PRESTITO AL SICURO A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI”
Società per azioni con socio unico
Contratto di puro rischio
PRESTITO AL SICURO
“POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI”
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: LA NOTA INFORMATIVA,
LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO ED IL FAC – SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO E’ STATO REDATTO IL 02/02/2015.
Mod. NL/0017/1 - Xx. 00.0000
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance Life S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con socio unico
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09645901001 Numero REA: RM - 1178765
Società appartenente al Gruppo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23 Sede Legale in Italia, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
Tel. (06) 89326.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Net Insurance Life S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I di cui al Provvedimento ISVAP:
- n. 2591 del 14/02/2008.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00164
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance Life S.p.A. (dati in milioni di euro)* Patrimonio Netto Euro 16,342
Capitale Sociale Euro 8,000
Riserve Patrimoniali Euro 8,342
Indice di solvibilità della Gestione Vita 1,28 (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
*I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dell’Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno stipulato un contratto di Prestito.
Il Contraente ed Assicurato è il Mutuatario. I Beneficiari della Prestazione Assicurata saranno i soggetti designati dall’Assicurato o in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dello stesso Assicurato.
Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi.
L’Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.
L’Età Assicurativa dell’Assicurato, così come descritta nel Glossario:
- alla sottoscrizione del contratto di Prestito non può essere inferiore a 18 anni;
- alla scadenza del contratto di Prestito non può essere superiore a 65 anni.
Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
- Prestazione in caso di decesso
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del Periodo di Durata del contratto di assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, come indicato all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Scadenza dell’Assicurazione.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza di periodi di sospensione o limitazione della copertura del Rischio; in particolare:
- le coperture assicurative offerte, prevedono che i contratti di Prestito oggetto della presente Assicurazione abbiano le caratteristiche descritte all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione;
- sono esclusi dalla garanzia tutti i casi indicati all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
All’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione è indicato che la garanzia non opera interamente o opera parzialmente qualora a seguito del decesso, emergano elementi sottaciuti all’Assicuratore nelle dichiarazioni pre-contrattuali.
Si raccomanda pertanto all’Assicurando di leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute e, laddove prodotto, nel Rapporto del Medico.
4. Premio
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.
Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità ed anche in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione, resterà acquisito dall’Assicuratore.
L’entità del Premio dipende, dall’importo del finanziamento erogato dall’Istituto Mutuante al Contraente e dalla durata dell’Assicurazione.
Modalità di pagamento del Premio:
Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
Il Premio unico anticipato non è frazionabile.
Sul Premio pagato, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa), a carico del Contraente pari al 35,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto.
- quota parte del premio in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa: 27,0%
- quota parte del premio in valore assoluto, percepita in media per l’intermediazione assicurativa: € 43,20
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, il Premio pagato e non goduto viene rimborsato al Contraente al netto di € 50,00 per spese amministrative.
“Avvertenza”
Come indicato all’art. 14/A delle Condizioni di Assicurazione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Assicuratore restituisce al Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa l’Assicuratore, come indicato all’art. 14/B delle Condizioni di Assicurazione, su richiesta del Contraente fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario designato o in mancanza di designazione, degli eredi del Contraente, e non si provvede quindi, in tale caso, alla restituzione del Premio pagato e non goduto.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
5. Costi gravanti sul Premio
Costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa) | 35,0% |
Spese di emissione del contratto | Non previste |
Costi per il rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento | € 50,00 |
Quota parte del premio, in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa | 27,0% |
Quota parte del premio, in valore assoluto, percepita in media per l’intermediazione assicurativa | € 43,20 |
“Avvertenza”
L’assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
- l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione;
- l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione.
Allo scopo di potere adeguatamente valutare il Rischio da assumere, l’Assicuratore ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.
L’Assicurando potrà scegliere liberamente il medico o la struttura presso la quale effettuare il Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dall’Assicuratore per la valutazione del Rischio.
Gli eventuali costi di cui sopra, sono a carico dell’Assicurando.
L’Assicuratore, una volta esaminato il Rischio, valuterà a suo insindacabile giudizio l’accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione.
6. Sconti
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario non possono applicare sconti di Premio.
7. Regime Fiscale
Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta.
Detrazione fiscale (*)
Allo stato della normativa vigente, sui Premi versati all’Assicuratore, per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte ed entro il limite consentito dalla legge, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF pari al 19% dei premi stessi ed entro il limite stabilito dalla normativa vigente.
Tassazione delle somme assicurate (*)
I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell’Assicurato non sono soggetti all’IRPEF e all’imposta sulle successioni e donazioni.
(*) Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota
Altre implicazioni di carattere fiscale
Le altre disposizioni fiscali applicabili dipendono da una serie di elementi quali la fonte istitutiva della copertura assicurativa, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, la natura delle prestazioni corrisposte, la designazione beneficiaria.
È peraltro consigliabile, nella valutazione del trattamento fiscale dei casi di maggiore complessità, avvalersi dell’assistenza di un Commercialista iscritto all’Albo Professionale.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Agli articoli 9, 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione, sono indicate le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa.
9. Riscatto e Riduzione
“Avvertenza”
L’Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.
10. Revoca della Proposta di Assicurazione
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.
La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.
Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l’Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all’Assicurazione, fermo l’obbligo di cui al successivo capoverso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.
11. Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, con diritto a trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
Nel caso in cui il finanziamento sia stato già erogato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Assicuratore l’accettazione del beneficio, la facoltà di recesso richiede l’assenso scritto dei Beneficiari.
Non si provvede al rimborso, a favore dell’Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.
12. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per il pagamento della Prestazione Assicurata e termini di prescrizione All’art.19 delle Condizioni di Assicurazione, è indicata la documentazione che i Beneficiari sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell’Assicuratore.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede entro 30 giorni, al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, fatta a suo favore dall’Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione. Ciò comporta, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Si rammenta che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall’art. 2952, 2° comma, del Codice Civile.
Si rammenta altresì che, ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, vengono redatte in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.
15. Reclami
I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronto di un ‘impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24/2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:
Net Insurance Life S.p.A. Ufficio Reclami
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00161
Fax 06 89326.570 – e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:
Mod. NL/0017/1 - Xx. 00.0000
• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail
• numero di polizza
• numero di sinistro, qualora aperto
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
• ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato
Net Insurance Life S.p.A., ricevuto il reclamo, ha 45 giorni per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t ter)
Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a:
XXXXX
Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Telefono 000000000 – Fax 00.00000000 – 42133353
La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:
• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Il modulo messo a disposizione dall’IVASS per facilitare le richieste da parte dei reclamanti può essere reperito all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X00000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza)
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance Life S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante.
16. Informativa in corso di contratto
L’Assicuratore comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’Assicuratore si impegna, inoltre, ad inviare al Contraente, entro 60 giorni da ciascun anniversario della decorrenza del contratto, l’estratto conto dell’Assicurazione.
L’estratto conto riporta, con riferimento all’anniversario suddetto, le informazioni sull’ammontare del Premio versato e della Prestazione Assicurata nonché l’indicazione dei beneficiari o vincolatari del contratto.
17. Comunicazioni del Contraente all’Assicuratore
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
Il Contraente non è obbligato a comunicare all’Assicuratore un eventuale cambiamento della professione che comporti un aggravamento del rischio. Non è pertanto operante l’Art. 1926 del Codice Civile.
18. Conflitto di interessi
Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
In ogni caso l’Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi:
- opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente;
- si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
19. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
Il contratto potrà essere stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore anche nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Assicuratore e dall’Intermediario.
In caso di vendita a distanza, fatti salvi gli obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinques, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Il Contraente prima che sia vincolato dalla Proposta di Assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
- la documentazione precontrattuale (Proposta di Assicurazione, Fascicolo Informativo, Scheda antiriciclaggio);
- la documentazione contrattuale (Certificato di Polizza);
- le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
20. Informativa “home insurance”
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx è attiva un’area riservata consultabile attraverso il link “Consultazione home insurance” che consente all’Assicurato – previo rilascio da parte dell’Assicuratore delle credenziali personali di accesso – di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provv. IVASS n. 7/2013.
Net Insurance Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale
Presidente (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/02/2015.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Prestiti oggetto dell’Assicurazione
Sono oggetto della presente Assicurazione esclusivamente i contratti di Prestito aventi:
- un periodo di Ammortamento di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi;
- un importo erogato massimo di € 60.000,00;
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel Glossario), al momento della stipula del contratto di Prestito, non inferiore a 18 anni;
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel Glossario), al termine dell’Ammortamento, non superiore a 65 anni.
Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone fisiche, si considera assicurata la persona che ha
sottoscritto la Proposta di Assicurazione.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell’Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata al Beneficiario designato, ovvero di una somma pagabile sotto forma di capitale, come indicato al successivo Art.4.
La copertura assicurativa è prestata senza Carenza.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del Periodo di Durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore, poiché viene utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità.
Art. 3 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per i decessi avvenuti in qualsiasi parte del mondo.
Art. 4 - Prestazione Assicurata
La Prestazione Assicurata è pari all’importo del Debito Residuo in linea capitale (così come descritto nel Glossario), computato alla data del decesso dell’Assicurato, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute recanti scadenza di pagamento anteriore al decesso e corrisponde inizialmente ad un capitale in caso di morte che deve essere pari alla totalità dell’importo erogato dall’Istituto Mutuante al Contraente, con la stipula del contratto di Prestito.
Art. 5 - Beneficiario della Prestazione Assicurata
I Beneficiari della Prestazione Assicurata saranno i soggetti designati dal Contraente o, in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, vale quanto indicato al successivo Art. 14/B. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
Ai sensi dell’art. 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Assicuratore, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l’evento che fa sorgere l’obbligo dell’Assicuratore di eseguire la Prestazione Assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Assicuratore di volersi avvalere del beneficio.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all’Assicuratore o fatte per testamento.
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dall’Assicuratore al Beneficiario, godono del principio di Impignorabiltà e insequestrabilità.
Art. 6 - Cessione dei diritti e vincolo
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
Il Contraente può cedere o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall’Assicurazione. Xxxx atti diventano efficaci solo quando l’Assicuratore, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta, effettua la relativa annotazione su apposita Appendice di polizza.
Nel caso indicato all’art. 5, comma 1., le operazioni di cessione e vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del vincolatario.
L’Istituto Mutuante può essere designato come Beneficiario o vincolatario della Prestazione Assicurativa solo qualora l’Assicurazione non sia intermediata dallo stesso Istituto Mutuante o da soggetti ad esso legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
Art. 7 - Premio di assicurazione
La Prestazione Assicurata viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione, il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.
L’entità del Premio dipende, dall’importo del finanziamento erogato dall’Istituto Mutuante al Contraente e dalla durata dell’Assicurazione.
Art. 8 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.
Art. 9 - Modalità assuntive
L’assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
- l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione;
- l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione. Allo scopo di potere adeguatamente valutare il Rischio da assumere, l’Assicuratore ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.
L’Assicurato potrà scegliere liberamente il medico o la struttura presso la quale effettuare il Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dall’Assicuratore per la valutazione del Rischio.
L’Assicuratore, una volta esaminato il Rischio, valuterà a suo insindacabile giudizio l’accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione.
Art. 10 - Conclusione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione si considera concluso nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell’Assicuratore, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax o mediante il ricevimento del Certificato di polizza.
Art. 11 - Durata dell’Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente - corrispondente alla data di inizio del piano di Ammortamento o dell’erogazione del finanziamento se antecedente - se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La garanzia termina con lo scadere del piano di Ammortamento.
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Inoperatività della garanzia
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
Le dichiarazioni dell’Assicurando, rese al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e, se previsto, del Rapporto del Medico, devono essere complete e veritiere (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’Assicurazione, o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l’Assicuratore:
a) quando esiste dolo o colpa grave, ha il diritto, in caso di Sinistro avvenuto in qualunque momento e secondo quanto stabilito dall’art. 1892 del Codice Civile, di rifiutare il pagamento della Prestazione Assicurata;
b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha il diritto, in caso di Sinistro avvenuto in qualunque momento e secondo quanto stabilito dall’art. 1893 del Codice Civile, di ridurre la Prestazione Assicurata in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 13 – Esclusioni
Costituiscono causa di nullità dell’Assicurazione e comportano pertanto l’esclusione della garanzia assicurativa:
- l’inesistenza del contratto di Prestito;
- la mancata erogazione del finanziamento.
La garanzia è esclusa in caso di decesso dell’Assicurato derivante da:
1. dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
3. guerra (anche non dichiarata), invasione, insurrezione;
4. contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
5. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
6. eruzione vulcanica;
7. suicidio avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Assicurazione cessa anticipatamente e l’Assicuratore restituisce al Contraente, il rateo di Premio unico pagato e non goduto. L’Importo da restituire, è pari alla somma tra la Riserva Matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla Scadenza dell’Assicurazione. Dall’importo, come sopra calcolato, l’Assicuratore trattiene una somma di € 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio unico pagato e non goduto.
L’estinzione anticipata o il trasferimento del finanziamento, devono essere comunicati all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dall’Istituto Mutuante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico pagato e non goduto ed a restituire detta somma al Contraente.
Art. 14 - Xxxxxxxxxx anticipata o trasferimento del finanziamento A)
B)
In alternativa a quanto indicato all’art. 14/A, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all’Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita.
In tale caso:
- non si procede a rimborso di rateo di Premio pagato e non goduto;
- fermo quanto indicato ai precedenti artt. 5 e 6, qualora alla stipula dell’Assicurazione sia stato designato l’Istituto Mutuante quale Beneficiario, il Contraente avrà facoltà di designare un nuovo Beneficiario con comunicazione da inoltrarsi all’Assicuratore a mezzo lettera raccomandata a.r., in mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari, gli eredi legittimi e/o testamentari del Contraente.
In caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell’Assicurazione, l’Assicuratore corrisponderà al Beneficiario, identificato secondo il disposto del precedente capoverso, la Prestazione Assicurata, in unica soluzione, per un importo pari a quello che alla data del decesso, sarebbe stato il Debito Residuo se il finanziamento non fosse stato estinto.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla fine del Periodo di Durata dell’Assicurazione, questa si considera cessata ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore.
Art. 15 - Risoluzione del contratto di assicurazione
L’Assicurazione cessa:
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- in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
- alla Scadenza dell’Assicurazione;
- in caso di Recesso.
- nei casi indicati all’Art. 14/A.
Art. 16 - Riscatto e Riduzione
L’Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.
Art. 17 - Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.
La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.
Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l’Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all’Assicurazione, fermo l’obbligo di cui al successivo capoverso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.
Art. 18 - Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, con diritto a trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
Nel caso in cui il finanziamento è stato già erogato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Assicuratore l’accettazione del beneficio, la facoltà di recesso richiede l’assenso scritto dei Beneficiari.
Non si provvede al rimborso, a favore dell’Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.
Art. 19 - Obbligazioni del Beneficiario in caso di Sinistro - Pagamento della prestazione Assicurata
19.1. Sinistro avvenuto in corso di Ammortamento
In caso di decesso dell’Assicurato, gli aventi diritto dovranno darne avviso all’Assicuratore, fermo quanto indicato all’Art. 22, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
- originale del certificato di morte rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- certificato del medico che ha constatato il decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in istituto di cura, pubblico o privato;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale;
- copia del contratto di Xxxxxxxx, comprensiva dell’originario piano di Ammortamento del finanziamento;
- conto estintivo del finanziamento, recante indicazione del Debito Residuo.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro
30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
L’Assicuratore ha la facoltà di corrispondere direttamente all’Istituto Mutuante le rate del finanziamento in scadenza nel periodo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione del decesso dell’Assicurato e la liquidazione della Prestazione Assicurata, con successivo conguaglio all’atto della liquidazione della Prestazione Assicurata.
19.2. Sinistro avvenuto a finanziamento già preventivamente estinto
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In caso di avvenuta estinzione anticipata del finanziamento e di prosecuzione della copertura assicurativa secondo quanto disciplinato al precedente Art. 14/B, in caso di decesso dell’Assicurato, gli aventi diritto dovranno darne avviso all’Assicuratore, fermo restando quanto indicato all’Art. 22, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
- originale del certificato di morte rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- certificato del medico che ha constatato il decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in istituto di cura, pubblico o privato;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale;
- copia del contratto di Xxxxxxxx, comprensiva dell’originario piano di Ammortamento del finanziamento;
- certificazione, rilasciata dall’Istituto Mutuante, dell’avvenuta estinzione del finanziamento.
Nei casi in cui Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato, costoro dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della Prestazione Assicurata, inoltrando all’Assicuratore:
- copia autentica del testamento, se esistente;
- atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;
- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la Prestazione Assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere;
- copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro
30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Art. 20 - Prova
E’ a carico di chi chiede la Prestazione Assicurata, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto alla Prestazione Assicurata stessa.
Art. 21 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia all’azione di surroga prevista dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.
Art. 22 – Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, 2° comma, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art. 23 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
Art. 24 - Modifiche dell’Assicurazione
Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l’Assicuratore ed il Contraente.
L’Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell’IVASS.
Art. 25 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
Art. 26 - Comunicazioni
Il Contraente è tenuto a comunicare all’Assicuratore le variazioni dei propri recapiti (residenza, domicilio, posta elettronica) indicati nella Proposta di Assicurazione.
Le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.
Art. 27 – Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 28 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/02/2015.
Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Xxxxxxx, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l’Assicuratore ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. L’Assicurato è il Mutuatario.
Assicuratore
Net Insurance Life S.p.A.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.
Carenza
Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.
Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo l’Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.
Certificato di Polizza
Il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell’Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Conclusione del contratto di assicurazione
Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Assicuratore. Il Contraente è il Mutuatario.
Debito Residuo
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L’importo del residuo, in linea capitale, del finanziamento, dovuto dall’Assicurato all’Istituto Mutuante (con esclusione di qualsiasi importo dovuto dall’Assicurato ad altro titolo, quali: rate scadute, interessi, penali, premio assicurativo, commissioni), calcolato in base al piano di Ammortamento concordato al momento della stipula del contratto di Prestito.
Età Assicurativa
L’età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.
Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni e 7 mesi equivalgono a 41 anni.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell’IVASS, da consegnare al Contraente ed all’Assicurato, composto da:
1. Nota Informativa;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Glossario;
4. Fac – Simile Proposta di Assicurazione.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Intermediario
Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Istituto Mutuante
l’Istituto bancario/finanziario, indicato nella Proposta di Assicurazione, che ha stipulato con il Mutuatario il contratto di Prestito.
IVASS
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione.
Istituito con la legge 135/2012, l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
L’IVASS ha sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – tel. 00 000000 – fax 00 00000000.
Mutuatario
Il soggetto al quale l’Istituto Mutuante ha concesso il Prestito indicato nella Proposta di Assicurazione.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’IVASS, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.
Periodo di Durata dell’Assicurazione
Periodo di durata intercorrente tra la decorrenza e la scadenza dell’Assicurazione, indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.
Prestazione Assicurata
La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
Prestito
Contratto di prestito o finanziamento finalizzato stipulato tra l’Istituto Mutuante ed il Contraente.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Rapporto del Medico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato, che l’Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Il Rapporto del Medico deve essere compilato e sottoscritto da un medico diverso dal medico curante, scelto liberamente dall’Assicurato e sottoscritto anche da quest’ultimo.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.
Riduzione
Diminuzione della Prestazione Assicurata, conseguente, per determinate tipologie tariffarie, alla sospensione, da parte del Contraente, del pagamento dei Premi annui, determinata tenendo conto dei Premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente determinate tipologie di contratti, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.
Rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno dell’Assicuratore di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi di tale evento.
Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dall’Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Sinistro
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Il decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell’Assicurazione.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/02/2015.
FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE “PRESTITO AL SICURO” POLIZZE “TEMPORANEA CASO MORTE” E “PERDITA DI OCCUPAZIONE O RICOVERO OSPEDALIERO” A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATE A PRESTITI PERSONALI | ||
Intermediario: | Cod.Interm.: | Cod.RUI: |
CONTRAENTE/ASSICURANDO Cognome Nome Nato a Prov. il / / CF Residente in CAP Via Cellulare e-mail | ||
DATI BENEFICIARIO DELLA POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE” (se diverso dagli eredi legittimi e/o testamentari) _ | ||
DATI DEL CONTRATTO DI PRESTITO Prestito n. dell’importo di € erogato dall’Istituto Mutuante Durata in mesi Rata mensile € | ||
DATI DELLA POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE” Data di decorrenza / / Data di scadenza / / La Somma Assicurata è pari all’importo finanziato del Prestito. Premio unico anticipato € COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE Sul Premio pagato, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa), a carico del Contraente pari al 35,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto. Costi di intermediazione assicurativa, pari al 27,0% del Premio unico anticipato € | ||
DATI DELLA POLIZZA “PERDITA DI OCCUPAZIONE O RICOVERO OSPEDALIERO” Data di decorrenza / / Data di scadenza / / Somma Assicurata “Perdita di Occupazione” € Somma Assicurata “Ricovero Ospedaliero” € Premio unico anticipato netto € Imposta del 2,50% sul Premio unico anticipato netto € Premio unico anticipato lordo € COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE Sul Premio unico anticipato netto, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa), a carico del Contraente pari al 55,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto. Costi di intermediazione assicurativa, pari al 45,0% del Premio unico anticipato al netto delle imposte € | ||
RIEPILOGO COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE Totale Premi unici anticipati polizze "Temporanea caso morte" e "Perdita di occupazione o ricovero ospedaliero" € In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, le spese per il rimborso del Premio non goduto relativo alla Polizza “Temporanea caso morte” ammontano ad € 50,00. PAGINA 1 DI 2 Xxx.XX/0000/0 - Ed. 02.2015 |
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURANDO Il sottoscritto, avendo chiesto all’Istituto Mutuante sopra indicato, un prestito personale/finanziamento da xxxxxxxxxsi, secondo il piano di ammortamento sopra illustrato: - dà il proprio consenso alla conclusione, con l’Impresa di Assicurazioni Net Insurance Life S.p.A. della polizza Temporanea Caso Morte di cui al Mod. NL/0017/1 – Ed.02.2015 e con l’Impresa di Assicurazioni Net Insurance S.p.A. della polizza Perdita di Occupazione o Ricovero Ospedaliero di cui al Mod. NET/0017/1 – Ed.02.2015: - dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance Life S.p.A. (Mod. NL/0017/1 – Ed.02.2015) ed il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0017/1 – Ed.02.2015), contenenti la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione e la Proposta di Assicurazione; di averne preso visione e di accettare tali documenti come parte integrante del Contratto di Assicurazione; - conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A., sono veritiere, precise e complete; - dichiara di prosciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto, autorizzando finora Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici. DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE Il sottoscritto dichiara altresì: - di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); - di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali; - di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell’apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell’apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV, malattie mentali e disturbi psichici in genere; - di non percepire pensione o assegno d’invalidità superiore al 20% per infortunio o malattia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e, laddove prodotto, del Rapporto del Medico, è necessario quindi verificare l’esattezza delle informazioni rilasciate. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l’effettivo stato di salute. Qualora l’Assicurando non sottoscriva la dichiarazione di buono stato di salute e nei casi espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, deve essere compilato il Rapporto del Medico. Il Contraente/Assicurando |
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli artt. 1, 11, 12, 13, 14, 19 e 22 del Mod. NL/0017/1 – Ed.02.2015 e gli artt. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20 e 23 del Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000. Il Contraente/Assicurando |
Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, secondo il contenuto di cui al punto 1.a della “Nota Informativa” (Mod. NL/Nota_Privacy) e della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevute. Il Contraente/Assicurando Inoltre il sottoscritto, per il trattamento da parte di Net Insurance Life S.p.A. e della Controllante Net Insurance S.p.A., dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità di cui alla “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy) ed alla “Nota Informativa” (Mod. NL/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali □ DA’ IL CONSENSO □ NEGA IL CONSENSO Il Contraente/Assicurando |
TERMINI E MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso. La volontà di recesso deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore. |
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1. |
Confermo di aver identificato personalmente il Contraente/Assicurando, firmatario/i della presente Proposta. Attesto che sul presente modulo di Proposta, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni. Data di sottoscrizione / / Firma dell'Intermediario PAGINA 2 DI 2 Xxx.XX/0000/0 - Ed. 02.2015 |
Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/02/2015.
Net Insurance LifeS.p.A. - Società per Azioni con unico socio
Sede Legale
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 - 00161 Roma - Tel. 06 89326.1 / Fax 06 89326.800 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 8.000.000 i.v.
N. REA RM 1178765 - Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. 09645901001
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con provvedimento ISVAP n. 2591 del 14 febbraio 2008 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00164
Mod. NL/0017/1 - Xx. 00.0000
Società appartenente al Gruppo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23