CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA ALLE BIBLIOTECHE DELL’INAF DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI STRANIERI DI CARATTERE SCIENTIFICO
Allegato C)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA ALLE BIBLIOTECHE DELL’INAF DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI STRANIERI DI CARATTERE SCIENTIFICO
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. | 1 | (Condizioni e norme di appalto) |
Art. | 2 | (Oggetto dell’appalto) |
Art. | 3 | (Valore dell’appalto) |
Art. | 4 | (Finanziamento) |
Art. | 5 | (Servizi e prestazioni minime) |
Art. | 6 | (Servizi aggiuntivi) |
Art. | 7 | (Obblighi dell’impresa aggiudicataria) |
Art. | 8 | (Durata del contratto) |
Art. | 9 | (Importo contrattuale) |
Art. | 10 | (Modifiche contrattuali) |
Art. | 11 | (Luoghi di consegna) |
Art. | 12 | (Fatturazione e modalità di pagamento) |
Art. | 13 | (Certificato di regolare esecuzione della fornitura) |
Art. | 14 | (Validità dei prezzi) |
Art. | 15 | (Subappalto e cessione del contratto) |
Art. | 16 | (Penalità) |
Art. | 17 | (Controlli) |
Art. | 18 | (Risoluzione del contratto) |
Art. | 19 | (Effetti della risoluzione del contratto) |
Art. | 20 | (Contenzioso) |
Art. | 21 | (Domicilio) |
Art. | 22 | (Trattamento dei dati personali) |
Art. | 23 | (Spese contrattuali) |
Art. | 24 | (Disposizioni finali) |
ART. 1
(Condizioni e norme di appalto)
Tutte le condizioni di appalto risultano dal presente Capitolato e dai restanti documenti allegati alla lettera d’invito.
Il rapporto contrattuale derivante dall’aggiudicazione della gara è regolato da:
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- i RR.DD. 2440/23 e 827/24 in quanto applicabili;
- il vigente Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’INAF;
- il vigente Disciplinare sulle acquisizioni in economia di forniture e dei servizi dell’INAF
- le condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente Capitolato di Appalto;
- la lettera d’invito;
- il Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato di Appalto ed i termini della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento vigenti, o che siano emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti e che abbiano, comunque, applicabilità con la prestazione di cui trattasi.
In ogni caso l’Impresa aggiudicataria solleva l’Amministrazione da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da eventuali sue inadempienze.
Salvo quanto disposto in modo particolare nel presente Capitolato ed in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, l’Impresa è tenuta alla piena osservanza:
- delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con la fornitura in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante il corso della stessa;
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 2
(Oggetto dell'appalto)
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in abbonamento di riviste e periodici stranieri nonché di ulteriori servizi accessori per le biblioteche presenti nelle varie strutture di ricerca dell’INAF che, come si evince dall’elenco riportato nell’Allegato B della lettera d’invito, risultano dislocate su buona parte del territorio nazionale.
I periodici, indicati nella lista di cui all’Allegato A della lettera d’invito, sono periodici dell’UE e periodici extra UE.
L’Impresa aggiudicataria, in seguito denominata Commissionaria, si impegnerà a stipulare i contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e distributori per conto delle biblioteche dell’INAF, provvedendo altresì al pagamento degli abbonamenti secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori.
I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, monografici, etc. (relativi alle testate) e l’attivazione agli accessi on-line (con la precisazione dei diritti, delle modalità e delle restrizioni di accesso a dette versioni), inclusi nel costo degli abbonamenti ordinari nonché l'attivazione degli accessi on-line espressamente richiesti in riferimento alle riviste indicate nell’Allegato A della lettera d’invito.
La Commissionaria dovrà provvedere tempestivamente ad attivare gli abbonamenti con gli editori in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltro alle biblioteche dei periodici.
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile, a discrezione dell’Amministrazione, per un ulteriore anno.
ART. 3
(Valore dell’appalto)
La disponibilità di spesa per l’affidamento della fornitura descritta nel precedente art. 2, ammonta ad € 96.224,78 (Euro novantaseimiladuecentoventiquattro/78), IVA esclusa. L’importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.
Non saranno ammesse offerte economiche pari o superiori all’importo sopra indicato.
ART. 4
(Finanziamento)
La fornitura è finanziata con fondi propri dell’INAF.
ART. 5
(Servizi e prestazioni minime)
La Commissionaria, a seguito della stipula del relativo contratto specificativo delle obbligazioni delle parti, si impegnerà ad effettuare i seguenti servizi minimi accessori alla fornitura:
1. Servizio informazioni
La Commissionaria dovrà fornire tutte le informazioni atte a garantire la migliore gestione possibile dei periodici.
In dettaglio dovrà:
a) Inviare tempestivamente tutte le informazioni relative agli abbonamenti sottoscritti:
• Periodicità;
• ISSN;
• Dati di pubblicazione;
• Tempi richiesti riguardo i solleciti;
• Cambi di titolo, di periodicità, di editore; irregolarità, ritardi o sospensioni nella pubblicazione; fusioni, scissioni o cessazioni;
• Pubblicazione di supplementi, di numeri speciali o monografici non compresi nell’abbonamento ordinario.
b) Informare dell’uscita di nuovi periodici di interesse per le biblioteche ed eventualmente inviare copie saggio.
2. Periodici elettronici
La Commissionaria dovrà:
a) Gestire l’intermediazione con gli editori per l’attivazione e la gestione degli accessi al full-text on-line;
b) fornire un'immediata assistenza in ogni struttura dell'INAF presente sul territorio nazionale per qualsiasi problematica connessa.
3. Servizio preventivi
La Commissionaria dovrà fornire l’elenco degli abbonamenti attivi, il prezzo di listino degli stessi, conteggiati al prezzo corrente ed ai tassi di cambio vigenti nella settimana di emissione dell'offerta, con l’aggiunta dell’incremento del prezzo editoriale previsto per l’anno successivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della scadenza degli abbonamenti.
4. Servizio di consolidamento (detto anche “domiciliazione”)
La Commissionaria provvederà alla gestione di tutte le riviste:
a) riceverà dagli editori i fascicoli degli abbonamenti presso la propria sede;
b) controllerà l’integrità dei fascicoli pervenuti, e la continuità e la completezza degli abbonamenti;
c) provvederà a registrare ed inviare settimanalmente a tutte le biblioteche dell'INAF, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B della lettera d’invito, i fascicoli dei periodici in abbonamento in quella sede, tramite corriere e con costi di spedizione e rischio totalmente a proprio carico; le operazioni di controllo e rispedizione dei fascicoli delle riviste e dei periodici alle biblioteche non dovranno superare mediamente i 6 (sei) giorni lavorativi.
La Commissionaria dovrà provvedere tempestivamente nei 6 (sei) giorni anche all’invio dei fascicoli ricevuti a seguito di reclami.
Le consegne ad ogni biblioteca dell'INAF dovranno essere accompagnate da apposite liste riepilogative di spedizione riportanti tutti i dati relativi all’invio dei periodici in abbonamento in quella sede (titolo periodico, volume e numero dei fascicoli forniti, data di ricezione presso la propria sede).
La Commissionaria gestirà direttamente il servizio reclami presso gli editori, effettuando i solleciti per i fascicoli pervenuti in ritardo e mancanti e chiedendo la sostituzione di quelli danneggiati e/o con difetti di stampa; s’impegnerà, altresì, ad inoltrare all’editore entro 7 (sette) giorni lavorativi, i solleciti richiesti dalle biblioteche, che verranno contestualmente informate per conoscenza, e rispondere per iscritto alle stesse sul loro esito indicando la data di spedizione del/i fascicolo/i sostitutivo/i.
La Commissionaria, inoltre, dovrà inviare ad ogni biblioteca dell’INAF un prospetto almeno bimestrale in formato cartaceo e/o on-line che segnali per ogni testata:
• le lacune;
• la data in cui sono stati inoltrati i solleciti all’editore;
• le eventuali risposte dell’editore o, se in corso, qualunque altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti.
5. Fornitura merce difettosa e non pervenuta
La Commissionaria fornirà:
• I fascicoli sostituiti dagli editori in quanto danneggiati e/o con difetti di stampa;
• I fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti, ma non giunti a destinazione, anche se le biblioteche non abbiano rispettato i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati dalla Commissionaria.
Nel caso di fornitura in fotocopia dovrà assolvere ai diritti di copyright.
6. Reperimento fascicoli arretrati
Su specifiche richieste delle biblioteche.
7. Spedizione e trasporto
La Commissionaria organizzerà la spedizione e il trasporto dei periodici alle biblioteche mediante corriere con cadenza settimanale, franco trasporto ed imballo compreso.
ART. 6
(Servizi aggiuntivi)
La Commissionaria dovrà, inoltre garantire l’erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi gratuiti:
1. Coordinamento dei servizi
La Commissionaria deve nominare un responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i servizi ad essa collegati, incaricato di gestire i rapporti con l’ufficio quale referente per l’INAF e con i responsabili delle biblioteche presenti presso ogni struttura dell’INAF. Il responsabile del coordinamento deve garantire la propria disponibilità ad un’interazione permanente con i referenti delle biblioteche destinatarie delle riviste e dei periodici oggetto della fornitura;
2. Servizio di aggregazione in internet
La Commissionaria dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche di detto servizio (es. personalizzazione, consultazione e ricerca, fornitura dati statistici sull’uso); esso dovrà riguardare tutte le riviste in full-text consultabili on-line dagli utenti delle biblioteche;
3. Accesso alla banca dati amministrativo-bibliografica
La Commissionaria dovrà indicare le modalità di accesso, di ricerca e di interazione con le proprie banche dati (es. ricerca di informazioni riguardanti ordini, spedizioni, possibilità inserimento di ordini, ricezioni e reclami, etc.);
4. Formazione
La Commissionaria dovrà organizzare, in accordo con il Servizio Biblioteche ed Archivi dell’INAF, seminari o corsi di formazione per il personale e per gli utenti delle biblioteche sull’uso dei servizi offerti.
ART. 7
(Obblighi dell’impresa aggiudicataria)
Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora l’appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine.
L’Amministrazione procederà alla verifica d’ufficio in capo alla Commissionaria dei requisiti dichiarati in sede di gara.
La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione.
In caso di inadempienza ai suoi obblighi, la Commissionaria incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l’aggiudicazione sarà risolta e l’INAF sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per l’Ente ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare, in danno dell’inadempiente, l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, dopo l’espletamento dei controlli di rito.
L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara.
Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica della Commissionaria, deve essere comunicata e documentata, entro 30 (trenta) giorni, all’INAF, il quale provvede a prenderne atto, previa acquisizione della certificazione prevista dall’art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., nonché della comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
La Commissionaria sarà tenuta, inoltre, a:
1. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'opera;
2. L'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;
3. Il pagamento delle imposte, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura.
La Commissionaria, inoltre, sottoscrivendo il presente Capitolato, solleva pienamente l'amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme qui richiamate e in particolare quelle che riguardano la sicurezza.
ART. 8
(Durata del contratto)
La fornitura avrà durata annuale eventualmente prorogabile per un ulteriore anno a discrezione dell’Amministrazione e dietro apposita disposizione scritta.
La Commissionaria dovrà garantire, comunque, la fornitura dell’annata completa di ogni rivista e periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli o numeri relativi agli anni di abbonamento oggetto del presente appalto venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto, senza alcun costo aggiuntivo per l’INAF.
.
ART. 9
(Importo contrattuale)
L’importo contrattuale è dato dall’applicazione della migliore percentuale di ribasso offerta in sede di gara sul prezzo base. La Commissionaria in fase di fatturazione non potrà superare l’importo offerto in sede di gara.
Gli incrementi o i decrementi dei prezzi delle testate imputabili ad una variazione del rapporto di cambio tra valute saranno interamente a carico della Commissionaria.
ART. 10
(Modifiche contrattuali)
L’INAF, con riferimento alle esigenze manifestate da parte delle singole biblioteche, si riserva la facoltà, ai sensi degli articolo 114 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’articolo 311 del D.P.R.
n. 207/10 e s.m.i., di inserire nuovi periodici non compresi nell’elenco riportato nell’Allegato A della lettera d’invito senza che la Commissionaria possa apportare alcuna modifica al ribasso percentuale offerto in sede di gara né vantare indennità, penali o risarcimenti.
Qualora intervenissero mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate, l’INAF si riserva il diritto di recedere dagli abbonamenti, previa comunicazione scritta, senza che ciò vada ad influire sul raggiungimento del limite di cui al periodo precedente.
L’INAF si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare supplementi e numeri speciali o monografici non compresi nell’abbonamento ordinario, previa valutazione caso per caso.
ART. 11
(Luoghi di consegna)
La Commissionaria sarà tenuta a recapitare i periodici direttamente presso le sedi delle biblioteche dell’INAF, il cui elenco, con i relativi indirizzi, è riportato nell’Allegato B del della lettera d’invito. La Commissionaria dovrà curare tale adempimento attenendosi alle modalità e alla tempistica di cui al precedente articolo 5, punto 4 e delle indicazioni contenute nell’Allegato A della lettera d’invito.
ART. 12
(Fatturazione e modalità di pagamento)
É previsto il pagamento dei corrispettivi contrattuali dietro presentazione di regolare fattura da parte della Commissionaria.
Le fatture dovranno contenere i dati forniti in sede di ordine ed essere intestate ed indirizzate unicamente all’Ufficio dell’INAF che sarà successivamente comunicato alla Commissionaria La Commissionaria dovrà provvedere all’emissione delle fatture degli abbonamenti dopo la loro attivazione presso gli editori.
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell’INAF, previa verifica dell'attivazione dell'abbonamento. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico della INAF determinati nella misura indicata all’articolo 5 del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
In riferimento a ciascun periodico le fatture dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:
• Titolo della rivista;
• Editore;
• Anno;
• Numero del/i volume/i;
• Numero dei fascicoli;
• ISSN ;
• Tipo di abbonamento (es. print only, print and on line, online only);
• Prezzo applicato nella valuta originale del paese in cui il periodico è edito;
• Importo da liquidare in euro per singola rivista;
• IBAN CODE e/o lo SWIFT CODE.
La Commissionaria si impegnerà a presentare all’INAF, dietro richiesta, copia della fattura dell’editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti che lo stesso dovesse ritenere utili.
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari della Commissionaria deve essere tempestivamente notificata all’INAF, il quale, in caso contrario è sollevato da ogni responsabilità.
La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’INAF, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti da un Istituto non più autorizzato a riscuotere.
Nessun onere aggiuntivo potrà essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro. Le spese bancarie sono a carico della Commissionaria.
ART. 13
(Certificato di regolare esecuzione della fornitura)
Ai fini del relativo pagamento, ogni fattura dell’appaltatore, debitamente datata e sottoscritta da parte del direttore dell’esecuzione nominato dall’INAF, dovrà recare la seguente dicitura,: “Si attesta la regolarità e la conformità della fornitura all’ordinativo ed alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto”.
Resta inteso che nonostante l'esito favorevole di tutte le suddette verifiche, la Commissionaria rimane responsabile delle deficienze che potranno riscontrarsi in seguito.
ART. 14
(Validità dei prezzi)
Il prezzo globale per l'intero appalto si intende fissato dalla Commissionaria in base ai calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a suo rischio e quindi è indipendente da qualunque eventualità. La Commissionaria non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.
Gli incrementi o decrementi dei prezzi delle testate imputabili ad una variazione del rapporto di cambio tra valute saranno interamente a carico della Commissionaria.
ART. 15
(Cessione del contratto e subappalto)
È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese all’INAF, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma restando la responsabilità della Commissionaria è ammesso il subappalto nei termini e nei modi previsti all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
ART. 16
(Penalità)
La Commissionaria riconosce all’INAF il diritto di applicare delle penalità per eventuali inadempimenti nell'effettuazione della fornitura, ed in particolare in caso di ritardo nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali o di esecuzione non conforme alle modalità indicate.
Per ogni giorno solare lavorativo e consecutivo di ritardo sui tempi di risposta della
Commissionaria stabiliti per i reclami e/o sui termini assegnati per l’ultimazione della fornitura, è stabilita una penale pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00).
L’INAF, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
L’INAF per l'esazione delle penalità ha diritto di rivalersi anche su eventuali crediti della Commissionaria.
ART. 17
(Controlli)
L'Amministrazione ha facoltà di eseguire, nel corso della esecuzione della fornitura qualunque verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 18
(Risoluzione del contratto)
L’INAF potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata A/R senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo alla Commissionaria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:
a) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Commissionaria, o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione della fornitura riguardo ai modi e ai tempi di esecuzione delle forniture;
c) nei casi di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
d) nel caso di morte del titolare della Commissionaria, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
e) nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell’INAF la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
f) nei casi di fusione della società o Impresa con altra, quando l’INAF non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
h) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
i) ritardo nella ultimazione della fornitura;
j) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
k) vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
l) non venga utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni correlate al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto.
ART. 19
(Effetti della risoluzione del contratto)
Con la risoluzione del contratto sorge nell’INAF il diritto di affidare la fornitura a terzi (ivi compresi i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria della presente procedura di gara) per l'esecuzione in danno della Commissionaria inadempiente.
Alla Commissionaria inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento della fornitura a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento della fornitura ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento della fornitura ad altra Impresa.
Alla Commissionaria inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’INAF rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Commissionaria senza pregiudizio dei diritti dell’INAF sui beni della Commissionaria inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà alla Commissionaria inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime la Commissionaria inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 20
(Contenzioso)
Per qualsivoglia controversia troveranno applicazione le norme della Parte IV del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Tutte le controversie o vertenze inerenti il presente appalto, comprese l’esecuzione e l’interpretazione del contratto, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 21
(Domicilio)
La Commissionaria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l’Amministrazione potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.
ART. 22
(Trattamento dei dati personali)
La Commissionaria è responsabile del trattamento dei dati personali dell’INAF dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
La Commissionaria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all’INAF prima della stipula del contratto.
Con la presentazione dell’offerta economica il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente.
ART. 23
(Spese contrattuali)
Saranno a carico della Commissionaria tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto senza diritto di rivalsa.
ART. 24
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.
PER ACCETTAZIONE
Data:
Firma: