Contract
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SAC – SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA SPA
CAPITOLATO TECNICO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEL GESTORE DI ATTIVITA’ AEROPORTUALI
LOTTO N. 1 CIG 87139291B2
INDICE
DEFINIZIONI 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 4
ART. 2 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI 4
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA 5
ART. 5 - FACOLTA' DI RECESSO E PROROGA 5
ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 5
ART. 7 - VARIAZIONE NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO 5
ART. 8 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA 6
ART. 9 - VARIAZIONI DI RISCHIO 6
ART. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI 6
ART. 11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 6
ART. 12 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 7
ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA 7
ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO- ANTICI PATA RISOLUZIONE 7
ART. 16 - COMPETENZA TERRITORIALE 7
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE PER ISCRITTO 8 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO 9
ART. 4 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE 11
ART. 5 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DATA 11
ART. 6 - APPALTO O SUBCONCESSIONE DI SERVIZI 12
ART. 7 - GESTIONE PARCHEGGI 12
ART. 8 - CONDUZIONE MEZZI SPECIALI 12
ART. 10 - RC APPALTI 12
ART. 11 - SERVIZIO ANTINCENDIO 14
ART. 12 - MASSIMALE ASSICURATO 14
ART. 13 - FRANCHIGIE 14
ART. 14 - CONTEGGIO DEL PREMIO 14
ART. 15 - TERMINE DI RISPETTO 15
ART. 17 - APPENDICE DI VINCOLO A FAVORE DI ENAC 15
ART. 18 - RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI 15
ART. 19 - ESCLUSIONE TRIA 16
ALL. A) - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE - AVN38B 17
ALL. B) - NOISE ANO POLLUTION ANO OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE - AVN46B 18
ALL. C) - PERSONAL INJURY EXTENSION - AVN 60 A 19
ALL. D) - SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE AVN 111 20
DEFINIZIONI
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato;
Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti. Aeroporto: l'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali.
Appaltatore (cd. contractor): il soggetto che, in forza di uno specifico contratto di appalto assume il compimento dell'opera o del servizio descritti nelle Condizioni Particolari.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: l'obbligo indennitario assunto dalla Società nonché il contratto che lo sostanzia (polizza).
Assistenza aeroportuale: l'attività di assistenza (cd. attività di handling) prestata dall'operatore di
handling in un aeroporto a un utente, ai sensi della normativa vigente.
Avvenimento: un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione, riconducibili a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate.
Broker: IN PIU’ BROKER SRL
Committente: il soggetto che affida, in forza di uno specifico contratto, a un'altra parte, il compimento o la gestione di un'opera o di un servizio.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Cose: gli oggetti materiali {inclusi locali e edifici) diversi dagli aeromobili, e gli animali.
Fatturato: l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle Condizioni Particolari.
Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
Gestore aeroportuale: il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale: il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
Operatore di handling: il soggetto che assume l'esercizio delle attività di assistenza aeroportuale (cd. attività di handling) dichiarate in polizza, trattisi del gestore aeroportuale o di altro distinto soggetto. Polizza: il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
Prodotto: qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato.
Responsabilità Civile Prodotti: la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione a danni derivanti da difetto del prodotto dopo la sua consegna/riconsegna a terzi.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: compagnia assicuratrice
Subconcessionario: il soggetto che, in forza di un contratto specifico, assume in tutto o in parte il contenuto della concessione originaria
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1- Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle condizioni particolari per:
- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.
L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da fatti colposi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.
Art. 2 - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio limitatamente alle lesioni personali
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
Art. 3 - Danni esclusi
La società non risponde:
1. dei danni verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo su di un aeromobile o sull'equipaggio di un aeromobile (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);
2. dei danni causati:
a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b) da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (clausola AVN 38 B, all. A);
c) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché
da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche (clausola AVN 46 B, all.B);
d) da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
e) da prodotti di qualsiasi genere dopo la consegna a terzi;
f) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
g) da impiego di aeromobili, di navi o di galleggianti di cui l'Assicurato sia proprietario o, rispettivamente, armatore o esercente;
h) ad aeromobili che l'assicurato abbia in custodia o ad aeromobili che l'Assicurato o suoi dipendenti e preposti impieghino in modo illecito;
i) da circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, o in ogni caso da circolazione di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
j) da attività inerenti l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
k) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
l) da attività connesse ai servizi antincendio;
m) da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
n) a cose in aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
o) da attività di manutenzione di aeromobili che non costituisca attività di assistenza aeroportuale ai sensi delle norme vigenti;
p) da malfunzionamento di sistemi informatici;
q) da detenzione e/o uso di armi o esplosivi;
r) da atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere contrattualmente nei confronti di terzi fornitori di beni o servizi.
Art. 4 Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalla sottoscrizione del contratto e scadrà alle ore 24 del trentaseiesimo mese, senza tacito rinnovo.
È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dal ricevimento della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi saranno pagati in due rate uguali ed anticipate alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Il premio annuo viene suddiviso in 4 rate trimestrali di uguale importo.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 6 - Variazione nella persona dell'assicurato
L'Assicurato stipula per sé e i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dall'assicurazione.
Nel caso di fusione della società assicurata con una o più altre, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nel caso di scioglimento della società Assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate dall'Assicurato, dai suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, alla società, la quale nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Art. 7 - Alienazione dell'Azienda
In caso di alienazione dell'Azienda, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla società e comunicare altresì all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.
L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.
La società nei 30 (trenta) giorni successivi dalla dichiarazione dell'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Art. 8 - Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto sì verifichino variazioni che modifichino il rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla società.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la società non avrebbe consentito l'assicurazione, la società stessa ha il diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce.
Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione di premio in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la società ha diritto, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della variazione, di recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente come disposto al comma precedente.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile.
Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'assicurato.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Ai sensi dell'art. 1910 C.C., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società. La Società, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.
Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, in deroga all'art. 1913
C.C. .
La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.
Art. 11 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 10 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 12 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'assicurato stesso.
Le spese di difesa sono a carico della società nel limite del quarto del massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese di difesa verranno ripartite fra la società e l'assicurato.
La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato deve collaborare con la Società e se gli venga da questa richiesto deve presenziare ad udienze o procedimenti e dare assistenza nella presentazione di prove, nel reperire testimoni e nella conduzione delle vertenze. L'Assicurato deve inoltre astenersi dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società.
Art. 13 - Recesso dal contratto in caso di sinistro - Anticipata risoluzione.
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.
Nei casi di recesso previsti dal paragrafo precedente e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di
elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art. 14 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 15 - Competenza territoriale
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è in via esclusiva quello ove ha sede la Società Assicurata.
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 7 (Diritto di recesso della Società per variazione nella persona dell'Assicurato) Art. 12 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato)
Art. 14 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro).
IL CONTRAENTE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1- Attività dell'Assicurato
I servizi e le attività svolti dall'assicurato nell'ambito dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania sono descritti e disciplinati dalla relativa convenzione stipulata con ENAC, da eventuali atti aggiuntivi e dalle norme legislative in vigore alla data d'inizio dell'assicurazione.
L'assicurazione vale pertanto, nei termini e con le limitazioni di cui alla presente polizza, per tutti i danni di cui l'assicurato sia tenuto a rispondere nella sua qualità di gestore e/o conduttore e/o proprietario e/o committente.
Detti servizi e attività consistono, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) nella conduzione degli impianti aeroportuali in concessione e dell'area destinata a verde, a parcheggio pubblico, a rete stradale antistante l'aerostazione ed inclusa nella predetta concessione;
b) nella conduzione dell'aerostazione, di uffici propri o locati a terzi, dei servizi di pulizia, di raccolta ed eliminazione di rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei veicoli ed aeromobili incidentati, di trattamento delle acque, di scarico e di potabilità dell'acqua, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni operative;
c) nell'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture, edifici, installazioni ed impianti dell'aeroporto oggetto della citata convenzione sia da parte del personale dipendente dell'assicurato che tramite ditte specializzate, inclusi lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione di edifici, di piste, di installazioni;
d) automezzi adibiti al trasporto passeggeri e mezzi speciali ed attrezzature di pista di ogni genere, purché non soggetti alla legge n. 990 del 24/12/69;
e) nello svolgimento di attività di supporto ai servizi di soccorso e sanitari espletati dalle competenti amministrazioni dello stato;
f) nell'effettuazione di ogni altro servizio utile al buon funzionamento dell'aeroporto ed al comfort dei passeggeri.
g) nell'attività di assistenza passeggeri a ridotta mobilità (PRM) effettuati in conformità al reg. CE 1107/2006 La società Sac Service S.r.l., controllata dalla contraente, riveste la qualifica di assicurata addizionale ai termini tutti della presente polizza.
In caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti alla legge n. 990 del 24/12/69 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 11. 973 del 24/11/79 all'interno dell'aeroporto - fatta salva l'esclusione di cui alla lettera i) della Parte 2 dell'art. 3 Danni Esclusi delle Condizioni Generali - la garanzia assicurativa opera esclusivamente in eccesso al massimale applicabile previsto dalla relativa polizza di assicurazione della responsabilità civile auto (polizza R.C. Auto). Qualora detta polizza R.C. Auto non sussista o non sia operante, la garanzia della presente polizza opera esclusivamente in eccesso al massimale minimo applicabile previsto dalle norme vigenti per quel veicolo o natante per la circolazione soggetta all'assicurazione obbligatoria. La garanzia della presente polizza opera comunque per i danni prodotti dai veicoli eserciti e/o di proprietà dell'Assicurato e per quelli di proprietà di terzi che operano per conto dell’Assicurato destinati esclusivamente alla circolazione in area aeroportuale non soggetta all'assicurazione obbligatoria e limitatamente agli effetti di tale circolazione. Limitatamente ai soli casi di emergenza, l'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di soccorso di proprietà dell'assicurato verificatosi nelle immediate vicinanze delle zone aeroportuali.
La garanzia comprende inoltre, i danni e le perdite:
a) arrecati agli aeromobili nel corso di operazioni di carico e scarico;
b) arrecati agli aeromobili in conseguenza di incendio di beni di proprietà e/o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione all'assicurato;
c) subiti dagli aeromobili, dalle merci e bagagli durante il periodo di permanenza nell'aeroporto e nelle aree annesse, inclusi anche gli incidenti di volo determinati da errato stivaggio delle merci a bordo degli aeromobili;
d) conseguenti a incendio, sottrazione e rapina degli aeromobili;
e) arrecati agli aeromobili in custodia o in consegna all'assicurato, anche durante la permanenza dell'equipaggio a bordo, nonché i danni arrecati dall'impiego delle apparecchiature per il sollevamento degli aeromobili accidentati;
f) arrecati a veicoli sotto carico e scarico, ad autoveicoli e motocicli che stazionino all'interno del sedime aeroportuale nonché alle cose di terzi che si trovino nei luoghi di esecuzione dei lavori con esclusione dei danni da furto, da incendio e di quelli conseguenti a mancato uso;
g) di cui l'Assicurato debba rispondere quale proprietario, conduttore e/o concessionario di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta od altre infrastrutture ed installazioni (inclusi insegne, cartelli pubblicitari o striscioni) comprese nell'area aeroportuale e zone annesse;
h) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e manufatti vari in concessione ed ai danni causati agli immobili ed alle attrezzature di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale amministratore concedente, per fatto proprio o delle persone di cui l'assicurato debba rispondere;
i) arrecati in occasione di ispezioni o lavori di manutenzione e piccola riparazione effettuati a terra dai dipendenti dell'assicurato su aeromobili di società di traffico regolare, non regolare nonché privato, con esclusione tuttavia dei danni verificatisi dopo la riconsegna e dei danni che detti aeromobili abbiano cagionato a terzi;
j) verificatisi a causa di mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica aeroportuale;
k) conseguenti al trasporto di persone e cose effettuati per incarico dell'assicurato all'interno della zona aeroportuale e di aeree annesse;
l) derivanti dalla proprietà e/o gestione di mezzi di locomozione, sgombero neve - non soggetti all'assicurazione obbligatoria - nonché di varia attrezzatura fissa, semovente o trasportabile, utilizzata ai fini dell'attività aeroportuale;
m) conseguenti al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonché conseguenti alla proprietà od utilizzo di cani da guardia, ferme restando le esclusioni - di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali;
n) conseguenti alla gestione dei servizi sanitari, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'aeroporto ed aree annesse, nonché durante il trasporto in ambulanze di proprietà dell'assicurato, restando comunque esclusa la Responsabilità Civile auto al di fuori dei sedimi aeroportuali dell’aeroporto di Catania;
o) conseguenti a incendio di beni condotti dall'Assicurato ovvero conseguenti a incendio alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione a quest'ultimo affidate, e comunque fino a concorrenza del sottolimite di € 520.000,00 (cinquecentoventimila) per evento e dell'ulteriore sottolimite di € 26.000,00 (ventiseimila) per collo;
p) materiali e diretti alle cose in consegna e custodia o meno all'Assicurato, che questi detenga a qualsiasi titolo. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del sottolimite di
€ 520.000,00 (cinquecentoventimila) per evento e dell'ulteriore sottolimite di € 26.000,00
(ventiseimila) per collo;
q) materiali e diretti a bagagli, merci nonché a valori, preziosi e denaro purché custoditi dall'Assicurato in casseforti o armadi blindati - conseguenti a incendio, fulmine, scoppio, furto,
rapina, smarrimento e danneggiamenti, fino alla concorrenza dei rispettivi massimali e sottolimiti di cui all'art. 12 delle Condizioni Particolari;
r) che diano luogo al rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza, anche se l'Assicurato stesso non sia responsabile del danno; tale garanzia è prestata per un limite massimo di € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento) per evento e in aggregato annuo;
s) che diano luogo al rimborso delle ammende doganali che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'Amministrazione doganale con riguardo alle merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al punto 2.18. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo di ogni sinistro. La Società pertanto, in caso di sinistro, pagherà solo l'80% dei danni liquidati a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato. Si conviene inoltre che l'esborso massimo della Società per questa estensione di garanzia non sarà superiore a € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento) per l'intera annualità assicurativa;
t) derivanti, a parziale modifica della lettera a) Parte 2 dell'art. 3 delle Condizioni Generali, da dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato o da persone che agiscano per suo conto, per le azioni e le omissioni commesse dai suddetti dipendenti o terze persone, purché dette azioni o omissioni non siano state determinate da una autorizzazione proveniente dai membri del Consiglio di Amministrazione.
u) derivanti dal trasferimento su strada pubblica dei passeggeri e del relativo bagaglio dall'Aeroporto di Catania Fontanarossa all'Aeroporto di Sigonella.
v) i danni arrecati a terzi dalla gestione di mense aziendali, bar, pronto soccorso, negozi, attività di catering, provveditoria ecc. Limitatamente al rischio delle mense e dei bar aziendali, del pronto soccorso, nonché dei distributori automatici, sono considerati terzi i dipendenti in genere dell'Assicurato. L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;
w) i danni arrecati a terzi da personale specializzato dell'Assicurato che svolge servizi di manutenzione particolare per conto dei vettori aerei, con mezzi di proprietà degli stessi;
x) i danni derivanti da fatti imputabili alle imprese che gestiscono, nell'interno dell’aeroporto, in qualità di sub- concessionarie, servizi ausiliari quali rappresentanti dei vettori, edicole, ristoranti, catering, servizi igienici, farmacie, ufficio postale, sportelli bancari, uffici telefonici, ecc., con esclusione comunque dei danni derivanti dallo smercio e/o dalla somministrazione di cibi e bevande.
La presente estensione s'intende prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali previsti dalle polizze di assicurazioni RCT che le suddette imprese sono tenute a stipulare in base ai contratti di subconcessione.
La presente garanzia si intende prestata anche a primo rischio qualora le polizze di assicurazioni stipulate dalle sub-concessionarie non siano per qualsiasi causa operanti. In quest'ultimo caso, la Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti delle suddette imprese;
y) i danni causati a terzi da personale che può effettuare le operazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esclusivo
(1) decentramento aeromobile effettuato da dipendenti dell'Assicurato, appositamente addestrati, posti alla guida del trattore e/o in cabina dell'aeromobile in qualità di frenatori;
(2) scarico aeromobile con mezzi e/o attrezzature di pista;
(3) riscontro bagagli;
(4) operazioni di emergenza disposte da ordinanze delle Autorità aeroportuali.
(5) I danni derivanti da servizi a richiesta come di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esclusivo:
(6) riscontro bagagli sottobordo;
(7) controllo “xxxxx” con verifica bagaglio a mano e body check dei passeggeri;
(8) vigilanza/piantonamento aeromobile in sosta e vigilanza degli accessi aeromobili in transito;
(9) vigilanza e controllo allestimento catering;
(10) controllo radiogeno e/o riconcilio dei bagagli, merce, posta e plichi corrieri espresso, sia per voli originanti che in transito;
(11) vigilanza edifici, manufatti, impianti ecc.
z) La garanzia è prestata altresì per i danni verificatisi in conseguenza di atti imputabili all'Assicurato sia successivamente a situazioni di emergenza sia successivamente ai suddetti servizi a richiesta.
(1) i danni cagionati a terzi dai partecipanti ai corsi di formazione di addestramento pratico e teorico alla funzione di operatore aeroportuale. L'assicurazione vale esclusivamente per i danni cagionati nell'ambito dell'Aeroporto Fontanarossa, durante lo svolgimento delle attività previste dai corsi. I partecipanti sono terzi nei confronti di ogni Assicurato congiunto, ivi inclusi l'Assicurato medesimo ed i suoi dipendenti
aa) Essendo previsto che tra diverse attività demandate alla SAC S.p.A. in qualità di gestore dello scalo di Fontanarossa, vi sia anche quella del monitoraggio della presenza di fauna selvatica e della presenza di volatili, sono incluse in garanzia anche le attività di prevenzione per la riduzione del rischio wildlife strike che la SAC Spa adotta nel rispetto degli standard e delle raccomandazioni fissate dall’ ENAC e dalle Autorità Internazionali dell’Aviazione Civile (ICAO, EASA) applicando quanto previsto dal “Piano di prevenzione e controllo del rischio di wildlife strike”.
(1) i danni derivanti dall’attività di controllo radiogeno dei passeggeri, dei bagagli e delle
merci;
(2) i danni derivanti dallo svolgimento di servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle autorità aeroportuali;
(3) i danni derivanti dallo svolgimento di servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle autorità aeroportuali;
(4) i danni indiretti subiti da terzi in conseguenza di danni diretti indennizzabili a termini di polizza anche se tali danni non hanno colpito direttamente i terzi richiedenti. Tale condizione si intende operante solamente nei confronti dei terzi richiedenti che abbiano un contratto con SAC SPA. Tale estensione è prestata con un sottolimite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per evento ed in aggregato annuo. ed è un sub-limite del massimale di Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) di polizza di cui all’art. 13 delle Condizioni Particolari.
bb) In deroga all’Art. 3 Esclusioni delle Condizioni Generali si precisa che la garanzia si intende estesa ai danni provocati a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico degli stessi.
Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, si intendono esclusi dalla garanzia i danni:
a) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto previsto dal precedente art. 2;
b) a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dal precedente art. 2;
c) cagionati da umidità, stillicidio, o insalubrità dei locali;
d) derivanti dalla gestione dell'attività di servizi di rifornimento di carburanti e lubrificanti;
e) alle opere in costruzione, alle opere, a condutture e impianti in genere, anche sotterranei, e quelli ad essi contigui, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati provocati da vibrazione o scuotimento del terreno;
f) ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico;
g) causati da qualsiasi attività di volo degli aeromobili custoditi;
h) causati da ritardo e/o sospensione dell'attività di volo degli aeromobili, la cui responsabilità non sia riconducibile all'Assicurato.
Art. 4 - Responsabilità Civile Personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale dei Dirigenti, dei Quadri, degli Amministratori e dei Dipendenti dell'Assicurato per danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle loro mansioni, nell'ambito delle attività dell'Assicurato coperte dalla presente polizza; si intende inclusa anche la responsabilità civile personale per i danni fisici cagionati ai dipendenti dell'Assicurato stesso.
L'assicurazione vale anche per “Post Holders" e dei "Accountable Managers", figure professionali
istituite in ottemperanza alla circolare APT-16 dell'Ente nazione Aviazione Civile.
Nei confronti di tale personale la Società rinuncia, tranne che per il caso di dolo, al diritto di rivalsa.
Art. 5 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub-componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub-componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a). La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Art. 6 - Appalto o subconcessione di servizi
In deroga alla lettera d), parte 2 dell'art. 3 delle Condizioni Generali, nel caso in cui l'Assicurato appalti o conceda in subconcessione a terzi, in tutto o in parte, uno o più servizi, l'assicurazione si intende estesa agli appaltatori e/o sub-concessionari e al rischio della committenza da parte dell'Assicurato, ferma restando l'unicità dei massimali assicurati.
Vale comunque l'obbligo da parte dell'Assicurato di avvisare preventivamente la Società sia nel caso
di copertura a secondo rischio sia nel caso la ditta sub-appaltatrice non detenga una copertura Responsabilità Civile primaria.
La società si riserva il diritto di richiedere un eventuale premio addizionale e solo a seguito di approvazione da parte dell'assicurato, l'appalto/sub-concessione in questione potrà essere ritenuta in copertura.
Art. 7 - Gestione parcheggi
In deroga alla lettera n), parte 2 dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a veicoli di terzi stazionanti nelle zone aeroportuali e relativi parcheggi, con esclusione dei danni da incendio e furto.
Art. 8 - Conduzione mezzi speciali
La garanzia è estesa ai danni verificatisi all'interno del sedime aeroportuale derivanti dalla conduzione dei mezzi speciali, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo macchine spazzatrici, dì proprietà e/o in uso all'Assicurato.
Art. 9 - RC Sanitaria
La garanzia è estesa a coprire i danni da morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento, da parte del personale medico e paramedico operante presso il presidio sanitario dell'Assicurato, delle attività di primo soccorso ed assistenza sanitaria, prestate nell'ambito aeroportuale e rivestenti carattere di urgenza. Tale estensione di garanzia è prestata per un limite massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per persona ed in aggregato annuo, alle condizioni della clausola AVN60 (all. "C").
Art. 10 - RC Appalti
In deroga alla lettera f), parte 2 dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la copertura viene estesa ai danni cagionati a Terzi nel corso di lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste o installazioni eseguiti nell'Aeroporto Fontanarossa, per contratti di appalto i cui valori non siano superiori a € 13.000.000,00 (tredicimilioni).
Tale garanzia viene estesa inoltre ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'assicurato quale committente delle opere predette, quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, d'ora in avanti denominati e considerati "assicurati aggiunti ".
Ciascun assicurato aggiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'assicurato, a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun assicurato aggiunto. Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione pertanto delle perdite patrimoniali):
a) i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei lavori ed i rispettivi dipendenti, nei confronti dell'Assicurato e degli Assicurati aggiunti;
b) i dipendenti dell'Assicurato nei confronti di ciascun assicurato aggiunto.
Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, degli alloggi e dei relativi servizi per il personale dipendente degli appaltatori, le aree di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al
contratto di appalto oggetto della polizza.
La garanzia vale in particolare per i danni e le perdite derivanti da:
- impiego di materiale esplosivo;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori.
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- colpa grave dell'Assicurato o degli Assicurati aggiunti e dolo e colpa grave delle persone di cui o con cui l'Assicurato o gli Assicurati aggiunti debbano rispondere;
e per danni a:
- colture e boschi;
- condutture sotterranee;
- fabbricati in adiacenza/aderenza;
- cose in consegna e custodia.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzioni e sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
La garanzia è inoltre estensibile a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi.
Tale garanzia è automaticamente operante senza premio addizionale in relazione a contratti di appalto il cui valore non superi € 260.000,00. Per i contratti di valore compreso tra € 260.000,00 (duecentosessantamila) ed € 13.000.000,00 (tredicimilioni) l'eventuale estensione della garanzia è regolata dal punto 10.2 del presente articolo 10.
La garanzia è prestata:
a) fino alla concorrenza di € 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni) per evento, per lavori ed attività svolti in prossimità degli aeromobili o all'interno e/o nelle vicinanze delle aree passeggeri;
b) fino alla concorrenza di € 150.000.000,00 (centocinquantamilioni) per evento, per lavori ed attività svolti entro la cinta dell'aeroporto ma distante dagli aeromobili e dalle aree passeggeri ed è soggetta alle seguenti franchigie assolute per sinistro:
- Danni agli aeromobili: € 5.000,00 (cinquemila) per ciascun sinistro;
- Danni a cose: € 1.000,00 (mille) per ciascun sinistro.
10.1La società, eccezion fatta per il caso di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dei dipendenti degli assicurati congiunti.
10.2Relativamente agli appalti il cui valore sia compreso tra € 260.000,00 (duecentosessantamila) ed € 13.000.000,00 (tredicimilioni) per poter attivare la copertura, l'Assicurato dovrà notificherà alla società, per il tramite il broker, mediante telex, e- mail, telefax o lettera raccomandata almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti dati:
- le generalità dell'appaltatore
- la tipologia di lavori da eseguire
- le aree in cui verranno effettuati
- il valore del contratto
- l'inizio indicativo ed il termine indicativo dei lavori.
La Società, verificate le informazioni relative al tipo dei lavori da effettuare, si avvale della facoltà di confermare o meno l'inserimento in polizza fornendo alla contraente, per il tramite il broker, il
premio addizionale necessario per includere l'appalto in copertura applicando i tassi indicati al presente articolo 10 per ogni singolo appaltatore e/o subappaltatore; solo a seguito di approvazione da parte dell'assicurato, l'appalto in questione potrà essere ritenuto in copertura.
Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l'eventuale conguaglio.
Si prende atto, inoltre, che la garanzia assicurativa per tutti gli eventuali Appaltatori e/o sub- appaltatori scade obbligatoriamente alle ore 24 della scadenza annuale a prescindere dalla durata del contratto e non viene fornita alcuna garanzia postuma a conclusione dei lavori se la polizza non viene rinnovata alla sua naturale scadenza.
I premi addizionali per l'inclusione in copertura della responsabilità civile degli appaltatori e/o sub- appaltatori (Contractors' Liability) per importi di contratto compresi tra € 260.000,00 (duecentosessantamila) ed € 13.000.000,00 (tredicimilioni) devono essere regolati alle scadenze annuali della polizza calcolando sul valore dei contratti i seguenti tassi netti:
• 0,40% per lavori vicino agli aeromobili;
• 0,25% per lavori all'interno o in prossimità dell'area passeggeri;
• 0,18% per altri lavori all'interno del recinto aeroportuale.
Art. 11 - MERCI, VALORI, PREZIOSI E BAGAGLI
Si conviene di estendere la garanzia ai danni cagionati a terzi - per i quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di custode e/o consegnatario pro tempore di merci, valori, preziosi, bagagli - in conseguenza di furto e rapina.
Per i valori preziosi, limitatamente ai colli il cui valore risultante dalla lettera, di vettura è superiore a € 25.000 (venticinquemila), è fatto obbligo all'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto, di:
- custodia in camera blindata;
- scorta armata durante le operazioni di carico e scarico, trasporto, immissione e prelevamento dalla camera blindata ed in ogni caso quando i valori ed i preziosi sono fuori dalla stessa
Tali misure di sicurezza dovranno essere adottate anche nel caso in cui più, colli, anche di valore unitario inferiore a Euro 25.000 (venticinquemila), vengano trasportati o custoditi contemporaneamente, di guisa che il loro valore totale venga a superare Euro 25.000 (venticinquemila).
Si precisa che per "valori" si intendono denaro, titoli di credito, carte di prelevamento, cedole o tagliandi, biglietti di lotteria, marche o valori bollati in genere, monete e francobolli da collezione, effetti bancari e simili, nonché ogni altro documento o certificato spendibile o comunque suscettibile di circolazione economica.
Art. 12 - Servizio Antincendio
A parziale deroga della lettera I), parte II dell'articolo 3 delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende i danni derivanti dallo svolgimento dei servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori e svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle autorità aeroportuali.
Art. 13 - Massimale assicurato
L'Assicurazione di cui alla presente polizza vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale interessi e spese (oltre alle spese di difesa di cui all'articolo 1907 del codice civile) del seguente massimale:
€ 260.000.000,00 (dueccentosessantamilioni) per evento, ma per avvenimento ed in aggregato annuo relativamente alla garanzia RC Prodotti, con i seguenti sotto limiti:
a) Danni a Merci, Xxxxxxxx, Posta: € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila) per evento, e un ulteriore sottolimite di € 26.000,00 (ventiseimila) per collo;
b) Danni a valori e preziosi inclusi gioielli e titoli: € 520.000,00 (cinquecentoventimila) per evento, e un ulteriore sottolimite di € 26.000,00 (ventiseimila) per collo.
c) Danni di cui all'estensione "Rischi di guerra ed assimilati" Art. 19 Condizioni Particolari:
USD 50.000.000 (cinquantamilioni) per avvenimento ed in aggregato annuo.
Art. 14 - Franchigie
L'assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute:
- Danni agli aeromobili: € 10.000,00 (diecimila) per ciascun evento o serie di eventi conseguenti ad un unico avvenimento;
- Danni a cose: € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascun evento o serie di eventi conseguenti ad un unico avvenimento;
Art.15- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 16 Conteggio del Premio
A fronte della presente assicurazione le parti concordano che il premio annuo dovuto è di
€… , come risulta dal seguente conteggio:
PREMIO PER L’ANNUALITA’-30/04/2020 – 30/04/2021
Premio Annuo imponibile | Imposte 22,25% | Premio Finito | |
R.O/R.G. | Euro | Euro | Euro |
Il suddetto premio sarà corrisposto in quattro rate trimestrali uguali ed anticipate.
Art. 17 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione al Broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs 209/2005 o ad altro Broker che dovesse subentrare nei rapporti contrattuali con l'Assicurato.
Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente: analogamente ogni comunicazione fatta dalla
Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sia tenuto, dovranno essere effettuate per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi informatici e indirizzati alla Società o al Broker.
Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata tramite il Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società, la quale provvederà al rilascio di apposita quietanza.
La remunerazione del broker è a carico della società assicuratrice nella misura del 2,23% sul premio imponibile.
Art. 18 Appendice di Vincolo a favore di ENAC
Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Particolari di Polizza, con la presente appendice è stabilito che la Società non consentirà, senza il preventivo consenso scritto di E.N.A.C., diminuzioni, storni di somme assicurate, modifica delle garanzie o disdetta del contratto prima della sua naturale scadenza.
Art. 19 - Inclusione dei Rischi Guerra ed Assimilati
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 parte I) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende i danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato. L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.
Le assicurazioni non valgono nei seguenti paesi: Algeria, Angola, Burundi, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Guinea Bissau, Liberia, Libia, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Colombia, Ecuador, Perù, Afghanistan, Azerbaijan, Cecenia, lnguscezia, Sri Lanka, Sumatra (Indonesia), Timor Est, Iran, Iraq, Libano, Palestina, Siria, Albania, Bosnia, Kossovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Pakistan, Yemen e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite .
Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:
1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;
2) con riferimento alla copertura di cui alla lettera a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed
anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa. Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2), o 3), l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.
La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) della presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione. Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dall'Assicurato. La cancellazione avrà effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Art. 20 - Esclusione degli atti Terroristici di cui al "Us Terrorlsm Risk lnsurance Xxx 0000" (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk lnsurance Xxx 0000" (TRIA) - fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura - l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del Rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
Art. 21 Rinuncia alla Rivalsa
La Società rinuncia all'azione di rivalsa, che ad essa competerebbe, nei confronti:
- delle imprese fornitrici di personale all'Assicurato e/o subappaltanti alcuni compiti di assistenza aeroportuale e/o manutenzione;
- di tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno rinunciato alla loro azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.
La Contraente L’Assicurata
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Luogo e Data
La Società Il Contraente
ALL A) - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE
(1) This Policy does not cover:
(i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
(ii) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
(a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
(b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive materiai in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
(c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
(2) lt is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:
(i) depleted uranium and natural uranium in any form;
(ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
(i) the lnsured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
(ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
(iii) the lnsured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:
(i) in the case of any claim in respect of radioactive materiai in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full lnternational Civil Aviation Organization "Technical lnstructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation,'When it shall in all respects have complied with such legislation;
(ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the lnsured against the lnsurers or by any claimant against the lnsured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the
following scale:
Not exceeding 4 Becquerels/cm 2
(10-4 microcuries/cm2)
Emitter
(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the lnsurers giving seven days' notice of cancellation.
ALL B) - NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE
1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:
(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
(b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
(c) electrical and electromagnetic interference,
(d) interference with the use of property; unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of lnsurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and lnsurers shall not be required to defend
(a) claims excluded by Paragraph 1 or
(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
3. In respect of any Combined Claims, lnsurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the lnsured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
(i) damages awarded against the lnsured and
(ii) defence fees and expenses incurred by the lnsured.
4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
ALL. C) - PERSONAL INJURY EXTENSION
This lnsurance extends to indemnify the lnsured for legal liability for damages awarded to any person arising out of one or more of the following offences committed during the Period of lnsurance but only where such offences are committed in connection with that part of the lnsured's aviation operations or interests for which other coverage is granted by the lnsurance:
1. False arrest, restraint, detention or imprisonment.
2. Malicious prosecution.
3. Wrongful entry, eviction or other invasion of the right of private occupancy.
4. lnadvertent discrimination with respect to withholding or refusal of transportation except with respect to overbooking.
5. The publication or utterance of a libel or slander or of other defamatory or disparaging materiai in violation of an individual's right of privacy except publication or utterance in the course of or related to advertising, broadcasting or telecasting activities conducted by or on behalf of the lnsured.
6. lncidental medicai malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medicai technician or other person performing medicai services but only for or on behalf of the lnsured in the provision of emergency medicai relief.
The following additional exclusions shall apply to this extension:
(a) liability assumed by the lnsured by agreement under any contract unless such liability would have attached to the lnsured even in the absence of such agreement,
(b) liability arising out of the wilful violation of penai statute or ordinance committed by or with the knowledge or consent of the lnsured,
(c) liability arising out of offence 5 above,
(i) if the first injurious publication or utterance of the same or similar materiai was made prior to the effective date of this insurance
(ii) if such publication or utterance was made by or at the direction of the lnsured with the knowledge of the false nature thereof,
(d) liability directly or indirectly related to the past, present or potential employment of any person by the lnsured.
The limit of liability applicable to this extension shall be in the aggregate during the
Period of lnsurance being within the overall Limit of Liability and not in addition thereto. All other terms and conditions of this lnsurance remain unchanged
ALL. D) - SANCTIONS ANO EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the lnsurance the following shall apply:
1. lf, by virtue of any law or regulation which is applicable to an lnsurer at the inception of this lnsurance or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the lnsured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that lnsurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the lnsured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the lnsured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an lnsurer to provide coverage under the lnsurance, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the lnsurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
In the event of any law or regulation becoming applicable during the Period of lnsurance which will restrict the ability of an lnsurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the lnsured and the lnsurer shall have the right to cancel its participation on this lnsurance in accordance with the laws and regulations applicable to the lnsurance provided that in respect of cancellation by the lnsurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the lnsured or the lnsurer, the lnsurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the lnsurance has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the lnsurer, and in the absence of a more specific provision in the lnsurance relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutuai agreement. Notice of cancellation by the lnsurer shall be effective even though the lnsurer makes no payment or tender of return premium.
ACCETTAZIONE:
La Società ………………………………………… autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del ……………………………………, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di offrire alle condizioni sopra specificate.
Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione