CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CasaSicura
Contratto multigaranzia di durata annuale, dedicato alla protezione dei beni e del patrimonio delle persone fisiche.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
• IL FAC-SIMILE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Mod. NET/0217/01 - Ed. 02.2022
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.
DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 02/2022
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Documento redatto secondo le line guida “Contratti Semplice e Xxxxxx”.
Contratto di Assicurazione Multirischi per l’abitazione e il nucleo familiare a Premio Annuo.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Prodotto: CasaSicura
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito a civile abitazione e tiene indenne l’Assicurato ed il suo nucleo familiare da richieste di risarcimento danni per responsabilita civile verso terzi garantendo anche le spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.
Che cosa è assicurato?
Le prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, scelte dal cliente, sono divise in sezioni (è possibile attivare una o più delle seguenti garanzie):
Sezione Incendio e rischi accessori
Le garanzie coprono i danni all’abitazione e/o al contenuto determinati da: Incendio, fulmine, implosione e scoppio; fenomeno elettrico; eventi atmosferici; atti vandalici dolosi e sabotaggio; esplosione; fumo, gas e vapori; acqua condotta nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
La garanzia Incendio è estesa al Ricorso terzi.
Sezione Catastrofi Naturali
Le garanzie coprono i danni all’abitazione e/o al
contenuto determinati da: terremoto, alluvione.
Sezione Furto e rischi accessori
La garanzia copre il furto al contenuto e la rapina avvenuti nell’abitazione assicurata.
Sezione Assistenza
Net Insurance S.p.A. per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A. (società a cui ha affidato la gestione delle Prestazioni) offre all’Assicurato un servizio di Assistenza in grado di risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi
Le garanzie tengono indenne l’Assicurato e il suo Nucleo Familiare, da quanto dovuto per danni a terzi, se civilmente responsabili, ai sensi di Legge.
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk
Le garanzie garantiscono le spese legali occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi nell’ambito della vita privata, e quale utente web e di Social e Media Network.
Che cosa non è assicurato?
L’Assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
Sezione Incendio e rischi accessori: danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti; da cedimento, franamento o smottamento del terreno. Sezione Catastrofi Naturali: danni causati da eruzione vulcanica, da maremoto, tsunami, onde anomale, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine.
Sezione Furto e rischi accessori: danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure da Collaboratori domestici; resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura.
Sezione Assistenza: subiti da immobili diversi
dall’Abitazione abituale.
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi - sono esclusi i danni: ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza; alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla proprietà di animali da sella; derivanti dall’esercizio della caccia e della pesca subacquea; causati da esercizio di attività professionali o comunque retribuite.
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk- le prestazioni non sono valide per sinistri relativi a: al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per Controversie connesse alla circolazione stradale; a casi di adesione a class action.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
Sezione Incendio e rischi accessori: L’estensione di garanzia Ricorso Terzi è prestata fino al 25% del Capitale assicurato Incendio del Fabbricato con il massimo di € 300.000,00.
Sezione Catastrofi Naturali: le garanzie Terremoto e Alluvione sono prestate sino alla concorrenza dell’80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al Contenuto.
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: Le garanzie RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA
PRIVATA e RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ “SECONDA CASA” sono sottoposte ad
una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro a Cose.
Dove vale la copertura
• Le garanzie sono operanti a condizione che le Abitazioni assicurate e il loro Contenuto siano ubicati in Italia.
• Le garanzie per le quali non sono previste limitazioni territoriali sono valide in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
▪ Il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni vere, esatte, non reticenti e complete.
▪ Il Contraente ha il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
▪ In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso all’Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.
Quando e come devo pagare?
Al momento della conclusione del contratto, il Contraente deve pagare il Premio. Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente mediante bonifico, SDD o carta di credito. Qualora il valore del premio sia uguale o maggiore ad € 120,00, lo stesso è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali o mensili senza nessuna maggiorazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore emette la Polizza o nel momento dell'adesione telefonica del Contraente (Conclusione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza).
Se il contratto di assicurazione è concluso:
▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in
Polizza se il Premio è stato già pagato;
▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del
Premio.
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all’Assicuratore la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Contratti di Assicurazione Multirischi per l’abitazione e il
nucleo familiare a Premio Annuo.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Data di realizzazione: 02/2022
ll DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Prodotto: Polizza Casa Sicura
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 77,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a
€ 17,5 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 60,4 milioni.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 38,2 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a
€ 13,7 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 77,2 milioni.
L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 203,88%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2020 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link:
Al contratto si applica la legge italiana.
Che Cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. ✓ Sezione Incendio e rischi accessori Per le abitazioni dell’assicurato e per il loro contenuto, la garanzia copre i danni determinati da: sovraccarico neve; urto veicoli; caduta aeromobili; onda sonica; traboccamento acqua; guasti per impedire o arrestare l’incendio; spese di demolizione e sgombero; spese alberghiere; spese straordinarie; spese peritali; ricerca e riparazione del guasto; spese di ricerca e ripristino da dispersione di gas; perdita pigioni; danni alle provviste in refrigerazione; rottura lastre. La garanzia per la partita Contenuto è estesa agli oggetti portati temporaneamente fuori dall’Abitazione durante il periodo di villeggiatura. La garanzia per la partita Fabbricato è estesa agli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi, al servizio dell’Abitazione indicata in Polizza, per le coperture: Incendio, fulmine, implosione e scoppio ed Esplosione. La garanzia Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso. ✓ Sezione Catastrofi Naturali - Fabbricato |
Sono assicurabili esclusivamente i Fabbricati o parti di essi, la cui ubicazione è indicata in polizza ed i cui locali siano adibiti ad Abitazione abituale o saltuaria dell’Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d’uso dall’Assicurato o da terzi.
Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all’interno di un condominio), la garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell’Assicurato delle parti comuni.
- Contenuto
E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
- Terremoto
Agli effetti della garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo sinistro.
- Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico
Agli effetti della garanzia i danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.
- Danni consequenziali
L’Assicuratore in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, le spese supplementari sostenute per :
- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina e idonea discarica o a quella imposta
dall’Autorità i residui del Sinistro;
- rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato;
- soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato.
✓ Sezione Furto e rischi accessori
La garanzia Furto del contenuto è estesa a: guasti cagionati dai ladri; spese per migliorie; atti vandalici; scippo e rapina effetti personali; gioielli e valori in locali di villeggiatura.
✓ Sezione Responsabilità Civile verso Terzi
La garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA opera in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata e della proprietà dell’Abitazione abituale. La garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ “SECONDA CASA” opera in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale.
✓ Sezione Tutela Legale e Cyber Risk
L’Assicuratore copre le seguenti spese:
1. compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza
2. compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
3. compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
4. compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
5. spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
6. spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Xxxxxxxx
7. spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
8. spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
9. compensi dei Periti
10. spese di giustizia
11. spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
L’ampiezza dell’impegno dell’Assicuratore è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
attivazione congiunta dei Settori Danni ai beni e Patrimonio | In caso di attivazione congiunta sulla stessa polizza di garanzie appartenenti alle Sezioni INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, FURTO E RISCHI ACCESSORI, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI - è previsto uno sconto automatico del 15% sui premi della Sezione INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e sui premi della Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI e del 10% sul premio della Sezione FURTO E RISCHI ACCESSORI. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico | E’ possibile assicurare in aggiunta alla garanzia Terremoto, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico. |
Garanzia Tutela legale cyber risk | E’ possibile assicurare in aggiunta alla garanzia Tutela legale Vita Privata, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia Tutela legale cyber risk. |
Che Cosa NON è assicurato? | |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. | |
Rischi esclusi | Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da: Sezione Incendio e rischi accessori: - ai Fabbricati che non rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate; - guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione; - commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; - di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi assicurati; - alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale; - da gelo e acqua condotta salvo quanto assicurato in polizza per la garanzia specifica; - subiti dagli Impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici, salvo quanto previsto per l’estensione di garanzia specifica; - subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto assicurato in polizza per la garanzia specifica; - Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi; - Danni indiretti, tranne quelli specificatamente indicati nella garanzia Incendio; - causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; - da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione. Sezione Catastrofi Naturali: Relativamente a tutte le garanzie, l’Assicuratore non indennizza i danni: - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; - causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria; |
Rischi esclusi | - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine; - causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico; - causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; - subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; - da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - causati a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia; - determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente; - a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura; - subiti da alberi, piante, prati e coltivazioni agricole; - subiti da veicoli soggetti a immatricolazione e da veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge; - ai seguenti beni: denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, attrezzatura oggetto di contratto di leasing; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; - Danni consequenziali ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall’azione del Terremoto/Inondazione/alluvione/allagamento, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica; - a enti mobili all'aperto; - ai Fabbricati che non rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate; - ai Fabbricati che siano in fase di costruzione, ristrutturazione, in fase di ampliamento o rifacimento; - ai Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia; - ai Fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza; - ai Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; - ai Fabbricati che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico oppure quelli che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni culturali ed ambientali; - ai Fabbricati posseduti da associazioni, società, imprese, istituti e enti pubblici. Inoltre relativamente alla garanzia Inondazione, Alluvione ed Allagamento da evento atmosferico, l’Assicuratore non indennizza i danni: - causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; - a enti mobili all'aperto; - alle cose assicurate che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento per i piani interrati; - i danni causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni; |
Rischi esclusi | - causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all’evento; - a Fabbricati costruiti in aree golenali. Sezione Furto e rischi accessori: - verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; - verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - commessi o agevolati: da persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali devono rispondere; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; - Danni indiretti, quali profitti sperati, i Danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; - causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall’autore del Sinistro; - a Gioielli e Valori inerenti le attività professionali; - alle Cose riposte all’aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune; - quando l’Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura; - avvenuti attraverso le aperture di Serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura; - verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni. Sezione Assistenza: - dolo dell’Assicurato; - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti; - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; - trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni; - gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio; - pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei; - precipitazioni atmosferiche all’interno dell’abitazione; - conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno; - all’impianto nel quale si sia verificato l’evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; - dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore. Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: - causati dolosamente; - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; |
Rischi esclusi | - da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt.; - da furto; - derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati; - derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici; - provocati ai terzi, se l’uso e la proprietà dell’Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge; - verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore; - verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; - conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; - derivanti da impiego di aeromobili; - derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; - verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale; - causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; - derivanti da campi elettromagnetici; - conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica; - conseguenti a: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo; trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici; - verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici non in regola; - causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici non in regola; - derivanti dall’esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria; - derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - limitatamente alla proprietà, da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; - da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica. Sezione Tutela Legale e Cyber Risk: Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’avvocato; - compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro; - spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; - spese recuperate dalla controparte; |
Xxxxxx esclusi | L’Assicuratore inoltre non copre: 1. nella Garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA, per i danni causati in ambito Animali Domestici: - le spese sostenute a primo rischio; - le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste e se manca il riscontro da parte dell’assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del Sinistro; 2. nella Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, per i delitti dolosi in ambito web: - le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato; 3. nella Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, per i danni subìti in ambito web: - le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo; 4. le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG; 5. le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l’intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG; Le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi: - al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - alla materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale; - a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato; - a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci; - fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; - a vertenze derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; - a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche/motonautiche e relative prove; - a fatti derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione; - all’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale svolte dall’Assicurato o da cariche sociali rivestite dallo stesso, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario; - esercizio della libera professione o dell’attività d’impresa; - fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; - a immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione abituale o l’Abitazione saltuaria; - per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; |
Rischi esclusi | - alla compravendita, permuta di immobili, leasing immobiliare e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; - trasformazione, ristrutturazione dell’immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi, salvo gli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi; - a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale; - alla difesa penale per abuso di minori; - a vertenze con l’Assicuratore; - a vertenze con la banca se intermedia il presente contratto di Assicurazione; - in relazione alla Difesa penale per reati commessi tramite l’utilizzo del web, le Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana; in relazione alle Controversie contrattuali per Acquisti via web, sono esclusi dall’operatività della Garanzia nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a: animali e vegetali; Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; oggetti intangibili con valore monetario; beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; materiale digitale scaricato on-line; oggetti per uso industriale; beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore; acquisti effettuati tramite aste on-line; veicoli a motore e natanti; beni non nuovi. |
Ci sono limiti di copertura? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali. Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento. La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00. Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la |
garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato) | |
Sezione Incendio e rischi accessori: | |
Garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia |
Fenomeno elettrico | Limite di Indennizzo per Anno assicurativo di € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00. |
Eventi atmosferici | Per i Danni derivanti da eventi atmosferici limite di Indennizzo pari all’80% del Capitale assicurato per ogni bene (Fabbricato e/o Contenuto); inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00. Per i Danni provocati dalla grandine ai Serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00. |
Sovraccarico neve | Per uno o più Sinistri nell’Anno assicurativo, limite pari al 50% del Capitale assicurato; per Sinistro, Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per il Fabbricato e di € 500,00 per il Contenuto. |
Atti vandalici dolosi e sabotaggio | Limite di Indennizzo pari all’80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L’Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00. |
Acqua condotta | Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00. |
Traboccamento acqua | Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00. |
Spese demolizione e sgombero | Limite 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all’Abitazione e al suo Contenuto. |
Spese alberghiere | Limite d’Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. |
Spese straordinarie | Limite d’Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. |
Spese peritali | Limite d’Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. |
Spese di ricerca e riparazione del guasto | Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00. |
Spese di ricerca e rispristino da dispersione di gas | Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00. |
Perdita pigioni | Xxxxxxx 3 mensilità per Sinistro con il limite di € 3.000,00, previa detrazione Franchigia € 150,00, per Sinistro. |
Xxxxx alle provviste in refrigerazione | Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 200,00. |
Rottura lastre | Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00. |
Ricorso terzi | Non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l’Assicurato; |
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. | |
Estensione contenuto | • oggetti portati temporaneamente fuori dall’Abitazione, limite d’Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo; • Contenuto delle dipendenze, limite 10% del Capitale assicurato per la Garanzia Contenuto |
Estensione impianti fotovoltaici e/o solari termici | L’estensione di copertura è riferita esclusivamente alle Garanzie “INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO” ed “ESPLOSIONE” ed opera a condizione che gli impianti siano stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore e purché si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d’aria - per gli impianti a terra. |
Sezione Catastrofi Naturali: | |
Garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia |
Terremoto Fabbricato Alluvione Fabbricato | L’indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto. Sono assicurabili anche i Fabbricati adibiti ad ufficio o a studio professionale, solo se coesistenti all’interno dell’Abitazione o intercomunicanti con quest’ultima. Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito. Non sono assicurate le cose rientranti della partita Contenuto, nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali ed Agricole in genere. |
Terremoto Contenuto Alluvione Contenuto | L’indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto. Non sono assicurati gli alberi, le piante, diverse da quelle d’appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere. Non sono assicurati i veicoli soggetti a immatricolazione e i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge. Non sono assicurati inoltre denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, l’eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing. Il Contenuto è assicurabile, solo se si assicura il Fabbricato, con Somma assicurata massima del 20% del valore assicurato per il Fabbricato, ridotta al 4% della Somma Assicurata per il Fabbricato relativamente al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati. |
Danni consequenziali | L’estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all’Abitazione e al suo Contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00. Le spese supplementari sostenute per rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto per il ripristino dei locali danneggiati, sono prestate con il limite massimo di € 5.000,00 per evento. Le spese supplementari sostenute per soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro sono prestate con il limite giornaliero di spesa di € 150,00 e per un massimo di 30 giorni. |
Sezione Furto e rischi accessori: |
Garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia |
Furto del contenuto | Limiti di Indennizzo: • singolo oggetto - € 5.000,00; • Gioielli e Valori ovunque riposti - 20% del Capitale assicurato; • Gioielli e Valori in Cassaforte - 50% del Capitale assicurato; • denaro - € 500,00; • Contenuto delle dipendenze - 20% del Capitale assicurato. nell’Abitazione saltuaria: • non verrà riconosciuto alcun Indennizzo per le seguenti voci di Contenuto - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, argenteria, Valori, denaro, Gioielli e preziosi, collezioni e raccolte in genere; • per il Contenuto delle Dipendenze - 20% del Capitale assicurato. Scoperti: • 20% per le Abitazioni site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e per le Abitazioni poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Lo Scoperto verrà ridotto dal 20% al 10% qualora le aperture verso l’esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme; • 20% qualora, in caso di Sinistro, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati: a) attraverso aperture protette con mezzi non conformi; b) quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del Sinistro risulti che nei locali vi era presente l’Assicurato o i suoi familiari; c) attraverso impalcature poste all’esterno del Fabbricato; In caso di coesistenza di più Scoperti verrà applicato lo Scoperto massimo del 30%. |
Estensione di garanzia Guasti cagionati dai ladri | Limite di Indennizzo di € 1.500,00 in aggiunta al Capitale assicurato per il Contenuto. Inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 100,00. |
Estensione di garanzia Spese per migliorie | Limite di € 1.000,00. Inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 100,00. |
Estensione di garanzia Atti vandalici | Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro e limite di Indennizzo per Sinistro pari al 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso. |
Estensione di garanzia Xxxxxx e rapina effetti personali | Limite di Indennizzo per Sinistro pari al 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso. Scoperto del 10% con il minimo di € 100,00. Per il denaro limite € 500,00. Per riemissione di Documenti identificativi personali rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature limite € 250,00. |
Estensione di garanzia Gioielli e valori in locali di villeggiatura | Limite di Indennizzo 10% Capitale assicurato per il Contenuto, per Gioielli e Valori ovunque riposti purché custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave, con il limite di € 1.000,00 limitatamente al periodo di soggiorno nei Locali di villeggiatura. |
Sezione Assistenza: | |
- Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte per ciascun tipo, nel corso dell’Anno assicurativo, con i seguenti limiti per prestazione: - € 1.000,00 per Sinistro per TRASLOCO. - € 400,00 per Sinistro RIENTRO ANTICIPATO dall’estero, € 200,00 dall’Italia. |
- € 250,00 per Sinistro per INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA, SPESE D'ALBERGO. - € 200,00 per Sinistro per INVIO DI UN IDRAULICO, DI UN ELETTRICISTA, DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA. - € 150,00 per Sinistro per IMPRESA DI PULIZIE. € 100,00 per Sinistro per INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H, INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA. | |
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: | |
Garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia |
Massimale | Il Massimale per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo. I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo. In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l’esposizione massima dell’Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza. I Massimali per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. |
Condizioni particolari sempre valide ed operanti | • Limite 50% Massimale per Danni fisici ai Collaboratori addetti ai servizi domestici; • Indennizzo fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, con Franchigia di € 1.500,00 per Xxxxxxxx nel quale i figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un’Invalidità permanente.; • Limite € 300.000,00 per Responsabilità Civile dell’Assicurato per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio da proprietà o condizione; • Limite € 50.000,00 con Scoperto 10% minimo di € 500,00 per Responsabilità Civile dell’Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività; • Limite € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo per Xxxxx conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo. |
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk: | |
• Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio • Nel caso di Vertenze fra Assicurati le Garanzie operano unicamente a favore del Contraente • Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’Assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio | |
Garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia |
Garanzia VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’IMMOBILE | copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 300 (trecento) |
Garanzia VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA | copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 150 (centocinquanta) |
Garanzia ACQUISTI SUI PORTALI | copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento) |
Garanzia VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB | copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento) |
Rivalse
L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia sinistro: l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso all’Assicuratore, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L’Assicurato in caso di Sinistro Incendio, Terremoto, Alluvione o Furto, deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, presentare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornire all’Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti. In caso di Sinistro di Responsabilità Civile l’Assicurato deve comunicare il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. Per i Sinistri Incendio relativi alle garanzie fenomeno elettrico, acqua condotta, traboccamento acqua, spese di ricerca e riparazione del guasto, spese di ricerca e ripristino da dispersione di gas, rottura lastre e per i Sinistri Furto relativi alle estensioni di garanzia guasti cagionati dai ladri, spese per migliorie, qualora il danno preventivato dal Perito incaricato dall’Assicuratore non superi l’importo di € 5.000,00 l’Assicurato, potrà scegliere il servizio di RIPARAZIONE DIRETTA al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all’artigiano riparatore indicato dal Xxxxxx, mandato di incassare l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore e autorizzando lo stesso a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore. |
Assistenza diretta in convenzione: Le prestazioni che l’assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia “Assistenza” e della garanzia “Tutela Legale e Cyber Risk (si veda il riquadro successivo). | |
Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. e la gestione dei Sinistri Tutela Legale e Cyber Risk ad ARAG S.E. | |
Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Assicuratore determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. |
Quanto e come devo pagare?
Premio | Al momento della conclusione del contratto, il Contraente deve pagare il Premio che è soggetto ad imposta. Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente mediante bonifico, SDD o carta di credito. Qualora il valore del premio sia uguale o maggiore ad € 120,00, lo stesso è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali o mensili senza nessuna maggiorazione. I Premi relativi alle Garanzie della Sezione 2 – CATASTROFI NATURALI avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi in relazione a unità' immobiliari ad uso abitativo, non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. |
Rimborso | Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore emette la Polizza o nel momento dell'adesione telefonica del Contraente (Conclusione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza). Se il contratto di assicurazione è concluso: ▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato; ▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio. Per la Sezione Tutela Legale e Cyber Risk La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti: • durante il periodo di effetto dell’Assicurazione, se si tratta di Danno o presunto Danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; • trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell’Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | - Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, in senso più favorevole al Contraente, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°, anziché il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 30 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, a sua scelta: • a mezzo lettera raccomandata; • a mezzo posta elettronica certificata. L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio addebitato al netto delle imposte con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di vendita a distanza, il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi al pagamento del premio. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto
Quali costi devo sostenere? |
Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa: 30,00%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione o dell’Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 XXXX Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: |
All’IVASS | Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “Per il Consumatore - come presentare un reclamo”. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di |
Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l’integrità (incendio, terremoto, alluvione) ed il possesso (furto) ed i propri capitali dalle richieste di risarcimento danni di terzi e dalle spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.
attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità' immobiliari ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Sui premi relativi alle garanzie terremoto alluvione, versati all’Assicuratore è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF pari al 19% entro il limite stabilito dalla normativa vigente. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Sommario
Definizioni Comuni a tutte le coperture 4
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE 10
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 10
Art. 2 – Conclusione del contratto di assicurazione - Effetto, durata, recesso e disdetta del contratto - Premio 10
Art. 3 - Effetto, durata,disdetta e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza 10
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione 11
Art. 5 - Forma delle comunicazioni 11
Art. 6 - Aggravamento del Rischio 11
Art. 7 - Diminuzione del Rischio 11
Art. 8 - Esagerazione dolosa del Danno 11
Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro 11
Art. 10 - Riduzione dei capitali assicurati 11
Art. 11 - Cambiamento dell’Abitazione 11
Art. 12 - Validità territoriale 11
Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza 12
Art. 17 - Altre assicurazioni 12
Art. 18 - Limite massimo dell’Indennizzo 12
Art. 19 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente 12
Art. 20 - Legge applicabile 12
Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto 12
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario 12
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ 13
Art. 23 – Caratteristiche costruttive dei Fabbricati 13
SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI 13
Art. 25 - Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI (partite Fabbricato e Contenuto) 14
Art.26 - Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI (sempre operanti) 18
Art. 27– Garanzia XXXXXXX XXXXXXXX 00
VALORE DELLE COSE ASSICURATE 20
Art. 29 - Valore delle Cose assicurate 20
Art. 30 - Clausola di vincolo 21
SEZIONE 2 – CATASTROFI NATURALI 22
Art. 32 – Gli eventi assicurati 22
Art. 33 – Garanzia TERREMOTO 22
Art. 34 – Garanzia INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO DA EVENTO ATMOSFERICO O FLASH FLOOD 23
Art. 35 - Danni consequenziali - Condizioni valide per tutte le Garanzie 23
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ 24
Art. 37 – Condizioni di operatività della Garanzia : Stato d’uso del Fabbricato 24
VALORE DELLE COSE ASSICURATE 25
Art. 38 – Valore delle Cose assicurate 25
SEZIONE 3 – FURTO E RISCHI ACCESSORI 26
Art. 40 - Garanzia FURTO E RISCHI ACCESSORI 26
Art. 41 – Estensioni di Garanzia FURTO E RISCHI ACCESSORI (sempre operanti) 26
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ 28
Art. 44 - Operatività della Garanzia – Mezzi di chiusura 28
Art. 45 - Limiti di Indennizzo e Scoperti 28
VALORE DELLE COSE ASSICURATE 29
Art. 46 - Valore delle Cose assicurate 29
Art. 47 - Recupero delle Cose rubate 29
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 1, 2 e 3 29
Art. 48 - Cosa fare in caso di Sinistro 29
Art. 49– Procedura per la valutazione del Danno 30
Art. 50 - Mandato ai Periti 30
Art. 51 - Pagamento dell’Indennizzo 31
Art. 52 – Anticipo sull’Indennizzo 31
Art. 53 – RIPARAZIONE DIRETTA 31
SEZIONE 4 – ASSISTENZA ABITAZIONE 32
Art. 54 - Garanzia ASSISTENZA ABITAZIONE 32
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 4 35
Art. 56 – Come attivare le prestazioni Assistenza Abitazione 35
Art. 57 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 35
SEZIONE 5 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 36
Art. 58 – Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA 36
Art. 59 – Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ (SECONDA CASA) 38
Art. 60 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti 38
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’E LIMITI 40
Art. 62 - Persone non considerate terzi 40
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 41
Art. 64 - Cosa fare in caso di Sinistro 41
Art. 65 - Gestione delle Vertenze 41
SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK 41
Art. 66 – Spese coperte dall’Assicurazione 42
Art. 68 – Ambito di operatività delle Garanzie 42
Art. 69 – Garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE 42
Art. 70 – Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK 43
Art. 71 – Spese non coperte 44
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’E LIMITI 46
Art. 73– Operatività delle Garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile 46
Art. 74 – Limiti di copertura 46
Art. 75 – Estensione territoriale 47
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 6 47
Art. 76 – Quali obblighi ha l’Assicurato 47
Art. 77 – Cosa fare in caso di Sinistro 48
Art. 78 – Gestione del Sinistro, scelta dell’avvocato e pagamento delle spese 48
Art. 79 – Restituzione delle spese 48
Art. 80 – Disaccordo con l’Assicuratore in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interesse 49
Art. 81 – Quando sono coperti i Sinistri 49
Art. 82 – Quando avviene il Sinistro 49
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1
CONTATTI UTILI 1
CasaSicura è il prodotto appositamente studiato per la protezione dei beni e del patrimonio delle persone fisiche che potranno proteggere, in un unico contratto, i propri beni (abitazione principale e secondaria) dai rischi di incendio e furto, ed il proprio patrimonio, dalle richieste di risarcimento danni nel caso in cui l’assicurato o una persona del suo nucleo familiare siano civilmente responsabili verso terzi, e dalle spese legali da sostenere per i fatti della vita privata, scegliendo tra una pluralità di garanzie, personalizzabili con l’aggiunta di estensioni proposte in pacchetti predefiniti, in funzione delle proprie esigenze.
Il prodotto è suddiviso in 2 Settori e 6 Sezioni secondo lo schema seguente:
A. SETTORE DANNI AI BENI
1. SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
a. Garanzia Incendio e rischi accessori (partite Fabbricato e Contenuto)
b. Xxxxxxxx Xxxxxxx locativo
2. SEZIONE CATASTROFI NATURALI
c. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (partite Fabbricato e Contenuto)
d. Garanzia Alluvione (partite Fabbricato e Contenuto)
3. SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI
e. Garanzia Furto e rischi accessoti (partita Contenuto)
4. SEZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
f. Garanzia Assistenza Abitazione
B. SETTORE PATRIMONIO
5. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
g. Garanzia Responsabilità Civile della Vita privata
h. Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà
6. SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK
i. Garanzia Tutela legale Vita privata e Immobile
j. Garanzia Tutela legale Cyber risk
È possibile attivare singolarmente o congiuntamente i Settori A e B.
È possibile inserire nella stessa polizza l’abitazione abituale e un numero massimo di 3 abitazioni saltuarie.
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
GLOSSARIO
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all’interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.
Definizioni Comuni a tutte le coperture
Abitazione
I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:
a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più
appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall’esterno;
b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti,
ognuna con propri accessi indipendenti dall’esterno;
c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, isolata da altri fabbricati.
Abitazione abituale
L’abitazione ove l’Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell’anno, purché posta in territorio italiano.
Abitazione locata
L’abitazione dell’Assicurato data in locazione, in comodato
d’uso, in usufrutto.
Abitazione saltuaria
L’abitazione ove l’Assicurato non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano.
Acquisti via web
Tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
Allagamento - Flash Floods
Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Alluvione – Inondazione
Fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Animali domestici
Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto .
Arbitrato
Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l’interpretazione o l’esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A.
Assicurazione
Il presente contratto di assicurazione.
Assistenza
La garanzia assicurativa con la quale l’Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.
Beneficiario
Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento.
Bicicletta
Velocipede di cui all’art. 50 del Codice della Strada (D. Lgs. del 30.4.1992 e successive modifiche).
Trattasi di veicolo con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
E’ altresì considerata velocipede la bicicletta a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Capitale Assicurato
L’importo massimo che l’Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.
Carenza
Periodo successivo alla stipula dell’assicurazione durante il
quale non è operante la copertura.
Cassaforte
Mobile aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione;
- serrature di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate e/o ancorate.
Collaboratori domestici
Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby sitter.
Contenuto
Il contenuto dell’abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente ovvero l’insieme dei seguenti beni:
a) arredamento, elettrodomestici, mobilio in genere dell’abitazione e studio privato compresi l’archivio e documenti personali, libri, abbigliamento personale, biancheria, provviste di famiglia e quanto serve per uso di casa e personale e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario;
b) oggetti particolari, quali apparecchi audiovisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), altri apparecchi elettrici ed elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché le le parabole e/o antenne TV singole, apparecchi di riscaldamento, aerazione, condizionamento d’aria (purchè siano mobili), armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso, strumenti musicali, macchine da cucire;
c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d’arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
d) Gioielli e Xxxxxx;
Il contenuto delle Dipendenze anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli) e del box pertinenziale:
e) arredamento, provviste di famiglia e quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato, comprese attrezzature sportive, Biciclette, Monopattini, velocipedi ed esclusi oggetti particolari e pregiati, Gioielli e Valori.
In ogni caso sono esclusi nella definizione di Contenuto e non sono quindi assicurati:
- i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge,
- i natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli,
- le roulottes,
- nonché gli alberi, le piante diverse da quelle d’appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.
Contraente
Il soggetto, Persona fisica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e paga il premio.
Controversia
S’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato il
proprio diritto in termini di “assistenza legale”.
Cose
Gli oggetti materiali e limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.
Danni
I danni risarcibili ai sensi di Xxxxx in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Dipendenze e/o Pertinenze
Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del Fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.
Disabitazione
Assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Documenti identificativi personali
Carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle autorità giudiziarie.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato
Complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l’Abitazione di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso.
E’ compreso l’intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (compresi gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) Dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Fase giudiziale (Tutela Legale)
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità
giudiziaria.
Fase stragiudiziale (Tutela Legale)
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Fatto illecito
L’azione o l’omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Fenomeno elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi ed infissi
Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
Il numero di giorni o l’importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l’Assicuratore procede all’indennizzo del danno subito dall’Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce “Assistenza”.
Gioielli e preziosi
Oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
Impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di
apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l’energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.
Impianto solare termico
Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell’acqua.
Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell’Interno). Sono altresì considerati incombustibili i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm.
Indennizzo / Indennità
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Invalidità permanente
Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell’Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre
Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell’arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.
Locali di villeggiatura
Dimora stagionale presso la quale l’Assicurato alloggia
saltuariamente nel corso dell’anno.
Manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Massimale
La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l’Assicuratore presta la garanzia.
Monopattino
Veicolo a due o più ruote, il cui movimento è determinato dalla spinta umana degli arti inferiori e/o assistito da trazione elettrica.
Nucleo Familiare
L’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
Parte
L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.
Parti
L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti congiuntamente.
Periodo di efficacia dell’assicurazione
Il periodo intercorrente tra la data indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti tra la data di pagamento del premio , e la scadenza dell’assicurazione.
Perito
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
L’estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Prestazioni
L’assistenza da erogarsi in natura da parte dell’Assicuratore tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
Reato
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un Fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Riparazione diretta
Modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche garanzie una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell’Indennizzo ordinario e che mette a disposizione dell’Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i Periti incaricati dall’Assicuratore che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all’Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rottura di impianto
Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell’integrità dello stesso.
Sanzione amministrativa (Tutela Legale)
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.
Scasso
Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo
Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del ”colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Serramento
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
Sinistro di Tutela legale e Cyber risk
L’insorgere della controversia.
Social Network
Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
Solaio
Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Assicuratore provvede, per incarico in quest’ultimo, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Assicuratore stesso, le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tubo interrato
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valore a Nuovo (Fabbricato)
Si intende, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a Nuovo del Fabbricato, escludendo soltanto il valore del terreno.
Valore a Nuovo (Contenuto)
Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d’uso
Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, al netto di un deprezzamento - stabilito in relazione ad età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero
Forma di assicurazione per la quale l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vertenza
Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore emette la Polizza o nel momento dell'adesione telefonica del Contraente (Conclusione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza).
Se il contratto di assicurazione è concluso:
- il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;
- il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell’art.1901 c.c., l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°, anzichè del 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
L’Assicurazione ha durata annuale ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e pervenuta all’altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell’Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.
Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente mediante bonifico, SDD o carta di credito. Qualora l’importo del premio sia uguale o maggiore ad € 120,00, lo stesso è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali o mensili senza nessuna maggiorazione.
Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 30 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:
• a mezzo lettera raccomandata;
• a mezzo posta elettronica certificata;
L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio addebitato, al netto delle impsote, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.
Art. 3 - Effetto, durata,disdetta e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza Fermo il disposto dell’Art. 2 - “Conclusione dell’assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto”, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto); a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l’Assicuratore garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:
• a mezzo lettera raccomandata;
• a mezzo posta elettronica certificata;
L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all’Assicuratore, all’indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.
Art. 6 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli
aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 x.x.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Esagerazione dolosa del Danno
L’Assicurato che aumenta volutamente l’ammontare del Danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di furto, rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 9 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 10 - Riduzione dei capitali assicurati
In caso di Xxxxxxxx, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.
Art. 11 - Cambiamento dell’Abitazione
In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell’Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto all’Assicuratore, entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell’Abitazione indicata. Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto all’Assicuratore, fermo il disposto dell’art. 1898 c.c.
Art. 12 - Validità territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l’Assicurazione è valida in tutto il mondo.
L’Assicurazione è efficace, salvo che per la SEZIONE 3 - FURTO E RISCHI ACCESSORI, anche per i Danni determinati da colpa grave dell’Assicurato; per tutte le Garanzie, l’Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’Art. 1900 del c.c..
L’omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 c.c.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
I Premi relativi alle Garanzie della Sezione 2 – CATASTROFI NATURALI avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi in relazione a unità' immobiliari ad uso abitativo, non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni, ai sensi della legge 27/12/2017 n° 205 (legge di Bilancio 2018).
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a
ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art.
1910 c.c.
Art. 18 - Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall’art. 1914 c.c., a nessun titolo l’Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.
Art. 19 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’autorità giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.
La Legge applicabile al contratto è quella italiana.
Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario
Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’
Art. 23 – Caratteristiche costruttive dei Fabbricati
L’Assicurazione è operante a condizione che l’Abitazione e il Contenuto siano ubicati in Fabbricati conformi alle
seguenti caratteristiche costruttive:
• devono essere ubicati sul territorio italiano;
• devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
• devono costitire Abitazione abituale o saltuaria dell’Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o
goduta in comodato d’uso dall’Assicurato o da terzi;
• non devono essere in fase di costruzione;
• devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
• devono essere costruiti con materiali prevalentemente Incombustibili; sono altresì considerati Incombustibili i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm.
L’Abitazione deve inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad
abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici
destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.
SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato, se è stato pagato il relativo Premio:
COSA E’ ASSICURATO
Si intendono in garanzia, se indicati in Polizza i relativi Capitali assicurati, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto):
• Fabbricato
E’ assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita Fabbricato come definita nel Glossario.
L’Assicurazione vale esclusivamente per i Fabbricati la cui ubicazione è indicata in Polizza ed i cui locali
rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all’Art. 23 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati”.
Gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi al servizio del Fabbricato, sono assicurati esclusivamente per le coperture previste all’estensione di Garanzia di cui all’Art. 26 lettera c) - IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI.
Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.
Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all’interno di un condominio), la Garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell’Assicurato delle parti comuni. Non sono assicurate le Cose rientranti della partita Contenuto, nonchè gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali ed Agricole in genere.
• Contenuto
E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario.
E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito
nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Se assicurata l’Abitazione locata, tutte le Garanzie operanti nella Sezione 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI sono prestate unicamente per i beni di proprietà del Contraente.
L’Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirgli
tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 25 - Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI (partite Fabbricato e Contenuto)
L’Assicuratore indennizza i Xxxxx materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.
Fermo quanto riportato dall’Art.34 - “Esclusioni”, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:
1. INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO
Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio, compresi quelli verificatisi all’esterno dell’Abitazione;
2. FENOMENO ELETTRICO
Fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell’Abitazione, compreso il relativo Contenuto.
Per il Fenomeno elettrico è previsto un limite di Indennizzo per Anno assicurativo di € 5.000,00;
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo
ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;
Sono esclusi i Danni:
a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
b) causati da usura, manomissione, difetti di materiali, mancata manutenzione;
c) derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
d) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
e) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’aperto ed all’esterno dell’Abitazione;
3. EVENTI ATMOSFERICI
eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non. Se l’evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai Serramenti, sono compresi gli eventuali Danni di bagnamento all’interno dell’Abitazione ed al Contenuto della stessa.
Per i Danni derivanti da eventi atmosferici è previsto un limite di Indennizzo pari all’80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L’Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.
Per i Danni provocati dalla grandine ai Serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica è previsto un limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno
assicurativo. L’Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.
Sono esclusi i Danni causati da:
a) straripamento di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
b) mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti;
c) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) sovraccarico neve tranne quanto disciplinato al punto 4. del presente articolo;
e) gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
f) umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione; ed anche i Xxxxx subiti da:
g) Fabbricati in plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti e relative
Contenuto;
h) insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
i) tettoie e tende esterne;
j) Cose all’aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
k) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
4. SOVRACCARICO NEVE
sovraccarico neve, compresi gli eventuali Danni di bagnamento all’interno dell’Abitazione ed al Contenuto della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
In nessun caso l’Assicuratore indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell’Anno assicurativo, una somma superiore al 50% del Capitale assicurato ed il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per il Fabbricato e di € 500,00 per il Contenuto.
Sono esclusi i Danni:
a) causati da valanghe e slavine;
alle Abitazioni non conformi alle Leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi
neve vigenti all’epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del
b) causati da gelo, anche se conseguente all’evento coperto dalla presente Polizza;
c)
Tetto;
d) all’Abitazione in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa Garanzia, ed al suo Contenuto;
e) a tegole, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e Serramenti e all’impermeabilizzazione, a
meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti;
5. ATTI VANDALICI DOLOSI E SABOTAGGIO
atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.
Per i Danni derivanti da atti vandalici è previsto un limite di Indennizzo pari all’80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L’Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.
Sono esclusi i Danni:
• da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• da imbrattamento dei muri esterni dell’Abitazione e delle sue Dipendenze;
• avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
• da terrorismo;
6. ESPLOSIONE
Esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
7. XXXX XXXXXXX
urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato o Contraente, né al suo servizio in transito sulle
aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio;
8. FUMO, GAS E VAPORI
fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell’Abitazione, per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
Sono esclusi i Danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;
9. CADUTA AEROMOBILI
caduta di aeromobili, loro parti o Cose da questi trasportate, compresi i Danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
10. ONDA SONICA
onda di pressione, urto o bang sonico, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
11. ACQUA CONDOTTA
fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di:
• pluviali e grondaie;
• impianti idrici ed igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nell’Abitazione;
• elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC, con esclusione di quelli realizzati, in tutto o in parte, in gomma.
Sono esclusi i Danni:
a) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
b) da gelo nel caso in cui l’Abitazione sia adibita a dimora non abituale;
c) conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all’esterno del Fabbricato;
d) da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
e) derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;
f) provocati da colaggi o Rotture degli impianti automatici di estinzione;
g) causati da rottura di tubi di gomma e di Tubi interrati.
Per i Xxxxx derivanti da fuoriuscita di acqua condotta l’Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 5.000,00.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA
di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo
ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;
12. TRABOCCAMENTO ACQUA
fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.
Sono esclusi:
a) i Danni derivanti da rigurgito delle fognature;
b) le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed
eliminare l’occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Per i Xxxxx derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento, l’Assicuratore non pagherà, per Anno
assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 5.000,00.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA
di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo
ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;
L’Assicuratore, nel rispetto dei Capitali assicurati, quando conseguenti agli eventi previsti in Polizza indennizza inoltre:
13. GUASTI PER IMPEDIRE O ARRESTARE L’INCENDIO
i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio e le spese di salvataggio previste
dall’art. 1914 c.c.;
14. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del
Sinistro indennizzabile, esclusi materiali tossici e nocivi; la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10%
dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all’Abitazione e al suo Contenuto;
15. SPESE ALBERGHIERE
le spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei Danni che derivino dal mancato
godimento dell’Abitazione qualora, a seguito del Sinistro indennizzabile, l’Abitazione assicurata non sia agibile.
Il limite d’Indennizzo per questa Garanzia è di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;
16. SPESE STRAORDINARIE
le spese straordinarie, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che determini l’inagibilità totale dell’Abitazione assicurata. Saranno rimborsate, fino alla concorrenza di € 5.000,00 le seguenti voci di spesa:
a) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e Periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
b) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le Cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del Fabbricato danneggiato;
c) le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per l’affitto di un locale destinato a deposito delle Cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del Fabbricato danneggiato;
d) i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione.
Relativamente alle spese di cui ai punti a), b) e c), è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all’autorizzazione dell’Assicuratore e dell’Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del Sinistro;
17. SPESE PERITALI
le spese peritali, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; verranno rimborsate le spese ed onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dall’Art. 49 - “Procedura per la valutazione del Danno”, fino alla concorrenza dell’importo di € 5.000,00;
18. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il Danno da acqua sia indennizzabile in base al punto 11. ACQUA CONDOTTA e purché sia stata acquistata la Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI per la partita Fabbricato.
Si rimborsano le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, comprese le spese per demolire o ripristinare il muro o i pavimenti.
Per tale Garanzia l’Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma
superiore a € 5.000,00.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;
19. SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DA DISPERSIONE DI GAS
La garanzia ricerca del guasto è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato e poste al servizio esclusivo dell’Abitazione, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell’erogazione da parte della stessa.
Sono comprese le spese sostenute per:
- riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
- demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
Per tale Garanzia l’Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma
superiore a € 5.000,00.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;
20. PERDITA PIGIONI
la perdita delle pigioni relative al Fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un massimo di 3 mensilità per Sinistro e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una Franchigia di € 150,00, per ciascun Sinistro.
Sono esclusi i Xxxxx causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati;
21. DANNI ALLE PROVVISTE IN REFRIGERAZIONE
Xxxxx causati da mancato freddo subiti dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o congelatori assicurati alla partita Contenuto a causa di:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno e conseguenti ad eventi garantiti nella presente Sezione 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI;
- oppure - all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero.
Per tale Garanzia l’Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 200,00;
22. ROTTURA LASTRE
le spese sostenute per la sostituzione di Lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e Danno indiretto - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra Garanzia del presente articolo.
Sono esclusi i Danni:
a) alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
b) derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente Garanzia le scheggiature e le rigature.
Per i Danni derivanti da rottura di Lastre, l’Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo, per uno o più
Sinistri, una somma superiore ad € 5.000,00.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA
di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’indennizzo
ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;
Art.26 - Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI (sempre operanti)
a) RICORSO TERZI
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del 25% del Capitale assicurato per il bene Fabbricato con il massimo di € 300.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini di Polizza.
L’Assicurazione non comprende i Danni:
a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
•
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
•
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Assicuratore delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Assicuratore avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Assicuratore.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente
convivente con l’Assicurato;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.
b) CONTENUTO
Se è stato assicurato il Contenuto dell’Abitazione, l’Assicurazione è estesa:
• agli oggetti portati temporaneamente fuori dall’Abitazione, nei locali occupati dall’Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura, è previsto un limite d’Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;
• al Contenuto delle Dipendenze, il limite previsto è pari al 10% del Capitale assicurato per la Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI per la partita Contenuto.
c) IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI
Se è stato assicurato il Fabbricato dell’Abitazione, l’Assicurazione è estesa:
• agli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi, al servizio dell’Abitazione indicata in Polizza. La presente estensione di copertura è riferita esclusivamente alle Garanzie “INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO” di cui all’Art. 25, punto 1 ed “ESPLOSIONE” di cui all’Art. 25, punto 6.
Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell’impianto che il Contraente
ha l’obbligo di presentare in caso di Xxxxxxxx.
L’estensione di Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in
linea d’aria - per gli impianti a terra.
Art. 27– Garanzia RISCHIO LOCATIVO
L’Assicuratore, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di Polizza e con le norme che regolano il Sinistro per la SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso.
L’Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
Il Capitale assicurato comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall’Assicurato le cui spese di
ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.
In questo caso se il Danno risulterà superiore al 30% del Valore a Nuovo del Fabbricato l’Assicuratore pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.
Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati i componenti della propria famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.
COSA NON E’ ASSICURATO
Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i Danni:
a) ai Fabbricati che non rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all’Art. 23 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati” ed al loro Contenuto;
causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di
invasione, salvo quanto previsto all’Art. 25 - “Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” al punto 5. - atti
b)
vandalici dolosi e sabotaggio;
c) commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, Alluvioni, allagamenti;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in
occasione degli eventi coperti dall’Assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l’evento è determinato da
usura, corrosione o difetto di materiale;
g) da gelo e acqua condotta, salvo quanto previsto all’Art. 25 - “Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” al punto 11. - fuoriuscita di acqua condotta;
h) subiti dagli Impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici, salvo quanto previsto all’Art. 26 - “Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” alla lettera c) IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI;
i) subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione salvo quanto indicato all’Art. 25 - “Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” al punto 21. – Xxxxx alle provviste in refrigerazione;
j) conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal
Contraente o dall’Assicurato;
k) indiretti, tranne quelli indicati all’Art. 25 - “Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI”;
l) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
m) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
n) da cedimento, franamento o smottamento del terreno.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE
Art. 29 - Valore delle Cose assicurate
La determinazione del Danno viene effettuata separatamente per ogni partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti indicati in Polizza.
A. Partita Fabbricato
L’Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro, il danno viene liquidato sino alla concorrenza del Capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
L’Assicuratore rimborsa le spese di ricostruzione a Nuovo delle parti distrutte o danneggiate entro i limiti dei Capitali assicurati e con il massimo del doppio del Valore allo stato d’uso delle stesse al momento del Sinistro, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione, ed escludendo il valore del terreno.
Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell’Abitazione, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente.
B. Partita Contenuto (Abitazione e Dipendenze)
L’Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro, il Danno viene liquidato sino alla concorrenza del Capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
L’ammontare del Danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a Nuovo, ossia, in caso di Sinistro,
xxxxx i limiti e le garanzie previsti in Polizza, vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente
conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità,
caratteristiche e funzionalità, dedotto l’eventuale valore dei recuperi.
La determinazione del Danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo specifici criteri in relazione ai beni indicati nella tabella seguente:
TIPOLOGIA BENE | DETERMINAZIONE DEL DANNO |
Beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici acquistati nuovi nei 12 mesi precedenti il Sinistro | Valore a Nuovo |
Beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici, acquistati prima dei 12 mesi precedenti il Sinistro | Valore a Nuovo con il limite di Indennizzo pari al doppio del Valore allo stato d’uso che avevano al momento del Sinistro |
Capi di vestiario e biancheria della casa acquistati nuovi nei 12 mesi precedenti il Sinistro | Valore a Nuovo |
Capi di vestiario e biancheria della casa acquistati prima dei 12 mesi precedenti il Sinistro, pellicce, tappeti, orologi, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato, oggetti e servizi d’argento, armi, cose che abbiano valore artistico, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili | Valore allo stato d’uso al momento del Sinistro senza l’applicazione del criterio del Valore a Nuovo |
Documenti personali | spese per il rifacimento |
Raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente | valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti |
Lastre | Valore a Nuovo |
In ogni caso, per ogni Sinistro, l’Assicuratore non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione).
La presente clausola è operante se è stata indicata in Polizza la Banca vincolataria. La Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI per la partita Fabbricato, si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di Sinistro, non sarà fatto luogo al pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato senza il preventivo consenso ed il concorso dell’Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz’altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l’Indennizzo stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del Premio da parte dell’Assicurato, l’Assicuratore ne darà comunicazione inviando l’avviso del Premio scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.
SEZIONE 2 – CATASTROFI NATURALI
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio
COSA E’ ASSICURATO
Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto):
• Fabbricato
E’ assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita Fabbricato come definita nel Glossario.
L’Assicurazione vale esclusivamente per i Fabbricati la cui ubicazione è indicata in Polizza ed i cui locali rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all’Art. 23 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati”.
Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.
Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all’interno di un condominio), la Garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell’Assicurato delle parti comuni.
Non sono assicurate le cose rientranti della partita Contenuto, nonchè gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali ed Agricole in genere.
• Contenuto
E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario.
E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito
nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Non sono assicurati gli alberi, le piante, diverse da quelle d’appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.
Non sono assicurati i veicoli soggetti a immatricolazione e i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge.
Non sono assicurati inoltre denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, l’eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.
Il Contenuto è assicurabile, solo se si assicura il Fabbricato, con Somma assicurata massima del 20% del valore assicurato per il Fabbricato, ridotta al 4% della Somma Assicurata per il Fabbricato relativamente al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati.
Se assicurata l’Abitazione locata, tutte le Garanzie operanti nella Sezione 2 – CATASTROFI NATURALI sono prestate unicamente per i beni di proprietà del Contraente.
L’Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 32 – Gli eventi assicurati
La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in Polizza.
La copertura assicurativa è prestata entro le somme assicurate e i relativi Limiti di Indennizzo e con l’applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella Polizza stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e all’Art. 36 - “Esclusioni”.
L’Assicuratore indennizza, nei limiti delle somme rispettivamente indicate in Polizza per le singole partite assicurate, i Danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - alle Cose assicurate causati da Terremoto, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al
Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi Xxxxx sono considerati
pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
E’ possibile assicurare il Fabbricato adibito a civile abitazione ed il suo Contenuto.
La Garanzia è prestata sino alla concorrenza dell’80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al al Contenuto.
L’Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto.
Art. 34 – Garanzia INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO DA EVENTO ATMOSFERICO O FLASH FLOOD
L’Assicuratore indennizza, nei limiti delle somme rispettivamente indicate in Polizza per le singole partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle Cose assicurate da:
a) Alluvioni o inondazioni, ovvero fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, purché riscontrabile su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze.
b) allagamento, ovvero rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale (Flash flood), dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua, verificatosi all’interno del Fabbricato.
Agli effetti della presente garanzia i Danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.
La Garanzia è prestata sino alla concorrenza dell’80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al Contenuto.
L’Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto.
Art. 35 - Danni consequenziali - Condizioni valide per tutte le Garanzie
L’Assicuratore in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, fino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all’Abitazione e al suo Contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00, le spese supplementari sostenute per :
- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina e idonea discarica o a quella imposta
dall’Autorità i residui del Sinistro;
- rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato con il limite massimo di € 5.000,00 per evento;
- soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato, con il limite giornaliero di spesa di € 150,00 e per un massimo di 30 giorni.
COSA NON E’ ASSICURATO
Relativamente a tutte le Garanzie della Sezione 2 – CATASTROFI NATURALI, l’Assicuratore non indennizza i Danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i Danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi
2.
risultassero originati da Xxxxxxxxx, Inondazione, Alluvione, Allagamento;
3. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, tsunami, onde anomale, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a Xxxxxxxxx;
4. causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria;
5. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
6. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto/Inondazione/Alluvione/Allagamento sulle cose
7. causati da sovraccarico neve o Fenomeno elettrico; 8.
assicurate;
9. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
10. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
11. causati a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
12. determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente;
13. a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (Fenomeno elettrico) anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura;
14. subiti da alberi, piante diverse da quelle d’appartamento, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
15. subiti da veicoli soggetti a immatricolazione e da veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge;
16. ai seguenti beni: denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, attrezzatura oggetto di contratto di leasing;
17. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
consequenziali ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall’azione del Terremoto/Inondazione/Alluvione/Allagamento, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata
18. causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; 19.
distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica, salvo quanto indicato al precedente articolo 41;
20. a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
21. ai Fabbricati non conformi alle condizioni di operatività indicate al successivo articolo 43.
Inoltre relativamente alla Garanzia Inondazione, Alluvione ed Allagamento da evento atmosferico, l’Assicuratore non indennizza i Danni:
22. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
23. a enti mobili all'aperto;
24. alle cose assicurate che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento per i piani interrati;
25. i Xxxxx causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni;
26. causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all’evento;
27. a Fabbricati costruiti in aree golenali.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’
Art. 37 – Condizioni di operatività della Garanzia : Stato d’uso del Fabbricato L’Assicurazione non è operante per i Fabbricati:
• non conformi alle caratteristiche costruttive indicate all’Art. 23 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati”;
• che siano in fase di costruzione, ristrutturazione, in fase di ampliamento o rifacimento;
• considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia
•
urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
• non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
• che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico oppure quelli che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni culturali ed ambientali e pertanto soggetti alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.
• posseduti da associazioni, società, imprese, istituti e enti pubblici con la sola eccezione delle società immobiliari di capitali e dei trust.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE
Art. 38 – Valore delle Cose assicurate
La determinazione del Danno viene effettuata separatamente per ogni partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti indicati in Polizza.
A. Fabbricato
L’Assicurazione si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. L’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx, s’impegna a indennizzare i Danni subiti dall’Assicurato, nei limiti delle somme e degli Scoperti e/o Franchigie indicate in Polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.
L’attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato – illeso, danneggiato o distrutto – aveva al momento del Sinistro, si determina stimando i costi necessari per l’integrale ricostruzione a Nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell’area.
Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell’Abitazione, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente.
Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.
Il diritto al pagamento dell’Indennizzo a Valore a Nuovo è vincolato alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra area del territorio nazionale, entro 24 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’atto di liquidazione, salvo comprovata impossibilità non imputabile all’Assicurato e sempre che non ne derivi un aggravio all’Assicuratore.
Se ciò non avviene, l’Assicuratore limita l’Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione,
all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Il pagamento dell’Indennizzo a Valore a Nuovo, verrà corrisposto comunque, nell’ambito del limite di Indennizzo previsto dal contratto, anche qualora l’Assicurato, in luogo della riparazione o ricostruzione del Fabbricato, scelga l’opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.
Qualora il Fabbricato sia costruito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a Nuovo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
B. Contenuto
L’Assicurazione si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. L’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx, s’impegna a indennizzare i danni subiti dall’Assicurato, nei limiti delle somme e degli Scoperti e/o Franchigie indicate in Polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.
Per il Contenuto, la liquidazione viene effettuata, entro i limiti della Somma assicurata, in base al Valore allo stato d’uso che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del Sinistro. Per i beni facenti parte del Contenuto ed acquistati da non più di 12 mesi, la liquidazione viene effettuata in base al Valore a Nuovo a condizione che sia
dimostrabile la data di acquisto del bene mediante documento contabile.
Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.
SEZIONE 3 – FURTO E RISCHI ACCESSORI
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio
COSA E’ ASSICURATO
Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nella partita Contenuto
:
E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario.
E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione
indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Art. 40 - Garanzia FURTO E RISCHI ACCESSORI
Nell’ambito del Capitale assicurato indicato in Polizza, l’Assicuratore indennizza i Xxxxx materiali e diretti provocati dagli eventi sotto riportati.
Fermo quanto riportato all’Art. 41 - “Esclusioni”, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:
1. FURTO
Furto avvenuto nell’Abitazioni indicate in Polizza, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) con presenza di persone all’interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
2. RAPINA
Rapina od estorsione avvenute nell’Abitazione indicata in Polizza, anche quando le persone sulle quali viene usata violenza o minaccia, siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nell’Abitazione stessa.
Art. 41 – Estensioni di Garanzia FURTO E RISCHI ACCESSORI (sempre operanti)
a) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le Cose assicurate ed agli Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, fino alla concorrenza dell’importo di € 1.500,00 in aggiunta al Capitale assicurato per il Contenuto.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo
ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 100,00
b) SPESE PER MIGLIORIE
Spese per migliorie entro il limite di € 1.000,00 sostenute, nell’immediatezza del Sinistro, per installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 100,00
c) ATTI VANDALICI
Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, consumato o tentato, all’interno dei locali contenenti i beni assicurati. La copertura è prestata con l’applicazione per ogni Sinistro, di una Franchigia di € 100,00 a carico dell’Assicurato e con un limite di Indennizzo per Sinistro pari al 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso;
d) XXXXXX E RAPINA EFFETTI PERSONALI
Xxxxxx e rapina di effetti personali, commesso sulla persona dell’Assicurato o dei componenti il Nucleo Familiare,
fino alla concorrenza del 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso.
Per il denaro l’Indennizzo è limitato ad € 500,00.
La copertura è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 100,00.
Verranno inoltre rimborsate, entro i limiti del Capitale assicurato e dietro presentazione dei relativi giustificativi, le spese effettivamente sostenute, per:
• la riemissione di Documenti identificativi personali sottratti;
• l’eventuale rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature dell’Abitazione, il tutto fino alla concorrenza di
€ 250,00.
L’estensione di Garanzia Xxxxxx e rapina vale in tutto il mondo.
e) GIOIELLI E VALORI IN LOCALI DI VILLEGGIATURA
Gioielli e Valori portati nei Locali di villeggiatura, con l’Indennizzo del 10% del Capitale assicurato per Gioielli e Valori ovunque riposti purché siano custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave, con il limite di € 1.000,00 limitatamente al periodo di soggiorno nei Locali di villeggiatura.
COSA NON E’ ASSICURATO?
Art. 43 - Esclusioni Sono esclusi i Danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia
b)
in rapporto con tali eventi;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure:
• da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
• da Collaboratori Domestici;
• da persone del fatto delle quali devono rispondere;
• da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
• da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai Gioielli e Valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 8°giorno per Gioielli fuori Cassaforte e del 15°giorno per Gioielli e Valori in Cassaforte; per i locali adibiti
•
ad Abitazione saltuaria la copertura è operativa anche in caso di Disabitazione;
d) indiretti, quali profitti sperati, i Danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
e) causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall’autore del Sinistro;
f) a Gioielli e Valori inerenti le attività professionali;
g) alle Cose riposte all’aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
h) resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
i) quando l’Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
j) avvenuti attraverso le aperture di Serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
k) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’
Art. 44 - Operatività della Garanzia – Mezzi di chiusura
La Garanzia è operante a condizione che le pareti confinanti con l’esterno o con locali di altre Abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l’esterno, sia difesa da Serramenti (porte, tapparelle, etc.) di norma utilizzati nelle Abitazioni private.
Qualora le aperture dell’Abitazione siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da superfici praticabili e
nell’Abitazione medesima non sia presente l’Assicurato o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura
devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall’interno, oppure attivati con serrature x xxxxxxxxx.
LIMITI DI COPERTURA
Art. 45 - Limiti di Indennizzo e Scoperti
La Garanzia FURTO E RISCHI ACCESSORI, nell’ambito del Capitale assicurato è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:
• singolo oggetto - € 5.000,00;
• Gioielli e Valori ovunque riposti - 20% del Capitale assicurato;
• Gioielli e Valori in Cassaforte - 50% del Capitale assicurato;
• denaro - € 500,00;
• Contenuto delle Dipendenze - 20% del Capitale assicurato;
nell’Abitazione saltuaria:
• non verrà riconosciuto alcun Indennizzo per le seguenti voci di Contenuto - pellicce, tappeti, arazzi, quadri,
sculture e simili oggetti d’arte, argenteria, Valori, denaro, Gioielli e preziosi, collezioni e raccolte in genere;
• per il Contenuto delle Dipendenze - 20% del Capitale assicurato.
La Garanzia è prestata con l’applicazione dei seguenti Scoperti:
1. l’Assicurazione è prestata senza applicazione di Scoperto per le Abitazioni poste ad almeno 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
l’Assicurazione è prestata con lo Scoperto del 20% per le Abitazioni site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e per le Abitazioni poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Lo Scoperto verrà ridotto dal 20% al 10% qualora le aperture verso l’esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o
2.
cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme;
3. qualora, in caso di Xxxxxxxx, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati:
a) attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto indicato all’Art. 44 - “Operatività della Garanzia - Mezzi di chiusura”;
b) quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del Sinistro risulti che nei locali vi era presente l’Assicurato o i suoi familiari;
c) attraverso impalcature poste all’esterno del Fabbricato;
l’Indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno Scoperto del 20%.
In caso di coesistenza di più Scoperti verrà applicato lo Scoperto massimo del 30%.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE
Art. 46 - Valore delle Cose assicurate
L’Assicurazione è prestata nella forma del Primo Rischio assoluto.
L’ammontare del Danno è dato, per le Cose sottratte, distrutte, dal Valore allo stato d’uso che avevano al momento del Sinistro e, per le Cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del Valore allo stato d’uso al momento del Sinistro. Qualora al momento del Sinistro il Capitale assicurato risulti inferiore al Valore allo stato d’uso, l’Assicuratore rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.
Nel caso di Documenti identificativi personali è riconosciuto il rimborso delle spese amministrative per il loro rifacimento.
Nel caso di titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’Assicurazione è prestata per le sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Art. 47 - Recupero delle Cose rubate
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Assicuratore appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà dell’Assicuratore, se questi ha risarcito integralmente il Danno.
Se invece l’Assicuratore ha indennizzato il Danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino a concorrenza della parte di Xxxxx eventualmente rimasta scoperta dall’Assicurazione; il resto spetta all’Assicuratore. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le Cose recuperate previa restituzione all’Assicuratore dell’Indennizzo ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del Danno, l’Assicuratore risponde soltanto dei Danni eventualmente sofferti dalle Cose.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 1, 2 e 3
Art. 48 - Cosa fare in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
b) avvisare l’Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall’art. 1913 c.c.;
c) presentare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore dei beni danneggiati o distrutti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Assicuratore;
d) fornire all’Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l’indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all’avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell’avviso di Sinistro;
e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge
lo consente - la procedura di ammortamento.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente
o parzialmente il diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettera a) ed e) sono a carico dell’Assicuratore come indicato all’art. 1914 c.c.
L’Assicurato deve, altresì:
f) conservare i beni non rubati (in caso di Furto) o rimasti illesi, gli indizi materiali del Reato o le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il Perito incaricato dall’Assicuratore abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del Reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando l’Assicuratore liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;
g) predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dall’Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 49– Procedura per la valutazione del Danno
L’ammontare del Danno è concordato dall’Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.
I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all’Art. 48 - “Cosa fare in caso di Sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell’Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati agli Artt. 35, 44, 52 - “Valore delle Cose assicurate”, rispettivamente per la Sezione 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, per la Sezione 2 – CATASTROFI NATURALI e per la Sezione 3 – FURTO E RISCHI ACCESSORI;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell’Art.49 - “Procedura per la valutazione del Danno”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del Danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 51 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all’art. 2742 del Codice Civile.
Art. 52 – Anticipo sull’Indennizzo
Per i soli Sinistri della Sezione 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e della Sezione 2 - CATASTROFI NATURALI, fermo il disposto dell’Art. 51- “Pagamento dell’Indennizzo” - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dall’Assicuratore, pari al 50% dell’ammontare presumibile del Danno, a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 28 – “Cosa fare in caso di Sinistro”, e che ne faccia esplicita richiesta;
• non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del Danno;
• l’Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 30.000,00;
• non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).
L’Assicuratore corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 qualunque sia l’entità del Danno stimato.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’anticipo sull’Indennizzo già versato.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’Indennizzo.
Con la RIPARAZIONE DIRETTA, l’Assicurato ha la possibilità di usufruire dell’intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai Periti incaricati dall’Assicuratore.
L’Assicurato, in relazione alle Garanzie prestate all’Art. 49 - Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, limitatamente ai punti:
• 2 - FENOMENO ELETTRICO,
• 11 - ACQUA CONDOTTA
• 12 - TRABOCCAMENTO ACQUA
• 18 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
• 19 - SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DA DISPERSIONE DI GAS
• 22 - ROTTURA LASTRE
ed in relazione alle Garanzie prestate all’Art. 41- Estensioni di Garanzia FURTO E RISCHI ACCESSORI, limitatamente alle lettere:
• a) - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
• b) – SPESE PER MIGLIORIE
per Sinistri in cui l’importo presumibile del Danno risulti non superiore a € 5.000,00, potrà liberamente scegliere al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di RIPARAZIONE DIRETTA del Danno.
La scelta della procedura di RIPARAZIONE DIRETTA consente all’Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non
vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.
In particolare:
a) se il Danno preventivato dal Perito incaricato dall’Assicuratore non supera l’importo di € 5.000,00:
- l’Assicurato, potrà scegliere il servizio di Riparazione Diretta al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all’artigiano riparatore indicato dal Perito, mandato di incassare l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore e autorizzando lo stesso a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
- al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell’Assicurato; l’Assicuratore, valutata l’indennizzabilità del Danno, pagherà l’Indennizzo dovuto al riparatore, fino
all’importo massimo di € 5.000,00, senza alcun esborso a carico dell’Assicurato, neanche a titolo di
Franchigia e/o Scoperto;
- tale pagamento estinguerà il debito dell’Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello dell’Assicuratore verso l’Assicurato per l’Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell’Assicurato;
b) se l’importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la RIPARAZIONE DIRETTA, per cui il Sinistro verrà gestito dall’Assicuratre secondo i criteri dell’Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
c) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in RIPARAZIONE DIRETTA (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) l’Assicuratore si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell’Indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l’eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).
d) qualora il Sinistro risultasse non indennizzabile, il Perito si riserva di segnalarlo all’Assicurato; quest’ultimo potrà decidere in autonomia e senza riconoscimento alcuno da parte dell’Assicuratore, se procedere comunque con la Riparazione Diretta, il tutto a proprie spese.
Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri”.
In alternativa a quanto sopra descritto, l’Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di RIPARAZIONE DIRETTA. In questo caso l’Assicuratore pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all’Assicurato, con l’applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.
La Riparazione diretta opera in Italia.
SEZIONE 4 – ASSISTENZA ABITAZIONE
Le Prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in Polizza la Garanzia Assistenza abitazione e se è stato pagato il relativo Premio
PREMESSA DI AFFIDAMENTO
La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata dall’Assicuratore a Europ Assistance Italia S.p.A. (di seguito Europ Assistance)
L’Assicuratore, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Le prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.
Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall’Assicurato/Contraente o da un componente del suo Nucleo Familiare.
COSA E’ ASSICURATO
Art. 54 - Garanzia ASSISTENZA ABITAZIONE
L’Assicuratore, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell’Assicurato il servizio di Assistenza che si realizza attraverso le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA ABITAZIONE ABITUALE
Le prestazioni valgono esclusivamente per l’Abitazione abituale e sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.
INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’Abitazione – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Non danno luogo alla prestazione:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’Abitazione – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Non danno luogo alla prestazione:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’Abitazione.
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell’Abitazione;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’Abitazione la cui sicurezza non è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL’ABITAZIONE
Qualora, a seguito di Danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’Abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di € 250,00 per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di
tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Abitazione, provocato da otturazione delle
tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del Fabbricato;
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- per il caso b) i Danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per
Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’Abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
INVIO DEL SORVEGLIANTE
(Prestazione erogabile solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, in seguito ad un Danno indennizzabile a termine di Polizza necessitasse di far vigilare l’Abitazione per la salvaguardia della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a predisporne la vigilanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza per un massimo di 7 ore per Sinistro e per Anno assicurativo.
IMPRESA DI PULIZIE
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.
SPESE D'ALBERGO
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione dell’Assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro e per famiglia.
RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso in cui Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino Danni all’Abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro in caso di viaggio di rientro dall’ Italia e fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro in caso di viaggio di rientro dall’estero.
L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.
TRASLOCO
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’Abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, Europ Assistance effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’Abitazione inabitabile.
COSA NON E’ ASSICURATO
Sono esclusi i Xxxxx provocati o dipendenti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
c) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;
e) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
f) pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
g) precipitazioni atmosferiche all’interno dell’abitazione;
h) subiti da immobili diversi dall’Abitazione abituale. Sono inoltre esclusi i danni:
i) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
j) all’impianto nel quale si sia verificato l’evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
k) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 4
Art. 56 – Come attivare le prestazioni Assistenza Abitazione
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa –
in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:
- dall’Italia al numero : 800 542 009
- dall’estero al numero : x00.00.00.00.00.00
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
- oppure inviare un fax al numero : x00.00.00.00.00.00
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
a. Il tipo di Assistenza di cui necessita
b. Cognome e Nome
c. Numero di Polizza preceduto dalla sigla NICT
d. Indirizzo del luogo in cui si trova
e. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.
Art. 57 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell’art. 1915 C.C..
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
SEZIONE 5 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio
COSA E’ ASSICURATO
Art. 58 – Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA
L’Assicuratore è tenuto a pagare nel corso dell’Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.
L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Xxxxx involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di Cose;
• Danni ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata e della proprietà dell’Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall’Art. 61 - “Esclusioni”, e fermo quanto riportato nell’Art. 62 - “Persone non considerate terzi”.
La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione quindi, di quella parte di Xxxxx che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.
A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:
PROPRIETA’ E CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE
a) la conduzione dell’Abitazione abituale e dell’Abitazione saltuaria nonché delle relative Pertinenze;
b) la proprietà dell’Abitazione abituale e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;
sono compresi i Danni derivanti:
• dallo spargimento d’acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
• dalla caduta di antenne radio-televisive;
• dalla proprietà dell’Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell’Abitazione;
• dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell’Abitazione;
• da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Xxxxx e dalle coperture del Fabbricato;
• dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;
VITA QUOTIDIANA
c) l’uso di apparecchi domestici in genere;
d) l’attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
f) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;
g) la proprietà o l’uso di Biciclette, Biciclette elettriche, Monopattini o Velocipedi in genere;
TEMPO LIBERO
h) la conduzione di camere d’albergo, di Locali di villeggiatura;
i) la pratica di campeggio;
j) la detenzione o l’uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego
per la caccia e la pesca subacquea come indicato all’Art. 61 - “Esclusioni”;
k) la pratica di sport, l’attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
l) la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
m) l’attività di volontariato, escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all’Art. 61 - “Esclusioni”;
FAMIGLIA CON FIGLI
n) il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all’estero per studio; qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all’altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l’altro genitore);
o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
p) l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato, al momento del Sinistro;
q) l’attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
r) l’uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all’insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;
s) qualora l’Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato stesso, l’Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile dei genitori del minore. L’Assicurazione è valida esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L’Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell’Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all’Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all’Art. 61 - “Esclusioni” e 62 - “Persone non considerate terzi”.
PROPRIETA’ O USO DI ANIMALI DOMESTICI
t) la copertura opera per i Rischi derivanti da proprietà o uso di Animali domestici salvo quanto previsto dall’Art. 61 -
“Esclusioni”.
Tale garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l’animale, a
titolo gratuito e con il consenso dell’Assicurato.
In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente Garanzia opererà a secondo rischio.
FRANCHIGIA
La Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA, è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell’Art. 60 - “Condizioni particolari sempre valide ed operanti”, verrà applicata la Franchigia prevista.
Art. 59 – Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ (SECONDA CASA)
L’Assicuratore tiene indenne il proprietario dell’Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di Xxxxx involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di Cose;
• Danni ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.
Sono compresi i Danni derivanti dalla proprietà dell’Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico.
Sono comprese le Pertinenze quali: Dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzati nell’Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti.
La Garanzia non opera per Fabbricati in rovina.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella
parte di Xxxxx che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.
FRANCHIGIA
La Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell’Art. 60 - “Condizioni particolari sempre valide ed operanti”, verrà applicata la Franchigia prevista.
Art. 60 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti
a) Sono compresi in Garanzia i Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter), sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;
b) è compresa l’attività di baby sitter se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle
dell’Assicurato; la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità;
c) i figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un’Invalidità permanente; l’Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l’applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 66 - “Persone non considerate terzi”.
d) è compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio che derivino:
• dalla proprietà dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei relativi Contenuti;
• dalla conduzione dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di Villeggiatura, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
• dall’utilizzo di camere d’albergo e dalla pratica di campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati.
Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la
Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’.
Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;
e) è compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell’Assicurato, uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell’Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.
Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la
Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’;
f) è compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell’Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto xxxx Xxxxx in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
• designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
• i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell’attività;
• le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all’Albo di categoria ed assicurate al momento
del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell’attività.
Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la
Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’;
g) sono compresi i Xxxxx conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;
h) sono compresi i Danni derivanti dall’uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.
FRANCHIGIA
Le Garanzie sono prestate con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.
COSA NON E’ ASSICURATO
Art. 61 - Esclusioni Sono esclusi i Danni:
alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell’Art. 60 - “Condizioni particolari sempre valide ed operanti”
1. cagionati dolosamente; 2.
alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell’Abitazione abituale in affitto;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto
previsto nell’Art. 58 - “Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA” alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all’Art. 58 - “Garanzia
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA” alla lettera l);
5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto nell’Art. 58 - “Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA” alla lettera t);
8. provocati ai terzi, se l’uso e la proprietà dell’Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina, nonché i cani per i quali l’ente locale, a seguito di segnalazione del “servizio veterinario”, ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; sono altresì esclusi i danni conseguenti a uso professionale;
9. derivanti dalla proprietà di animali da sella;
10. derivanti dall’esercizio della caccia e della pesca subacquea;
11. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
12. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
13. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal
proprio Nucleo Familiare;
14. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
15. derivanti da impiego di aeromobili;
16. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
17. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
18. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
19. derivanti da campi elettromagnetici;
20. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
21. conseguenti a:
• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 60 - “Condizioni particolari sempre valide ed operanti” alla lettera g);
• deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusion
nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
22. a Cose dei Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter);
23. verso i Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
24. causati dai Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
25. derivanti dall’esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
26. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
27. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
28. limitatamente alla proprietà, da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
29. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’E LIMITI
Art. 62 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell’Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell’Assicurato, il convivente di fatto, l’unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione
dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati
o da pagare.
In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l’esposizione massima dell’Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.
Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro
proprietà.
I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 64 - Cosa fare in caso di Sinistro
L’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Assicuratore, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del
Sinistro, (come indicato dall’art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il
nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 x.x.
Xxx. 00 - Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx
L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle Vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette Xxxxxxxx ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere all’Assicuratore l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la
gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge,
l’Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la Vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti
gli atti ed i documenti.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese verranno ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle Spese di giustizia penale.
SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio
PREMESSA DI AFFIDAMENTO
L’Assicuratore per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale e Cyber risk si avvale di:
ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG) Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx
Principali riferimenti:
Telefono centralino: +39 000.0000000,
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449
alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
COSA E’ ASSICURATO
Art. 66 – Spese coperte dall’Assicurazione
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza rientrante nei casi indicati nella presente Polizza, l’Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le seguenti spese:
1. compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza
2. compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
3. compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
4. compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
5. Spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
6. spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Xxxxxxxx
7. spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
8. spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
9. compensi dei Periti
10. Spese di giustizia
11. spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.
Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
• il Contraente;
• il coniuge o partner convivente del Contraente;
• i componenti del suo Nucleo Familiare presenti nel certificato di stato di famiglia.
Nel caso di Vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
Art. 68 – Ambito di operatività delle Garanzie
Le Garanzie operano per:
• i Sinistri relativi alla vita privata, compresi anche i Sinistri:
- relativi alla proprietà di animali domestici
- connessi all’utilizzo del web e dei Social o media network nella vita privata
Le Garanzie non operano per i Sinistri relativi all’attività lavorativa svolta dagli Assicurati e per i Sinistri relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
• i Sinistri relativi alla proprietà o conduzione di immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati adibiti ad abitazione abituale, saltuaria o stagionale
Art. 69 – Garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE
Le prestazioni vengono garantite nei seguenti casi:
1. DELITTI COLPOSI E CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
La Garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. DANNI SUBITI
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
3. LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA’ E ALTRI DIRITTI REALI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
In materia di usucapione, l’avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l’esistenza del contratto.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. COLLABORATORI DOMESTICI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze di lavoro con i Collaboratori domestici regolarmente assunti. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. PEDONE, CICLISTA E TRASPORTATO
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato; compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
6. VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’IMMOBILE
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative all’immobile, se il valore in lite è pari o superiore a € 300 (trecento).
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
7. VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative alla vita privata, se il valore in lite è pari o superiore a € 150 (centocinquanta).
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Le prestazioni vengono garantite nell’ambito della vita privata, anche in relazione agli Animali domestici di proprietà degli Assicurati, nei seguenti casi :
8. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
La Garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
9. DANNI CAUSATI
Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Animali Domestici di proprietà degli Assicurati.
La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto
dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c..
L’operatività della Garanzia è subordinata all’esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell’assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del Sinistro.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Art. 70 – Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK
Le prestazioni vengono fornite agli Assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi:
1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. DELITTI DOLOSI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.
La Garanzia opera se:
▪ l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
▪ il Reato è derubricato da doloso a colposo
▪ il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato
▪ il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per prescrizione
La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
3. DANNI SUBITI
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi.
La Garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo.
Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva dei diritti
dell’Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. ACQUISTI SUI PORTALI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB
Sono coperte le spese sostenute per le seguenti Vertenze contrattuali, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento):
▪ con il fornitore del servizio di connessione internet degli Assicurati
▪ con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli Assicurati La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
COSA NON E’ ASSICURATO
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese:
▪ compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’avvocato
▪ compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
▪ compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
▪ spese per l’indennità di trasferta
▪ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Xxxxxxxx
▪ spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
▪ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
▪ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali
▪ spese non concordate con ARAG
▪ ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
▪ spese recuperate dalla controparte
L’Assicuratore inoltre non copre:
1. nella Garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA, per i danni causati in ambito Animali Domestici:
▪ le spese sostenute a primo rischio
▪ le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste e se manca il riscontro da parte
dell’assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del Sinistro
2. nella Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, per i delitti dolosi in ambito web: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato
3. nella Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, per i danni subìti in ambito web: le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo
4. le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
5. le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per
l’intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG
Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi a:
a) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale;
c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
g) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
h) compravendite di quote societarie o a Vertenze tra amministratori e/o soci e/o tra questi e l’azienda contraente;
Vertenze derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per Sinistri occorsi in occasione dell’uso
i)
professionale dei mezzi assicurati;
j) fatti dolosi delle persone assicurate;
k) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) Controversie connesse alla circolazione stradale;
m) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche/motonautiche e relative prove;
n) fatti derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
o) esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale svolte
dall’Assicurato o da cariche sociali rivestite dallo stesso, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
p) esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario;
q) esercizio della libera professione o dell’attività d’impresa;
r) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
s) a immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione abituale, saltuaria o stagionale;
t) Controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
u) compravendita, permuta di immobili e leasing immobiliare;
v) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
w) trasformazione, ristrutturazione dell’immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi, salvo gli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
x) casi di adesione a class action;
y) Reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale;
z) difesa penale per abuso di minori; aa) Vertenze con l’Assicuratore;
bb) Vertenze con la banca se intermedia il presente contratto;
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK:
cc) in relazione all’Art. 70 puntI 1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI e 2. DELITTI DOLOSI, le Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
dd) in relazione all’Art. 70 punto 4. ACQUISTI SUI PORTALI, si specifica inoltre che sono esclusi dall’operatività della Garanzia nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
1. animali e vegetali;
oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi
2. Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; 3.
i biglietti di viaggio);
4. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
5. materiale digitale scaricato on-line;
6. oggetti per uso industriale;
7. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
8. acquisti effettuati tramite aste on-line;
9. veicoli a motore e natanti;
10. beni non nuovi.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’E LIMITI
Art. 73– Operatività delle Garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’Assicurato, le Garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
1. Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio
2. Nel caso di Vertenze fra Assicurati le Garanzie operano unicamente a favore del Contraente
3. La Garanzia VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’IMMOBILE copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 300 (trecento)
4. La Garanzia VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA copre le spese sostenute se il valore in lite
è pari o superiore a € 150 (centocinquanta)
5. La Garanzia ACQUISTI SUI PORTALI copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento)
6. La Garanzia VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o
superiore a € 200 (duecento)
7. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’Assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio
Art. 75 – Estensione territoriale
In relazione alla GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE, le prestazioni per:
• DELITTI COLPOSI E CONRAVVENZIONI
• DANNI SUBITI
• DANNI CAUSATI
• VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA
valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Le prestazioni per:
• LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA’ E ALTRI DIRITTI REALI
• VERTENZE CON I COLLABORATORI DOMESTICI
• VERTENZE CONTRATTUALI REALTIVE ALL’IMMOBILE
valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi in Italia.
In relazione alla GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK, le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 6
Art. 76 – Quali obblighi ha l’Assicurato
1. Nei delitti dolosi
▪ se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG
▪ l’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva
2. Nella fase di denuncia del Sinistro:
▪ la denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all’Assicuratore e/o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
▪ l’Assicurato ha l’obbligo di informare l’Assicuratore e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative
▪ il contraente ha l’obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale
3. Nella fase di gestione del Sinistro, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire
4. L’Assicurato ha l’obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
▪ se ha diritto di recuperarle dalla controparte
▪ nei delitti dolosi: se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo
5. L'Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare all’Assicuratore e/o ad ARAG l'esistenza di altre polizze per lo stesso Xxxxxxx, fermo l’obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese
Art. 77 – Cosa fare in caso di Sinistro
L'Assicurato rendendosi Parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all’Assicuratore e/o ARAG
qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei
diritti derivanti dalla presente Assicurazione.
La denuncia del Sinistro deve pervenire all’Assicuratore e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell’Assicurazione. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente dell’Assicuratore, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le Polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto.
L’Assicurato può denunciare i nuovi Sinistri utilizzando la mail xxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei Sinistri, può utilizzare la mail xxxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, l’Assicuratore e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Art. 78 – Gestione del Sinistro, scelta dell’avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire.
Per la Fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
▪ dell'ufficio giudiziario competente per la Vertenza
▪ del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario
L’incarico all’avvocato o al Perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente
dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l’intervento del
Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Art. 79 – Restituzione delle spese
L’Assicurato ha l’obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
▪ se ha diritto di recuperarle dalla controparte
▪ nei delitti dolosi: se, dopo l’archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del Reato da doloso a colposo
Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Xxxxxxxx, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
Art. 81 – Quando sono coperti i Sinistri
1) La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di effetto dell’Assicurazione, se si tratta di Danno o presunto Danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell’Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la Carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente Assicurazione. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea
2)
documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela legale.
Art. 82 – Quando avviene il Sinistro
1. Ai fini della presente Assicurazione, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito
del quale insorge la Vertenza.
L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
▪ il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
▪ la violazione o presunta violazione del contratto;
▪ la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
(ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA)
ART. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
ART. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
ART. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se
alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
ART. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
ART. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
ART. 1897 – Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 – Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 – Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 – Assicurazione parziale.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1912 – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914 - Obbligo di salvataggio.
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio.
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
ART. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
ART. 2742 - Surrogazione dell’indennità alla cosa.
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando pero’ si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.
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a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.
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6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 );
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
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