ACCORDO QUADRO
Comunità Montana
Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera
Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx (Xxxxx)
C.F. 01409210133
Servizi alla Persona
ACCORDO QUADRO
Oggetto: Affidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari nell'ambito del progetto territoriale “Lecco: una provincia accogliente” aderente al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2017-2019) – categoria “ordinari”
L’anno duemiladiciassette addì del mese di , nella sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (di seguito Comunità Montana)
tra
il Sig. in rappresentanza della - Codice Fiscale Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica , di seguito denominata anche Amministrazione
e
-il sig. nato a
il , in qualità di rappresentante legale di con sede legale in
-il sig. nato a
il , in qualità di rappresentante legale di con sede legale in
Premesso che:
- con Delibera di Giunta Esecutiva n. 21 del 23.03.2017 è stato approvato lo schema di capitolato speciale di appalto regolante il servizio in oggetto;
- con Determinazione n. 156 del 20.04.2017 è stato richiesto alla SUA.Lecco di
procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l’affidamento del servizio in oggetto;
- con Determinazione della SUA.Lecco ………………….. si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di accoglienza oggetto di procedura
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Norme regolatrici
I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:
▪ dal presente accordo quadro nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati e dal Manuale SPRAR;
▪ dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
▪ dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
▪ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
▪ dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ART. 2
Oggetto
L’accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale inseriti nel Sistema SPRAR Nazionale, assicurando loro i servizi di seguito specificati:
- Strutture dedicate all’accoglienza abitativa: strutture comunitarie e/o appartamenti per uomini;
- Servizi amministrativi: registrazione giornaliera delle presenze degli ospiti, aggiornamento della banca dati SPRAR produzione della reportistica richiesta, registrazione di tutte le spese ai fini della rendicontazione nel rispetto delle indicazioni contenuto nel “Manuale Unico per la rendicontazione dello SPRAR”, coordinamento delle attività proprie del progetto;
- Fornitura generi di prima necessità (erogazione del vitto, fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale...), erogazione pocket money,
spese di trasporti relative ai beneficiari;
- Progetti individualizzati per i percorsi di integrazione e di tutela dei beneficiari: accompagnamento educativo, con il supporto di mediatori linguistico-culturali, psicologi e servizi di etnopsichiatria, assistenza sanitaria, ecc...;
- Servizio di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale;
- Accesso ai corsi di lingua italiana e di prima alfabetizzazione (frequenza minima di 10 ore settimanali per ogni beneficiario);
- Erogazione di contributi ai beneficiari per attività di integrazione: misure in favore dell’istruzione e dell’educazione degli adulti, corsi di formazione professionale, rilascio patente di guida, contributi alloggio e acquisto arredi, ;
- Formazione e riqualifica professionale (interventi volti alla valorizzazione delle competenze pregresse dei beneficiari, orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale, riconoscimento dei titoli di studio e professionali, favorire l’accesso all’istruzione universitaria );
- Orientamento, accompagnamento al lavoro e avvio tirocini formativi per l’inserimento lavorativo (interventi di informazione sulla normativa, interventi di orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul territorio, interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo quali borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc);
- Orientamento giuridico-legale e accompagnamento per il disbrigo delle pratiche relative alla richiesta di protezione (erogazione del servizio di tutela legale, orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare, informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario );
- Orientamento, accompagnamento e facilitazione alla conoscenza e all’accesso ai servizi del territorio;
- Accompagnamento dei beneficiari SPRAR nell’accesso ai servizi di assistenza sociale, sanitaria e tutela della salute (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, supporto psico-socio-sanitario di base, interventi per la presa in carico psico-socio- sanitaria specialistica di beneficiari con particolari esigenze specifiche e/o intervento nel caso del sopravvenire di situazioni emergenziali);
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale (attività di sensibilizzazione e di informazione, realizzazione di attività socio-culturali e sportive, azioni per consolidare la rete territoriale di sostegno);
- Sostegno dei beneficiari nella ricerca di soluzioni abitative alternative (interventi di informazione sulla normativa, facilitazione all’accesso all’edilizia residenziale pubblica e al mercato privato, interventi di accompagnamento all’inserimento abitativo).
L’impresa si impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi, interventi e prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come indicati in precedenza e definiti nel Manuale SPRAR, dei rispettivi soggetti ospitati.
Si precisa che sono a carico del gestore la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia.
ART. 3
Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi
I servizi oggetto dell’accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, al soggetto firmatario del presente accordo, partendo dall’aggiudicatario (ossia il soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa) e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara e parte integrante del presente accordo (Allegato …. - Graduatoria).
L’accettazione dell’affidamento dovrà avvenire entro 3 giorni dal ricevimento dello schema di affidamento, onde consentire all’affidatario di produrre idonea garanzia. I servizi devono essere resi dall’affidatario in stretto raccordo con la Comunità Montana. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare. Il gestore si impegna a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell’affidamento. L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare nel progetto SPRA “Lecco, una provincia accogliente” cittadini stranieri.
ART. 4
Durata e luogo di esecuzione dell’accoglienza
L'accordo quadro potrà avere durata fino al 31 dicembre 2019 subordinatamente alla conferma dell’assegnazione di risorse - per gli anni 2018 e 2019 - da parte del Ministero dell’Interno, con possibilità di proroga fino all’espletamento di nuova gara, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell’Interno.
L’Amministrazione si riserva, comunque, sin da ora, la possibilità di risoluzione anticipata per cessate esigenze.
Il gestore dovrà accogliere i richiedenti asilo nelle strutture indicate nell’allegato “Dichiarazione strutture” presentato a corredo dell’offerta di gara. Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dalla Comunità Montana e dal Servizio Centrale.
ART. 5
Determinazione dell’importo da corrispondere all’affidatario
A ciascun affidatario del servizio verrà corrisposto il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale importo non è soggetto a variazione per l’intera durata del presente accordo.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’esecuzione del servizio da parte del sottoscrittore è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento come specificato ai precedenti artt. 3 e 4.
La Comunità Montana liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore e solo per l’importo effettivamente speso e rendicontato, nel limite massimo del finanziamento concesso al gestore per il proprio progetto e solo per le spese che risulteranno conformi al Manuale di rendicontazione dello SPRAR. Qualora il gestore non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità dell’accordo quadro, l’Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.
Nei casi di revoca dell’accoglienza previste dall’art. 23 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di cessazione delle misure dell’accoglienza a seguito di ricorso giurisdizionale e nei casi previsti dalla legge, la Comunità Montana non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante.
Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura sono interamente a carico dei gestori.
ART. 6
Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Comunità Montana provvederà al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti sopra specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli
inadempimenti Equitalia, DURC, fattura elettronica e split payment, etc.), nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.
La Comunità Montana liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura del gestore per il tramite del Sistema di Interscambio “SdI” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFQFVV.
Si richiamano da ultimo le disposizioni contenuto nell’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 e le modalità contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
La liquidazione sarà disposta previa fatturazione, esclusivamente in seguito all’erogazione da parte del Ministero del contributo assegnato alla Comunità Montana e in seguito alla presentazione di tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi realizzati In relazione agli adempimenti amministrativi previsti dal Ministero. L’elenco delle spese sopracitate dovrà essere obbligatoriamente allegato, mediante nota riepilogativa, alle fatture e comunque nel rispetto delle disposizione ministeriali in merito ai beneficiari SPRAR.
I pagamenti dei corrispettivi dovuti verranno effettuati fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell’Interno e il loro effettivo trasferimento all’Ente. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario.
Il gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in fase di partecipazione alla gara. L’affidatario si impegna a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni, nel termine di sette giorni dalla modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l’indicazione degli estremi dei conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.
Il CIG del presente accordo è ……………..; ad ogni affidamento, in attuazione del presente accordo, sarà assegnato apposito CIG derivato.
ART. 7
Monitoraggio e controllo
E’ fatto obbligo all’affidatario di provvedere periodicamente ad aggiornare la banca dati e
di trasmettere alla Comunità Montana - a mezzo e-mail - e alla Prefettura - UTG di Lecco l’elenco nominativo degli ospiti effettivamente presenti nella struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all’articolo precedente.
Il gestore si impegna a segnalare tempestivamente l’avvenuto allontanamento non giustificato del soggetto ospitato alla Questura, dandone immediata comunicazione anche alla Prefettura - UTG di Lecco e alla Comunità Montana.
La Comunità Montana si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine sarà cura del gestore conservare ogni utile documentazione idonea a dimostrare l’effettiva erogazione del servizio.
L’aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo e di monitoraggio secondo le indicazioni fornite dall’Ente Locale. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati.
L’Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi dell’ATS.
ART. 8
Deposito cauzionale
A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da ciascun affidamento descritto all’art. 3 del presente accordo, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Comunità Montana, entro 10 giorni dall’accettazione, pena la revoca dello stesso affidamento, una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta dell’Amministrazione, sorgerà in quest’ultima la facoltà di risolvere la convenzione affidando il servizio ad altro soggetto in danno al contraente.
ART. 9
Prescrizioni e copertura assicurativa
Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari.
In caso di mancato rispetto di tali norme - fatta salva la facoltà della Comunità Montana di interrompere l’affidamento - l’affidatario è soggetto a penalità.
A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.
ART.10
Obblighi dell’affidatario
Rimane a carico dell’affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.
Il gestore è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.
Il Ministero dell’Interno e la Comunità Montana sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
Il gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Comunità Montana.
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti
e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche
ART. 12
Penali
Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente Accordo) rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio, previa contestazione al gestore, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari al 3% (aumentato fino al 5% nel caso di reiterazione del disservizio) del corrispettivo mensile, iva esclusa, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
La Comunità Montana che contesterà per iscritto all’aggiudicatario gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali. Il gestore può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l’Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, la Comunità Montana provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all’importo della penale.
ART. 13
Esecuzione in danno
Qualora il gestore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Comunità Montana ha il diritto di procedere alla sua esecuzione mediante affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico del gestore.
ART. 14
Recesso del contratto
La Comunità Montana si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e dai successivi affidamenti nei casi e nei modi previsti dalla legge ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero per cessate esigenze e per modificazione delle condizioni economiche stabilite dal Ministero dell'Interno.
In caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART.15
Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento, la Comunità Montana procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, la Comunità Montana ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata dell’affidamento sottoscritto, per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei servizi di cui all’art.2 del presente capitolato e specificatamente nei seguenti casi
1) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
2) violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all’art. 2 del presente capitolato;
3) inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza degli stranieri;
4) omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle apparecchiature;
5) ammontare complessivo delle penali di cui all’articolo 12 del presente Accordo Quadro superiore al 15%, su base annuale, del valore dell’importo mensile dello stesso;
6) inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 11 e 17 del presente accordo.
Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 6 del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Comunità Montana ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Ente procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dal art. 80 del medesimo decreto legislativo.
In caso di risoluzione del contratto, la Comunità Montana, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il soggetto contraente è tenuto a procedere alla trasmissione dell’elenco dei fornitori; tali soggetti, al pari di quello contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.
Il soggetto offerente avrà l’obbligo di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o durante il corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.
Il soggetto offerente avrà l’obbligo di denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.
L’inosservanza di una delle sopracitate clausole da parte dell’impresa, comporterà la risoluzione del relativo contratto di appalto.
Nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è stabilito l’automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.
ART. 16
Contenzioso
In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse agli affidamenti di cui all’art. 7 è esclusivamente competente il Foro di Lecco. Eventuali controversie relative all’applicazione dell’accordo quadro sottoscritto sono subordinate all’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Comunità Montana, entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell’inadempimento.
ART. 17
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montana.
L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
ART. 18
Referenti
Il referente della Comunità Montana è la dottoressa Xxxxxx Xxxxx, Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona.
Per il soggetto sottoscrittore del presente accordo quadro, il Referente è
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comunità Montana Valsassina …………………………..
Manila Corti ………………………….