CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA
CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L’ISTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI
Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.07 del 19.03.2018
SOMMARIO
TITOLO I:
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE pag. 1
TITOLO II:
CONCESSIONE DELLE AREE pag. 2
TITOLO III:
LUNA PARK FIERA DI X. XXXXXX pag. 4
TITOLO IV:
CIRCHI EQUESTRI pag. 7
TITOLO V:
SANZIONI E NORME FINALI pag. 9
Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’attività di spettacolo viaggiante ai sensi della Legge 18 marzo 1968,
n. 337 e la concessione delle aree comunali (patrimoniali e demaniali) per l’esercizio di tali attività, nonché le loro modalità di svolgimento.
Sono considerate attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento.
Per parchi di divertimento s’intendono i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.
Anche l’esercizio d’attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto ad autorizzazione dell’Amministrazione comunale, secondo le norme del presente regolamento, previo nulla– osta del proprietario dell’area interessata.
Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni, sono esclusivamente quelle ricomprese nell’apposito elenco previsto dall’art.4 della legge succitata.
TITOLO I
DISCIPLINA ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Art. 2- CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Ciascun soggetto può essere titolare di un’unica autorizzazione per l’esercizio delle attrazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337.
Per ottenere la licenza a carattere permanente, valida per operare sull'intero territorio nazionale, l'interessato deve presentare al SUAP, in modo telematico, un'istanza in bollo mediante l’uso del modulo comunale, dichiarando:
• di avere la residenza, o (per la Società) la sede legale nel Comune;
• di avere un'adeguata capacità tecnico professionale per la gestione delle attrazioni di cui alla domanda, ovvero che si avvarrà di personale in possesso di tale requisito;
• numero e tipo di attrazioni per le quali richiede l'autorizzazione;
• di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc...);
• se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
• se si tratta di attrazioni incluse o no nell'elenco ministeriale (nel caso non vi siano comprese, la domanda equivale anche a richiesta di inserimento nello stesso elenco);
• la data di costruzione ed, eventualmente, il numero che le contraddistinguerà.
• dichiarazione, del titolare o del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 12 del T.U.L.P.S, sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei figli ovvero sul fatto che i figli siano ancora in età scolare o che non si abbia figli;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da parte del titolare o del legale rappresentante,
attestante le qualità morali di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S., ovvero:
• di “non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza aver ottenuto la riabilitazione”
• di “non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”;
• di “non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità,ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini”;
• di “non essere stato condannato per azioni contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti, ovvero di aver riportato condanne specificandone i termini;
• indirizzo e/o casella postale e numero telefonico mobile
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• progetto delle strutture, in duplice copia, corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente (per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc...) i progetti dovranno essere corredati anche di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;
• Dichiarazione della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc...).
• Certificato, in duplice copia, (a firma di professionista abilitato e iscritto all'Albo) di verifica annuale
dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato (solo per le attrazioni già in esercizio).
• Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove
di collaudo particolari, anche periodiche (es.: matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove.
• Documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi
attrazioni dello Spettacolo Viaggiante).
• Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
Art. 3- MODIFICHE, AGGIUNTE O SOSTITUZIONI
In caso di modifiche da apportare all’autorizzazione per l’aggiunta o la sostituzione di un’attrazione o per altre cause, il titolare deve presentare richiesta in forma telematica, su modello predisposto, allegando, per le nuove attrazioni, tutti i documenti di cui all’art. 2.
Art. 4- SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. presuppone lo svolgimento dell’attività in modo professionale e pertanto ogni soggetto deve provvedere all’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio entro i termini di legge.
Annualmente ed ogni volta si rendesse necessaria una modifica dell’autorizzazione sarà verificato, da parte degli uffici preposti, il perdurare di tale iscrizione.
Art. 5- RAPPRESENTANZA
Di norma il titolare dell’attrazione autorizzata è tenuto ad installarla e a gestirla direttamente.
Nell’impossibilità di tale ipotesi, il soggetto può richiedere agli uffici comunali di residenza un’autorizzazione a farsi rappresentare nella conduzione di un’attrazione da persona maggiorenne, purché in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività.
Le rappresentanze autorizzate, se permanenti, possono essere riportate a tergo dell’autorizzazione originale.
TITOLO II
CONCESSIONE DELLE AREE
Art. 6- AREE DISPONIBILI
L’area da destinare all’installazione di spettacoli viaggianti per il tradizionale parco di divertimenti in occasione della Festa di San Fedele è individuata di norma nei Piazzali Xxxxxxx di questo comune, secondo i dettami del D.M. 19.08.1996, Titolo VII e del punto 7.1 dell'allegato allo stesso, munita di centralina per la corrente elettrica, idrante e telefono, precisando che i titolari di spettacolo viaggiante dovranno essere muniti di proprio dispositivo telefonico cellulare e che solo in caso di assoluta necessità potranno utilizzare quello posizionato all'interno dell'adiacente struttura denominata “Piscina Comunale”.
L’installazione delle attrazioni potrà avvenire dal Mercoledì pomeriggio antecedente il secondo Venerdì del mese, giorno di apertura del parco, fino alla quarta Domenica del mese, giorno di chiusura del parco, mentre il posizionamento delle carovane abitative sarà consentito, nei luoghi stabiliti, dal Lunedì precedente, salvo diverse necessità che l’autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
In occasione di festività, ricorrenze o particolari eventi, potrà essere concessa a singoli spettacoli viaggianti l’occupazione di suolo pubblico, ai sensi del successivo Titolo IV, in aree ritenute idonee, qualora lo spazio disponibile lo consenta.
Per il montaggio e l’eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i due giorni precedenti ed i due giorni successivi al periodo di esercizio dell’attività, compatibilmente con le esigenze di diverso utilizzo delle aree.
Art. 7- REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
Le aree di cui all’art. 6 sono concesse direttamente ai singoli esercenti dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante.
Lo svolgimento dell’attività sull’area concessa è subordinato al possesso dell’autorizzazione rilasciata dal comune di residenza ai sensi dell’art. 69 del X.X. 00 giugno 1931 n. 773 ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito C.V.L.P.S), come stabilito dalle vigenti disposizioni.
Art. 8- PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande per la concessione delle aree dovranno tassativamente pervenire nel periodo compreso tra l'1 Gennaio ed il 15 Aprile dell'anno per il quale si fa richiesta, per l'identificazione della quale farà fede il Protocollo Comunale o la data di avvenuta consegna della PEC o della pratica al portale del SUAP.
Di conseguenza non potranno essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di altre manifestazioni nei
60 (sessanta) giorni precedenti l'evento stesso.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica e firmate digitalmente, utilizzando le modalità messe a disposizione dal SUAP ed allegando l’apposito modulo di “Richiesta occupazione suolo pubblico esercizio spettacolo viaggiante”, reperibile nella sezione “Modulistica” all'interno del sito del Comune di Palazzolo sull'Oglio, compilato in ogni sua parte, affrancato con Marca da Bollo da €16,00 e completo dei seguenti documenti:
1. documentazione comprovante il possesso dell’attrazione che si richiede venga autorizzata, a titolo di proprietà, locazione o cessione d’azienda (fattura di acquisto, atto notarile di acquisto ramo d’azienda o donazione oppure autocertificazione per aver costruito in proprio l’attrazione);
2. numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA ;
3. numero di partita I.V.A.;
4. il periodo richiesto per l’occupazione;
5. generalità complete del richiedente o della società comprensive di recapito telefonico ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
6. il numero di eventuali caravan al seguito con le misure massime di ingombro e le relative targhe;
7. documentazione relativa alle attrazioni:
a. fotocopia documento di identità valido
b. fotocopia autorizzazione ex art. 69 del T.U.L.P.S. del Comune di residenza e relative assegnazioni di matricola;
c. l’indicazione della/e attrazione/i con le misure massime di ingombro ed una loro fotografia aggiornata;
d. copia del certificato di collaudo, statico ed elettrico, in corso di validità a firma di professionista abilitato;
e. copia della polizza di assicurazione in corso di validità;
f. atto di registrazione e targhetta;
g. copia del libretto di circolazione (se trattasi di attrazione montata su autoveicolo);
h. elenco nominale delle persone autorizzate a gestire l’attrazione (titolare, familiari, dipendenti, ecc...), fornendo, in allegato, copia di un documento di identità delle stesse.
Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo vengano a scadere fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione fieristica, devono essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa, sempre tramite i canali e le modalità telematiche succitate. Tale rinnovo deve essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa.
N.B. Gli allegati dovranno tassativamente essere in formato pdf (non immagini o fotografie), firmati digitalmente ed inviati in corso di validita’ al momento di presentazione della domanda e con validita’ che copra tutto il periodo di permanenza delle attrazioni.
LE DOMANDE CHE NON RISPETTANO I TERMINI DI CUI SOPRA O MANCANTI DI UNO O PIÙ ELEMENTI ESSENZIALI SARANNO DICHIARATE IRRICEVIBILI.
Art. 9- CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITA' PER I PARCHI DI DIVERTIMENTO
L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione, predispone un’apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) la maggiore anzianità di presenza nel Parco con il medesimo tipo di attrazione;
b) l’anzianità di domanda senza frequenza con la medesima attrazione, attestata tramite idonee ricevute;
c) l’anzianità di esercizio con la medesima attrazione, sulla base della data di rilascio dell’Autorizzazione o del Nulla-Osta Ministeriale;
d) anzianità di appartenenza alla categoria, comprovata dalla data d’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
e) data di spedizione della domanda attestata dal timbro d’arrivo al protocollo del Comune;
f) in caso d’ulteriore parità l’anzianità anagrafica del richiedente.
Art. 10- CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI
La concessione delle aree comunali è temporanea, secondo quanto previsto dal precedente art.6.
Il rilascio della concessione è comunque subordinato all’esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti di cui all’art. 8 e può essere sottoposto all’osservanza di ulteriori prescrizioni che l’autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell’operatore e quelli dell’attrazione.
Il concessionario è tenuto a:
1. Ottenere apposita autorizzazione prima di occupare il suolo concesso;
2. Non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l’area assegnata.
3. Ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
a) Non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
b) Salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell’area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
c) Non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d’impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi ;
d) Eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali.
Le eventuali violazioni comporteranno la revoca immediata della concessione, oltre alle specifiche sanzioni, di cui al successivo Titolo V.
Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
1. Lasciare l’area libera da ogni ingombro;
2. Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d’arte in pristino stato l’area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell’interessato.
TITOLO III
LUNA PARK FIERA DI SAN FEDELE
Art. 11- ORGANICO DEI PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
1. I partecipanti alla Fiera annuale in occasione del Patrono della città dovranno garantirne la presenza per l'intera durata, per un totale di 17 giorni, la cui mancanza comporterà l’automatica esclusione dall’elenco dei frequentatori abituali, salvo deroghe giustificate, che comunque dovranno essere adeguatamente supportate da idonea certificazione e valutate dall'Ufficio competente.
2. L’organico del Parco viene determinato per tipologie di attrazioni e comprende gli operatori riconosciuti frequentatori abituali, in base all’elenco redatto annualmente dall'Ufficio di competenza.
3. Dopo la sistemazione dei frequentatori abituali, laddove ne sia fatta richiesta, nei limiti degli spazi disponibili, l’Ufficio competente, potrà inserire prioritariamente nell’organico attrazioni definite “novità”, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.12.
4. Una volta collocate le eventuali attrazioni riconosciute come “novità”, laddove ne sia fatta richiesta e nei limiti degli spazi disponibili, tenuto conto delle diverse tipologie di attrazioni, potranno essere inseriti i frequentatori non abituali. In caso di richieste concorrenti si applicheranno i criteri di cui al precedente art.9.
5. Al fine di garantire una presenza equilibrata all'interno del Parco, possono essere contemporaneamente presenti:
a) attrazioni grandi: non più di una dello stesso tipo e fino ad un massimo di 13 (tredici);
b) attrazioni medie: non più di una dello stesso tipo e fino ad un massimo di 20 (venti) ;
c) attrazioni piccole: fino ad un massimo di 20 (venti);
d) attrazioni novità: fino ad un massimo di 2 (due), in relazione agli spazi disponibili e alle condizioni di cui al successivo art. 12;
e) banchi di somministrazione: fino ad un massimo di 12 (dodici).
Art. 12- ATTRAZIONE NOVITA'
Ai sensi del presente regolamento, s’intende “attrazione novità” quella che esprime caratteristiche completamente diverse - da non intendersi come semplici varianti, ma come sostanziali innovazioni ad attrazione già esistente - e che non è similare ad altre già presenti sul Parco e che non abbia partecipato al Luna Park di Palazzolo sull'Oglio minimo da 3 (tre) anni.
Nella compilazione della domanda deve essere specificato che trattasi di "attrazione novità". Questa avrà diritto di precedenza, una volta sistemati i frequentatori aventi diritto.
Le suddette attrazioni saranno classificate in base ad una speciale graduatoria, con validità limitata all’edizione del Luna Park per cui è stata presentata la domanda di partecipazione e non rilevante ai fini dell’anzianità di presenza al Parco.
Per la formazione di tale graduatoria, l’Ufficio competente tiene conto dei seguenti criteri:
1. dimensioni dell’attrazione;
2. più recente anno di fabbricazione;
3. caratteristiche di novità dell’attrazione, attribuendo il punteggio maggiore a quel complesso che risulti maggiormente idoneo alla valorizzazione del Parco, in quanto ritenuto tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare;
4. numero degli anni di assenza da Palazzolo sull'Oglio;
5. protocollo generale di presentazione.
L'ammissione non comporta diritti acquisiti per l'inserimento nell'organico di parco
Art. 13- GIOCHI ACCESSORI
In aggiunta all’organico di cui all’art. 11, può essere autorizzata l’installazione, all’interno dell’area riservata al Parco, di attrazioni piccolissime da considerarsi "giochi accessori" quali gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
I giochi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:
a) pugnometro
b) oroscopo
c) soggetto a dondolo
d) apparecchio forza muscolare
e) calciometro
f) basket
g) gru
Tali attrazioni dovranno essere munite di autorizzazione comunale e non dovranno avere una superficie d’ingombro superiore a mq. 2 cadauna e comunque maggiore di mq. 6,00 complessivi.
L’installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco, nel numero massimo di 6 (sei) a testa, e non dà diritto alla conversione prevista dal successivo art.17.
Tali attrazioni dovranno essere installate sull’area concessa al titolare dell’attrazione principale e non dovranno assolutamente arrecare intralcio alla libera circolazione né, tantomeno, alle attrazioni limitrofe.
In caso di pluralità di domande si procederà all’assegnazione in base ai criteri di cui all’art. 9.
Art. 14- GESTIONE DELL'ATTRAZIONE – SOSTITUZIONE ATTRAZIONE
Il titolare dell’attrazione ammessa è tenuto ad installarla e a gestirla direttamente, o tramite persona del proprio nucleo familiare ammessa alla rappresentanza o per mezzo di personale regolarmente assunto, individuato nell’elenco di cui al precedente art. 8.
Per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie dell’autorizzazione comunale, l’attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa in possesso dei requisiti tecnico/professionali.
Sarà consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando vi sia l'impossibilità di disporre della propria attrazione, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.
La sostituzione può essere richiesta una sola volta nell’arco di 3 (tre) anni di partecipazione consecutiva.
Il titolare deve comunque presentare richiesta per tempo, all'atto della presentazione della domanda,
su modello predisposto, allegando, per le nuove attrazioni, tutti i documenti di cui al precedente art. 8..
Art. 15- ASSENZA DAL PARCO
Il frequentatore abituale può assentarsi dal parco solo una volta ogni 5 (cinque anni).
Il superamento del numero delle assenze consentite comporta l’automatica esclusione dall’elenco dei frequentatori abituali.
Costituiscono assenze giustificate (purché adeguatamente documentate) e come tali non incrementano il numero delle assenze consentite:
1. Il rifacimento o la sostanziale modifica dell’attrazione;
2. La costruzione di una nuova attrazione;
3. I danni improvvisi all’attrazione, che necessitano di riparazione;
4. La malattia del titolare.
La comunicazione di rinuncia per i motivi di cui sopra dovrà pervenire almeno 60 giorni prima e per iscritto all’Ufficio competente, salvo i casi di forza maggiore di cui ai numeri 3 e 4, che comunque dovranno essere adeguatamente supportati da idonea certificazione.
Art. 16- SUBENTRI
Il subentro nel ramo d’azienda comporta il riconoscimento del diritto acquisito di “frequentatore abituale” a favore dei seguenti soggetti:
1 1. A causa di morte: al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti, entro il secondo grado. Nell’ipotesi che a succedere nella conduzione dell’attrazione possano essere più figli, la titolarità è riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con atto notarile dagli altri eredi;
2 2. Per atto tra vivi: il subentrante acquirente dovrà installare nel Luna Park la stessa attrazione acquistata e/o donata, mantenendola per almeno due anni.
Nel caso di trasferimento (per acquisto o per affitto) d’azienda, l’anzianità maturata dall’alienante sarà riconosciuta al subentrante purché munito dell’autorizzazione di cui al presente regolamento e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.
Nel caso di scioglimento o estinzione di società costituita legalmente, è riconosciuto il diritto di frequentatore abituale al socio subentrante nell’attività.
Art. 17- CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE
I frequentatori abituali, qualora intendano trasformare l’attrazione in loro possesso in un’altra di diversa tipologia, dovranno presentare all’Ufficio competente la richiesta di conversione, in modalità telematica e firmata digitalmente, entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al Parco, a pena d’inammissibilità.
La conversione può essere concessa a condizione che:
1.
2. La nuova attrazione non sia, per caratteristiche desumibili dall’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, similare ad altre attrazioni esistenti nel parco divertimenti al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse e offrire alla cittadinanza maggiore varietà di spettacolo, salvo che per le piccole attrazioni tipo rotonde e tiri a premio, per i quali non ve ne possono essere più di due per la stessa tipologia;
3. L’accoglimento della richiesta di conversione comporti la rinuncia definitiva all’attrazione precedentemente autorizzata.
Fatto salvo quanto sopra, sarà sempre possibile concedere la conversione da una grande attrazione ad una media o piccola attrazione.
In caso di diniego resta confermata l’attrazione per cui era stata richiesta la conversione.
Art. 18- SISTEMAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A DOMICILIO
La sistemazione dei veicoli adibiti a domicilio al seguito delle attrazioni e preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 8 avviene in posteggi di volta in volta individuati dall’Amministrazione Comunale, previo accordo con l’Ufficio competente e con il Comando di Polizia Locale.
Nella presentazione della domanda si dovrà specificare il numero esatto di carovane, caravan e roulotte adibite ad abitazione nonché le misure esatte delle medesime.
Tali mezzi non dovranno superare il n. di 2 (due) per ogni ditta individuale, mentre, per le Società, i mezzi autorizzati sono elevati a 3 (tre).
Potrà essere aggiunto un caravan di piccole dimensioni per eventuali dipendenti.
Nelle aree destinate allo svolgimento del Luna Park ed in ogni altra area su suolo pubblico data ai titolari delle attrazioni, non potranno essere ospitati carriaggi o carovane.
Le carovane in dotazione dovranno essere sistemate, in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme d’igiene pubblica, nei luoghi indicati dall’Ufficio competente.
Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito.
La durata dell’occupazione sarà equiparata a quella dell’attrazione, pertanto è fatto assoluto divieto di sopraggiungere ed attuare qualsivoglia tipologia di occupazione nelle giornate antecedenti quelle autorizzate per il montaggio, lo svolgimento e lo smontaggio del Luna Park, salvo deroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione e che dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell’occupazione, alle quali dovrà essere risposto per iscritto.
Art. 19- BANCHI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Sono considerate attività complementari al Parco, i banchi per la somministrazione di alimenti, bevande, dolciumi e zucchero filato.
I posti da attribuirsi alle predette attività complementari saranno assegnati sulla scorta dei criteri di cui all’art. 11 del presente Regolamento.
Non possono essere variate le misure del banco senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
I titolari dovranno presentare, al momento della domanda di concessione, in modalità telematica e con firma digitale, come al precedente art. 8, oltre al suddetto modulo in marca da bollo anche copia dell’autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata dall’Autorità competente.
L’attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche.
L’anzianità maturata nello svolgimento di una attività complementare al Parco divertimenti, non potrà essere presa in considerazione qualora il titolare della concessione subentri nella gestione di una attrazione dello spettacolo viaggiante.
Art. 20- COMMISSIONE INTERNA
I partecipanti al parco possono nominare una Commissione Interna, di durata triennale e composta da tre membri nominati tra i frequentatori abituali presenti sul parco.
L’elezione della Commissione deve avvenire prima dell'effettivo insediamento del Parco, e gli eletti rimangono in carica sino all’elezione successiva. Il verbale di nomina della Commissione, sottoscritto da tutti i partecipanti al parco, deve essere consegnato all’Ufficio Comunale competente.
La Commissione Interna ha esclusivamente i seguenti compiti:
1 Collaborare con gli addetti incaricati dall’Amministrazione Comunale per la corretta installazione delle attrazioni;
2 Prestare collaborazione e consulenza fattiva per la diffusione dell’informazione, formulando anche eventuali proposte finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione;
3 Segnalare all’Ufficio competente eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del parco o che siano in contrasto con quanto indicato nel presente regolamento;
4 Provvedere autonomamente a tutto quanto concerne la pubblicità del parco.
TITOLO IV
CIRCHI EQUESTRI
Art.21- LOCALIZZAZIONE DELLE AREE
L’area del Comune utilizzata per l’installazione dei complessi circensi è individuata nei X.xx Xxxxxxx,
così come meglio specificato al precedente Art. 6.
Art. 22- CONCESSIONE DELL’AREA
La concessione dell’area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.
Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente una volta l’anno.
Limitatamente al periodo compreso tra il 01 Maggio ed il 01 Giugno di ogni anno non saranno rilasciate concessioni.
La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale soltanto nei seguenti periodi: dal 01 Febbraio al 01 Aprile e dal 01 di Ottobre al 01 Dicembre.
La concessione dell'area nei periodi sopraddetti potrà avere la durata di giorni 6 (sei), compreso il montaggio e lo smontaggio salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di giorni 6 (sei) da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
Tra una concessione e quella successiva devono xxxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni.
Art. 23- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 22, andranno compilate esclusivamente sull’apposita modulistica, in carta resa legale tramite affrancatura con Marca da Bollo, e dovranno tassativamente pervenire, in modalità telematica e con firma digitale, all’Ufficio Protocollo almeno 60 (sessanta) giorni prima della data richiesta.
A tal fine, si considera la data di acquisizione da parte del Protocollo Comunale oppure la data di avvenuta consegna della PEC o della pratica al portale del SUAP.
Nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati:
a) Generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione Registro Imprese, recapito telefonico ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
b) Progetto, corredato da planimetrie, indicante la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori ;
c) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell’installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d’identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell’omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2).
d) Indicazione esatta delle date per le quali si chiede l’occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale s’intende effettuare gli spettacoli;
e) Se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura d’interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d’animali, ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n.473;
f) Estremi del verbale di collaudo valido per l’anno in cui è inoltrata la domanda;
g) Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
LE DOMANDE CHE NON RISPETTANO I TERMINI DI CUI SOPRA O MANCANTI DI UNO O PIÙ ELEMENTI ESSENZIALI SARANNO DICHIARATE IRRICEVIBILI.
Art. 24- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il richiedente, in caso d’accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dall’Ufficio competente, la seguente documentazione:
a) Copia della licenza d’esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
b) Copia della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento relativa all’attrazione, valida per il periodo dell’attività circense;
c) Per strutture con capienza superiore a 200 persone, tutta la documentazione tecnica necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della C.V.L.P.S.;
d) Per strutture con capienza da 100 a 200 persone, Certificato di Prevenzione Incendi e Relazione Tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
e) Per strutture con capienza inferiore a 100 persone, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
f) Copia della ricevute del versamento relativo al COSAP (canone d’occupazione suolo aree pubbliche), qualora sia già stato emesso il mandato di pagamento.
Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, revocata la concessione.
Il concessionario deve inoltre:
1. Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
2. Garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della C.V.L.P.S o d’altri organi competenti;
3. Provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione.
4. costituire una cauzione, in conformità al successivo articolo 25, per la restituzione della quale al termine della concessione l’area dovrà essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.
Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.
Art. 25- COSTITUZIONE, INTROITO E RESTITUZIONE CAUZIONI
Nel caso di occupazione di area pubblica è richiesto preventivamente un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale o la prestazione di una fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta, con importo forfettario di €1.000,00. Eventuali danni arrecati all’Amministrazione comunale o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti avvalendosi di detta cauzione. Le cauzioni non saranno restituite e saranno incamerate in tutti i casi di decadenza o revoca della licenza, nei casi di occupazione dell’area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo indicato in concessione. La cauzione versata a norma del presente regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l’Amministrazione comunale e purché il suolo sia stato lasciato libero e nello stato originario, sarà restituita a seguito di richiesta entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza della concessione.
Art. 26- TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI
Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno 559.10770.10089.G(27) del 22/05/2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia di tutela e custodia degli animali.
TITOLO V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27- SANZIONI
Fatte salve le eventuali sanzioni penali, sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00 tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste dal T.U.L.P.S..
Per l’ applicazione delle sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 689 del 24/11/1981.
Art. 28- SANZIONI ACCESSORIE
E’ prevista quale sanzione amministrativa accessoria, disposta con provvedimento motivato, la revoca del provvedimento autorizzatorio e l'automatica esclusione dalla manifestazione dell’anno successivo per:
1. Gli operatori che non hanno ottemperato alle disposizioni relative alla sicurezza, stabilite dalla Legge o prescritte dalla C.V.L.P.S.;
2. Coloro che formulano dichiarazioni o presentano documentazioni non veritiere;
3. Coloro per i quali venissero meno i requisiti di cui all’art.2.
Sono altresì esclusi dalla manifestazione dell’anno successivo coloro che non hanno provveduto al pagamento del C.O.S.A.P. totale o parziale, nonostante preavviso, relativo alla manifestazione precedente.
Art. 29- RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 30- ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa Delibera d’approvazione.