ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Xxx.xx A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna E
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI
Per facilitare la realizzazione delle attività relative all’istituto del Tutore per i Minori di età previsto dagli articoli 343 ss e 414 ss del Codice Civile.
Premesso che:
• con legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito indicato Garante regionale) le cui funzioni sono state attribuite all’Avv.Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx, nominata Garante regionale nella seduta consiliare n. 258 del 14 novembre 2017;
• negli ultimi anni è emersa la consapevolezza relativa all’importanza della figura del Tutore legale quale strumento di tutela per proteggere il minore quando vengono a mancare le figure genitoriali, per decesso delle stesse o per altre cause che impediscono l’esercizio della rappresentanza genitoriale (dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla rappresentanza genitoriale, ecc..);
• il principio del superiore interesse del minore si traduce nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell’autorità giudiziaria, laddove ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 343 e ss del Codice Civile;
• il Garante regionale, ai sensi della succitata legge regionale, promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori “le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione” e , anche in collaborazione con i competenti organi regionali “la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione”;
• la normativa vigente prevede un’azione sinergica tra i Tribunali per i minorenni e il Garante regionale e tutti i soggetti che a vario titolo sono istituzionalmente coinvolti in attività a tutela dei minori;
• fra le linee di attività istituzionali delle Parti è compresa quella di favorire forme di collaborazione finalizzate a promuovere azioni mirate alla tutela dei minori quali soggetti titolari di diritti ed in particolare alla sensibilizzazione e promozione della figura del Tutore per i minori ex articoli 343 ss. e articoli 414 ss del Codice Civile.
Considerato che:
✓ risulta necessario favorire e implementare gli interventi idonei a informare, formare e monitorare l’istituto del Tutore per i Minori attraverso la costruzione condivisa di percorsi formativi e operativi;
✓ sussiste il divieto introdotto dall’art.3 della L.n. 149 del 28.03.2001 di nominare quali tutori i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle stesse comunità;
✓ appare utile per l’Autorità Giudiziaria competente alla nomina, poter disporre di un Elenco di privati cittadini che, previa specifica formazione, possano essere nominati Tutori Legali di minori di età ricorrendone i presupposti previsti dal Codice Civile.
Visti
▪ La Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
▪ La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
▪ La Legge n.149 del 28.03.2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.
▪ Gli articoli 343 ss e gli articoli 414 ss del Codice Civile in materia di tutori di minori di età.
▪ L’art.4 della L.r. n. 8 del 2011 il quale prevede che il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
▪ L’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Ritenuto opportuno rafforzare la collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Cagliari concordando sulla opportunità di disporre di un Elenco in cui iscrivere privati cittadini interessati a svolgere le funzioni di Tutore Volontario di Minori di età ai sensi degli articoli 343 ss e 414 ss del Codice Civile , previamente e adeguatamente formati.
Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto. Si conviene e stipula quanto segue.
Art.1
Oggetto e finalità dell’intesa
0.Xx Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna e il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari ( di seguito indicate Parti) in ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di
genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitino di rappresentanza legale ai sensi dell’art. 343 e seguenti e art.414 e seguenti del Codice Civile.
2.Le Parti concordemente convengono che le attività e le prestazioni oggetto del presente Accordo, rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno.
Art.2
Impegno delle parti nelle attività afferenti la Tutela dei Minori
0.Xx Garante regionale si impegna a:
a) selezionare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, i nominativi dei privati cittadini disponibili ad esercitare la funzione di Tutore Volontario di Minori di età ai sensi dell’articolo 343 e ss del Codice Civile;
b) curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione di cui al punto a);
c) trasmettere al Tribunale dei Minorenni di Cagliari al termine del progetto formativo, un Elenco di Tutori Volontari per i Minori di età, nel quale verranno inseriti i nominativi di coloro che avranno frequentato positivamente i corsi di formazione e resa la disponibilità ad assumere l’incarico.
2. Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari si impegna a:
a) fornire, nei limiti consentiti dallo svolgimento delle attività dell’ufficio, personale esperto in materia di tutela legale quale relatore ai corsi formazione promossi dal Garante;
b) nominare - ricorrendone i presupposti - tutori legali dei minori ai sensi dell’articolo 343 ss, 414 ss del Codice Civile e delle altre disposizioni in materia, anche i privati cittadini iscritti, all’esito del corso di formazione, in apposito Elenco reso disponibile dal Garante. Resta salva comunque per il Tribunale la possibilità di nominare, se valutato opportuno, soggetti non iscritti nell’elenco.
c) alla tenuta, aggiornamento e implementazione dell’Elenco dei tutori volontari reso disponibile dal Garante regionale, alla trasmissione dello stesso ai tribunali ordinari del distretto al fine di effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario, ad assicurarne la rotazione e ad accertare rispetto a quali territori vi sia disponibilità a svolgere l’incarico;
d) trattare i dati personali dei tutori iscritti in Elenco secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy , del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR , dei Provvedimenti e Linee guida del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.
Art.3
Aggiornamento dell’Elenco
0.Xx Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'Elenco di cui all’art.2 con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all’assunzione della tutela, con criteri e metodologie che saranno individuate nel corso del primo anno di operatività dell’elenco. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore o di ritiro della disponibilità a svolgere la funzione, il Presidente
del Tribunale per i Minorenni provvede a darne notizia al Garante per la cancellazione dei corrispondenti nominativi.
Art. 4 Informazioni
1.Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art.1 le Parti predispongono regolari riunioni per un aggiornamento continuo delle attività realizzate e di quelle da realizzare.
Art. 5 Riservatezza
1.Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie acquisite durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.
0.Xx trattamento di tutti i dati personali acquisiti in vigenza del presente Accordo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.
ART. 6
(Durata)
1. Il presente Accordo decorre a far data di stipula. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Art.7 (Modifiche e rinvio)
0.Xx ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto nello stesso dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
Art.9 Disposizioni generali
1.Ogni attività prevista nel presente Accordo sarà attuata nel rispetto della normativa e delle procedure amministrative che disciplinano il funzionamento delle Parti. Eventuali modifiche potranno essere apportate per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti (firma digitale)
Tribunale per i Minorenni di Cagliari -(Xxxx.Xxxxx Xxxx)
Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza - (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx)