Contract
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti all’abitazione personale e ai beni in essa contenuti | ||||
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo | ||||
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A1. nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia | ||||
Compagnia: Great Lakes Insurance SE | ||||
Prodotto: DUAL EQ Data di realizzazione del DIP Danni: Gennaio 2020, ultima versione disponibile | ||||
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore | ||||
Che tipo di assicurazione è? | ||||
La polizza assicura i danni materiali all’unità immobiliare e al suo contenuto, anche di valore artistico e storico, causati da terremoto, inclusi i danni da incendio, esplosione e scoppio direttamente conseguenti, con somme assicurate a primo rischio assoluto scelte dal contraente tra le opzioni proposte. | ||||
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? | |||
La polizza assicura: | La polizza non assicura: | |||
✓ danni materiali diretti ✓ rimborso delle spese per: - demolizione, sgombero e trasporto - oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia - maggiori costi per la costruzione o ricostruzione, secondo gli standard antisismici previsti da leggi o regolamenti vigenti al momento della ricostruzione - onorari di progettisti e consulenti sostenuti per il supporto alla ricostruzione o il ripristino dei beni assicurati - spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili - perdita di pigioni per inagibilità dell’unità immobiliare - rifacimento materiale dei documenti della famiglia ✓ unità immobiliari: - adibita ad abitazione civile, ad ufficio o studio professionale o ad attività commerciali in percentuale non superiore 20% della superficie complessiva - che goda di un normale stato di manutenzione e conservazione, senza evidenze di lesioni strutturali - che al momento della sottoscrizione della polizza, sia stata totalmente riparata a seguito di eventuali danni subiti in occasione di precedenti terremoti - conforme alle norme tecniche di legge - non sia oggetto di abusi rispetto al regolamento edilizio vigente e alle norme di legge in materia urbanistica | X dolo del contraente e/o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi, rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata X furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere X danni indiretti, quali mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati e dei beni assicurati di valore storico/artistico X i danni causati da carenza di intervento a seguito di sinistro, fatto salvo il caso in cui tale carenza sia determinata da disposizioni dell’autorità competente X fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti, roditori parassiti, vegetali, funghi, microrganismi, muffe, batteri ed animali in genere X danni di natura puramente estetica X danni conseguenti a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tsunami, penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, anche se causate da terremoto X danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica X danni da inquinamento e/o contaminazione, anche radioattiva, chimica, biologica, anche se derivanti da terremoto X atti di confisca o sequestro attuati dall’autorità giudiziaria X esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche X guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, ordine di qualsiasi governo o autorità |
1 Great Lakes Insurance SE (“Great Lakes”) ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
Ci sono limiti di copertura? | |
Per ogni sinistro e per ciascuna partita assicurata di valore inferiore alla franchigia e/o superiore al massimale e/o ai sotto limiti come segue: | |
! rimborso delle spese per demolizione, sgombero e trasporto (per deposito presso terzi e per i rifiuti pericolosi sotto limite del 10% del limite di indennizzo) ! spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili massimo 30 giorni a partire dalla data di inagibilità ! perdita di pigioni per inagibilità dell’unità immobiliare massimo di 1 anno | |
Dove vale la copertura? | |
La polizza ha validità per l’abitazione posta nel territorio italiano. | |
Che obblighi ho? | |
L’assicurato e/o il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’assicuratore dal contratto. Nel corso del contratto l’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio. In caso di sinistro l’assicurato deve: i. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno ii. trasmettere agli Assicuratori, entro i 5 giorni successivi al verificarsi di un sinistro, un elenco dei danni subìti che riporti qualità, quantità e valore dei beni assicurati perduti o danneggiati, mettendo inoltre a disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso; Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi beni assicurati, il contraente deve informare ciascuna compagnia dell’esistenza dell’altro contratto in essere e in caso di sinistro, il contraente deve notificarlo a tutte le compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse l’indennizzo dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri. | |
Quando e come devo pagare? | |
Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all’intermediario. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l’assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. | |
Come posso disdire la polizza? | |
La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente: i. mediante raccomandata A/R, inviata all’intermediario o a DUAL Italia Spa; ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. |
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti all’abitazione personale e ai beni in essa contenuti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A1. nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Great Lakes Insurance SE Prodotto: DUAL EQ
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Gennaio 2020, ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Great Lakes Insurance SE (“Great Lakes”)
- Avente la sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
- Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00093
- Regime di operatività in Italia: regime di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
- L’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 396.000.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 132.000.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 264.000.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 81.000.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 181.000.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 432.000.000;
- L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 239%; La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxx.xxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
La polizza assicura i danni materiali all’unità immobiliare e al suo contenuto, anche di valore artistico e storico, causati da terremoto, inclusi i danni da incendio, esplosione e scoppio direttamente conseguenti, con somme assicurate a primo rischio assoluto scelte dal contraente tra le opzioni proposte, così come meglio specificato nel DIP danni.
L’impegno massimo degli assicuratori relativamente ai sinistri notificati non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.
Che cosa è assicurato?
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Acquisto di altra abitazione | A seguito di sinistro, l’assicurato può richiedere il pagamento anticipato dell’indennizzo relativo all’unità immobiliare al fine di acquistare una nuova abitazione, in sostituzione della riparazione o ricostruzione a nuovo dell’unità immobiliare sinistrata. La garanzia opera a condizione che: - sia dichiarata l’inagibilità dell’unità immobiliare sinistrata; - l’esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione a nuovo sia impedita per un periodo superiore a 12 mesi, a causa di: o disposizioni dell’Autorità competente; o la proprietà di terzi dell’edificio in cui è inserita l’unità immobiliare non è riparata o ricostruita a nuovo - l’Indennizzo sia effettivamente utilizzato per l’acquisto di un’altra abitazione. L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo direttamente all’intermediario e prevede l’applicazione di una maggiorazione del premio. |
1 Great Lakes Insurance SE (“Great Lakes”) ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
Estensioni all’attività commerciale, professionale o artigianale | Se l’assicurato svolge un’attività commerciale, professionale o artigianale presso l’unità immobiliare assicurata, è assicurato l’indennizzo dei costi sostenuti per: - la riparazione o sostituzione dei beni necessari allo svolgimento dell’attività; - la ricostituzione dei documenti inerenti l’attività e la ricostruzione dei dati contenuti e/o memorizzati su memoria di massa. L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo direttamente all’intermediario e prevede l’applicazione di una maggiorazione del premio. |
Le esclusioni di carattere generale sono indicate nel DIP.
Con riferimento alla garanzia Estensioni all’attività commerciale, professionale o artigianale, non è assicurata:
X la perdita di dati dovuta a campi magnetici;
X la perdita di dati in assenza di danno materiale e diretto ai supporti;
X la perdita di dati dovuta all’introduzione di virus informatici;
X la perdita di dati registrati in un periodo antecedente 5 giorni dalla data del sinistro e che non siano disponibili sulle copie di sicurezza ubicate in remoto.
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 5 giorni dalla data dell’evento, tramite l’intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fax 00-00000000, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Gli assicuratori provvedono al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell’intermediario entro la decorrenza del contratto. Al premio non è prevista l’applicazione di alcuna aliquota. |
Rimborso | Non applicabile. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all’incasso del premio di rinnovo. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non applicabile al contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a persone fisiche e/o giuridiche che vogliano assicurare le unità immobiliari adibite ad abitazione civile, ad ufficio, a studio professionale o ad attività commerciali in percentuale non superiore 20% della superficie complessiva, ed il loro contenuto, contro il rischio terremoto.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:
- una quota pari al 16% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota pari a circa il 11% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto”
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. i reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di ivass (xxx.xxxxx.xx) - per iscritto a: - Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l’Italia c/o F2A S.r.l. Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 00000000000XX@xxxxxxxxx.xx - Great Lakes Insurance SE Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx All’attenzione del Compliance Officer. I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell’elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell’IVASS (xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/XxxxXxxxxxxx/ e xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/XxxxXxxxxxxx/XxxxxxXX.xxxxx). Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell’elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (xxx.xxxxx.xx) - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità. L’autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin): - Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx. 000, 00000 Xxxx Xxxxxxxx - Tel: 0000 (0)000 0000-0; - Email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx ; |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO 2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE 7
SEZIONE A – PROPERTY 10
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 10
SEZIONE B – FINE ART 12
3. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 12
GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 13
4. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A E B 13
5. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI 15
6. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI" 16
6.1 ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI 16
6.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE B – FINE ART 17
7. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA 17
8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA 17
LA GESTIONE DEI SINISTRI 18
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 18
DUAL EQ
AVVERTENZA
Ai sensi dell’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto”.
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO
I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:
LE PARTI
CONTRAENTE: il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, con residenza in Italia, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO.
ASSICURATO: il titolare dell’interesse protetto dalla POLIZZA.
ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.
ALTRE DEFINIZIONI UTILI
BENI ASSICURATI: gli elementi che costituiscono l’UNITÀ IMMOBILIARE e i beni e gli oggetti che costituiscono il CONTENUTO.
BENI DI PREGIO: gioielli, orologi, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di
oggetti preziosi, altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro.
BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO:
gli elementi che costituiscono gli ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO e i beni e gli oggetti che costituiscono il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO.
CONTENUTO: il complesso mobiliare per l’arredamento dell’UNITÀ IMMOBILIARE inclusi:
i. beni per uso domestico e personale quali oggetti di vestiario ed indumenti in genere;
ii. effetti personali;
iii. elettrodomestici e simili;
iv. apparecchiature elettriche ed elettroniche non stabilmente inserite nell’UNITÀ IMMOBILIARE;
v. BENI DI PREGIO
che, al momento del SINISTRO, si trovano all’interno dell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa.
Il CONTENUTO non include:
i. CONTENUTO STORICO/ARTISTICO;
ii. le carte valori, denaro in corso di validità, effetti negoziabili e titoli di credito in genere, valori in genere, documenti, titoli nominativi o altri documenti personali;
iii. i veicoli a motore, loro accessori e parti di ricambio.
CONTENUTO STORICO/ARTISTICO:
esclusivamente i beni e gli oggetti aventi valore storico/artistico, di antiquariato, memorabilia, e precisamente:
i. beni di vetro, di ceramica, di terracotta, di porcellana, di maiolica, di gesso, mosaici non vincolati a muri o pavimenti, affreschi staccati;
ii. sculture od oggetti in marmo, pietra, avorio, materie plastiche; manoscritti, pergamene, codici miniati, tappeti, tessuti, abiti antichi ed arazzi, oggetti di design;
iii. quadri, mobili antichi o di antiquariato, sculture od oggetti in legno e/o metallo, collezioni e raccolte di oggetti non preziosi con l’esclusione di beni filatelici e/o numismatici, libri, disegni, acquerelli, stampe, incisioni, fotografie, litografie, serigrafie ed oggetti grafici.
Il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO non include:
i. i veicoli a motore, loro accessori e parti di ricambio;
ii. BENI DI PREGIO;
iii. le carte valori, denaro in corso di validità, effetti negoziabili e titoli di credito in genere, valori in genere, documenti, titoli nominativi o altri documenti personali;
iv. le pavimentazioni, cordolature e simili;
v. i muri di sostegno del terreno.
DANNO LIQUIDABILE: danno determinato in base alle condizioni di POLIZZA, senza tener conto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE e LIMITI DI INDENNIZZO.
DANNI MATERIALI: danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, dei BENI ASSICURATI con conseguente pregiudizio economico dell’ASSICURATO.
DEPREZZAMENTO: la differenza tra il VALORE COMMERCIALE che il bene aveva al momento del SINISTRO e quello dopo il RESTAURO o il RIPRISTINO effettuato in accordo con gli ASSICURATORI.
DUAL ITALIA SPA: l’Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.
In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO:
esclusivamente gli elementi architettonici, stabilmente inseriti nell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa, aventi valore storico/artistico, e precisamente:
i. OPERE XXXXXXX XXXXXXXX/ARTISTICHE;
ii. RECINZIONI STORICHE/ARTISTICHE;
iii. STRUTTURE STORICHE/ARTISTICHE.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli ASSICURATORI per i danni direttamente subiti dall’ASSICURATO ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO: il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l’ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.
OPERE XXXXXXX XXXXXXXX/ARTISTICHE:
affreschi, dipinti murali, boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), bassorilievi, stucchi, soffittature a cassettone, scalinate, porte e portali, tessuti e carte da parati antichi, vetrate artistiche, mosaici, cancelli (intendendosi per tali i manufatti atti a consentire il passaggio).
PERIODO DI
ASSICURAZIONE: il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione secondo cui l’INDENNIZZO avviene fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1908 del Codice Civile.
RECINZIONI STORICHE/ARTISTICHE:
balaustre, parapetti, inferriate e cancellate (intendendosi per tali manufatti costituiti da sbarre di metallo poste a protezione di finestre o altre aperture oppure utilizzati quale parti di recinzioni).
RESTAURO: l’operazione tecnica finalizzata a reintegrare le parti compromesse o deteriorate dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, oppure finalizzata ad assicurarne, per quanto possibile, la conservazione dell’integrità e del valore storico/artistico precedente al SINISTRO.
RIPRISTINO: la ricostituzione a nuovo, nell’aspetto e nella forma, di BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO.
SCHEDA DI POLIZZA: il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, al LIMITE DI INDENNIZZO, al PREMIO ed a
eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA.
La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.
In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO O FRANCHIGIA: l’importo percentuale o fisso per ciascun SINISTRO, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell’ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri.
Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.
Garanzia soggetta a franchigia:
⮚ somma assicurata: € 500.000
⮚ ammontare sinistro: € 50.000
⮚ franchigia: € 2.000
⮚ indennizzo: € 48.000
Garanzia soggetta a scoperto:
⮚ limite di indennizzo: € 500.000
⮚ ammontare sinistro: € 150.000
⮚ scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
⮚ il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
⮚ indennizzo: € 145.000
Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:
⮚ limite di indennizzo: € 500.000
⮚ ammontare della perdita: € 600.000
⮚ franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
⮚ indennizzo: € 500.000
Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?
SINISTRO: verificarsi dell’evento dannoso per cui si presta l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA: l’importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate dalla presente POLIZZA.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:
l’importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l’ASSICURATO relativa a garanzie specifiche incluse in POLIZZA o a determinati BENI ASSICURATI.
Resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati ad indennizzare SINISTRI dopo l’esaurimento della SOMMA ASSICURATA.
Garanzia soggetta a sottolimite di indennizzo inferiore al limite di indennizzo:
⮚ limite di indennizzo: € 500.000
⮚ sottolimite di indennizzo: € 20.000
⮚ ammontare sinistro: € 170.000
⮚ indennizzo: € 20.000
Garanzia soggetta a sottolimite di indennizzo espresso in percentuale dell’importo del sinistro:
⮚ limite di indennizzo: € 150.000
⮚ sottolimite di indennizzo: 20% del sinistro
⮚ ammontare sinistro: € 140.000
⮚ indennizzo: € 28.000
Come si applica il sottolimite di indennizzo?
STRUTTURE PORTANTI: gli elementi dell’edificio, destinati a sopportare il peso dell’edificio stesso e gli altri carichi. Le strutture portanti verticali sono i muri portanti, i pilastri, le fondazioni, le strutture orizzontali sono le travi, i solai, le strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.
STRUTTURE STORICHE/ARTISTICHE:
sculture, decorazioni, statue, cariatidi, omenoni, guglie, pinnacoli, colonne, capitelli, caminetti.
SUPERFICIE: la superficie dell’UNITÀ IMMOBILIARE, espressa in metri quadri, incluse murature, vani non abitabili, balconi e terrazze; non vengono considerati eventuali box, cantine e parti comuni.
TERREMOTO: movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene.
UNITA’ IMMOBILIARE: l’edificio, la porzione di edificio o l’insieme di edifici, come descritto nel
questionario allegato alla POLIZZA; si intendono incluse anche le eventuali pertinenze (box auto, cantine e simili) e le eventuali parti comuni, purché poste nell’area dell’edificio stesso.
Si intendono inoltre inclusi:
i. gli impianti al servizio dell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa, quali gli impianti idrici e fognari - inclusi gli impianti finalizzati alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana - gli impianti elettrici, domotici; gli impianti di protezione, prevenzione e allarme; gli impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione; gli impianti fotovoltaici, solare-termici, mini e micro eolici; gli ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili, tende parasole, insegne, antenne radiotelericetrasmittenti; il tutto stabilmente inserito nell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa;
ii. macchine, meccanismi, apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche al servizio di quanto elencato al punto precedente, quali caldaie, motori, pompe, autoclavi, pompe di calore, inverter, UPS, generatori elettrici, moduli di gestione e controllo;
iii. campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, ad uso dell’UNITÀ IMMOBILIARE;
iv. infissi, serramenti e relative lastre, tettoie, pensiline;
v. apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto, nel controsoffitto, nelle pareti, nei pavimenti;
vi. pavimenti, rivestimenti di pareti;
vii. elementi architettonici, decorazioni, statue, cancelli, recinzioni, vasche, fontane, e quanto altro di simile, non aventi valore storico/artistico;
stabilmente inseriti nell’UNITÀ IMMOBILIARE.
L’UNITA’ IMMOBILIARE non include:
i. ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO privi di una valenza funzionale per l’uso dell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa;
ii. alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere, impianti di irrigazione;
iii. pavimentazioni, cordolature e simili, all’aperto;
iv. i muri di sostegno del terreno.
VALORE A NUOVO: Per l’UNITA’ IMMOBILIARE, il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo calcolato al netto del valore dell'area, mantenendo inalterati i criteri costruttivi, l'ubicazione, la destinazione d'uso ed ogni altra condizione originaria.
Per il CONTENUTO, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE ALLO STATO D’USO:
il valore che il BENE ASSICURATO ha al momento del SINISTRO, tenendo conto del DEPREZZAMENTO e del degrado connessi alla misura della sua vetustà.
Al VALORE A NUOVO è pertanto applicato un degrado per vetustà (età, stato di conservazione, utilizzo residuo, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ogni altra circostanza concomitante).
VALORE COMMERCIALE: il valore del bene danneggiato che il mercato attribuiva immediatamente prima del SINISTRO.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE
1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E’ NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
1.2 BUONA FEDE A parziale deroga dell’articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete
rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all’INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l’ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni.
1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.
In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l’INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l’ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri assicuratori.
Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l’INDENNIZZO.
1.4 SE IL PREMIO NON E’ PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).
In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 del Codice Civile). Il PREMIO è pagato a DUAL Italia S.p.A. o all’INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
1.5 IMPOSTE, TASSE E DETRAIBILITÀ
Le imposte, le tasse, e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al PREMIO, alla POLIZZA ed agli altri atti da essi dipendenti, sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli ASSICURATORI.
Relativamente alla detraibilità del PREMIO e all’imposizione fiscale si rimanda a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017,n.205), articolo 1, commi 768, 769 e successive modifiche.
1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE”
Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
1.7 VARIAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
L’assicurazione vale esclusivamente per l’UNITA’ IMMOBILIARE identificata nella SCHEDA DI POLIZZA. In caso di mutamenti dell’UNITA’ IMMOBILIARE l’assicurazione rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE ne abbia dato avviso scritto agli ASSICURATORI, fermo il disposto dell’articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio assicurato.
1.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA
La presente Xxxxxxx è stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione.
L’INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell’interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
1.9 AGGRAVAMENTO
DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio” gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto.
1.10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile “Diminuzione del Rischio”. Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
1.11 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l’Italia c/o F2A S.r.l. Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
1.12 COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLA POLIZZA
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito “Il Broker” - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:
i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;
ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;
iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.
1.13 FORO COMPETENTE Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è
competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.
1.14 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica
la legge italiana.
1.15 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea nonché degli Stati Uniti d’America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.
1.16 STIPULA INDIPENDENTE DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE
La presente XXXXXXX si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 1.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
SEZIONE A – PROPERTY
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA
A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO dei DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI causati da TERREMOTO, inclusi i DANNI MATERIALI da incendio, esplosione e scoppio direttamente conseguenti al TERREMOTO stesso.
2.2 FORMA DELLA COPERTURA: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La POLIZZA è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, essa pertanto indennizza l’ASSICURATO dei DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale.
Le SOMME ASSICURATE sono scelte dal CONTRAENTE tra le opzioni proposte dagli ASSICURATORI in fase di stipula, definite sulla base della SUPERFICIE dichiarata dal CONTRAENTE stesso.
2.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
La copertura assicurativa è prestata in base alle caratteristiche costruttive dell’UNITÀ IMMOBILIARE dichiarate dal CONTRAENTE e riportate nel questionario allegato alla POLIZZA, a condizione essenziale che la stessa:
i. sia adibita ad abitazione civile, ad ufficio o studio professionale; viene tollerata la presenza di attività commerciali se non occupano una superficie superiore al 20% della superficie complessiva dell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa;
ii. goda di un normale stato di manutenzione e conservazione, senza evidenze di lesioni strutturali;
iii. alla decorrenza della POLIZZA sia stata totalmente riparata a seguito
di eventuali danni dalla stessa subiti in occasione di precedenti TERREMOTI;
iv. sia conforme alle norme tecniche di legge;
v. non sia oggetto di abusi rispetto al vigente regolamento edilizio e alle norme di legge in materia urbanistica.
La POLIZZA ha validità anche nel caso in cui l’UNITÀ IMMOBILIARE non sia costruita secondo i vigenti criteri antisismici al momento della costruzione e/o della ristrutturazione ferma la facoltà di rivalsa degli ASSICURATORI verso il costruttore e/o il progettista della stessa.
2.4 SINISTRO – 72 ORE Qualora le scosse riconducibili a TERREMOTO si protraggano nel tempo, allo
scadere delle 72 ore esse rappresentano un singolo SINISTRO, pertanto i DANNI MATERIALI subiti entro le 72 ore successive ad ogni TERREMOTO sono riconducibili ad un singolo SINISTRO indennizzabile.
Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del TERREMOTO, si ha un nuovo SINISTRO che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.
2.5 LIMITAZIONI DELL’INDENNIZZO
Gli ASSICURATORI rispondono dei SINISTRI coperti dalla POLIZZA fino alla concorrenza delle SOMME ASSICURATE per ciascuna partita indicate nella SCHEDA DI POLIZZA.
In particolare, con riferimento ai BENI DI PREGIO, la copertura assicurativa opera fino alla concorrenza del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.
2.6 ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO CON VALENZA FUNZIONALE PER L’USO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
La copertura assicurativa è operante anche per i DANNI MATERIALI agli ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO purché abbiano una valenza funzionale per l’uso dell’UNITÀ IMMOBILIARE stessa.
La garanzia è prestata per i soli costi necessari per la loro ricostruzione con materiali di utilizzo corrente per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche e geometrie costruttive normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.
La garanzia non opera per i costi di RIPRISTINO e RESTAURO di cui alla Sezione B - Fine Art che segue.
SEZIONE B – FINE ART
La presente Sezione è operante solo ed esclusivamente se richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA, ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA.
3. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
3.1 OGGETTO DELLA POLIZZA
A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all’ASSICURATO i DANNI MATERIALI causati ai BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO a seguito di
TERREMOTO, inclusi i DANNI MATERIALI da incendio, esplosione e scoppio direttamente conseguenti al TERREMOTO stesso.
3.2 FORMA DELLA COPERTURA: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La POLIZZA è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, essa pertanto indennizza l’ASSICURATO dei DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale.
Le SOMME ASSICURATE sono scelte dal CONTRAENTE tra le opzioni proposte dagli ASSICURATORI in fase di stipula.
3.3 LIMITAZIONI DELL’INDENNIZZO
Gli ASSICURATORI rispondono dei SINISTRI coperti dalla POLIZZA fino alla concorrenza delle SOMME ASSICURATE per ciascuna partita indicate nella SCHEDA DI POLIZZA.
In particolare:
i. Per le OPERE MURARIE STORICHE/ARTISTICHE e le RECINZIONI STORICHE/ARTISTICHE, la SOMMA ASSICURATA è pari alla massima valorizzazione del DANNO LIQUIDABILE, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, moltiplicato per i metri quadri o i metri lineari dei beni;
ii. per ciascuna STRUTTURA STORICA/ARTISTICA e per ciascun bene facente parte il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO la SOMMA ASSICURATA è pari alla massima valorizzazione indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
Le SOMME ASSICURATE sopra definite devono essere intese come massima esposizione per SINISTRO e per anno assicurativo
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.
GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
4. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A E B
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:
4.1 COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
In caso di SINISTRO e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborsano i costi di demolizione e di sgombero sostenuti fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui dei BENI ASSICURATI e/o dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO.
Le spese di smaltimento degli eventuali residui che rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, e successive modifiche, sono rimborsabili sino alla concorrenza massima di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 10% del LIMITE DI INDENNIZZO.
Inoltre gli ASSICURATORI rimborsano le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi del CONTENUTO e del CONTENUTO DI VALORE STORICO/ARTISTICO, nel caso in cui tali attività siano indispensabili per eseguire le riparazioni dell’UNITÀ IMMOBILIARE, sino alla concorrenza massima di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 10% del LIMITE DI INDENNIZZO.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.2 ESTENSIONI DELL’INDENNIZZO
In caso di SINISTRO e fino alla concorrenza dei LIMITI DI INDENNIZZO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborsano:
i. gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia previsti da leggi e/o regolamenti;
ii. i maggiori costi per la costruzione o ricostruzione, delle parti dell’UNITÀ IMMOBILIARE direttamente danneggiate dal SINISTRO secondo gli standard antisismici previsti da leggi o regolamenti vigenti al momento della ricostruzione;
iii. gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e limitatamente a quelli necessari per la ricostruzione o il ripristino dei BENI ASSICURATI e dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO distrutti o danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.3 SPESE DI PERNOTTAMENTO
In caso di SINISTRO con conseguente perdita di agibilità dell’UNITÀ IMMOBILIARE, gli ASSICURATORI rimborsano le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall’ASSICURATO - se persona fisica – per sé e per i propri famigliari conviventi, per un periodo non superiore a 30 giorni a partire dalla data di inagibilità e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.4 PERDITA DI PIGIONI In caso di SINISTRO con conseguente perdita di agibilità dell’UNITÀ
IMMOBILIARE, gli ASSICURATORI rimborsano all’ASSICURATO la perdita di pigioni subita per il periodo di inagibilità e fino alla riparazione o ricostruzione dell’UNITA’ IMMOBILIARE stessa.
La garanzia è prestata per un periodo massimo di un anno a partire dalla data di perdita di agibilità e con l’applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO calcolato applicando la percentuale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA all’ammontare complessivo dell’INDENNIZZO di cui alla Sezione A – Property relativo all’UNITÀ IMMOBILIARE e riferito a SINISTRI verificatisi durante la medesima annualità assicurativa e i cui danni non siano stati ancora riparati al momento della dichiarazione di non agibilità.
Ai fini dell’operatività della garanzie è necessaria la presentazione del contratto di locazione in vigore alla data del SINISTRO regolarmente registrato.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell’esclusione 6.1.3 DANNI INDIRETTI che segue.
4.5 RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI
In caso di SINISTRO e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborsano le spese necessarie per il rifacimento dei documenti della famiglia, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione, artistico o scientifico, sempreché tali spese siano sostenute entro 12 mesi dalla data del SINISTRO.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.6 ANTICIPO INDENNIZZI
Gli ASSICURATORI, dietro richiesta del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO, corrispondono anticipi sino al 50% del presumibile importo dell’INDENNIZZO liquidabile.
Per procedere alla liquidazione degli anticipi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
i. devono essere trascorsi almeno 60 giorni dalla data del SINISTRO e 30 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo;
ii. l’acconto non può essere superiore all’importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, qualunque sia l’ammontare del SINISTRO;
iii. non devono essere sorte contestazioni sulla gestione del SINISTRO o sul suo ammontare;
iv. l’INDENNIZZO complessivo è superiore al valore indicato in SCHEDA DI POLIZZA.
5. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.
5.1 ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE
In caso di SINISTRO, è data facoltà all’ASSICURATO di richiedere agli ASSICURATORI il pagamento anticipato dell’INDENNIZZO relativo all’UNITÀ IMMOBILIARE al fine di acquistare un’altra abitazione in alternativa alla riparazione o ricostruzione a nuovo dell’UNITÀ IMMOBILIARE sinistrata.
È condizione essenziale per l’operatività della garanzia che:
i. sia dichiarata l’inagibilità dell’UNITÀ IMMOBILIARE sinistrata;
ii. vi sia un concomitante impedimento - per un periodo superiore a 12 mesi dalla data del SINISTRO - di esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione a nuovo dell’UNITÀ IMMOBILIARE sinistrata, non imputabile all’ASSICURATO a seguito di:
a. disposizioni dell’Autorità competente;
b. mancata riparazione o ricostruzione della parte di proprietà di terzi dell’edificio ove è inserita l’UNITÀ IMMOBILIARE.
iii. l’INDENNIZZO richiesto venga effettivamente utilizzato per l’acquisto di un’altra abitazione.
L’INDENNIZZO corrisponde:
i. per la Sezione A – Property, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 9.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO.
Nel caso in cui il valore di acquisto della nuova abitazione sia inferiore all’INDENNIZZO, gli ASSICURATORI corrispondono all’ASSICURATO l’intero ammontare dell’INDENNIZZO, applicando sulla differenza dei valori il degrado connesso alla misura della vetustà (età, stato di conservazione, utilizzo residuo, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ogni altra circostanza concomitante).
ii. per la Sezione B – Fine Art, all’importo pari al 50% del costo stimato di cui all’articolo 9.4 QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNIZZO DEGLI ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, fermo un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per i singoli BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO pari al 50% della massima valorizzazione del DANNO LIQUIDABILE definita nella SCHEDA DI POLIZZA.
5.2 ESTENSIONI ALL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE, PROFESSIONALE O ARTIGIANALE
Se l’ASSICURATO svolge un’attività commerciale, professionale o artigianale nei locali dell’UNITÀ IMMOBILIARE, gli ASSICURATORI indennizzano, entro il LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO e per anno assicurativo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
i. la riparazione o sostituzione dei beni ed oggetti necessari allo svolgimento dell’attività;
ii. la ricostituzione dei documenti inerenti l’attività e la ricostruzione dei dati contenuti e/o memorizzati su memoria di massa dall’ultima copia di sicurezza disponibile in remoto.
Dalla presente garanzia restano esclusi i costi che l’ASSICURATO deve sostenere in conseguenza di:
i. perdita di dati dovuta a campi magnetici;
ii. perdita di dati in assenza di DANNO MATERIALE ai supporti informatici;
iii. perdita di dati dovuta all’introduzione di virus informatici.
iv. Perdita di dati registrati fino a 5 giorni prima dalla data del SINISTRO non disponibili sulle copie di sicurezza in remoto.
6. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"
6.1 ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
La POLIZZA non copre i SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
6.1.1 DOLO dolo del CONTRAENTE e/o ASSICURATO e dei loro familiari conviventi,
rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
6.1.2 SOTTRAZIONI E PERDITE
furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o ammanchi di qualsiasi genere.
6.1.3 DANNI INDIRETTI danni indiretti, quali mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale
o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei BENI ASSICURATI e dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, fatto salvo quanto stabilito dalle garanzie di cui agli articoli 4.4 PERDITA DI PIGIONI e 5.1 ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE
se operante e specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
6.1.4 CARENZA DI INTERVENTO
i danni causati da carenza di intervento a seguito di XXXXXXXX, fatto salvo il caso in cui tale carenza sia determinata da disposizioni dell’Autorità competente.
6.1.5 INSETTI E PARASSITI fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti, roditori parassiti, vegetali, funghi,
microrganismi, muffe, batteri ed animali in genere.
6.1.6 DANNI ESTETICI Danni di natura puramente estetica.
6.1.7 CATASTROFI NATURALI
Xxxxx conseguenti a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tsunami, penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, anche se causate da TERREMOTO.
6.1.8 MANCATA ENERGIA ELETTRICA
Danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, anche se causata da TERREMOTO.
6.1.9 INQUINAMENTO Danni da inquinamento e/o contaminazione, anche radioattiva, chimica,
biologica, anche se derivanti da TERREMOTO.
6.1.10 CONFISCA O
SEQUESTRO
atti di confisca o sequestro attuati dall’autorità giudiziaria.
6.1.11 TRASMUTAZIONE
DELL’ATOMO
esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se derivanti da TERREMOTO
6.1.13 GUERRA guerra (dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare, invasione,
requisizione, nazionalizzazione, usurpazione e confisca, ordine di qualsiasi Governo o Autorità tanto di diritto che di fatto salvo il caso in cui il CONTRAENTE o l’ASSICURATO provi che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi.
6.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE B – FINE ART
La POLIZZA non copre i SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
6.2.1 ROTTURA DI VETRI
DI PROTEZIONE
rottura di vetri a protezione dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, fermo restando che restano inclusi nella copertura assicurativa i danni causati dal vetro rotto al BENE ASSICURATO CON VALORE STORICO/ARTISTICO stesso.
6.2.2 PERDITA DI VALORE i. DEPREZZAMENTO;
ii. perdita di valore affettivo;
iii. perdita di valore storico/artistico a seguito di RISPRISTINO e RESTAURO
dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO.
6.2.3 DIFETTI DI QUALITA’ danni imputabili a difetti di qualità, o mancato conseguimento dello scopo degli
interventi effettuati per ripristinare, restaurare o conservare i BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO.
7. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA
7.1 PROCEDURE DI RINNOVO
In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.
La disdetta può essere spedita alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);
ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA
Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera esclusivamente nell’ambito del territorio italiano.
LA GESTIONE DEI SINISTRI
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
9.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO
In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO devono procedere come segue:
i. OBBLIGHI DI SALVATAGGIO
come previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare le conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI e/o i BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO;
ii. DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI anche per il tramite dell’INTERMEDIARIO, entro i 5 giorni successivi dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza specificando le circostanze dell’evento, i beni coinvolti e l’importo approssimativo del danno;
iii. RIFERIMENTI DELLA POLIZZA
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l’esistenza di eventuali altre polizze che coprono lo stesso rischio;
iv. ELENCO DEI DANNI SUBITI
trasmettere l’elenco dei danni subìti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI e i BENI ASSICURATI DI VALORE
STORICO/ARTISTICO danneggiati;
v. DOCUMENTAZIONE UTILE
mettere a disposizione degli ASSICURATORI l’UNITA’ IMMOBILIARE, le fatture, i documenti giustificativi in possesso e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali (a titolo di esempio ricevute originali d’acquisto, fatture, fotografie, estratti conto della banca o della carta di credito, inventari);
vi. CONSERVAZIONE DEI BENI
conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, i beni rimasti illesi e, sino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO;
vii. CONTRIBUTI PUBBLICI E RECUPERI FISCALI
A pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO, provvedere ad inoltrare richiesta per l’acquisizione di contributi pubblici e per recuperi fiscali, inerenti al RESTAURO o al RIPRISTINO o alla ricostruzione dell’UNITÀ IMMOBILIARE e del suo CONTENUTO, provvedendo anche ad aggiornare periodicamente gli ASSICURATORI, su loro richiesta, sullo status delle richieste in corso;
viii. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE
attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al RESTAURO o al RIPRISTINO o alla ricostruzione dei beni oggetto del SINISTRO.
L’inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).
9.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI
La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l’altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.
In caso di disaccordo i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.
Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO.
I periti devono:
i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedendo ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
ii. verificare l’accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei BENI ASSICURATI e/o dei BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, le fatture, i documenti giustificativi e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
v. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI e/o i BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte.
9.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
In caso di SINISTRO l’importo del DANNO MATERIALE è determinato, partita per partita, con i criteri di seguito riportati.
9.3.1 UNITA’ IMMOBILIARE
L’ammontare del danno è calcolato sommando:
i. il VALORE ALLO STATO D’USO, con esclusione del valore dell’area e dedotto il valore dei residui del SINISTRO,
ii. il supplemento di spesa determinato dall’ammontare complessivo del danno calcolato in base al VALORE A NUOVO.
Il pagamento del supplemento è subordinato all’effettiva riparazione o ricostruzione dell’UNITÀ IMMOBILIARE sinistrata, sulla stessa area o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per gli ASSICURATORI, ed è effettuato ogni 6 mesi in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato dall’ASSICURATO, purché l’inizio dei lavori avvenga entro 24 mesi, ma comunque non oltre 48 mesi dalla data di pagamento del VALORE ALLO STATO D’USO di cui al punto i., salvo impedimento non imputabile all’ASSICURATO a seguito di:
i. disposizioni dell’Autorità competente;
ii. mancata riparazione o ricostruzione della parte di proprietà di terzi dell’edificio ove è inserita l’UNITÀ IMMOBILIARE.
Tali lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dal loro inizio, a pena di decadenza dal diritto all’INDENNIZZO della parte residuale.
Gli ASSICURATORI non riconoscono la mancata disponibilità dei mezzi finanziari necessari per la riparazione o ricostruzione a nuovo dell’UNITÀ IMMOBILIARE quale impedimento dell’ASSICURATO a procedere con la riparazione o ricostruzione.
9.3.2 CONTENUTO
Per il CONTENUTO l’ammontare del danno è calcolato in base al VALORE ALLO STATO D’USO dei beni e oggetti assicurati danneggiati o distrutti, dedotto il valore dei residui del SINISTRO.
L'ASSICURATO non ha diritto di abbandonare agli ASSICURATORI né in tutto né in parte i beni residuati o salvati dal SINISTRO.
9.4 QUANTIFICAZIONE
DELL’INDENNIZZO DEGLI ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO
A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione degli ELEMENTI FISSI DI VALORE STORICO/ARTISTICO, gli ASSICURATORI
indennizzano all’ASSICURATO:
i. il costo di RESTAURO, se l’ELEMENTO FISSO DI VALORE STORICO/ARTISTICO può essere restaurato e/o riprodotto;
ii. il costo di RIPRISTINO se l’ELEMENTO FISSO DI VALORE STORICO/ARTISTICO non sia restaurabile.
L’INDENNIZZO di quanto dovuto è strettamente subordinato all’effettiva esecuzione del RESTAURO e/o del RIPRISTINO.
In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO stabiliscono a chi affidare il RESTAURO.
9.5 QUANTIFICAZIONE
DELL’INDENNIZZO DEL CONTENUTO STORICO/ARTISTICO
A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione del CONTENUTO STORICO/ARTISTICO, gli ASSICURATORI indennizzano all’ASSICURATO:
i. il costo di RESTAURO, se il bene facente parte il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO può essere restaurato e/o riprodotto, con il limite massimo pari alla differenza tra il valore del bene prima e dopo il SINISTRO e prima del RESTAURO;
ii. il VALORE COMMERCIALE del bene facente parte il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO al momento del SINISTRO, se tale bene non sia restaurabile.
L’INDENNIZZO di quanto dovuto è strettamente subordinato all’effettiva esecuzione del RESTAURO, ove previsto.
In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO stabiliscono a chi affidare il RESTAURO.
9.6 COPPIE E SERIE Se il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO include beni facenti parte di un
insieme (coppia o serie identificabili come opera unica), in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore che gli stessi hanno come singoli beni o singoli oggetti, non tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme.
9.7 DIRITTO DI RIMPIAZZO DEI BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO
È facoltà degli ASSICURATORI di indennizzare l'ASSICURATO mediante pagamento in denaro, oppure mediante sostituzione, sia integrale che parziale, del BENE ASSICURATO DI VALORE STORICO/ARTISTICO
danneggiato totalmente o parzialmente.
9.8 OBBLIGAZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI
In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, ai LIMITI o ai SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO convenuti in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.
9.9 DETERMINAZIONE
DELL’INDENNIZZO
Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI e SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, si determina l’importo dell’INDENNIZZO al netto di eventuali valori di residuo del SINISTRO.
L’INDENNIZZO si ottiene sottraendo inoltre gli importi di cui al punto vii CONTRIBUTI PUBBLICI E RECUPERI FISCALI dell’articolo 9.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO riconosciuti all’ASSICURATO
prima della liquidazione del SINISTRO.
L’ASSICURATO è obbligato a versare agli ASSICURATORI gli eventuali ulteriori importi ricevuti a titolo di contributi pubblici e recupero fiscale entro
30 giorni dalla loro acquisizione e fino al raggiungimento dell’intero ammontare dell’INDENNIZZO.
Fermo restando il diritto degli ASSICURATORI ad agire giudizialmente nei confronti dell’ASSICURATO in caso di mancato versamento di tali importi.
9.10 PAGAMENTO
DELL’INDENNIZZO
Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell’INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria.
9.11 ESAGERAZIONE
DOLOSA DEL DANNO
Il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiari distrutti o perduti i BENI ASSICURATI e/o i BENI ASSICURATI DI VALORE STORICO/ARTISTICO che
non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, sposti o manometta i BENI ASSICURATI e/o i BENI ASSICURATI DI VALORE
STORICO/ARTISTICO non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.
Il presente documento è aggiornato al mese di Gennaio 2020