TRA
COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
All. C ACCORDO QUADRO SUL QUALE BASARE L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DA PARTE DI STRTUTTURE RICETTIVE DI SOGGETTI IN STATO DI EMERGENZA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - CIG ZA83116110;
TRA
il Comune di Pantelleria Xxxxxx Xxxxxx, 00 partita IVA 00247990815, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx , responsabile del Settore IV, per brevità, anche “Stazione appaltante”;
E
La struttura ricettiva con sede legale in
via .
L'anno duemilaventuno il giorno del mese di nella sede
del Comune di Pantelleria, sita in Xxxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxxxxxxx
PREMESSO CHE
Considerato:
• Che la legge n. 328 del 08 novembre 2000, “Legge quadri per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “all’art. 6 prevede che i comuni siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale ed in particolare, che essi assumano per i cittadini residenti, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;
• Che il D.M. n. 308 del 21 maggio 2001, recante il regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale “e, a norma dell’art. 11 della L. 328/2000, individua le tipologie di strutture socio-assistenziali definendone i requisiti generali;
• Che nel Comune di Pantelleria non sono presenti Strutture residenziali o semi-residenziali atte ad accogliere soggetti che versano in difficoltà economico e o sociali, né per situazioni d’emergenza;
• Che si rende quindi necessario trovare strutture alternative, di tipo ricettivo/residenziale in ospitare provvisoriamente i soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali;
Che il Comune corrisponde ai soggetti autorizzati le somme necessarie alle prestazioni erogate;
Che per poter garantire tale impegno il Comune ha necessità di regolarizzare il rapporto di collaborazione con le Strutture ricettive operanti sul territorio da destinare all’accoglienza di soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali;
Che il rapporto di collaborazione tra la struttura ricettiva
ed il Comune può avere risultati positivi in termini di maggiore assistenza nel campo sociale, sanitario ed umanitario nei confronti degli ospiti temporanei presenti nel Centro suddetto;
Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2 – Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro, concluso con un unico operatore economico,
definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte della Stazione Appaltante del singolo servizio oggetto dell’Accordo. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’operatore economico e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo di fornitura per un quantitativo minimo predefinito.
ARTICOLO 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro
Il Comune di Pantelleria, come sopra rappresentato, affida alla struttura ricettiva con sede in in Via che come sopra rappresentato accetta il presente Accordo Quadro i cui interventi consistono nella fornitura del servizio di accoglienza di adulti per la realizzazione di interventi atti all’ accoglienza di soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali alla seguente condizione:
- Costi giornalieri del servizio di accoglienza di soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali, pari a € esclusa di IVA .
ARTICOLO 4 – Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo quadro ha durata dalla sottoscrizione sino al , e cesserà comunque di avere efficacia all’esaurimento dell’importo contrattuale, senza che la struttura ricettiva/residenziale possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso. Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori servizi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati. Il Comune di Pantelleria si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di un nuovo affidamento. Per la
struttura ricettiva rimane obbligato ad accettare il servizio di cui sopra agli stessi patti e condizioni in essere fino alla stipula del nuovo contratto.
ARTICOLO 5 – Valore stimato dell’Accordo Quadro
Il valore stimato per la fornitura del servizio accoglienza di soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali sul territorio di Pantelleria che potrà essere affidato per tutta la durata del presente Accordo Quadro è pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila) IVA compresa. Tale importo è la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli servizi. Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per il Comune di Pantelleria ed il quadro economico massimo dell’Accordo Quadro. Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Comune di Pantelleria. Gli affidamenti dei servizi avverranno sulla base di appositi preventivi di spesa che l’operatore economico provvederà a redigere tempestivamente a richiesta del Comune di Pantelleria. I pagamenti dei singoli appalti specifici avverranno entro giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’operatore economico.
La struttura ricettiva, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto che dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art. 3 della citata legge. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le parti dichiarano di essere pienamente edotte e che assumeranno, in sede di intervento specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto prescritti dalla citata legge e s.m.i.
La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è finanziata con fondi del bilancio comunale ed è
soggetta a rendicontazione alla Prefettura di Trapani.
ARTICOLO 6 – Esecuzione dei singoli servizi
L’esecuzione dei singoli servizi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e tempestivamente non appena richiesto dal Comune di Pantelleria. La struttura ricettiva s’impegna ad eseguire il servizio su richiesta del Comune di Pantelleria o delle Associazioni collaboranti anche in orari notturni.
Ogni fornitura di servizio di trasporto dovrà essere accompagnato da fattura. La fattura dovrà riportare il numero totale dei servizi effettuati .
ARTICOLO 7 -Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, la struttura ricettiva elegge domicilio presso sita in – Pantelleria.
ARTICOLO 8 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente il Foro di Marsala.
ARTICOLO 9 – Informativa trattamento dati personali GDPR – Regolamento U.E. 2016/679
La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che:
• titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IV del Comune di Pantelleria;
• incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Pantelleria – Settore IV, nel rispetto e limiti delle rispettive competenze.
• responsabile del procedimento è la Sig.ra Belvisi Giorgia.
I predetti Signori sono tutti domiciliati presso il Comune di Pantelleria, in Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 00.
Letto, confermato e sottoscritto.
La struttura ricettiva/residenziale La Stazione Appaltante