Schema Contratto di assicurazione
Schema Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia Lotto 5 - All Risks Incendio – CIG 66477107D4
INDICE Pagina
DEFINIZIONI GENERALI | 4 |
DEFINIZIONI DI SETTORE | 6 |
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI | 9 |
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione | 9 |
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 9 |
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 9 |
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio | 9 |
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio | 9 |
Art. 1.6 – Buona fede | 9 |
Art. 1.7 – Durata del Contratto | 10 |
Art. 1.8 – Oneri fiscali | 10 |
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente | 10 |
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori | 10 |
Art. 1.11 – Clausola Broker | 10 |
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | 10 |
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società | 11 |
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio | 11 |
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità | 11 |
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati | 11 |
Art. 1.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa | 11 |
Art. 1.18 – Assicurazione per conto di chi spetta | 11 |
Art. 1.19 – Disposizione finale | 11 |
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE | 12 |
Art. 2.1 – Altre assicurazioni | 12 |
Art. 2.2 - Estensione territoriale | 12 |
Art. 2.3 – Efficacia temporale della garanzia | 12 |
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | 13 |
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione | 13 |
Art. 3.2 – Parificazione ai danni da incendio | 13 |
Art. 3.3 – Esplosioni e scoppi esterni | 14 |
Art. 3.4 – Alimentazione degli impianti | 14 |
Art. 3.5 – Rovina di ascensori | 14 |
Art. 3.6 – Danni da acqua | 14 |
Art. 3.7 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro | 14 |
Art. 3.8 – Xxxxx consequenziali | 14 |
Art. 3.9 – Perdita pigioni | 14 |
Art. 3.10 – Furto di fissi ed infissi | 14 |
Art. 3.11 – Fenomeno elettrico | 14 |
Art. 3.12 – Ricovero automezzi | 15 |
Art. 3.13 – Xxxx e colpa grave | 15 |
Art. 3.14 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro | 15 |
Art. 3.15 – Xxxx, ghiaccio, gelo | 15 |
Art. 3.16 – Acqua piovana | 15 |
Art. 3.17 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | 00 |
Art. 3.18 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità Pubbliche | 16 |
Art. 3.19 – Rimpiazzo combustibile | 16 |
Art. 3.20 – Vicinanze pericolose | 16 |
Art. 3.21 – Indennizzo separato per partita | 16 |
Art. 3.22 – Dispersione di liquidi | 16 |
Art. 3.23 – Spese di ricerca e riparazione guasti | 16 |
Art. 3.24 – Differenziale storico artistico | 17 |
Art. 3.25 – Chiusura inchiesta | 17 |
Art. 3.26 – Costo di ricostruzione in zone sismiche | 17 |
Art. 3.27 – Crollo, Collasso strutturale | 17 |
Art. 3.28 – Mancato freddo | 17 |
Art. 3.29 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari | 18 |
Art. 3.30 – Xxxxxxx xxxxxxxx | 00 |
Art. 3.31 – Danni catastrofali | 18 |
Art. 3.32 – Fenomeni / Eventi atmosferici | 19 |
Art. 3.33 – Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti | 19 |
Art. 3.34 – Scioperi, tumulti popolari e sommesse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio | 19 |
Art. 3.35 – Garanzia terrorismo | 20 |
Art. 3.36 – Garanzie Aggiuntive | 21 |
Art. 3.37 – Esclusioni | 22 |
Art. 3.38 – Cose assicurabili a condizioni speciali | 23 |
Art. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | 24 |
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti | 24 |
Art. 4.2 – Procedura per la valutazione del danno | 24 |
Art. 4.3 – Mandato dei Periti | 24 |
Art. 4.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | 25 |
Art. 4.5 – Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo” | 26 |
Art. 4.6 – Pagamento dell’indennizzo | 26 |
Art. 4.7 – Limite massimo dell’indennizzo | 27 |
Art. 4.8 – Assicurazione con dichiarazione di valore | 27 |
Art. 4.9 – Deroga alla regola proporzionale | 28 |
Art. 4.10 – Compensazione tra partite | 28 |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO | 29 |
DICHIARAZIONE | 30 |
ALLEGATO A | 31 |
Contratto | 32 |
DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue, si intende per:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione, la società Contraente e le Società da essa controllate.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente e dalle sue Società controllate.
BROKER
La società Sapri Broker Srl
CONTRAENTE
Equitalia SpA anche in nome e per conto delle Società del Gruppo, che si devono intendere assicurate a tutti gli effetti
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’assicuratore a seguito della sottoscrizione del contratto di assicurazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
EQUITALIA
Equitalia S.p.A., nella qualità di soggetto che sottoscrive il Contratto di assicurazione con la Società anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Equitalia.
PARTE O PARTI
Equitalia S.p.A. anche in nome e per conte di tutte le società del Gruppo Equitalia e la Società assicuratrice, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento che impegna la Società al pagamento della prestazione convenuta.
SOCIETA’
L’impresa assicuratrice (partecipante in forma singola o associata – R.T.I/ Consorzio) aggiudicataria della presente gara.
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
DEFINIZIONI DI SETTORE
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse.
Atti vandalici: atti caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione o danneggiamento.
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Contraente nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione.
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, tutti gli impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà della Contraente o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, parcheggi e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall’assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Contraente o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Contraente, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Contraente o di tali altri Enti o Società (ad esclusione dei beni che sono componente fissa o stabilmente installati sul veicolo), o altrimenti posti per loro natura o destinazione; - ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Contraente se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, e le apparecchiature elettroniche.
Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta), di proprietà dell’Amministrazione o di terzi.
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi.
Dolo della Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto al quale è attribuita la qualifica di legale rappresentante della Contraente e/o Assicurato.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti, componenti e circuiti compresi.
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.
Danni da acqua: danni ai beni assicurati cagionati dalla fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o malfunzionamento accidentale, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività.
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre,
decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
Regola proporzionale: quanto normato dall’Art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dalla Contraente condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Contraente nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente Contratto.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante della Contraente; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale.
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul Contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona Fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
1. entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto assicurativo, il premio di prima rata convenuto;
2. entro 30 (trenta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi (in contraddittorio con la Contraente) la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto ed il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3..
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa
modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione stipulato a seguito dell’aggiudicazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1/11/2016, data di effetto delle coperture assicurative, ferma la facoltà della Contraente di recedere dallo stesso, con preavviso di almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale La Società ha la facoltà di recedere dal Contratto, in occasione di ciascuna scadenza annuale - con conseguente e contemporaneo recesso per l’intero lotto di gara – con preavviso di almeno 180 giorni .
Art. 1.8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole alla Contraente, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Società in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 1.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice.
Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei sinistri denunciati dall’inizio del Contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione
- una breve descrizione del sinistro
La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire di norma per il tramite del Broker. Tali comunicazioni dovranno essere inviate dalle Parti al Broker a mezzo fax o PEC, ai seguenti indirizzi Sapri Broker Srl fax 00.0000000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio
ll pagamento è effettuato in base all’applicazione dei tassi presentati dalla Società in sede di offerta, economica che rimangono fissi per il periodo 1/11/2016 – 31/10/2019, da applicarsi ai parametri espressamente indicati nello schema di offerta economica; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
Il premio versato in via anticipata sarà pari all’80% del premio annuo calcolato sulla base dei valori degli enti assicurati - secondo stima di valutazione - della singola annualità.
Il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 4.8
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti del Contraente/Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati
Le garanzie si intendono operanti anche per i dipendenti distaccati o comandati che prestano la propria attività ,su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali la Contraente debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti della Contraente, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro la Contraente abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 1.18 - Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente
Art. 1.19 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente capitolato.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale- per qualsiasi motivo - di preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente.
Art. 2.2 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne a titolo esemplificativo e non esaustivo: stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali la Contraente svolga la propria attività.
Art. 2.3 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente Contratto.
Art. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente capitolato di polizza e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del ricorso terzi e/o ricorso dei locatari, in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico,
y) ogni altro evento non espressamente escluso al successivo Art.3.37
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dalla Contraente, dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con il presente Capitolato di polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti di estinzione.
Art. 3.3 - Esplosioni e scoppi esterni
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività afferenti al presente Capitolato di polizza.
Art. 3.4 - Alimentazione degli impianti
La Società prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione e produzione di energia elettrica, la Contraente o l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E’ pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.
Art. 3.5 - Rovina di ascensori
La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti a seguito di rottura o malfunzionamento di congegni.
Art. 3.6 – Danni da acqua
La Società risponde dei danni da acqua come definiti in polizza. La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
b) dell’ammontare di Euro 250,00 per ciascun sinistro;
c) dell’ammontare eccedente l’importo di Euro 1.500.000,00 per anno.
Art. 3.7 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società si obbliga a rimborsare la Contraente o l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti i fabbricati assicurati, compresi ingressi, scale e vani di uso comune dei fabbricati.
La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro.
Art. 3.8 - Danni consequenziali
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:
✓ mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
✓ mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
✓ colaggio o fuoriuscita dei fluidi;
purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato di polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza.
Art. 3.9 - Perdita pigioni
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua conseguente al sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato di polizza.
Art. 3.10 – Furto di fissi ed infissi
La Società risponde dei danni da furto causati a i fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per singolo sinistro.
Art. 3.11 - Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
✓ in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 600.000,00
✓ il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00.
Art. 3.12 – Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà e/o in uso alla Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi, che saranno considerati assicurati.
Art. 3.13 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali la Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.
Art. 3.14 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
La Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.
Art. 3.15 - Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell’attività della Contraente.
Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di Euro 2.500,00 e la Società non corrisponderà somma superiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro.
Art. 3.16 - Acqua piovana
La Società si obbliga a rimborsare la Contraente o l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti, conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm sul livello del pavimento dei locali.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 2.500,00 ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 500.000,00.
Art. 3.17 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente l’emissione del Contratto assicurativo non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
Art. 3.18 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Beni immobili” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sulla Contraente o sull’Assicurato e/o che gli stessi dovessero pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 3.19 - Rimpiazzo combustibile
La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito ai termini del presente Capitolato di polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.20 - Vicinanze pericolose
La Contraente/Assicurato è sollevata dell’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 3.21 - Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta della Contraente/Assicurato, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.
Art. 3.22 - Dispersione di liquidi
La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
La Società non risponde:
✓ dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
✓ dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
✓ delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell’indennizzo, restando il rimanente 10% a carico della Contraente senza che essa possa farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.23 - Spese di ricerca e riparazione guasti
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta per malfunzionamenti accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibili in base al presente Capitolato di polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell’indennizzo di Euro 250,00 per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro e per ciascun anno un importo superiore ad Euro 100.000,00.
Art. 3.24 - Differenziale storico artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobili”, la Società presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente Capitolato di polizza.. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.
In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art. 3.25 - Chiusura inchiesta
In caso di danno, la Contraente/Assicurato è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; la Contraente/Assicurato. stessa, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. La Contraente/Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza
Art. 3.26 - Costo di ricostruzione in zone sismiche
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 4.4 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.
Art. 3.27 – Crollo, Collasso strutturale
Anche se non connesso o conseguente a fatti assicurati dal presente Capitolato di polizza la Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente.
Ai fini della presente garanzia sono esclusi i danni:
- dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione;
- ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per Contratto l’impresa di costruzione.
In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno somma superiore ad Euro 2.000.000,00.
Art. 3.28 – Mancato freddo
La Società risponde dei danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. La garanzia opera fino al limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 3.29 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari
La Società tiene indenne la Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di Xxxxx, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto. L'assicurazione non comprende i danni:
− a cose che la Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
La Contraente/Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di essa, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa della Contraente/Assicurato con riferimento all’Art. 1917 Codice Civile.
Art. 3.30 Rischio locativo
La Società assicura le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sul Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai locali di proprietà di terzi condotti in locazione o in uso dalla Contraente prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente Contratto fino alla concorrenza della somma indicata in Allegato A alla voce Immobili non strumentali.
Art. 3.31 – Danni catastrofali
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche.
La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di quanto sopra.
La Società non risponde dei danni:
✓ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
✓ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi suindicati sugli enti assicurati;
✓ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
✓ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese . Agli effetti della presente garanzia:
✓ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo
pari all’1% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati, con il minimo di Euro 10.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00;
✓ in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore all’80% delle somme assicurate.
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della garanzia Xxxxxxxxx:
✓ le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro
indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
✓ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 3% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati, con il minimo di Euro 150.000,00 e con il limite aggregato annuo di Euro 25.000.000,00.
Art. 3.32 – Fenomeni / Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni da Fenomeni/Eventi atmosferici. Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizzerà importo superiore al 30% delle somme assicurate alle Partite Beni immobili e Beni Mobili per i danni causati da:
✓ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
✓ mareggiate o penetrazione di acqua marina,
✓ formazione di ruscelli,
✓ accumulo esterno di acqua,
✓ rottura o rigurgito dei sistemi di scarico,
✓ cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui alla definizione di Fenomeni atmosferici
non indennizzerà inoltre importo superiore al 20% delle somme assicurate alle Partite Beni Immobili e Beni Mobili per i danni subiti da:
✓ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
✓ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
✓ enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
✓ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
✓ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
✓ lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore all’80% del capitale assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 2.500,00.
Art. 3.33 - Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti:
La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
✓ franamento, cedimento e smottamento del terreno,
✓ mareggiata, marea, maremoto,
✓ umidità, stillicidio, trasudamento,
✓ infiltrazione;
✓ guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
✓ nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Agli effetti della presente garanzia:
✓ il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 1.000,00;
✓ in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del capitale assicurato.
Art. 3.34 - Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio
La Società risponde:
I) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato;
II) degli altri danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti della Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
Qualora tali persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che la Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
c) causati da dolo della Contraente;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
f) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.
La Società non risponde altresì dei danni di cui al punto II):
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
✓ il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 5.000,00;
✓ in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del capitale assicurato.
Art. 3.35 - Garanzia terrorismo
L’assicurazione si intende prestata in caso di perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati o derivanti da, ovvero connessi a, atti terroristici.
Per atto terroristico si intende un atto, che implica o meno l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza, commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimidire la società o una qualsiasi parte della società.
Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che la Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
c) causati da dolo della Contraente;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
f) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.
Limitatamente a quanto sopra la Società non risponde altresì di guasti o danneggiamenti dovuti a:
h) interruzione di processi di lavorazione, o alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
i) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
j) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% minimo Euro 5.000,00 per sinistro e con il limite aggregato annuo di Euro 10.000.000,00.
Art. 3.36 – Garanzie Aggiuntive
La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi:
− le spese sostenute dall’Amministrazione:
a) in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
b) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (diecipercento) del danno indennizzabile o ove più favorevole alla Contraente/Assicurato, del 2% delle somme assicurate con il limite di Euro 2.000.000,00; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale . Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico- nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
c) a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti e sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
d) per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
Le prestazioni del Contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art. 3.37 - Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nelle definizioni e nelle clausole di polizza, e salvo diversa pattuizione, la Società’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi,
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso,
c. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza della Contraente e/o di pertinenza dei Terzi presso i quali si trovino i beni della Contraente. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile;
d. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell’Amministrazione;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
e. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
f. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
j. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
l. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
m. difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
o. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Amministrazione,
p. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
q. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
r. modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato;
III. nonché:
s. causati con dolo del Contraente , fatto salvo quanto diversamente normato;
t. indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato,
u. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
v. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.
Art. 3.38 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; opere d’arte.
Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita “Patrimonio Mobiliare”:
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
Art. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del Broker, entro trenta giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente alla gestione del presente Contratto del Contraente ne ha avuto conoscenza, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia “Mancato freddo”, la Contraente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o contenere/ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dalla Contraente, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Art. 4.2 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con la Contraente o persona da essa designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art. 4.3 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 4.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora la Contraente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 4.2– Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
a. per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili) escludendo soltanto il valore dell’area;
b. per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata alla voce Beni Immobili, per singolo fabbricato.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui del sinistro.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
Art. 4.5 - Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’Art. Art. 4.9 - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dalla Contraente avverrà anche se non è stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o
partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.
Art. 4.7 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 4.8 - Assicurazione con dichiarazione di valore
A) La Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono i valori della totalità dei fabbricati e del contenuto siti nelle ubicazioni indicate in polizza; esse sono corrispondenti alla valutazione così effettuata:
- per i beni immobili la spesa necessaria per la integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali
a. Limitatamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo che segue.
Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908, 2 comma C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga all’applicazione della regola proporzionale esplicitamente regolata dal presente articolo di polizza.
b. La Contraente è tenuta a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore designato, non anteriore a 180 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 90 giorni dalla data della loro effettuazione.
c. Relativamente alle variazioni comportanti modifiche delle somme assicurate alle partite elencate alla lettera a) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
I) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
II) derivanti dall’introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti I e II comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte, determinata in base alla stima peritale, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza, ai fini del limite massimo di risarcimento, quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando tale assicurazione cessi, oppure a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti al presente articolo e delle maggiori somme che – relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto A) l’entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
d. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato dalla Contraente come previsto al punto c), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
e. Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto d) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti I) e II) del punto c., circa i quali la Contraente è tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo
ad essi pertinente, a titolo di regolazione. La stessa procedura sarò utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori assicurati preesistenti. Alla scadenza annuale il valore effettivo dei beni assicurati a quella data, partita per partita, costituirà la base del calcolo del premio annuale successivo.
f. Il presente articolo rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l’obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto c), del rapporto di aggiornamento; in tal caso resteranno valide le somme assicurate all’inizio dell’annualità assicurativa.
g. I premi dovuti a termini del presente articolo dovranno essere pagati e/o rimborsati entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato alla Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento del premio da parte della Contraente non verrà effettuato entro detto termine, l’accordo di cui al presente articolo resterà sospeso.
Art. 4.9 - Deroga alla regola proporzionale
A seguito di presentazione da parte della Contraente di un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore designato, in occasione di ciascuna scadenza annuale, la Società rinuncia all’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C..
Art. 4.10 - Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite assicurate.
Resta convenuto che:
a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite, colpite o no da sinistro;
b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto;
c) la compensazione ha luogo solo tra partite facenti parte dello stesso complesso immobiliare.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia Euro | Limite di Indennizzo euro | |
in % sul danno | con il minimo e/o massimo di Euro | |||
Per sinistro, se non diversamente previsto | 0 | |||
Per anno assicurativo, salvo i limiti di indennizzo previsti per le singole garanzie | € 100.000.000,00 per anno | |||
Rottura lastre Art 3.7 | 2% del valore assicurato per fabbricato massimo 100.000,00 per sinistro | |||
Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio Art 3.34 | 20% | Minimo 5.000,00 | 80% delle somme assicurate | |
Terrorismo Art 3.35 | 20% | Minimo 5.000,00 | 10.000.000,00 per anno | |
Fenomeni / eventi atmosferici Art 3.32 | 2.500,00 | 80% delle somme assicurate | ||
Spese demolizioni e sgombero Art. 3.36 punto b | 10% del danno liquidabile oppure 2% delle somme assicurate con il limite di 2.000.000,00 | |||
Onorari per prestazioni professionali Art 3.36 punto c | 150.000,00 per sinistro/anno | |||
Onorari periti Art. 3.36 punto d | 150.000,00 per sinistro/anno | |||
Acqua Piovana Art 3.16 | 2.500,00 | 500.000,00 per sinistro/anno | ||
Danni da acqua Art 3.6 | 250,00 | 1.500.000,00 per anno | ||
Inondazioni, alluvioni, Allagamenti Art 3.33 | 1.000,00 | 80% delle somme assicurate | ||
Dispersione liquidi Art 3.22 | 10% dell’indenniz zo | 500.000,00 per sinistro/anno | ||
Danni catastrofali (Maremoto, eruzioni vulcaniche) Art 3.31 | 1% della somma assicurata per fabbricato danneggiato | Minimo 10.000,00 massimo 50.000,00 | 80% delle somme assicurate | |
Crollo/collasso strutturale Art 3.27 | 2.000.000,00 per sinistro/anno | |||
Neve, ghiaccio, gelo Art 3.15 | 2.500,00 | 1.000.000,00 per anno | ||
Fenomeno elettrico Art 3.11 | 250,00 | 600.000,00 per anno |
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (Terremoto) Art 3.31 | 3% della somma assicurata per fabbricato danneggiato | Minimo 150.000,00 | 25.000.000,00 per anno | |
Furto fissi e infissi Art. 3.10 | 50.000,000 per sinistro | |||
Ricorso Terzi Art.3.29 | 20.000.000,00 per anno | |||
Ricerca guasti Art 3.23 | 250,00 | 100.000,00 per sinistro/anno |
La Società Equitalia S.p.A
.
DICHIARAZIONE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Equitalia S.p.a. e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del Contratto di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Art. 1.7 - Durata del Contratto
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.11 - Clausola Broker
Art. 1.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 2.3 - Efficacia temporale della garanzia
Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
La Società Equitalia S.p.A.
ALLEGATO A
SOMME ASSICURATE
IMMOBILI STRUMENTALI DI PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE
Valore a nuovo Fabbricati Euro | Valore a nuovo Contenuti Euro | |
TOTALE | 383.484.000,00 | 00.000.000,00 |
IMMOBILI NON STRUMENTALI (Rischio locativo)
Valore a nuovo Fabbricati Euro | |
TOTALE | 7.437.000,00 |
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA CIG 66477107D4
tra
Equitalia S.p.A. in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Equitalia (di seguito brevemente “Equitalia” o “Contraente”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Società” o “Società assicuratrice”) con xxxx xxxxxx xx , xxx x. , X.X. , X.X. ,
matricola INPS (sede territoriale Inps ), codice INAIL
, C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di
mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
Premesso
composto da
- che con Disposizione del (legale rappresentante) n. del , Equitalia
S.p.A. ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia, pubblicata su ;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , Equitalia S.p.A. ha disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al Disciplinare di gara.
con le modalità indicate nel
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
• Allegato “B” (Offerta economica della Società);
• Allegato “C” (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto;
• Capitolato di polizza;
• Offerta tecnica ed economica del Fornitore;
• Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il contratto di assicurazione Equitalia S.p.A., ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società assicuratrice, che accetta, i servizi assicurativi oggetto del Capitolato di polizza, secondo quanto stabilito nel medesimo Contratto di assicurazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società si obbliga a prestare i servizi assicurativi di cui al capitolato di polizza nei confronti di tutte le società del Gruppo Equitalia assicurate ai sensi del contratto di assicurazione, anche eventualmente fuse e/o incorporate e/o trasformate.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato di polizza.
4. La Società prende atto che al momento della pubblicazione della procedura di affidamento indicata in premessa, il Gruppo Equitalia è composto dalle seguenti società assicurate:
o Equitalia S.p.A.
o Equitalia Nord S.p.A.
o Equitalia Centro S.p.A.
o Equitalia Sud S.p.A.
o Equitalia Giustizia S.p.A.
o Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Nella definizione di “Contraente” di cui al Capitolato di polizza deve pertanto intendersi Equitalia
S.p.A. e le società del Gruppo Equitalia, in nome e per conto delle quali è sottoscritto il contratto di assicurazione.
La Società prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del contratto, possono avvenire operazioni di fusione/trasformazione delle società assicurate del Gruppo Equitalia. In tal caso le condizioni operanti per le società del Gruppo assicurate saranno ugualmente operanti per la/e Assicurata/e risultanti operative dopo l’operazione effettuata. Parimenti, qualora durante l’effetto della copertura assicurativa avvengano acquisizioni di nuove società all’interno del Gruppo Equitalia, la/e nuova/e società dovranno intendersi assicurate alle stesse condizioni in corso.
Si specifica, in particolare, che al momento della pubblicazione della presente procedura di affidamento è in corso un’operazione di fusione per incorporazione delle tre società Agenti della Riscossione -Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.- in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione, la cui denominazione è Equitalia Servizi di riscossione
S.p.A. La data di decorrenza di operatività del nuovo soggetto giuridico è prevista per il 1 luglio 2016. Conseguentemente i concorrenti prendono atto ed accettano che nella definizione di “Assicurato” deve intendersi compresa la nuova società.
Articolo 3
Durata
1. Il contratto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere, ad ogni effetto, dalla data indicata nel Capitolato di polizza, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 304 DPR 207/2010.
2. E’ facoltà della Contraente, per qualsiasi causa, richiedere alla Società, prima della scadenza del contratto di assicurazione, una proroga temporanea del medesimo contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio determinato sulla base dei tassi e parametri in corso al momento della richiesta della proroga, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il moltiplicatore/premio è pari a , sulla base del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica.
2. Il premio annuo lordo, (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pertanto pari ad Euro
, (Euro /00) di cui € ,00 (euro /00) per oneri della sicurezza.
L’importo triennale lordo è pari ad Euro ,00 ( /00), salvo conguaglio annuale derivante dalla regolazione del premio stesso, così come indicato nel Capitolato di polizza.
Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione dei servizi affidati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla Società.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi espressamente previsti dal relativo Capitolato di polizza.
4. Il corrispettivo sarà adeguato ai sensi della normativa vigente in materia, anche in conformità a quanto previsto nel Capitolato di polizza.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. La Società assicuratrice si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società assicuratrice con la sottoscrizione del Contratto.
3. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere richieste da Equitalia in conformità a quanto previsto nel capitolato di polizza, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Società si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. La Società non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, ad eccezione dei periti eventualmente nominati per la valutazione del danno, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
9. La Società si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Società dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società dipenderà solo ed esclusivamente dalla Società medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardo della Società nella liquidazione del sinistro o nella trasmissione dei dati dell’andamento del rischio, rispetto ai relativi termini indicati nel Capitolato di polizza, Equitalia potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’importo del contratto.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dal successivo premio dovuto oppure, ove non sia possibile, facendo ricorso alle garanzie prestate, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Il pagamento dei premi assicurativi alla Società viene effettuato dalla Contraente al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di
xxxxxxx, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” alla Società, la quale potrà emettere la richiesta di pagamento.
2. La Contraente verserà al Broker i suddetti premi richiesti dalla Società (con indicazione del relativo CIG), sul conto corrente separato - di cui all’art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente IBAN n. , intestato al Broker medesimo ed acceso presso
. Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:
• ;
• .
Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare.
3. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 codice civile e libera Equitalia e le Contraenti da ogni responsabilità dei confronti della Società.
4. Anche in deroga all’art. 1901 c.c. si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
6. Al fine di procedere al pagamento del premio, sulle richieste di pagamento dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto di assicurazione e il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo ai servizi di cui si richiede il pagamento, comunicato dalla Contraente. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Società per le necessarie integrazioni.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, Equitalia procederà al pagamento del dovuto ed allo svincolo della cauzione prestata dalla Società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, anche secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
8. Le richieste di pagamento dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA , Via , Roma (001 ), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima e spedite al Broker il quale provvederà ad inoltrarle alla stessa Equitalia a mezzo di posta elettronica certificata. Il Broker verserà i premi corrisposti dalla Contraente - al netto delle competenze spettanti al Broker medesimo pari al % del premio assicurativo offerto, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al loro relativo incasso.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Società ed acceso presso , Via , IBAN . La Società dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• , nato a il ;
• , nato a il .
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
La Società assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del Contratto, dalla Società stessa, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, la Contraente verificherà prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dalla Società, la sussistenza o meno in capo alla medesima di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Contraente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
14. La Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del citato D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Articolo 9 Recesso
1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato di Polizza.
Articolo 10 Recesso per giusta causa
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione alla Società, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo alla Società di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della Società;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, la Società non avrà diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno. In ogni caso, inoltre, è fatta salva la restituzione ad Equitalia del premio eventualmente non goduto, al netto delle imposte di assicurazione.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora
l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 Cauzione definitiva
1. La Società terrà indenne Equitalia e le società del Gruppo Equitalia assicurate di qualsiasi danno possa derivare alle società medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avviene mediante restituzione del documento originariamente rilasciato oppure a mezzo lettera di autorizzazione allo svincolo rilasciata da Equitalia.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. Si applica l’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
Articolo 16 Riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subcontraenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. Equitalia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all’esecuzione delle prestazioni
affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell’Atto dovranno essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per la Società.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento del presente contratto Xxxxxx Xxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 19
Responsabile di contratto per la Società assicuratrice
1. La Società designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Fax
⮚ Indirizzo di posta elettronica ;
⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata .
La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima.
5. Il responsabile di contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 20 Codice etico
1. La Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
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La Società assicuratrice | Equitalia S.p.A. |
La Società assicuratrice dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza).
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La Società assicuratrice