PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
REGIONE TOSCANA, di seguito denominata “Regione”, con sede in Firenze, piazza Duomo, 10, C.F. 01383060488, rappresentata dal Presidente, Xxxxxxx Xxxxx, legale rappresentante pro tempore;
e
AST – Associazione Stampa Toscana, di seguito denominata “AST”, con sede in Firenze, Via dei Medici 2, CAP 50123, C.F. 80005950482, rappresentata dal Presidente, Xxxxxx Xxxxxxxx, legale rappresentante;
REGIONE TOSCANA e AST di seguito denominate congiuntamente le “Parti”
Premesso che
1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea;
2. L’AST è il sindacato unico e unitario rappresentativo dei giornalisti toscani;
3. il rapporto tra le istituzioni e i cittadini impone oggi un profondo mutamento nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e che, di conseguenza, la gestione dell'informazione, ispirata ai principi di chiarezza e completezza sui servizi offerti, deve garantire una migliore qualità del livello di conoscenza delle diverse attività e dei progetti degli enti territoriali, realizzando compiutamente il principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa e garantendo, quindi, la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni;
4. ai sensi della legge n. 150 del 7 giugno 2000 (disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni) le attività di informazione nella Pubblica amministrazione devono realizzarsi mediante la costituzione di uffici stampa, che ciascuna amministrazione - anche in forma associata - può istituire nell'ambito del proprio ordinamento, definendone, nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi;
5. la predetta legge all’art. 9 prevede altresì che gli uffici stampa degli enti pubblici debbano essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;
6. che la Regione Toscana ha disciplinato la materia con la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione); con la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale); con la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011);
7. il confronto sindacale per la definizione dell'area di contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali dei giornalisti addetti agli uffici stampa della pubblica amministrazione è stato avviato ed ha portato – Il 7 aprile 2022 - alla sottoscrizione (tra ARAN, FNSI e le Confederazioni sindacali rappresentative dei quattro comparti di contrattazione della PA) di un accordo applicabile al personale giornalistico dipendente dalle amministrazioni destinatarie del CCNL comparto Funzioni centrali, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, del CCNL comparto Funzioni locali e del CCNL comparto Sanità;
8. la Regione e l’AST concordano sull'opportunità di definire in modo congiunto, nel rispetto di quanto previsto nella richiamata Legge n. 150/2000, dai contratti del pubblico impiego che dal 2018 hanno istituito il profilo del giornalista della pubblica amministrazione e dalla sopra richiamata intesa contrattuale ARAN-FNSI, un sistema condiviso di criteri cui la Regione e gli enti pubblici controllati dalla Regione possano ispirarsi per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso i rispettivi uffici stampa.
9. la Regione e l’AST concordano sulla necessità di avviare un percorso di valorizzazione, professionale ed economica, del lavoro dei giornalisti della pubblica amministrazione, negli spazi e con gli istituti e i percorsi non ancora esperiti o utilizzati, resi possibili dai nuovi contratti del pubblico impiego siglati presso ARAN ed anche a livello di accordo decentrato.
10. ANCI, associazione nazionale dei Comuni italiani, e FNSI hanno già firmato a giugno 2022 un protocollo con l’obiettivo condiviso di uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi e di inquadramento presso i rispettivi uffici stampa, impegnandosi ad attivare insieme un programma di sensibilizzazione sui territori affinché ciascuna amministrazione comunale, anche in forma associata, preveda nella propria pianta organica un ufficio stampa per dialogare con la comunità locale e i media in modo trasparente ed efficace.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2 (Obiettivi)
Le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie funzioni, si impegnano congiuntamente a promuovere un’informazione utile a dare concreta attuazione alla disciplina di cui alla Legge n. 150/2000.
A tal fine, le Parti, ritenendo l’ufficio stampa una struttura importante per la realizzazione di un corretto circuito informativo tra i vari livelli, si impegnano congiuntamente ad attivare un programma condiviso di sensibilizzazione affinché sia la Regione Toscana che le controllate pubbliche della Regione medesima, prevedano nella propria pianta organica un ufficio stampa per l’attività di comunicazione rivolta alla comunità locale e di informazione ai media, valorizzando il lavoro dei giornalisti della pubblica ammninistrazione.
Ugualmente Regione e AST, sempre nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie funzioni, si impegnano a sensibilizzare le amministrazioni comunali e provinciali a fare altrettanto, al fine di dare attuazione al protocollo recentemente firmato da ANCI e FNSI sugli uffici stampa e sulle procedure di assegnazione degli incarichi e di inquadramento dei giornalisti.
Art. 3 (Oneri)
La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell’altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.
Art. 4 (Composizione dell'Ufficio Stampa)
Il personale di ciascun Ufficio Stampa è costituito, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 150/2000, dai dipendenti delle amministrazioni, anche in posizione di comando fuori ruolo o
anche da giornalisti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei necessari requisiti previsti dall’art. 2 D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 (regolamento attuativo della L. n. 150/2000).
Il personale impiegato presso l'Ufficio Stampa, addetto a funzioni giornalistiche, deve essere obbligatoriamente in possesso dello status professionale di giornalista professionista o pubblicista e deve, pertanto, risultare iscritto nell'apposito elenco dell'albo professionale dei giornalisti (professionisti o pubblicisti) all'atto dell'assegnazione dell'incarico.
L'iscrizione nell'Albo dei giornalisti non costituisce, invece, requisito obbligatorio per l'affidamento dell'incarico di portavoce degli organi di vertice dell'ente, in considerazione della finalità, individuata dalla legge, di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione.
Art. 5 (Inquadramento contrattuale)
In applicazione del vigente articolo 18-bis, lettera b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali e di ciò che la Giunta regionale ha già disposto con la delibera Giunta regionale n. 1348 del 2 novembre 2020 (Inquadramento personale giornalista della Regione Toscana nell'ambito del CCNL Comparto Funzioni Locali. Modalità attuative di cui all'art. 1 della L. R. 69/2020); e con la delibera Giunta regionale n.845 del 25-07-2022 (Accordo tra A.R.A.N e le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 07/04/2022. Indirizzi per l’attuazione), la Regione si impegna a inquadrare i giornalisti operanti negli uffici stampa nel relativo profilo “specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e collocati nello specifico “settore informazione” e, in presenza dei requisiti previsti dal relativo ordinamento, inquadrati in “Categoria D”.
Gli stessi si occuperanno della gestione e del coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; della promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; dell’individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione e della gestione degli eventi stampa.
L’AST si rende da subito disponibile a fornire ogni chiarimento tecnico in merito al reinquadramento contrattuale (ex articolo 3 dell’accordo FNSI-ARAN richiamato al punto 7 delle premesse) che dovesse rendersi necessario.
Art. 6
(Autonomia professionale e norme deontologiche)
Le parti raccomandano a tutte le amministrazioni interessate, anche comunali e provinciali, enti e società partecipate la corretta applicazione dell’articolo 2 dell’accordo FNSI-ARAN richiamato in premessa (punto 8), in base al quale è diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all’albo la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, provvedendo a rettificare le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Art. 7
(Capo dell'Ufficio Stampa)
Ogni ente valuta l'opportunità, nel caso siano presenti più giornalisti all'interno dell'ufficio stampa, di istituire la figura di capo ufficio stampa. In adempimento della disposizione di legge l'ufficio stampa è infatti gestito da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. A tal fine, le Parti concordano che non si possa ricorrere all'instaurazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né tanto meno a prestazioni in regime libero professionale per l'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio stampa, che rientra nella tipologia del lavoro subordinato. Tale incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti previsti dal relativo ordinamento, col riconoscimento della qualifica dirigenziale.
Art. 8
(Procedure di reclutamento del personale)
Al fine del reclutamento del personale giornalistico da assegnare all'ufficio stampa, i candidati sono esaminati da una Commissione Giudicatrice nominata secondo la vigente disciplina, nel rispetto del regolamento e delle vigenti norme di legge.
A tal proposito, si conviene sull'opportunità che gli enti adottino procedure uniformi redigendo i relativi bandi in conformità alle linee guida predisposte dalla Regione, sentita l’AST. La Regione e l’AST auspicano che nelle commissioni esaminatrici, in considerazione
dell'elevato livello di capacità tecnico professionale connesso allo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, siano presenti giornalisti professionisti, di comprovata competenza o comunque adeguata all'incarico da conferire, individuati nell'elenco dell'Ordine Regionale tra gli iscritti da almeno dieci anni.
Art. 9 (Regime previdenziale)
Le Parti – considerato che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha stabilito (al comma 103) che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Xxxxxxxx Xxxxxxxx» (INPGI) è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - si impegnano a promuovere e favorire presso il territorio regionale, anche con apposite campagne di sensibilizzazione e comunicazione, la corretta applicazione e conoscenza della norma ora richiamata.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari) i giornalisti occupati negli uffici stampa, in quanto titolari di un rapporto di lavoro di natura giornalistica, possono aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani nei limiti e con le modalità previsti per i pubblici dipendenti. Gli Enti relativi assolvono gli adempimenti amministrativi periodici.
Art. 10
(Assistenza Sanitaria Integrativa)
In base all’accordo FNSI-ARAN richiamato in premessa (punto 7), i giornalisti degli uffici stampa pubblici, possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT SO.M.S.), laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti. Tale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato. Le Parti pertanto auspicano che gli enti destinatari del presente protocollo forniscano supporto, qualora i lavoratori optino per l'adesione alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT SO.M.S.).
Art. 11 (Formazione)
In relazione alla specificità del lavoro svolto all'interno degli uffici stampa, le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della vigente normativa per i pubblici dipendenti, attività permanenti di formazione e aggiornamento come individuate dall’Allegato A del
D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, finalizzate al miglioramento della qualità informativa, anche valutando insieme agli Enti preposti le possibilità di impiego delle risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate per la formazione professionale, nonché delle altre risorse comunitarie, per l'aggiornamento e per l'inserimento lavorativo dei giornalisti.
Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico per le attività di analisi e la formulazione di proposte comuni per la realizzazione dei corsi di formazione continua, composto da due rappresentanti dell’AST, e due rappresentanti della Regione.
Considerato, infine, che anche i giornalisti che operano nella pubblica amministrazione, al pari di tutti gli altri appartenenti a professioni ordinistiche, devono (ex art.7 del Dpr 137/2012) assolvere all'obbligo della Formazione Professionale Continua, al fine di poter mantenere l’iscrizione all'Ordine stesso, le Parti si impegnano a sensibilizzare sul punto gli Enti regionali, affinché agevolino i giornalisti nell’adempimento di tale obbligo formativo.
Art. 12 (Commissione di monitoraggio)
Le Parti si impegnano a costituire una commissione di monitoraggio, composta dal Presidente della Regione Toscana, ovvero da un suo delegato e dal rappresentante AST, per la verifica e l'attuazione delle attività previste nel presente protocollo avente, sia lo scopo di stimolare la costituzione di uffici stampa a livello regionale, sia quello di avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione su tutto quanto contenuto nella presente intesa. Per il perseguimento di quest’ultima finalità, AST e Regione calendarizzeranno un ciclo di seminari formativi, validi anche ai fini della formazione professionale obbligatoria dei giornalisti.
Art. 13 (Decorrenza, durata e modifiche)
Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà la durata di anni 3 (tre). Ciascuna parte contraente può richiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima dalla scadenza, specificando l’ulteriore periodo di validità.
È escluso il tacito rinnovo.
Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto, firmato dalle Parti.
Art. 14
(Comunicazione e visibilità del Protocollo)
Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d’intesa.
Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d’intesa congiuntamente o singolarmente e nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall’altra Parte.
Art. 15 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.
Art. 16 (Disposizioni generali)
Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.
Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:
-Regione Toscana, xxxxxx Xxxxx, 00, XXX 00000 Xxxxxxx, mail PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
-AST – Associazione Stampa Toscana, Xxx xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
Per Regione Toscana Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx
Per l’Associazione Stampa Toscana Il Presidente
Xxxxxx Xxxxxxxx
Firenze, 15 settembre 2022