COLLEGIO DI PALERMO
COLLEGIO DI PALERMO
composto dai signori:
(PA) XXXXXXX Presidente
(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE XXXX Xxxxxx di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXX XXXXXXXXX
Seduta del 26/05/2022
FATTO
Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 22.02.2022, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione dell’importo complessivo di € 8.031,44 a titolo di interessi, commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell’anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 23.09.2014 ed estinto anticipatamente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 50, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 27.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell’importo di € 225,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso, per un importo pari a € 400,00.
L’intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce:
0.Xx merito alla richiesta di restituzione degli interessi calcolati secondo il criterio lineare, la resistente:
-afferma l’infondatezza di tale richiesta, in quanto dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente, risulterebbe chiaramente la pattuizione di un “piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”;
-precisa che il criterio di rimborso pro rata temporis previsto al punto 4 del citato modulo deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi;
-allega prospetto riepilogativo delle clausole contrattuali circa le informazioni rese al cliente sul trattamento degli interessi;
-aggiunge che è documentalmente provato che il cliente abbia pagato solo gli interessi relativi alle 50 quote scadute al momento dell’estinzione anticipata e che nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo – la banca ha infatti decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sono stati quindi correttamente indicati in complessivi Euro 2.407,08 corrispondenti appunto all’ammontare totale delle quote interessi relative alle 70 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese in allegato;
2. In merito alla mancata consegna di copia del piano di ammortamento in sede di sottoscrizione del contratto:
-la resistente afferma che non vi è alcun obbligo specifico di consegna di copia del piano di ammortamento in sede di sottoscrizione del contratto, vige invece l’obbligo per la Banca di indicare la forma di ammortamento applicato. Peraltro copia del piano è stata inviata come da richiesta della cliente e a titolo gratuito.
3. In merito alla mancata informativa circa l’applicazione di un piano di ammortamento a scalare (detto anche “alla francese”), la resistente:
-afferma il contratto riporta in maniera chiara e trasparente tutti i costi, gli oneri ed i tassi applicati, ivi compresi gli interessi corrispettivi, con la specificazione che gli stessi verranno corrisposti sulla base di un piano di ammortamento a scalare, anche detto “alla francese”, peraltro noto al mercato e ai consumatori essendo il principale se non l’unico piano di ammortamento applicato nei finanziamenti e nei mutui ipotecari (cfr. Modulo SECCI , Sez. 2);
-riporta breve stralcio della definizione del suddetto piano di ammortamento contenuta nella “Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", che risulta essere parte integrante del contratto sottoscritto: "Ammortamento a scalare: modello di piano di rimborso detto alla francese che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta";
-specifica che è stato consegnato alla Cliente, e da questi sottoscritto per presa visione ed accettazione, il Prospetto di liquidazione in cui viene indicato il capitale residuo in corrispondenza di ogni singola quota. Tale Prospetto viene allegato.
In conclusione, l’intermediario chiede al Xxxxxxxx di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con memoria di replica del 22/02/2022, parte ricorrente ha precisato quanto segue:
-Il piano di ammortamento fornito presenta un elevato grado di opacità non rispettando i canoni minimi richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, in quanto, non fornisce, né commenta lo sviluppo matematico utilizzato dalla banca per addivenire ai risultati ivi riportati in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
-La banca avrebbe riportato nel documento denominato “Prospetto di liquidazione” informazioni estranee e del tutto differenti da quelle concernenti la liquidazione del finanziamento e la firma apposta in calce a tale modulo non dimostra in alcun modo che il consumatore fosse stato adeguatamente informato ed avesse la piena consapevolezza del contenuto di tale “onerosa” modalità di rimborso;
-Il mero riferimento, in contratto, del “p.a. alla francese a rata costante” da solo non consente di effettuare con univocità ed esattezza il calcolo della rata ed il monte interessi;
-il monte interessi corrispondente all’effettivo costo del finanziamento dipende oltre che dal Tan, anche dal regime finanziario impiegato, questo particolare aspetto non è stato
pubblicizzato dalla banca nel contratto di finanziamento, ed è sottratto “taciuto” al consumatore che associa esclusivamente al TAN la misura del prezzo;
-in sintesi contesta all’intermediario:
–un tasso solo nominale che non tiene conto del tipo di rateizzazione;
–una rilevata differenza tra il tasso convenuto e quello applicato, in quanto a quest’ultimo non
–corrisponde il monte interessi del regime semplice, espresso in ragione proporzionale dall’art. 1284 c.c.;
–un’opacità di trasparenza del costo, declinabile in senso economico, in quanto non lascia intuire il
–maggior costo del contratto;
–il tasso indicato in contratto porta ad un ammontare del costo variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento e il prezzo dell’operazione risulta sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del mutuatario;
–mancata esplicitazione contrattuale del criterio di imputazione degli interessi.
Le irregolarità rappresentate si traducono nella violazione degli artt. 1194 e/o 1195 c.c., dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 117 TUB.
Con controrepliche fatte tenere in data 13/04/22, l’intermediario resistente oltre a rinviare a quanto già rappresentato nelle controdeduzioni, afferma in sintesi che:
-non esiste alcun obbligo normativo che impone agli intermediari di proporre più opzioni di scelta circa il piano di ammortamento;
-l’unico indicatore di costo del finanziamento previsto ai fini della trasparenza è il TAEG;
-il ricorrente ha pertanto avuto a disposizione tutti gli strumenti necessari per comprendere i costi del finanziamento e scegliere liberamente se aderire o meno;
-non risulta alcuna opacità contrattuale circa il piano di ammortamento pattuito. Ribadisce pertanto la propria richiesta di rigetto del ricorso.
DIRITTO
La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
Preliminarmente, il Collegio osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo. Sulla base della documentazione versata agli atti, risulta che il reclamo sia stato presentato in data 26.01.22, mentre il ricorso risulta trasmesso in data 22.02.22: pertanto, al momento della presentazione del ricorso non era decorso il termine di 60 giorni previsto dalle Disposizioni ABF (Sez. VI, § 1). Si fa presente che è in atti il riscontro al reclamo, avente data 21.02.22.
Sul punto, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 15400 del 22/06/2021), pur riconoscendo l’inammissibilità del ricorso trasmesso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, ha statuito che “resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.
La sussistenza del diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale
del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C- 383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo xxxxxx, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Si fa presente che l’art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25
luglio 2021), ha modificato l’art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l’applicazione de “l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
A tal proposito, si richiama il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/21 del 15/10/21: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge
n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, si ritiene la natura up front delle seguenti commissioni:
1) “commissioni d’intermediazione”, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento;
2) “provvigioni dell’intermediario del credito”, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento.
Con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi, il modulo SECCI prevede l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Mentre, in relazione al calcolo delle rate, prevede che: “sono calcolate secondo un criterio di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”.
Il Collegio richiama gli orientamenti condivisi tra i Xxxxxxx, a mente dei quali per l’ambiguità della clausola, si applica il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell’art. 1370, c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, co. 2, cod. cons. – in ossequio al principio del favor consumatoris - in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e dall’altro che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.
In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 1.401,49, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:
La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.401,49.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1