AVVERTENZA
REGOLAMENTO RELATIVO AI CERTIFICATI DENOMINATI “PER DUE CERTIFICATES/ PER DUE CERTIFICATES DI TIPO QUANTO”
AVVERTENZA
L’Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie di Certificati (i) richiedere direttamente l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il Mercato Telematico “SeDeX” gestito da Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, ovvero (ii) procedere alla sola offerta al pubblico (l’“Offerta”) senza richiedere l’ammissione a quotazione degli stessi presso il “SeDeX”, o (iii) procedere alla offerta e successivamente richiedere l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il “SeDeX”, senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 1 - Disposizioni Generali
1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i “Per Due Certificates” (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e i “Per Due Certificates di Tipo Quanto” (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (ciascuna una “Serie”), da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”).
2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
3. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante (l’“Attività Sottostante” o il “Sottostante”) una delle seguenti:
(i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure
(ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure
(iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure
(iv) una valuta (la “Valuta”); oppure
(v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure
(vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
(vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure
(viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
(ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, indici di commodities, di
futures di commodities, di inflazione, di valute e di ETF; oppure
(x) un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a
(iv) e al numero (viii) che precedono.
Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive.
Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket di attività finanziarie potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.
Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.
Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell’Indice, lo Sponsor, la descrizione dell’Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l’eventuale Ente di Rilevamento (come di seguito definiti).
Nel caso in cui il Sottostante sia un basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei componenti del basket e altre informazioni e caratteristiche rilevanti del basket.
Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell’emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell’emittente del Sottostante.
Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di offerta al pubblico, al termine di ciascuna Offerta, l’Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello Cap, gli effettivi Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), e nel caso di basket, il numero di quote di ciascuna delle Attività Sottostanti componenti il basket, mediante Avviso Integrativo. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “Portatore”) obbliga l’Emittente a trasferire al Portatore un ammontare pari all’Importo di Liquidazione (come di seguito definito) secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento.
Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell’Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell’Emittente, in essere e future, chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato specificato. “Agente per il Calcolo” indica l’Emittente.
“Avviso Integrativo” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta (come di seguito definito) sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, contestualmente, trasmesso alla Consob - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Livello Cap, i Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti) e, nel caso di basket, i Pesi Assoluti. L’Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.
“Attività Sottostante” o “Sottostante” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna Serie di Certificati o ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Basket Sottostante” o “Basket” o anche “Sottostante” indica il basket, composto da due o più Attività Sottostanti, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le Attività Sottostanti che compongono il basket e la loro ponderazione saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Cap” è un livello percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive, per ciascuna Serie di Certificati. Determina l’Importo di Liquidazione massimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati ed è così individuato:
Cap = 2 * Livello Percentuale Cap – 100%
“Condizioni Definitive” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo Direttiva Prospetto (come di seguito definita).
“Condizioni Definitive di Quotazione” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice A della Nota Informativa del Prospetto, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo di Offerta (come di seguito definito) e, comunque, successivamente all’emissione dei Certificati, ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché presso la direzione generale e sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e contestualmente depositate presso la Consob e la Borsa Italiana S.p.A.
“Condizioni Definitive d’Offerta” indica il documento, redatto secondo l’opportuno modello di cui all’Appendice A della Nota Informativa del Prospetto, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi a ciascuna Serie di Certificati e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito), mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e depositato presso la Consob, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx
Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e reso disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento, se diversi dall’Emittente. In occasione di ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno i valori indicativi del Valore Iniziale, del Livello Cap e dei Giorni di Valutazione all’Emissione per determinare il Valore Iniziale. Il Valore Iniziale, il Livello Cap, i Giorni di Valutazione all’Emissione definitivi per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione e, nel caso di Basket, i Pesi Assoluti verranno individuati al termine dell'Offerta (come di seguito definiti) mediante Avviso Integrativo.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
“Data di Emissione” indica, per ogni Serie di Certificati, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Data di Esercizio” indica il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati. L’esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla Data di Scadenza (come di seguito definita). Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all’Articolo 5 del Regolamento.
“Data di Scadenza” o “Giorno di Scadenza” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle Serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.
“Direttiva Prospetto” indica la Direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata ed integrata.
“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Emittente” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx.
“Ente di Rilevamento” indica la Banca Centrale che pubblica il fixing tra l’Euro e una valuta diversa dall’Euro o il fixing tra valute diverse dall’Euro, come indicato nelle Condizioni Definitive.
“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
“Giorno di Negoziazione” indica:
(i) per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(ii) qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l’Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(iii) per ciascun Basket, il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi elementi costitutivi del Basket.
“Giorni di Valutazione all’Emissione” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.
“Giorni di Valutazione alla Scadenza” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.
“Giorno di Valutazione Finale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale.
“Giorno di Valutazione Iniziale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione all’Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. E’ la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello Cap e, nel caso di Basket, i Pesi Assoluti (come di seguito definiti).
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
“Importo di Liquidazione” indica, per ciascun Certificato detenuto, l’ammontare in Euro da riconoscere al Portatore a scadenza, calcolato come segue:
Scenario 1: se il Valore Finale del Sottostante è minore del Valore Iniziale, l’Importo di Liquidazione sarà pari alla somma tra il Valore Nominale e la diminuzione del Sottostante, come meglio descritto nella formula di seguito riportata.
Valore
No min
⎧
ale * ⎨1 +
⎩
Valore
Finale Valore
− Valore Iniziale
Iniziale ⎫
⎬
⎭
Nel caso di Certificati diversi dai Per Due di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
Valore
No min
⎧
ale * ⎨1 +
⎩
Valore
Finale Valore
− Valore Iniziale
Iniziale
⎫
⎬ * Tasso
⎭
di Cambio
Iniziale
/ Tasso
di Cambio
Finale
Scenario 2: se il Valore Finale del Sottostante è compreso tra il Valore Iniziale ed il Livello Cap, estremi inclusi, l’Importo di Liquidazione sarà pari alla somma tra il Valore Nominale e due volte l’incremento del
Sottostante, come meglio descritto nella formula di seguito riportata.
Valore
No min
⎧
ale * ⎨1 + 200 % *
⎩
Valore
Finale Valore
− Valore Iniziale
Iniziale ⎫
⎬
⎭
Nel caso di Certificati diversi dai Per Due di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
Valore
⎧
No min ale * ⎨1 + 200 % *
⎩
Valore
Finale Valore
− Valore Iniziale
Iniziale
⎫
⎬ * Tasso
⎭
di Cambio
Iniziale
/ Tasso
di Cambio
Finale
Scenario 3: se il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Cap, l’Importo di Liquidazione sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale ed il Cap, come meglio descritto nella formula di seguito riportata.
Valore
No min
ale * Cap
Nel caso di Certificati diversi dai Per Due di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
Valore
No min
ale * Cap
* Tasso
di Cambio
Iniziale
/ Tasso
di Cambio
Finale
“Importo Totale” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’Offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente nelle Condizioni Definitive d’Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Livello Cap” indica, ove previsto, per ciascuna Serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale.
“Livello Percentuale Cap" indica, ove previsto, il valore indicato nelle Condizioni Definitive.
“Lotto Minimo di Esercizio” o “Lotto Minimo” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.
“Mercato Correlato” indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o futures su tale Merce, come stabilito dall’Agente di Calcolo.
“Mercato Derivato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente di Calcolo.
“Mercato di Riferimento” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Net Asset Value” o “NAV” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.
“Periodo di Offerta” indica il periodo, indicato nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.
“Periodo di Valutazione Finale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.
“Periodo di Valutazione Iniziale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi.
“Peso Assoluto” indica il numero di quote di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket. I Pesi Assoluti sono indicati nell’Avviso Integrativo, in caso di Offerta, e nelle relative Condizioni Definitive di Quotazione. Il Peso Assoluto di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket è calcolato dividendo il Valore Iniziale del Basket per la media aritmetica dei Prezzi di Riferimento dell’Attività Sottostante nei Giorni di Valutazione all’Emissione, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale.
“Peso Percentuale” indica la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna Attività Sottostante componente il Basket.
“Prezzo del Sottostante” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.
“Prezzo di Emissione” è il prezzo indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.
“Prezzo di Riferimento” indica:
(i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
(iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice (come di seguito definito), rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(iv) con riferimento agli ETF (i) un importo pari al NAV (Net Asset Value) come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento, oppure (ii) un importo pari al prezzo dell’asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive. In caso di richiesta di ammissione a quotazione presso il SeDeX, si dovrà necessariamente optare per la modalità di determinazione del Prezzo di Riferimento di cui al punto (ii);
(v) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(vi) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall’Agente per il Calcolo;
Nell’ipotesi di Certificati su Basket, il Prezzo di Riferimento esprime la media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle Attività Sottostanti che compongono il Basket.
Per tutti i Giorni di Valutazione all’Emissione, fino alla determinazione del Valore Iniziale, i pesi utilizzati per la ponderazione sono i Pesi Percentuali.
Per tutti i Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione Iniziale, e per il calcolo del Valore Finale, i pesi utilizzati per la ponderazione sono i Pesi Assoluti.
Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Prezzo Indicativo dei Certificati” indica il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Prospetto” indica il Prospetto di Base depositato in Consob il 17 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata in data 16 maggio 2013 con nota n. 13042799.
“Quantità Emessa” indica il numero di Certificati emessi per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Quantità Offerta” indica il numero di Certificati offerti per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
“Sconvolgimento di Mercato” indica, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche uno o più componenti del Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello Cap e, nel caso di Basket, i Pesi Assoluti secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.
“Società di Gestione del Risparmio” o “SGR” indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.
“Soggetti Collocatori” indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.
“Sportello di Pagamento” indica lo sportello dell’Emittente sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx.
“Sponsor” o “Istituto di Riferimento” indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Tasso di Cambio Finale” indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.
"Tasso di Cambio Iniziale" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.
“TUF” indica il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.
“Valore Finale” indica la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale è determinato il Giorno di Valutazione Finale dall’Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione.
“Valore Iniziale” indica la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all’Emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Iniziale indica, per ogni Serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Valore Nominale” indica, per ogni Serie di Certificati, l’importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 3 - Collocamento
1. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di:
- mutate esigenze dell’Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna Offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’Offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta di cui sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli investitori che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio del Periodo di Offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e
gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.
Articolo 4 - Forma e Trasferimento dei Certificati
1. I Certificati sono strumenti finanziari nominativi interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli X.x.X. (Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. del TUF ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).
2. Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l’esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia
Esercizio automatico
1. Trattandosi di Certificati con esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coinciderà con la Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati.
Rinuncia all’esercizio
2. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo al Giorno di Valutazione Finale.
3. Per una valida rinuncia all’esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero x00 000 000000, per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all’esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall’Emittente. Nella dichiarazione di rinuncia all’esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all’esercizio. E’ esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all’esercizio.
4. Al fine della rinuncia all’esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
5. In relazione a ciascuna Serie di Certificati, qualora la rinuncia all’esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all’esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all’esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia
all’esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
6. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all’esercizio automatico, l’Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente.
Imposte e spese
7. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.
Articolo 6 - Calcolo e pagamento dell’Importo di Liquidazione
1. In seguito all’esercizio automatico dei Certificati alla Data di Scadenza, l’Emittente verserà un importo equivalente all’Importo di Liquidazione complessivo, così come determinato dall’Agente per il Calcolo, sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto di esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell’Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione Finale.
3. E’ previsto che l’Emittente sposti in aventi il Giorno di Valutazione Finale in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato. Se per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale si protraggono degli Sconvolgimenti di Mercato, l’Importo di Liquidazione corrisponderà all’Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall’Agente per il Calcolo.
4. Nel caso di Certificati su Basket, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale e:
(a) riguardano solo alcuni Sottostanti e non la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione gli ultimi valori di mercato di ciascuno dei Sottostanti soggetti a Sconvolgimenti di Mercato, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile;
(b) riguardano la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
5. Se il Giorno di Valutazione Finale cade nella fattispecie di cui ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni, punti da 1 a 5;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punti 2 (i) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punti 2 (i) e 2 (ii);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punti 1 e 2 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 1;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punti 2 (ii) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punti da 1 (i) a 1 (iv);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punti da 1(i) a 1(vi);
lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni, punto 6 (c);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punto 3 (c);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punto 3;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 2;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punto 1 (v);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punto 3 e punto 4;
6. L’ammontare dell’Importo di Liquidazione, così come calcolato dall’Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.
Articolo 7 - Eventi di turbativa relativi al Sottostante
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni
1. Nel caso in cui un’Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l’Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell’Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell’Azione Sottostante;
(b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell’Azione Sottostante;
(c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall’Azione Sottostante, di Azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
(d) operazioni di fusione della società emittente dell’Azione Sottostante;
(e) operazioni di scissione della società emittente dell’Azione Sottostante;
(f) distribuzione di dividendi straordinari;
(g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
(h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L’Emittente definisce le modalità di rettifica dell’Azione Sottostante e/o del Basket di Azioni (in funzione della ponderazione attribuita all’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante) in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell’Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Cap e il Livello Cap e/o l’Azione Sottostante e/o il Valore Iniziale, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
(i) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
(ii) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l’Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.
Laddove l’Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l’Emittente rettificherà il Basket Sottostante in funzione della ponderazione dell’Azione rettificata.
4. In ogni caso, l’applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
(i) Se il fattore di rettifica K, da applicare al Livello Cap, al Valore Iniziale e/o al Sottostante, e nel caso di Basket, al Peso Assoluto nel caso di cui al punto 2, lett. g), è compreso fra 0,98 e 1,02 (0,98 < K < 1,02), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
(ii) Nei casi previsti dal punto 2, lett. e), la rettifica verrà effettuata sostituendo all’Azione Sottostante un paniere di Azioni, oppure rettificando il Livello Cap, il Valore Iniziale e/o il Sottostante, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
(a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati il Livello Cap, il Valore Iniziale e/o il Sottostante, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo.
(b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati il Livello Cap, il Valore Iniziale e/o il Sottostante, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto.
(c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo,
inferiore a 0,9, concorreranno alla formazione di un paniere di Azioni i cui pesi sono definiti dal fattore di rettifica stesso.
5. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
6. Qualora:
(i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello Cap, del Valore Iniziale e/o del Sottostante, e nel caso di Basket, del Peso Assoluto, ovvero
(ii) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
(iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
(iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. “delisting”),
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria discrezione, eliminerà l’Azione e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Azione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni Sottostanti che compongono il Basket di Azioni, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un Mercato di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.
Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del Regolamento.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici
1. Nel caso in cui l'Indice Sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "Soggetto Terzo"), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, un nuovo Indice, l’Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’Indice Sottostante con l’Indice come modificato o con l’Indice con cui lo stesso è stato sostituito, o moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all’Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Indice, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l’Emittente sostituirà l’Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell’Indice sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) i titoli inclusi nell’Indice prescelto siano quotati su Mercati di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza dei Mercati di Riferimento dei titoli dell’Indice sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell’Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell’Indice sostituito.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all’Articolo 9 del Regolamento.
Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell’Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse
1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall’Istituto di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituita dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolate dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
(i) nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l’utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
(ii) nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all’ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l’Agente di Calcolo procederà a rettificare il Livello Cap, il Valore Iniziale e/o il Sottostante, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall’Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;
(iii) qualora l’Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l’Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo punto 3.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l’Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.
Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute
1. Nel caso in cui la Valuta Sottostante, in quanto Valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l’autorità, l’istituto o l’organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra Valuta o fusa con altra Valuta al fine di dare luogo ad una Valuta comune (tale Valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la “Nuova Divisa di Riferimento”) e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.
2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l’autorità, l’istituto o l’altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell’Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l’Emittente potrà:
(a) nel caso di Certificati su singola Valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Valute, sostituire la singola Valuta con una Valuta sostitutiva.
Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle Valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
4. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci
1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l’alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell’Agente di Calcolo, quest’ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l’idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato in relazione all’evento verificatosi sui contratti di opzione o future sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.
2. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente punto 1 saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da un Basket di Future su Merci
1. Nel caso in cui il prezzo del Future su Merci, ovvero il prezzo di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Future su Merci, ovvero di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket, incluse senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al Future su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:
(i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Future su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l’utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Future su Merci come modificato o sostituito;
(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Future su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all’ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l’Agente di Calcolo procederà a rettificare il Livello Cap, il Valore Iniziale e/o il Sottostante, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall’Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Basket di Future su Merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo Futures su Merci all’interno del Basket;
(iii) qualora l’Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l’Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Future su Merci, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Future su Merci sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Future su Merci, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Future su Merci, l’Emittente sostituirà il singolo Future su Merci con un Future su Merci sostitutivo.
Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Future su Merci componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Future su Merci sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Titoli Obbligazionari
1. Qualora in relazione ad un’Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:
(i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero
(ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,
(iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. “delisting”);
(iv) si verifichi un’ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l’emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un’estinzione anticipata del Sottostante,
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l’Emittente sostituirà l’Obbligazione con un altro titolo avente caratteristiche assimilabili oppure, a propria discrezione, eliminerà il Titolo considerato e ridistribuirà i pesi attribuiti a
ciascun Titolo componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
(v) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l’Obbligazione dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo
9. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
Eventi relativi Al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF
1. Nel caso in cui, in relazione ad un ETF ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verifichino circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell’ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:
(i) cambiamento della politica di investimento dell’ETF, modifica dell’indice benchmark, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio, modifica della politica di distribuzione dei proventi;
(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;
(iii) modifica significativa delle commissioni relative all’ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;
(iv) delisting o liquidazione dell’ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;
(v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;
(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative all’ETF o alla SGR.
2. In tali casi, l’Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l’ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) che assicuri la continuità con l’Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento preservando il volere economico dei certificati emdesimi;
(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all’ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l’Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;
(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato.
3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall’Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell’Equo Valore di Mercato dei Certificati secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni ai Portatori saranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
4. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l’Emittente.
Articolo 8 - Restrizioni alla libera trasferibilità
1. Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità dei Certificati in Italia.
Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all’offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I Certificati, infatti, non saranno registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933. Conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act”, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.
2. I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “Financial Services and Markets Act” (FSMA 2000). Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
Articolo 9 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
Articolo 10 - Sportello di Pagamento
1. L’Emittente assolve anche le funzioni di Sportello di Pagamento.
Articolo 11 – Commissioni ed oneri
1. L’ammontare delle eventuali commissioni di collocamento e degli altri oneri a carico dei sottoscrittori sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Articolo 12 - Regime Fiscale
1. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati.
2. Quanto segue intende essere un’introduzione alla legislazione fiscale italiana applicabile ai Certificati e non deve essere considerata un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati. Si noti, peraltro, che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all’acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Certificati nel caso in cui i titolari, fiscalmente residenti in Italia, siano società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – più in generale società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a ) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo Unico delle Imposte sui redditi (il “TUIR”), fondi pensione, OICR, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti fiscalmente non residenti in Italia.
3. Ai sensi dell’art. 67 del TUIR, come modificato dal D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall’esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 è prevista l’aliquota d’imposta del 20%.
4. In particolare, si ritiene che sulla base della normativa attualmente vigente, i proventi relativi ai Certificati rientrino nella categoria dei “redditi diversi” in quanto ricompresi nella definizione riportata all’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che ricomprende tra i redditi diversi i redditi che “siano comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria”.
5. L’imposta sostitutiva così dovuta dovrà essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.
6. Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del “Risparmio Gestito” ovvero del “Risparmio Amministrato”, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato. In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.
7. Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati mortis causa ovvero per donazione è necessario valutare l’applicabilità di dette imposte.
8. Per le operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013, si applicherà l’imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 492 dell’articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013. In base a tale disposizione normativa, la negoziazione o altre operazioni che comportano il trasferimento della titolarità sui Certificati che abbiano le condizioni di cui al successivo punto 9 sono soggette all’imposta secondo la tabella 3 allegata alla suddetta legge, variabile in funzione del valore nozionale dell’operazione (si va da un minimo di 0,01875 euro per valore nozionale fino a 2.500 euro ad un massimo di 100 euro per nozionale superiore a 1.000.000 euro, ridotte a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Ai fini del calcolo del valore nozionale dell’operazione, si farà riferimento al numero dei Certificati acquistati o venduti, moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita.
Per la determinazione esatta dell’aliquota, l’investitore dovrà consultare il proprio consulente fiscale.
9. I Certificati sono soggetti ad imposta a condizione che il Sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato di azioni di società italiane, strumenti finanziari partecipativi di società italiane e titoli rappresentativi dei predetti strumenti, rilevato: (i) alla data di emissione dei Certificati ove tali Certificati siano negoziati su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) alla data di conclusione dell'operazione su Certificati negli altri casi. Qualora il Sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del Sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.
10. Non sono soggette ad imposizione le operazioni di emissione dei Certificati, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei Certificati da parte dell’Emittente.
11. L’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all’art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni.
12. Il regime fiscale sopra descritto potrebbe essere oggetto di modifiche legislative o regolamentari ovvero di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria successivi alla data di redazione del presente Regolamento. Prima dell'acquisto degli strumenti finanziari, l'investitore deve quindi accertare quale sia il regime fiscale di volta in volta applicabile. In ogni caso, qualsiasi imposta, a qualsiasi titoli dovuta, relativa ai Certificati graverà esclusivamente sul Portatore.
Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente
1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.
Articolo 14 – Estinzione Anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale
1. Nel caso in cui l’Emittente rilevi che (i) l’adempimento di qualsivoglia obbligazione nascente dai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della
disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alle legge, ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati, l’Emittente potrà estinguere anticipatamente i Certificati. In tal caso, all’investitore sarà corrisposto unicamente l’Equo Valore di Mercato dei medesimi Certificati, come determinato in buona fede dell’Agente per il Calcolo.
Articolo 15 - Altre disposizioni
1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell’Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l’Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all’Articolo 9.
4. L’Emittente si riserva di chiedere l’ammissione di tutti i Certificati, o singole Serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all’ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L’Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l’Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L’Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.
6. L’Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all’annullamento dei Certificati così acquistati.
REGOLAMENTO RELATIVO AI CERTIFICATI DENOMINATI “PLANAR CERTIFICATES/ PLANAR CERTIFICATES DI TIPO QUANTO”
AVVERTENZA
L’Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie di Certificati (i) richiedere direttamente l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il Mercato Telematico “SeDeX” gestito da Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, ovvero (ii) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l’ammissione a quotazione degli stessi presso il “SeDeX”, o (iii) procedere alla offerta e successivamente richiedere l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il “SeDeX”, senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 1 - Disposizioni Generali
1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i “Planar Certificates” (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e i “Planar Certificates di Tipo Quanto” (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (ciascuna una “Serie”), da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”).
2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
3. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante (l’“Attività Sottostante” o il “Sottostante”) una delle seguenti:
(i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure
(ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure
(iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure
(iv) una valuta (la “Valuta”); oppure
(v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure
(vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
(vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure
(viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
(ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, indici di commodities, di
futures di commodities, di inflazione, di valute o di ETF; oppure
(ix) un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv)
e al numero (viii) che precedono; oppure
Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive.
Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket di attività finanziarie potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.
Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.
Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell’Indice, lo Sponsor, la descrizione dell’Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l’eventuale Ente di Riferimento (come di seguito definiti).
Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei componenti del basket e altre informazioni e caratteristiche rilevanti del basket.
Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell’emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell’emittente del Sottostante.
Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di offerta al pubblico, al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, gli effettivi Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), e nel caso di basket, il numero di quote di ciascuna delle Attività Sottostanti componenti il basket, mediante Avviso Integrativo. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
L’esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “Portatore”) obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un ammontare pari all'Importo di Liquidazione (come di seguito definito) secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento.
Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell’Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell’Emittente, in essere e future, chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato specificato. “Agente per il Calcolo” indica l’Emittente.
“Avviso Integrativo” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta (come di seguito definito) sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, contestualmente, trasmesso alla Consob - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, i Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti) e, nel caso di basket, i Pesi Assoluti. L’Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.
“Attività Sottostante” o “Sottostante” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna Serie di Certificati o ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Basket Sottostante” o “Basket” o anche “Sottostante” indica il basket, composto da due o più Attività Sottostanti, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le Attività Sottostanti che compongono il basket e la loro ponderazione saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Condizioni Definitive” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva Prospetto (come di seguito definita).
“Condizioni Definitive di Quotazione” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice B della Nota Informativa del Prospetto, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., al eventualmente dopo la chiusura del Periodo di Offerta e, comunque, successivamente all’emissione dei Certificati, ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché presso la direzione generale e sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e contestualmente depositate presso la Consob e la Borsa Italiana S.p.A..
“Condizioni Definitive d’Offerta” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice B della Nota Informativa del Prospetto, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi a ciascuna Serie di Certificati e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito), mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e depositato presso la Consob, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e reso disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento, se diversi dall’Emittente. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno i valori indicativi del Valore Iniziale, del Livello di Protezione, e dei Giorni di Valutazione all’Emissione per determinare il Valore Iniziale. Il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, i Giorni di Valutazione all’Emissione definitivi per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione e, nel caso
di Basket, i Pesi Assoluti verranno individuati al termine dell'offerta (come di seguito definiti) mediante Avviso Integrativo.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
“Data di Emissione” indica, per ogni Serie di Certificati, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Data di Esercizio” indica il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati.
L’esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla Data di Scadenza (come di seguito definita). Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all’Articolo 5 del Regolamento.
“Data di Scadenza” o “Giorno di Scadenza” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle Serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.
“Direttiva Prospetto” indica la direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata ed integrata.
“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Emittente” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx.
“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
“Giorno di Negoziazione” indica:
(i) per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(ii) qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l’Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(iii) per ciascun Basket, il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi elementi costitutivi del Basket
“Giorni di Valutazione all’Emissione” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di
certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.
“Giorni di Valutazione alla Scadenza” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.
“Giorno di Valutazione Finale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale.
“Giorno di Valutazione Iniziale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione all’Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. E’ la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello di Protezione e, nel caso di Basket, i Pesi Assoluti (come di seguito definiti).
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
“Importo di Liquidazione” indica, per ciascun Certificato detenuto, l’ammontare in Euro da riconoscere al Portatore a scadenza, calcolato come segue:
Scenario 1: se il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Rapporto Planar, moltiplicato per il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale, secondo la seguente formula:
[Valore Nominale x Rapporto Planar x (Valore Finale/ Valore Iniziale)]
Nel caso di Certificati diversi dai Planar di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
[Valore Nominale x Tasso di Cambio Iniziale x Rapporto Planar x (Valore Finale/ Valore Iniziale)] x 1 / Tasso di Cambio Finale
Scenario 2: se il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione ma inferiore o pari al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale moltiplicato per il 100%, secondo la seguente formula:
[Valore Nominale x 100%]
Nel caso di Certificati diversi dai Planar di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
[Valore Nominale x Tasso di Cambio Iniziale x 100%] x 1 / Tasso di Cambio Finale
Scenario 3: se il Valore Finale del Sottostante è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato del Valore Nominale moltiplicato per il prodotto tra la Partecipazione e il rapporto tra la differenza tra il Valore Finale e il Valore Iniziale e il Valore Iniziale:
Importo di Liquidazione = Valore Nominale x [1 + Partecipazione x (Valore Finale - Valore Iniziale / Valore Iniziale)]
Nel caso di Certificati diversi dai Planar di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
Valore Nominale x Tasso di Cambio Iniziale x [1 + Partecipazione x (Valore Finale - Valore Iniziale / Valore Iniziale)] x 1 / Tasso di Cambio Finale
“Importo Totale” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’offerta o dell’emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente nelle Condizioni Definitive d’Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Livello di Protezione” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.
“Lotto Minimo di Esercizio” o “Lotto Minimo” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.
“Mercato Correlato” indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione
o futures su tale Xxxxx, come stabilito dall’Agente di Xxxxxxx.
“Mercato Derivato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente di Calcolo.
“Mercato di Riferimento” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Net Asset Value” o “NAV” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.
“Partecipazione” indica, per ogni Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Periodo di Offerta” indica il periodo, indicato nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.
“Periodo di Valutazione Iniziale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi.
“Periodo di Valutazione Finale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
“Peso Assoluto” indica il numero di quote di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket. I Pesi Assoluti sono indicati nell’Avviso Integrativo, in caso di offerta, e nelle relative Condizioni Definitive di Quotazione. Il Peso Assoluto di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket è calcolato dividendo il Valore Iniziale del Basket per la media aritmetica dei Prezzi di Riferimento dell’Attività Sottostante nei Giorni di Valutazione all’Emissione, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale.
“Peso Percentuale” indica la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna Attività Sottostante componente il Basket.
“Prezzo del Sottostante” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.
“Prezzo di Emissione” è il prezzo indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.
“Prezzo di Riferimento” indica:
(i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
(iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana
S.p.A. ha stipulato appositi accordi, il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice (come di seguito definito), rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(iv) con riferimento agli ETF (i) un importo pari al NAV (Net Asset Value) come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento, oppure (ii) un importo pari al prezzo dell’asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive. In caso di richiesta di ammissione a quotazione presso il SeDeX, si dovrà necessariamente optare per la modalità di determinazione del Prezzo di Riferimento di cui al punto (ii);
(v) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(vi) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall’Agente per il Calcolo.
Nell’ipotesi di Certificati su Basket, il Prezzo di Riferimento esprime la media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle Attività Sottostanti che compongono il Basket.
Per tutti i Giorni di Valutazione all’Emissione, fino alla determinazione del Valore Iniziale, i pesi utilizzati per la ponderazione sono i Pesi Percentuali.
Per tutti i Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione Iniziale, e per il calcolo del Valore Finale, i pesi utilizzati per la ponderazione sono i Pesi Assoluti.
Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Prezzo Indicativo dei Certificati” indica il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Prospetto” indica il Prospetto di Base depositato in Consob il 17 maggio2013, a seguito di approvazione comunicata in data 16 maggio 2013 con nota n. 13042799.
“Protezione” indica, per ogni Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Quantità Emessa” indica il numero di Certificati emessi per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Quantità Offerta” indica il numero di Certificati offerti per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
"Rapporto Planar" indica, per ogni serie di Certificati, il rapporto tra 1 e la Protezione, arrotondato alla seconda cifra decimale, come riportato nelle relative Condizioni Definitive.
“Sconvolgimento di Mercato” indica, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche uno o più componenti del Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione e, nel caso di Basket, i Pesi Assoluti secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.
“Società di Gestione del Risparmio” o “SGR” indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.
“Soggetti Collocatori” indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.
“Sportello di Pagamento” indica lo sportello dell’Emittente sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx.
“Sponsor” o “Istituto di Riferimento” indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Tasso di Cambio Finale” indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.
"Tasso di Cambio Iniziale" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.
“TUF” indica il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.
“Valore Finale” indica la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale è determinato il Giorno di Valutazione Finale dall’Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione.
“Valore Iniziale” indica la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all’Emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Iniziale indica, per ogni Serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Valore Nominale” indica, per ogni Serie di Certificati, l’importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 3 - Collocamento
1. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di:
- mutate esigenze dell’Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove, ai sensi della normativa applicabile, sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli investitori che abbiano già aderito all’offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio del Periodo di Offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e
gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.
Articolo 4 - Forma e Trasferimento dei Certificati
1. I Certificati sono strumenti finanziari nominativi interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza Affari 6, 20123 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. del TUF e al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).
2. Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l’esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia
Esercizio automatico
1. Trattandosi di Certificati con esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coinciderà con la Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati.
Rinuncia all’esercizio
2. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo al Giorno di Valutazione Finale.
3. Per una valida rinuncia all’esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero x00 000 000000, per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all’esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall’Emittente. Nella dichiarazione di rinuncia all’esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all’esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all’esercizio.
4. Al fine della rinuncia all’esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
5. In relazione a ciascuna Serie di Certificati, qualora la rinuncia all’esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all’esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all’esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la
rinuncia all’esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
6. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all’esercizio automatico, l’Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente.
Imposte e spese
7. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.
Articolo 6 - Calcolo e pagamento dell’Importo di Liquidazione
1. In seguito all’esercizio automatico dei Certificati alla Data di Scadenza, l’Emittente verserà un importo equivalente all’Importo di Liquidazione complessivo, così come determinato dall’Agente per il Calcolo, sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell’esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell’Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione Finale.
3. E’ previsto che l’Emittente sposti in aventi il Giorno di Valutazione Finale in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato. Se per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale si protraggono degli Sconvolgimenti di Mercato, l’Importo di Liquidazione corrisponderà all’Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall’Agente per il Calcolo.
4. Nel caso di Certificati su Basket, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale e:
(a) riguardano solo alcuni Sottostanti e non la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione gli ultimi valori di mercato di ciascuno dei Sottostanti soggetti a Sconvolgimenti di Mercato, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile;
(b) riguardano la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
5. Se il Giorno di Valutazione Finale cade nella fattispecie di cui ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni, punti da 1 a 5;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punti 2 (i) e 3 (b;)
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punti 2 (i) e 2 (ii);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punti 1 e 2 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 1;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punti 2 (ii) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punti da 1 (i) a 1 (iv),
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punti da 1(i) a 1(vi);
lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni, punto 6 (c);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punto 3 (c);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punto 3;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 2;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punto 1 (v);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punto 3 e punto 4;
6. L’ammontare dell’Importo di Liquidazione, così come calcolato dall’Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.
Articolo 7 - Eventi di turbativa relativi al Sottostante
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni
1. Nel caso in cui un’Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l’Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell’Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell’Azione Sottostante;
(b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell’Azione Sottostante;
(c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall’Azione Sottostante, di Azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
(d) operazioni di fusione della società emittente dell’Azione Sottostante;
(e) operazioni di scissione della società emittente dell’Azione Sottostante;
(f) distribuzione di dividendi straordinari;
(g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
(h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L’Emittente definisce le modalità di rettifica dell’Azione Sottostante e/o del Basket di Azioni (in funzione della ponderazione attribuita all’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante) in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell’Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Sottostante e/o il Valore Iniziale, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
(i) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
(ii) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l’Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.
Laddove l’Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l’Emittente rettificherà il Basket Sottostante in funzione della ponderazione dell’Azione rettificata.
4. In ogni caso, l’applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
(i) Se il fattore di rettifica K, da applicare alla Partecipazione e/o al Livello di Protezione e quindi al Rapporto Planar, nonché al Sottostante e/o al Valore Iniziale, e nel caso di Basket, al Peso Assoluto nel caso di cul al punto 2, lett. g), è compreso fra 0,98 e 1,02 (0,98 < K < 1,02), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
(ii) Nei casi previsti dal punto 2, lett. e), la rettifica verrà effettuata sostituendo all’Azione Sottostante un paniere di Azioni, oppure rettificando la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Valore Iniziale, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
(a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Sottostante e/o il Valore Iniziale, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo.
(b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo,
superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Valore Iniziale e, nel caso di Basket, il Peso Assoluto.
(c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, concorreranno alla formazione di un paniere di Azioni i cui pesi sono definiti dal fattore di rettifica stesso.
5. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
6. Qualora:
(i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche della Partecipazione e/o del Livello di Protezione e quindi del Rapporto Planar, nonché del Sottostante e/o del Valore Iniziale, e nel caso di Basket, al Peso Assoluto, ovvero
(ii) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
(iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
(iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. “delisting”),
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria discrezione, eliminerà l’Azione e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Azione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni Sottostanti che compongono il Basket di Azioni, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un Mercato di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.
Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del Regolamento.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici
1. Nel caso in cui l’Indice Sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall’Istituto di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all’Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, un nuovo Indice, l’Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’Indice Sottostante con l’Indice come modificato o con l’Indice con cui lo stesso è stato sostituito, o moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all’Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Indice, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l’Emittente sostituirà l’Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell’Indice sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) i titoli inclusi nell’Indice prescelto siano quotati su Mercati di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza dei Mercati di Riferimento dei titoli dell’Indice sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell’Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell’Indice sostituito.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell’Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse
1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall’Istituto di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituita dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolate dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
(i) nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l’utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
(ii) nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all’ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l’Agente di Calcolo procederà a rettificare la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Sottostante e/o il Valore Iniziale, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall’Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;
(iii) qualora l’Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l’Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo punto 3.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l’Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.
Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute
1. Nel caso in cui la Valuta Sottostante, in quanto Valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l’autorità, l’istituto o l’organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra Valuta o fusa con altra Valuta al fine di dare luogo ad una Valuta comune (tale Valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la “Nuova Divisa di Riferimento”) e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.
2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l’autorità, l’istituto o l’altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell’Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l’Emittente potrà:
(a) nel caso di Certificati su singola Valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Valute, sostituire la singola Valuta con una Valuta sostitutiva.
Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle Valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
4. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci
1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l’alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell’Agente di Calcolo,
quest’ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l’idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato in relazione all’evento verificatosi sui contratti di opzione o future sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.
2. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente punto 1 saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da un Basket di Future su Merci
1. Nel caso in cui il prezzo del Future su Merci, ovvero il prezzo di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Future su Merci, ovvero di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket, incluse senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al Future su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:
(i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Future su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l’utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Future su Merci come modificato o sostituito;
(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Future su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all’ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l’Agente di Calcolo procederà a rettificare la Partecipazione e/o il Livello di Protezione e quindi il Rapporto Planar, nonché il Sottostante e/o il Valore Iniziale, e nel caso di Basket, il Peso Assoluto, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall’Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Basket di Future su Merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo Futures su Merci all’interno del Basket;
(iii) qualora l’Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l’Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Future su Merci, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Future su Merci sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Future su Merci, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Future su Merci, l’Emittente sostituirà il singolo Future su Merci con un Future su Merci sostitutivo.
Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Future su Merci componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Future su Merci sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Titoli Obbligazionari
1. Qualora in relazione ad un’Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:
(i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero
(ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,
(iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. “delisting”);
(iv) si verifichi un’ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l’emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un’estinzione anticipata del Sottostante,
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il
pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l’Emittente sostituirà l’Obbligazione con un altro titolo avente caratteristiche assimilabili oppure, a propria discrezione, eliminerà il Titolo considerato e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascun Titolo componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
(v) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l’Obbligazione dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo
9. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
Eventi relativi Al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF
1. Nel caso in cui, in relazione ad un ETF ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verifichino circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell’ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:
(i) cambiamento della politica di investimento dell’ETF, modifica dell’indice benchmark, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio, modifica della politica di distribuzione dei proventi;
(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;
(iii) modifica significativa delle commissioni relative all’ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;
(iv) delisting o liquidazione dell’ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;
(v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;
(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative all’ETF o alla SGR.
2. In tali casi, l’Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l’ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) che assicuri la continuità con l’Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento preservando il volere economico dei certificati medesimi;
(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all’ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l’Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;
(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato.
3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall’Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell’Equo Valore di Mercato dei Certificati secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni ai Portatori saranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
4. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto (2) che precede e le constatazioni in quanto previste al punto (3) che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l’Emittente.
Articolo 8 - Restrizioni alla libera trasferibilità
1. Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità dei Certificati in Italia.
Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all’offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I Certificati, infatti, non saranno registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933. Conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act”, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.
2. I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “Financial Services and Markets Act” (FSMA 2000). Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
Articolo 9 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di quotazione dei Certificati
sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
Articolo 10 - Sportello di Pagamento
1. L’Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.
Articolo 11 – Commissioni ed oneri
1. L’ammontare delle eventuali commissioni di collocamento e degli altri oneri a carico dei sottoscrittori sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Articolo 12 - Regime Fiscale
1. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati.
2. Quanto segue intende essere un’introduzione alla legislazione fiscale italiana applicabile ai Certificati e non deve essere considerata un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati. Si noti, peraltro, che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all’acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Certificati nel caso in cui i titolari, fiscalmente residenti in Italia, siano società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – più in generale società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a ) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo Unico delle Imposte sui redditi (il “TUIR”), fondi pensione, OICR, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti fiscalmente non residenti in Italia.
3. Ai sensi dell’art. 67 del TUIR, come modificato dal D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall’esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 è prevista l’aliquota d’imposta del 20%.
4. In particolare, si ritiene che sulla base della normativa attualmente vigente, i proventi relativi ai Certificati rientrino nella categoria dei “redditi diversi” in quanto ricompresi nella definizione riportata all’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che ricomprende tra i redditi diversi i redditi che “siano comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria”.
5. L’imposta sostitutiva così dovuta dovrà essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.
6. Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del “Risparmio Gestito” ovvero del “Risparmio Amministrato”, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato.
In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.
7. Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati mortis causa ovvero per donazione è necessario valutare l’applicabilità di dette imposte.
8. Per le operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013, si applicherà l’imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 492 dell’articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013. In base a tale disposizione normativa, la negoziazione o altre operazioni che comportano il trasferimento della titolarità sui Certificati che abbiano le condizioni di cui al successivo punto 9 sono soggette all’imposta secondo la tabella 3 allegata alla suddetta legge, variabile in funzione del valore nozionale dell’operazione (si va da un minimo di 0,01875 euro per valore nozionale fino a 2.500 euro ad un massimo di 100 euro per nozionale superiore a 1.000.000 euro, ridotte a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Ai fini del calcolo del valore nozionale dell’operazione, si farà riferimento al numero dei Certificati acquistati o venduti, moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita.
Per la determinazione esatta dell’aliquota, l’investitore dovrà consultare il proprio consulente fiscale.
9. I Certificati sono soggetti ad imposta a condizione che il Sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato di azioni di società italiane, strumenti finanziari partecipativi di società italiane e titoli rappresentativi dei predetti strumenti, rilevato: (i) alla data di emissione dei Certificati ove tali Certificati siano negoziati su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) alla data di conclusione dell'operazione su Certificati negli altri casi. Qualora il Sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del Sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.
10. Non sono soggette ad imposizione le operazioni di emissione dei Certificati, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei Certificati da parte dell’Emittente.
11. L’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all’art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni.
12. Il regime fiscale sopra descritto potrebbe essere oggetto di modifiche legislative o regolamentari ovvero di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria successivi alla data di redazione del presente Regolamento. Prima dell'acquisto degli strumenti finanziari, l'investitore deve quindi accertare quale sia il regime fiscale di volta in volta applicabile. In ogni caso, qualsiasi imposta, a qualsiasi titoli dovuta, relativa ai Certificati graverà esclusivamente sul Portatore.
Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente
1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.
Articolo 14 – Estinzione Anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale
1. Nel caso in cui l’Emittente rilevi che (i) l’adempimento di qualsivoglia obbligazione nascente dai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alle legge, ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati, l’Emittente potrà estinguere anticipatamente i Certificati. In tal caso, all’investitore sarà corrisposto unicamente l’Equo Valore di Mercato dei medesimi Certificati, come determinato in buona fede dell’Agente per il Calcolo.
Articolo 15 - Altre disposizioni
1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell’Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l’Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all’Articolo 9.
4. L’Emittente si riserva di chiedere l’ammissione di tutti i Certificati, o singole Serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all’ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L’Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l’Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L’Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.
6. L’Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all’annullamento dei Certificati così acquistati.
REGOLAMENTO RELATIVO AI CERTIFICATI DENOMINATI “UP&UP CERTIFICATES/ UP&UP CERTIFICATES DI TIPO QUANTO”
AVVERTENZA
L’Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie di Certificati (i) richiedere direttamente l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il Mercato Telematico “SeDeX” gestito da Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, ovvero (ii) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l’ammissione a quotazione degli stessi presso il “SeDeX”, o (iii) procedere alla offerta e successivamente richiedere l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il “SeDeX”, senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 1 - Disposizioni Generali
4. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina gli “Up&Up Certificates” (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e gli “Up&Up Certificates di Tipo Quanto” (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (ciascuna una “Serie”), da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”).
5. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
6. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante (l’“Attività Sottostante” o il “Sottostante”) una delle seguenti:
(i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure
(ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure
(iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure
(iv) una valuta (la “Valuta”); oppure
(v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure
(vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
(vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure
(viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
(ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, indici di commodities, di futures
di commodities, di inflazione, di valute o di ETF; oppure
(x) un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (viii) che precedono.
Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive.
Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket di attività finanziarie potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.
Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.
Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell’Indice, lo Sponsor, la descrizione dell’Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l’eventuale Ente di Rilevamento (come di seguito definiti).
Nel caso in cui il Sottostante sia un basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno le informazioni e le caratteristiche rilevanti di ciascuno dei componenti del basket.
Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell’emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell’emittente del Sottostante.
Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di Offerta al Pubblico, al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Multiplo, gli effettivi Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), mediante Avviso Integrativo. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “Portatore”) obbliga l’Emittente a trasferire al Portatore un ammontare pari all'Importo di Liquidazione (come di seguito definito) secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento.
Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell’Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell’Emittente, in essere e future, chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato specificato. “Agente per il Calcolo” indica l’Emittente.
“Avviso Integrativo” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta (come di seguito definito) sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, contestualmente, trasmesso alla Consob - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Livello Barriera, i Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti). L’Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.
“Attività Sottostante” o “Sottostante” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna Serie di Certificati o ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Barriera” indica, per ciascuna Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Basket Sottostante” o “Basket” o anche “Sottostante” indica il basket, composto da due o più Attività Sottostanti, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le Attività Sottostanti che compongono il Basket saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Condizioni Definitive” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva Prospetto (come di seguito definita).
“Condizioni Definitive di Quotazione” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice C della Nota Informativa del Prospetto, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo di Offerta (come di seguito definito) e, comunque, successivamente all’emissione dei Certificati, ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché presso la direzione generale e sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e contestualmente depositate presso la Consob e la Borsa Italiana S.p.A..
“Condizioni Definitive d’Offerta” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice C della Nota Informativa del Prospetto, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi a ciascuna Serie di Certificati e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta, mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e depositato presso la Consob, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e reso disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento, se diversi dall’Emittente. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno i valori indicativi del Valore Iniziale, del Livello Barriera, e dei Giorni di Valutazione all’Emissione per determinare il Valore Iniziale. Il Valore Iniziale, il Livello Barriera, i Giorni di Valutazione all’Emissione definitivi per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento
rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione verranno individuati al termine dell'offerta (come di seguito definiti) mediante Avviso Integrativo.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
“Data di Emissione” indica, per ogni Serie di Certificati, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Data di Esercizio” indica il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati. L’esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla Data di Scadenza (come di seguito definita). Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all’Articolo 5 del Regolamento.
“Data di Scadenza” o “Giorno di Scadenza” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle Serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.
“Direttiva Prospetto” indica la Direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata ed integrata.
“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Emittente” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx.
“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche ciascun componente del Basket), nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.
“Evento Barriera” indica il raggiungimento da parte del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche ciascun componente del Basket) di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato:
(i) con riferimento alle Azioni Italiane, in base al prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(ii) con riferimento alle Azioni Estere e agli Indici, in base al prezzo di chiusura dell’Azione Sottostante rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento, o come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(iii) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati ai precedenti punti (i) e (ii) che precedono, in base al prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive, rilevato dall’Agente per il Calcolo.
Con riferimento ai Certificati su Basket, l’Evento Barriera viene registrato se almeno un componente del Basket ha un valore pari o inferiore al proprio Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione.
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
“Giorno di Negoziazione” indica:
(i) per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(ii) qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l’Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(iii) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti (i) e (ii).
“Giorni di Valutazione all’Emissione” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Valutazione all’Emissione dei restanti Sottostanti componenti il Basket.
“Giorni di Valutazione alla Scadenza” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Valutazione alla Scadenza dei restanti Sottostanti componenti il Basket.
“Giorno di Valutazione Finale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale.
“Giorno di Valutazione Iniziale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione all’Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. E’ la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale e il Livello Barriera.
“Importo di Liquidazione” indica, per ciascun Certificato detenuto, l’ammontare in Euro da riconoscere al Portatore a scadenza, calcolato come segue:
Ipotesi in cui non si sia verificato l’Evento Barriera
Scenario 1: se il Valore Finale del Sottostante è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante moltiplicato per la Partecipazione al Rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti; se il Valore Finale di ciascuno dei Sottostanti componenti il Basket è maggiore del suo Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la minore tra le variazioni percentuali tra il Valore Finale di ciascun Sottostante componente il Basket e il suo Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al Rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti. In formula:
Importo di Liquidazione = Valore
Nominale
⎡
* ⎢1 + Partecipaz
⎣
ionealRial
⎛ Valore
zo ∗ ⎜
⎝
Finale Valore
- Valore Iniziale
Iniziale ⎞ ⎤
⎟ ⎥
⎠ ⎦
Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
Valore
Nominale
* Tasso di Cambio
Iniziale
⎡
* ⎢1 + Partecipaz
⎣
ionealRial
⎛ Valore
zo * ⎜
⎝
Finale Valore
- Valore Iniziale
Iniziale
⎞ ⎤
⎟ ⎥ *
⎠ ⎦
1
Tasso di Cambio
Finale
Scenario 2: se il Valore Finale del Sottostante è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Valore Finale del Sottostante moltiplicato per la Partecipazione al Ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti; se il Valore Finale di almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è pari o inferiore al suo Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la minore tra le variazioni percentuali tra il Valore Iniziale di ciascun Sottostante componente il Basket e il suo Valore Finale moltiplicato per la Partecipazione al Ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti. In formula:
Importo di Liquidazione = Valore
Nominale
⎡
* ⎢1 + Partecipaz
⎣
ionealRiba
⎛ Valore sso ∗ ⎜
⎝
Iniziale Valore
- Valore Iniziale
Finale ⎞ ⎤
⎟ ⎥
⎠ ⎦
Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
Valore
Nominale
* Tasso di Cambio
Iniziale
⎡
* ⎢1 + Partecipaz
⎣
ionealRiba
⎛ Valore sso * ⎜
⎝
Iniziale Valore
- Valore Iniziale
Finale
⎞ ⎤
⎟ ⎥ *
⎠ ⎦
1
Tasso di Cambio
Finale
Ipotesi in cui si sia verificato l’Evento Barriera
Scenario 3: il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato (nell’ipotesi A. in cui il Valore Finale del Sottostante sia maggiore del Valore Iniziale) o diminuito (nell’ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Valore Finale del Sottostante) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Finale e il Valore Iniziale quest’ultima moltiplicata per la Partecipazione al Rialzo (nell’ipotesi A. in cui il Valore Finale del Sottostante sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell’ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Valore Finale del Sottostante), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti; il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato (nell’ipotesi A. in cui il Valore Finale di ciascuno dei Sottostanti
componenti il Basket è maggiore del suo Valore Iniziale) o diminuito (nell’ipotesi B. in cui il Valore Finale di almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è pari o inferiore al suo Valore Iniziale) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la minore tra le variazioni percentuali tra il Valore Finale di ciascun Sottostante componente il Basket e il suo Valore Iniziale quest’ultima moltiplicata per la Partecipazione al Rialzo (nell’ipotesi A. in cui il Valore Finale di ciascuno dei Sottostanti componenti il Basket è maggiore del suo Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell’ipotesi B. in cui il Valore Finale di almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è pari o inferiore al suo Valore Iniziale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti. In formula:
Importo di Liquidazione (ipotesi A.) =
Valore
Nominale
⎡
* ⎢1 + Partecipaz
⎣
ionealRial
⎛ Valore
zo * ⎜
⎝
Finale Valore
- Valore Iniziale
Iniziale ⎞ ⎤
⎟ ⎥
⎠ ⎦
Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
(a) ⎡ ⎛ Valore Finale - Valore Iniziale ⎞ ⎤ 1
Valore Nominale
* Tasso di Cambio
Iniziale * ⎢1 + Partecipaz ionealRial zo * ⎜
⎟ ⎥ *
⎣ ⎝ Valore Iniziale
⎠ ⎦ Tasso di Cambio
Finale
(b) Importo di Liquidazione (ipotesi B.) =
⎡ ⎛ Valore Finale - Valore Iniziale ⎞ ⎤
Valore
Nominale
* ⎢1 + ⎜ ⎟ ⎥
⎣ ⎝ Valore Iniziale ⎠ ⎦
Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:
⎡ ⎛ Valore
Finale - Valore
Iniziale ⎞ ⎤ 1
Valore
Nominale
* Tasso di Cambio
Iniziale
* ⎢1 + ⎜
⎟ ⎥ *
⎣ ⎝ Valore
Iniziale
⎠ ⎦ Tasso di Cambio
Finale
“Importo Totale” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’offerta o dell’emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Livello Barriera” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.
“Lotto Minimo di Esercizio” o “Lotto Minimo” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.
“Mercato Correlato” indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o futures su tale Merce, come stabilito dall’Agente di Calcolo.
“Mercato Derivato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente di Calcolo.
“Mercato di Riferimento” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Net Asset Value” o “NAV” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.
“Partecipazione al Rialzo” indica, per ciascuna Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale, nelle relative Condizioni Definitive.
“Partecipazione al Ribasso” indica, per ogni Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Partecipazione” indica indistintamente tanto la Partecipazione al Rialzo quanto la Partecipazione al Ribasso.
“Percentuale del Valore Iniziale” indica, per ogni Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Periodo di Offerta” indica il periodo, indicato nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.
“Periodo di Osservazione” indica il periodo che intercorre tra il Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione Iniziale e il Giorno di Valutazione Finale, fino alla determinazione del Valore Finale.
“Periodo di Valutazione Iniziale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi.
“Periodo di Valutazione Finale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
“Prezzo del Sottostante” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.
“Prezzo di Emissione” è il prezzo indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.
“Prezzo di Riferimento” indica:
(i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione, rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
(iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana
S.p.A. ha stipulato appositi accordi, il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice (come di seguito definito), rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(iv) con riferimento agli ETF un importo pari al NAV (Net Asset Value) come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento, oppure (ii) un importo pari al prezzo dell’asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive. In caso di richiesta di ammissione a
quotazione presso il SeDeX, si dovrà necessariamente optare per la modalità di determinazione del Prezzo di Riferimento di cui al punto (ii);
(vi) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii) , il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(vii) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(viii) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole ai riportate ai precedenti punti da (i) a (v), a seconda del caso.
Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Prezzo Indicativo dei Certificati” indica il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Prospetto” indica il Prospetto di Base depositato in Consob il 17 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata in data 16 maggio 2013 con nota n. 13042799.
“Quantità Emessa” indica il numero di Certificati emessi per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Quantità Offerta” indica il numero di Certificati offerti per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
“Società di Gestione del Risparmio” o “SGR” indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.
“Sconvolgimento di Mercato” indica, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche i singoli Sottostanti componenti il Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Emittente determinerà il Valore Iniziale e il Livello Barriera secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.
“Soggetti Collocatori” indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.
“Sportello di Pagamento” indica lo sportello dell’Emittente sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx.
“Sponsor” o “Istituto di Riferimento” indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Tasso di Cambio Finale” indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.
“Tasso di Cambio Iniziale” indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.
“TUF” indica il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.
“Valore Finale” indica la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati alle date indicate come Giorni di Valutazione alla Scadenza nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale è rilevato dall’Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione.
“Valore Iniziale” indica la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati alle date riportate come Giorni di Valutazione all’Emissione indicativi nelle Condizioni Definitive d’Offerta. Il Valore Iniziale indica, per ogni Serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Valore Nominale” indica, per ogni Serie di Certificati, l’importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 3 - Collocamento
1. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di:
- mutate esigenze dell’Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i , ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove, ai sensi della normativa applicabile, sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. dgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza ove, ai sensi della normativa applicabile, sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli investitori che abbiano già aderito all’offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio dell’offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.
Articolo 4 - Forma e Trasferimento dei Certificati
1. I Certificati sono strumenti finanziari nominativi interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza Affari 6, 20123 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. del TUF e al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).
2. Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l’esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia
Esercizio automatico
1. Trattandosi di Certificati con esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coinciderà con la Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati.
Rinuncia all’esercizio
2. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo al Giorno di Valutazione Finale.
3. Per una valida rinuncia all’esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero x00 000 000000, per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all’esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall’Emittente. Nella dichiarazione di rinuncia all’esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all’esercizio. E’ esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all’esercizio.
4. Al fine della rinuncia all’esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
5. In relazione a ciascuna Serie di Certificati, qualora la rinuncia all’esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all’esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all’esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all’esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
6. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all’esercizio automatico, l’Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente.
Imposte e spese
1. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.
Articolo 6 - Calcolo e pagamento dell’Importo di Liquidazione
1. In seguito all’esercizio automatico dei Certificati alla Data di Scadenza, l’Emittente verserà un importo equivalente all’Importo di Liquidazione complessivo, così come determinato dall’Agente per il Calcolo, sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell’esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell’Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione Finale.
3. E’ previsto che l’Emittente sposti in aventi il Giorno di Valutazione Finale in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato. Se per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale si protraggono degli Sconvolgimenti di Mercato, l’Importo di Liquidazione corrisponderà all’Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall’Agente per il Calcolo.
4. Nel caso di Certificati su Basket, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale e:
(a) riguardano solo alcuni Sottostanti e non la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione gli ultimi valori di mercato di ciascuno dei Sottostanti soggetti a Sconvolgimenti di Mercato, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile;
(b) riguardano la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
5. Se il Giorno di Valutazione Finale cade nella fattispecie di cui ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni, punti da 1 a 5;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punti 2 (i) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punti 2 (i) e 2 (ii);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punti 1 e 2 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 1;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punti 2 (ii) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punti da 1 (i) a 1 (iv),
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punti da 1(i) a 1(vi);
lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione, o da un Basket di Azioni, punto 6 (c);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punto 3 (c);
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punto 3;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 2;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punto 1 (v);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punto 3 e punto 4;
6. L’ammontare dell’Importo di Liquidazione, così come calcolato dall’Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.
Articolo 7 - Eventi di turbativa relativi al Sottostante
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni
1. Nel caso in cui un’Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l’Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell’Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell’Azione Sottostante;
(b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell’Azione Sottostante;
(c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall’Azione Sottostante, di Azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
(d) operazioni di fusione della società emittente dell’Azione Sottostante;
(e) operazioni di scissione della società emittente dell’Azione Sottostante;
(f) distribuzione di dividendi straordinari;
(g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
(h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L’Emittente definisce le modalità di rettifica dell’Azione Sottostante e/o di ciascuna Azione componente il Basket in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell’Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o l’Azione Sottostante e/o il Valore Iniziale, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
(i) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
(ii) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l’Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.
4. In ogni caso, l’applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
(i) Se il fattore di rettifica K, da applicare alla Partecipazione e/o al Livello Barriera e/o al Sottostante e/o al Valore Iniziale nel caso 2 (g), è compreso fra 0,98 e 1,02 (0,98 < K < 1,02), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
Nei casi previsti dal punto 2 (e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante, oppure rettificando la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o il Sottostante e/o il Valore Iniziale, applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o il
Sottostante e/o il Valore Iniziale utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo;
b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, ma a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o il Valore Iniziale e verrà sostituita al Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante;
c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui Azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante.
5. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
6. Qualora:
(ii) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche della Partecipazione e/o del Livello Barriera, del Sottostante e/o del Valore Iniziale, ovvero
(iii) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
(iv) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
(v) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. “delisting”),
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo.
Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un Mercato di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.
Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all’Articolo 9 del Regolamento.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del Regolamento.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici
1. Nel caso in cui l’Indice Sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall’Istituto di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice, così come calcolate dal Soggetto Terzo, nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell’Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o un’altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, l’Emittente, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’Indice Sottostante con l’Indice come modificato o con l’Indice con cui lo stesso è stato sostituito, o moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all’Indice o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti
dall’Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione dell’Indice; ovvero
(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell’Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Indice, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l’Emittente sostituirà l’Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell’Indice sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) i titoli inclusi nell’Indice prescelto siano quotati su Mercati di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza dei Mercati di Riferimento dei titoli dell’Indice sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell’Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell’Indice sostituito.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell’Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse
1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall’Istituto di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituita dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolate dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
(i) nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l’utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
(ii) nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all’ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l’Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall’Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;
(iii) qualora l’Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l’Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l’Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.
Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute
1. Nel caso in cui la Valuta Sottostante, in quanto Valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l’autorità, l’istituto o l’organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra Valuta o fusa con altra Valuta al fine di dare luogo ad una Valuta comune (tale Valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la “Nuova Divisa di Riferimento”) e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.
2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l’autorità, l’istituto o l’altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell’Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l’Emittente potrà:
(a) nel caso di Certificati su singola Valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Valute, sostituire la singola Valuta con una Valuta sostitutiva.
Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle Valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
4. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci
1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l’alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell’Agente di Calcolo, quest’ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l’idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato in relazione all’evento verificatosi sui contratti di opzione o future sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.
2. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente punto 1 saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da un Basket di Future su Merci
1. Nel caso in cui il prezzo del Future su Merci, ovvero il prezzo di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Future su Merci, ovvero di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket, incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al Future su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:
(i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Future su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l’utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Future su Merci come modificato o sostituito;
(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Future su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all’ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l’Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come
calcolato dall’Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;
(iii) qualora l’Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l’Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Future su Merci, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Future su Merci sostitutivo:
(a) nel caso di Certificati su singolo Future su Merci, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati su Basket di Future su Merci, l’Emittente sostituirà il singolo Future su Merci con un Future su Merci sostitutivo.
Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Future su Merci componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Future su Merci sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
5. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni
1. Qualora in relazione ad un’Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:
(i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione; ovvero
(ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione;
(iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. “delisting”);
(iv) si verifichi un’ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l’emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un’estinzione anticipata del Sottostante,
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l’Emittente sostituirà l’Obbligazione con un altro titolo avente caratteristiche assimilabili. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati,
(v) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l’Obbligazione Sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo 9. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
Eventi relativi Al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF
1. Nel caso in cui, in relazione ad un ETF ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verifichino circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell’ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:
(i) cambiamento della politica di investimento dell’ETF, modifica dell’indice benchmark, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio, modifica della politica di distribuzione dei proventi;
(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;
(iii) modifica significativa delle commissioni relative all’ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;
(iv) delisting o liquidazione dell’ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;
(v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;
(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative all’ETF o alla SGR.
2. In tali casi, l’Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l’ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) che assicuri la continuità con l’Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento preservando il volere economico dei certificati medesimi;
(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all’ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l’Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;
(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l’Equo Valore di Mercato.
3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall’Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell’Equo Valore di Mercato dei Certificati secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni ai Portatori saranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
4. L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l’Emittente.
Articolo 8 - Restrizioni alla libera trasferibilità
1. Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità dei Certificati in Italia.
Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all’offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I Certificati, infatti, non saranno registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933. Conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act”, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”).
I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.
2. I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “Financial Services and Markets Act (FSMA 2000)” Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
Articolo 9 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
Articolo 10 - Sportello di Pagamento
1. L’Emittente assolve anche le funzioni di Sportello di Pagamento.
Articolo 11 – Commissioni ed oneri
1. L’ammontare delle eventuali commissioni di collocamento e degli altri oneri a carico dei sottoscrittori sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Articolo 12 - Regime Fiscale
1. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati.
2. Quanto segue intende essere un’introduzione alla legislazione fiscale italiana applicabile ai Certificati e non deve essere considerata un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati. Si noti, peraltro, che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all’acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Certificati nel caso in cui i titolari, fiscalmente residenti in Italia, siano società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – più in generale società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a ) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo Unico delle Imposte sui redditi (il “TUIR”), fondi pensione, OICR, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti fiscalmente non residenti in Italia.
3. Ai sensi dell’art. 67 del TUIR, come modificato dal D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall’esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 è prevista l’aliquota d’imposta del 20%.
4. In particolare, si ritiene che sulla base della normativa attualmente vigente, i proventi relativi ai Certificati rientrino nella categoria dei “redditi diversi” in quanto ricompresi nella definizione riportata all’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che ricomprende tra i redditi diversi i redditi che “siano comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria”.
5. L’imposta sostitutiva così dovuta dovrà essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.
6. Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del “Risparmio Gestito” ovvero del “Risparmio Amministrato”, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato. In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.
7. Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati mortis causa ovvero per donazione è necessario valutare l’applicabilità di dette imposte.
8. Per le operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013, si applicherà l’imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 492 dell’articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013. In base a tale disposizione normativa, la negoziazione o altre operazioni che comportano il trasferimento della titolarità sui Certificati che abbiano le condizioni di cui al successivo punto 9 sono soggette all’imposta secondo la tabella 3 allegata alla suddetta legge, variabile in funzione del valore nozionale dell’operazione (si va da un minimo di 0,01875 euro per valore nozionale fino a 2.500 euro ad un massimo di 100 euro per nozionale superiore a 1.000.000 euro, ridotte a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Ai fini del calcolo del valore nozionale dell’operazione, si farà riferimento al numero dei Certificati acquistati o venduti, moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita.
Per la determinazione esatta dell’aliquota, l’investitore dovrà consultare il proprio consulente fiscale.
9. I Certificati sono soggetti ad imposta a condizione che il Sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato di azioni di società italiane, strumenti finanziari partecipativi di società italiane e titoli rappresentativi dei predetti strumenti, rilevato: (i) alla data di emissione dei Certificati ove tali Certificati siano negoziati su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) alla data di conclusione dell'operazione su Certificati negli altri casi. Qualora il Sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del Sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.
10. Non sono soggette ad imposizione le operazioni di emissione dei Certificati, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei Certificati da parte dell’Emittente.
11. L’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all’art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni.
12. Il regime fiscale sopra descritto potrebbe essere oggetto di modifiche legislative o regolamentari ovvero di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria successivi alla data di redazione del presente Regolamento. Prima dell'acquisto degli strumenti finanziari, l'investitore deve quindi accertare quale sia il regime fiscale di volta in volta applicabile. In ogni caso, qualsiasi imposta, a qualsiasi titoli dovuta, relativa ai Certificati graverà esclusivamente sul Portatore.
Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente
1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.
Articolo 14 – Estinzione Anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale
1. Nel caso in cui l’Emittente rilevi che (i) l’adempimento di qualsivoglia obbligazione nascente dai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alle legge, ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati, l’Emittente potrà estinguere anticipatamente i Certificati. In tal caso, all’investitore sarà corrisposto unicamente l’Equo Valore di Mercato dei medesimi Certificati, come determinato in buona fede dell’Agente per il Calcolo.
Articolo 15 - Altre disposizioni
1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell’Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l’Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all’Articolo 9.
4. L’Emittente si riserva di chiedere l’ammissione di tutti i Certificati, o singole Serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all’ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L’Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l’Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L’Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.
6. L’Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all’annullamento dei Certificati così acquistati.
REGOLAMENTO RELATIVO AI CERTIFICATI DENOMINATI “BONUS CERTIFICATE/BONUS CERTIFICATE DI TIPO QUANTO”
AVVERTENZA
L’Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie di Certificati (i) richiedere direttamente l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il Mercato Telematico “SeDeX” gestito da Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, ovvero (ii) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l’ammissione a quotazione degli stessi presso il “SeDeX”, o (iii) procedere alla offerta e successivamente richiedere l’ammissione a quotazione dei Certificati presso il “SeDeX”, senza tuttavia garantire che gli stessi verranno ammessi a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 1 - Disposizioni Generali
1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i Bonus Certificates (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e i Bonus Certificates di Tipo Quanto (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (ciascuna una “Serie”), da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”).
2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
3. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante una delle seguenti:
(i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure
(ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure
(iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure
(iv) una valuta (la “Valuta”); oppure
(v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure
(vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
(vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure
(viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
(ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, indici di commodities, di futures
di commodities, di inflazione, di valute o di ETF; oppure
(x) un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (viii) che precedono.
Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive.
Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket di attività finanziarie potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.
Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.
Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell’Indice, lo Sponsor, la descrizione dell’Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l’eventuale Ente di Rilevamento (come di seguito definiti).
Nel caso in cui il Sottostante sia un basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno le informazioni e le caratteristiche rilevanti di ciascuno dei componenti del basket.
Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell’emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell’emittente del Sottostante.
Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di offerta al pubblico, al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Multiplo, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo, gli effettivi Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), mediante Avviso Integrativo. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “Portatore”) obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un ammontare pari all'Importo di Liquidazione secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento.
Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell’Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell’Emittente, in essere e future, chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato specificato. “Agente per il Calcolo” indica l’Emittente.
“Avviso Integrativo” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta (come di seguito definito) sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, contestualmente, trasmesso alla Consob - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo, i Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti). L’Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.
“Attività Sottostante” o “Sottostante” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna Serie di Certificati o ciascuna delle attività finanziarie che compongono il basket, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Barriera” indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Basket Sottostante” o “Basket” o anche “Sottostante” indica il basket, composto da due o più Attività Sottostanti, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le Attività Sottostanti che compongono il basket saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.
“Bonus” indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Condizioni Definitive” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva Prospetto (come di seguito definita).
“Condizioni Definitive di Quotazione” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice D della Nota Informativa del Prospetto, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo di Offerta e, comunque, successivamente all’emissione dei Certificati, ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché presso la direzione generale e sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e contestualmente depositate presso la Consob e la Borsa Italiana S.p.A..
“Condizioni Definitive d’Offerta” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice D della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi a ciascuna Serie di Certificati e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta, mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e depositato presso la Consob, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx e reso disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento, se diversi dall’Emittente. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno i valori indicativi del Valore Iniziale, del Livello Barriera, del Multiplo, del Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e dei Giorni di Valutazione all’Emissione per determinare il
Valore Iniziale. Il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Multiplo, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e i Giorni di Valutazione all’Emissione definitivi per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione verranno individuati al termine dell'offerta (come di seguito definiti) mediante Avviso Integrativo.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
“Data di Emissione” indica, per ogni Serie di Certificati, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Data di Esercizio” indica il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati.
L’esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla Data di Scadenza (come di seguito definita). Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all’Articolo 5.
“Data di Scadenza” o “Giorno di Scadenza” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle Serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.
“Data di Osservazione” indica ciascuna delle date, una o più di una, che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la determinazione dell’Evento Barriera.
“Data di Rimborso Anticipato” indica il Giorno di Valutazione n-esimo in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato.
“Direttiva Prospetto” indica la Direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata ed integrata.
“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Emittente” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx.
“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche ciascun componente del Basket), nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.
“Evento Barriera” indica il raggiungimento da parte del Sottostante di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che sia anche una Data di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato:
(i) con riferimento alle Azioni Italiane, in base al prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(ii) con riferimento alle Azioni Estere e agli Indici, in base al prezzo di chiusura dell’Azione Sottostante rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento, o come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(iii) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati ai precedenti punti (i) e (ii) che precedono, in base al prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive, rilevato dall’Agente per il Calcolo.
Con riferimento ai Certificati su Basket, l’Evento Barriera viene registrato se almeno un componente del Basket ha un valore pari o inferiore al proprio Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che sia anche una Data di Osservazione.
“Evento di Rimborso Anticipato n-esimo” indica, per ciascun Certificato, l’evento che si verifica quando, in corrispondenza del Giorno di Valutazione n–esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato. Con riferimento ai Certificati emessi a valere su di un Basket, l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, si verifica quando il Valore del Sottostante per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, del componente del Basket con la peggiore variazione percentuale (calcolata tra il Valore del Sottostante per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e il suo Valore Iniziale) è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato previsto per ciascun componente del Basket.
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
“Giorno di Negoziazione” indica:
(i) per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(ii) qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l’Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
(iii) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti (i) e (ii).
“Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo” indica ciascuna delle date, indicate come tali nelle Condizioni Definitive, per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. Se il Giorno di Rilevazione per l’Evento di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx n-esimo non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, entro 10 Giorni Lavorativi successivi.
“Giorno di Valutazione n-esimo” indica l’ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In occasione del Giorno di Valutazione n-esimo, l’Agente per il Calcolo verificherà il ricorrere dell’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.
“Giorni di Valutazione all’Emissione” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.
Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Valutazione all’Emissione dei restanti Sottostanti componenti il Basket.
“Giorni di Valutazione alla Scadenza” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.
Nel caso di certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Valutazione alla Scadenza dei restanti Sottostanti componenti il Basket.
“Giorno di Valutazione Finale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale.
“Giorno di Valutazione Iniziale” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione all’Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. E’ la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e il Multiplo (come di seguito definiti).
“Importo di Liquidazione” indica, per ciascun Certificato detenuto, l’ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:
In relazione a Certificati su singola Attività Sottostante
Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ove previsto
Se in un Giorno di Valutazione n-esimo di verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quel Giorno di Valutazione n-esimo e l’Importo di Liquidazione viene determinato come segue:
Importo di Liquidazione = Valore Iniziale * Importo di Rimborso Anticipato n-esimo * Multiplo / Tasso di Cambio Finale
Ipotesi in cui NON si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero non sia previsto alcun Rimborso Anticipato dei Certificati
Scenario 1: se non si è verificato l’Evento Barriera, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra:
(i) il prodotto tra il Valore Iniziale e il Bonus e
(ii) la somma tra il Valore Finale e il prodotto tra (Partecipazione - 100%) e la differenza tra il Valore Finale e il Valore Iniziale per il Bonus
il tutto moltiplicato per il Multiplo, e diviso per il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:
Importo di Liquidazione = MAX[(Valore Iniziale * Bonus); Valore Finale + (Z – 100%) * (Valore Finale - Valore Iniziale * Bonus)] * Multiplo / Tasso di Cambio Finale,
dove Z indica la Partecipazione.
Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Finale.
Scenario 2: se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore Finale è pari o superiore al Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari a:
(i) la somma tra il Valore Finale e
(ii) il prodotto tra la differenza tra Partecipazione e 100% e la differenza tra il Valore Finale e Valore Iniziale per Bonus,
il tutto moltiplicato per il Multiplo e diviso per il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula.
Importo di Liquidazione =[Valore Finale + (Z – 100%) * (Valore Finale – Valore Iniziale * Bonus)] * Multiplo / Tasso di Cambio Finale,
dove Z indica la Partecipazione.
Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Finale.
Scenario 3: se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore Finale è inferiore al Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Finale moltiplicato per il Multiplo, e diviso per il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:
Importo di Liquidazione = Valore Finale*Multiplo/Tasso di Cambio Finale
Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Finale.
In relazione a Certificati su Basket
Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ove previsto
Se in un Giorno di Valutazione n-esimo di verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quel Giorno di Valutazione n-esimo e l’Importo di Liquidazione viene determinato come segue:
Importo di Liquidazione = Importo di Rimborso Anticipato n-esimo* Valore Nominale* Tasso di Cambio Iniziale / Tasso di Cambio Finale
Nel caso di Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.
Ipotesi in cui NON si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero non sia previsto alcun Rimborso Anticipato dei Certificati
Scenario 1: se non si è verificato l’Evento Barriera, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra:
(i) il Bonus e
(ii) la somma tra il Bonus e il rapporto tra il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale e il suo Valore Iniziale meno il Bonus, moltiplicato per la Partecipazione
il tutto moltiplicato per il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile), il Valore Nominale e diviso per il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:
Importo di Liquidazione = MAX[ Bonus; Bonus + (MINi=1…, S(Valore Finalei/Valore Inizialei - Bonus) * Z] * Tasso di Cambio Iniziale * Valore Nominale / Tasso di Cambio Finale,
dove Z indica la Partecipazione ed S è il numero di Attività Sottostanti componenti il Basket.
Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.
Scenario 2: se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale (calcolata tra il suo Valore Finale e il suo Valore Iniziale) è pari o superiore al suo Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari a:
(i) la somma tra il Bonus
(ii) e il rapporto tra il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale e il suo Valore Iniziale meno il Bonus, moltiplicato per la Partecipazione
il tutto moltiplicato per il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile), il Valore Nominale e diviso per il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:
Importo di Liquidazione = [Bonus + (MINi=1…,S (Valore Finalei/Valore Inizialei - Bonus) * Z] * Tasso di Cambio Iniziale * Valore Nominale / Tasso di Cambio Finale,
dove Z indica la Partecipazione ed S è il numero di Attività Sottostanti componenti il Basket..
Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.
Scenario 3: se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale (calcolata tra il suo Valore Finale e il suo Valore Iniziale) è inferiore al suo Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al rapporto tra il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale e il suo Valore Iniziale, il tutto moltiplicato per il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile), il Valore Nominale e diviso per il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:
Importo di Liquidazione = MINi= 1…,S(Valore Finalei/Valore Inizialei) * Tasso di Cambio Iniziale * Valore Nominale/ Tasso di Cambio Finale
dove S è il numero di Attività Sottostanti componenti il Basket.
Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell’Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.
“Importo di Rimborso Anticipato n-esimo” indica l’importo, riportato come valore percentuale nelle Condizioni Definitive, ed utilizzato per la determinazione dell’Importo di Liquidazione in corrispondenza del Giorno di Valutazione n-esimo, al verificarsi dell’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.
“Importo Totale” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’offerta o dell’emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Livello Barriera” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.
“Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo” indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore riportato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrispondente al prodotto tra la Soglia n-esima del Sottostante per il Rimborso Anticipato ed il Valore Inziale.
“Lotto Minimo di Esercizio” o “Lotto Minimo” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.
“Mercato Correlato” indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione
o futures su tale Xxxxx, come stabilito dall’Agente di Xxxxxxx.
“Mercato Derivato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente di Calcolo.
“Mercato di Riferimento” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Multiplo” indica la quantità di Sottostante controllata da un singolo Certificato. E’ indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta in via indicativa, e nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione in via definitiva.
“n” indica il numero di Giorni di Valutazione previsti, indicati come tali nelle Condizioni Definitive;
“Net Asset Value” o “NAV” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.
“Partecipazione” indica, per ogni Serie di Certificati, la percentuale (che può essere anche pari a 0%) indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
“Periodo di Offerta” indica il periodo, indicato nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.
“Periodo di Osservazione” indica il periodo che intercorre tra il Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione Iniziale e il Giorno di Valutazione Finale, fino alla determinazione del Valore Finale.
“Periodo di Valutazione Iniziale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi.
“Periodo di Valutazione Finale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
“Prezzo del Sottostante” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.
“Prezzo di Emissione” è il prezzo indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.
“Prezzo di Riferimento” indica:
(i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione, rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
(iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana
S.p.A. ha stipulato appositi accordi, il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice (come di seguito definito), rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(iv) con riferimento agli ETF (i) un importo pari al NAV (Net Asset Value) come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento, oppure (ii) un importo pari al prezzo dell’asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive. In caso di richiesta di ammissione a quotazione presso il SeDeX, si dovrà necessariamente optare per la modalità di determinazione del Prezzo di Riferimento di cui al punto (ii);
(iv) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(v) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall’Agente per il Calcolo;
(vi) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole ai riportate ai precedenti punti da (i) a (v), a seconda del caso.
Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.
“Prezzo Indicativo dei Certificati” indica il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Prospetto” indica il Prospetto di Base depositato in Consob il 17 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata in data 16 maggio 2013 con nota n. 13042799.
“Quantità Emessa” indica il numero di Certificati emessi per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Quantità Offerta” indica il numero di Certificati offerti per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
“Sconvolgimento di Mercato” indica, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche i singoli Sottostanti componenti il Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e il Multiplo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.
“Soggetti Collocatori” indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.
“Soglia del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive.
“Società di Gestione del Risparmio” o “SGR” indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.
“Sportello di Pagamento” indica lo sportello dell’Emittente sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx.
“Sponsor” o “Istituto di Riferimento” indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
“Tasso di Cambio Finale” indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.
“Tasso di Cambio Iniziale” indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale xxx.xxx.xxx. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.
“TUF” indica il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente integrato e modificato.
“Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo” indica, come riportato nelle Condizioni Definitive, la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore del Sottostante per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo è determinato il Giorno di Valutazione n-esimo dall’Agente per il Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato.
“Valore Finale” indica la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale è determinato il Giorno di Valutazione Finale dall’Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione.
“Valore Iniziale” indica la media aritmetica, il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all’Emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Iniziale indica, per ogni Serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta e, come definitivo, nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.
“Valore Nominale” indica, per ogni serie di Certificati, l’importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.
Articolo 3 - Collocamento
1. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di:
- mutate esigenze dell’Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i del Collocamento, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove, ai sensi della normativa applicabile, sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza ove, ai sensi della normativa applicabile, sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli investitori che abbiano già aderito all’offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio del Periodo di Offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso
disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.
Articolo 4 - Forma e Trasferimento dei Certificati
1. I Certificati sono strumenti finanziari nominativi interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli X.x.X. (Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. del TUF e al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).
2. Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l’esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..
Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia
Esercizio automatico
1. Trattandosi di Certificati con esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coinciderà con la Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati.
Rinuncia all’esercizio
2. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo al Giorno di Valutazione Finale.
3. Per una valida rinuncia all’esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero x00 000 000000, per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all’esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall’Emittente. Nella dichiarazione di rinuncia all’esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all’esercizio. E’ esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all’esercizio.
4. Al fine della rinuncia all’esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
5. In relazione a ciascuna Serie di Certificati, qualora la rinuncia all’esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all’esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all’esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all’esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo
di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
6. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all’esercizio automatico, l’Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente.
Imposte e spese
1. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.
Articolo 6 - Calcolo e pagamento dell’Importo di Liquidazione
1. In seguito all’esercizio automatico dei Certificati alla Data di Scadenza o nel caso di rimborso anticipato, l’Emittente verserà un importo equivalente all’Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall’Agente per il Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell’esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell’Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione Finale.
3. E’ previsto che l’Emittente sposti in aventi il Giorno di Valutazione Finale in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato. Se per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale si protraggono degli Sconvolgimenti di Mercato, l’Importo di Liquidazione corrisponderà all’Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall’Agente per il Calcolo.
4. Nel caso di Certificati su Basket, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale e:
(a) riguardano solo alcuni Sottostanti e non la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione gli ultimi valori di mercato di ciascuno dei Sottostanti soggetti a Sconvolgimenti di Mercato, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile;
(b) riguardano la maggior parte dei Sottostanti componenti il Basket, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
5. Se il Giorno di Valutazione n-esimo ovvero il Giorno di Valutazione Finale cade nella fattispecie di cui ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni, punti da 1 a 5;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punti 2 (i) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punti 2
(i) e 2 (ii);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punti 1 e 2 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 1;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punti 2 (ii) e 3 (b);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punti da 1 (i) a 1 (iv),
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punti da 1(i) a 1(vi);
lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista ai seguenti punti dell’Articolo 7:
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione, o da un Basket di Azioni, punto 6 (c);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici, punto 3 (c);
-Eventi relativi al Sottostante costituito da un Tasso di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute, punto 3;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci, punto 2;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da Basket di Future su Merci, punto 4;
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni, punto 1 (v);
- Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF, punto 3 e punto 4.
6. L’ammontare dell’Importo di Liquidazione, così come calcolato dall’Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.
Articolo 7 - Eventi di turbativa relativi al Sottostante
Eventi relativi al Sottostante costituito da un’Azione o da un Basket di Azioni
1. Nel caso in cui un’Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l’Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell’Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell’Azione Sottostante;
b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell’Azione Sottostante;
c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall’Azione Sottostante, di Azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
d) operazioni di fusione della società emittente dell’Azione Sottostante;
e) operazioni di scissione della società emittente dell’Azione Sottostante;
f) distribuzione di dividendi straordinari;
g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L’Emittente definisce le modalità di rettifica dell’Azione Sottostante e/o di ciascuna Azione componente il Basket in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell’Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Multiplo e/o l’Azione Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
(i) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
(ii) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l’Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.
4. In ogni caso, l’applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
(i) Se il fattore di rettifica K, da applicare al Livello Barriera e/o al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o al Multiplo nel caso 2 (g) è compreso fra 0,98 e 1,02 (0,98 < K
< 1,02), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
(ii) Nei casi previsti dal punto 2 (e), la rettifica verrà effettuata sostituendo all’Azione Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante, oppure rettificando il Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
(a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati il Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo;
(b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, ma a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati Livello Barriera, e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Multiplo e verrà sostituita al
Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante;
(c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall’Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui Azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante.
5. L’Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all’Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.
6. Qualora:
(i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o del Multiplo e/o dell’Azione Sottostante, ovvero
(ii) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
(iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
(iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. “delisting”),
(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo.
Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:
(i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un Mercato di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e
(ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.
Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.
(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all’Articolo 9 del Regolamento.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste dall’Articolo 9 del Regolamento.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.
Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici
1. Nel caso in cui l’Indice Sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall’Istituto di Riferimento (il “Soggetto Terzo”), l’Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell’Indice, così come calcolate dal Soggetto Terzo, nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell’Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o un’altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, l’Emittente, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:
(i) sostituire l’Indice Sottostante con l’Indice come modificato o con l’Indice con cui lo stesso è stato sostituito, o moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all’Indice o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall’Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione dell’Indice; ovvero
(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.
3. Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell’Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo: