Accordo regionale per il triennio 2020-2022 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento.
Allegato parte integrante - 1
Accordo regionale per il triennio 2020-2022 tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento.
Premessa
Da diversi anni vengono stipulati specifici Accordi che regolamentano i rapporti tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Aziende termali regionali accreditate per la fornitura di prestazioni termali a carico del Servizio Sanitario Regionale ai cittadini residenti nella Regione. Con tali Accordi vengono riconfermati l’unitarietà del sistema termale e il suo dimensionamento, considerato adeguato a rispondere ai fabbisogni dei cittadini della nostra Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, che in Xxxxxx-Romagna vengono garantiti. I buoni risultati sotto il profilo della qualità dei servizi sono la premessa del proficuo rapporto di collaborazione instaurato, nel corso degli anni, tra le Aziende termali e la Regione.
Richiamati:
- L’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021 (Rif. N. 169/CSR del 17 ottobre 2019);
- La DGR n. 893/2017 con la quale è stato approvato l'Accordo regionale tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura, ai cittadini emiliano- romagnoli, di prestazioni termali in regime di accreditamento per il triennio 2017-2019 - sottoscritto in data 3 aprile 2017 dall'Assessore alle Politiche per la Salute, dalla Federterme regionale e dal Coter (Consorzio del Circuito Termale dell’Xxxxxx-Romagna), con il quale si è stabilito, in particolare:
- la regolamentazione dei rapporti per la fornitura, ai cittadini residenti nella Regione, di prestazioni termali da erogare a carico del SSR, per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- i tetti di spesa massimi complessivi regionali per gli anni 2017-2019, pari rispettivamente a € 18.397.710,48 per ciascun anno;
- La Circolare regionale n.1 del 5 febbraio 2018 (PG/2018/75695) “Linee di indirizzo per la diagnosi e trattamento della fibromialgia” (punto B - trattamenti non
farmacologici), in cui si sono poste le premesse dell’Accordo d’intesa siglato da AMRER (Associazione dei malati reumatici dell’Xxxxxx-Romagna) e COTER (Consorzio del Circuito Termale dell’Xxxxxx-Romagna) il 16/03/2019, accordo con il quale si è provveduto ad avviare un progetto finalizzato al trattamento dei pazienti affetti da Fibromialgia sfruttando le proprietà delle acque termali.
Ambiti di intervento
Il presente Accordo, relativo al triennio 2020-2022, viene stipulato tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Aziende termali regionali per regolamentare i rapporti per la fornitura, ai cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di accreditamento e definire, per ogni anno un tetto di spesa massimo complessivo regionale (fatturato netto) così come specificatamente definito ai successivi punti e) f) g)
h) i) j).
In particolare, al fine di provvedere alla definizione di questo Accordo regionale, si è tenuto conto della rilevazione, da parte dei Legali rappresentanti degli Stabilimenti termali regionali, dei dati relativi al fatturato riferiti al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 (nota PG/2019/163443 del 14 febbraio 2019).
Dai dati inviati di cui al punto precedente è emerso che il totale del fatturato netto è pari ad € 15.983.333,43. È emerso inoltre che l’importo relativo al ticket, nel 2018, è stato pari ad € 3.663.914,05.
Sulla base di quanto sopra, a seguito di un articolato confronto, le parti convengono:
a) di procedere all’estensione dell’accreditamento per gli stabilimenti termali della Regione Xxxxxx-Romagna già accreditati, con il riconoscimento all'erogazione di nuovi cicli di cura (ricompresi nell’ambito del DPCM 12 gennaio 2017 – Allegato 9) e/o l’attribuzione di un diverso livello tariffario, qualora in possesso degli ulteriori requisiti e standard di qualità, previsti dagli atti nazionali e regionali di attuazione, convenendo che i maggiori costi derivanti dovranno essere ricompresi all’interno dei tetti complessivi di spesa qui definiti;
b) di condividere l’avvio di nuove modalità relative al processo di accreditamento degli stabilimenti termali, ai sensi dell’art. 8-quater del Decreto Legislativo n.
502/92 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 34/1998 e succ. mod.;
c) di convenire che i rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali regionali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese;
d) di convenire, inoltre, che la Regione si impegna ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese;
e) di addivenire, tra l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute e le Aziende termali accreditate della Regione, alla definizione dell’Accordo triennale 2020- 2022, che:
- regolamenti i rapporti per la fornitura, ai cittadini residenti nella Regione, di prestazioni termali da erogare a carico del SSR, per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- definisca i tetti di spesa massimi complessivi regionali per gli anni 2020-2022 pari ad € 18.397.710,48 per ciascun anno;
f) di convenire che, in caso di produzione eccedente il tetto di spesa massimo complessivo regionale per l’anno 2020 (€ 18.397.710,48), le Aziende termali s’impegnino a rientrare nell’anno 2021, nel rispetto del tetto di spesa massimo complessivo regionale;
g) di convenire, altresì, che in caso di produzione eccedente il tetto di spesa massimo complessivo regionale per l’anno 2021 (€ 18.397.710,48), le Aziende termali s’impegnino a rientrare entro e non oltre l’anno 2022, nel rispetto del tetto di spesa massimo complessivo regionale;
h) di precisare, comunque, che, tenuto conto che l’Accordo di cui trattasi ha carattere triennale (2020-2022), le Aziende termali si impegnino in modo improrogabile, nel 2022, a rispettare il tetto di spesa massimo complessivo regionale definito;
i) di precisare che nell’ambito delle risorse complessive, le Aziende Termali dell’Xxxxxx-Romagna beneficiano, oltre al tetto di spesa massimo regionale concordato e
definito, anche dell’importo relativo al ticket dovuto da parte del cittadino (nel 2018 pari a € 3.663.914,05);
j) di precisare che, preso atto del punto 2 dell’Accordo Nazionale recepito nell’Intesa n. 169/CSR del 17 ottobre 2019, vengono confermate le tariffe in vigore al 31 dicembre 2018 e che Federterme, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, accede alla richiesta di non incrementare le tariffe;
- In riferimento al secondo ciclo di cure termali (art. 20 comma 2 - DPCM 12 gennaio 2017), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 20 dicembre 2018 ha condiviso che gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra un terzo e due terzi, possono usufruire di un secondo ciclo di cure annuo subordinato al pagamento del ticket.
- Tenuto conto dell’allegato n.4 della nota regionale n.39142/BAS/1997, della Circolare regionale n. 19/2009 e dei cambiamenti normativi intervenuti in materia, al fine di una corretta correlazione tra patologie e prestazioni, la Regione Xxxxxx-Romagna intende “dematerializzare” le prescrizioni di cure termali, impegnandosi a concludere il percorso tecnico propedeutico entro il termine di validità del presente accordo.
- Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 1, comma 419 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, sulla base di una prima analisi della situazione di crisi economico- industriale e occupazionale, nonché della situazione contingente delle realtà aziendali che effettuano attività di riabilitazione, le parti condivideranno quanto stabilito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- Per quel che riguarda la definizione della figura professionale di “operatore termale”, ex art. 9, L. 323/00, si recepisce quanto stabilito nel punto 9 dell’Accordo Nazionale recepito nell’Intesa n. 169/CSR del 17 ottobre 2019.
- Le Parti convengono sull’opportunità che si istituisca, in sintonia con l’Accordo Nazionale recepito nell’Intesa n. 169/CSR del 17 ottobre 2019, un tavolo tecnico nazionale per la revisione dei criteri di autorizzazione e successivamente di accreditamento, che svolga il suo lavoro tenendo conto del mutato contesto socio-economico e normativo di questi anni. In questo ambito si evidenzia la necessità di una regolamentazione relativa ai
requisiti igienico-sanitari delle piscine termali.
Tenuto conto delle delibere di Giunta Regionale n.1267/2014 e n.383/2015 (relative agli accordi ancora in essere tra Regione Xxxxxx-Romagna e INAIL in materia di infortuni sul lavoro e conseguente recupero psico-fisico del lavoratore), è opportuno che le Aziende USL competenti continuino a pianificare un percorso condiviso con gli stabilimenti termali presenti sul territorio, al fine di garantire, all’interno del Piano Riabilitativo Individuale prescritto dall’INAIL, coerenza tra l’erogazione di prestazioni previste dai LEA (Livelli essenziali di Assistenza) e prestazioni LIA (Livelli integrativi di Assistenza).
Alla luce di quanto sopra esposto, le Aziende firmatarie si impegnano a rispettare il tetto di spesa massimo complessivo regionale per gli anni 2020, 2021 e 2022, pari ad € 18.397.710,48 per ogni anno, secondo le modalità riportate ai punti f), g) e h) del presente Accordo.
Si prende atto che le Aziende termali dell’Xxxxxx-Romagna aderenti al Coter hanno sottoscritto l’Accordo-Intesa 2020- 2021-2022 e che tale documento è conservato agli atti del Servizio Assistenza Territoriale.
Tenuto conto che la Regione Xxxxxx-Romagna, in collaborazione con Federterme, intende attivare un sistema per consentire alle Aziende USL di competenza territoriale di rilevare puntualmente le singole cure termali e di controllarne l’effettuazione, Federterme si impegna ad assicurare comunque i flussi informativi inerenti i servizi sanitari accreditati nei tempi e con le modalità che saranno definite dalla Regione, anche sulla base di quanto previsto dalle normative e dalle circolari regionali in materia. In attesa della definizione di tale flusso informativo e in considerazione dei termini del presente Accordo, tenuto conto dell'esigenza di raccogliere dati analitici relativamente a tutte le prestazioni incluse nei LEA, si conviene di precisare che le Aziende termali dell’Xxxxxx-Romagna devono garantire, entro il 31 marzo di ogni anno, l’invio alla Regione Xxxxxx-Romagna dei dati riferiti all’anno solare precedente, almeno relativamente a quanto segue:
• prestazioni erogate;
• spesa per tipologia di prestazioni;
• gettito complessivo del ticket, distinguendo la quota
relativa all’esenzione parziale da quella dovuta dagli utenti non esenti.
Bologna
L’Assessore Regionale alle Politiche per la Salute
Xxxxxx Xxxxxxx
Per Federterme Regionale
Xxxxxxx Xxxxxxx
Per Coter
Xxxx Xxxxxxx