PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL COORDINAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Tra il Ministro dell’istruzione, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 72/A (di seguito, “Ministero”),
E
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Roma, Xxx XX Xxxxxxxx, 000/x, Xxxxxxx Xxxxxxxxx (xx seguito “Commissario straordinario”),
di seguito “le Parti”,
VISTI
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l’articolo 10;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in particolare l’articolo 1, comma 140;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, e in particolare l’articolo 20- bis;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e, in particolare, l’articolo 32, comma 7-bis, che prevede un incremento del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare “all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427”;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
PREMESSO CHE
- con delibera del 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Abruzzo Lazio, Marche e Umbria colpiti, a partire dall’agosto 2016, da eventi sismici di eccezionale portata;
- lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 con l’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito “decreto-legge
n. 189”) è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione;
- l’articolo 7 del decreto-legge n. 189 prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati (tra l’altro) a [lettera b)] “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni”;
- l’articolo 14 del decreto-legge n. 189, in tema di Ricostruzione pubblica, prevede che con le ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, attraverso la concessione di contributi a favore [lettera a)] “degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie . . .”;
- il medesimo articolo 14, comma 2, nella lettera a-bis), inserita dall’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto l’adozione di apposite ordinanze commissariali volte a “predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
- il medesimo articolo 14, nel comma 3.1 (inserito dall'art. 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevede che “Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità”;
- l’articolo 15 del decreto-legge n. 189 prevede che i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del demanio e che (comma 2) il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria
alla realizzazione degli interventi di competenza regionale ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- con l’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 è stato approvato il “programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018” nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, con la previsione della costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, nonché della riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018;
- con l’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 (modificata dalle ordinanze n. 35 del 31 luglio 2017, n. 41 del 2 novembre 2017, n. 46 del 10
gennaio 2018, n. 56 del 14 maggio 2018 e n. 62 del 3 agosto 2018) è stato approvato il “programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- con l’ordinanza commissariale n. 109 del 21 novembre 2020 è stato approvato l’“elenco unico dei programmi delle opere pubbliche”, costituito dalle opere elencate nell’allegato 1 alla medesima ordinanza, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37
del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e n. 86 del 2020 e successive modificazioni;
- il Commissario Straordinario e il Dipartimento Casa Italia, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, hanno stipulato, in data 3 agosto 2021, un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, per realizzare, nell’ambito dei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche di vulnerabilità, nonché i conseguenti progetti di ripristino dei danni
e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati. A tale scopo, le risorse del Fondo di cui all’articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, sono utilizzate nel rispetto delle finalità di cui alla lett. a), numeri 1) e 2), del comma 3, del medesimo art. 41. Le opere da inserire nella programmazione (attraverso O.C.) sono individuate congiuntamente dal Dip. Casa Italia e dal Commissario Straordinario, tra gli interventi di ricostruzione pubblica non ancora oggetto di finanziamento;
- l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha attribuito al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, con l’ulteriore previsione del potere del Commissario straordinario, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere suddette, di nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 ha introdotto appositi “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
CONSIDERATO CHE
- il Commissario Straordinario, al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo, certo e aggiornato, comprendente tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici scolastici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 189 (di seguito “Comuni del cratere”), nonché in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, quando sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito “Comune
fuori cratere”), ha stipulato nell’aprile 2021 un accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze ai fini dell’affidamento a Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. (S.O.S.E. S.p.a.), società in house del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’attività per il censimento e la stima dei danni agli immobili pubblici danneggiati;
- in attuazione di detto accordo il Commissario Straordinario ha affidato a
S.O.S.E. S.p.a., mediante una convenzione, l’attività di censimento e stima di tutti gli edifici e le infrastrutture pubbliche danneggiati e di quelle sulle quali è comunque indispensabile intervenire nell’ambito del processo di ricostruzione;
- il Commissario Straordinario ha inoltre programmato l’adozione di un’apposita ordinanza speciale, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, diretta ad attuare un nuovo programma di intervento sugli edifici scolastici attraverso strumenti speciali di semplificazione e accelerazione delle procedure;
- lo schema di ordinanza commissariale prevede la messa a disposizione dei soggetti attuatori, identificati di regola nei Comuni titolari degli edifici scolastici oggetto di intervento, di uno o più accordi quadro, implementati, per i profili procedurali, con il supporto della società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., che verranno stipulati dai Sub-Commissari dipendenti dalla Struttura commissariale, con il compito di coordinare e monitorare l’attuazione;
RITENUTO NECESSARIO
- assicurare ogni utile e opportuno coordinamento tra le attività di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti nei Comuni del cratere e nei Comuni fuori cratere programmate dal Ministero e dal Commissario straordinario, nell’ambito delle rispettive competenze e nei rispettivi programmi di intervento;
- garantire il pieno e immediato scambio di informazioni tra le amministrazioni stipulanti, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell’interesse di entrambe le amministrazioni, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- assicurare ogni utile sinergia tra i due plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni;
- assicurare che tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici programmati siano effettivamente destinati alla riapertura e al funzionamento di istituti scolastici rispondenti e coerenti con la programmazione
delle attività scolastiche di competenza del Ministero, evitando il rischio di dispersione di fondi pubblici per la ricostruzione di immobili non più funzionale al servizio formativo scolastico;
- assicurare che tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici garantiscano la qualità architettonica, il risparmio energetico e la sicurezza sismica;
Ritenuto, per il conseguimento delle suindicate finalità, di:
- costituire, al livello centrale, un tavolo tecnico di coordinamento delle reciproche attività, formato da rappresentanti del Ministero, del Commissario straordinario e delle Regioni interessate;
- garantire uno scambio di informazioni e di dati per garantire il coordinamento e la sinergie tra le azioni relative agli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto delle rispettive attività di programmazione e di finanziamento, al fine di consentire al Tavolo tecnico di coordinamento di poter individuare eventuali criticità, lacune, sovrapposizioni, duplicazioni, così da poter proporre agli organi competenti l’adozione di idonee misure di razionalizzazione e di ottimizzazione degli interventi;
- di costituire, anche a livello territoriale, appositi Tavoli di confronto permanente, uno per ciascuna delle quattro Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, costituiti dal Sub-Commissario designato dal Commissario Straordinario, dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (di seguito “USR Scuole”), da un rappresentante dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione di riferimento (di seguito “USR sisma”) e da un rappresentante della Regione territorialmente competente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1. Con il presente Protocollo d’intesa le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di programmazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli
edifici scolastici inclusi nei territori dei Comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, colpiti dagli eventi sismici a partire dall’agosto 2016.
2. Le Parti, con il presente Protocollo d’intesa, perseguono le seguenti finalità:
- assicurare ogni utile e opportuno coordinamento tra le attività di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici ricadenti nei Comuni del cratere e nei Comuni fuori cratere programmate dal Ministero e dal Commissario straordinario, nell’ambito delle rispettive competenze e nei rispettivi programmi di intervento;
- garantire il pieno e immediato scambio di informazioni tra le amministrazioni stipulanti, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell’interesse di entrambe le amministrazioni, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- assicurare ogni utile sinergia per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni;
- assicurare che vengano effettuati tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici programmati finalizzati alla riapertura e al funzionamento di istituti scolastici, evitando il rischio di dispersione di fondi pubblici per la ricostruzione di immobili non più funzionali al servizio formativo scolastico.
Articolo 3
(Istituzione del Tavolo tecnico di coordinamento)
1. È istituito al livello centrale un Tavolo tecnico di coordinamento delle attività e delle funzioni del Ministero e del Commissario Straordinario riferite all’ambito applicativo del presente Protocollo d’intesa.
2. Il Tavolo tecnico di coordinamento è costituito da due rappresentanti del Ministero, da due rappresentanti del Commissario Straordinario e da un rappresentante di ciascuna delle Regioni interessate, tramite i loro Servizi di edilizia scolastica.
3. Le Regioni, tramite gli Uffici competenti, possono fornire eventuali ulteriori dati anche relativi a ulteriori iniziative e linee di finanziamento relative agli edifici scolastici interessati dal processo di ricostruzione.
4. Il Tavolo tecnico di coordinamento si riunisce periodicamente, su iniziativa delle parti, anche in modalità da remoto.
5. Il Tavolo tecnico di coordinamento assicura la piena condivisione e il costante aggiornamento dei dati e di tutte le informazioni e i dati disponibili, relativi agli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto delle rispettive attività di programmazione e di eventuale finanziamento, al fine di individuare eventuali criticità, lacune, sovrapposizioni, duplicazioni, per la conseguente proposta agli organi competenti dell’adozione di idonee misure di razionalizzazione e di ottimizzazione degli interventi.
6. Il Tavolo tecnico di coordinamento cura, in particolare, in una prima fase della sua attività, la redazione e la validazione degli elenchi degli edifici scolastici interessati dagli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, specificando quali di essi rientrano nell’ambito delle programmazioni di competenza del Ministero, quali in quelle di competenza del Commissario Straordinario e quali, tra questi ultimi, non risultino più rispondenti alle esigenze delle programmazione scolastica.
7. Il Tavolo tecnico di coordinamento recepisce le risultanze delle verifiche e del monitoraggio, anche in corso di attuazione, al fine di mettere a disposizione ogni elemento informativo utile per la corretta gestione degli interventi medesimi o per successive modifiche e integrazioni delle rispettive programmazioni.
Articolo 4
(Istituzione dei Tavoli regionali di confronto permanente)
1. Possono essere istituiti al livello territoriale appositi Tavoli di confronto permanente, per ciascuna delle quattro Regioni Lazio, Marche e Umbria e Abruzzo, per la verifica sul territorio della effettiva rispondenza e coerenza degli interventi programmati con il fabbisogno formativo e con la programmazione delle attività scolastiche di competenza del Ministero, al fine di evitare il rischio che siano finanziati interventi su edifici non più destinati attualmente a soddisfare effettive e reali esigenze scolastiche.
2. I Tavoli di cui al comma 1 sono costituiti dal Sub-Commissario designato dal Commissario straordinario, dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (di seguito “USR Scuole”), da un rappresentante dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione di riferimento (di seguito “USR sisma”) e da un rappresentante della Regione territorialmente competente.
Articolo 5
(Obblighi delle parti)
1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni disponibili, pertinenti rispetto all’oggetto e alle finalità del presente Protocollo d’intesa, in modo da garantire gli obiettivi di razionalizzazione delle reciproche azioni amministrative e di ottimizzazione della programmazione e dell’impiego delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016 nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria e Abruzzo.
2. Nello svolgimento delle attività di competenza le Parti si impegnano inoltre a rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Protocollo d’intesa.
Articolo 6
(Coordinamento delle attività)
1. Le parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, designano i propri referenti per lo svolgimento delle attività.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
Articolo 7
(Durata)
1. L’efficacia del presente Protocollo d’intesa è commisurata alla tempistica della realizzazione dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.
2. La Parti si impegnano a effettuare una verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo d’intesa entro il 31 gennaio 2022.
Articolo 8
(Comunicazioni)
1. Ai fini del presente Protocollo d’intesa, le comunicazioni di carattere ufficiale sono effettuate in via riservata tra i referenti con posta elettronica certificata.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali e riservatezza)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, e dal 101/2018 e dal regolamento generale sulla protezione dei dati in sigla (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, debbano averne cognizione.
Articolo 10
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Per la partecipazione alle riunioni degli organismi previsti dal presente Protocollo d’intesa non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono ai compiti derivanti dal presente Protocollo d’intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ministero dell’Istruzione
Il Ministro
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Commissario straordinario per la ricostruzione
On.le. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 21.02.2022 13:46:16 GMT+00:00