Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO, E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Condizioni generali di vendita
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO, E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
1.1 Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito indicate come “Condizioni Generali”) si applicano ad ogni contratto di appalto (di seguito indicato come “Contratto”), per la fornitura e/o realizzazione di prodotti/lavori/servizi meglio descritti all’interno dei Documenti Contrattuali
(di seguito indicato come “Opere”), concluso dalla Eurotherm Srl, con sede legale in xxx XXXX Xxxxxx 0, Xxxxxxxx, Codice fiscale 10980190150, Partita IVA 01737120038 (di seguito indicata come “ “Eurotherm”) con un cliente (di seguito indicato come “Cliente”). Eurotherm ed il Cliente possono anche essere indicati, congiuntamente, come “Parti” e, individualmente, come “Parte”.
1.2 Le Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell’offerta inviata da Eurotherm (di seguito indicato come “Offerta”) al Cliente, nonché del Contratto concluso tra le Parti.
1.3 Qualora il documento con il quale il Cliente accetti l’Offerta contenga elementi nuovi e/o diversi rispetto alla medesima, essi dovranno essere oggetto di specifica accettazione scritta da parte di Eurotherm ; in ogni caso, l’inizio dell’esecuzione delle Opere non potrà essere intesa come accettazione di tali elementi, ma dovrà intendersi solo come accettazione degli elementi indicati nell’Offerta e degli eventuali ulteriori elementi espressamente accettati dalle Parti per iscritto.
Art. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI
2.1 I documenti contrattuali che disciplinano l’esecuzione da parte di Eurotherm delle Opere (all’interno del presente documento nominati come “Documenti Contrattuali “) sono indicati all’interno del Contratto. Le eventuali incoerenze, discrepanze o lacune tra i vari Documenti Contrattuali saranno risolte applicando il seguente ordine di priorità:
1. a) Contratto, basato sull’Offerta di Eurotherm;
2. b) Specifiche Tecniche e norme/prescrizioni particolari, Cronoprogramma Lavori;
3. c) Condizioni Generali.
I Documenti Contrattuali sono integrativi gli uni degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.
I Documenti Contrattuali costituiscono il solo accordo tra le Parti disciplinante l’esecuzione delle Opere. I Documenti Contrattuali annullano e sostituiscono ogni precedente accordo, orale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in relazione a o connesso con l’esecuzione delle Opere.
2.2 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione ai Documenti Contrattuali deve essere compiuta per iscritto e concordata tra le Parti.
2.3 I Documenti Contrattuali non conferiscono ad Eurotherm alcun obbligo di eseguire in via esclusiva le Opere a beneficio del Cliente. Ad Eurotherm non potrà essere in alcun modo impedito di stipulare accordi con altre parti, di qualsiasi natura e con qualsiasi oggetto, sia durante il periodo di efficacia del Contratto, sia in seguito alla cessazione degli effetti del Contratto.
2.4 All’interno dei Documenti Contrattuali, l’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, laddove il contesto lo consenta.
Tutte le istruzioni, avvisi, autorizzazioni, approvazioni, accordi e dichiarazioni saranno eseguite per iscritto, in lingua italiana ovvero in lingua inglese.
Le rubriche dei Documenti Contrattuali sono apposti solo per facilitarne la consultazione: conseguentemente le rubriche non saranno considerate parte dei Documenti Contrattuali e non saranno prese in considerazione nell’interpretazione dei Documenti Contrattuali.
Salvo diversa espressa indicazione, tutti i riferimenti a giorni e/o mesi e/o anni si dovranno intendere come giorni e/o mesi e/o anni secondo il calendario gregoriano.
Art. 3 AUTONOMIA DELL’APPALTATORE
3.1 Le Opere saranno eseguite da Eurotherm con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti del Cliente.
3.2 Con la conclusione del Contratto, Eurotherm:
– assume la responsabilità afferente alla realizzazione delle Opere specificamente indicate nell’Ordine;
– dichiara di disporre – direttamente o indirettamente – dei mezzi (inclusi i mezzi finanziari) e dell’organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del Contratto;
– si impegna a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte dal Cliente sulla base delle informazioni da questi fornitegli;
– si impegna a comunicare al Cliente l’insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Opere nei termini e alle condizioni contrattuali.
Art. 4 PRESCRIZIONI TECNICHE INERENTI L’OPERA
4.1 Eurotherm è tenuta ad eseguire le Opere in conformità a quanto previsto dai Documenti Contrattuali; sarà pertanto cura di Eurotherm prendere conoscenza delle prescrizioni tecniche applicabili alle Opere.
4.2 Il Cliente garantisce la piena correttezza, accuratezza e completezza di tutti i dati, le informazioni, le analisi, i documenti e tutti gli altri elementi, comunicati – in qualsiasi forma ed in qualunque momento – dal Cliente a Eurotherm, per disciplinare l’esecuzione delle Opere (di seguito citati, per brevità, come “Dati”).
4.3 Eurotherm potrà avvalersi dei Dati al fine dell’esecuzione delle Opere, facendo totale affidamento sulla correttezza, accuratezza e completezza degli stessi. Fermo restando il fatto che Xxxxxxxxx non sarà in alcun modo obbligata alla verifica della correttezza, accuratezza e completezza dei Dati, qualora durante l’esecuzione delle Opere Eurotherm individuasse
eventuali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità dei Dati, l’Eurotherm avrà diritto di ottenere l’integrazione e/o la correzione di tali Dati a cura e spese del Cliente, unitamente ad adeguate modifiche, integrazioni ed aggiustamenti delle disposizioni contrattuali su cui tali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità potranno avere un impatto, incluse, senza alcuna limitazione, quelle disciplinanti i prezzi ed i tempi di completamento delle Opere.
Art. 5 OBBLIGAZIONI DI EUROTHERM
5.1 Eurotherm assicura che l’esecuzione delle Opere sarà realizzata nel rispetto delle norme imperative vigenti e, in particolare, in conformità delle normative lavoristiche vigenti in Italia. Conseguentemente, Eurotherm si impegna:
– a corrispondere al personale da essa impiegato per l’esecuzione delle Opere una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
– a provvedere, sotto la propria responsabilità, alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l’assistenza malattia e la previdenza sociale prescritte da norme imperative vigenti;
5.2 Qualora le Opere vengano svolte, anche parzialmente, nei locali del Cliente o di terzi, il personale di Eurotherm dovrà osservare i regolamenti ivi applicati, purché gli stessi (i) siano stati comunicati per iscritto dal Cliente con congruo anticipo rispetto all’inizio della attività suindicata e (ii) siano ragionevoli e conformi alle normative applicabili.
Art. 6 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE.
In aggiunta a quanto previsto da altre disposizioni dei Documenti Contrattuali, il Cliente sarà gravato dalle ulteriori obbligazioni di seguito indicate.
1. a) Il Cliente si impegna ad informare Eurotherm in ordine a leggi, regolamenti, norme o prescrizioni applicabili all’esecuzione delle Opere, fornendone i puntuali riferimenti.
2. b) Il Cliente dà espressamente atto che, nell’ambito del Contratto, la propria collaborazione con Eurotherm è un elemento fondamentale al fine di consentire ad Eurotherm di realizzare le Opere. Il Cliente s’impegna pertanto a collaborare in modo attivo e costante con Eurotherm.
c)Il Cliente dovrà nominare un unico responsabile del Contratto, dotato di potere decisionale e di firma, garantendo che, nel corso dell’esecuzione del Contratto, tutte le decisioni che spettino al Cliente siano prese nei tempi utili al fine di consentire ad Eurotherm di rispettare il cronoprogramma per l’esecuzione delle Opere (di seguito indicato come “Cronoprogramma”);
1. d) Il Cliente dovrà procedere alle approvazioni, alle decisioni, alle validazioni che competono al Cliente nei termini e alle condizioni previste dai Documenti Contrattuali. Nel caso in cui i
Documenti Contrattuali non stabiliscano un periodo di tempo specifico, tali approvazioni, decisioni e validazioni devono essere comunicati dal Cliente ad Eurotherm entro un termine ragionevole, che in ogni caso non potrà essere superiore a sette (7) giorni di calendario. Nel caso in cui, entro i termini di cui sopra, il Cliente non abbia emesso tali approvazioni, decisioni e validazioni ovvero non abbia comunicato i motivi che giustificano il rifiuto di rilasciare le approvazioni, le decisioni e le validazioni richieste, tali approvazioni, decisioni e validazioni si considerano come rilasciate definitivamente e irrevocabilmente.
2. e) Il Cliente dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni e di tutti i documenti tecnici/progettuali, che siano utili o necessari per la realizzazione delle Opere, salvo il caso in cui i Documenti Contrattuali attribuiscano espressamente ad Eurotherm l’obbligo di reperire tali informazioni o produrre tali documenti.
3. f) Il Cliente dovrà comunicare per iscritto ad Eurotherm tutte le anomalie riscontrate nel corso dell’esecuzione delle Opere, consentendo all’Eurotherm di apportare gli opportuni aggiustamenti e correzioni. Il Cliente dovrà altresì comunicare per iscritto ad Eurotherm l’insorgenza di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Opere nei termini ed alle condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali.
4. g) Il Cliente dovrà assicurare il coordinamento tra Eurotherm e qualsiasi altro soggetto terzo che possa interferire nell’esecuzione delle Opere.
5. h) Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto ad Eurotherm tutte le informazioni ed eventi che possano aver un impatto sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni.
6. i) laddove richiesto da Eurotherm, il Cliente dovrà presenziare allo svolgimento delle Opere e/o fornire l’assistenza richiesta da Eurotherm.
Art. 7 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione del Cliente, fatte salve le informazioni dovute per legge.
Nel caso in cui il Contratto fosse qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Cliente ha l’obbligo di informare Eurotherm ed il Cliente dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all’ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando sin d’ora Eurotherm da ogni sanzione e responsabilità relativa.
Art. 8 ASSICURAZIONI
8.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, Eurotherm si impegna a stipulare con compagnie di assicurazione di rilevanza nazionale polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e Prodotto (RCTP).
8.2 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo di esecuzione delle Opere, compresi i collaudi, fino all’accettazione definitiva delle stesse.
Art. 9 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
9.1 Entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di inizio di efficacia del Contratto, Eurotherm, laddove lo ritenesse opportuno, nominerà un proprio rappresentante, con il compito di agire da interfaccia nei confronti del Cliente per tutte le problematiche connesse all’esecuzione del Contratto.
9.2 Eurotherm nella realizzazione delle Opere agirà con totale autonomia gestionale e organizzativa nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei mezzi e delle attività in generale, essendo escluso ogni potere di ingerenza del Cliente nell’esecuzione delle Opere, nonché nei confronti del personale e dei beni di Eurotherm, dei fornitori e dei subappaltatori di Eurotherm.
9.3 Entro quindici (15) giorni di calendario dalla data di inizio dell’efficacia del Contratto, il Cliente designerà: (i) un proprio rappresentante del Contratto (di seguito indicato come “Rappresentante del Contratto”), ai sensi dell’articolo 6; (ii) un direttore lavori (di seguito indicato come “Direttore Lavori”), il quale potrà impartire ad Eurotherm disposizioni, effettuare controlli, dirimere questioni controverse, secondo quanto stabilito nei Documenti Contrattuali, rimanendo inteso che il Direttore Lavori potrà rappresentare la Cliente solo per quanto riguarda questioni puramente tecniche; (iii) coordinatore della sicurezza (di seguito indicato “Coordinatore della Sicurezza”), avente il compito di coordinare le misure afferenti alla sicurezza e prevenzione degli infortuni per tutte le attività che si svolgeranno nel Sito .
Immediatamente in seguito alla nomina del Rappresentante del Contratto, del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, il Cliente ne dovrà dare comunicazione per iscritto ad Eurotherm.
Art. 10 VARIANTI
10.1 Tutte le variazioni, di qualsiasi valore, alle Opere ovvero alle disposizioni dei Documenti Contrattuali, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle Parti.
10.2 Qualora Eurotherm ritenesse che (a) un fattore tecnico non menzionato nei Documenti Contrattuali, e/o (b) un mutamento normativo intervenuto successivamente alla conclusione del Contratto, fossero necessari per l’esecuzione delle Opere e/o possano avere un impatto sulle obbligazioni su di lui gravanti:
(i) informerà il Cliente fornendo ragionevoli evidenze e fornendo preventivi ad un livello prezzi congruenti con quelli applicati nel Contratto.
(ii) avrà diritto agli opportuni adattamenti, modifiche, integrazioni alle disposizioni dei Documenti Contrattuali,
(iii) avrà diritto alle variazioni al corrispettivo qualora congruenti ai sensi del precedente punto (i) ed inferiori alla sua metà.
Nel caso la variante necessaria abbia un impatto superiore alla metà del corrispettivo e le Parti non trovino un accordo, ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto e le conseguenze del recesso saranno disciplinate ai sensi della Clausola 15.2.
10.3 Il Cliente è tenuto alla rapida valutazione delle varianti e relativa accettazione formale con modalità e in tempi tali da non compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali da parte di Eurotherm, e da non determinare costi accessori di sorta a carico di Eurotherm.
10.4 Eurotherm è tenuta a segnalare gli eventuali ritardi rispetto agli impegni contrattuali derivanti dall’esecuzione delle varianti; con l’accettazione delle varianti da parte del Cliente s’intenderanno automaticamente accettate le proroghe dei termini contrattuali di consegna, in misura corrispondente ai ritardi segnalati da Eurotherm.
10.5 In qualsiasi momento e senza l’approvazione del Cliente, Eurotherm ha il diritto di modificare le procedure, le tecnologie utilizzate per la realizzazione delle Opere, il formato, la forma, il colore, le dimensioni, la quantità e / o la qualità degli strumenti, dei materiali e dei beni da utilizzare per la realizzazione delle Opere, a condizione che tali modifiche non pregiudichino sostanzialmente le caratteristiche delle Opere, così come definite nei Documenti Contrattuali.
Art. 11 ULTIMAZIONE, VERIFICHE/COLLAUDI – PENALI
11.1 Nei termini e condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali, le Parti dovranno procedere alla predisposizione (i) degli stati avanzamento lavori, (ii) del verbale di fine lavori (iii) dei verbali di verifica e collaudo.
Tutti i verbali dovranno essere redatti in contraddittorio, procedendo con tempestività e senza indugi, con la partecipazione dei delegati nominati da ciascuna Parte, i quali con diligenza e buona fede dovranno fare tutto quanto necessario al fine di eseguire le operazioni di accertamento. La menzione nei verbali di riserve/difformità da correggere non potrà determinare l’esito negativo del medesimo verbale, salvo esplicita menzione scritta in tal senso.
Qualora il Cliente, in assenza di legittimi motivi, non partecipasse alla redazione di verbali e/o degli stati di avanzamento lavori di cui sopra, conformemente ai termini ed alle condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali ovvero, in assenza espressa previsione dei Documenti Contrattuali, secondo le condizioni e le tempistiche comunicate di volta in volta da Eurotherm, Xxxxxxxxx s’intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza del Cliente, tali verbali e/o stati di avanzamento saranno considerati tacitamente e irrevocabilmente emessi e Eurotherm sarà autorizzata ad emettere l’eventuale relativa fattura, con la rinuncia espressa da parte del Cliente a sollevare qualsiasi tipo di successiva opposizione o contestazione relativamente allo svolgimento ed ai risultati degli stessi.
11.2 Salvo diversa previsione stabilita nel Contratto, le spese delle operazioni di verifica e collaudo saranno a carico del Cliente.
11.3 La consegna delle Opere avverrà nei termini stabiliti nei Documenti Contrattuali.
Eurotherm comunicherà al Cliente la data in cui una o più porzioni delle Opere saranno pronte per essere consegnate al Cliente; qualora quest’ultimo non fosse in grado di riceverle alla data indicata da Eurotherm, Eurotherm manterrà tali porzioni delle Opere sotto la propria custodia e, a propria discrezione, Eurotherm potrà procedere alla fatturazione eventualmente legata alla consegna delle Opere; tale deposito a custodia sarà gratuito per periodo di sette (7) giorni di calendario, trascorsi i quali diventerà oneroso, con l’applicazione delle tariffe stabilite nel Contratto ovvero, in assenza di espressa previsione del Contratto, le ragionevoli tariffe determinate di volta in volta da Eurotherm.
11.4 L’accettazione delle Opere avrà luogo con l’effettuazione del collaudo finale che dovrà intervenire conformemente ai termini ed alle condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali ovvero, in assenza espressa previsione dei Documenti Contrattuali, secondo le condizioni e le tempistiche comunicate da Eurotherm. Qualora il Cliente non partecipasse al collaudo finale, Eurotherm
s’intende automaticamente autorizzata ad effettuare le operazioni previste in assenza del Cliente. Il collaudo finale s’intenderà pertanto realizzato e Eurotherm sarà autorizzato ad emettere l’eventuale relativa fattura, con la rinuncia espressa da parte del Cliente a sollevare qualsiasi tipo di successiva opposizione o contestazione relativamente allo svolgimento ed ai risultati di tale collaudo. . In ogni caso, le Opere si dovranno ritenere tacitamente ed irrevocabilmente accettate dal Cliente, anche in assenza del collaudo finale, nel caso in cui (i) vengano utilizzate o comunque messe in funzione, anche parzialmente ovvero (ii) decorsi sette (7) giorni dall’inizio della custodia dei beni ai sensi della Clausola 11.3. Resta fermo l’obbligo di Eurotherm di eliminare a proprie spese gli eventuali difetti e/o carenze secondo quanto definito dai Documenti Contrattuali.
11.5 Il trasferimento della proprietà delle Opere da Eurotherm al Cliente – fatta salva la proprietà dei software che rimarrà in capo a Eurotherm – avverrà al momento dell’integrale pagamento del corrispettivo complessivo e omnicomprensivo per la realizzazione delle Opere (di seguito indicato come “Prezzo Totale”). Il rischio relativo al perimento e al deterioramento alle Opere passerà da Eurotherm al Cliente al momento della consegna delle Opere, secondo quanto previsto dai Documenti Contrattuali.
11.6 Qualora nei Documenti Contrattuali fossero previste delle penali applicabili nel caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni gravanti su Eurotherm, tali penali dovranno essere considerate come il solo risarcimento per il Cliente e la sola conseguenza per Eurotherm per il mancato o tardivo adempimento di dette obbligazioni e, conseguentemente, dovrà ritenersi esclusa la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria dei Documenti Contrattuali, qualora siano espressamente previste penali all’interno dei Documenti Contrattuali, l’importo massimo di tali penali non potrà eccedere – in aggregato- il sette percento (7%) del Prezzo Totale.
11.7 In ogni caso, le tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni di Eurotherm si devono intendere sospese come conseguenza dell’inadempimento da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali, inclusi– a titolo esemplificativo e non esaustivo – i seguenti casi :
– se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente da parte del Cliente, secondo quanto previsto nei Documenti Contrattuali;
– se il Cliente non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura o non dà l’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;
– se il Cliente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali che, secondo le disposizioni dei Documenti Contrattuali, è suo obbligo procurare ad Eurotherm affinché gli stessi vengano utilizzati per e/o incorporati nelle Opere;
– se insorgono cause indipendenti dalla volontà o diligenza di Eurotherm, ivi compresi comprovati ritardi di subappaltatori/fornitori;
La sospensione delle tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni di ’Eurotherm avrà la durata corrispondente alla durata degli eventi che la giustificano suindicati, considerando altresì i relativi effetti.
La sospensione delle tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni di Eurotherm determinerà l’impossibilità di imputare ad ’Eurotherm qualsiasi danno o conseguenza derivante dal mancato rispetto di dette tempistiche, incluse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) eventuali penali. Come
conseguenza della sospensione, le tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni dell’Eurotherm si intenderanno automaticamente prorogate per un periodo uguale al periodo di sospensione
Art. 12 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1 I diritti afferenti a (i) qualsiasi invenzione, brevettata o meno, marchi, segni distintivi, disegni e modelli, informazioni aziendali segrete, tecnologia o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, nonché, (ii) qualsiasi diritto d’autore, opera dell’ingegno, software, banche dati, disegni industriali o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sul diritto d’autore, applicabili o sviluppate con riferimento alle Opere, – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – su prodotti, parti di ricambio, soluzioni tecniche, servizi, processi gestionali/industriali, attività, firmware, software, metodologie, schemi, formule, algoritmi, progetti, disegni tecnici, strumenti, manuali, relazioni, schede tecniche, specifiche, prototipi o campioni, registri e documentazione in generale, in nessun caso possono ritenersi trasferiti al Cliente, restando Eurotherm piena ed esclusiva titolare dei medesimi.
Il Cliente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d’autore relativi alle Opere e trasmessi da Eurotherm con le merci fornite, ai sensi delle leggi applicabili diventa titolare di semplici diritti d’uso, personali, non trasferibili, non sublicenziabili e non esclusivi; il Cliente s’impegna espressamente a non far uso di tali diritti e/o informazioni ricevute dall’Eurotherm per scopi diversi da quelli strettamente correlati alle normale utilizzo o manutenzione delle Opere.
12.2 I termini e le condizioni per l’uso del software e dei database eventualmente messi a disposizione da Eurotherm nell’ambito dei Documenti Contrattuali (indicati all’interno del presente documento come “Software”) sono specificati nelle licenze che li accompagnano.
Salve diverse disposizioni contenute nelle licenze d’uso appena menzionate, il Software, quale programma autonomamente eseguibile o inglobato nei prodotti o nelle soluzioni tecniche implementate con le Opere, viene concesso in uso al Cliente a titolo di diritto personale limitato, non trasferibile, non sublicenziabile, non esclusivo; il Cliente è obbligato a farne un uso limitato all’ambito del normale utilizzo o manutenzione delle Opere, in modo conforme alla loro destinazione.
12.3 Il Cliente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni delle istruzioni per l’uso del Software o dei prodotti o in genere della tecnologia fornita da Eurotherm e contenute nella documentazione resa disponibile.
Ne consegue che il Cliente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d’autore trasmessi da Eurotherm, a titolo esemplificativo si impegna e rimane obbligato:
1. a) a non copiare, riprodurre, decompilare, effettuare operazioni di ingegnerizzazione inversa, smontare o altrimenti cercare di ricostituire il codice sorgente dei Software o delle tecnologie di Eurotherm.
2. b) a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del funzionamento e della manutenzione delle Opere.
3. c) a non eseguire, fabbricare, riprodurre, direttamente o indirettamente prodotti, pezzi di ricambio, Software, incluse le metodologie proprietarie.
12.4 In nessun caso Eurotherm è tenuto a fornire i propri piani di produzione e di sviluppo delle Opere, anche se i medesimi vengono consegnati corredati di diagramma di installazione. I disegni, documenti e codici che accompagnano le Opere o che eventualmente sono inviati al
Cliente separatamente restano di proprietà esclusiva di Eurotherm e devono intendersi strettamente riservati; i documenti e/o le informazioni inviati separatamente devono intendersi qualificati come segreto aziendale ai sensi di legge.
12.5 Il Cliente sarà responsabile e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne Eurotherm da qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione delle prescrizioni riportate nella presente Clausola 12.
Art. 13 GARANZIE
13.1 L’Eurotherm garantisce che le Opere saranno esenti da vizi e difetti rispetto a quanto previsto nei Documenti Contrattuali (di seguito indicate come “Non Conformità), a condizione che le Opere vengano conservate/installate/utilizzate in conformità: (i) alle funzionalità per cui sono stati concepite, e (ii) in condizioni operative per cui sono stati concepite e (iii) ai termini ed alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate (le obbligazioni di garanzia di Eurotherm conformemente a questa previsione sono indicate complessivamente come “Garanzia”).
La durata della Garanzia è indicata nel Contratto. Qualora il Contratto nulla stabilisca in ordine al periodo di garanzia, questo sarà pari a dodici (12) mesi a partire dalla data di spedizione delle Opere al Cliente.
In ogni caso, la garanzia di Eurotherm non si applica alle Opere, o alle parti di esse, che risultino difettose e/o danneggiate a causa di: (i) naturale logoramento o uso; (ii) utilizzo delle stesse con imperizia o negligenza, (iii) mancato rispetto da parte del Cliente delle istruzioni operative eventualmente indicate da Eurotherm; (iv) condizioni operative delle Opere differenti rispetto a quanto indicato dal Cliente o comunque riportato nelle specifiche tecniche; (v) modifiche, aggiunte, installazioni, varianti, integrazioni, manomissioni, interventi di manutenzione o riparazioni eseguite dal Cliente o da terzi, (vi) danneggiamento accidentale o cause di forza maggiore,
(vii) interferenze o disallineamenti con prodotti o software del Cliente o di terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti da Eurotherm, (viii) attacchi informatici, virus, pirateria informatica, penetrazione dei sistemi informatici o altre Minacce Informatiche (come definite nel successivo articolo “Obblighi della Società in materia di sicurezza informatica”) .
13.2 Qualora durante il periodo di garanzia fossero accertate delle Non Conformità, su richiesta scritta del Cliente, Eurotherm potrà a sua scelta e a sue spese: (i) riparare le Non Conformità, o (ii) sostituire la porzione di Opere affetta da Non Conformità, o (iii) restituire la quota parte del prezzo corrispondente alla porzione di Opere affetta da Non Conformità.
Qualora Eurotherm autorizzi la restituzione della porzione di Opere affetta da Non Conformità, questa dovrà effettuarsi applicando le procedure stabilite di volta in volta dall’Eurotherm, e la suindicata porzione di Opere resa diventerà di proprietà dell’Eurotherm.
L’eventuale trasferimento a terzi delle Opere, in tutto od in parte, non determinerà in ogni caso il trasferimento della Garanzia.
I beni riparati o sostituiti ai sensi della presente clausola, saranno garantiti per un ulteriore periodo di tempo pari a sei (6) mesi decorrenti dalla data di riparazione o sostituzione. Tale ulteriore periodo di garanzia si applicherà una sola volta e, pertanto, non sarà applicabile nel caso di ulteriori riparazioni o sostituzioni. Nel corso del suindicato ulteriore periodo di garanzia si applicheranno i limiti e le condizioni di garanzia stabilite all’interno del presente articolo 13.
13.3 Le garanzie relative ai Software sono disciplinate dagli accordi di licenza che accompagnano detti Software. Laddove non diversamente disciplinato negli accordi di licenza, qualora la Non Conformità riguardi l’eventuale Software concesso in licenza la Garanzia consisterà a scelta dell’Eurotherm: (i) nella sostituzione del Software con una versione aggiornata, o (ii) con la sostituzione con un Software dalle funzioni equivalenti, o (iii) con la restituzione della quota parte del prezzo pagato corrispondente al Software difettoso.
13.4 Sono espressamente escluse ulteriori e/o diverse garanzie, in particolare: (i) Eurotherm non fornisce alcuna garanzia in relazione all’idoneità della Opere a conseguire le finalità/funzionalità prefissati dal Cliente autonomamente, a meno che le medesime non siano state espressamente accettate per iscritto da Eurotherm, (ii) Eurotherm non potrà in nessun caso essere tenuto ad indennizzare il Cliente per costi di gestione logistica, interventi presso clienti finali, mancati guadagni.
13.5 L’intervento in garanzia da parte di Xxxxxxxxx rimane subordinato all’ adempimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni di pagamento su di lui gravanti ai sensi dei Documenti Contrattuali.
13.6 Nel caso in cui il Cliente rilevasse la presenza di un difetto nelle Opere nel corso del periodo di garanzia, il Cliente dovrà provvedere alla disinstallazione delle Opere difettose, al trasporto delle Opere difettose presso il centro assistenza di Eurotherm più vicino- che verrà indicato da Eurotherm-
, al trasporto dei beni riparati/sostituiti dal centro di assistenza di Eurotherm presso il sito del Cliente e alla re-installazione delle Opere riparate/sostituite presso il sito del Cliente. Il Cliente si farà carico dei costi relativi, nel caso in cui richieda di procedere con la diagnosi del difetto presso una propria struttura. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a totale discrezione di Eurotherm, eseguiti nelle officine del medesimo o di terzi. I lavori e/o le prestazioni inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio di Xxxxxxxxx, eseguiti nei tempi e nelle modalità ritenute opportune e ragionevoli secondo le disponibilità e le circostanze del caso.
13.7 Le parti sostituite restano di proprietà di Eurotherm e devono essergli rispedite.
13.8 In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui al secondo capoverso dell’art. 1667 Codice Civile.
Art. 14 CORRISPETTIVO DELLE OPERE E LAVORI, MODALITA’ DI PAGAMENTO.
14.1 I corrispettivi per la realizzazione delle Opere sono quelli espressamente indicati nel Contratto.
I pagamenti relativi alle Opere verranno effettuati nei termini e modalità concordate nei Documenti Contrattuali ovvero – in mancanza di espressa indicazione contrattuale – secondo quanto concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui le Parti non abbiano concordato nulla, si applicheranno le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico del Cliente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente. Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine.
In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell’art. 1186 CC.
14.2 Qualora Eurotherm fornisca congrue motivazioni e offra l’adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nel completamento e/o nella consegna delle Opere non conferiranno al Cliente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.
14.3 Fermo restando quanto disposto dalle Clausole 14.1 e 14.2, in caso di ritardo nei pagamenti, restano impregiudicati i diritti di Eurotherm ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
14.4 In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di ritardo nell’esecuzione delle proprie prestazioni di pagamento superiore ai quindici (15) giorni di calendario, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altri rapporti contrattuali ) da parte del Cliente, Eurotherm si riserva di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita e, in ogni caso può (i) sospendere – in tutto od in parte – l’esecuzione delle Opere , nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, (ii) avrà diritto ad una proporzionale estensione dei termini contrattuali, all’indennizzo di eventuali, costi/spese sostenuti, alle opportune modifiche ai Documenti Contrattuali.
14.5 Eventuali piani di pagamento dilazionati, concordati per iscritto o per fatti concludenti, non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto tra le Parti in tal senso.
14.6 Qualora su base annua (dodici mesi) si verificasse un incremento nell’indice ISTAT denominato FOI superiore al 2% (due percento) Eurotherm avrà la facoltà di:
(i) chiedere per l’anno in corso un adeguamento del corrispettivo in funzione degli aumenti verificatisi,
(ii) nel caso le Parti non trovino un accordo ai sensi del precedente punto (i), Eurotherm potrà liberamente recedere dal Contratto con preavviso di tre (3) mesi.
Art. 15 RECESSO DAL CONTRATTO.
15.1 Salvo espressa indicazione del Contratto, è escluso il diritto della Parti di recedere dal Contratto.
15.2 Nel caso nel Contratto sia convenuta la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto, egli dovrà darne congrua motivazione ad Eurotherm. In tal caso Xxxxxxxxx avrà diritto al pagamento delle Opere eseguite e/o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, unitamente:
(i) al rimborso di ogni costo e/o onere sostenuto in conseguenza del recesso esercitato, e
(ii) ad un indennizzo corrispondente al cinquanta percento (50%) del mancato guadagno per le Opere non realizzate.
Art. 16 FORZA MAGGIORE
16.01 È considerato quale forza maggiore (di seguito indicato come “Forza Maggiore”) qualsiasi evento (e tutti i correlati effetti), al di fuori dal controllo delle Parti, che impedisca o ritardi, in tutto od in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, inclusi, senza limitazione alcuna:
(i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri nemici, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
(ii) sommosse, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti del Venditore;
(iii) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
(iv) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari
(v) qualsiasi controversia sindacale:
(vi) assenza o difficoltà di approvvigionamento di adeguate forniture relativamente a prodotti finiti o materie prime;
(vii) atti o omissioni di autorità o enti terzi abilitati da norme di legge, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti nell’ambito delle normative sul controllo delle esportazioni;
(viii) epidemie/pandemie, tutte le loro conseguenze ed eventuali limitazioni/restrizioni dalle medesime derivanti, o ad esse in qualsiasi modo connesse;
(ix) Cybersecurity – violazione di sistemi informatici commesse da terze parti, ove impattanti sulla puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni.
16.2 Nessuna Parte sarà responsabile per l’inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale inadempimento sia causato da Forza Maggiore, intervenuta successivamente alla data di conclusione del Contratto.
16.3 La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore dovrà prontamente notificarlo all’altra Parte.
Qualora la suindicata Forza Maggiore continui per un periodo superiore a novanta (90) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto dando un preavviso di quindici (15) giorni. Se, alla data di scadenza di un periodo di quindici (15) giorni dalla ricezione di detta comunicazione da parte del destinatario, la Forza Maggiore sarà ancora in essere, il Contratto dovrà intendersi cessato.
16.4 Qualora una Parte dovesse recedere dal Contratto in conformità al presente articolo, Eurotherm dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle attività attinenti alle Opere effettuate fino alla data di efficacia del recesso.
Art. 17 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
17.1 Le responsabilità di Eurotherm sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nei Documenti Contrattuali, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, le responsabilità di Eurotherm per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con i Documenti Contrattuali, in ogni caso:
(i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali o indiretti o immateriali; e
(ii) devono intendersi limitate – in aggregato – ad un ammontare non superiore al Prezzo Totale.
La Parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.
Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente Eurotherm nel caso si verificassero situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.
Art. 18 SALVAGUARDIA
L’eventuale invalidità o inapplicabilità di una disposizione dei Documenti Contrattuali, non pregiudicherà, la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Eurotherm e il Cliente si impegnano fin da ora a sostituire le disposizioni dichiarate inefficaci e/o inapplicabili, con altra disposizione aventi il medesimo fine ed effetti analoghi.
Art. 19 CESSIONE
19.1 Il Cliente non potrà cedere o comunque trasferire i Documenti Contrattuali, in tutto o in parte, e
/ o qualsiasi diritto, beneficio, credito e interesse nascenti da o comunque connessi con gli stessi, senza la preventiva approvazione scritta di Eurotherm.
19.2 il Cliente sin d’ora autorizza Eurotherm a cedere o comunque trasferire i Documenti Contrattuali, in tutto o in parte, e / o qualsiasi diritto, beneficio, credito, interesse nascenti da o comunque connessi con gli stessi, a qualsiasi società parte del medesimo gruppo a cui appartiene Eurotherm. Tale cessione/trasferimento si perfezionerà con la semplice comunicazione scritta al Cliente.
Art. 20 COMPENSAZIONE
Qualora Eurotherm fosse tenuto a corrispondere al Cliente una qualsiasi somma di denaro ai sensi dei Documenti Contrattuali, il Cliente non potrà dedurre o compensare tale somma con qualsiasi pagamento da lui dovuto ad Eurotherm, senza il preventivo e specifico consenso scritto di Eurotherm.
Art. 21 SICUREZZA
21.1 Il Cliente dovrà stabilire e attuare un sistema di gestione della sicurezza, che sarà soggetto all’accettazione da parte dell’Eurotherm. Tale sistema di gestione della sicurezza deve essere in linea con le migliori prassi del settore esistente e deve indicare (i) le linee guida e le procedure relative alla sicurezza per ridurre i rischi esistenti al livello più basso ragionevolmente possibile (ALARP), e (ii) tutte le procedure di sicurezza e le istruzioni per da attuare al Sito.
21.2 Qualora, durante l’esecuzione delle Opere, Eurotherm, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenesse che le condizioni presenti al Sito siano o siano divenute tali da non garantire la sicurezza del proprio personale e/o del personale dei propri appaltatori/fornitori, Eurotherm potrà sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali e potrà rimuovere dal Sito il proprio personale e/o il personale dei propri appaltatori/fornitori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui alla Clausola 10.2.
21.3 Qualora le Opere siano realizzate, totalmente o parzialmente, nell’ambito di cantieri che siano nella disponibilità del Cliente, il Cliente dovrà fornire ogni idonea informazione ad Eurotherm in ordine all’applicabilità o meno del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e dovrà proporre a Eurotherm un quadro completo di riferimento in ordine a ruoli, incarichi, e coordinamento degli appaltatori, nonché in ordine alla predisposizione dei piani di sicurezza.
Art. 22 RISERVATEZZA
22.1 Con il termine informazioni confidenziali (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”) s’intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.
22.2 Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:
1. ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l’adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
2. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e controllanti, suoi subappaltatori e fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l’esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Contrattuali, garantendo che questi siano vincolati da termini di riservatezza analoghi a quelli previsti dalla presente Xxxxxxxx;
3. riconoscere che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate.
22.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Xxxxxxxx non si applicano a qualsiasi Informazione Confidenziale che:
1. era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che l’ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l’ha rivelata, o
2. è (ovvero è stata) acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in relazione alla stessa, o
3. è (ovvero è diventata) di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte ricevente.
Specifiche Informazioni Confidenziali comunicate alla Parte ricevente non ricadranno nelle eccezioni di cui sopra per il solo fatto che sono riconducibili ad informazioni più generiche che sono ovvero diventeranno (i) di pubblico dominio, ovvero (ii) nel precedente possesso della Parte ricevente.
22.4 Le disposizioni della presente Clausola saranno efficaci per cinque (5) anni dopo (i) la scadenza del Contratto- per qualsiasi ragione – ovvero (ii) la risoluzione del Contratto.
Art. 23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
23.1 I Documenti Contrattuali sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana, con l’esclusione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra leggi.
23.2 Per ogni controversia tra il Cliente e l’Eurotherm derivante da o connessa con l’interpretazione e l’esecuzione dei Documenti Contrattuali sarà competente in via esclusiva il foro di Como, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro concorrente.
Art. 24 CODICE ETICO
Il Cliente prende atto che Eurotherm ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l’esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, sia di rango legislativo che regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico – comportamentale.
. A questo scopo Eurotherm ha approvato un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, ed un Codice Etico. Il Cliente accetta pertanto di agire, nello svolgimento delle proprie attività, e quindi anche nello svolgimento del Contratto, in conformità alla normativa locale abbia questa contenuto giuridico o etico -comportamentale, nonché di rispettare rigorosamente il
Codice Etico approvato da Eurotherm e i Principi di Responsabilità del gruppo Eurotherm fa parte – e rispettivamente disponibili al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.
Il Cliente si impegna ad agire nel rispetto del Codice Etico e dei Principi di Responsabilità nell’esecuzione del Contratto, assumendo altresì l’impegno, anche ai sensi dell’art.
1381 c.c., a farli rispettare dai propri dipendenti, agenti, dirigenti e collaboratori. Xxxxxxxxx potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Cliente o di suoi dipendenti, agenti, dirigenti e collaboratori, a
qualsiasi titolo, degli obblighi previsti nel presente articolo.
ART. 25 APPALTATORE INDIPENDENTE
Eurotherm nella realizzazione delle Opere agirà con totale autonomia gestionale e organizzativa nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei mezzi e delle attività in generale, essendo escluso ogni potere di ingerenza del Cliente nell’esecuzione delle Opere, nonché nei confronti del personale e dei beni di Eurotherm, dei fornitori e dei subappaltatori di Eurotherm.
Art. 26 PRIVACY
26.1 Ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell’esecuzione delle attività disciplinate dalle presenti Condizioni Generali, titolare del trattamento è Eurotherm Srl, Codice fiscale 10980190150 (ai fini della presente clausola indicata come “Titolare”).
Con riferimento ai dati personali inerenti persone fisiche (ai fini della presente clausola indicata come “Dati”) che il Titolare riceverà, essi saranno trattati ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR per le finalità connesse all’esecuzione delle attività regolate dalle presenti Condizioni Generali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Più precisamente una descrizione delle finalità connesse all’esecuzione di tali attività è indicata nell’informativa disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx
Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati nell’osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal GDPR con l’unico scopo di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal rapporto contrattuale.
Il trattamento dei Dati è necessario essendo effettuato in esecuzione dei rapporti contrattuali di volta in volta definiti, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento dei Dati non consentirebbe il perfezionamento e l’esecuzione del rapporto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Dati siano adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR.
Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento (ai fini della presente clausola “Interessato”), sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun Interessato, inoltre, ha altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del GDPR.
È possibile esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, inclusa la facoltà di opporsi al trattamento, su semplice richiesta scritta al Data Protection Officer c/o Eurotherm inviando una mail all’indirizzo XXXX.xxxx@xxxxxx.xxx
Art. 27 CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI.
I prodotti forniti da Eurotherm ai sensi delle presenti condizioni generali contengono o possono contenere componenti e/o tecnologie provenienti dagli Stati Uniti d’America (“USA”), dall’Unione Europea (“UE”) e/o da altre nazioni. Il Cliente riconosce e accetta che la fornitura, la cessione e/o l’utilizzo di prodotti, software, servizi, informazioni o altri prodotti e/o tecnologie embedded (di seguito denominati “Prodotti “) di cui alle presenti condizioni generali devono avvenire in piena conformità alle normative degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e ad altre normative nazionali e/o internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni.
Qualora sia richiesta una licenza per esportare, il Cliente dovrà ottenere detta licenza dall’autorità competente e richiedere in aggiunta l’approvazione di Eurotherm, altrimenti i Prodotti non dovranno
(i) essere esportati e/o riesportati verso alcuna destinazione e parte (con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una persona fisica, un gruppo e/o una persona giuridica) che sia soggetta a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni; o
(ii) essere utilizzati per scopi e settori soggetti a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni. Il Cliente concorda inoltre che i Prodotti non saranno utilizzati né direttamente né indirettamente in sistemi missilistici, in aeromobili a pilotaggio remoto o in sistemi di lancio di armi nucleari; né saranno utilizzati nella progettazione, sviluppo, produzione o uso di armi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, armi chimiche, biologiche o nucleari.
Qualora non si ottenessero le necessarie o opportune licenze, autorizzazioni od approvazioni – sia per inattività delle autorità competenti che per altri motivi – o qualora queste fossero negate o revocate, o qualora la normativa applicabile sul controllo delle esportazioni vietasse a Eurotherm di eseguire l’ordine o, a giudizio di Eurotherm, la esporrebbe comunque al rischio di dover rispondere, in conseguenza dell’esecuzione dell’ordine, ai sensi della normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni, Eurotherm è liberata da tutti gli obblighi derivanti da tale ordine e/o da queste condizioni generali.
28. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA
28.1 Obblighi del Cliente in relazione ai suoi sistemi.
Il Cliente dovrà elaborare e mantenere operativo un completo programma di sicurezza (di seguito indicato come “Programma di Sicurezza”), disciplinante le ragionevoli misure di sicurezza e salvaguardia per la protezione contro le Minacce Informatiche della rete di computer, dei sistemi, delle macchine e dei dati del Cliente ( di seguito collettivamente indicati come “Sistemi”), inclusi quei Sistemi nell’ambito dei quali cui verranno utilizzati le Opere e i Software . Ai fini del presente articolo, i termini “Minacce Informatiche” indicano gli eventi o le circostanze potenzialmente in grado di compromettere, danneggiare, interrompere o comunque di avere un impatto negativo sui sistemi della Società o che possano comportare l’accesso non autorizzato, l’acquisizione, la perdita, l’abuso, la distruzione, la divulgazione , e / o la modifica dei Sistemi del Cliente, compresi i dati contenuti all’interno di tali Sistemi, anche attraverso l’uso di malware, attacchi da parte di hacker o simili .
Xxxxx restando quanto sopra, il Cliente dovrà per lo meno:
(a) mantenere operativo il Programma di Sicurezza e disporre di personale esperto e qualificato con competenze adeguate in materia di sicurezza informatica, incaricando tale personale- inter alia- di controllare regolarmente i feed di cyber intelligence e gli avvisi di sicurezza applicabili ai Sistemi del Cliente e al settore industriale in cui opera il Cliente;
(b) laddove siano state segnalate potenziali Minacce Informatiche, prontamente aggiornare i propri Sistemi o implementare qualsiasi altra misura appropriata, in conformità con eventuali notifiche o avvisi di sicurezza, divulgati pubblicamente sulla pagina Web dedicata alle notifiche di sicurezza da parte di Eurotherm, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx
/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp , ovvero altrimenti trasmessi al Cliente;
(c) monitorare regolarmente i propri Sistemi per prevenire possibili Minacce Informatiche;
(d) adottare le raccomandazioni indicate nelle Best Practice di sicurezza informatica consigliate da Eurotherm, disponibili all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx (come eventualmente aggiornate, di volta in volta, da Eurotherm), e conformarsi con gli attuali standard di settore.
28.2 Uso delle Opere e Software da parte del Cliente.
Eurotherm ha la facoltà, ma non l’obbligo, di rilasciare di volta in volta Aggiornamenti e/o Patch relativi ai propri Software e Opere. Nel caso in cui fossero rilasciati, il Cliente dovrà installare tali Aggiornamenti e/o Patch non appena essi siano resi disponibili, in conformità con le istruzioni di installazione di Eurotherm ed utilizzando la versione più recente dei Software e Opere, ove applicabile. Ai fini del presente articolo, un “Aggiornamento” indica qualsiasi Software che contiene una correzione di errori in un Software e Opere e / o miglioramenti per un Software o le Opere, senza apportare modifiche significative alle relative caratteristiche. Una “Patch” è un aggiornamento che risolve la potenziale vulnerabilità di Opere o Software a specifiche Minacce Informatiche.
Il Cliente comprende che la mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch per Opere o Software potrebbe comportare la vulnerabilità di tali Opere o Software o dei Sistemi del Cliente alle Minacce Informatiche o, comunque, causare una ridotta funzionalità degli stessi. Eurotherm non lo sarà responsabile per eventuali perdite, danni, azioni o altri procedimenti che potrebbero derivare da qualsiasi mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch.
28.3 Identificazione della Minacce Informatiche.
Qualora il Cliente identificasse o altrimenti venisse a conoscenza di eventuali vulnerabilità o Minacce Informatiche relative alle Opere o Software in relazione ai quali Eurotherm non abbia rilasciato una Patch, il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a Eurotherm l’esistenza di tale vulnerabilità o di tali Minacce Informatiche tramite la pagina web di Eurotherm dedicata a questo tipo di segnalazioni (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx) e, in aggiunta, il Cliente dovrà fornire a Eurotherm qualsiasi relativa informazione ragionevolmente richiesta da Eurotherm (di seguito indicate, collettivamente, come “Feedback”). Eurotherm avrà il diritto non esclusivo, perpetuo e irrevocabile di visualizzare, utilizzare, riprodurre, modificare e divulgare i Feedback (comprese le eventuali informazioni riservate o i diritti di proprietà intellettuale in esso contenute), in tutto o in parte, per gli scopi che Eurotherm ritenga opportuni, incluso – a titolo esemplificativo e non esaustivo – lo scopo di analizzare e correggere le eventuali vulnerabilità, creare Patch e/o Aggiornamenti per i propri clienti e modificare in altro modo i propri le Opere o Software, in qualsiasi modo, senza limitazioni e senza alcun obbligo di pagare alcun compenso al Cliente né di riconoscere alcun relativo diritto al Cliente. In ogni
caso, Xxxxxxxxx non potrà divulgare pubblicamente il nome del Cliente in relazione al Feedback ovvero all’eventuale utilizzo di tale Feedback, salvo che il Cliente non presti il proprio preventivo consenso scritto.
Con l’invio del Feedback, il Cliente garantisce a Eurotherm che (i) il Cliente è titolare del diritto di utilizzare e divulgare tale Feedback e tutte le informazioni in esso contenute, (ii) il Cliente può legittimamente concedere a Eurotherm i diritti ad essa riconosciuti in virtù del presente articolo e
(iii) il Feedback non viola alcun diritto di soggetti terzi, inclusi- senza limitazione alcuna- i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi, e (iv) il Feedback non contenere informazioni la cui diffusione e/o utilizzo siano comunque contrari alle norme applicabili.
ACCETTAZIONE SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile il Cliente dichiara di avere letto e altresì approva e accetta specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: l’art. 4 “Prescrizioni tecniche inerenti l’opera”, l’art. 10 “Varianti”, l’art. 11 “Ultimazione, verifiche/collaudi – penali”, l’art. 12 “Proprietà intellettuale”, l’art. 13 “Garanzie”, l’art.
14 “Corrispettivo delle opere, modalità di pagamento”, l’art. 15 “Recesso dal contratto”, l’art. 16 “Forza maggiore”, l’art. 17 “Limitazione di responsabilità”, l’art. 19 “Cessione”, l’art. 22 “Riservatezza”, l’art. 23 “Legge applicabile e foro competente”, l’art. 24 “Codice Etico”, Art. 27 “Controllo sulle Esportazioni”, l’art. 28. “Obblighi della Società in Materia di Sicurezza Informatica”