ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA1
Ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmata nella Città del Vaticano il sedici giugno duemila, le Autorità competenti, cioè
per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,
per la Repubblica Italiana: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero della Sanità,
hanno concordato quanto segue, ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:
a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana;
b) il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo;
c) i termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
1 Nota: Il giorno 15 ottobre 2003 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per la entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, con accordo amministrativo, firmati nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000.
La Convenzione e l'accordo amministrativo entreranno in vigore contemporaneamente il 1° gennaio 2004 ai sensi dei rispettivi articoli 39 e 26.
Articolo 2 Istituzioni competenti
Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo
sono:
a) per la Santa Sede:
1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni:
I) per quanto riguarda il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;
II) per quanto riguarda le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
III) per quanto riguarda il regime delle prestazioni familiari;
2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS):
per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) per la Repubblica Italiana:
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per quanto riguarda: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; le prestazioni familiari;
2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie;
3) le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Convenzione, e cioè:
I) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali;
II) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani "Xxxxxxxx Xxxxxxxx";
III) l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;
IV) gli altri Enti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (in G. U., 23 agosto, n.196) e 10 febbraio 1996 n. 103 (in Suppl. ordinario n. 43, alla G. U. n. 52, del 2 marzo).
Articolo 3 Organismi di collegamento
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento tra le Istituzioni competenti di ciascuna Parte:
a) per la Santa Sede:
1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni;
2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS);
b) per la Repubblica Italiana:
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede Centrale;
2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, Direzione Centrale;
3) il Ministero della Sanità.
Articolo 4
Enti interessati e dipendenti vaticani
1. L'elenco allegato sub "A" identifica gli Enti centrali della Chiesa Cattolica e gli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della Convenzione.
2. Lo stato di dipendente vaticano è certificato:
a) per i dipendenti della Santa Sede: dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
b) per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano: dal Governatorato;
c) per i dipendenti degli altri Enti: da ciascuno degli Enti stessi.
Articolo 5 Assicurazione volontaria
1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare, all'Istituzione della Parte contraente alla quale chiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra Parte contraente.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, detta Istituzione lo richiede all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 6 Lavoratori distaccati
Al lavoratore distaccato conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione della Parte in cui ha sede l'impresa. L'attestato viene rilasciato da:
a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni;
b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 7 Lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Convenzione sono tenuti a presentare alla competente Istituzione del luogo di residenza una loro dichiarazione sui redditi percepiti nell'altra Parte.
2. L'Istituzione del luogo di residenza può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di verificare le dichiarazioni di cui al precedente comma.
3. Le Istituzioni competenti per l'applicazione del presente articolo sono:
a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni;
b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 8
Lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano
Per i lavoratori di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della Convenzione, il datore di lavoro, oltre agli adempimenti previsti dalla legislazione italiana per l'iscrizione alle Istituzioni previdenziali, deve presentare una dichiarazione da cui risulti che il rapporto di lavoro si svolge nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 9
Dipendenti vaticani iscrivibili alle Istituzioni previdenziali italiane
L'articolo 9, comma 2, della Convenzione si applica alle seguenti categorie di lavoratori:
a) dipendenti vaticani in prova;
b) dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato;
c) dipendenti vaticani iscritti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, per effetto dell'applicazione della convenzione amministrativa del 6 giugno 1956, che non optano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo Amministrativo, per l’iscrizione al Fondo Pensioni vaticano per il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti.
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
Capitolo I Invalidità, vecchiaia e superstiti
Articolo 10 Modalità di totalizzazione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalità:
a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente, e di un Paese terzo nel caso di totalizzazione multipla, anche qualora questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;
b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nelle due Parti contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente;
c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di una Parte contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.
Articolo 11
Formulari ed altre procedure per la presentazione delle domande
1. I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, devono presentare domanda all'Istituzione competente dell'una o dell'altra Parte contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'Istituzione cui la domanda viene presentata.
2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'Istituzione competente di una Parte contraente, in conformità al precedente comma, è considerata come data di presentazione all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
3. Le Istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione, utilizzando formulari concordati. L'Istituzione competente conferma l'autenticità dei dati riportati nei predetti formulari, che non richiedono l'invio dei documenti originali.
4. L'Istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma precedente, invia all'Istituzione dell'altra Parte contraente anche un formulario di collegamento concordato, che contiene i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e, se del caso, i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri dell'Unione Europea e quelli compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati contraenti abbiano stipulato convenzioni di sicurezza sociale. L'Istituzione che riceve i formulari invia a sua volta all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente il formulario di collegamento con i dati relativi ai propri periodi di assicurazione.
5. Alla conclusione delle procedure, le Istituzioni competenti si comunicano reciprocamente i relativi provvedimenti.
Articolo 12 Trattamento minimo di pensione
1. Il disposto dell'articolo 14, comma 1, della Convenzione si riferisce:
a) per la Santa Sede: al trattamento minimo di pensione;
b) per la Repubblica Italiana: all'integrazione al trattamento minimo pensionistico.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della Convenzione, l'Istituzione competente della Parte contraente di residenza comunica all'Istituzione competente dell'altra Parte l'importo della quota di integrazione al trattamento minimo che quest'ultima è tenuta a corrispondere unitamente al pro-rata.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione, le Istituzioni competenti di ciascuna Parte contraente sono tenute a comunicarsi annualmente le variazioni intervenute negli importi delle prestazioni erogate, alle scadenze che saranno concordate.
Capitolo II
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 13
Attestato per le prestazioni in natura
1. Per l'applicazione dell'articolo 16, lettera a), della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall'Istituzione della Parte competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo richiede all'Istituzione della Parte competente.
3. Il lavoratore deve informare immediatamente l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione, attinente al suo lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.
4. Gli attestati di cui al presente articolo sono rilasciati da:
a) per la Santa Sede: il Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS);
b) per la Repubblica Italiana: le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, o il Ministero della Sanità per alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente Istituzione della Santa Sede.
Articolo 14
Autorizzazioni per le prestazioni in natura di grande importanza
1. Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista figura in allegato B, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione, l'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione della Parte competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro 60 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione, non perviene parere negativo da parte dell'Istituzione competente.
2. Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza, l'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente.
Articolo 15 Rimborsi
1. Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi degli articoli 16 e 18 della Convenzione, dall'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'Istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità dell'Istituzione che ha provveduto ad anticiparle. Detti rimborsi, che riguardano anche gli oneri inerenti a visite ed accertamenti medico-legali, avranno luogo con cadenza annuale.
2. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente sono gratuiti.
Articolo 16 Prestazioni in denaro
Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, di cui al Capitolo II della Convenzione, sono corrisposte ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'Istituzione della Parte competente.
Articolo 17 Malattie professionali
1. Nei casi previsti dall'articolo 21 della Convenzione, il lavoratore può presentare la domanda per prestazioni sia all'Istituzione della Parte presso cui da ultimo è stato esposto al rischio specifico, sia all'Istituzione dell'altra Parte contraente.
2. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nell'altra Parte contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altra Parte contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano, informandone il lavoratore.
3. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2, se, prendendo in considerazione i soli periodi di attività morbigena svolti sulla propria Parte, constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
a) trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altra Parte la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonché copia della decisione di rigetto;
b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'Istituzione dell'altra Parte contraente.
Articolo 18 Aggravamento malattie professionali
In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'articolo 22 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione della Parte contraente alla quale chiede ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata.
Articolo 19 Valutazione infortuni sul lavoro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione della Parte presso cui si è verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, qualunque sia il grado di invalidità derivatone.
2. L'Istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, è tenuta a fornire all'altra Istituzione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.
Articolo 20 Collaborazione all'attività di gestione
Le due Parti contraenti si offrono piena collaborazione, al fine di permettere la gestione della tutela assicurativa secondo la normativa vigente nella Parte dell'Istituzione competente alla copertura assicurativa, compreso l'accertamento, sui posti di lavoro, del rischio professionale, nonché delle cause e circostanze dell'evento infortunistico.
Capitolo III Prestazioni familiari
Articolo 21
Familiari residenti nell'altra Parte
Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituzione competente la domanda, corredata da un certificato relativo ai familiari che risiedono nell'altra Parte contraente. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno ed il lavoratore è tenuto ad informare l'Istituzione competente di qualsiasi cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare il diritto alle prestazioni.
Articolo 22 Procedure anticumulo
1. Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtù delle disposizioni previste dall'articolo 27 della Convenzione, l'Istituzione competente della Parte contraente in cui risiedono i familiari, ed in cui viene svolta un'attività professionale che dà diritto alle prestazioni familiari, comunica tutte le notizie necessarie all'Istituzione competente dell'altra Parte.
2. Per attività professionale s'intende quella svolta dal lavoratore o dai suoi familiari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23 Redditi in valuta
Ai soli fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 30 della Convenzione, le Istituzioni competenti si scambiano i dati occorrenti alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali, con riferimento ai redditi prodotti nelle rispettive Parti contraenti.
Articolo 24 Documentazione
I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le Autorità competenti dei due Stati contraenti o, su loro delega, dalle Istituzioni competenti.
Articolo 25 Pagamenti diretti ai beneficiari
Gli organismi debitori di prestazioni, a favore dei beneficiari residenti nell'altra Parte contraente, le versano agli aventi diritto senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.
Articolo 26 Entrata in vigore
Il Presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
Articolo 27 Commissione paritetica
La Commissione paritetica prevista dall'articolo 42 della Convenzione è composta dagli Organismi di collegamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo.
Fatto nella Città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il sedici giugno duemila.
ALLEGATO A
ELENCO DEGLI ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DEGLI ENTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA SANTA SEDE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1
1. Archivio Segreto Vaticano
2. Biblioteca Apostolica Vaticana
3. Centro Televisivo Vaticano (CTV)
4. Fabbrica di X. Xxxxxx
5. Pontificia Accademia delle Scienze
6. Pontificia Accademia delle Scienze sociali
7. Pontificia Accademia per la Vita
8. Tipografia Vaticana - Ed. "L'Osservatore Romano"
9. Libreria Editrice Vaticana
10. Radio Vaticana
11. Elemosineria Apostolica
12. Capitolo di S. Xxxxxxxx in Laterano
13. Capitolo di S. Xxxxxx in Vaticano
14. Xxxxxxxx xx X. Xxxxx Xxxxxxxx
00. Pontificie Opere Missionarie
16. Istituto per le Opere di Religione
17. Patriarcale Basilica di S. Paolo
18. Fondo Assistenza Sanitaria (FAS)
19. Peregrinatio ad Petri Sedem
20. Pontificia Accademia Ecclesiastica
21. Pontificia Università Lateranense
22. Pontificia Università Urbaniana
23. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
24. Pontificio Istituto di Musica Sacra
25. Pontificio Istituto Xxxxxxxx Xxxxx XX per studi su matrimonio e famiglia
26. Domus Sanctae Marthae
27. Domus Romana Sacerdotalis
28. Domus Internationalis Xxxxx XX
29. Collegio Urbano
30. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
ALLEGATO B
ELENCO DELLE PROTESI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 14
1. Protesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi.
2. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica).
3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.
4. Impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto gli oggetti di cui ai precedenti punti.
5. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da ingrandimento e occhiali a cannocchiale.
6. Apparecchi acustici.
7. Protesi dentarie (fisse e mobili) e protesi di chiusura della cavità orale.
8. Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore ed altri mezzi meccanici di circolazione.
9. Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate.
10. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.
11. Trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale.