Iuris tantum - Diritto civile e commerciale per l’articolazione RIM
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Approfondimenti
Unità 3, Lezione 2, par. 2, pag. 142
La cessione del contratto
Supponiamo di aver acquistato mille barili di petrolio, ma, prima ancora di riceverli e di pagarne il prezzo, ci capita l’oc- casione di rivenderli in blocco a una raffineria. Possiamo cedere a questa il nostro contratto?
La risposta affermativa ci viene dall’art. 1406:
«Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta».
L’analisi della norma ci porta a sottolineare due punti:
1. La cessione del contratto è un atto trilaterale, poiché richiede non solo l’accordo tra cedente e cessionario (nel nostro esempio fra noi e la raffineria), ma anche il consenso dell’altro contraente (il petroliere). Perché occorre questo ulteriore consenso? Perché se per ipotesi la raffineria fosse sull’orlo del fallimento e il petroliere non potes- se opporsi alla cessione del contratto, rischierebbe di non vedere più un soldo per i mille barili di petrolio venduto. Più in generale, in un contratto con prestazioni corrispettive, il cedente è anche debitore e un debito non si può cedere validamente senza il consenso del creditore.
2. Affinché operi la cessione del contratto occorre che le prestazioni non siano ancora state eseguite. Perché? Perché se anche una sola fosse stata eseguita, alle parti non rimarrebbe da cedere che un credito o un debito e le norme da applicare sarebbero rispettivamente quelle previste per la cessione di credito e per la cessione del debito.
Costituiscono eccezione alla regola i contratti ad esecuzione continuata o periodica, i quali, nei casi e modi stabiliti dalla legge, possono cedersi anche se è iniziata l’esecuzione.