COMUNE DI REALMONTE
XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XX XXXXXXXXX
( Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx )
Regolamento
per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento, nell’ambito dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, del quale ne costituisce parte integrante, disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna di tipo autonomo, nonché il regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, commi 55, 56, 57 e 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal D.L. 25 giugno 2008 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate agli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di competenza del Sindaco, previste dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “collaborazioni occasionali”, i rapporti di collaborazione esterna per l’acquisizione di competenze, che si concretizzano in una sola, unica ed autonoma prestazione d’opera e soggetta a poteri di coordinamento, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato (art. 409 cpc; art. 36 D.Lgs. n. 165/2001);
b) per “collaborazioni coordinate e continuative” (xx.xx.xx.) i rapporti di collaborazione esterna per l’acquisizione di competenze, che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato (art. 409 cpc; art. 36 D.Lgs. n. 165/2001);
c) per “incarichi professionali esterni” i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (artt. 2222- 2228 cc e artt. 2229-2238 cc; art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001; normative di settore).
Art. 2
(Programmazione degli incarichi - Verifica)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della L. 244/2007 la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma di cui all’art. 1, comma 3, indipendentemente dall’oggetto, avviene nell’ambito del programma approvato annualmente dal Consiglio comunale o con riferimento ad adempimenti istituzionali espressamente previsti per legge. In alternativa all’approvazione di uno specifico “programma degli incarichi di collaborazione autonoma”, l’Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.
2. Il Servizio Finanziario dell’Ente, all’atto dell’emissione del visto contabile di copertura finanziaria della spesa, anche ai fini del rispetto del principio contabile di coerenza, deve accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quindi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio anche allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica del periodo di riferimento
3. La verifica di cui al precedente comma è esclusa nei casi di incarichi il cui importo previsto a titolo di compenso complessivo (oneri di legge inclusi), non superi € 3.500,00 e
nei casi di affidamento di incarichi agli esperti del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 7/1992 e s.m.i.
Art. 3
(Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni esterne e individuazione del fabbisogno)
1. L’amministrazione conferisce, a mezzo di determinazione sindacale, incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune, agli obiettivi programmatici e ai progetti specifici e determinati dell’Amministrazione conferente; b)l’impossibilità dell’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo;
c) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico in particolare:durata, luogo, oggetto e compenso;
d) la temporaneità e la natura altamente qualificata dell’incarico;
e) la proporzione tra compensi erogati all’incaricato e utilità conseguite dall’amministrazione;
f) la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e competenza del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti;
g) la relativa copertura finanziaria.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei lavori artigianali, fatto salvo l’accertamento della maturata esperienza nel settore.
4. E’ in ogni caso impossibile conferire incarichi esterni per lo svolgimento di funzioni ordinarie, tranne per gli incarichi ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000, nonché per quelli che vengono conferiti ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente regolamento (collaborazioni e consulenze a titolo volontario e gratuito) e agli esperti del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della
l.r. n. 7/1992 e s.m.i.
Art. 4
(Procedura per la selezione dei collaboratori esterni)
1. L’amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni, nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:
a) titolo di studio attestante laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, ferma restando l’equiparazione per la laurea del vecchio ordinamento; non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Sono, inoltre, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
b) Iscrizione a particolari ordini o albi o appartenenza a particolari categorie che operino nel 9campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.
c) esperienze di lavoro;
d) eventuali altri elementi ritenuti qualificanti in relazione all’oggetto della collaborazione, inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Qualora l’importo netto della prestazione sia superiore a quello previsto all’art. 2, comma 3, del presente regolamento, ovvero non si tratti di collaborazioni o consulenze a titolo gratuito e volontario e di incarichi ad esperti del Sindaco ex art. 14 L.r. n. 7/1992 e s.m.i., l’affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito del Comune per almeno 10 giorni. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
3. In ogni caso l’individuazione del collaboratore avviene con determina del Sindaco sulla base dei criteri di cui al comma 1.
4. Per gli incarichi di progettazione dei lavori pubblici e per gli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. 163/06, trovano applicazione le disposizioni ivi previste inerenti la scelta del contraente, fatta salva la disciplina specifica regionale per gli incarichi di progettazione di importo non superiore a €. 100.000,00 (art. 17, comma 1, legge n. 109/94 coordinato con la
l.r. n. 7/2002) nonché in particolare le disposizioni di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs.n. 163/2006, per quanto concerne i servizi in economia e le previsioni di dettaglio del vigente regolamento comunale
e, precisamente:
A) per il conferimento di incarichi di progettazione di importo tra € 20.000,00 e € 100.000,00 si procederà tramite licitazione privata tra almeno 5 professionisti individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente;
B) per il conferimento di incarichi di progettazione di importo inferiore a €. 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Sindaco.
5. Per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (patrocinio legale), gli incarichi ai legali sono deliberati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per incarichi che, in via presuntiva, non superino una spesa per grado di giudizio di € 20.000,00, l’affidamento avviene con incarico diretto e fiduciario del Sindaco;
b) per incarichi che prevedono una spesa superiore al quella prevista al superiore punto a), si procederà ai sensi della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/06, art. 125, comma 11.
6. Sono comunque fatti salvi gli incarichi da conferirsi a fronte di specifiche disposizioni normative.
7. Anche per gli incarichi di cui al comma 4, l’Amministrazione potrà comunque valutare la necessità, per esigenze di semplificazione e celerità, di predisporre, tramite gli uffici competenti, appositi elenchi ed albi, preceduti da specifici avvisi, aggiornabili periodicamente, di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
8. Per gli incarichi non previsti nei commi precedenti si procederà con specifici avvisi al pubblico.
9. Il bando e/o l’avviso deve contenere:
a) I termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione alla selezione comparativa, che non potrà essere inferiore a 7 giorni;
b) La richiesta di produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
c) La predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
10. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, ai fini dell’ammissibilità , possono esaminate da una commissione tecnica interna appositamente nominata dal Sindaco.
11. L’attività prestata dalla commissione tecnica, xxxxxx rientrante nei compiti istituzionali dei suoi componenti, è a titolo gratuito.
12. Dei bandi e degli avvisi, nonché dell’esito delle procedure di cui sopra si dà adeguata pubblicità tramite l’albo pretorio, il sito web istituzionale dell’Amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
Art. 5
(Limiti agli incarichi esterni)
1. La spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi di cui in oggetto è fissata nell’ambito del bilancio di previsione, negli appositi e specifici interventi di spesa.
Art. 6
(Esclusioni e collaborazioni gratuite)
1. Non soggiacciono alle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e, comunque, di importo complessivo non superiore €. 2.500,00 a lordo degli oneri di legge e non ripetibili per ciascun soggetto nel corso dell’esercizio finanziario corrente.
3. Sono altresì esclusi tutti quegli incarichi di collaborazione se l’importo non è superiore a
€ 2.500,00 euro a lordo di I.V.A. e di imposte di legge e non ripetibili nei confronti dello stesso soggetto nel corso dell’esercizio finanziario corrente.
4. Sono infine esclusi tutti quegli incarichi di collaborazione e consulenza esterna, anche continuativa, ma non superiore a mesi sei, e non ripetibili nel corso di un triennio, che vengano conferiti, con espressa accettazione del prestatore, a titolo volontario e gratuito. Tali incarichi vengono conferiti direttamente dal Sindaco ed attengono esclusivamente ad attività di diretta collaborazione allo stesso in aggiunta o sostituzione alla dotazione organica dell’ufficio di staff del Sindaco.
Tali collaboratori volontari a titolo gratuito dovranno dimostrare all’atto dell’incarico di aver acceso o avere in corso una polizza assicurativa contro infortuni e per rischi da responsabilità civile contro terzi. In via eccezionale e, solo nel limite di 4 incarichi l’anno, gli oneri di tali polizze posso essere poste a carico dell’Ente, sottoforma di rimborso della quota parte del premio afferente la durata temporale degli stessi incarichi.
E’ previsto un rimborso spese vive e documentate, su specifica autorizzazione del Sindaco, nel limite massimo di €. 250,00 mensili.
Allo stesso regime giuridico sono sottoposti gli stages o tirocini di formazione ed orientamento avviati da Università ed Enti di Formazione Professionale.
Art. 7
(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna)
1. Gli incarichi professionali esterni, nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito disciplinare, stilato in forma scritta, approvato con la determinazione sindacale di conferimento.
2. L’amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
Art. 8 (Efficacia degli incarichi)
1. L’efficacia degli incarichi è subordinata alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Art. 9
(Contenuti essenziali dei disciplinari)
1. I disciplinari di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e l’obiettivo o progetto o programma da realizzare;
c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell’attività;
e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
f) i profili economici;
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione.
L’esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
Art. 10
(Durata del contratto e determinazione del compenso)
1. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, dovendo in tal caso far riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito ex novo, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.
3. La determinazione dell’incarico deve prevedere la misura del compenso, che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Art. 11 (Erogazione del compenso)
1. La liquidazione del compenso, avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
2. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del dirigente del servizio interessato previo visto del Sindaco circa l’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
3. Il pagamento del compenso avviene secondo quanto pattuito nel contratto.
4. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell’ente, nel rispetto dell’articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Art. 12
(Controlli e verifiche funzionali)
1. L’Amministrazione provvede a verificare periodicamente il corretto svolgimento e la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Tali verifiche avvengono mediante la produzione da parte del prestatore di una relazione finale, validata dal Sindaco o dal Dirigente dell’area che si è avvalso della prestazione ed è presupposto di legittimità della liquidazione del compenso. Tali relazioni vengono annualmente allegate alla relazione del Sindaco al Consiglio Comunale.
Art. 13
(Controllo della Corte dei Conti)
1.Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al presente regolamento, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell’art. 1 comma 173 legge 266/2005. La trasmissione avviene a cura del Servizio Affari Generali.
Art. 14 (Norma finale)
1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in regolamenti comunali in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di esecutività della deliberazione di adozione.
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