DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 31/5 di data: 30 giugno 2017
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)
OGGETTO:
art. 5, comma 2 del contratto d’appalto n. di racc. 111/2013 di data 4 luglio 2013: proroga del servizio di pulizia di tutti gli spazi della Fondazione Xxxxxx Xxxx per il periodo 1/7/2017 – 30/6/2018. CIG 40056449FD. Autorizzazione alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto d’appalto n. di racc. 111/2013 di data 4 luglio 2013, integrato con atto aggiuntivo n. di racc. 163/2016 di data 27 luglio 2016, con l’impresa General Service s.r.l. di Potenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con contratto Racc. n. 111/2013 del 4/7/2013, previa gara europea a procedura aperta, la Fondazione E. Mach (di seguito FEM) ha affidato all’aggiudicataria, General Service S.r.l. con sede in Potenza l’appalto per l’espletamento del servizio di pulizia ordinaria, periodica, straordinarie e lavaggio vetrerie presso la sede centrale e sedi periferiche con decorrenza dall’1/7/2013, per tre anni, fino al 30/6/2016, con opzione, fatta eccezione per il lavaggio delle vetrerie, di ulteriore affidamento fino al massimo di due anni e comunque non oltre il 30.06.2018. Tale contratto prevedeva un importo complessivo presunto per la durata triennale di Euro 1.557.399,06.=, IVA esclusa, di cui Euro 18.720,00.= quali oneri per la sicurezza;
- con atto aggiuntivo racc. 163/2016 di data 27 luglio 2016 il servizio veniva una prima volta prorogato sino al 30.06.2017 e contestualmente ri-affidato sino alla medesima data del 30.6.2017 il servizio di lavaggio delle vetrerie di laboratorio;
- alla data odierna del 30.6.2017, si attesta che il servizio è stato svolto per complessivi 48 mesi di contratto (4 anni) regolarmente e con generale soddisfazione per la FEM committente e per l’utenza; è stato redatto un certificato di regolare esecuzione che verrà notificato all’impresa ai sensi degli artt. 35 e 38 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
- come previsto dall’art. 6 del CSA è possibile procedere a massimo un ulteriore anno di proroga, sino alla data del 30.6.2018; in particolare il responsabile del procedimento ritiene opportuno avvalersi di questa possibilità sia perché i prezzi di contratto sono vantaggiosi sia perché l’istruttoria per il procedimento di gara d’appalto per il nuovo contratto, seppure già avviata, richiederà diversi mesi con il coinvolgimento obbligatorio dell’APAC della PAT, centrale di committenza provinciale;
- la normativa provinciale (L.P. n. 2/2016) consente la variazione in aumento delle prestazione oggetto entro il limite del 10% dell’originario importo di contratto; tuttavia ai sensi dell’art. 27 c. 2 lett. e) della medesima legge in combinato disposto con il comma 5 si evince che è legittimo e consentito apportare variazioni contrattuali anche di importo superiore alla soglia del 10% purché “le modifiche, a prescindere dal loro valore, non siano sostanziali” nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo pari al 50% dell’importo di contratto; la normativa prevede che per il perfezionamento di una variante avente le suddette caratteristiche è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo, previa adozione di apposito provvedimento;
- secondo quanto stabilito nell’art. 7 CSA il lavaggio delle vetrerie non è previsto tra i servizi prorogabili oltre il primo triennio. Allo stato attuale, invero, la FEM conferma di non ritenere che vi siano le condizioni per assumere in gestione diretta il servizio di lavaggio vetrerie nei laboratori di analisi e di ricerca, considerando invece economicamente ed organizzativamente conveniente mantenerne l’esternalizzazione in appalto di servizi;
- tenuto conto dei servizi aggiuntivi già conferiti (ripassi di pulizia previsti all’accordo sindacale dell’aprile 2014) e del fatto che la proroga per il servizio ordinario era già stata contemplata nella base di gara d’appalto, l’eventuale nuovo affidamento del servizio di lavaggio vetreria da laboratorio, inizialmente non previsto oltre il primo triennio, comporta un superamento dell’originario importo di contratto per complessivi Euro 430.000,00.= corrispondenti a circa il 29 %; pertanto il limite massimo del 50%, che legittima, secondo la
normativa in materia di appalti pubblici, l’affidamento di una variazione contrattuale (servizi di variante) è rispettato;
- da ultimo la FEM ha valutato, con indagine di mercato comparativa, congrue e convenienti le attuali condizioni economiche praticate dall’appaltatrice; pur non potendo prevedere l’esito di un’eventuale gara d’appalto, non si ritiene ragionevolmente di poter conseguire condizioni migliorative di quelle in essere;
- considerate tutto quanto sopra riportato, si ritiene pertanto opportuno autorizzare la proroga di 1 (uno) ulteriore anno del servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinarie, e il riaffidamento alla medesima appaltatrice General Service S.r.l. di Potenza - per 1 (uno) ulteriore anno, del servizio di lavaggio vetrerie di laboratorio, alle attuali condizioni economiche;
- dato atto che la proroga e il nuovo affidamento del lavaggio vetrerie saranno perfezionati con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto d’appalto, il cui schema si approva, allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;
- ritenuto pertanto di incaricare i funzionari della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali di predisporre tutta la documentazione e gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’atto aggiuntivo al contratto d’appalto;
Tutto ciò premesso:
- visto lo Statuto ed il ROF della FEM;
- vista la normativa citata in premessa;
- visto l’art. 18 dello statuto FEM;
- vista la procura di data 27.08.2015;
d e t e r m i n a
1) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’affidamento in proroga del servizio di pulizia ordinario, periodico e straordinario all’impresa General Service s.r.l. con sede in Potenza, a condizioni di contratto invariate, con l’inclusione di alcune forniture e servizi aggiuntivi e la modifica di frequenza per alcuni interventi, dall’1/7/2017 al 30/6/2018;
2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’ulteriore affidamento a General Service,
S.r.l. del lavaggio delle vetrerie di laboratorio, a condizioni di contratto invariate, e quindi per un importo orario di Euro 16,052.=, al netto dell’IVA, dall’1/7/2017 al 30/6/2018;
3) di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’espletamento dei servizi di cui ai punti n. 1 e n. 2 – Racc. n. 111/2013 di data 4/7/2013, integrato con atto aggiuntivo Racc n. 163/2016 di data 27.7.2016, contraente General Service S.r.l. di Potenza
- che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento e la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al contratto d’appalto sono subordinate alla verifica con esito favorevole dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e informazioni antimafia nei confronti dell’impresa appaltatrice;
5) di dare altresì atto che saranno acquisite le appendici di proroga e aggiornamento d’importo della cauzione definitiva e della polizza RCT a garanzia del corretto svolgimento del servizio;
6) di dare atto che tutti gli oneri conseguenti al presente provvedimento graveranno sul budget della Direzione Generale della FEM, con l’eccezione dei costi derivanti dal lavaggio di vetrerie che graveranno sulle singole strutture richiedenti il servizio.
=== o 0 o ===
AP/x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx GS/x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
(Allegato parte integrante e sostanziale alla determinazione del Direttore generale n. 31/5 di data 30/06/2017, composto di
n. 3 facciate)
Racc. n.
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D’APPALTO, RACC. N. 111/2013 DI DATA 4 LUGLIO 2013, PER LA PULIZIA DI TUTTI GLI SPAZI DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX, INTEGRATO CON ATTO AGGIUNTIVO RACC. N. 163/2016 DI DATA 27 LUGLIO 2016.
Tra
FONDAZIONE XXXXXX XXXX (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al
n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx nato a Trieste il 5 febbraio 1961, presidente della FEM, domiciliato in San Xxxxxxx all’Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce in al presente atto giusta nomina deliberata dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con provvedimento n. 289 di data 23/02/2015,
e
GENERAL SERVICE S.R.L. (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in Potenza viale del Basento, partita IVA 05918090720, rappresentata dal sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Potenza il 27 settembre 1970, domiciliato per il presente atto presso l’IMPRESA.
Premesso che:
- l’IMPRESA ha eseguito in forza di contratto d’appalto il servizio di pulizia di tutti gli spazi, presso la sede centrale e le sedi periferiche, della Fondazione Xxxxxx Xxxx, ivi incluse le prestazioni aventi carattere ordinario, periodico, straordinario e lavaggio delle vetrerie di laboratorio, a far data dall’01.07.2013 e con scadenza fissata al 30.06.2016;
- con atto aggiuntivo di data 27.7.2016 le prestazioni contrattuali sono state prorogate sino al 30.6.2017, ivi compreso il riaffidamento sino alla medesima data del servizio di lavaggio vetrerie di laboratorio;
- con determinazione n. /5 di data 30 giugno 2017 la FEM ha stabilito di prorogare, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, per un ulteriore anno, sino al 30.06.2018, il servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria, e di affidare, quale variazione contrattuale, ai sensi dell’art. 27 c. 2 lett. e) della L.P. n. 2/2016, alla medesima IMPRESA appaltatrice, sempre per un ulteriore anno sino al 30.06.2018, il lavaggio delle vetrerie di laboratorio;
- è stata inoltre autorizzata, per il perfezionamento della proroga e dell’affidamento suddetti la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo;
- l’IMPRESA ha adeguato le garanzie assicurative in essere e ha prodotto appendice della cauzione definitiva per coprire il periodo sino al 30.06.2018;
- è in corso la verifica dei requisiti autodichiarati in relazione all’assenza di motivi di esclusione in capo all’IMPRESA.
Stipulano il seguente:
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D’APPALTO ART. 1
(Proroga servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria)
1. La FEM affida all’IMPRESA, che accetta, la proroga del servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria presso le proprie sedi, secondo le condizioni contrattuali tecniche ed economiche già in essere.
ART. 2
(Affidamento lavaggio vetrerie di laboratorio)
1. La FEM affida all’IMPRESA, che accetta, il servizio di lavaggio vetrerie da laboratorio secondo le condizioni contrattuali tecniche ed economiche già in essere.
2. L’affidamento costituisce variazione contrattuale ai sensi dell’art. 27 c. 2 lett. e) della L.P. n. 2/2016.
ART. 3
(Altre variazioni contrattuali)
1. La FEM e l’IMPRESA convengono le seguenti ulteriori modificazioni alle prestazioni incluse nel prezzo contrattuale d’appalto:
- l’IMPRESA adeguerà il monte ore effettivamente erogato rispetto a quello contrattualmente previsto, colmando con effetto immediato gli scostamenti rilevati;
- l’IMPRESA rafforzerà le procedure di autocontrollo di qualità e rinnovo della customer satisfaction, da effettuare con cadenza semestrale;
- l’IMPRESA si impegna a collaborare con la FEM per la riduzione dei consumi di salviette di carta nei servizi igienici mediante la messa a disposizione di apparecchi asciugamani elettrici o rotoli di asciugamano di tessuto lavabile (n. 4 rotoli ;
- l’IMPRESA si impegna a non effettuare assunzioni a tempo indeterminato nell’ultimo semestre contrattuale, se non per sostituzione di personale cessato e previa comunicazione preventiva alla FEM;
(Allegato parte integrante e sostanziale alla determinazione del Direttore generale n. 31/5 di data 30/06/2017, composto di
n. 3 facciate)
- l’IMPRESA si impegna ad effettuare, nell’ultimo trimestre di contratto, una revisione generale di funzionamento delle macchine lavavetreria poste a proprio carico e, qualora necessario, apportarvi anche i necessari interventi di riparazione;
- l’IMPRESA si impegna a conferire il rifiuto residuo secco raccolto presso la sede centrale e gli edifici della FEM a San Xxxxxxx all’Adige (TN), presso un punto unico di raccolta dotato di compattatore meccanico ubicato comunque all’interno del campus.
ART. 4
(Durata e valore stimato del contratto)
1. La proroga di cui all’art. 1 e l’affidamento di cui all’art. 2 hanno una durata stabilita in anni 1 (uno) dall’01.07.2017 al 30.06.2018.
2. L’importo stimato del presente atto è di 590.000,00.- Euro (cinquecentonovantamila/00), di cui Euro 510.000,00.- (cinquecentodiecimila/00) per i servizi di cui all’art. 1, prorogati, e Euro 80.000.- (ottantamila/00) per i servizi di cui all’art. 2, oggetto di nuovo affidamento. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza.
ART. 5
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L’IMPRESA e gli eventuali e subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il seguente codice identificativo di gara - CIG 40056449FD.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’articolo 6 della legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 6
(Normativa applicabile)
1. Per quanto non disposto dal presente atto aggiuntivo e contratto, dal Capitolato d’Xxxxx e dalla lettera di invito, trova applicazione la L.P. 2/2016 e il suo regolamento di attuazione. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il d.lgs. 50/2016 e la normativa di attuazione.
ART. 7
(Xxxxxx etico e modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01)
1. L’IMPRESA è consapevole che la FEM ha adottato un Codice dei valori e dei comportamenti ed implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e che pertanto si impegna al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
ART. 8
(Spese, imposte, tasse)
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’Impresa.
(Allegato parte integrante e sostanziale alla determinazione del Direttore generale n. 31/5 di data 30/06/2017, composto di
n. 3 facciate)
2. In particolare sono a carico dell’IMPRESA, senza diritto di rivalsa:
a) l’imposta di bollo;
b) le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’affidamento.
3. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono IVA
esclusa.
Redatto in unico originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto digitalmente.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
- xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx –
Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del presente atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
- xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx –
FONDAZIONE XXXXXX XXXX IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx –
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx