ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 321 del 26/10/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Universita` degli Studi di Padova per la fruizione di posti disponibili presso il nido aziendale
``Marameo``.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Universita` degli Studi di Padova per la fruizione di posti disponibili presso il nido aziendale
``Marameo``.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l'IZSVe, a seguito dell'assegnazione, ai sensi della L.R.V. n. 32 del 23.04.1990 e dell'art. 70 della Legge n. 448/2001, di un contributo in conto capitale da parte della Regione del Veneto, ha realizzato, presso la propria sede sita in Legnaro (PD) in Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 00, un nido aziendale denominato "Marameo" - di cui è proprietario - con una capacità ricettiva di n. 45 posti (con possibilità di incremento del 20% per complessivi n. 54 posti), volto ad accogliere bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- in data 12 settembre 2007 l'Istituto ha sottoscritto con gli enti pubblici facenti parte del complesso "Agripolis", quali l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro e Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario (di seguito complessivamente Enti firmatari) un accordo di programma per coinvolgerli nella costituzione, nell'utilizzo e nella gestione comune dell'asilo nido aziendale;
- l’Istituto, titolare del servizio di “Asilo nido aziendale”, ha ottenuto, in applicazione della Legge Regionale n. 22/2002, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dello stesso, da ultimo rinnovati, rispettivamente con provvedimento unico conclusivo del procedimento n. 2020/0065 dell’1.07.2020 e con provvedimento unico conclusivo prot. n. 0018864 del 30.03.2020 del Comune di Legnaro;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- con decorrenza dall’1.09.2010 l'Istituto ha attivato il servizio di asilo nido aziendale, affidando la concessione del servizio di gestione socio educativa del nido ad un ente gestore di provata esperienza nella gestione di strutture per la prima infanzia, da ultimo con DDG n. 269/2020, a seguito dell'espletamento di apposita procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il sopra citato accordo di programma, prevede che sia data priorità dell'ammissione al nido ai bambini figli del personale dei tre Enti Xxxxxxxxx;
- l’art. 8 dell'accordo di programma stabilisce che ciascun Ente sottoscrittore mantenga piena autonomia relativamente alla gestione dei posti allo stesso riservati e alla scelta delle modalità e delle condizioni di assegnazione dei posti ai propri dipendenti e collaboratori;
- il succitato art. 8 prevede, tuttavia, anche la possibilità di coinvolgere altri enti, a favore dei quali è possibile la cessione temporanea o definitiva da parte di ciascun ente firmatario dell'accordo stesso di eventuali posti ad esso riservati e non utilizzati, in caso di rinuncia da parte degli altri Enti Firmatari;
- con nota del 12.06.2013, prot. n. 1988/13/GF/cz, acquisita al prot. IZSVe n. 6170 del 19.06.2013, l’INFN ha comunicato all'IZSVe che "nulla osta a che i posti di cui all'oggetto, già destinati all'INFN e che non fossero utilizzati da figli di dipendenti dell'Istituto, possano essere utilizzati prioritariamente a favore di figli di dipendenti dell'Università di Padova che lavorino presso i LNL e quindi per i figli di altri dipendenti degli Enti firmatari dell'accordo di programma per la costituzione dell'asilo stesso e quindi ancora per i residenti nel Comune di Legnaro";
- l'IZSVe e l’Università degli Studi di Padova – presente con proprie strutture presso l'area di “Agripolis” – hanno stipulato convenzioni per disciplinare la fruizione di posti disponibili presso l’asilo nido aziendale “Marameo”, da ultimo, con convenzione rif. prot. IZSVe n. 7764/2016, valida dal 31.08.2016 al 30.08.2019, successivamente prorogata per ulteriori 3 anni fino al 30.08.2022 (rif. DDG IZSVe n. 301/2019 e nota prot. IZSVe n. 8249 del 05.07.2019);
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Con nota prot. n. 2022-UNPD0Z9-0158038 – acquisita al prot. IZSVe n. 8005 del 07.09.2022, l’Università degli Studi di Padova ha manifestato il proprio interesse al rinnovo della convenzione con l’IZSVe per la fruizione dei posti disponibili presso il nido aziendale “Marameo”.
Al fine di dare seguito alla sopra citata nota, la Direzione generale con ticket intranet n. 186660/2022 ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari per la stipula di un nuovo accordo. Il Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza ha, quindi, provveduto a predisporre e condividere, per le vie brevi, con l’Università degli Studi di Padova lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Con la sottoscrizione dell’accordo in parola – la cui validità decorre dal 31.08.2022 fino al 30.08.2025, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 anni previo consenso scritto tra le Parti – l’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Padova “eventuali
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, presumibilmente in numero non inferiore a 7, calcolati sulla capienza massima di 54 posti”; tale accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la fruizione di posti dell’asilo nido aziendale “Marameo” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che con la stipula della convenzione in oggetto – la cui validità decorre dal 31.08.2022 fino al 30.08.2025, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 anni previo consenso scritto tra le Parti – l’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Padova, presente con proprie strutture presso l’area di Agripolis, “eventuali posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, presumibilmente in numero non inferiore a 7, calcolati sulla capienza massima di 54 posti”;
4. di prendere atto, altresì, che la convenzione in parola non prevede oneri economici a carico delle Parti.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
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VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la fruizione di posti dell’asilo nido aziendale “Marameo” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che con la stipula della convenzione in oggetto – la cui validità decorre dal 31.08.2022 fino al 30.08.2025, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 anni previo consenso scritto tra le Parti – l’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Padova, presente con proprie strutture presso l’area di Agripolis, “eventuali posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, presumibilmente in numero non inferiore a 7, calcolati sulla capienza massima di 54 posti”;
4. di prendere atto, altresì, che la convenzione in parola non prevede oneri economici a carico delle Parti.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 321 del 26/10/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Universita` degli Studi di Padova per la fruizione di posti disponibili presso il nido aziendale ``Marameo``.
Pubblicata dal 26/10/2022 al 10/11/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
CONVENZIONE TRA
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale e Partita IVA 00206200289, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità "Istituto" o "IZSVe"
E
L'Università degli Studi di Padova con sede legale in Xxx XXXX Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx- xx, codice fiscale 80006480281 e Partita IVA 00742430283, nella persona della Prof.ssa Da- xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità "Università";
di seguito denominate separatamente anche “la Parte" e congiuntamente "le Parti";
PREMESSO CHE:
a) l 'IZSVe, a seguito dell'assegnazione, ai sensi della L.R.V. n. 32 del 23/04/1990 e del l'art.
70 della Legge n. 448/2001, di un contributo in conto capitale da parte della Regione del Veneto, ha realizzato, presso la propria sede sita in Legnaro (PD) in Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx
x. 00, un nido aziendale denominato "Marameo" - di cui è proprietario - con una capacità ricettiva di 45 posti (con possibilità di incremento del 20% per complessivi 54 posti), vol- to ad accogliere bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
b) in data 12 settembre 2007 l'Istituto ha sottoscritto con gli enti pubblici facenti parte del complesso "Agripolis", quali l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro e Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario (di seguito complessivamente Enti firmatari) un accordo di programma per coinvolgerli nella costitu- zione, nell'utilizzo e nella gestione comune dell'asilo nido aziendale;
c) l’Istituto, titolare del servizio di “Asilo nido aziendale”, ha ottenuto, in applicazione della
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Legge Regionale n. 22/2002, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dello stesso, da ultimo rinnovati, rispettivamente con provvedimento unico conclusivo del procedimen- to n. 2020/0065 del 01.07.2020 e con provvedimento unico conclusivo prot. n. 0018864 del 30.03.2020 del Comune di Legnaro;
d) con decorrenza 01.09.2010 l'Istituto ha attivato il servizio di asilo nido aziendale, affidan- do la concessione del servizio di gestione socio-educativa del nido ad un Ente Gestore di provata esperienza nella gestione di strutture per la prima infanzia, da ultimo con DDG n. 269/2020, a seguito dell'espletamento di apposita procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016;
e) l’accordo di programma di cui al precedente punto b), prevede che sia data priorità dell'ammissione al nido ai bambini figli del personale dei tre Enti Firmatari l'accordo, se- condo la seguente ripartizione tarata sulla disponibilità massima di posti: IZSVe n. 38 po- sti, INFN - Laboratori di Legnaro n. 12 posti e Veneto Agricoltura n. 4 posti;
f) l'art. 8 dell'accordo di programma prevede, tuttavia, anche la possibilità di coinvolgere al- tri enti, a favore dei quali è possibile la cessione temporanea o definitiva, da parte di cia- scun ente firmatario dell'accordo stesso, di eventuali posti ad esso riservati e non utilizzati, in caso di rinuncia da parte degli altri Enti Firmatari;
g) il succitato art. 8 stabilisce, inoltre, che ciascun Ente sottoscrittore mantenga piena auto- nomia relativamente alla gestione dei posti allo stesso riservati e alla scelta delle modalità e delle condizioni di assegnazione dei posti ai propri dipendenti e collaboratori;
h) l'lZSVe e l’Università degli Studi di Padova – presente con proprie strutture presso l'area di “Agripolis” – hanno stipulato convenzioni per disciplinare la fruizione di posti disponi- bili presso l’asilo nido aziendale “Marameo”, da ultimo, con convenzione rif. prot. n. 7764/2016, valida dal 31.08.2016 al 30.08.2019, successivamente prorogata per ulteriori 3 anni fino al 30.08.2022 (rif. DDG IZSVe n. 301/2019 e nota prot. n. 8249 del
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05.07.2019);
i) con nota del 12.06.2013, prot. n. 1988/13/GF/cz, acquisita al prot. IZSVe n. 6170 del 19.06.2013, l’INFN ha comunicato all'IZSVe che "nulla osta a che i posti di cui all'ogget- to, già destinati all'INFN e che non fossero utilizzati da figli di dipendenti dell'Istituto, possano essere utilizzati prioritariamente a favore di figli di dipendenti dell'Università di Padova che lavorino presso i LNL e quindi per i figli di altri dipendenti degli Enti firma- tari dell'accordo di programma per la costituzione dell'asilo stesso e quindi ancora per i residenti nel Comune di Legnaro";
j) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
k) con nota prot. n. 2022-UNPD0Z9-0158038 – acquisita al prot. IZSVe n. 8005 del 07.09.2022 - l'Università ha manifestato il proprio interesse al rinnovo della convenzione con l’IZSVe per la fruizione dei posti disponibili presso il nido aziendale “Marameo”;
l) Il “Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido aziendale Agripolis Marameo" - Rev. 1 del 14.09.2011, approvato con DDG n. 434 del 14.09.2011 - disciplina le modalità di funzionamento del nido aziendale nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, pubblicato nella sezione dedicata del sito web dell’IZSVe (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxx/).
TUTTO CIÒ PREMESSO
in considerazione delle suesposte premesse e dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, individualmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue:
Art 1 - Premesse
Le premesse, gli atti in essa richiamati e il Regolamento per il funzionamento dell’asilo ni-
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do aziendale Marameo - che l’Università dichiara di conoscere e accettare - costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente alle- gati.
Art 2 - Oggetto
La presente convenzione disciplina la fruibilità da parte dell'Università degli Studi di Padova dei posti inizialmente assegnati all’lZSVe, che si dovessero rendere disponibili presso l'Asilo Nido Aziendale denominato "Marameo" – sito a Legnaro (PD) in Viale dell’Università n. 10
– nell'ipotesi in cui i posti riservati agli Enti Xxxxxxxxx non siano da questi ultimi utilizzati.
Art 3 - Disponibilità di posti
L'IZSVe si impegna a mettere a disposizione dell'Università eventuali posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, presumibilmente in numero non inferiore a 7, calco- lati sulla capienza massima di 54 posti.
Le Parti non sono obbligate a garantire la disponibilità e la copertura né parziale né totale dei suddetti posti. Nel caso in cui l’Università non utilizzi i posti messi a disposizione, l'lZSVe rientrerà nella disponibilità dei stessi o del numero residuo non utilizzato.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento “nel caso di cessazione del genitore dal rapporto di la- voro con uno degli enti firmatari e/o partecipanti, durante la frequenza al nido, il posto viene garantito fino al 31 agosto dell'anno di riferimento”. I posti che via via si liberano saranno oggetto di rinegoziazione.
Art 4 - Graduatorie
L' Università provvede autonomamente alla ricezione e gestione delle domande di iscrizione da parte del proprio personale - verificandone i requisiti di ammissione e la relativa documen- tazione - e alla redazione della graduatoria provvisoria, stilata tenendo conto dei parametri di massima indicati all’art. 24 del Regolamento per il funzionamento dell’Asilo nido aziendale “Marameo”.
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Art 5 - Oneri
In relazione ai posti messi a diposizione dell'Università ai sensi della presente convenzione, l'IZSVe non pretenderà che l'Ateneo sostenga alcun onere o spesa. Oltre a quanto stabilito nella presente convenzione, nessun impegno o qualsivoglia somma potrà essere richiesta all'Università per l'utilizzo, il funzionamento o la gestione dell'asilo nido o a qualsiasi altro titolo.
Art 6 - Responsabilità e polizza assicurative
La gestione socio-educativa dell'asilo nido "Marameo" è affidata dall'IZSVe ad un Ente Ge- store di provata esperienza nella gestione delle strutture per la prima infanzia, individuato a seguito dell'esperimento di procedura di gara.
L'Ente Gestore è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere sia agli utenti del servizio, sia al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, nel corso dello svolgi- mento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, ivi compresi quelli derivanti ad utenti ed a terzi dall’eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee. A tal fine, l’Ente Gestore ha l’obbligo di stipulare idonee polizze assicu- rative.
Art 7 - Orari di apertura del servizio
La frequenza all'asilo nido è prevista per tutto l'arco dell'anno solare, dall’1settembre al 31 agosto, di norma cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00. Even- tuali prolungamenti di orario saranno attivati in base alle richieste pervenute.
Art 8 - Rette di frequenza
L'accesso all'asilo nido comporta il pagamento di una retta di frequenza mensile diversificata sulla base della fascia oraria prescelta.
Gli importi delle rette, a carico delle famiglie utenti del servizio, vengono definiti a seguito
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dell'espletamento da parte dell'IZSVe di procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido "Marameo" e pubblicate sul sito web dell’Istituto, nella pagina dedi- cata al nido aziendale.
Art 9 - Durata
La presente convenzione ha una durata di tre anni dal 31.08.2022 al 30.08.2025.
Le Parti si riservano la facoltà di prorogare la presente convenzione per un ulteriore periodo di 3 anni. La Parte che intende avvalersi dell'opzione di xxxxxxx, dovrà comunicare la propria intenzione all'altra Parte tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza contrattuale. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito.
Art 10 - Modifiche e comunicazioni
La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Par- ti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni rela- tive alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certifica- ta.
Art 11 - Recesso anticipato
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qual- siasi momento, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata da inviare alla controparte con un preavviso di almeno 30 giorni; in tal caso, i bambini frequentanti afferenti al personale dell’Università, potranno proseguire la frequenza all'asilo nido fino al termine massimo del 31 agosto dell'anno educativo di riferimento.
Art 12 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione ed all'ap- plicazione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del TAR Veneto ex art. 133 del Codice del processo amministrativo e D.Lgs. n.104/2010.
Art 13 - Trattamento dei dati personali
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Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR). Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e, se del caso, a comunicare a terzi eventuali dati personali contenuti nel presente Contratto, o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo fine e per il tempo necessario di adempiere agli impegni assunti in virtù dello stesso o per l'adempimento degli obblighi ad esso connessi.
Gli interessati hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali, il di- ritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità, di opporsi al trattamento e di proporre reclamo a un'autorità competente nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti ap- plicabili. Per esercitare i propri diritti, gli interessati possono scrivere a xxx@xxxxxxxxxx.xx e/o a xxxxxxx@xxxxx.xx.
Art 14 - Oneri per la stipula e registrazione
Le Parti dichiarano che la presente convenzione, sottoscritta tramite scrittura privata non au- tenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d 'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente. Ciascuna Parte provvederà all’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera virtuale sull’esemplare di propria pertinenza (per l’Università degli Studi di Padova autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991, prot. n. 4443/91/2T; per l’IZSVe autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17.1.2013).
Art 15 - Negoziazione
La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Art 16 - Norme di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano in quanto ap- plicabile, in particolare le disposizioni del codice civile.
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La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Xxxxx, approvato e sottoscritto:
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Il Direttore generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Per l’Università degli Studi di Padova Il Magnifico Rettore
Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
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