ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/TRAINING
IN CAMPO MEDICO-CHIRURGICO
ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (C.F. 97015540582) con sede in Xxxxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxx, nella persona del legale rappresentante, il Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
E
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00, C.F. e P. IVA. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la medesima
PREMESSO CHE
ACOI è la più grande società scientifica di Chirurgia in Italia ed ha come compito statutario all’art.2: “ la difesa degli interessi ... culturali... della categoria e... la promozione di attività scientifica, ..., di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche”; ACOI è anche Provider Nazionale nel programma ECM con numero 1579;
l’AOU di Xxxxxxx riconosce nella condivisione e nella diffusione delle conoscenze medico-scientifiche un fattore necessario ed anzi indispensabile al miglioramento degli standard della pratica medica e allo sviluppo di servizi assistenziali sempre più idonei a rispondere alla domanda di cura dei cittadini con trattamenti di elevata qualità e sicurezza;
ACOI ha individuato l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari come una struttura d’eccellenza, idonea ad ospitare uno degli stage formativi pratici in cui si articola l’evento per la formazione e il training ad alto livello dei discenti iscritti, secondo il programma incluso (Allegato A);
l’AOU di Sassari ritiene, per i motivi già indicati, di dare la disponibilità ad utilizzare i propri spazi per lo
svolgimento dell’evento;
il presente accordo rappresenta l’unica fonte di disciplina delle attività che ne costituiscono l’oggetto,
rimanendo pertanto esclusa e proibita qualunque altra attività qui non prevista;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse
Le premesse come pure gli allegati richiamati nel testo del presente accordo formano parte integrante
dell’accordo stesso.
ART. 2 - Oggetto
L’AOU di Sassari acconsente ad ospitare presso la SSD di Patologia Chirurgica, uno stage di formazione sul campo nell’ambito dell’evento formativo denominato “Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia”, rivolto a Medici Chirurgi ai quali viene data la possibilità di assistere/partecipare all’attività chirurgica allo scopo di formarli su procedure che non vengono abitualmente eseguite dagli interessati nel proprio Centro di appartenenza. In una comunicazione successiva verranno trasmesse all’AOU di Sassari le date individuate per la formazione e i nominativi dei partecipanti allo stage formativo (All. 1).
ART. 3 - Modalità di esecuzione
L’attività didattico-formativa sarà realizzata e supervisionata dall’equipe dei professionisti della SSD di Patologia Chirurgica coordinata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, individuato per le sue capacità professionali tra i soci ACOI come figura idonea a svolgere il ruolo di Xxxxx. Sia il Tutor che gli altri professionisti coinvolti nello stage formativo assolvono il loro incarico senza alcun compenso. ed impegnandosi a far sì che l’attività formativa si svolga senza interferire con l’attività istituzionale dell’AOU di Sassari, in modo che non siano richiesti spazi, sedute operatorie o altre risorse aggiuntive; in particolare cureranno che l’attività formativa non interferisca con le liste d’attesa della struttura, e garantiscono che ogni singola decisione relativa ai trattamenti medici adottati rimarrà a loro discrezione e non sarà influenzata dall’esistenza del presente accordo.
Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie modifiche al programma inizialmente concordato, le date di svolgimento delle attività potranno essere modificate, di comune accordo fra le parti e per iscritto. L’AOU di Xxxxxxx s'impegna a comunicare con tempestività eventuali impedimenti temporanei all'espletamento dell'attività formativa.
ART. 4 - Qualifiche
ACOI dichiara di aver richiesto ai discenti, all’atto dell’iscrizione, il possesso delle qualifiche necessarie per la partecipazione all’attività formativa richiesta, che gli stessi sono tenuti, su richiesta, ad esibire, pena la decadenza dalla frequenza dell’evento formativo.
ART. 5 - Sicurezza sul lavoro e radioprotezione
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i discenti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
ACOI dichiara che i discenti presso le proprie Aziende di appartenenza hanno fruito della “formazione generale” e della “formazione specifica” sulla sicurezza come previsto dalla normativa vigente, ed hanno subito nei casi previsti una valutazione di idoneità da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa e della eventuale classificazione come lavoratore esposto del discente stesso.
Se l’attività oggetto della convenzione non comporta l'esposizione a radiazioni ionizzanti da parte dei discenti nessun atto è dovuto dalle parti. Se invece i discenti svolgono presso l’AOU di Sassari attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'esperto qualificato incaricato dell’AOU di Sassari sarà responsabile della valutazione dello specifico rischio, che comunicherà all’esperto qualificato del discente; qualora il discente professionista risultasse classificato come lavoratore esposto ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche, l’AOU si impegna a fornirgli, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di radioprotezione. Nel caso di discenti esposti classificati di Cat. A, l’esperto qualificato dell’AOU di Sasari trascriverà le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di discenti esposti classificati di Cat. B, li trasmetterà direttamente all'esperto qualificato del discente.
ACOI dichiara che tutti i discenti sono muniti di copertura assicurativa RCT e Infortuni, condizione ostativa
all’iscizione all’evento.
ART. 6 - Protezione dei dati personali e consenso informato
Durante lo svolgimento delle attività formative ACOI garantisce che i dati relativi ai casi clinici presentati saranno trattati nel pieno rispetto della privacy del paziente, dal momento che tutti i partecipanti, in quanto medici chirurghi, sono tenuti per legge al segreto professionale. I pazienti interessati vengono preventivamente e specificamente informati delle finalità didattico-formative oggetto delle attività svolte in occasione degli interventi e delle relative modalità. Tale adempimento si concretizza mediante la sottoscrizione da parte del paziente di un modello di consenso informato concordato con il Tutor. La
raccolta del consenso è a carico di personale medico strutturato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
ART. 7 - Prevenzione della corruzione e conflitto di interessi
ACOI, nella sua veste di Provider ECM in base alla vigente normativa (Accordo Stato-Regioni del 2/2/2017
«La Formazione Continua nel settore “Salute”», e al Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM del 6/12/2018) è tenuta ad escludere attività con finalità pubblicitarie e/o divulgative concernenti prodotti farmaceutici/ausili/dispositivi nell’ambito dell’evento formativo.
Lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione dovrà altresì avvenire, per tutte le parti, nel pieno rispetto del Codice di Deontologia Medica (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo), e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (in particolare art. 4, c. 6 del DPR n. 62/2013).
Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L.
n. 190/2012 e successivi decreti attuativi) e ad ogni altra correlata normativa regionale.
ART. 8 - Validità
La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino alla completa realizzazione del progetto
di cui all’Allegato A, ne è escluso il tacito rinnovo.
È fatta salva per tutte le parti la possibilità di recesso, senza che ciò comporti oneri ulteriori
Qualsiasi eventuale modifica della presente convenzione sarà valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle parti. Tutte le comunicazioni fra le parti avverranno attraverso PEC e saranno effettuate ai seguenti indirizzi:
quanto al Provider ACOI: xxxx@xxxxxxxxx.xx
quanto all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx
La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili.
ART. 9 – Controversie e Foro competente
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Sassari.
Le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ogni articolo del presente accordo, e a conferma di ciò appongono Ftiimrmbarotoe dfiirgmitaalmente da: Xxxxx Xxxxxxxx
Data: 14/06/2022 15:13:13
Data Data
per ACOI per l’AOU di Sassari
Allegato 1
all’Accordo di collaborazione per attivita’ di formazione/training in campo medico-chirurgico stipulato tra ACOI- Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani e …
Settimana di tirocinio | Nominativo del discente |
Per la Segreteria Organizzativa