Tip. Varigrafica Alto Lazio s.a.s.
Tip. Varigrafica Alto Lazio s.a.s.
Contratto di assicurazione caso morte vita intera a premi ricorrenti dovuti per una durata prefissata, con prestazioni espresse in quote del Fondo “Nuovo Fondo INA” e con garanzia di rendimento minimo
INA Lineattiva Annua
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
INA Lineattiva Annua- Tar. 2 ulnt
TIMBRO DELL’AGENZIA
■ la Scheda sintetica
■ la Nota informativa
■ le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento del Fondo “Nuovo Fondo INA”
■ il Glossario
■ il Modulo di proposta
Realizzazione a cura del Marketing - Funzione Comunicazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Cod.mag. 10502140 - TAR. 2 ulnt - MIDV 119-02 - Ed. 1.04.2006
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Per informazioni
INA S.p.A. - Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n.1938 del 24 settembre 2001- Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
INA S.p.A.
Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n° 1938 del 24 settembre 2001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE VITA INTERA A PREMI RICORRENTI DOVUTI PER UNA DURATA PREFISSATA CON PRESTAZIONI ESPRESSE IN QUOTE DEL FONDO
“NUOVO FONDO INA” E CON GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO
INA Lineattiva Annua
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
⮚ la Scheda sintetica
⮚ la Nota informativa
⮚ le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento del Fondo “Nuovo Fondo INA”
⮚ il Glossario
⮚ il Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA
SCHEDA SINTETICA
INA Lineattiva Annua
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.
Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
INA S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
1.b) Denominazione del contratto
Il contratto di seguito descritto è denominato “INA Lineattiva Annua”.
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
E’ prevista comunque una garanzia di rendimento minimo medio annuo pari al 2%.
1.d) Durata
La durata della garanzia assicurativa coincide con la vita dell’Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza e sia stato pagato il premio ricorrente dovuto per il primo anno.
1.e) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede la corresponsione di una successione di premi ricorrenti (piano di versamenti ricorrenti) per una durata prefissata di anni, con un minimo di 5.
Alla sottoscrizione della proposta il Contraente stabilisce l’importo annuo del versamento iniziale, compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00. E’ data facoltà al Contraente di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi anche di importo superiore a € 5.000,00, utili per il completamento del piano.
Successivamente al perfezionamento del contratto il Contraente ha la facoltà di modificare l’importo del premio ricorrente. In ogni caso ciascun versamento non può risultare inferiore a € 100,00.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è una assicurazione caso morte vita intera a premi ricorrenti.
Attraverso la sottoscrizione del presente contratto il Contraente realizza una forma di previdenza che garantisce la liquidazione di un capitale a favore dei Beneficiari designati in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Il contratto ha la caratteristica di avere le prestazioni collegate direttamente al valore delle quote del fondo “Nuovo Fondo INA” che investe prevalentemente in valori obbligazionari con garanzia di rendimento minimo.
Nel periodo previsto per il pagamento dei premi ricorrenti, il Contraente ha la facoltà di modificare l’importo del premio e la data di versamento, indipendentemente cioè dalle ricorrenze di pagamento stabilite all’effetto della polizza.
Una parte del premio versato viene utilizzata da INA per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi di acquisizione e gestione del contratto, non concorre alla formazione del capitale.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è garantito il pagamento del capitale Assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
b) Opzioni contrattuali
b.1) conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia immediata determinata in base all’età del vitaliziando alla data di conversione;
b.2) conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia immediata su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravviventi determinata in base all’aliquota di reversibilità ed alla combinazione delle età dei vitaliziandi alla data di conversione.
N.B. I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data in cui diverrà operativa l’opzione prescelta dal Contraente.
Sul contratto opera una garanzia di rendimento minimo del 2% medio annuo per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di liquidazione. In ogni caso l’ammontare delle prestazioni, liquidate dalla Compagnia a qualsiasi titolo, può risultare inferiore al cumulo dei premi versati dal Contraente.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 3 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
4.a) Xxxxxx finanziari a carico del Contraente
Questo prodotto assicurativo comporta per il Contraente i seguenti rischi finanziari:
▪ ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati,
▪ ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio del fondo
Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento tipici del fondo cui sono collegate le prestazioni.
Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’ISVAP, il profilo di rischio del fondo a cui le prestazioni sono collegate.
Profilo di rischio | ||||||
Fondo | Basso | Medio-Basso | Medio | Medio-Alto | Alto | Molto Alto |
Nuovo Fondo INA | 🗹 | □ | □ | □ | □ | □ |
5. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico fondo di seguito rappresentato ed impiegando un’ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Fondo “Nuovo Fondo INA”
Premio Annuo | 750,00 € | Premio Annuo | 1.500,00 € | Premio Annuo | 3.000,00 € |
Sesso ed età | Maschio, 40 anni | Sesso ed età | Maschio, 40 anni | Sesso ed età | Maschio, 40 anni |
Durata | 25 anni | Durata | 25 anni | Durata | 25 anni |
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 9,57 |
10 | 3,51 |
15 | 2,28 |
20 | 1,87 |
25 | 1,65 |
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 8,79 |
10 | 3,13 |
15 | 2,02 |
20 | 1,67 |
25 | 1,48 |
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 8,41 |
10 | 2,90 |
15 | 1,85 |
20 | 1,53 |
25 | 1,36 |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI
In questa Sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dal fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Rendimento medio annuo composto Nuovo Fondo INA | Tasso medio di inflazione | |
Ultimi 3 anni | 4,00% | 2,05% |
Ultimi 5 anni | 3,94% | 2,25% |
“Nuovo Fondo INA” non prevede l’esplicitazione del “benchmark”. Nella Sezione C della Nota informativa sono illustrate le motivazioni della mancata esplicitazione del suddetto indice.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.
XXX X.x.X. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
NOTA INFORMATIVA
INA Lineattiva Annua
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.
La presente Nota informativa si articola in sei sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
F. DATI STORICI SUL FONDO
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
INA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: 00000 XXXX Corso d’Xxxxxx, x. 00 - Xxxxxx Impresa autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1938 del 24.9.2001 Capitale Sociale € 267.228.450,00 interamente versato
Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 05898181002
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
Telefono: 06 4722.1 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A. Sede legale: 00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00.
2. Conflitto di interessi
INA, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:
▪ evitare, sia nell’offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
▪ garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.
In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
In tutte le fasi concernenti l’attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.
Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.
a) Gestione degli attivi
INA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Asset Management
S.G.R. (da qui in avanti solo S.G.R.) Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.
I mandati conferiti:
▪ obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
▪ prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
▪ contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d’affari rilevanti.
b) Investimenti
Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.
In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la
S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.
In particolare INA, al fine di evitare l’insorgere di situazione di conflitto di interessi:
▪ definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
▪ può introdurre limiti quantitativi all’acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
▪ assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
▪ controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
▪ controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.
c) Retrocessione di commissioni
Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita di stipulare accordi di soft-commission.
In ogni caso INA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.
In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.
d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d’affari rilevanti
Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
3. Rischi finanziari
INA Lineattiva Annua è un contratto con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo interno, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Il Contraente, con la stipulazione del presente contratto, si espone ai seguenti elementi di rischio propri di un investimento finanziario ovvero:
▪ il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
▪ il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
▪ il rischio, sempre tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
▪ il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
4. Informazioni sull’impiego dei premi
I premi, al netto dei relativi costi indicati al successivo punto 10, verranno impiegati in quote di un fondo interno all’Impresa di assicurazione.
Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità), pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale.
5. Prestazioni assicurative
INA Lineattiva Annua è un’assicurazione caso morte vita intera a premi ricorrenti che prevede il pagamento, al/i Beneficiario/i designato/i in polizza, di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga.
La durata della garanzia assicurativa coincide con la vita stessa dell’Assicurato.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere, prima del decesso dell’Assicurato, l’interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto maturato.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
La prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato consiste nella corresponsione di un capitale caso morte pari al controvalore delle quote del fondo interno attribuite al contratto, maggiorato secondo le seguenti aliquote distinte in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato alla data del decesso.
Età raggiunta alla data del decesso | Aliquota di maggiorazione |
Fino a 40 anni | 1,5% |
da 41 a 50 anni | 1,0% |
da 51 anni | 0,5% |
Sul contratto opera la garanzia di rendimento minimo del 2% medio annuo per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di liquidazione.
In ogni caso esiste l’eventualità che il capitale liquidabile in caso di morte o di riscatto risulti inferiore ai premi versati.
6. Valore della quota
Il valore della quota è determinato ogni giorno lavorativo e viene pubblicato il giorno successivo in Italia sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano straordinari eventi che provochino imprevedibili e rilevanti turbative dei mercati o disfunzioni di ordine tecnico relative alle strutture informatiche tali da impedire la determinazione ovvero la tempestiva conoscenza del valore della quota, si rimanda la data di investimento dei premi o di disinvestimento delle quote al primo giorno successivo utile per l’individuazione del valore di dette quote.
Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.
L’importo da liquidare in caso di decesso o di riscatto totale o parziale è definito sulla base del valore delle quote relativo al decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, presso l’Agenzia Generale competente, della richiesta di riscatto completa della documentazione di cui all’art.15 delle Condizioni di Assicurazione.
7. Opzioni di contratto
Nel caso di interruzione del rapporto contrattuale a seguito di richiesta di riscatto, il Contraente può scegliere che tutto o parte del valore di riscatto liquidabile, al netto delle imposte, sia convertito in:
▪ rendita vitalizia immediata determinata in base all’età del vitaliziando alla data di conversione;
▪ rendita vitalizia immediata su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravviventi determinata in base all’aliquota di reversibilità ed alla combinazione delle età dei vitaliziandi alla data di conversione.
I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita di opzione.
I suddetti coefficienti saranno determinati in base all’età e al sesso del Beneficiario designato alla data di decorrenza della rendita di opzione ed alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.
XXX si impegna ad inviare all’avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione conterrà anche l’impegno della Società a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.
C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
8. Fondo interno
a) Denominazione: “Nuovo Fondo INA”.
b) Data di inizio operatività: 9 giugno 1999.
c) Categoria: obbligazionario misto.
d) Valuta di denominazione: euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è quello di proteggere il capitale investito perseguendo politiche di redditività degli investimenti e di rivalutazione del capitale. L’adesione al fondo è indicata per coloro che hanno la propensione ad accettare una variabilità di risultato nei singoli esercizi, con aspettative di rendimenti significativi a lungo termine. E’ prevista la garanzia di un rendimento minimo.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio periodo.
g) Profilo di rischio: basso.
h) Composizione del fondo: il 100% degli strumenti finanziari impiegati è in Euro. La duration del portafoglio è pari a 3,47. Il 64,31% dei titoli in portafoglio ha un rating corrispondente a “doppia A” mentre il 28,23 ha un rating corrispondente a “tripla A” (attribuiti dalla Società di rating “Standard&Poors”). I principali settori di riferimento in cui sono investiti i titoli obbligazionari sono: finanziario (44,23%), bancario (32,9%), assicurativo (6,56%)
Di seguito si riporta la composizione di “Nuovo Fondo INA” al 31/12/2005
Strumenti finanziari | Importo in Euro | Composizione percentuale sul totale |
Titoli di Stato | 1.812.397.873 | 76,54% |
Obbligazioni | 521.288.184 | 22,01% |
Titoli azionari | 14.760.000 | 0,62% |
Liquidità | 19.583.051 | 0,83% |
Altre attività | - | 0,00% |
TOTALE | 2.368.029.108 | 100,00% |
i) Stile gestionale adottato: lo stile gestionale adottato prevede la conservazione del capitale investito e il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito. Le esigenze sopra riportate impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (principalmente titoli pubblici e in misura più contenuta corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure marginalmente e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della unit linked, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati. Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.
j) Parametro di riferimento: tenuto conto dello stile gestionale adottato e dell’esistenza di un rendimento minimo garantito, il benchmark, per tale fondo, non costituisce un parametro di riferimento significativo. In suo luogo, ai fini della determinazione del profilo di rischio si ritiene più appropriato indicare la volatilità media annua attesa che per il 2005 è pari a 1,34. La volatilità rappresenta un indicatore della oscillazione media delle quote del fondo dovuta alla variazione dei prezzi dei titoli presenti nel fondo stesso nell’anno di riferimento e come tale fornisce una misura del rischio associato all’investimento.
Di seguito si riporta una tabella che consente di associare i valori della volatilità con indicativi profili di rischio:
Volatilità | Profili di rischio |
da 0% fino a 3% | Basso |
oltre 3% fino a 8% | Medio basso |
oltre 8% fino a 14% | Medio |
oltre 14% fino a 20% | Medio alto |
oltre 20% fino a 25% | Alto |
oltre 25% | Molto alto |
k) Modalità di valorizzazione delle quote: le quote vengono valorizzate giornalmente nel modo seguente: si determina il valore lordo unitario delle parti dividendo per il numero delle parti costituenti il patrimonio, la somma del controvalore di tutti i titoli in portafoglio e della liquidità disponibile. Si calcola poi il valore netto unitario delle parti aggiungendo al valore netto unitario di inizio trimestre una quota non inferiore all'80% del valore risultante dalla differenza, se positiva, tra il valore lordo unitario del giorno ed il valore netto unitario di inizio trimestre; se la differenza precedente é pari a zero o negativa, nulla viene prelevato ed il valore netto unitario del giorno sarà posto pari al corrispondente valore lordo.
INA ha affidato la gestione degli attivi del fondo “Nuovo Fondo INA” a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..
La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all’albo speciale, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 – art.161, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L’attuale società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..
9. Crediti di imposta
Nel caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, il fondo interno matura il relativo credito d’imposta.
L’Impresa trattiene tale credito d’imposta che pertanto non va a beneficio degli Assicurati.
Tale mancato riconoscimento si può tradurre in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto. Alla data di redazione della presente Nota informativa nel fondo “Nuovo Fondo INA” non sono presenti quote di OICR che possano dar luogo a crediti d’imposta.
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
10. Costi
10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1 Costi gravanti sul premio
E’ previsto un costo di gestione in cifra fissa pari a € 30,00 che viene prelevata in unica soluzione in occasione della prima rata di premio versata in ciascun anno.
I costi di acquisizione e gestione applicati su ciascun versamento sono rappresentati da una percentuale applicata sul premio versato, al netto della cifra fissa, determinata in funzione del cumulo dei premi versati secondo quanto indicato nella seguente tabella.
Cumulo premi(*) in migliaia di euro | Caricamento % |
fino a 20 compresi | 7,5 |
da 20 a 40 compresi | 7,0 |
da 40 a 50 compresi | 6,0 |
oltre 50 | 5,5 |
(*) al netto di eventuali riscatti parziali Non è previsto alcun costo per la garanzia del minimo.
10.1.2 Costi per riscatto
▪ Nel caso di richiesta di riscatto totale, il controvalore delle parti disinvestite viene ridotto di un importo ottenuto applicando all’impegno residuo la percentuale di cui alla tabella che segue, desunta in funzione del cumulo dei premi corrisposti:
Cumulo premi(*) in migliaia di euro | Aliquote % |
fino a 20 compresi | 6,0 |
da 20 a 40 compresi | 5,5 |
da 40 a 50 compresi | 4,5 |
oltre 50 | 4,0 |
(*) al netto di eventuali riscatti parziali
Per impegno residuo si intende la differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi previsti dal piano – ottenuto moltiplicando l’importo iniziale di premio per il numero delle annualità prefissate, con un massimo di 16 anni - ed il cumulo dei premi effettivamente versati.
▪ Nel caso di richiesta di riscatto parziale entro la decima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, se non è stato completato il piano di versamenti pattuito, il controvalore delle parti disinvestite viene ridotto di una percentuale pari allo 0,5% per ogni anno e frazione di anno mancanti al raggiungimento di detta ricorrenza.
10.2 Costi applicati mediante prelievo sul fondo interno
10.2.1 Remunerazione dell’Impresa di assicurazione
La copertura dei costi sostenuti avviene tramite prelevamento dalla gestione, alla fine di ogni trimestre solare, di una commissione pari alla differenza, se positiva, tra il valore lordo complessivo e il valore netto complessivo delle parti in circolazione equivalente al 20% del rendimento trimestrale lordo.
Per l’esercizio 2005 la misura della commissione di gestione è risultata pari allo 0,70% della consistenza media del fondo. Non è previsto alcun costo per la garanzia del minimo e non sono previste commissioni di over performance.
Le suddette spese comprendono anche le spese di pubblicazione del valore delle quote e di remunerazione della società di revisione in relazione al giudizio sul rendimento del fondo.
10.2.2 Altri costi
Le spese direttamente legate alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito della gestione di “Nuovo Fondo INA” quali le commissioni, le tasse, le ritenute a titolo d’imposta e le spese documentate, sono imputate contestualmente alle operazioni relative.
Tali oneri non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
Per la quantificazione storica dei costi di cui sopra si rinvia al punto 26 di questa Nota informativa.
11. Misure e modalità di eventuali sconti
Per tale contratto non sono previsti sconti.
12. Regime fiscale
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
Imposta sui premi
In base alla vigente normativa i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Detrazione fiscale dei premi
Ai premi dell’assicurazione sulla vita, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte, invalidità e non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana e nel limite di € 1.291,14 l’anno, viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota).
Per il prodotto in oggetto, la quota di premio versato alla sottoscrizione della polizza corrispondente alla copertura caso morte è indicata nel contratto mentre quella relativa ai versamenti ricorrenti successivi è riportata nei documenti di quietanza.
Tassazione delle somme assicurate
In base alla vigente normativa fiscale:
▪ sia i capitali erogati a seguito di morte che le rendite erogate a seguito di invalidità totale permanente e non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana sono esenti da qualsiasi imposta (imposte sul reddito, imposta sulle successioni) ed inoltre non costituiscono reddito;
▪ per i capitali erogati in caso di vita (riscatto), il rendimento netto maturato rispetto al cumulo dei premi versati a fronte della corrispondente garanzia è soggetto, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta del 12,5%.
Nel caso di soggetti esercenti attività di impresa, ai capitali percepiti non verrà applicata la suddetta imposta, trattandosi di proventi che concorrono alla formazione del reddito da capitale. Per il prodotto in oggetto, poiché non esiste una scadenza prefissata, tale imposizione deve considerarsi applicabile solo alle liquidazioni per riscatto;
▪ le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato, considerato al netto dell'imposta sostitutiva suddetta se il capitale è riconosciuto a titolo di riscatto, sono esenti da imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento maturato dalla stessa, anno per anno, viene tassato con l'aliquota del 12,5%.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote
Il contratto sarà concluso e l’assicurazione entrerà in vigore ed avrà quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l’originale di polizza a fronte del versamento del premio eseguito in sede di proposta; è inoltre richiesta la contestuale sottoscrizione da parte del Contraente del simplo del contratto stesso destinato alla Direzione Generale INA.
INA Lineattiva Annua richiede da parte del Contraente, l’impegno a versare una successione di premi ricorrenti (definito piano di versamenti ricorrenti) per una durata prestabilita pari ad almeno 5 anni. L’importo annuo del premio iniziale (premio ricorrente stabilito) deve essere compreso tra € 1.000,00 e
€ 5.000,00. Per la determinazione del premio annuo iniziale da versare occorrerà tener conto del frazionamento con cui quest’ultimo sarà corrisposto.
Il premio ricorrente può essere versato con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Nel caso in cui il Contraente scelga la rateazione trimestrale o mensile, alla sottoscrizione del contratto dovrà versare le rate di premio corrispondenti ai primi sei mesi del contratto. L’importo minimo della rata di premio è fissato in € 100,00.
È data facoltà al Contraente, di effettuare ulteriori versamenti liberi, utili per il completamento del piano, anche di importo superiore a € 5.000,00 con gli stessi oneri previsti al precedente punto 10.1.1.
Il Contraente ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno trenta giorni, ha la possibilità di:
▪ modificare la rateazione del premio ricorrente;
▪ aumentare l’importo del premio ricorrente;
▪ ridurre l’importo del premio ricorrente non oltre il limite minimo pari a € 1.000,00.
Qualora la Società intenda proporre al Contraente la possibilità di effettuare versamenti in fondi o comparti istituiti successivamente alla redazione della presente Nota informativa, la Società si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota informativa relativo alle informazioni sui nuovi fondi o comparti e ai costi gravanti sugli stessi, unitamente al Regolamento di gestione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio da versarsi in sede di sottoscrizione della proposta deve essere corrisposto nelle mani del consulente assicurativo acquisitore mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.
Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.
Tutti i versamenti successivi devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA che gestisce la polizza:
▪ assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
▪ Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
▪ bonifico bancario.
E’ escluso il pagamento tramite conto corrente postale.
Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell’Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione.
In caso di pagamento del premio tramite RID e ove sopraggiunga l’estinzione del rapporto di conto corrente prescelto dal Contraente, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle modalità sopra indicate. Inoltre in presenza di eventuali disservizi o anomalie procedurali ascrivibili alla banca prescelta dal Contraente per l'addebito delle rate di premio, la Compagnia potrebbe non garantire il rispetto dei termini temporali di investimento in quote del fondo interno così come previsto nell’ art.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA S.p.A. Direzione Generale, intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA.
MODALITA’ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE
Ai premi versati dal Contraente nel corso della durata contrattuale, al netto dei diritti e dei costi, sono applicati i relativi tassi di premio secondo le modalità di cui all’Allegato A; i premi versati sono destinati all’acquisizione di quote del fondo “Nuovo Fondo INA”.
Il numero delle suddette quote viene determinato dividendo l’importo del premio investito per il valore unitario della quota relativo al settimo giorno successivo:
▪ alla data di sottoscrizione della proposta di contratto e del contestuale versamento del premio ricorrente o delle rate di premio relative ai primi sei mesi;
▪ alla data di pagamento degli eventuali premi aggiuntivi;
▪ alla data di pagamento dei premi ricorrenti corrisposti a partire dal sesto mese successivo alla data di effetto;
▪ alla data del versamento in caso di ripristino del piano dei versamenti ricorrenti di cui all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il suddetto giorno sia sabato, domenica o festivo, si farà riferimento al primo giorno lavorativo precedente.
Il valore della quota è determinato ogni giorno lavorativo e viene pubblicato il giorno successivo in Italia sul quotidiano " Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano straordinari eventi che provochino imprevedibili e rilevanti turbative dei mercati o disfunzioni di ordine tecnico relative alle strutture informatiche tali da impedire la determinazione ovvero la tempestiva conoscenza del valore della quota, si rimanda la data di investimento dei premi o di disinvestimento delle quote al primo giorno successivo utile per l’individuazione del valore di dette quote.
Il contratto riporterà l’importo del premio investito nonché il valore unitario ed il numero delle quote acquistate. Relativamente ai premi successivi – con esclusione di quelli pagati tramite RID – sarà rilasciata apposita quietanza riportante la data d’investimento dei premi stessi. In ogni caso, in occasione della rendicontazione semestrale, il Contraente sarà informato circa l’importo dei premi versati, di quelli investiti, nonché relativamente al numero di quote acquisite in occasione di ciascun versamento.
14. Lettera di conferma di investimento del premio
L’Impresa provvede a comunicare al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione, la data di ricevimento della proposta e di incasso del premio.
Le stesse informazioni vengono inviate, con le stesse modalità, anche con riferimento ai versamenti liberi. Relativamente ai premi ricorrenti, le informazioni di cui sopra vengono fornite in occasione dell’invio dell’estratto conto semestrale di cui al successivo punto 23.
15. Riscatto
A partire dalla fine del primo anno di assicurazione e purché sia stato interamente pagato il premio ricorrente dovuto per il primo anno, il Contraente può chiedere la liquidazione totale o parziale delle quote accumulate. In caso di riscatto totale si ha l’estinzione del contratto.
Nel caso di riscatto parziale, alla data di richiesta, dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:
▪ il controvalore delle quote da disinvestire non può essere inferiore a € 1.000,00;
▪ il controvalore delle quote residue investite nella polizza deve risultare non inferiore al 4,5% dell’impegno residuo (inteso come differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi previsti dal piano – ottenuto moltiplicando l’importo annuo iniziale di premio per il numero delle annualità prefissate, con un massimo di 16 anni – ed il cumulo dei premi versati) e comunque almeno pari a € 2.500,00.
Il valore di riscatto totale o parziale è pari al controvalore delle quote da disinvestire. La determinazione del controvalore delle quote viene effettuata sulla base del valore delle stesse relativo al decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento in Agenzia Generale della richiesta di riscatto completa della documentazione di cui all’ art.15 delle Condizioni di Assicurazione.
Il suddetto controvalore non potrà comunque essere inferiore all’importo minimo ottenuto convertendo le quote riscattate relative a ciascun versamento di premio sulla base del corrispondente valore minimo di conversione, definito come il valore della quota utilizzato ai sensi di cui all’art.7 delle Condizioni di Assicurazione, capitalizzato al tasso medio annuo del 2,0% per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. Per l’individuazione delle quote riscattate si conviene di procedere progressivamente a partire dalle quote presenti nel fondo con minore anzianità, cioè relative agli investimenti più recenti.
Il valore di riscatto può risultare inferiore al cumulo dei premi versati dal Contraente.
Per la quantificazione dei costi in caso di riscatto si rinvia al paragrafo 10.1.2.
A richiesta del Contraente, l’Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l’informazione relativa al valore di riscatto maturato. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA S.p.A. è a disposizione per comunicare tali valori.
INA S.p.A. – Assistenza alla Clientela Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX Tel.: 00 00000000
Fax: 00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
16. Revoca della proposta
La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.
La revoca ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA S.p.A. rimborserà al Contraente, per il tramite dell’Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto della cifra fissa, quantificata nella proposta stessa ed indicata al punto 10.1.1.
17. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.
Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA per il tramite dell’Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte di INA S.p.A..
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR a INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali – Xxx X. Xxxxxxxxx, 00
- 00000 XXXX. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza.
Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, completa della documentazione suddetta, la Compagnia rimborserà al Contraente il controvalore delle quote acquisite con il versamento del premio pagato e delle spese percentuali di cui al precedente punto 10.1.1 (non saranno quindi rimborsate le commissioni in cifra fissa di cui allo stesso punto 10.1.1). La determinazione del suddetto controvalore avverrà sulla base del valore delle quote relativo al decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta, sia in caso di incremento che di decremento del valore delle quote stesse.
Decorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, sono dovuti gli interessi moratori calcolati in base al saggio degli interessi legali.
18. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni
Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all’art.15 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.
I pagamenti dovuti sono effettuati da INA entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
19. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
20. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da utilizzare.
21. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
INA S.p.A.
Servizio Assicurazioni Individuali - Assistenza alla Clientela Vix X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00-00000000
FAX. 00-00000000
E-mail: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Vix xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
22. Ulteriore informativa disponibile
Qualora in fase precontrattuale il Proponente ne faccia richiesta, XXX si impegna a consegnare l’ultimo Rendiconto della gestione del fondo “Nuovo Fondo INA”, comunque a disposizione sul sito Internet della Compagnia.
23. Informativa in corso di contratto
XXX si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa ovvero nel Regolamento del fondo interno, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.
XXX si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa ovvero nel Regolamento del fondo interno, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, INA si impegna ad inviare al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla Sezione 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del valore unitario della quota e relativa data di valorizzazione, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
c) valore unitario della quota e relativa data di valorizzazione, numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
d) valore unitario della quota, numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
e) valore della prestazione garantita.
Entro il 30 agosto di ogni anno la Compagnia invia al Contraente un estratto conto semestrale nel quale sono riportate le informazioni sopra indicate, aggiornate al 30 giugno dell’anno di riferimento.
Qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si riduca di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, INA invierà al Contraente una comunicazione scritta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga comunicazione verrà fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
F. DATI STORICI SUL FONDO
24. Dati storici di rendimento
Nel grafico che segue viene riportato il rendimento annuo di “Nuovo Fondo INA” nel corso degli ultimi 5 anni.
NUOVO FONDO INA
Rendimenti lordi annui
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2001
2002
2003
2004
2005
7,00
6,95
6,90
6,85
6,80
6,75
Andamento del Fondo
Nel grafico che segue viene riportato l’andamento giornaliero del valore della quota registrato nell’anno 2005.
dic-05 nov-05 ott-05 set-05 ago-05 lug-05 giu-05 mag-05 apr-05 mar-05 feb-05
gen-05
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
25. Dati storici di rischio
Nella tabella seguente viene riportato il confronto tra la volatilità dichiara “ex ante” e quella rilevata “ex post”:
VOLATILITA’ RILEVATA NELL’ANNO 2005 | |
Ex ante | 1,34% |
Ex post | 1,18% |
26. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno
2003 | 2004 | 2005 | |
Total Expenses Ratio | 0,7740% | 0,9680% | 0,7098% |
Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | 2003 | 2004 | 2005 |
Commissioni di gestione | 0,7530% | 0,9540% | 0,6975% |
Commissioni di overperformance | - | - | - |
TER degli OICR sottostanti | 0,0030% | - | - |
Oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | 0,0180% | 0,0140% | 0,0070% |
Spese di amministrazione e custodia | - | - | 0,0052% |
Spese di revsione e certificazione del Fondo | - | - | - |
Spese di pubblicazione della quota | - | - | - |
Altri costi gravanti sul Nuovo Fondo INA | - | - | 0,0002% |
La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente riportati nel punto 10.1.
27. Turnover di portafoglio del fondo
2003 | 2004 | 2005 | |
Turnover | 213,98% | 46,63% | 109,95% |
Tale indicatore esprime il tasso di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
******
XXX X.x.X. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INA Lineattiva Annua
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione e obblighi della Compagnia
INA S.p.A., in seguito denominata Compagnia, con il presente contratto e nei termini stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, si impegna a liquidare ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, un capitale definito ai sensi del successivo art. 3 e ad adempiere agli obblighi risultanti esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia medesima.
Art. 2 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto sarà concluso e l’assicurazione entrerà in vigore ed avrà quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l’originale di polizza a fronte del versamento del premio eseguito in sede di proposta; è inoltre richiesta la contestuale sottoscrizione da parte del Contraente del simplo del contratto stesso destinato alla Direzione Generale di INA.
Art. 3 - Prestazioni
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia si impegna a garantire la corresponsione di un capitale caso morte pari al controvalore delle quote del fondo interno attribuite al contratto ai sensi dei successivi artt. 7 e 9, maggiorato in funzione dell’età raggiunta alla data del decesso secondo le seguenti aliquote:
Età raggiunta alla data del decesso | Aliquota di maggiorazione |
fino a 40 anni | 1,5% |
da 41 a 50 anni | 1,0% |
da 51 anni | 0,5% |
L’importo liquidabile è definito sulla base del valore delle quote relativo al decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, presso l’Agenzia Generale competente, della richiesta di liquidazione completa della documentazione di cui al successivo art. 15.
E’ comunque garantita la liquidazione di un importo minimo ottenuto convertendo le quote attribuite in relazione a ciascun versamento di premio – eventualmente ridotte a seguito di operazioni di riscatto parziale di cui al successivo art. 11 - sulla base del corrispondente valore minimo di conversione, definito come il valore della quota utilizzato per l’investimento come indicato al successivo art. 7, capitalizzato al tasso medio annuo del 2,0% per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di liquidazione.
La liquidazione della prestazione avviene secondo quanto previsto nel successivo art. 15.
A partire dalla fine del primo anno di assicurazione, il Contraente può chiedere la liquidazione totale o parziale delle quote accumulate secondo quanto indicato nel successivo art. 11.
Art. 4 - Durata
Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell’Assicurato e si estingue nei seguenti casi:
▪ riscatto totale del contratto;
▪ morte dell’Assicurato.
Art. 5 – Esclusioni
La Compagnia paga il controvalore delle quote attribuite al contratto, senza la maggiorazione di cui al precedente art.3 qualora il decesso dell’Assicurato sia causato da:
▪ dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
▪ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
▪ uso da parte dell’Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
▪ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
▪ atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l’esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l’Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
▪ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
▪ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
▪ suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di perfezionamento del contratto.
Art. 6 - Pagamento dei premi
A fronte della prestazione di cui al precedente art.3 il Contraente si impegna a versare una successione di premi ricorrenti, di seguito definito piano di versamenti ricorrenti, per una durata prefissata pari almeno a 5 anni; l’importo annuo del versamento iniziale deve essere compreso tra € 1.000,00 e € 5.000,00. I premi sono pagabili anche in rate anticipate di cadenza semestrale, trimestrale o mensile; in caso di cadenza trimestrale o mensile alla sottoscrizione del contratto è comunque dovuto l’ammontare di premio relativo ai primi sei mesi.
L’importo minimo della rata di premio è fissato in € 100,00.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza è data facoltà al Contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, di modificare la rateazione del premio annuo ricorrente o di modificare l’importo del premio.
È data facoltà al Contraente di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi anche di importo superiore a € 5.000,00, utili per il completamento del piano, con conseguente attribuzione di quote secondo quanto indicato nei successivi artt. 7 e 9.
Il premio da versarsi in sede di sottoscrizione della proposta deve essere corrisposto nelle mani del consulente assicurativo acquisitore mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.
Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.
Tutti i versamenti successivi devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA che gestisce la polizza:
▪ assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
▪ Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
▪ bonifico bancario.
E’ escluso il pagamento tramite conto corrente postale.
Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell’Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione.
In caso di pagamento del premio tramite RID e ove sopraggiunga l’estinzione del rapporto di conto corrente prescelto dal Contraente, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle modalità sopra indicate. Inoltre in presenza di eventuali disservizi o anomalie procedurali ascrivibili alla banca prescelta dal
Contraente per l'addebito delle rate di premio, la Compagnia potrebbe non garantire il rispetto dei termini temporali di investimento in quote del fondo interno così come previsto nel successivo art.7.
Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA S.p.A. Direzione Generale ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA.
Art. 7 – Attribuzione delle quote
Ai premi corrisposti dal Contraente nel corso del rapporto contrattuale, al netto delle spese di cui al successivo art. 9, sono applicati i relativi tassi di premio secondo le modalità di cui all’Allegato A; l’importo della prestazione iniziale così ottenuta, viene investita in quote del fondo interno “Nuovo Fondo INA” costituito dalla Compagnia e disciplinato dal Regolamento allegato. L’investimento viene effettuato sulla base del valore unitario della quota relativa al settimo giorno successivo:
▪ alla data di sottoscrizione della proposta di contratto e del contestuale versamento del primo premio ricorrente o delle rate di premio relative ai primi sei mesi;
▪ alla data di pagamento dei premi ricorrenti corrisposti a partire dal sesto mese successivo alla data di effetto;
▪ alla data di sottoscrizione dell’apposito modulo e del contestuale versamento in caso di ripristino del piano dei versamenti ricorrenti di cui al successivo art. 10.
Nel caso in cui alle suddette date non sia possibile determinare il valore della quota, perché sabato o giorno festivo, si fa riferimento al primo giorno lavorativo precedente.
La data di investimento del primo premio ricorrente o delle rate di premio relative ai primi sei mesi rappresenta la data di effetto della polizza e non quella di entrata in vigore dell’assicurazione di cui al precedente art. 2.
Il valore della quota è determinato ogni giorno lavorativo e viene pubblicato il giorno successivo in Italia sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia.
Art. 8 – Fondo interno
La polizza unit linked INA Lineattiva Annua ha le prestazioni collegate direttamente al valore delle quote del fondo “Nuovo Fondo INA”.
“Nuovo Fondo INA” investe in valori mobiliari, rientranti tra quelli previsti dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche delle Compagnie di Assicurazione sulla vita, per un valore non inferiore all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati al fondo stesso. Alla fine di ogni trimestre solare la somma del valore nominale dei titoli non azionari presenti in portafoglio e dei depositi bancari deve risultare maggiore od uguale al valore delle parti in portafoglio sulla base dei valori minimi di conversione garantiti sulle polizze in essere.
L’adesione al “Nuovo Fondo INA”, il cui obiettivo è quello di proteggere il capitale e garantire un rendimento minimo, per le caratteristiche sopra illustrate e per il basso profilo di rischio, è indicata per coloro che hanno:
▪ una propensione al rischio bassa;
▪ un orizzonte temporale di medio periodo;
▪ un obiettivo di rendimento minimo garantito. Lo stile di gestione del fondo è di tipo attivo.
I crediti d’imposta del fondo interno, ove maturati, sono trattenuti dalla Compagnia.
Art. 9 – Oneri
E’ prevista una commissione annua in cifra fissa pari a € 30,00 che viene prelevata in unica soluzione in occasione della prima rata di premio versata in ciascun anno.
A ciascuna rata di premio, al netto della commissione di cui sopra, viene quindi applicata l’aliquota corrispondente al cumulo dei premi versati come da tabella seguente:
Cumulo premi (*) in migliaia di Euro | Aliquote in % |
fino a 20 compresi | 7,5 |
da 20 a 40 compresi | 7,0 |
da 40 a 50 compresi | 6,0 |
oltre 50 | 5,5 |
(*) al netto di eventuali riscatti parziali
Il suddetto cumulo comprende anche la rata in pagamento; dallo stesso vengono altresì detratti gli importi liquidati a titolo di riscatti parziali eventualmente intervenuti nel frattempo.
Sono a carico del Contraente anche le commissioni di gestione e le spese del fondo interno indicate nel Regolamento allegato.
Art. 10 – Sospensione del pagamento e ripristino del piano dei versamenti ricorrenti
In caso di sospensione del pagamento dei premi ricorrenti, il contratto rimane in vigore con una prestazione individuata dal numero delle parti attribuite al contratto fino alla data di sospensione. È data comunque facoltà al Contraente di richiedere il ripristino del piano dei versamenti ricorrenti, con o senza il versamento dei premi arretrati e previa indicazione dell’importo del nuovo premio ricorrente (in ogni caso non inferiore a
€ 1.000,00) e della eventuale nuova rateazione.
Art. 11 – Riscatto
Trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza, purché sia stato interamente pagato il premio ricorrente dovuto per il primo anno, il Contraente può chiedere, presso l’Agenzia Generale competente, il riscatto totale o parziale delle quote accumulate.
Nel caso in cui non sia stato interamente pagato il premio ricorrente dovuto per il primo anno, il controvalore delle parti già attribuite verrà liquidato esclusivamente alla morte dell’Assicurato.
Nel caso di riscatto parziale, alla data di richiesta, dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:
▪ il controvalore delle quote da disinvestire non può essere inferiore a € 1.000,00;
▪ il controvalore delle quote residue investite nella polizza deve risultare non inferiore al 4,5% dell’impegno residuo (inteso come differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi previsti dal piano – ottenuto moltiplicando l’importo annuo iniziale di premio per il numero delle annualità prefissate, con un massimo di 16 anni - ed il cumulo dei premi versati) e comunque almeno pari a € 2.500,00.
Il valore di riscatto totale o parziale viene determinato sulla base del controvalore delle quote da disinvestire calcolato sulla base del valore delle quote relativo al decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, presso l’Agenzia Generale competente, della richiesta di riscatto completa della documentazione di cui al successivo art. 15.
Il suddetto controvalore non potrà, comunque, essere inferiore all’importo minimo ottenuto convertendo le quote riscattate relative a ciascun versamento di premio sulla base del corrispondente valore minimo di conversione, definito come il valore della quota utilizzato ai sensi di cui al precedente art. 7 capitalizzato al tasso medio annuo del 2,0% per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. Per l’individuazione delle quote riscattate si conviene di procedere progressivamente a partire dalle quote presenti nel fondo con minore anzianità, cioè relative agli investimenti più recenti.
In caso di riscatto totale, il controvalore delle parti disinvestite viene ridotto di un importo ottenuto applicando all’impegno residuo la percentuale di cui alla sottoriportata tabella, desunta in funzione del cumulo dei premi corrisposti:
Cumulo premi (*) in migliaia di Euro | Aliquote in % |
fino a 20 compresi | 6,0 |
da 20 a 40 compresi | 5,5 |
da 40 a 50 compresi | 4,5 |
oltre 50 | 4,0 |
(*) al netto di eventuali riscatti parziali
Come già specificato, per impegno residuo si intende la differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi previsti dal piano – ottenuto moltiplicando l’importo iniziale di premio per il numero delle annualità prefissate, con un massimo di 16 anni - ed il cumulo dei premi effettivamente versati.
Nel caso di richiesta di riscatto parziale entro la decima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, se non è stato completato il piano di versamenti pattuito, il controvalore delle parti disinvestite viene ridotto di una percentuale pari allo 0,5% per ogni anno e frazione di anno mancanti al raggiungimento di detta ricorrenza.
La liquidazione della prestazione avviene secondo quanto previsto nel successivo art. 15.
Il Contraente può richiedere che l’importo dovuto, al netto dell’imposta vigente alla data di effetto del contratto, venga convertito in:
▪ una rendita vitalizia immediata - determinata in base all’età del vitaliziando alla data di conversione;
▪ una rendita vitalizia immediata su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravviventi
- determinata in base all’aliquota di reversibilità ed alla combinazione delle età dei vitaliziandi alla data di conversione.
I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data in cui diverrà operativa l’opzione prescelta dal Contraente.
Art. 12 – Prosecuzione del versamento dei premi oltre la durata prefissata
Terminato il piano di versamenti pattuito, il Contraente può decidere di versare ulteriori premi di importo pari almeno al minimo previsto nell’art. 6.
Per tali premi vale quanto previsto all’ art. 7 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 – Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente, mediante compilazione dell’apposito modulo presso l’Agenzia Generale competente, può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne sia venuta a conoscenza e ne abbia fatto annotazione mediante emissione di apposita appendice che verrà consegnata al Contraente.
Per le polizze che prevedono quale Contraente una persona diversa dall’Assicurato, qualora intervenga il decesso del Contraente, per la cessione del contratto il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte del Contraente della polizza e documentare lo stato successorio del Contraente stesso mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso. Nel caso di esistenza di testamento dovrà, inoltre, essere inviata copia autentica dell’atto di pubblicazione o dell’eventuale verbale di deposito del testamento stesso nonché l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo che dovrà attestare che il testamento è l’unico conosciuto, valido e non impugnato. La cessione del contratto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari indicati per il caso di morte dell’Assicurato nonché quello degli eredi del Contraente, semprechè i suddetti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.
Nel caso di pegno e vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Pignorante o del Vincolatario.
Art. 14 – Beneficiario
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione ai sensi dell’art. 1920 c.c..
La designazione dei Beneficiari, in particolare, non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
▪ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, mediante compilazione dell’apposito modulo che verrà inoltrato per il tramite dell’Agenzia Generale competente, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
▪ dopo la morte del Contraente;
▪ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante compilazione dell’apposito modulo che verrà inoltrato per il tramite dell’Agenzia Generale competente, di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto, mediante compilazione dell’apposito modulo che verrà inoltrato per il tramite dell’Agenzia Generale competente, alla Compagnia, o contenute in un valido testamento regolarmente depositato e pubblicato.
Art. 15 – Liquidazione della prestazione
La Compagnia procederà al pagamento delle prestazioni pattuite, dopo che siano stati consegnati, presso l’Agenzia Generale competente, i documenti necessari a:
▪ comprovare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
▪ individuare con esattezza gli aventi diritto. Detti documenti sono:
▪ l’originale di polizza ed i suoi relativi allegati che dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui
l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.) e che il contratto in oggetto non è stato ceduto ne dato in pegno ne che siano state vincolate le somme assicurate;
▪ la documentazione concernente il pagamento dei premi; resta fermo che la Compagnia porrà in essere i necessari strumenti per tenere pronta evidenza dello stato dei pagamenti dei premi;
▪ gli eventuali atti di variazione contrattuale;
▪ nel caso di pagamento delle prestazioni richieste tramite accredito sul conto corrente bancario del richiedente dovranno essere comunicate anche le coordinate del conto stesso.
Solo in caso di riscatto parziale non dovrà essere fornito l’originale di polizza e gli atti di variazione contrattuale.
Inoltre, in corrispondenza di ciascuno degli eventi di seguito riportati, dovrà essere consegnata la seguente ulteriore documentazione:
Decesso dell’Assicurato (precedente art. 3):
per tutti i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, debbono essere consegnati:
▪ certificato di morte dell’Assicurato;
▪ dichiarazione medica, redatta su apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale competente, indicante la causa di morte dell’Assicurato;
▪ atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e l’elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà, inoltre, essere inviata copia autentica dell’atto di pubblicazione o dell’eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché l’atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva del medesimo, che dovrà attestare che il testamento è l’unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistono altri;
▪ nei casi di morte violenta (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.), l’eventuale documentazione amministrativa e/o giudiziaria, in copia autentica, da cui si desumono le circostanze del decesso per comprovare il diritto del Beneficiario ad ottenere la prestazione.
Documentazione da consegnare nei seguenti casi particolari:
Avente diritto interdetto o minore non abilitato
Qualora l’avente diritto sia un minorenne non abilitato, ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente reimpiegare le somme spettanti al minore stesso ovvero all’interdetto, con esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità a riguardo.
Parziale capacità dell’avente diritto
Qualora l’avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di agire (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall’avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell’avente diritto parzialmente capace. E’ inoltre richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare, con le modalità indicate al punto precedente, nei casi previsti dal codice civile.
Presenza di vincolo o pegno
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata oppure costituita in pegno, la domanda di ottenimento della prestazione, oltre che dall’avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l’entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all’integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.
Consenso al trattamento dei dati
Per ogni tipo di liquidazione, ove l’avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Agenzia Generale di competenza.
Eventuale ulteriore documentazione
Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento delle prestazioni e l’esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un’ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.
Tempo di esecuzione della liquidazione
Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell’obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell’avente diritto l’importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA è tenuta, sino all’adempimento dell’obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.
Luogo del pagamento
Ai sensi dell’art. 1182 c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale di INA, ove è disponibile l’appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell’immediato invio alla Società dei documenti occorrenti. E’ altresì cura dell’Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta per l’avvenuta consegna dei documenti necessari per l’ottenimento della prestazione.
Art. 16 – Revocabilità della proposta
In deroga all'art. 1887 del Codice Civile, in base all’art. 112 del D.Lgs. n. 174/95, la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita è revocabile in qualunque momento prima dell’entrata in vigore dell’assicurazione di cui al precedente art. 2.
La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione da inviare, unitamente alla proposta, a INA S.p.A. – Servizio Assicurazioni Individuali - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - a mezzo di lettera raccomandata AR. Eventuali variazioni del suddetto indirizzo verranno comunicate al Contraente.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della citata comunicazione, completa della documentazione suddetta, la Compagnia rimborserà al Contraente i premi da questi corrisposti al netto della spesa fissa di cui al precedente art. 9.
Decorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, sono dovuti gli interessi moratori calcolati in base al saggio degli interessi legali.
Art. 17– Diritto di recesso del Contraente
In base all’art. 111 del D.Lgs. n. 174/95, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione da inviare, unitamente alla polizza ed agli eventuali atti di variazione contrattuale, a INA S.p.A. – Servizio Assicurazioni Individuali - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - a mezzo di lettera raccomandata AR. Eventuali variazioni del suddetto indirizzo verranno comunicate al Contraente.
Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, completa della documentazione suddetta, la Compagnia rimborserà al Contraente il controvalore delle quote acquisite con il versamento del premio pagato e le spese percentuali di cui al precedente art. 9 (non saranno quindi rimborsate le commissioni in cifra fissa di cui allo stesso art. 9). La determinazione del suddetto controvalore avverrà sulla base del valore delle quote relativo al decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta.
Decorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, sono dovuti gli interessi moratori calcolati in base al saggio degli interessi legali.
Art. 18 – Determinazione della data effettiva di conversione
La data di conversione, sia per l’investimento dei premi che per il disinvestimento delle quote, è quella indicata negli articoli precedenti.
Nel caso in cui sopravvengano straordinari eventi che provochino imprevedibili e rilevanti turbative dei mercati tali da impedire la determinazione del valore della quota, si rimanda la data di investimento dei premi o di disinvestimento delle quote al primo giorno successivo nel quale sia possibile individuare il valore di dette quote.
Art. 19 – Legge che disciplina il contratto
In base all’art. 108 D.Lgs. n. 174/95 e alla volontà delle parti, la presente polizza è regolata dalla legge italiana, cui si deve far riferimento per tutto quanto non previsto dai documenti contrattuali.
Art. 20 – Foro competente
Tutte le controversie relative al presente contratto sono demandate alla competenza dell’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
Nuovo Fondo INA
INA S.p.A. gestisce e controlla nel modo previsto dal presente Regolamento un portafoglio di valori mobiliari denominato Gestione Nuovo Fondo INA a cui viene agganciata una serie speciale di polizze.
1) Nuovo Fondo INA é gestito da INA secondo le condizioni del presente Regolamento e secondo le disposizioni emanate dall'ISVAP.
2) Gli investimenti del Nuovo Fondo INA possono essere effettuati in valori mobiliari rientranti tra quelli previsti dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche di INA per un valore non inferiore all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima. L'investimento in azioni di una stessa società non può superare il 5% del valore lordo complessivo del Nuovo Fondo INA ed il 3% del capitale della società a cui le azioni si riferiscono. Alla fine di ogni trimestre solare la somma del valore nominale dei titoli non azionari presenti in portafoglio e dei depositi bancari deve risultare maggiore od uguale al valore delle parti in portafoglio sulla base dei valori minimi di conversione garantiti sulle polizze in essere. Sempre alla fine di ogni trimestre l'ammontare dei depositi presso Istituti di Credito non può superare il 5% del valore lordo complessivo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio della gestione. Gli interessi e i redditi soggetti a ritenuta in acconto di imposta sono imputati al patrimonio della gestione al lordo della relativa ritenuta.
3) Tutte le spese direttamente legate alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito della gestione Nuovo Fondo INA (quali le commissioni, le tasse, le ritenute a titolo di imposta e le spese documentate) sono imputate contestualmente alle operazioni relative.
4) Ai fini degli adempimenti connessi alle polizze speciali citate in premessa, il patrimonio Nuovo Fondo INA si considera suddiviso in parti secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
5) La immissione di parti viene effettuata da INA in misura non inferiore a quella corrispondente agli impegni assunti con le polizze speciali già citate. Analogamente il prelievo di parti viene effettuato in misura non superiore a quella corrispondente alle liquidazioni previste dalle stesse polizze. La immissione e il prelievo di parti avvengono mediante accredito alla gestione Nuovo Fondo INA del loro controvalore in euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.
6) Il valore netto unitario di ogni parte della Gestione Nuovo Fondo INA é determinato ogni giorno lavorativo, salvo il sabato e viene pubblicato quotidianamente su giornali economici e su giornali a grande diffusione. Per la determinazione del valore netto unitario delle parti si procede nel modo seguente:
a) si determina il valore lordo unitario delle parti dividendo per il numero delle parti costituenti il patrimonio, la somma del controvalore di tutti i titoli in portafoglio, calcolato come specificato al successivo art. 7, e della liquidità disponibile;
b) si calcola il valore netto unitario delle parti aggiungendo al valore netto unitario di inizio trimestre una quota non inferiore all'80% del valore risultante dalla differenza, se positiva, tra il valore lordo unitario del giorno ed il valore netto unitario di inizio trimestre; se la differenza precedente é nulla o negativa il valore netto unitario del giorno sarà posto pari al corrispondente valore lordo.
7) Le attività della Gestione Nuovo Fondo INA sono valutate sulla base dei prezzi di chiusura dei titoli nella principale borsa in cui i titoli stessi sono quotati, nel giorno lavorativo immediatamente precedente quello in cui viene calcolato il valore netto unitario. I titoli non quotati in borsa, ma trattati attivamente fuori borsa, sono valutati al maggior prezzo a cui si ritiene di poterli vendere al momento considerato (tale prezzo non é mai inferiore al prezzo di domanda né superiore al prezzo di offerta al momento delle
determinazione del valore netto unitario). Tutte le altre attività sono valutate secondo prudente apprezzamento, sulla base degli usi di mercato.
8) Alla fine di ogni trimestre solare un importo liquido corrispondente alla differenza tra il valore lordo complessivo e il valore netto complessivo delle parti in circolazione viene prelevato dalla gestione a copertura dei costi sostenuti.
9) La Gestione Nuovo Fondo INA é annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che accerta la rispondenza delle operazioni di gestione al presente Regolamento, riportato nelle condizioni contrattuali, e certifica la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche elaborate da INA e la quotazione delle parti.
INA si riserva di apportare al precedente punto 2) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Allegato A
DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI INIZIALI
L’importo della prestazione iniziale assicurata a fronte di ogni singolo versamento si ottiene dividendo l’importo del premio – al netto degli oneri di cui all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione – per il tasso di premio determinato in funzione dell’età dell’Assicurato risultante alla data di investimento e moltiplicando il risultato per 1.000.
Ai fini del calcolo, l’età viene espressa in anni interi approssimando ad un intero anno la frazione di anno non inferiore a 6 mesi.
Tassi di investimento (riferiti a € 1.000,00)
Età | Maschi | Femmine | Età | Maschi | Femmine | Età | Maschi | Femmine |
18 | 1.001,084 | 1.000,829 | 41 | 1.001,975 | 1.001,757 | 64 | 1.003,663 | 1.003,493 |
19 | 1.001,113 | 1.000,857 | 42 | 1.002,037 | 1.001,817 | 65 | 1.003,739 | 1.003,577 |
20 | 1.001,142 | 1.000,886 | 43 | 1.002,100 | 1.001,879 | 66 | 1.003,813 | 1.003,659 |
21 | 1.001,172 | 1.000,916 | 44 | 1.002,163 | 1.001,942 | 67 | 1.003,885 | 1.003,741 |
22 | 1.001,203 | 1.000,947 | 45 | 1.002,228 | 1.002,006 | 68 | 1.003,956 | 1.003,822 |
23 | 1.001,234 | 1.000,980 | 46 | 1.002,293 | 1.002,071 | 69 | 1.004,026 | 1.003,901 |
24 | 1.001,266 | 1.001,013 | 47 | 1.002,358 | 1.002,138 | 70 | 1.004,095 | 1.003,980 |
25 | 1.001,299 | 1.001,048 | 48 | 1.002,421 | 1.002,204 | 71 | 1.004,161 | 1.004,056 |
26 | 1.001,333 | 1.001,083 | 49 | 1.002,484 | 1.002,271 | 72 | 1.004,226 | 1.004,131 |
27 | 1.001,368 | 1.001,119 | 50 | 1.002,545 | 1.002,339 | 73 | 1.004,290 | 1.004,205 |
28 | 1.001,403 | 1.001,156 | 51 | 1.002,605 | 1.002,407 | 74 | 1.004,352 | 1.004,277 |
29 | 1.001,439 | 1.001,195 | 52 | 1.002,687 | 1.002,487 | 75 | 1.004,413 | 1.004,348 |
30 | 1.001,475 | 1.001,234 | 53 | 1.002,770 | 1.002,568 | 76 | 1.004,472 | 1.004,417 |
31 | 1.001,513 | 1.001,275 | 54 | 1.002,853 | 1.002,650 | 77 | 1.004,530 | 1.004,484 |
32 | 1.001,551 | 1.001,317 | 55 | 1.002,936 | 1.002,732 | 78 | 1.004,587 | 1.004,550 |
33 | 1.001,591 | 1.001,360 | 56 | 1.003,019 | 1.002,816 | 79 | 1.004,644 | 1.004,615 |
34 | 1.001,633 | 1.001,405 | 57 | 1.003,102 | 1.002,900 | 80 | 1.004,700 | 1.004,678 |
35 | 1.001,677 | 1.001,451 | 58 | 1.003,185 | 1.002,985 | 81 | 1.004,756 | 1.004,741 |
36 | 1.001,723 | 1.001,499 | 59 | 1.003,267 | 1.003,069 | 82 | 1.004,813 | 1.004,804 |
37 | 1.001,771 | 1.001,548 | 60 | 1.003,348 | 1.003,154 | 83 | 1.004,871 | 1.004,867 |
38 | 1.001,820 | 1.001,598 | 61 | 1.003,428 | 1.003,239 | 84 | 1.004,933 | 1.004,932 |
39 | 1.001,870 | 1.001,650 | 62 | 1.003,508 | 1.003,324 | da 85 | 1.005,000 | 1.005,000 |
40 | 1.001,922 | 1.001,703 | 63 | 1.003,586 | 1.003,409 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INA Lineattiva Annua
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA S.p.A. e l’Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari 1 , al fine di fornire i servizi 2 da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti 3, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa 4.
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge5
– non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento 6.
Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:
- all’INA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, Corso d’Xxxxxx, x. 00, 00000 Xxxx, tel. 06/ 4722.4865, Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
1 L’art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
2 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.
3 Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
4 I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).
Per quanto qui non indicato, tali distinti Xxxxxxxx forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato. 5 Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
6 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
D. Lgs.196/2003. Il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
- all’Agenzia Generale indicata in proposta.
Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall’Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.
GLOSSARIO
INA Lineattiva Annua
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato della gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
Caricamenti
Vedi “Costi gravanti sul premio”.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia
Vedi “Società”.
Comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Controvalore delle quote
Importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto.
Costi gravanti sul premio
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della Società.
Costi per riscatto
Penalizzazione applicata dalla Società per determinare l’importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.
Costo di overperformance
Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dal fondo negli ultimi anni.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio
delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
▪ Scheda sintetica;
▪ Nota informativa;
▪ Condizioni di Assicurazione;
▪ Glossario;
▪ Modulo di proposta.
Fondo interno
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Impegno annuo
L’importo che il Contraente si impegna a versare in ciascun anno, dato dal prodotto del premio ricorrente, indicato in proposta, moltiplicato per la periodicità di versamento nell’anno.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione
Vedi “Società”.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio.
Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Pegno
Vedi “Cessione”.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodicità di versamento nell’anno
Periodicità di versamento del premio ricorrente nell’anno indicata dal Contraente in proposta.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio unico ricorrente
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.
Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario).
Quota (o Unit)
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo ed altre caratteristiche relative al fondo.
Rendita immediata certa e poi vitalizia
Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.
Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.
Rendita vitalizia immediata reversibile
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.
Revoca
Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
Rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento del fondo interno a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati del fondo interno.
Sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Total expenses ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Valore unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo
Vedi “Cessione”.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Roma, Corso d’Italia, 33 CAP 00198 - Capitale Sociale: Euro 267.228.450,00 i.v.
.
p
.
A
.
I
N
A
S
C.F., P.IV A e iscr. nel R egistro delle Impres e di R oma n. 058981 81002 - Impres a autoriz zata all’ese rcizio d e l l ’ a t t i v i t à a s s i c u r a t i v a e r i a s s i c u r a t i v a c o n P r o v v e d i m e n t o I S VA P n ° 1 9 3 8 d e l 2 4 / 0 9 / 2 0 0 1 ( G . U . n ° 2 3 0 d e l 3 / 1 0 / 2 0 0 1 )
-
XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XX
X
X
X
X
-
XXXX 0
T e l . 0 6 4 7 2 2 . 1 - F a x : 0 6 4 7 2 2 . 4 5 5 9 - S i t o I n t e r n e t : w w w . i n a a s s i t a l i a . i t - E - m a i l : c o n t a t t o . v i t a @ i n a a s s i t a l i a . i t S o c i e t à s o g g e t t a a l l ’ a t t i v i t à d i d i r e z i o n e e c o o r d i n a m e n t o d e l l ’ A z i o n i s t a u n i c o A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i S . p . A .
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
AGENZIA GENERALE Xxxxxx
SUB AGENZIA Codice Zona di incasso
N° Proposta C. Prova Prodotto Codice tariffa Convenzione
2ULNT
INA LINEATTIVA
Data sottoscrizione
Vincolo SI NO
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO PERSONA: FISICA NON FISICA
Titolo Cognome o denominazione
(se è persona non fisica riempire solo gli spazi con contorno in grassetto nonché la parte "Legale Rappresentante")
Codice Nome
Stato civile
Sesso
F
M
Comune di nascita / Sede legale Codice Prov. Data di nascita o costituzione Codice Fiscale / Partita IVA
Comune o stato estero di residenza / stabilimento C.A.P. Prov. Indirizzo N. civ. Recapito telefonico
Altri recapiti utili (tel. cell., e-mail, etc.)
Comune o stato estero di domicilio
(solo se diverso dalla residenza e se persona fisica)
C.A.P.
Prov.
Indirizzo N. civ. Cittadinanza
Tipo documento N° documento Luogo di rilascio Rilasciato da Data di rilascio
Occupazione principale Ramo / gruppo Codice Sottogruppo Codice
Descrizione attività economica
Indirizzo N. civ. C.A.P. Comune Prov.
Recapito di contratto
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE / ASSICURATO
Titolo Cognome
Codice Nome
Stato civile
Sesso
F
M
Comune di nascita Prov. Data di nascita Codice Fiscale / Partita IVA
Comune di residenza C.A.P. Prov. Indirizzo N. civ.
Cod. Prod. / Mag. 10502179 - MIDV 119 - 02 - ultimo aggiornamento 01.04.2006 - (ILMA 2029)
Tipo documento N° documento Luogo di rilascio Rilasciato da Data di rilascio
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO | |
A. OBIETTIVI ASSICURATIVI / PREVIDENZIALI (Obbligatoria) | |
Indicare, fra le seguenti, la prevalente esigenza assicurativa che si intende perseguire mediante la sottoscrizione del contratto cui si riferisce la presente proposta. | |
Previdenza/Pensione integrativa | |
Protezione | |
Investimento/Risparmio |
A2. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI (Obbligatoria) | |
Indicare eventuali contratti assicurativi/finanziari già sottoscritti, specificandone la finalità, l'importo complessivo dei relativi versamenti annui e/o eventuali importi già versati in unica soluzione. | |
Nessuno | |
Previdenza/Pensione integrativa | |
Protezione | |
Investimento/Risparmio |
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
di cui annui:
fino a 1.000,00 euro
di cui unici:
fino a 20.000,00 euro
oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro
oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro
oltre 5.000,00 euro
oltre 50.000,00 euro
A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2 (Non obbligatoria)
B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria) | |
Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata. | |
Lungo (oltre 10 anni) | |
Medio (da 6 a 10 anni) | |
Breve (fino a 5 anni) |
C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria) | |
Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto. | |
BASSO RISCHIO (scarsa disponibilitàad accettare oscillazionianche contenute del valore dell’investimentonel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo) | |
MEDIO RISCHIO (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell’investimento nel tempo) | |
ALTO RISCHIO (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell’investimentonel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un’alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell’orizzonte temporale consigliato) |
D. ESIGENZE DI LIQUIDITA' (Obbligatoria) | |
Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata. | |
BASSA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale | |
ALTA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale |
E. CAPACITA' DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche) | |
Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto. | |
BASSA (fino a 5.000,00 euro all’anno) | |
MEDIA (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all’anno) | |
ALTA (oltre 15.000,00 euro all’anno) |
F. NUCLEO FAMILIARE / REDDITO / ESPOSIZIONE FINANZIARIA | ||
La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate. | ||
Reddito annuo variabile o insicuro | SI NO | obbligatoria per le persone fisiche |
Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico | obbligatoria per le persone fisiche | |
obbligatoria per le persone fisiche | ||
Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.) | assente fino a 1.000,00 euro oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro oltre 5.000,00 euro | obbligatoria per le persone fisiche |
Reddito annuo complessivo | fino a 20.000,00 euro oltre 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro oltre 50.000,00 euro | non obbligatoria |
Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione di adeguatezza del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.
Firma del Contraente…………………………………………………………………
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre
informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente stesso.
Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.
Firma del Consulente Assicurativo……………………………………….
Firma del Contraente…………………………………………………………………
MOTIVI DI INADEGUATEZZA
1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi
Firma del Contraente…………………………………………….
2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse
Firma del Contraente…………………………………………….
3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio
Firma del Contraente…………………………………………….
ASSICURANDO (se diverso dal Contraente)
Premio ricorrente
Importo totale annuo Euro:……………………
Durata pagamento premi (anni)
Pagabile in rate
Ciascuna di Euro:………………………..
Xxxxxx preferito scadenza RID
Titolo Cognome
F
M
Codice Nome Stato civile Sesso
Comune di nascita Prov. Data di nascita Codice Fiscale / Partita IVA
ann. sem. trim. mens.
Mezzo di pagamento RID ALTRO
Comune o stato estero di residenza C.A.P. Prov. Indirizzo N. civ. Cittadinanza
MODALITA' PAGAMENTO
Premio unico Importo Euro:…………………………..
SELEZIONE INVESTIMENTO
Fondi di Investimento %
Nuovo Fondo INA
100
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
MEZZO DI PAGAMENTO (del primo versamento)
Assegno (l'assegno dovrà necessariamente contenere la dicitura "Non trasferibile" ed essere compilato in ogni parte con particolare riguardo alla data di emissione)
Importo da versare:
Intestato a: Agenzia Generale INA di:
n° rate(1)……….di premio ricorrente Euro:…………………………….. Data assegno
……………………………………………………..
(1) In caso di rateazione annuale o semestrale: 1 rata; se trimestrale: 2 rate; se mensile: 6 rate.
PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREMIO
Il versamento del premio in sede di sottoscrizione della proposta si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della presente proposta.
ATTENZIONE: È CONSENTITO ANCHE IL PAGAMENTO IN CONTANTI PURCHÉ ESEGUITO PRESSO L'UFFICIO CASSA DELL'AGENZIA GENERALE INDICATA NEL FRONTESPIZIO DELLA PROPOSTA. IN TAL CASO LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SARÀ COSTITUITA DALL'INDICAZIONE, NELL'APPOSITO RIQUADRO (§) DELLA PRESENTE PROPOSTA, DELL'IMPORTO PAGATO, CONTROFIRMATA DAL SOGGETTO CHE MATERIALMENTE HA CURATO LA RISCOSSIONE.
In ogni caso l’assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l’originale di polizza a fronte del versamento del premio eseguito in sede di proposta.
Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo contro il rilascio di regolare quietanza emessa dalla Direzione Generale INA, ed apposizione di data e firma da parte dell’incaricato alla riscossione.
(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE
TIPO (1) | COD. ABI | COD. CAB | NUMERO C/C | N. ASSEGNO | BANCA | IMPORTO IN EURO |
(§) DA COMPILARE IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI A CURA DELL'INCARICATO ALLA RISCOSSIONE
AGENZIA GENERALE
Generalità dell’incaricato alla riscossione:
- Cognome e Nome
- Codice Fiscale
Importo del premio riscosso: Euro ………………………………………………………………….…..…...……..………………..……………………………………………………..
Data…………………………………..
Firma dell’incaricato alla riscossione………………………………………….
PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE
N. DP130 | IMPORTO IN EURO | DATA VERSAMENTO | Estremi di registrazione Rendiconto Xxxxx Xxxxxxxxxxx (a cura dell'Agenzia Generale) | ||
BENEFICIARI (in caso di morte dell'Assicurato)
Contraente
Testo libero:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Designazione nominativa (in tal caso compilare i dati seguenti)
Cognome e nome
Luogo di nascita
Sesso data di nascita
% Accettazione
Firma Beneficiario accettante
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
ANNOTAZIONI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
EVENTUALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
COSTITUZIONE DI VINCOLO
a favore di……………………...…………………………………………
per l'importo di… Euro
fino alla concorrenza del credito vantato dal Vincolatario per l'intera prestazione
fino al…………………………………………
Firma del vincolatario…………………………………………………………………………
N.B. In dipendenza della costituzione del vincolo non si darà corso ad alcuna operazione con contenuto economico senza il consenso del Vincolatario. Eventuali trasferimenti di proprietà o accensione di ulteriori vincoli sono soggetti al consenso del Vincolatario sottoscrivente.
Si fa presente che il valore delle quote vincolate in polizza è oggetto a variazioni - anche negative - derivanti dall'andamento dei mercati finanziari, tali da poter determinare la non piena corrispondenza tra l'importo che con il vincolo si intende garantire e l'effettiva consistenza economica del contratto al momento dell'esercizio del vincolo stesso.
ANNOTAZIONI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Data di attribuzione delle quote e decorrenza delle garanzie assicurative
La data di attribuzione delle quote al contratto coincide con il giorno di investimento del premio da parte di INA S.p.A. nel Fondo interno collegata al contratto e avverrà il settimo giorno successivo alla data della presente proposta di assicurazione. Dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso avrà effetto la decorrenza delle garanzie assicurative. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza e pagato il premio.
Clausole contrattuali da approvare espressamente ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile
IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO):
1) DI AVER RITIRATO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO SPECIFICATO IN PRIMA PAGINA CONTENENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO IN BASE ALLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL CONTENUTO DEL MEDESIMO COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PREVISTE DALL'ALLEGATO II° DEL D.LGS. 174/95 E DI ACCETTARLO.
2) CHE LA PROPOSTA STESSA E IL SUDDETTO FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUISCONO LA BASE PER IL CONTRATTO DA STIPULARSI E NE FORMANO PARTE INTEGRANTE.
3) DI PRENDERE ATTO CHE, IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LA PROPOSTA E' REVOCABILE E CHE INOLTRE E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GG. DECORRENTI DA QUELLO IN CUI IL CONTRATTO STESSO E' CONCLUSO. IL CONTRATTO E' CONCLUSO NEL GIORNO IN CUI IL CONTRAENTE HA RICEVUTO LA POLIZZA DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE DI COMPETENZA, OVVERO LA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI INA S.p.A.. IL RECESSO E/O LA REVOCA HA L'EFFETTO DI LIBERARE ENTRAMBE LE PARTI DA QUALSIASI OBBLIGAZIONE A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE, QUALE RISULTA DAL TIMBRO POSTALE, DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. AD INA S.p.A. SERVIZIO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI - XXX X. XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXX. ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INA S.p.A. RIMBORSERA' AL CONTRAENTE PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE COMPETENTE LA SOMMA EVENTUALMENTE DA QUESTI CORRISPOSTA.
4) SIA IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CHE DI RECESSO DAL CONTRATTO INA S.p.A. HA IL DIRITTO DI RECUPERARE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO.
AL CONTRAENTE VERRÀ RESTITUITO:
- IN CASO DI REVOCA, LA SOMMA DA QUESTI CORRISPOSTA AL NETTO DELLA SPESA FISSA CORRISPOSTA, DI CUI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARI A
€ 100,00 IN CASO DI PREMIO UNICO, O € 30,00 IN CASO DI PREMIO RICORRENTE;
- IN CASO DI RECESSO, IL CONTROVALORE DELLE QUOTE ATTRIBUITE AL CONTRATTO MAGGIORATO DELLE SPESE PERCENTUALI DI CUI ALL’ART. 9 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, AD ESCLUSIONE DELLA SPESA FISSA PARI A € 100,00 IN CASO DI PREMIO UNICO, O € 30,00 IN CASO DI PREMIO RICORRENTE.
LA DETERMINAZIONE DEL SUDDETTO CONTROVALORE AVVERRÀ SULLA BASE DEL VALORE DELLE QUOTE RELATIVO AL DECIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA COMPLETA.
5) DI AVER COMPILATO PERSONALMENTE LA PRESENTE PROPOSTA COMPOSTA DA N.6 (SEI) PAGINE E CONFERMA (CONFERMANO) INOLTRE LA PROPRIA RESIDENZA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA.
……………………………………………………..
FIRMA DEL CONTRAENTE
…………………………………………………………….
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)
……………………………………………………………. FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ O DEL TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI E' STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD. MIDV119-02 ED. 01/04/2006) ATTINENTE
AL CONTRATTO CHE XXXXX' EMESSO E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI ISVAP - CIRCOLARE N. 551/D DEL 1° MARZO 2005, CONTENENTE LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA, ED IL GLOSSARIO. DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.
DATA……………………………………….
FIRMA DEL CONTRAENTE…………………………………………………………………..
SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI
CODICE PRODUTTORE | XXXX.XX PRODUTT. | COGNOME E NOME (in stampatello) | FIRMA | ||||
FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. ……………………………………………………….. CHE HA RICEVUTO LA PRESENTE PROPOSTA FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE, E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 197/91 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.
FIRMA………………………………………. L'AGENTE GENERALE……………………………….………………………………………..
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI (D.Lgs. 196/2003)
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA S.p.A. e l’Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo i soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).
Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:
- all’INA S.p.A., Servizio Privacy di Gruppo, Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma, tel. 06/4722.4865, Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili;
- all’Agenzia Generale indicata in proposta.
Sulla base dell’Informativa, riproposta anche all’interno delle Condizioni di Assicurazione del presente Fascicolo Informativo con l’aggiunta delle note a chiarimento (da n. (1) a n. (6) qui richiamate), ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Contraente e l’Assicurando (se diverso dal Contraente) apponendo la firma in calce, acconsentono al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società e dall’Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.
DATA……………………………………….
……………………………………………………….………..
FIRMA DEL CONTRAENTE
…………………………………………………………….
FIRMA DELL'ASSICURANDO
UFFICIO DELLE ENTRATE DI
ROMA 1
.
p
.
A
.
-
R
O
M
A
-
ORIGINALE PER INA S.p.A.
I
N
A
S
(se diverso dal Contraente)
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.