COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE’ SMALTIMENTO DELLE EVENTUALI CAROGNE - CIG Z8A2244400 -
Art. 1 - SCOPI E LIMITI
Il Comune di Xxxxx (di seguito indicato come AMMINISTRAZIONE) affida all’aggiudicatario (di seguito indicato come APPALTATORE) il servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Xxxxx.
Il servizio consiste nel ricovero, mantenimento, custodia di n. 15 cani randagi attualmente viventi. Tale numero di cani potrà variare sia in aumento, in relazione agli accalappiamenti futuri, sia in diminuzione, per effetto di adozioni da parte dei privati o associazioni che diano garanzia di buon trattamento, che di decessi.
Il servizio oggetto del presente appalto ha, altresì, ad oggetto tutte le attività relative e necessarie allo smaltimento delle carogne dei cani eventualmente deceduti nel canile, a mezzo di ditta autorizzata dalla Regione Campania. La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento delle carogne dei cani eventualmente deceduti nel canile, è compresa nell’importo complessivo giornaliero per ricovero, mantenimento, custodia per ogni singolo cane posto a base d’asta, e, pertanto, tali operazioni non dovranno comportare ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale. L’APPALTATORE dovrà, altresì, assicurare il trasferimento presso la propria struttura dei cani (attualmente n. 15) dalla struttura attualmente ospitante, a proprie spese e senza che ciò comportarti ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Xxxxx consegnerà all’APPALTATORE, al momento dell’affidamento dell’incarico, l’elenco degli eventuali cani di proprietà dell’AMMINISTRAZIONE.
Il Comune di Xxxxx affiderà all’APPALTATORE il compito di provvedere agli interventi clinici e profilattici, ruotinari o straordinari, sui tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente Capitolato.
L’APPALTATORE dovrà operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali.
L’APPALTATORE dovrà provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell’adozione nello spirito della normativa vigente in specie la legge 281/91 e L. R. n. 16/2001.
L’APPALTATORE come individuato dall’esito di gara dovrà trasferire ospitati presso la struttura, a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell’ente attualmente ospitati presso la struttura convenzionata con l’AMMINISTRAZIONE.
Il servizio di accalappiamento dei cani randagi e/o vaganti sul territorio del Comune di Xxxxx viene effettuato Servizio Veterinario dell’Asl competente territorialmente.
Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
La struttura, regolarmente munita delle autorizzazioni urbanistiche, amministrative e specifica autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell’attività oggetto della gara, dovrà essere dotata di non meno di 250 posti distribuiti in apposite box a schiera modernamente attrezzati, che dovranno prevedere una zona coperta ed una zona scoperta con un’area totale di mq. 2 per cani di piccola taglia, mq. 3,5 per cani di taglia media, mq. 4,5 per cani di taglia grande e mq. 6 per cani di taglia gigante.
I recinti comuni a più soggetti, dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che andranno a costituire il gruppo.
I box e i recinti comune dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di raccolta delle acque e dei liquami.
La struttura dovrà disporre, altresì:
⮚ di reparto contumaciale per la quarantena dei cani in arrivo e per l’isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate;
⮚ di box per l’isolamento dei cani morsica tori da sottoporre ad osservazione veterinaria;
⮚ di box per la custodia dei cuccioli separati dagli elementi adulti;
⮚ di un centro veterinario, o locale infermeria attrezzato per le cure mediche necessarie e/o interventi di urgenza o quant’altro si rendesse necessario;
⮚ di un’area per la passeggiata giornaliera di almeno mq. 50;
⮚ di idonea illuminazione notturna tale da consentire una perfetta luminosità in qualsiasi evenienza.
Art. 3 - COMPITI DELL’APPALTATORE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Fanno capo all’APPALTATORE i seguenti compiti e prestazioni:
A) Il servizio di ricovero dei cani catturati sul territorio del Comune di Xxxxx, nonché le cure sanitarie prestate ai medesimi, svolti ai sensi della L.R. 16/01 senza soluzione di continuità assicurando il servizio nei casi di emergenza, anche durante le ore notturne e/o festive, nonché lo smaltimento delle carogne dei cani eventualmente deceduti nel canile.
B) Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati.
La cessione dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Servizio Veterinario Anagrafe Canina completa dei dati anagrafici dell’adottante e copia documento di riconoscimento più codice fiscale e delle caratteristiche dell’animale. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgano sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione.
L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressivi.
C) L'approvvigionamento e la somministrazione, dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- all’ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi;
- per i cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, interventi routinari e d’emergenza;
- all’uscita dei cani: profilassi vaccinale antirabbica, sverminazione per echinococcosi.
D) L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.
E) L’approvvigionamento e la somministrazione di due pasti giornalieri (pranzo e cena).
F) Passeggiate dei cani nell’area a tal fine predisposta.
G) La manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti per la gestione del canile, nonché le opere di riparazione delle strutture per il ricovero degli animali, degli edifici e delle recinzioni, con l’obbligo di effettuare gli interventi al verificarsi della necessità di riparazione.
H) Pulizia e sanificazione quotidiana dei box.
I) Il pagamento di tutte le fatture inerenti le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc.) per il funzionamento del servizio.
L) Stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 4 L. 266/91, ove dovute.
M) Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’APPALTATORE utilizzerà personale idoneo (retribuito o volontario), e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato. L’APPALTATORE avrà anche cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica, per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto.
Dovrà, inoltre, rispettare la normativa relativa alla disciplina del rapporto di lavoro dei propri dipendenti e/o collaboratori.
N) La tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di: restituzione del cane al proprietario, affido temporaneo del cane, cessione definitiva del cane e decesso dell’animale. Tale registro, su cui annotare tutte le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili e dovrà essere vidimato dall’ASL competente.
Art. 4 - COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’AMMINISTRAZIONE ha il compito di controllare l’andamento delle prestazioni e l’osservanza delle norme vigenti, di impartire direttive e disposizioni di massima o anche specifiche su fasi e modalità di esecuzione del servizio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli presso il canile dell’aggiudicatario, congiuntamente o disgiuntamente con personale del Dipartimento Servizi Veterinari - Randagismo.
Art. 5 - VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
A) Ai sensi di legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta all’ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - Sanità Animale.
B) L’APPALTATORE invierà all’AMMINISTRAZIONE con cadenza semestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta in adempimento al presente Capitolato.
C) Le attività previste dal presente Capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’AMMINISTRAZIONE.
Art. 6 - SICUREZZA LAVORO
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di rispettare la normativa riferita alla sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dettata dal D.lgs. 626/94 e D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 7 - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI
L’AMMINISTRAZIONE pagherà il corrispettivo aggiudicato in sede di gara.
L’importo suddetto, è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento carcasse dei cani deceduti, e null’altro potrà essere preteso dall’APPALTATORE.
Il corrispettivo sarà commisurato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.
La liquidazione avverrà con cadenza almeno mensile, entro massimo trenta giorni dalla presentazione della fattura a cui dovrà essere allegata la certificazione di esistenza in vita dei cani.
Il pagamento delle fatture è subordinato al rilascio del DURC che attesti la regolarità contributiva Inps ed Inail.
In caso di ritardato pagamento l’APPALTATORE non potrà sospendere, per nessun motivo, il servizio.
Art. 8 - CAUSE DI RISOLUZIONE
Costituisce causa unilaterale di risoluzione la contestazione da parte del Comune o dell’ASL - Servizio Veterinario, di addebiti gravi, inerenti la conduzione del canile o la salute degli animali ivi ricoverati o la qualità del servizio svolto, o di violazioni del presente Capitolato.
L’AMMINISTRAZIONE comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio.
Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo.
La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l’annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.
Indipendentemente dai casi previsti dal Bando e Capitolato speciale d’appalto, l’AMMINISTRAZIONE ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
a) abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relative al servizio;
c) quando la ditta si rende colpevole di accertata evasione, di frode, in caso di fallimento, o perdita dei requisiti di cui alla legge antimafia, e di ogni altro requisito previsto dal bando di gara;
d) quando cede ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti il presente Capitolato, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 9 - PENALI
Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 8, si conviene che l'inosservanza da parte dell’APPALTATORE di clausole del presente Capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o di disposizioni dell’AMMINISTRAZIONE, comporterà l’applicazione di una penale di € 100,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare.
La determinazione della penale, sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Art. 10 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’APPALTATORE e l’Amministrazione Comunale, dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentati delle parti.
Nel caso non sia possibile l’accordo amichevole, le parti potranno agire davanti al Giudice competente per legge. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art. 11 - REFERENTI
Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano: per l’AMMINISTRAZIONE, il Responsabile del Servizio Vigilanza; per l’APPALTATORE il referente sarà comunicato prima dell’inizio del servizio.
Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati.
L’APPALTATORE è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.
Art. 12 - ULTERIORE DISCIPLINA
Per ogni altro aspetto non previsto dal presente capitolato, le parti si comporteranno secondo proprie scelte operative, attivando iniziative promozionali tendenti al miglioramento del benessere fisico ed affettivo dei cani ospitati.
Art. - 13 DURATA
Il contratto avrà durata di anni 2 (due) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 01.04.2018 fino al 31.12.2020.
Il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione dell’affidamento del servizio stesso.
È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. L’eventuale rinnovo, potrà essere effettuato solo alla stregua di successiva valutazione della convenienza per l’AMMINISTRAZIONE, e per una durata pari al rapporto originario.
Art. 14 - SUBAPPALTO
L’APPALTATORE è tenuto ad eseguire in proprio il servizio e la fornitura compresi nel presente Capitolato speciale d’appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Non si potrà dar luogo ad affidamenti in subappalto se non nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dovranno essere preventivamente autorizzati.
In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.
Art. 15 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE
D.lgs. n. 50/2016; L. n. 281/1991; L. R. n. 16/2001; R. D. n. 827/1924, nonché normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Art. 16 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale.
Art. 16 bis - SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali ed ogni altra spesa inerente sono a carico dell’APPALTATORE. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale.
L’APPALTATORE assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti dell’AMMINISTRAZIONE.
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La sottoscrizione del presente Capitolato speciale d’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute.
DATA PER ACCETTAZIONE