CONFAGRICOLTURA E CONFEDILIZIA FIRMANO ACCORDO QUADRO PER I CONTRATTI IN DEROGA NELL’ABITATIVO E NELL’USO DIVERSO
CONFAGRICOLTURA E CONFEDILIZIA FIRMANO ACCORDO QUADRO PER I CONTRATTI IN DEROGA NELL’ABITATIVO E NELL’USO DIVERSO
La Confagricoltura e la Confedilizia, rafforzando il protocollo d’intesa sottoscritto lo scor- so anno che ha avviato un rapporto di reciproca collaborazione tra le due Confederazioni, hanno firmato - alla presenza dei presidenti Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - un Accordo quadro per la stipula dei contratti in deroga alla legge 27.7.1978 n. 392, sia per le lo- cazioni abitative, sia per quelle ad uso diverso.
Le due Organizzazioni hanno sottolineato che lo strumento introdotto dalla legge 8.8.1992
n. 359 sui patti in deroga, consentendo la flessibilità dei contratti, si qualifica oggi come il mezzo più appropriato per superare le resistenze della proprietà a locare. E hanno altresì evi- denziato le difficoltà interpretative della normativa anche artatamente indotte, specie con ri- ferimento alla sua applicabilità all’uso diverso, che impediscono il pieno sviluppo delle con- trattazioni in deroga, ponendosi come forte remora, al pari della insostenibile pressione fisca- le, per una piena utilizzazione del patrimonio edilizio.
Nell’Accordo viene ribadito che la Confagricoltura riconosce l’esistenza in capo alla Con- fedilizia della condizione di maggiore rappresentatività in sede nazionale richiesta dalla leg- ge 359 / 92 sui contratti in deroga; identico riconoscimento la Confedilizia attua a favore della Confagricoltura per la stipula da parte dei propri associati degli accordi in deroga ex art. 45
L. 203 / 82 in materia di contratti agrari.
L’Accordo stabilisce, inoltre, che la Confagricoltura continuerà a svolgere attività di assi- stenza nell’elaborazione e stesura degli accordi in deroga in materia di affitto di fondi rustici, e che la Confedilizia continuerà a prestare la propria attività di assistenza nella stipulazione degli accordi in deroga con riguardo alle locazioni di immobili urbani.
Le parti si sono poi impegnate ad operare in ogni sede perché l’imposizione fiscale sugli immobili venga ricondotta ad equità e perché, in ogni caso, sia salvaguardato il riferimento reddituale, criterio informativo del nostro sistema fiscale.
• Acqua e fognature, tassa sugli allacciamenti
• Disegno di legge (anzichè decreto legge) per i parcheggi
• Mutui in Ecu, effetto svalutazione
• Sicurezza lavoro, obblighi per i portieri
• Dichiarazione redditi, istruzioni
Anno 5 - maggio 1995 - n. 5
Spediz. in abb. postale gruppo 50% / Roma
All’interno
• Contratto portieri, ipotesi di accordo
• Patti agrari
ed accordi collettivi
• Nomina terzo responsabile, prudenza
• Valutazione rischio amianto
• Eventuale dichiarazione ICI per il ‘94
Torino
Attenzione bene a quell’art. 26…
L’Unione inquilini (ed an- che alcuni comuni) cercano di accreditare presso i proprietari la tesi che, nelle locazioni ex art. 26 (transitorie), è possibile stabilire durate inferiori a quella quadriennale anche in presenza di esigenze lavorative o abitative.
Riteniamo di dover mette- re in guardia i proprietari di casa dall’accettare contratti sif- fatti: che, alternativamente, possono presentare il rischio di essere ricondotti ad equo xxxx- ne (come canone massimo) o alla durata quadriennale. Inve- ro, esiste - sì - una sentenza della Cassazione (n. 8785/91) che ammette anche una durata inferiore alla minima legale, ma siamo in presenza di casi sempre sottoposti alla valuta- zione discrezionale dei giudici il fatto che si tratti , effettiva- mente, di esigenze transitorie.
In sostanza. Quando sono interessati i Comuni, per non correre rischi è bene fare ricor- so a patti in deroga all’art. 42 legge 392/78.
Riuniti a Roma i Presidenti delle Federazioni
Il Presidente confederale ha presieduto a Roma una riunione plenaria dei Presidenti delle Federazioni Regionali della Confedilizia ( nella foto). La Conferenza dei Presidenti Regionali - voluta dalla Presidenza confederale come organo permanente di collegamento, agile e pronto, col territorio - tornerà a riunirsi dopo riunioni dei Consigli direttivi delle singole Ape di competenza che i Presidenti regionali sono stati invitati a promuovere, per l’esame congiunto di problemi di particolare importanza ed interesse oltre che di attualità.
Il Presidente confederale ha anche partecipato - a Bologna - ad un in- contro su fiscalità e sfratti con gli Assessori casa degli 11 Comuni italiani ad alta densità. Sempre nel capoluogo emiliano, il Presidente confederale ha svolto una relazione nel corso della manifestazione - presieduta dal Presiden- te della Confedilizia emiliana, Xxxxxxxxx Xxxxxxx - dedicata al tema “L’intol- lerabile gravame fiscale sulla casa” ed alla quale hanno svolto relazioni anche l’ex Ministro degli esteri on. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e la xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Unitamente al Presidente della Confedilizia romana arch. Xxxxxxxxxxx, il presidente confederale ha anche incontrato il Presidente dell’Inps xxxx. Xxxxxx e il Comitato di presidenza dell’Inpdai. Interviste il Presidente confederale ha concesso al TG 1 ed a Radio radicale mentre è continuata la partecipazio- ne alla rubrica “Una risposta al giorno” di Radio uno.
Convegno sul nuovo processo di locazione
Ancora sui Consorzi di Bonifica
Per giustificare le loro pretese contributive, i Consorzi di Bonifica assumono ora di svolgere una funzione di “preservazione ambientale”. E si ritengono, con questo, che sia automaticamente legittima la loro pretesa.
Xxxxxxx già detto che questa funzione, al più, sarebbe svolta a favore di tutti i cittadini in quanto tali (e non dei soli possessori di immobili extra agricoli, a carico dei quali - invece - è la contribuenza consortile). Ma anche qua, i Consorzi fanno - ancora una volta - un buco nell’acqua.
Quando pretendono di svolgere funzioni fognarie, l’ostacolo insor- montabile sulla loro strada - lo abbiamo già detto più volte - è rappre- sentato dall’art. 14 della legge n. 36 del 1994, che dispone che gli utenti tenuti all’obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura sono esentati dal pagamento di qualsiasi altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
E quando, invece, pretendono di svolgere funzioni ambientali, l’ostacolo è allora rappresentato da questo fatto: che un tributo per l’ambiente c’è già, istituito dall’art. 13 D. Lgs. 30.12.94 n. 504 a favo- re delle Provincie. E pagarne addirittura due (con che ci siano strutture, funzionari, dirigenti ed impiegati da mantenere) è davvero troppo.
Per sabato 3 giugno (inizio alle 9,30 - con la registrazione dei parteci- panti - e durata prevista sino alle 13) è in programma a Piacenza (Sala Convegni Banca di Xxxxxxxx - Xxx 0x Xxxxxx 37) un convegno sul tema “La nuova normativa per il processo di locazione. Aspetti applicativi e aspetti costituzionali”. Relazioni: avv. Xxxxx Xxxx, del Coordinamento legali Confedilizia, su “Le controversie locatizie nel nuovo processo civi- le”; dott. proc. Xxxxxxxxx Xxxxxx, del Coordinamento legali Confedilizia, su “Nuova forma di intervento delle associazioni nel processo locatizio”; avv. Xxxxxxxx X’Xxxxx, Ricercatore nell’Università degli studi di Milano, su “Il processo locatizio nella giurisprudenza costituzionale”. Al termine, interventi e quesiti dei partecipanti.
Recupero urbano affidato ai privati
Torino adotta Torino. Con que- sto slogan si riassume l’iniziativa pre- sentata dall’assessore all’ambiente del comune di Torino Xxxxxx Xxxxxxxx per il recupero urbano di piazze, giar- dini, statue attraverso la sponsorizza- zione dei privati. «Attraverso il mar- chio Restaura», ha dichiarato Vernet- ti, «si è lanciata un’iniziativa unica in Italia. Qualcosa di analogo è già stato fatto da altre città come Milano e Sanremo, ma solo per la riqualifica- zione della aree verdi così come Ber- gamo e Firenze hanno stipulato con- venzioni con i privati per il recupero di monumenti storici. A Torino, in- vece, abbiamo creato un apposito uffi- cio, denominato Ricerca sponsor, al quale dal singolo cittadino all’impre- sa o al consorzio di commercianti po- tranno rivolgersi per appoggiare con i loro contributi una pluralità di inizia- tive che il comune aveva da tempo nel cassetto».
Confedilizia:
i patti in deroga in buone mani
Sono infatti circa venti i progetti proposti con costi per tutte le tasche: si va dall’intervento ai giardini La- marmora (pulizia generale, sfalcio del tappeto erboso, posa e fornitura fiori- ture stagionali), per un ammontare di circa 20 milioni, ai cento della siste- mazione di via Monte di Pietà (crea- zione di pavimentazione in porfido lungo la via e inserimento fioriere), al miliardo e mezzo previsto per restauri alla Basilica di Superga.
Patti in deroga, un riferimento…
Con legge 16.3.95 n. 13 la regione Xxxxxx Xxxxxxx ha fissato i criteri per stabi- lire - da parte dei competen- ti organi - i canoni di loca- zione da corrispondersi da- gli assegnatari di unità im- mobiliari di edilizia residen- ziale pubblica. Viene così prescritto che i canoni di lo- cazione per i nuclei fami- gliari appartenenti “alla fa- scia C” (reddito netto dell’intera famiglia di 40 milioni annui) sia pari all’e- quo canone aumentato “in misura non inferiore al 50 per cento”. La stessa legge stabilisce altresì che “nel periodo successivo alla di- chiarazione di decadenza dalla permanenza nell’allog- gio, si applica al canone già corrisposto una maggiora- zione pari al cinquanta per cento dello stesso”.
Sarà disponibile un catalogo con ulteriori inserimenti man mano che verranno trovati gli sponsor. L’ini- ziativa ha già suscitato larghi con- sensi anche per le modalità con la quale potrà attuarsi. È infatti previ- sto che proposte potranno pervenire dagli stessi privati: sarà un comitato tecnico comunale a giudicarne la va- lidità, dopodiché se la risposta sarà affermativa, potrà tradursi in realtà un sogno destinato a rimanere tale fino a ieri per il singolo cittadino. Per il mecenate di turno un benefi- cio in termini di immagine: durante l’esecuzione dei lavori il comune provvederà infatti a collocare a fini pubblicitari (una o più facciate se per restauro e uno o più cartelli se si tratta di area verde o strada) il nome dello sponsor che avrà anche l’oppor- tunità di essere esentato dalla tassa di occupazione di suolo pubblico e da quella sulla pubblicità.
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In più, ci si difende meglio
Pubblicità immobiliare, nuovo provvedimento
Con D.M. 10.3.1995 del Mini- stero delle Finanze è stato approvato il provvedimento recante il titolo “Nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri im- mobiliari e negli uffici del territorio. Approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazio- ne con relative specifiche tecniche”.
Il provvedimento è pubblicato sul Supplemento ordinario (n. 40) alla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4.4.1995.
Acqua e fognature, debutta la tassa sugli allacciamenti
Debutta la tassa comunale sugli allacci privati alle condotte comuna- li. Le amministrazioni stanno, infat- ti, spedendo in questi giorni ai con- tribuenti gli avvisi di riscossione del- la tassa relativa agli allacci effettuati dai privati cittadini con le conduttu- re di proprietà comunale. Il tributo di 50 mila lire forfettarie annue (di- sciplinato dall’articolo 2 del decreto legislativo 566/93, correttivo dell’art. 47 del decreto legislativo 507/93), colpisce il collegamento delle tubature installate dal privato con le condotte comunali, per il trat- to di suolo pubblico occupato (indi- pendentemente dalla lunghezza).
La tassa si applica agli allacci ef- fettuati con la rete fognaria e idrica. Solo nei casi in cui, però, sia il priva- to a richiedere il servizio al Comune. Quando, invece, c’è un ente erogato- re che assicura il servizio, è quest’ul- timo a stipulare il contratto con il Comune e a esonerare conseguente- mente il cittadino dal versamento della tassa. Nel caso dell’erogazione del gas, dell’energia elettrica e della telefonia, settori nei quali operano società come Enel e Telecom, il tri- buto non è dovuto in quanto la To- sap è versata al Comune direttamen- te dall’ente erogatore (con un criterio forfettario calcolato sui chilometri di sottosuolo pubblico occupato).
La tassa debutta nel ’95 dal mo- mento che solo in questi mesi molti Comuni stanno individuando i con- tribuenti assoggettabili a tassazione e spedendo i relativi ruoli.
Condono edilizio, parcheggi privati e misti
La Confedilizia di Torino ha pubblicato gli atti del riuscito conve- gno organizzato - in collaborazione col Collegio costruttori edili di quel- la provincia - sul tema “Condono edilizio. Parcheggi privati e misti”.
Gli interessati possono mettersi in contatto con l’Ape (tf. 5214218).
Rassegna stampa
A gonfie vele, il mercato della locazione
Casa, il mercato sta riemergendo. È il titolo del servizio di Xxxx Xxxxxxxx comparso su “tuttosoldi”, l’in- serto settimanale de La stampa (3.4.95). “Continua a gonfie vele - è detto nel testo - il mercato della locazione. Il merito va senz’altro attribuito all’avvio dei patti in deroga, che hanno immesso sul mercato immobili in precedenza tenuti sfitti”. Sempre “tuttosoldi” (che pubblica anche, con regolarità, articoli tecnici del Presiden- te confederale nonchè risposte a quesiti di Xxxxx Xxxx, del Coordinamento legali della Confedilizia) ha pubbli- cato anche un servizio di Xxxxx Xxxxxxx dal titolo “Affitti, e il canone va”.
Su Soldi del 10 aprile esaustivo servizio di Xxxxxxx Xxxxxxx (su dati forniti dalla Confedilizia) dal titolo “Come riprendersi la casa affittata”. Sottotitoli: “Cinque mosse per vincere la guerra dello sfratto”, “Dopo il ti- tolo esecutivo, inizia l’odissea con la polizia”. “Buona rendita degli affitti” è uno dei sottotitoli del servizio “Casa. Dieci buoni motivi per comprare ora” che compare su Epoca del 2 aprile: “La legge 359/92 - vi è fra l’al- tro detto - ha introdotto i «patti in deroga» all’equo canone. Il mercato dell’affitto (che era ormai al lumicino) ha ripreso vigore e oggi in Italia si stipulano due contratti di locazione per ogni contratto di compravendita. La 359 ha consentito, pur con qualche vincolo, la libera determinazione del canone iniziale tra inquilino e pro- prietario, con un contratto di affitto che dura otto anni (salvo necessità dopo i primi quattro). Affittare una ca- sa è tornato a essere, quindi, un investimento. Il canone medio annuo può valere anche il 4 per cento del valore della casa affittata. La metà circa dell’affitto viene usata per imposte e tasse, quota di spese condominiali e ma- nutenzione straordinaria. Il resto è ritorno all’investimento: un 2 per cento di rendimento non è lontano da quanto si ottiene oggi da un deposito bancario. È importante poi considerare che la casa si rivaluta sempre nel tempo e che, in realtà, il rendimento di un investimento immobiliare sale (in vent’anni) a un tasso di oltre il 5 per cento medio annuo”. Sullo stesso settimanale, da segnalare - nell’interessante rubrica di Xxxxxx Xxxxxxx - gli articoli “Come facciamo noi poveri pensionati a pagare questa Ici?” (26.3.1995) e “Non paga l’affitto, ma niente sfratto al diplomatico” (9.4.1995).
“Gli affitti sono in piena salute. La liberalizzazione ha effetti positivi. Il mercato italiano in due anni e mezzo è cresciuto di oltre il 35 per cento” è il titolo del servizio di Xxxxxxxx Xxxxxxx che compare su il Gior- nale del 29 marzo. Sullo stesso quotidiano (edizione del 12/4), un articolo di Xxxxxx Xxxxx dal titolo: “La de- nuncia della Confedilizia. Sfratti, è ingiusta l’attuale normativa”.
Termina qui la rassegna stampa di aprile (che riguarda articoli e non - ovviamente - semplici citazioni del- la Confedilizia, impossibili, oltre che inutili, anche solo a riportare).
A cura dell’UFFICIO STAMPA della Confedilizia
Im pia nti di risc ald a m ento
La Confedilizia consiglia prudenza nella nomina del terzo responsabile
Si sta chiudendo la stagione del riscaldamento e molti proprietari ed amministratori vengono invi- tati a designare il “terzo responsabile” ed a sottoscrivere contratti di gestione degli impianti termici. Gli inviti in questione sono spesso accompagnati da una sottolineatura forte della responsabilità della proprietà, che viene presentata come una spada di Xxxxxxx pendente sulla testa di proprietari ed am- ministratori.
I Presidenti delle Federazioni regionali della Confedilizia riuniti a Roma, esaminata la problematica, han- no ritenuto opportuno allertare le Associazioni provinciali ed i proprietari in genere affinchè valutino con at- tenzione le conseguenze che la nomina del terzo responsabile comporta.
In particolare la Confedilizia ricorda quanto segue.
1. La responsabilità dell’esercizio e manutenzione spetta al proprietario occupante oppure all’amministratore (privato o pubblico) (artt. 31 e 34 legge 10/91).
2. Il responsabile ha la facoltà (non l’obbligo) di trasferire questa responsabilità ad un terzo.
3. La responsabilità che viene trasferita è solo quella dell’esercizio e manutenzione ai sensi della legge 10/91 (che si elimina con un semplice contratto di manutenzione e conduzione conforme al D.P.R. 412/93 ed alle norme UNI e CEI) e non altre, quali la sicurezza degli impianti, che continua a rimanere di competenza del proprietario occupante o amministratore.
4. La procedura, a fronte di maggiori costi, ha un corretto significato se produce un risparmio sensibile e su- periore ai maggiori costi sostenuti.
A sostegno della posizione assunta, il Presidente della Confedilizia avv. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx ha ricorda- to come questa possibilità di trasferire la responsabilità della conduzione e manutenzione degli impianti solo a particolari categorie di operatori ed il tipo anomalo di delega, giudicata quasi una “delega di proprietà”, stia generando non poche perplessità e polemiche.
In questo contesto, la Confedilizia (col suo gruppo di lavoro apposito, presieduto dal Presidente della Federazione Regionale Veneta Xxxxxxx Xxxxx) ritiene consigliabile che i proprietari ed amministratori continuino a tenersi la responsabilità della conduzione e manutenzione, come sempre hanno fatto, così co- gliendo i frutti della buona amministrazione. Non si ravvisa infatti alcuna valida ragione per trasferire a terzi compiti che sono specifici del proprietario o dell’amministratore, quale è quello di disporre, attra- verso aziende adeguate e con l’eventuale aiuto di un consulente, le operazioni di conduzione e manuten- zione degli impianti ai fini di ottenere i migliori risultati di affidabilità e durata degli impianti, oltre che
Condominio
Aggetti
Negli edifici in condominio poichè la funzione dei cortili (V. cortile) comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costru- zioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 comma terzo c.c., l’utilizzazione ancorchè parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. Ne discende il diritto degli altri condomini di opporsi, ai sensi dell’art. 840 comma terzo cit., a siffatta utilizzazione esclusiva dello spazio aereo, senza necessità di chiamare in causa altri condomini al di fuori di quelli cui s’addebita la responsabilità della violazione che s’intende eliminare, non ri- correndo una ipotesi di litisconsorzio necessario. (Cass. 27 gennaio 1993, n. 966). V. altresì balconi.
Aiuole
La giurisprudenza si è occupata raramente delle aiuole in senso stretto (per riferimenti, cfr. Giardini; Superficie a ver- de), che sono da considerare parti comuni ex art. 1117 c.c. con tutte le conseguenze che ne derivano (v. Parti comuni).
Fattispecie particolare: «Nel caso in cui un condomino abbia eliminato un tratto dell’aiuola condominiale (antistante un proprio vano) rendendola carrabile, la sussistenza dell’alterazione e del mutamento di destinazione deve essere accertata con riguardo all’aiuola complessivamente considerata» (Cass. 5 aprile 1984, n. 2206) e ciò perchè l’indagine sull’uso della cosa comune da parte del condomino, ai fini della valutazione della sussistenza e della liceità o meno dell’alterazione o del mutamento di destinazione del bene e della salvezza del pari uso da parte degli altri condomini, va compiuta con riferi- mento non alla sola parte della cosa comune oggetto diretto della modificazione, bensì alla cosa stessa nella sua interezza.
Alberi
È importante evidenziare una norma del codice civile, l’art. 899 (Comunione di alberi), per cui « gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio» (cfr. altresì Zone verdi; superficie a verde; giardino)
In relazione, invece, all’art. 892 c.c. (Distanze per gli alberi) ha stabilito che nel caso in cui un condomino chieda il risar- cimento dei danni ed, innanzitutto, l’eliminazione totale o parziale di alberi che, piantati a distanza ravvicinata l’uno dal- l’altro in un’aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscono l’ingresso a questo dell’aria e della luce, tale questione deve essere risolta non soltanto alla stregua dell’art. 892 c.c., occorrendo invece indagare se la mancata manutenzione degli alberi, anche se piantati alla distanza legale, non costituisca un comportamento negligente del condominio, idoneo a cagionare ingiusto danno ed a violare il principio per il quale l’uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino.
In un’altra sentenza (11 novembre 1991, n. 11993), ancora la Cassazione ha specificato che «una magnolia, e co- munque un albero di alto fusto, non cambia la destinazione d’uso dello spazio condominiale. La sua messa a dimora, infatti, costituisce una mera modificazione dell’area e non una innovazione e come tale non ha necessità di essere deli- berata dall’assemblea dei condomini a maggioranza qualificata».
Allagamento
In caso di allagamento di locali seminterrati a causa esclusivamente del riflusso entro la fogna privata di acque pro- venienti da quella comunale, riflusso dovuto unicamente alla mancata e doverosa predisposizione dei dispositivi antiri- gurgito, si deve ritenere che responsabile dei danni sia il condominio, ove lo stesso non abbia adottato le prescritte val- vole antirigurgito, e non il Comune proprietario della fognatura (v. App. Roma, 15 febbraio 1988, n. 477, in Arch. loc. e cond. 1989, 498). Per ulteriori riferimenti, v. danni.
Ambasciata
In una recente pronuncia il Tribunale di Milano (30 gennaio 1992, n. 1076, in Arch. loc. e cond. 1992, 124) ha stabili- to che «nel prendere in locazione un immobile sito in Italia, anche se per adibirlo a sede della propria ambasciata, lo Stato straniero agisce iure privatorum ed è quindi obbligato anche a rispettare gli obblighi derivanti dalla soggezione al regola- mento del condominio presso il quale esso abbia preso in locazione l’appartamento».
Ambulatorio medico
La Corte di cassazione (27 giugno 1985, n. 3848) ha sottolineato che il divieto, a carico del condomino di edificio, di dare una determinata destinazione alla porzione di sua proprietà esclusiva (v. uso della proprietà esclusiva), tradu- cendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto dominicale, non può derivare da una deliberazione assem- bleare, adottata con le maggioranze previste per la regolamentazione dell’uso e del godimento dei beni comuni (art. 1138 terzo comma c.c.), ma presuppone un titolo convenzionale, con l’accettazione del vincolo da parte del condomino stesso. In difetto di tale accettazione, pertanto, deve escludersi che una certa utilizzazione dell’alloggio di proprietà esclusiva (nella specie, ad ambulatorio medico) possa di per sè costituire fatto illecito, avverso il quale sia dato al con- dominio od agli altri condomini facoltà di insorgere, salva restando la tutela di questi per gli eventuali pregiudizi che possano derivare dal concreto svolgimento delle attività inerenti a detta destinazione e dalle relative modalità.
È stato inoltre ritenuto che l’attività di medico pediatra di base, svolta in un appartamento facente parte di un fab- bricato in regime condominiale, non contrasta con la clausola del regolamento di condominio che vieta di destinare le singole unità immobiliari ad uso laboratorio, clinica o ambulatorio, ma ne consente l’uso per studio privato professio- nale (Trib. Milano 28 maggio 1990, in Arch. loc. e cond. 1991, 139).
È da ritenere, infine, legittima, ai sensi dell’art. 1130 n. 4 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale con la
Novità in libreria
Sicurezza lavoro, obblighi relativi ai portieri
Interrogazione
quale si incarica l’amministratore di verificare la sussistenza dei requisiti necessari all’esercizio di un laboratorio di me- dicina nucleare nei locali di proprietà di un condomino (App. Milano 16 giugno 1989, in Giur. mer. 1990, 986).
Amianto
Il quinto comma dell’art. 12 della L. 27 marzo 1992, n. 257 ( Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) prescrive che «presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l’adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle Province auto- nome di Trento Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all’art. 10, comma 2 lett. l)».
Ammezzati
I cosiddetti ammezzati o mezzanini (ovvero i piani posti fra il pianterreno e il primo piano) debbono essere calcola- ti - sia pure come mezzi piani - ai fini della determinazione dell’indennità di sopraelevazione (v. Sopraelevazione), sempre che abbiano, sul piano strutturale e funzionale, connotazione di autonomia e di indipendenza e non siano ascritti alle altre unità immobiliari da intimi vincoli pertinenziali (così, Cass. 14 dicembre 1974, n. 4274).
da: Xxxxxxx Xxxxxx - Il condominio dalla A alla Z, ed. La Tribuna
per gli amministratori immobiliari
L’on. Canavese (Fld), insieme ad altri parlamentari dello stesso gruppo, ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al ministro delle Finanze - in riferimento all’atti- vità di controllo, specificatamente, dell’attività degli amministratori im- mobiliari - per sapere: se il Ministro non intenda convenire sulla forte op- portunità, ed anzi necessità, che l’atti- vità di controllo non pregiudichi in maniera invasiva ed estesa le attività dei contribuenti nei cui confronti ven- gono effettuati i controlli; se non con- divida l’opinione che la tempestività e la rapidità dei controlli, oltre che a un evidente principio di economia, ri- spondano anche ad una esigenza di non ledere l’immagine dell’ammini- strazione finanziaria, immagine così essenziale ai fini di un sereno rapporto tra fisco e cittadini; se non ritenga di immediata opportunità diramare indi-
Il Decreto Lgs. n. 626/94 (recepimen- to norme europee sulla sicurezza e salute sul lavoro) si riferisce ai “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portiera- to” stabilendo che, per essi, l’applicazione della normativa è limitata ai casi espressa- mente previsti, indicati negli articoli 21 e 22 del decreto stesso.
Non risulta chiaro se in questa cate- goria di lavoratori dipendenti debbano es- sere inclusi anche i lavoratori indicati dal
C.C.N.L. ai punti C, D ed X. Xxxxxxxxxxx quindi dover concludere che, nel caso in cui tali particolari categorie di lavoratori (punti C, D, E del C.C.N.L.) venissero considerati esclusi dalla definizione della legge, per essi l’applicazione del decreto non subisca le deroghe indicate nell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 626/1994, ma si estenda come ad un qualsiasi altro rappor- to di lavoro dipendente, anche alla rima- nente parte delle norme.
Questo il testo - per la parte che inte- ressa - degli artt. 21 e 22.
Art. 21. Il datore di lavoro provve-
de affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività in generale;
b)le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in rela- zione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni del da- tore di lavoro in materia.
Art. 22. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una for- mazione sufficiente e adeguata in ma- teria di sicurezza e di salute, con parti- colare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b)del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezza- ture di lavoro e/o dell’utilizzo di nuo- ve sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodi- camente ripetuta in relazione all’evolu- zione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
Gli obblighi derivanti dall’applicazio- ne di questi due articoli parrebbero pre- supporre che il datore di lavoro debba co- munque provvedere alla preventiva valuta- zione dei rischi generici e specifici ricaden- ti sull’attività di portierato nella sua più ampia definizione contrattuale, adottando le eventuali misure preventive e protettive che tale valutazione renda necessarie ed opportune.
È utile ricordare inoltre quanto previsto dall’articolo 7 del provvedi- mento, in materia di affidamento da parte del datore di lavoro di opere ad imprese appaltatrici o a lavoratori au- tonomi.
Dalle riviste
Nei tributi, i Comuni non possono fare tutto…
L’Archivio delle locazioni e del condominio (n. 1/95) pubblica - nel loro testo integrale - la sentenza del Tribu- nale di Piacenza che ammette la possibilità dei patti in deroga nell’uso diverso e la decisione del Consiglio di Stato che fa obbligo ai Prefetti di dare notizia, ai proprietari che ne facciano richiesta, sulle esecuzioni di rila- scio, in relazione alla concessione della forza pubblica. Nello stesso fascicolo anche un’esaustiva rassegna di giurisprudenza sui patti in deroga nonchè - in dottrina - studi sulle nuove competenze in materia condominia- le e locatizia (Xxxxx Xxxx), sulla revocazione dell’ordinanza di sfratto per morosità (Xxxxxxxx X’Xxxxx), su con- dono edilizio e disciplina condominiale (Xxxxxxx Xxxxxx), sulla proroga biennale ex art. 11 comma 2 bis e mancata disdetta (Xxxxxxxx Xxxxx), sulla illegittimità del differimento ad altra data dell’esecuzione di rilascio ad opera delle Commissioni prefettizie (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx).
Sulla Rivista Anci (2/95), importante intervista del xxxx. Xxxxxxx Xxxxx: “I Comuni - vi è detto fra l’altro - non possono inventarsi i tributi e dettarne la disciplina in quanto esiste la riserva di legge dell’articolo 23 della Costituzione che lo impedisce”. Il cattedratico fa anche presente che le imposte immobiliari dovrebbero gravare su tutti gli utilizzatori dei servizi comunali (non, sui soli proprietari) e sottolinea che “le imposizioni di tipo pa- trimoniale sono una-tantum e mal si conciliano con il criterio della ripetitività”. Xxxxx stesso numero della stessa rivista anche un esaustivo commento di Xxxxxxx Xxxxxx alla sentenza della Corte costituzionale sull’Ici.
Sul Corriere tributario (n. 13/95) segnaliamo gli studi di Xxxxx Xxxxxxx (Modifiche Iva per le cessioni di fab- bricati e rettifica dei corrispettivi) e Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx (Cessioni di fabbricati: anche l’ufficio Iva procede all’accertamento di valore). Per il fisco (n. 15/95) evidenziamo l’esaustività dello studio di Xxxxxxx Xxxxxxx su “Iva. Interventi di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria nel settore edilizio”.
Due gli studi da segnalare sull’Informatore Pirola. Sul n. 12/95, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx tratta de “I dipen- denti delle comunità senza fini di lucro sono colf” e sul n. 13/95 Xxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx illustra le novità per la denuncia dei redditi da fabbricati.
“Tassazione delle abitazioni, scelte di portafoglio e riforma fiscale” è il titolo dello studio di Xxxxx Xxxx che compare sulla Rassegna tributaria (n. 2/95).
A cura dell’UFFICIO STUDI della Confedilizia
Al datore di lavoro è fatto obbligo di:
a) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A., l’idoneità tecnico pro- fessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
b) fornire a questi soggetti dettagliate in- formazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.
Aspetti sanzionatori.
- L’inosservanza di quanto disposto dall’art. 21 comporta l’arresto da due a quattro mesi, ovvero l’ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.
- L’inosservanza di quanto previsto dall’art. 22 comporta l’arresto da tre a sei mesi, ovvero l’ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni.
xxxxx alle Intendenze di finanza, ed a ogni altro occorrente destinatario, af- finchè i controlli vengano espletati nei tempi previsti dal provvedimento Tre- monti, e comunque vengano esperite le formalità ultimative dei controlli in corso, senza dannose interruzioni deri- vanti da compiti alternativi a quelli in corso di espletamento.
Confedilizia:
i patti in deroga in buone mani
Tra Confedilizia e CGIL - CISL - UIL Contratto portieri, ipotesi d’accordo La Confedilizia ha raggiunto dendo comunque il periodo dal 20 Energia 20 Kwh con CGIL-CISL-UIL un’ipotesi dicembre al 10 gennaio. Riscaldamento di accordo per il rinnovo CCNL La collocazione della restante (mensile) £ 60.000 dei dipendenti da proprietari di metà del periodo feriale verrà decisa Portiere Categorie B e B/1 fabbricati (contratto che avrà de- dal datore di lavoro entro il periodo Paga Base dal 1° gennaio correnza 1.1.95). dal 1° gennaio al 31 dicembre di 1995 £ 361.000 Classificazione ogni anno”. Paga Base dal 1° gennaio Si prevede l’inserimento di Permessi retribuiti 1996 £ 406.000 due nuove qualifiche per lavora- I permessi sono incrementati ad Indennità di scala mobile tori che svolgono rispettivamen- 80 ore annue e potranno essere fruiti £ 908.411 te mansioni di concetto e di or- dai portieri compatibilmente con Valori convenzionali e indennità dine, nell’ambito di attività di comprovate esigenze di servizio e sostituto amministrazione immobiliare dovranno essere richiesti con almeno I valori sono i medesimi dei portieri e/o condominiale. 24 ore di anticipo, salvo casi di forza di categoria A Nel contesto dell’articolo maggiore. Lavoratori Categoria C contrattuale vengono definite Indennità di malattia Paga Base oraria minima conglo- tutte le condizioni di lavoro rife- Le indennità di malattia verran- bata: rite a tali due nuove qualifiche no elevate dal 1° gennaio 1997 a L. dal 1° gennaio 1995 £ 2.700 (orario di lavoro, periodo di pro- 40.000 giornaliere dal 4° al 20° dal 1° gennaio 1996 £ 2.950 va, preavviso, ferie, malattia, giorno compreso e a L. 45.000 gior- Indennità oraria di scala etc.). naliere dal 21° giorno in poi. Tali mobile £ 4.783 Portiere adibito ad uno indennità sono estese anche alle Indennità accessorie: stabile con più ingressi nuove figure contrattuali. vengono aumentate Viene definito un limite Impianto di riscaldamento a giornaliere £ 450 all’affidamento di più ingressi autonomo nell’alloggio del por- Lavoratori Categoria D non sorvegliabili da un unico tiere Paga Base oraria conglobata: posto, a portiere adibito ad uno Nell’ipotesi di cui trattasi al dal 1° gennaio 1995 £ 3.680 stabile. portiere competerà la manutenzione dal 1° gennaio 1996 £ 3.960 Apprendistato - contratti ordinaria, mentre quella straordina- Indennità oraria di scala di formazione - contratti a ria sarà a carico del datore di lavoro. mobile £ 4.855 termine Nuove tabelle retributive Lavoratori Categoria E È prevista la istituzione di Portiere Categorie A e A/1 Paga Base oraria conglobata: queste nuove forme di rapporto Paga Base dal 1° gennaio 1995 dal 1° gennaio 1995 £ 3.120 di lavoro. £. 405.000 dal 1° gennaio 1996 £ 3.390 Orario di apertura e chiu- Paga Base dal 1° gennaio 1996 Indennità oraria di scala sura del portone £ 455.000 mobile £ 4.815 Viene ist i tuito un limite Indennità di scala mobile Nuove figure professionali massimo di due ore nell’inter- (compreso EDR) £ 984.754 Impiegato di concetto vallo tra i periodi giornalieri di Indennità supplementari: aumenti Paga Base dal 1° gennaio 1995 apertura e chiusura del portone. nella misura del 10% a partire dal £ 880.000 Lavoro supplementare in 1° gennaio 1995. Paga Base dal 1° gennaio 1996 caso di rapporto part-time Valori convenzionali per portieri £ 950 La relativa normativa è mo- Categoria A Indennità mensile di scala mobile dificata con l’incremento del Alloggio £ 34.000 £ 920.000 10% fino alla 9a ora giornaliera Energia £ 3.000 Impiegato d’ordine esclusa. Riscaldamento £ 3.000 Paga Base dal 1° gennaio Festività nazionali, infra- Indennità sostitutive £ 650.000 settimanali o del santo patro- Alloggio per ogni Paga Base dal 1° gennaio 1996 no vano £ 20.000 £ 710.000 È previsto il pagamento del- Alloggio per il periodo Indennità mensile di scala mobile le relative giornate in caso di di prova £ 220.000 £ 900.000 coincidenza con il giorno di ri- | |
poso settimanale. Ferie La nuova normativa prevede la scelta da parte del lavoratore tra i due seguenti sistemi di go- dimento delle ferie: 1. “le ferie annuali dovranno essere concesse entro il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e la relativa colloca- zione è decisa dal datore di lavo- ro, sentito il lavoratore, e comu- nicata allo stesso almeno 3 mesi prima della loro fruizione”. 2. “il lavoratore ha facoltà di decidere la collocazione tempo- rale di metà del periodo feriale tra il 16 settembre ed il 15 giu- gno dell’anno successivo, esclu- | Acquisto immobile con denaro proprio ed intestazione ad altro soggetto Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del di- sponente e di intestazione dello stesso bene ad altro soggetto, che il di- sponente abbia inteso in tale modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destina- tario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del dena- ro ma dell’immobile poiché, secondo la volontà del disponente, alla qua- le aderisce il donatario, di quest’ultimo bene viene arricchito il patrimo- nio del beneficiario; conseguentemente, il conferimento, ai sensi dell’art. 737 c.c., avrà ad oggetto l’immobile, con il valore acquisito al tempo dell’apertura della successione, e non il denaro impiegato per l’acquisto. Cassazione, sezione II civile. Sentenza 8 febbraio 1994, n. 1257; Pres. Anglani, est. Xxxxxxxx. |
Condominio
Le multe non possono superare le 100 lire
I regolamenti di condomi- nio non possono prevedere, per le infrazione alle loro disposizio- ni, sanzioni pecuniarie di impor- to superiore a quello (tuttora fis- sato in lire 100) previsto dall’art. 70 Disp. att. Codice civ.
Lo ha stabilito la Cassazione (II sez.), nella sentenza 26.1.1995 n. 948 (Pres. Bronzi- ni, rel. Triola).
Per il riscaldamento, superficie radiante
Per la ripartizione delle spe- se di riscaldamento, il criterio della superficie radiante è confor- me al principio generale di cui all’art. 1123, secondo comma, del Codice civile. Il criterio, in- vece, della ripartizione in base ai millesimi di proprietà è illegitti- mo, salva l’ipotesi teorica di ap- partamenti di eguale superficie e uguale cubatura, considerando che nella determinazione dei millesimi di proprietà si tiene conto dei cosiddetti criteri cor- rettivi (come, ad esempio, il li- vello di piano, l’esposizione ecc.).
Così ha deciso la Cassazione (II sez.), con la decisione 26.1.1995 n. 946 (Pres. Bronzi- ni, rel. Triola).
Giustizia Tributaria
Quando l’inquilino realizza opere …
Le opere realizzate dalla so- cietà locataria su fondo condotto in locazione, essendo finalizzate al miglioramento della proprietà altrui, appartengono alla proprie- tà del fondo cui accedono e la so- cietà locataria ha esclusivamente il diritto alla loro utilizzazione. Tali impianti, quindi, proprio perché di proprietà aliena, non acquistando la qualità di beni acquisiti per la locataria, non possono considerarsi inerenti all’attività imprenditoriale e deb- bono ritenersi soltanto utilizzabi- li nell’esercizio dell’impresa, con conseguente indetraibilità della relativa Iva.
Lo ha stabilito la Commis- sione tributaria di Salerno con una decisione (n. 670/94) che è pubblicata su il fisco (n. 14/95).
Confedilizia toscana impugna decreto Prefetto di Firenze
La Confedilizia toscana ha impu- gnato il decreto del Prefetto di Firen- ze che, in coincidenza con la campa- gna elettorale, ha sospeso l’esecuzione degli sfratti per un periodo di 40 giorni (ma è facile prevedere che ana- logo provvedimento verrà assunto - se non altro per coerenza - per la campa- gna referendaria).
Nel ricorso, la Confedilizia ha messo in vista che gli sfratti sospesi sono quelli per morosità, quelli per i quali è stato pronunciato un provve- dimento del Pretore ex art. 2 d.l. n. 551/1988 (disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione, abban- dono da parte del conduttore dell’al- loggio, inadempimento grave da par- te del conduttore), nonché quelli per i quali - sempre ai sensi dell’art. 2 cit. - il locatore ha dichiarato la propria ur- gente ed inderogabile necessità di di- sporre dell’appartamento già concesso in locazione: ma per quanto concerne questa ultima categoria, si tratta di provvedimenti divenuti esecutivi non oltre il 1988, in quanto il dosaggio della Forza Pubblica disposto dalla Prefettura di Firenze ha fatto sì che si sia determinato un arretrato di circa sette/otto anni nella esecuzione dei provvedimenti motivati da assoluta urgenza e da esigenze di particolare rilievo da parte dei proprietari.
Di tutte le altre possibili ipotesi di provvedimenti di rilascio non si parla nemmeno, in quanto gli stessi sono puramente e semplicemente considerati non eseguibili.
Coloro che fossero interessati ad avere copia del ricorso possono con- tattare il Presidente della Federazione regionale della Proprietà edilizia to- scana, avv. Xxxx Xxxxxxxxxxx (tf. 055/4888457).
Niente novità per sfratti
e adeguamento impianti
Il decreto cosiddetto “millepro- roghe” è stato rinnovato, spezzetta- to peraltro in varii decreti (suddivisi per materia).
L’art. 2, comma 4, del D.L.
29.4.95 n. 140 mantiene così in vi- gore sino al 31.12.95 il sistema di concessione della Forza pubblica at- tualmente in vigore per le esecuzio- ni di rilascio.
Confermata (dall’art. 3, comma 1, del D.L. di pari data n. 143) an- che la data del 30.6.95 entro la qua- le - salvo modifiche, peraltro prean- nunciate, in sede parlamentare (che sposterebbero la data medesima a fi- ne anno) - devono essere adeguati gli impianti nelle abitazioni (a ter- mini della legge 46/90). Non è in- vece stata reiterata la previsione re- lativa alle imprese installatrici o di manutenzione di impianti.
Giurisprudenza casa
Diritto d’antenna, però condizionato…
Interessante (e nuova) sentenza della Cassazione (n. 2862/94), tuttora inedita. Invero, che si abbia il diritto di mettere su una parte comune condominiale un’antenna tv o radio, tutti - oramai - lo sanno. Ma i supremi giudici hanno affrontato (e risolto) un caso in sè particolare, ma ricorrente, di grande im- portanza pratica.
“Gli artt. 1 e 3 L. 6.5.1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive - hanno detto i giudici della Cassazio- ne - e l’art. 231 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparec- chi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destina- zione ancorchè comporti la rimozione o il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito”.
L’interesse della decisione sta tutta in quest’ultima parte della decisione. E, infatti, la Cassazione - ancor più esplicitamente - ha detto: “Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna, non può essere condannato al ripristino dello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua cura e spese alla rimozione e al diverso colloca- mento dell’antenna”.
Quando il condomino passa, ma non abusa…
Interessante sentenza della Cassazione (n. 476/94), sui diritti spettanti ad un singolo condomino. Si riferisce ad una particolare fattispecie, ma può essere ben utilizzata (nel principio che afferma) per nume- rose altre.
“Posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono rica- vate dagli altri” hanno detto i supremi giudici nella predetta decisione “con il limite di non alterare la consi- stenza e la destinazione della cosa, o di non impedire l’altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origine destinata a servire alcuni determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuata da un comuni- sta anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sé non raffigura un go- dimento vietato, a norma dell’art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, né nell’impedi- mento dell’altrui pari diritto”.
Se gli alberi di un condomino giovano a tutti
Curiosa (e anche pericolosa…) sentenza della Cassazione. Che ha, dunque, stabilito che un condominio può anche essere tenuto a pagare le spese di potatura di alberi posti su un terreno di proprietà esclusiva di un singolo condòmino. Naturalmente, posto che la potatura stessa avvenga a certe condizioni.
“Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condo- mino - ecco il principio enunciato dalla Cassazione in una recente sentenza (n. 3666/94) - sono tenuti a con- tribuire tutti i condomini allorchè si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stes- sa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso”.
I condomini, insomma, sono avvertiti. Per situazioni come questa, ed anche per le molte analoghe che si possono presentare.
Uso promiscuo (autorizzato o no), i problemi ci sono
Con l’uso promiscuo di un immobile locato, i problemi ci sono sempre (ed anche se l’uso in questio- ne sia stato autorizzato). La Cassazione lo ha esaustivamente precisato in una recente sentenza (n. 4482/94), tuttora inedita.
“Nel caso in cui l’uso promiscuo dell’immobile locato sia stato previsto dal contratto - hanno detto i su- premi giudici - il rapporto, per applicazione analogica del criterio indicato dall’art. 80, ultimo comma, l. 27.7.1978 n. 392, deve considerarsi regolato dall’uso prevalente voluto dalle parti, a meno che - avendo il conduttore adibito l’immobile per un uso diverso - non debba assumere rilievo l’uso effettivo, secondo la pre- visione del richiamato art. 80”. Pertanto - ha proseguito la Suprema Corte - “‘quando l’uso promiscuo è stato previsto dalle parti, il giudice - per stabilire quale regime giuridico debba essere applicato al contratto - deve anzitutto accertare la volontà delle parti in ordine all’uso e solo nel caso in cui sia dedotta una utilizzazione effettiva secondo un rapporto di prevalenza diverso, può procedere all’accertamento di quest’uso per determi- nare, secondo la disposizione dell’art. 80 della legge sull’equo canone, il diverso regime giuridico eventual- mente applicabile”.
A cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia
Chi legge queste pagine è certo di essere aggiornato su tutte le ultime novità
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Norme e leggi che regolano la piantagione di alb
di Xxxxx Xxxxxx, Agronomo
e Paesaggista, con la consulenza di Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Avvocato
La realizzazione di un nuovo giar- dino o la sistemazione di uno già esi- stente implicano la conoscenza dei re- lativi regolamenti in vigore nella Re- gione interessata (le cosiddette con- suetudini locali) o, in mancanza, delle leggi dello Stato. Uno degli argomen- ti regolati da precise normative ri- guarda la distanza dai confini della proprietà che si deve rispettare per la messa a dimora delle piante. Queste infatti se collocate troppo a ridosso, possono procurare dei danni con lo sviluppo delle radici e con un om- breggiamento eccessivo dei terreni li- mitrofi. Gli articoli inerenti del Codi- ce Civile vanno dal n. 892 al n. 896: tali articoli prevedono il rinvio ai re- golamenti ed altri usi locali e ne indi- xxxx la prevalenza. Soltanto in man- canza di questi si dovranno osservare le disposizioni di legge.
Per sapere se esistono dei regola- menti o delle consuetudini locali ci si può rivolgere alle Associazioni cui fanno capo gli agricoltori e coltivatori diretti della zona interessata (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Coltivatori Diretti ecc …) oppure alla Camera di Commercio; anche presso gli Uffici Tecnici Comunali si posso- no avere informazioni in merito.
L’art. 892 del C.C. dispone che gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad una distanza pari o mag- giore di 3 metri dal confine (dis. 1), gli alberi di non alto fusto a 1,5 metri (dis. 2); le viti, gli arbusti, le siepi vi- ve e le piante da frutto di altezza non superiore ai 2,5 metri devono essere mantenuti a non meno di 0,5 metri dai confini (dis. 3).
Fanno eccezione alcune particola- ri essenze quando sono usate per la formazione di siepi: per ontano, casta- gno o altre simili che si tagliano pe- riodicamente vicino al ceppo la di- stanza deve essere di 1 metro; per le piante di robinie di 2 metri (dis. 4).
Per misurare la distanza si parte dalla linea del confine e si arriva fino alla base esterna del tronco al mo- mento dell’impianto o fino al punto dove è stato collocato il seme (dis. 5). Se il terreno è in pendio la distanza si misura proseguendo verticalmente la linea di confine e tracciando la per- pendicolare fino al tronco (dis. 6); per gli alberi inclinati come punto di ri- ferimento si considera la base del tronco (dis. 7). L’art. 892 dispone an- che che le distanze legali non devono essere osservate nel caso in cui sul confine vi sia un muro divisorio pro- prio o comune purché l’altezza delle piante sia mantenuta più bassa della sommità del muro stesso (dis. 8).
Da ciò si desume che se il muro divisorio ha come unico proprietario il vicino si devono invece rispettare le
distanze previste dal C.C.. La legge pur essendo sufficientemente precisa può dare tuttavia adito a dubbi inter- pretativi che la giurisprudenza ha cer- cato di chiarire. Questi dubbi riguar- dano in particolar modo la definizio- ne di albero ad alto fusto: nell’art.892 si indicano come tali gli alberi il cui fusto sorge ad altezza notevole come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, senza dare una altezza precisa, mentre gli alberi di non alto fusto vengono indi- viduati in quelli i cui rami si diffon- dono ad un’altezza del fusto non su- periore ai tre metri. Da ciò si deduce che gli alberi di alto fusto possono es- sere considerati quelli il cui fusto pre- senta uno sviluppo in altezza superio- re ai tre metri. È stato anche ricono- sciuto che sono da considerare di alto fusto tutte le specie indicate dalla leg- ge anche quando sono allo stadio gio- vanile e non hanno ancora raggiunto le dimensioni che le caratterizzano.
Piante ornamentali di alto fusto più comunemente usate h m 20 - 40; diametro m 6 - 15
ALBERI A FOGLI CADUCA
Acer negundo (acero bianco) Acer platanoide (acero riccio) Acer platanoides “crimson king” Acer pseudoplatanus (sicomoro)
Acer saccharinum (acero argenteo) Aesclulus hippocastanum (ippocastano) Betula alba (betulla)
Carpinus betulus (carpino bianco) Carpinus betulus “fastigiata” Castanea sativa (castano)
Celtis australis (spaccasassi) Fagus sylvatica (faggio comune)
Fagus sylvatica purpurea e F. s. purpurea “mayor”
Fraxinus excelsior (frassino) Gleditsia triacanthos (spino di giuda)
Juglans nigra e J. regia (noce nero e noce comune)
Liquidambar styraciflua (storace) Liriodendron tulipifera (albero del tulipano) Platanus orientalis (platano comune) Populus alba nivea (pioppo bianco) Quercus robur e Q. rubra (quercia comune e quercia americana)
Robinia pseudoacacia (acacia comune o gaggia)
Sophora Japonica (albero pagoda)
Tilia americana, T. cordata e T. euchlora (tigli)
Ulmus campestris (olmo)
CONIFERE
Abies nobilis “glauca” (abete nobile) Abies nordmanniana (abete del Cauca- so)
Cedrus atlantica e C.a. “glauca” (cedro dell’atlante)
Cedrus deodara e C.d. aurea (cedro dell’Hymalaia)
Cedrus libani (cedro del Libano) Chamaecyparis lawsoniana (cipresso bianco)
Cupressocyparis leylandii (cipresso di leyland)
Cupressus sempervirens (cipresso co- mune)
Ginkgo bilboa (gingo - albero capelve- nere)
Larix decidua (larice) Metasequoia glyptostroboides Picea abies (abete rosso)
Pinus nigra austriaca (pino nero dell’Au- stria)
Pinus sylvestris
Sequoiadendron giganteum (sequoia)
ALBERI SEMPREVERDI
Acacia dealbata (mimosa)
Magnolia grandiflora “gallisoniensis” Quercus ilex (leccio)
Ancora, si considerano tali quegli alberi non espressamente menzionati che abbiano caratteristiche simili e che per la loro natura si qualifichino per l’altezza naturale del fusto. Inoltre la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della determinazione delle di- stanze legali ex. art. 892 C.C. è neces- sario accertare se l’altezza di una pian- ta sia stata determinata da un raziona- le metodo di coltivazione e potatura, praticato sin dal momento della sua messa a dimora con lo scopo di impri- mere alle piante forme e dimensioni anche diverse da quelle naturali, op- pure se tali altezze siano conseguenza
di una pratica colturale irrazionale o causale che altera solo temporanea- mente le dimensioni della pianta.
In questo secondo caso non ha importanza il risultato ottenuto ma la base di partenza. In due sentenze del- la Corte di Cassazione, la n. 1847 del 2/8/61 e la n. 3708 del 21/10/76, si stabilisce che i cipressi non si conside- rano di alto fusto qualora servano co- me siepe frangivento: “Ai fini delle distanze dai fondi con termini ex art. 892 C.C., gli alberi vanno classificati anche con riguardo alle caratteristiche proprie del modo di coltivazione; per- tanto i cipressi piantati in funzione di siepe frangivento non si possono con- siderare, ai predetti fini, come alberi di alto fusto, anche se per ragioni di tecnica agraria non è possibile provve- dere alla potatura dei rami e alla re- cisione apicale se non dopo che abbia- no raggiunto un determinato svilup- po in modo da assicurare alla pianta la robustezza necessaria per assolvere al- la funzione protettiva cui è stata de- stinata”. (dis. 9).
Vediamo ora dal punto di vista agronomico come si devono suddivi- dere le piante in base alla loro dimen- sione per inserirle propriamente negli articoli di legge. Possiamo considera- re di alto fusto tutti quegli alberi il cui sviluppo in altezza supera i 25 metri ma anche tutti quelli il cui por- tamento oltre che nell’altezza anche nella chioma è simile a quello delle essenze espressamente indicate nell’ 892.
Riportiamo un elenco delle pian- te ornamentali più usate per la realiz-
La Confedilizia centrale ha inviato il “Vademecum del contribuente - anno 1995” a tutte le Ape, ove è consultabi- le dai soci.
La Confedilizia ha edito una pratica “Guida al condo- minio” (con scritti di Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx). Disponibile per gli iscritti Ape al prezzo (scontatissimo) di £. 25.000 a copia, più spese d’invio.
L’annuario mondiale de- gli iscritti FIABCI. Informa- zioni al proposito presso la sede centrale della Confedi- lizia.
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regolano la piantagione di alberi presso i confini
zazione di giardini che sono da consi- derare di alto fusto (v. elenco a parte); altre essenze di dimensioni minori possono essere fonte di interpretazioni diverse e dovranno essere esaminate nei singoli casi. Visto come è facile incorrere in equivoci si consiglia di non mettere a dimora alberi soprat- tutto se sempreverdi in prossimità dei confini della proprietà in modo da
1 - Gli alberi di alto fusto devono essere pian- tati a non meno di m 3 dal confine (C).
evitare discussioni e mantenere buoni i rapporti di vicinato.
Continuiamo nell’analisi degli al- tri articoli del C.C. che interessano la distanza delle piante dai confini.
L’art. 893, a completamento del precedente, indica le norme da segui- re per gli alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi, solo nel caso che siano di proprietà privata; in caso di pubblica proprietà esistono apposi- te leggi.
In base all’art. 894 il mancato ri- spetto delle distanze autorizza il vici- no a richiedere ed ottenere l’estirpa- zione (dis. 10). L’articolo precisa che gli alberi si devono “estirpare” in quanto il solo taglio non preclude la rivegetazione dell’albero stesso. Que- sto vale, oltre che per gli alberi pian- tati, anche per quelli nati spontanea- mente. Le uniche eccezioni ammesse si hanno quando l’autorità competen-
te intervenga a porre gli alberi impu- tati sotto vincolo artistico oppure quando il vicino acquisisce il diritto alla distanza minore per usucapione o per destinazione del padre.
Questo diritto viene a cessare nel momento in cui l’albero muore o è abbattuto: se si vuole ripiantarlo oc- corre rispettare le distanze legali a meno che l’albero da sostituire non appartenga ad un filare (cfr. art. 895). Interessanti infine sono le dispo- sizioni dell’art. 896 secondo le quali i rami che si protendono sul fondo del vicino possono essere fatti tagliare e l’offeso può egli stesso tagliare le radi-
ci che si addentrano nel suo fondo.
I frutti che cadono naturalmente dai rami protesi appartengono al pro- prietario del terreno su cui sono cadu- ti. Entrambe queste norme hanno va- lore solo nel caso che non esistano re- golamenti o consuetudini locali.
2 - Per gli alberi di non alto fusto (quelli che si dipartono in rami non oltre i 3 m di altezza) si prescrive una distanza minima dal confine (C) di m 1,5 o più.
5 - la distanza (d) dal confine (C) deve essere misurata facendo riferimento al momento della piantagione e quindi al seme o alla base esterna del tronco.
8 - In caso di muro sul confine e se l’albe- ro non lo supera, la distanza (d) non ha vincoli legali.
3 - La distanza minima del confine (C) è di m 0,5 per arbusti, piante da frutto, ecc. non più alti di m 2,5.
6 - La distanza da considerare è sempre quella topografica.
d = distanza da considerare se il ter- reno è in pendio.
9 - I cipressi ed essenze simili, se usati come siepi frangivento, non si considerano al- beri di alto fusto, a condizione che venga- no mantenuti ad altezza non superiore a m 2,5 con ripetute potature; solo in questo caso possono essere collocati ad una di- stanza minima dal confine di 0,5 m.
4 - Se usate per siepi e potate periodica- mente vicino al ceppo, alcune essenze (ontano, castano ecc.) devono essere col- locate a non meno di m 1 dal confine (C); le robinie a non meno di m 2.
7 - Per gli alberi con fusto inclinato la distanza (d) si misura alla base.
10 -Il mancato rispetto delle distanze le- gali autorizza il vicino a richiedere l’estirpazione, e non il solo taglio, de- gli alberi.
Novità in libreria
ADSI
Associazione dimore storiche italiane (aderente alla Confedilizia)
Il Convegno del 6 aprile
Riuscito convegno - il 6 aprile scorso - organizzato dall’ADSI a Ro- ma su “La conservazione dei beni culturali - Ruolo dello Stato e dei pri- vati”. Sono stati approfonditi i temi relativi alle nuove prospettive legi- slative in materia, alle sponsorizzazioni, alla riforma del Catasto, all’au- tonomia dei privati proprietari di Dimore storiche. Particolarmente in- teressante l’intervento del ministro per i Beni culturali, Xxxxxxxx.
Regolamento 512
Lo schema di regolamento di esecuzione della legge 2.8.1982 n. 512 (predisposto d’intesa tra il Ministero dei Beni culturali ed il Ministero delle Finanze e diramato dalla Presidenza del Consiglio già il 25.11.1992 per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri) “non ha avuto ulteriore corso in quanto si rende necessario un suo aggiornamento per le intervenute modifiche dell’ordinamento tributario e per l’entrata in vigore della legge 29.10.1991 n. 358 e del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze, approvato con D.P.R. 27.3.1992 n. 287, con i quali è stata ristrutturata l’amministrazione finanziaria”.
Lo ha scritto il ministro per i Beni culturali Xxxxxxxx, rispondendo ad un’interrogazione in materia presentata dall’xx. Xxxxxx, su segnalazione della Confedilizia.
Il ministro ha anche aggiunto che “con il compito di definire il nuovo schema di regolamento è stata istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione interministeriale, composta da rappresentanti delle due amministrazioni”.
Giustizia Amministrativa
Tar Milano, sent. 351 del 6 marzo 1995.
Reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio previsti dal Piano regola- tore del comune
Qualora l’autorità comunale intenda reintrodurre un vincolo preordinato all’esproprio decaduto per inutile decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, essa ha l’onere di esternare le ragioni attraverso una congrua motivazione che deve tener conto della necessità e della concreta attuabilità del vincolo attraverso le procedure espropriative. Anche nell’ipotesi in cui la reiterazione dei vincoli esistenti, perchè scaduti, avvenga attra- verso l’approvazione di una variante generale allo strumento urbani- stico è ben vero che le motivazioni delle scelte urbanistiche possono desumersi dalla relazione generale illustrativa, tuttavia le argomenta- zioni del comune non possono limitarsi ad un generico riferimento al perdurare delle esigenze pubbliche in quanto una siffatta motivazio- ne concerne in modo indifferenziato qualsiasi tipo di vincolo.
È invece necessario che la reiterazione del vincolo su di un terreno de- terminato sia coerente con una motivazione specifica concernente le scelte urbanistiche relative alla categoria delle opere in parola, evidenziando una concreta volontà di attuare nel quinquennio le previsioni effettuate.
Giustizia Amministrativa
Ripristino cunettone
Presupposti per l’emana- zione di un’ordinanza con- tingibile e urgente
Tar Bologna, sez. n. 2, sent.
n. 102 del 3 marzo 1995
Il provvedimento contingi- bile e urgente costituisce un ri- medio straordinario a disposi- zione del sindaco per interventi indifferibili volti a scongiurare pregiudizi non altrimenti evita- bili con i rimedi ordinari.
Nell’ipotesi in cui disponga in tal modo al privato di ripri- stinare un cunettone di proprie- tà pubblica necessario a racco- gliere le acque piovane sul pre- supposto di una responsabilità dello stesso per il suo venir me- no l’atto va dichiarato illegitti- mo e annullato.
L’amministrazione comuna- le, infatti, ben potrebbe ripristi- nare il bene di sua proprietà, sal- vo il successivo accertamento delle responsabilità di terzi per le spese non potendo in tale ma- teria legittimarsi una suprema- zia dell’amministrazione regola- ta dal diritto pubblico.
Mediazione
Conclusione dell’affare e nozione di mediatore
Per conclusione dell’affare, ai sensi degli articoli 1754 e 1755 del Cc, deve intendersi il compi- mento di una operazione di natu- ra economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e quindi di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; ed è sufficiente a far sorgere quel diritto anche la sti- pulazione di un preliminare.
Nel definire il mediatore, e implicitamente la mediazione, il legislatore, come chiaramente emerge dagli articoli 1754 e 1755 del Cc, ha inteso usare una generi- ca e ampia espressione, di uso co- mune e atecnico, che fa riferimen- to soprattutto al contenuto di una operazione economica, la quale può essere realizzata tanto me- diante la stipulazione di uno o più contratti quanto attraverso uno o più negozi giuridici unilaterali.
Sezione III, sent. 1 aprile 1995 n. 3823
- Pres. Romagnoli; Rel. Xxxxxxxx.
Il soppalco è un’opera interna
Rientra nel novero delle opere interne non soggette, secondo la previsione dell’art. 26 L. 28 febbraio 1985, n. 47, a concessione od au- torizzazione e non integra, pertanto, violazione della legge penale la divisione in due dell’altezza di un vano, destinato all’esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metalli- ca ed assi di legno sì da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un’alterazione dei volumi preesistenti né la costitu- zione di una nuova unità edilizia.
Cassazione penale, II sezione, 1° Aprile 1994 - Presidente Glinni - Relatore Dell’Anno
Disegno di legge (anziché decreto-legge) per i parcheggi
Niente di fatto neanche per il
D.L. 31.1.95 n. 28 sui parcheggi di cui abbiamo più volte riferito su queste colonne (in occasione delle sue precedenti, varie reitera- zioni). Il provvedimento era stato approvato dai due rami del Parla- mento ed era stato presentato alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione, ma il Presiden- te l’ha rinviato al Parlamento ai fini di un suo riesame; il Governo ha allora smembrato il testo ori- ginale del decreto legge in due parti: una relativa ai trasporti (per la quale è stato reiterato il decreto legge 1° aprile 1995, n. 98), una relativa ai parcheggi (per la quale è stato ripresentato non un decre- to legge, ma un semplice disegno di legge: n. 1955/Camera).
Pertanto, essendo decaduti tutti i decreti legge per la Togno- li, quest’ultima legge è da rite- nersi attualmente in vigore nel testo originario (legge 24 marzo 1989, n. 122), sulla base del qua- le i parcheggi della legge Tognoli non possono essere ceduti separa- tamente dall’alloggio del quale costituiscono pertinenza, pena la nullità dell’atto.
Il Consiglio nazionale del no- tariato ha comunque chiarito che il decreto legge 88/95 ha abroga- to l’intero articolo 26 della legge 47/85, sopprimendo contempora- neamente l’ultimo comma dello stesso articolo, che estendeva ai parcheggi ex legge ponte la disci- plina codicistica delle pertinenze. Si ricorderà che la norma abroga- ta, utilizzata da una parte della dottrina come argomento per su- perare la rigida interpretazione della Cassazione che i parcheggi in discorso non potessero cedersi a soggetto estraneo alla palazzina cui il parcheggio era asservito, ve- niva giudicata dalla stessa Cassa- zione come norma non modifica- tiva della situazione precedente; donde la conclusione giurispru- denziale che la cessione del par- cheggio potesse farsi soltanto a soggetto titolare di un diritto di utilizzazione di alloggio, incluso nella palazzina asservita dal par- cheggio.
Malgrado la soppressione dell’intero articolo 26 della legge 47/85, deve ritenersi - a parere del Consiglio del notariato - che in materia valgano tutte le consi- derazioni a suo tempo fatte di cri- tica all’interpretazione giurispru- denziale; si riteneva, infatti, che il parcheggio potesse cedersi a per- sona estranea al condominio, a patto che venisse conservata l’uti- lizzabilità dell’area a posto auto.
Proposta
di legge costituzionale per l’autonomia negoziale
L’on. Xxxxxx Xx Xxxxxx (Forza Italia) ha presentato una proposta di legge costituzionale che aggiunge al testo vigente della Costituzione un articolo 13 bis.
L’importante proposta tende ad assicurare la “protezione costituzio- nale della libertà di contratto”, sul presupposto che la libertà dell’ini- ziativa economica è importantissima “ed implica l’autonomia negoziale”.
Scatt ata la rifor m a
dal 1° m aggio in 4 citt à
Addio per sempre agli uffici tecnici erariali
Scompaiono gli Ute (Uffici tec- nici erariali) e le Conservatorie dei re- gistri immobiliari e nascono gli Uffi- ci del Territorio. La novità, prevista dalla riforma del ministero delle Fi- nanze, è scattata sperimentalmente dal primo maggio in quattro città: Benevento, Catania, Potenza e Terni. La decisione è stata presa dal diretto- re generale del Dipartimento del Territorio del ministero delle Finan- ze, Xxxxx Xxxxxxx, con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’istituzione dei nuovi Uffici del Territorio in ogni capoluogo di pro- vincia era prevista dalla legge del 1991 che ha riformato l’amministra- zione finanziaria.
quattro capoluoghi scelti per il loro
Il ministero ha ritenuto ora di avviare sperimentalmente il nuovo assetto organizzativo e le procedure di lavoro di queste nuove unità in
«buon livello di funzionalità» e per- ché assicurano «un’adeguata ubica- zione urbana e disponibilità di spazio essendo allocati nella medesima struttura edilizia o in edifici non ec- cessivamente distanti».
Dal primo maggio, quindi, a Be- nevento, Catania, Potenza e Terni, contestualmente all’istituzione degli Uffici del Territorio, sono soppressi gli Ute, le sezioni distaccate costitui- te in seguito alla soppressione delle Intendenze di Finanza e le Conserva- torie dei registri immobiliari.
In base alla nuova legge, gli Uf- fici del Territorio devono svolgere compiti di consulenza tecnica ed esti- mativa, di accertamento e verifica, di rilievi catastali, amministrazione e gestione delle proprietà immobiliari dello Stato, trascrizione e costituzio- ne di diritti reali sugli immobili.
In pratica si tratta di tutte le competenze finora svolte dagli Uffici tecnici erariali (Ute), dalle Conserva- torie dei registri immobiliari e dalle Intendenze di finanza (per quanto ri- guarda la sola amministrazione e ge- stione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato).
Eventuale dichiarazione ICI per il ‘94 Come è noto, con decorrenza cipale nel corso del ’94); costruzione stale D e sforniti di rendita catastale, 1° Gennaio 1993 è stata istituita rurale dal 1.1.94 che ha perso tale per i quali l’unica variazione nel cor- l’imposta comunale sugli immobi- caratteristica nel corso del 1994. so dell’anno 1994 è data dall’attri- li (I.C.I.). Il presupposto dell’im- Non costituiscono causa di varia- buzione della rendita oppure dalla posta è costituito dal possesso di zione e quindi non determinano, di contabilizzazione di costi aggiuntivi beni immobili di qualsiasi tipo e per sè, l’obbligo di presentazione della a quello di acquisizione, stante che destinazione (fabbricati, aree edifi- dichiarazione: tale rendita o costi incrementativi cabili, terreni agricoli) siti nel ter- - la modifica dell’aliquota I.C.I. per influiscono sulla determinazione del ritorio dello Stato, ivi compresi gli l’anno 1994 rispetto a quella vigen- valore solo a decorrere dall’anno immobili strumentali e quelli alla te per l’anno 1993; 1995 (devono invece rientrare nella cui produzione o scambio è diretta - l’applicazione della detrazione per dichiarazione 1994 in oggetto i fab- l’attività dell’impresa. Soggetti l’abitazione principale nella misura bricati ai quali nel corso dell’anno passivi del tributo sono quindi i annua superiore alle lire 180.000 (e 1993 sia stata attribuita la rendita proprietari e i titolari del diritto di fino a 300.000) a seguito di apposi- catastale o per i quali, durante l’an- usofrutto, uso o abitazione sugli ta deliberazione adottata dal Consi- no medesimo, siano stati contabiliz- immobili medesimi. glio Comunale; zati costi incrementativi). dall In ibase a quanto disposto - l’aumento del valore contabile, per Presentazione ’art colo 10 del Decreto Legi- effetto dell’aggiornamento dei coef- slativo n. 504/1992 istitutivo ficienti di attualizzazione dei fab- dell a dichiarazione dell’I.C.I., i soggetti passivi hanno bricati di categoria D interamente La dichiarazione I.C.I. per l’anno già dovuto provvedere a dichiarare posseduti da imprese e sforniti di 1994 deve essere redatta in triplice - entro il termine di presentazione rendita catastale. esemplare (un originale per il Comu- della dichiarazione dei redditi re- Non sorge l’obbligo di presenta- ne, una copia per l’elaborazione mec- lativa all’anno 1992 - gli immobi- zione della dichiarazione I.C.I. nei se- canografica e una copia per il contri- li il cui possesso era iniziato prima guenti casi: xxxxxx) su apposito modello approva- del 1° Gennaio 1993. - immobili comunque esenti o esclusi to con Decreto del Ministro delle Fi- Ricordiamo ora che, sempre in dall’I.C.I. per l’intero anno 1994, nanze 15 Febbraio 1995. base al precitato Decreto Leg.vo, si anche se sono stati venduti, o se su La dichiarazione deve essere con- rende dovuta una nuova dichiara- di essi sono stati costituiti diritti segnata al Comune sul cui territorio zione per gli immobili acquisiti reali di usufrutto, uso o abitazione; insiste interamente o prevalentemente nel corso del 1994 e per quelli per - fabbricati per i quali l’unica varia- la superficie degli immobili dichiarati. i quali, durante lo stesso anno zione è rappresentata dall’attribu- Se gli immobili sono ubicati in 1994, si sono verificate modifica- zione o dal cambiamento della ren- più Comuni, devono essere compilate zioni rilevanti ai fini della determi- dita catastale (ovvero dalla sua retti- tante dichiarazioni per quanti sono i nazione dell’imposta dovuta e del fica) ai sensi del decreto legislativo Comuni, indicando in ciascuna di esse soggetto obbligato. Conseguente- 28 dicembre 1993, n. 568; i soli immobili situati nel territorio mente originano l’obbligo di pre- - fabbricati interamente posseduti da del Comune al quale la dichiarazione sentazione della dichiarazione an- imprese e distintamente contabiliz- viene inviata. che le variazioni intervenute dopo zati, classificabili nel gruppo cata- SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA la scadenza del termine di paga- | |
mento della rata di saldo dell’I.C.I. 1994 e quindi nel periodo dal 18 al 31 Dicembre 1994 (che non si riflettono pertanto sull’ammontare dell’I.C.I. dovuta per il 1994, ma solo su quella dovuta per il 1995). Le circostanze che determina- no la necessità di presentare una nuova dichiarazione possono così sintetizzarsi: - immobili che sono stati trasferi- ti (acquistati o ceduti) o sui quali è stato costituito (o estin- to) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione; - immobili che hanno perso (op- pure hanno acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’I.C.I.; - immobili che hanno cambiato caratteristiche: es. terreno agrico- lo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edifica- bile); fabbricato la cui rendita ca- tastale deve essere cambiata a se- guito di modificazioni struttura- li; appartamenti che hanno smes- so di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione prin- | Parla il presidente dell’An ce Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx sul piede di guerra: «Basta con i decreti-tampone, già fallite 30mila imprese» «Il governo si è dimenticato di noi». Xxxx Xxxxxxx, a capo dell’Ance, non è ben disposto nei confronti di Xxxxxxxx Xxxx. Solitamente prudente, conciliante, disponibile, il leader dei costruttori sale sulle barricate: i suoi associati, dice, non ce la fanno più e sono in lotta continua per la sopravvivenza. «Il presidente di un governo di tecnici - dice con xxxxxxxxx - non ha certamente affrontato i proble- mi da tecnico. Anche il modo con cui vengono presi provvedimenti, spesso in contrasto tra di loro, sembra dimostrare che, come al solito, si sta solo rincorren- do l’emergenza, senza un progetto preciso, senza predisporre una politica indu- striale delle costruzioni». Così il crollo degli investimenti ha raggiunto il 20% in due anni, i pagamenti sono in ritardo e c’è un contenzioso per 20mila miliar- di, hanno chiuso 30mila imprese e si sono volatilizzati 200mila posti di lavoro. Partiamo dai posti di lavoro. Le altre categorie hanno avuto il contrat- to in breve tempo e senza scioperi; voi subordinate la firma all’impegno del governo sul fronte del costo del lavoro. Non è un controsenso? «La nostra manodopera ci sta a cuore, è il nostro valore aggiunto, ma voglia- mo le agevolazioni che ha l’industria. Da noi il peso contributivo raggiunge il 62% dei salari, contro un carico medio di altri settori di poco superiore al 45%. Ma che cosa c’entra il contratto? «Perché questa distorsione favorisce il lavoro abusivo: allargandosi la forbice degli irregolari, anche l’occupazione ne soffrirà. Questa disuguaglianza è un ulte- riore segnale che nel governo non c’è sensibilità, non si rendono conto dei mali del nostro settore. E questo i sindacati lo hanno capito». A quanto ammontano gli investimenti bloccati? «Almeno a 35mila miliardi l’anno, per tre anni. Significa un arretramento del 3% in Italia mentre gli altri Paesi europei, già più dotati di infrastrutture, aumentano gli investimenti: il 4,2% in Germania, il 5% nel Regno Unito e il 2,5% in Francia». |
Un a precisazione
Fiaip
Federazione italiana agenti immobiliari professionali (aderente alla Confedilizia)
La Fiaip costituisce l’e nte per la crescita profession ale della categoria
Rilancio della formazione con l’istituzione del Formed
La Fiaip ha costituito il Formed, l’ente culturale e di formazione dell’associazione, allo scopo di sviluppare l’attività della federazione nell’ambito della crescita professionale della categoria. Il Formed è dunque lo strumento su cui la Fiaip fa affidamento per quanto ri- guarda le attività che si configurano nella legge quadro della forma- zione, ricercando, quindi, il rapporto con gli assessorati regionali alla formazione.
La Fiaip si prefigge, dunque, di ufficializzare il suo apporto verso la formazione di accesso alla professione di agente d’affari in media- zione e di ampliare il già collaudato lavoro di formazione e di aggior- namento dei propri associati fino a oggi svolto direttamente dalla fe- derazione.
Poi, nell’ambito del lavoro programmato avente il fine principale di elevare professionalmente e deontologicamente la categoria, ha in preparazione un progetto formativo che andrà a indirizzo della catego- ria tutta, anche ai non associati.
Con questa iniziativa la Fiaip si è prefissata, fra l’altro, di attivare ogni possibile collaborazione con le strutture di formazione, private e pubbliche, esclusivamente nel settore immobiliare, per poter ambire di attuare anche la formazione verso i collaboratori e i dipendenti delle agenzie immobiliari, nonché verso tutti coloro che svolgano professioni nel settore, quali i promotori, i consulenti, i gestori im- mobiliari.
Lo studio dell’evoluzione della categoria, con attenzione agli inte- ressi di questa e agli interessi del pubblico, è inserito nel Formed nell’ambito dello studio e della ricerca attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e il supporto di commissioni di studio e di comita- ti di ricerca.
Il decollo dell’iniziativa è stato affidato ai massimi dirigenti della Fiaip di nomina congressuale che avranno la gestione dell’ente, attra- verso il consiglio direttivo, fino al 31/12/96, periodo entro il quale do- vrà essere costituita l’attività di base e dovranno essere associati i colle- gi regionali Fiaip, come previsto dalo statuto del Formed.
Le cariche del consiglio direttivo sono state dalla giunta nazionale così ripartite: presidente, Xxxxx Xxxxxxx; vicepresidente, Xxxxxxxxx Xx- xxxx; Segretario, Xxxxxxx Xxxxxxxx; consiglieri, Xxxxxxx Xxxxxxx ed Xxxxx Xxxxxxxxxx. Dovranno, come detto, aderire al Formed i collegi re- gionali Fiaip che, con i soci fondatori, costituiranno l’assemblea e, dall’inizio del 1997, sarà eletto il primo consiglio direttivo di nomina statutaria, alla quale si affiancherà di diritto il presidente nazionale della Fiaip.
Hanno già avuto inizio le pratiche per l’accoglimento, a soci dell’ente, delle associazioni regionali della Fiaip, attraverso le quali esiste il progetto di agire territorialmente con sedi decentrate e attivi- tà formative individuate all’interno delle regioni medesime, secondo le effettive necessità e secondo i precipui indirizzi (m.l.)
del ministero delle Fin a nze
Mutui in Ecu,
si potrà detrarre l’effetto-svalutazione nel «740»
Buone notizie per i contribuenti che hanno contratto mutui in Ecu o altra valuta e si sono ritrovati forte- mente penalizzati dalla svalutazione della lira degli ultimi mesi. Dopo che l’Associazione bancaria aveva concesso loro la possibilità di rine- goziare i mutui con un allungamen- to della rateizzazione ora è la volta del fisco a venire loro incontro con un’altra concessione: i mutuatari po- tranno infatti portare in detrazione, nella denuncia dei redditi, i mag- giori oneri derivanti dalla svaluta- zione della lira.
A dare notizia di questa conces- sione è stata una nota del Ministero delle Finanze nella quale si precisa che le somme pagate a seguito delle variazioni di cambio possono essere ricomprese nei cosiddetti “oneri ac- cessori”. Ed in effetti, al rigo P3 del modello 740 del ’95 vanno indicati “gli interessi passivi, gli oneri acces- sori e le quote di rivalutazione di- pendenti da clausole di indicizzazio- ne per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti a pri- ma abitazione”.
C’è poi un’ulteriore precisazio- ne del ministero. “In caso di rine- goziazione di un contratto di mu- tuo in Ecu o in altra valuta stipu- lata per l’acquisto di immobili - si legge nella nota - permane il dirit- to a godere della detrazione spet- tante in base alla normativa vigen- te al momento della stipula dell’o- riginario contratto, se l’importo del mutuo risulta non superiore al- la residua quota di capitale da rim- borsare, aumentata dell’importo derivante dalla applicazione delle clausole di indicizzazione all’Ecu o ad altra valuta”.
Xxxxx xxxxxx e accordi collettivi
L’art. 45 della l. 3.5.1982 n. 203 prevede, com’è noto, che “le or- ganizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari”. Di conseguenza - su pressante invito, anche, della dirigenza nazionale della Proprietà fondiaria - sono stati stipulati in Italia, in materia agraria, 10 Accordi collettivi provinciali, 1 Accordo collettivo interprovinciale ed 1 Accordo collettivo regionale. La possibilità di stipulare accordi collettivi non è invece prevista, com’è noto, dalla normativa sui patti in deroga nelle locazioni urbane. E su questa constatazione si fonda la tesi di chi sostiene che - in queste ultime, e a differenza dalla materia agraria - l’assistenza delle associa- zioni di categoria per i patti in deroga non è stabilita a pena di nullità.
In parole semplici, il costo del cambio derivante dall’aumento della lira svalutata nei confronti dell’Ecu è ammesso in detrazione, nella mi- sura del 27 per cento per l’anno 1994. E ciò per un importo fino a 7 milioni per ciascun contribuente in caso di abitazione principale (così adibita alla data dell’8 dicembre 1993) e fino a 4 milioni ciascuno in tutte le altre ipotesi.
La richiesta dei mutuatari in Ecu, rappresentati dal Sig. Alessan- dro Xxxxxxxxx di Roma, era quella di vedersi detrarre al 100% il maggior onere derivante dalla svalutazione della lira e non solo il 27%, conte- nuto nei limiti di cui abbiamo det- to. Ma era impossibile da addebitare alla collettività un rischio di cambio che ha origini remote e controverse e, comunque, non addebitabili allo Stato.
Eventuale dichiarazione ICI per il ‘94
CONTINUA DALLA PAGINA PRECEDENTE
Al Comune deve essere con- segnato sia l’originale che la copia per l’elaborazione meccanografica.
Il Comune dovrà rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca re- cante la dicitura “Dichiarazione
I.C.I. 1994”, a mezzo raccoman- data postale senza ricevuta di ri- torno, indirizzata all’Ufficio tri- buti del Comune competente co- me prima detto. La data di spe- dizione è considerata data di pre- sentazione.
Termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata:
dal 1° Maggio al 30 Giu- gno 1995 da parte delle persone fisiche e delle società di persone; entro il termine di presenta- zione della Dichiarazione dei Redditi (Mod. 760) relativa all’anno 1994 da parte delle persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l’an- no solare. Per i soggetti IRPEG con periodo di imposta non coin- cidente con l’anno solare la di- chiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che compren- de il 31 Dicembre 1994.
Facciamo altresì notare che eventuali differimenti dei termi- ni previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi re- lativi all’anno 1994 si applicano anche agli effetti della presenta- zione della dichiarazione I.C.I. In tal caso andrà indicata, nello spa- zio riservato alle “Annotazioni”, la condizione che legittima il differimento.
Paga mento dell’I.C.I.
A differenza dell’IRPEF, l’I.C.I. viene pagata nello stesso anno cui si riferisce.
Non bisogna perciò confon- dere l’obbligo di dichiarazione relativo al 1994 con quello di versamento relativo al 1995.
La dichiarazione I.C.I. 1994 non può essere utilizzata per il calcolo dell’I.C.I. da versare per il 1995.
Essa infatti, considerando so- lo le variazioni avvenute nel 1994, fotografa la situazione esi- stente al 31.12.1994 senza consi- derare gli acquisti e le cessioni ov- vero i cambiamenti avvenuti suc- cessivamente che invece dovranno essere presi in considerazione ai fi- ni dei versamenti per il 1995.
Cause di locazione nuovo decreto-legge
Con recente decreto-legge è stato interamente sostituito l’art. 90 della l. 26.11.1990 n. 353, già modificato dalla legge 4.12.1992 n. 477 e dal decreto
legge 7.10.1994 n. 571, con- vertito con modificazioni dalla legge 6.12.1994 n. 673.
Il quarto comma del nuovo art. 90 recita: “A i giudizi pen- denti dinanzi al Pretore alla da- ta del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di af- fitto, si applica l’art. 447 bis del Codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito, ai sensi dell’art. 426 dello stesso Codice”.
In punto, cfr. Cn gennaio ’95.
La valutazione del rischio amianto
Un recente decreto (di cui ab- biamo dato conto su Cn febbraio ’95) stabilisce norme e metodolo- gie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzio- ne e la bonifica di materiali conte- nenti amianto presenti nelle strut- ture edilizie.
L’impiego dell’amianto in edi- lizia è stato, negli anni passati, molto ampio.
Tassa salute più salata
Con la manovra economica messa a punto dall’attuale Go- verno sale da quest’anno di un punto percentuale la tassa sulla salute dovuta dai lavoratori au- tonomi (artigiani, commer- cianti, coldiretti), dai liberi professionisti, dai cittadini non mutuati e dai dipendenti e pensionati con altri redditi. Per il versamento in acconto della tassa salute ’95 l’aliquota da applicare sulla fascia fino a 40 milioni di reddito comples- sivo annuo Irpef non è più del 5,6% bensì del 6,6%.
Rimane invece fermo al 4,6% il contributo di solidarietà dovuto sulla quota di reddito complessivo eccedente i 40 mi- lioni e fino a 150 milioni annui.
Le eccezionali capacità di resi- stenza alle al te temperature, all’usura, all’aggressione delle so- stanze chimiche, alla trazione e al rumore, hanno fatto sì che questo materiale venisse utilizzato per la produzione di svariati componenti per l’edilizia come lastre di coper- tura, piastrelle e feltri per la pavi- mentazione, lastre isolanti, tubi, condotte ed altri. Ma l’estrema pe- ricolosità per la salute derivante dall’inalazione delle fibre di amian- to ha portato all’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, con la quale viene definitivamente messo al bando questo materiale.
La stessa legge, inoltre, riman- dava a successivi regolamenti che stabilissero le normative e le meto- dologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manu- tenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
Maxi estimi rimborsati
L’Erario restituisce il mal- tolto. Nel 740, infatti, si po- tranno recuperare le imposte pagate in più nel ’93 a causa dell’applicazione dei maxi-esti- mi successivamente ridotti.
Nel rigo P18 (altri oneri deducibili) della dichiarazione dei redditi va indicata la diffe- renza tra la rendita denunciata nel 740/93 e quella inserita nel modello 740 dell’anno scorso. La differenza va mag- giorata del 6% a titolo di in- teresse. Il totale va poi sottrat- to dal reddito.
La deduzione compete sia a chi ha abitato direttamente l’im- mobile (o l’ha tenuto a disposi- zione) sia a chi l’ha affittato.
Le suddette normative e tecno- logie tecniche riguardano: l’ispe- zione delle strutture edilizie; il campionamento e l’analisi dei ma- teriali sospetti per l’identificazione di quelli contenenti amianto; il processo diagnostico per la valuta- zione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il suo contenimento o eliminazione; il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le atti- vità di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti mate- riali di amianto; le misure di sicu- rezza per gli interventi di bonifica.
I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: ma- teriali che rivestono superfici ap- plicati a spruzzo o a cazzuola; rive- stimenti isolanti di tubi e caldaie; miscele di altri materiali compren- denti, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.
I materiali in cemento-amian- to, soprattutto sottoforma di lastre di copertura, sono quelli maggior- mente diffusi.
La pericolosità dei materiali contenenti amianto è correlata alla friabilità degli stessi, inten- dendosi friabile ogni materiale che possa essere sbriciolato o ri- dotto in polvere mediante la
semplice pressione delle dita.
Le prime due categorie raggrup- pano materiali altamente friabili è per- ciò potenzialmente pericolosi, mentre la terza categoria comprende materiali la cui possibilità di rilascio di fibre è abbastanza remota.
Stando a quanto riportato dalla nuova normativa, bisognerà individua- re le strutture edilizie su cui interveni- re per poter successivamente procedere al campionamento dei materiali, da ef- fettuarsi con la massima cautela, ed in- fine eseguire l’analisi dei campioni prelevati; se da tale analisi si rileva la presenza di amianto si procede alla va- lutazione del rischio. Non è detto, tut- tavia, che la presenza di materiali con-
tenenti amianto in un edificio com- porti di per sè un pericolo per la salute degli occupanti.
Albero che cade, responsabilità
Riveste la natura di caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode, la caduta di un albero sulla sede stradale, causata da un vento dotato di forza eccezionale, dovendosi questo considerare even- to raro (nella specie, un automobilista aveva riportato danni alla per- sona ed al veicolo, urtando contro un albero che si trovava di traver- so al centro della strada).
Tribunale di Verona. Sentenza 26 gennaio 1994;
Pres. Casalboni, est. D’Ascola
Se il materiale si trova in buone condizioni e non è stato eseguito su di esso nessun intervento che ne abbia pregiudicato l’integrità, è estrema- mente improbabile che esista un peri- colo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. È evidente che tanto più il materiale è friabile tanto maggiore sa- rà la sua probabilità di rilascio di fibre. Si possono verificare tre diverse si- tuazioni in base agli elementi raccolti per la valutazione (vedi tabella). Mate- riali integri non suscettibili di dan- neggiamento: in tale caso non è neces- sario un intervento di bonifica, ma oc-
corre un controllo periodico delle con- dizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione.
Materiali integri suscettibili di danneggiamento: bisogna, innanzitut- to, adottare provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggia- mento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione.
Se non risulta possibile ridurre si- gnificativamente i rischi di danneg- giamento, bisognerà prendere in con- siderazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.
Materiali danneggiati: in questo caso si potrà procedere al restauro dei materiali se questi presentano zone di
danneggiamento di scarsa estensione oppure ricorrere ad un intervento di bonifica mediante rimozione, incapsu- lamento o confinamento dell’amianto. Questo è in estrema sintesi il contenu- to del provvedimento legislativo, che fissa tutta una serie di metodologie e procedure finalizzate a scongiurare il pericolo derivante dall’inalazione dell’amianto.
Bisogna sottolineare che, conside- rata l’estrema pericolosità dell’amian- to, il decreto suddetto fissa delle nor- me molto rigide, per cui si rende ne- cessario, per una corretta applicazione delle stesse, ricorrere ad imprese spe- cializzate negli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto.
Bologna
Milano
Borsa immobiliare
Si fa sempre più urgente la necessità di creare una borsa immobiliare in Xxxxxx Xxxxxxx. E allora la Fiaip, vista la scarsa iniziativa di altri or- ganismi istituzionali e non, ha deciso di rompere gli indugi e farsi parte dirigente in vista del raggiungimento di un obiettivo che gli agenti im- mobiliari considerano prioritario. Un primo progetto di borsa immobi- liare regionale (che integrerebbe l’esperienza della già attiva Piacenza e sarebbe più o meno in linea con le altre borse di Roma, Milano, Bari, Venezia e Perugia, l’unica a livello regionale) verrà presentato a Bologna nei primi giorni del mese di giugno e sarà sottoposto, in particolare, all’attenzione dell’Unioncamere, partner ideale per la realizzazione di un simile progetto: progetto che prevede, tra l’altro, la creazione di punti di consultazione in luoghi pubblici come piazze o stazioni. Per la gestione della borsa regionale, infatti, al di là della questione informatica già am- piamente discussa e approfondita, si preannuncia indispensabile la colla- borazione delle camere di commercio della regione cui sarebbe chiesta la messa a disposizione di personale e locali adeguati per la sala contratta- zione. Gli agenti immobiliari, dal canto loro, provvederanno, invece, alla fornitura dei dati per la costituzione dell’archivio informativo dell’offerta immobiliare e la mole di informazioni da gestire è stimata vicina alle 27 mila schede (3 mila per provincia) riassuntive delle caratteristiche dell’immobile (vani, prezzo, collocazione) per ogni provincia. Ne conse- gue che gli agenti aderenti all’iniziativa potranno avere su video, in ogni momento, una panoramica assai completa ed esaustiva sulla situazione del mercato che consentirà, per esempio, di comprare casa a Rimini an- che da Parma consultando il «file» adeguato presso ogni singola agenzia aderente. E il sistema, è evidente, ha grandi potenzialità specie nel mo- mento in cui sarà possibile collegare tra loro tutte le borse immobiliari esistenti e operanti sul territorio nazionale (l.p.)
Genova
Genova, una spa per i parcheggi
Nascerà, anche a Genova, una società per azioni, a capitale misto pubblico-privato con il 51% del comune (che ne manterrà il controllo), che gestirà tutti i parcheggi civici, e forse anche quelli delle ferrovie del- lo Stato.
Si tratta di un’iniziativa unica in Italia dopo quella della città di Firenze che ha avviato le procedure, ma non ha ancora realizzata la spa.
Il progetto, presentato dall’assessore al traffico e all’ambiente, Xxxxx Xxx- la, è stato approvato dalla giunta comunale. Varata la delibera per costituire la società per azioni, che si chiamerà Genova Parcheggi spa, la civica ammi- nistrazione adesso cerca partner sia pubblici che privati.
L’Aci si è fatta avanti ed entrerà in società con una quota di poco supe- riore al 10%.
Ma sono in corso trattative anche con le Ferrovie dello stato, che po- trebbero portare in dote i loro 720 posti auto localizzati sul territorio ur- bano e con l’Amt che adesso è in grado di acquisire partecipazioni azio- narie. Per quanto riguarda i privati, invece, saranno indette delle gare tra gli offerenti. I parcheggi su cui si potrebbe contare ammontano fino a ora a 2.903, più altri 800 che il comune sta realizzando e i 720 che por- terebbero le Fs.
Ma entro i primi tre anni dalla costituzione, la spa dovrebbe avere a di- sposizione 8 mila posti macchina. Una delle prime iniziative di cui potreb- bero avvantaggiarsi i genovesi potrebbe essere una soluzione tariffaria che consenta, con uno stesso biglietto, di lasciare l’automobile in un parcheggio localizzato fuori dal centro e di prendere poi l’autobus; un modo insomma di favorire l’interscambio tra i mezzi pubblici e quelli privati.
Ma la Genova Parcheggi spa non nasce per gestire solo parcheggi ma an- che per progettarne e realizzarne dei nuovi collegati a interventi di pedona- lizzazione e arredo urbano. Insomma una società che dovrebbe migliorare la qualità della vita cittadina.
In un secondo tempo la spa si occuperebbe delle azioni di rimozione dei veicoli in aree di divieto e della gestione dei contrassegni necessari per circo- lare nelle zone a traffico limitato.
Parcheggi nei cortili
Referendum
In data 6.5.95 è stata presentata alla Cassazione ri- chiesta di referendum abro- gativo delle norme sulla ne- cessità dell’assistenza delle contrapposte organizzazioni per la stipula dei patti in de- roga nelle locazioni urbane.
Anche se accolta, l’abro- gazione proposta lascerebbe comunque in vita - renden- dola definitiva - la legge dell’equo canone, contro la quale - invece - va indirizzato ogni sforzo in favore della (vieppiù necessaria) liberaliz- zazione. Anche i patti in de- roga, poi, rimarrebbero nella loro attuale forma sostanzia- le, sicché non verrebbero ri- xxxxx i principali problemi posti dalla normativa de qua , a cominciare da quelli con- cernenti la durata dei con- tratti, il loro aggiornamento, la proroga biennale di cui al comma 2 - bis e la procedura di recesso. Anche l’applicabi- lità dei patti in deroga all’uso diverso potrebbe continuare ad essere contestata.
Non è un mistero che a Mila- no le auto dei residenti superino di gran lunga i posti auto dispo- nibili in aree pubbliche e private. Tant’è che secondo le st ime dell’assessorato ai trasporti del comune sono circa 120 mila i veicoli che di notte sono par- cheggiati in divieto di sosta, sui marciapiedi, su aree verdi o pe- donali.
L’indecenza continua …
Abbiamo pubblicato sull’ultimo numero un artico- lo del Presidente della Confe- dilizia ligure Xxxxx Xxxxxxxxx nel quale si riferisce che, per un immobile per il quale s’è promossa causa di rilascio già nel 1982, nulla (dal punto di vista del rilascio … e nono- stante la sentenza esecutiva già a suo tempo ottenuta) è tuttora successo.
“Siamo in attesa del segui- to …”, aggiungevamo nella di- dascalia. E il seguito, infatti, è puntualmente venuto. “Per completezza di notizia - ci scri- ve l’avv. Tiscornia - informo che lo sfratto è stato ulterior- mente rinviato al 28.9.95: ma la Forza pubblica non verrà data neppure allora perché è norma locale che essa venga concessa solo a fronte di una necessità o di una morosità. Ipotesi en- trambe non ricorrenti”.
Così, concludiamo anco- ra: “Siamo in attesa del segui- to …”.
È da queste cifre che ha preso il via un’iniziativa dell’associa- zione MeglioMilano rivolta a 450 mila residenti del centro storico per far conoscere la possibilità di avere i parcheggi condominiali direttamente nei cortili delle proprie abitazioni. «Avere un po- sto auto in cortile oggi è possibi- le grazie alle moderne tecnolo- gie», ha spiegato Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, presidente di Xxxxxx- Xxxxxx, alla presentazione della campagna «Cortili cortesi». «So- no necessarie soltanto due condi- zioni, la presenza di un passo car- raio e la volontà di trovare una sistemazione alla propria auto- mobile».
La soluzione è quella del si- stema di parcheggio automatiz- zato sotterraneo, una tecnologia messa a punto dalla Breda ener- g ia che può essere applicata a cortili di qualsiasi dimensione. È infatti sufficiente un lato del cor- t ile di almeno otto metri e la possibilità di scendere a una pro- fondità di almeno tre metri. Il parcheggio totalmente interrato si articola in diversi posti auto (minimo cinque) collegati tra lo- ro da un meccanismo automatico di carrelli trasportatori, con una torretta esterna di accesso il cui ingombro è poco più ampio di un box. Il residente parcheggia la propria vettura sopra la piattafor- ma esterna e poi con un teleco- mando o una tessera magnetica inserisce un codice. L’impianto entra in funzione e deposita auto- maticamente l’auto nel posto as- segnato. I costi vanno da 20-25 milioni per box.
La campagna cercherà soprat- tutto di sensibilizzare gli ammi- nistratori condominiali: «Distri- buiremo un volume contenente tutte le norme e le procedure da seguire per la preparazione delle domande di concessione edilizia».
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In più, ci si difende meglio
Dichiarazione redditi
Ecco le regole da seguire per chi affitta
Due trattamenti per i pro- prietari che affittano una casa.
Equo c a none
Si dichiara l’affitto ridotto del 15% (25% per Venezia centro e isole della Laguna). Il canone (ri- dotto) va prima scritto nella co- lonna 4 e riportato nella 7. Nella colonna 1 si indica la rendita, nel- la 5 il codice 4 (unità immobilia- re locata in regime legale).
Ca none lib ero
Si denuncia il valore più alto tra affitto (ridotto del 15 o 25%) e rendita catastale. Il contribuente deve indicare nella colonna 1 la rendita; nella 4, l’85% del canone (o il 75%); nella 5, il codice 3 (uni- tà immobiliare locata); nella 7, il valore più alto tra rendita (1) e ca- none (4).
Regole generali
L’affitto va dichiarato anche se non è stato incassato. Il canone
si considera al netto delle spese (condominio, luce, gas, acqua ec- cetera) se comprese. Le pertinenze con propria autonomia catastale (box, cantine) vanno indicate se- paratamente. La quota da dichia- rare si ottiene ripartendo il xxxx- ne in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Patto in derog a
Per i canoni da patto in dero-
ga
ed il loro trattamento fiscale,
la Confedilizia ha già rivolto due specifici quesiti al Ministero ma lo stesso - peraltro - non si è an- cora espresso in via ufficiale. La corrente opinione che i canoni dei patti in deroga siano da assi- milarsi ai canoni liberi è infatti tutt’altro che pacifica dato che - com’è noto - l’ « assistenza» dei sindacati si risolve in un control- lo dell’entità dei canoni (che di- vengono, così, canoni “ammini- strati”).
Sulla seconda abitazione la rendita sale di un terzo
La seconda casa piace al Fisco. meno se la casa viene data in uso Per le unità immobiliari tenute a gratuito a un familiare (coniuge, disposizione (cioè, non affittate né figli, fratelli, eccetera) che vi risie- destinate ad abitazione principale) da ufficialmente (iscrizione anagra- la rendita catastale va aumentata di fica). Esenti dall’aumento di un un terzo. Nella colonna 5 del qua- terzo le case a disposizione di chi dro B della dichiarazione dei red- risiede all’estero, o si è trasferito a diti si annoterà il codice 2. Questa lavorare temporaneamente in un regola vale anche quando la secon- altro Comune. Stesso discorso se la da casa è l’unica di proprietà, per- casa è inutilizzabile per mancanza ché il contribuente vive in affitto, di allacciamenti di acqua, gas, lu- oppure per quelle in multiproprie- ce: in caso di controllo basta un’au- tà o possedute in comproprietà (ma tocertificazione.
senza abitarci). Il comproprietario Le case di campagna vanno che vi abita stabilmente non è sog- denunciate al Catasto. E sulla ren- getto, sulla sua quota, all’aumento dita presunta si applica la mag- di un terzo. Nessun aumento nem- giorazione.
Nuovo decreto-legge
Ici non residenti, aliquote ridotte e versamenti
Nuova reiterazione - a fi- ne aprile - del decreto-legge ex n. 48 (cfr. Cn marzo) sulle proroghe fiscali. Tutto con- fermato quanto al termine (28 aprile) ed alle modalità (senza interessi), per il versa- mento dell’ICI da parte dei non residenti nello Stato. Confermata anche la perma- nenza in vigore degli attuali estimi sono al 31. 12.97.
Confermata pure la possi- bilità per i Comuni di delibe- rare (entro il 30 giugno, ex art. 9 bis D.L. 23.2.95 n. 41 - con-
vertito in l. 22.3.95 n. 85) nuo- ve aliquote Ici ridotte - ma non inferiori al 4 per mille - in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comu- ne, per l’unità immobiliare di- rettamente adibita ad abitazio- ne principale, a condizione che il gettito complessivo pre- visto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
Il nuovo decreto legge prevede altresì che per l’anno 1995 il versamento in acconto dell’ICI è calcolato in relazio- ne alle aliquote vigenti alla data dell’1.1.95 (rispetto alla data del 31 maggio prevista dalla vecchia versione). L’eventuale compensazione per l’ammontare dell’imposta conseguente alle aliquote vi- genti dalle rate predette e quelle relative all’applicazio- ne delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versa- mento dell’imposta a saldo.
Il decreto-legge in esame, da ultimo, fissa al 30 giugno il termine quale utile per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa rifiuti.
In carta semplice le intimazioni
ai Prefetti
In base al disposto della legge n. 241/1990, la Con- fedilizia ha predisposto uno schema di intimazione che il proprietario di immobili può inviare al Prefetto, al fi- ne di partecipare al procedi- mento di concessione della forza pubblica per le esecu- zioni di rilascio.
Detta intimazione (pub- blicata su Cn di marzo e nel- la quale il proprietario chie- de che gli vengano comuni- cati: il termine temporale entro cui il procedimento deve concludersi; l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; l’ufficio in cui è possibile prendere vi- sione degli atti) va presenta- ta in carta semplice; non sconta infatti l’imposta di bollo.
La norma che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo è l’articolo 14 della ta- bella allegata al DPR n. 642/1972, secondo il quale vanno presentate in carta li- bera le domande per ottene- re certificati ed altri atti e documenti esenti da impo- sta di bollo (fra i quali van- no comprese le comunica- zioni richieste con l’istanza suddetta).
Notiziario mensile fuori commercio
diffuso esclusivamente tramite le Associazioni della proprietà edilizia
Anno 5
Numero 5
Direttore responsabile XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
Redattore XXXXXX XXXXXXXXXX
Redazione
Ufficio Stampa Confedilizia Xxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 Tel. 06/0000000
Fax. 06/0000000
Impaginazione e Fotocomposizione Publitep - Piacenza
Stampa
TEP s.r.l. - Piacenza
Autorizzazione Tribunale di Piacenza n. 442
Licenziato per la stampa il 4 maggio 1995
Costo della vita - Indici nazionali
(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392 / 1978)
VARIAZIONE ANNUALE Dato pubblicato dall’ISTAT 75%
Edilizia biologica, ecco dove informarsi
studi & ricerche Cosmos, ha orga- Variazione novembre 1993 | - novembre 1994 | 3,7% | 2,77% | |||
nizzato un corso introduttivo alla Variazione dicembre 1993 | - dicembre 1994 | 4,1% | 3,07% | |||
bioedilizia dal titolo «La casa sana: | Variazione gennaio | 1994 | - gennaio | 1995 | 3,8% | 2,85% |
progetto, restauro e riequilibrio | Variazione febbraio | 1994 | - febbraio | 1995 | 4,3% | 3,22% |
dell’ambiente in cui viviamo». Le | Variazione marzo | 1994 | - marzo | 1995 | 4,9% | 3,68% |
L’Università verde di Milano, con la collaborazione del Centro
VARIAZIONE BIENNALE | Dato pubblicato dall’ISTAT | 75% | |
Variazione novembre 1992 | - novembre 1994 8,0% | 6,00% | |
Variazione dicembre 1992 - dicembre | 1994 | 8,2% | 6,15% |
Variazione gennaio 1993 - gennaio | 1995 | 8,2% | 6,15% |
Variazione febbraio 1993 - febbraio | 1995 | 8,7% | 6,52% |
Variazione marzo 1993 - marzo | 1995 | 9,3% | 6,98% |
lezioni, ogni martedì fino al 30 maggio, avranno per tema i mate- riali bio-eco-compatibili; il riscal- damento e gli impianti sanitari ed elettrici. Per ulteriori informazio- ni, si può contattare l’Università
verde di Milano ( tel . e fax
02/8052352-8052456).