli scavi di sbancamento per gli interventi di riparazione o sostituzione di condotte verrà pagato in base alle effettive sezioni di scavo realizzate;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
85.5 - Rilevati e Rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
85.6 - Riempimenti con Misto Granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
85.7 - Paratie di Calcestruzzo Armato
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
85.8 - Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma
degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
85.9 - Conglomerato Cementizio Armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
85.10 - Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.
Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte.
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.
85.11 - Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
85.12 - Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, verranno corrisposti per il tempo durante il quale saranno utilizzati in attività di lavoro.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
85.13 - Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con riferimento alla distanza.
Art. 86 - Norme per la misurazione e valutazione degli interventi di riparazione di qualsiasi genere ed entità delle condotte idriche .
Le modalità sono quelle ricomprese nella singola voce di elenco prezzi nella categoria riparazione di condotte idriche