SCHEMA DI CONTRATTO
In liquidazione
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI SETTE PICKUP 4X4, E 11 AUTOVETTURE 4X4 E RELATIVI SERVIZI CONNESSI
TRA
L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE E
LA SOCIETÀ/ IL RTI/CONSORZIO/………………………………………………………………
PREMESSO
A. CHE con Determina a contrarre n. 35 del 21/09/2015, L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE (di seguito denominata IGEA) ha indetto, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della “ Fornitura in Acquisto di sette PICKUP 4X4 e di 11 Autovetture 4x”, da affidare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice;
B. CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 114 del 28/09/2015.5.2015 e sulla GUUE GU/S 187 del 26/09/2015;
C. CHE con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
D. CHE il Consiglio dell’IGEA, nell’adunanza del , con Determinazione n. , ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di
;
E. CHE la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5 lett a) del Codice;
F. CHE l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Società) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;
G. CHE è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice;
H. CHE la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
I. CHE la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
ART. 2 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del contratto si intende per:
a. Amministrazione o Amministrazione contraente: l’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE;
B. Capitolato tecnico: il documento contenente la descrizione delle prestazioni, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto;
d. Offerta economica: il documento di cui al modello n. 5.
ART. 3 - NORME REGOLATRICI
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’IGEA, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato tecnico o quanto dichiarato dalla Società nell’offerta economica, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Amministrazione contraente.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’IGEA da un lato e la Società dall’altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha per oggetto la” fornitura, in acquisto di sette Pickup 4x4 e 11 autovetture 4x4 e relativi servizi connessi”, come meglio specificato nel capitolato tecnico da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
2. La Società si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dalla fornitura come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico.
ART. 5 - DURATA
1. La fornitura ha una durata di 6 (sei) mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La Fornitura in acquisto, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Amministrazione.
2. La Società s’impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione della fornitura i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto al compenso della fornitura fissato nel presente contratto.
3. La Società si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’IGEA individua , quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione della fornitura oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l’IGEA, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. La Società deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo alla Società di cui all’art. 118, COMMA 6, D.lgs. 163/2006 in caso di subappalto.
ART. 9 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione della fornitura, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione della fornitura, la Società si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato tecnico e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento della fornitura e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Amministrazione tramite il direttore dell’esecuzione del contratto;
d) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dalla Società per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo alla Società stessa di comunicare alla Amministrazione il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. La Società potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società medesima a gare e appalti
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 11, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che la Società si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, la Società si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
5. La Società si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata
ART. 12 - SUBAPPALTO
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. La Società si impegna a depositare presso l’IGEA, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con il subappaltatore.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere alla Società l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. La Società dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 67 della d. lgs. 159/2010.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice, a trasmettere all’IGEA entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l’IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. La Società dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto.
14. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice, la Società deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del Codice.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’IGEA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. L’IGEA non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 19. La Società, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
ART. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine la Società comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. La Società si obbliga, a mente dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge..
5. La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
ART. 14 - CONDIZIONI ECONOMICHE, IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti alla Società per la fornitura in acquisto oggetto del presente contratto, come indicati nell’Offerta economica sono pari a :
a) Euro (lettere /00) per il Lotto n. 1;
b) Euro (lettere /00) per il Lotto n. 2;
2. l predetti corrispettivi coprono ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intendono omnicomprensivi di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico della Società.
3. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura . L’importo viene corrisposto dall’IGEA sul conto corrente - dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva ai pagamenti del presente contratto – indicato dalla S ocietà. Ai fini del pagamento la Società deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. La Società si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se l’Ente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società medesima di ogni relativo rischio e/o alea.
10. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
11. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell’Ufficio UFTS9R e dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) xxxxxxxxxxxxxx e dovrà essere intestata all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel contratto.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la Società potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
13. Qualora la Società si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall’Amministrazione
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società con la stipula del contratto, la
Società medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla
avente n. di importo pari ad euro ( / ).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore dell’IGEA, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’IGEA. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell’IGEA a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 113 del Codice.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’IGEA.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
ART. 16 - PENALI E RILIEVI
1. In caso di inadempimenti da parte della Società, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 3.2 e 4.1 del Capitolato Tecnico, la Società dovrà corrispondere all’Amministrazione contraente l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 17 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, la Società dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’Amministrazione potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel successivo recante «Risoluzione».
6. La Società prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 18 - RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine assegnato per porre fine all’inadempimento (non inferiore comunque a 15 giorni e che verrà comunicato a mezzo PEC o con raccomandata A/R dall’Amministrazione contraente), la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC o raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d) nei casi di cui agli articoli 8 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 10 (obblighi di riservatezza); 12 (subappalto); 13 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 14 (condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento); 15 (cauzione definitiva); 21 (divieto di cessione del contratto; cessione del credito) e applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 17 recante « Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali» del presente contratto.
2. In caso di risoluzione la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell’IGEA.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrò diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Società con lettera trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA
1. La Società è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. La Società si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico della Società in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.
ART. 20 - RECESSO
1. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi, in tutto o in parte.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, la Società ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne la stessa Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’IGEA che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa IGEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, secondo le modalità sopra menzionate.
5. In ogni caso di recesso la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice. La Società può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 6253408B85 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati alla Società medesimo, riportando il CIG XXXXXXXXXXXX. In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 22 – SPESE, ONERI FISCALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE
Sono a carico della Società tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi all’Assicurazione si applicano le disposizioni legislative in materia.
La Società deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione da apposita richiesta, a corrispondere all’IGEA le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, co. 35, del d.l. 12 ottobre 2012 n.
179 convertito in legge con l. 17 dicembre 2012 n. 221 per l’importo
( / ) Iva inclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE, da appoggiare a: BANCO DI SARDEGNA CODICE IBAN: IT
42E0101543910000000012797, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXX in adempimento dell’art. 34 d.l.. 179/2012”.
ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: - IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxx –00000 XXXXXXXX PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - (Società) , . PEC: Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC o telefax). Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
ART 24 - CLAUSOLA FINALE
1. Il contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Contratto viene steso in tre originali in carta semplice.
5. Il Contratto è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione sarà a carico della Società, così come tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
ART. 25 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione contraente e la Società, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto